Translate

giovedì 12 luglio 2018

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'. (18G00113) (GU n.160 del 12-7-2018) Vigente al: 13-7-2018

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86

Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'. (18G00113)
(GU n.160 del 12-7-2018)
  Vigente al: 13-7-2018 



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
riordino delle attribuzioni in materia di  turismo,  concentrando  le
relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di
valorizzazione  del  Made  in  Italy  e  di  promozione  coerente   e
sostenibile del Sistema Italia;
  Ritenuto  altresi'  necessario  ed   urgente   procedere   ad   una
riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al fine  di  individuare  un  unico
centro di coordinamento e di responsabilita' politica per la bonifica
dei  siti  inquinati,  per  le  politiche  di  contrasto  al  rischio
idrogeologico, per la difesa del suolo e  le  politiche  di  sviluppo
sostenibile ed economia circolare;
  Ritenuto inoltre necessario ed urgente  procedere  ad  un  riordino
delle funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  in  materia  di  politiche  in  favore  della
famiglia, in  materia  di  adozioni,  infanzia  e  adolescenza  e  di
politiche in favore delle persone con disabilita';
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 2018;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   del
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
per la pubblica  amministrazione  e  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Trasferimento al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
  forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e  delle
  attivita'  culturali  e  del  turismo  in  materia  di  turismo   e
  conseguenti modifiche sugli enti vigilati

  1. Al Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con  decorrenza  dal  1°  gennaio
2019, le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,  compresa  la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero  dei
beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  nonche'  quelle
comunque  destinate  all'esercizio   delle   funzioni   oggetto   del
trasferimento.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  la  Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un  dirigente
di livello generale e di due dirigenti di livello non  generale  sono
trasferiti al Dipartimento del turismo, che e'  istituito  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri  derivanti  per
il  posto  funzione  di  Capo  del  Dipartimento  del  turismo   sono
compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario. La dotazione organica dirigenziale del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo   e'
rideterminata nel numero massimo  di  tredici  posizioni  di  livello
generale e di sessantuno posizioni  di  livello  non  generale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma  1,  il  numero  7)  e'  sostituito  dal
seguente:  «7)  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»;
    b) all'articolo 27, comma 3, le  parole:  «del  Dipartimento  del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
sono soppresse;
    c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in  materia  di  turismo»
sono soppresse;
    d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: «b-bis) turismo:  svolgimento  di  funzioni  e  compiti  in
materia di turismo, cura della programmazione,  del  coordinamento  e
della promozione delle politiche turistiche nazionali,  dei  rapporti
con le Regioni e dei progetti  di  sviluppo  del  settore  turistico,
delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia  di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari  esteri
e  della  cooperazione  internazionale,  e  dei   rapporti   con   le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
    e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro».
  4.  La   denominazione:   «Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e
ovunque  presente,  la  denominazione:  «Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali».
  5.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo».
  6. Restano attribuite al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle  norme  vigenti  relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»,  di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della  medesima
Scuola.  Quest'ultima  e'  ridenominata  «Scuola  dei  beni  e  delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai  settori  di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'  culturali.  Entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto,  sono  apportate  le  conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola.
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto,  si
provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1,  e  alla  definizione
della disciplina per il  trasferimento  delle  medesime  risorse.  Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale  a
tempo determinato con incarico dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  entro  i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla  Direzione
generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di  entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei  progetti  in  corso  e
delle convenzioni stipulate  o  rinnovate  dalla  Direzione  generale
turismo del Ministero dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non  dirigenziale
trasferito si  applica  il  trattamento  economico,  compreso  quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e  continua
ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,  l'assegno  ad  personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita'  gia'  previsti  dalla
normativa vigente.  La  revoca  dell'assegnazione  temporanea  presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione  di
comando, rientra  nella  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e  del  turismo.  E'  riconosciuto  il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo  indeterminato,  da
esercitare entro quindici  giorni  dalla  adozione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  presente  comma.  Le
facolta' assunzionali  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito  del
trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede  all'esercizio
delle funzioni di cui al comma  1  nell'ambito  delle  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente.
  8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  ai  sensi   dell'articolo   54   del   decreto
legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  la  dotazione  organica  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  ridotta  per  effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui  maggiori  oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un  numero  di  posti  di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale equivalente sul piano finanziario.  Con  decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le
dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali, sulla base delle disposizioni  di  cui
al presente articolo.
  9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
  10. Fino alla  data  del  31  dicembre  2018,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e  del  turismo,  si  avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di  bilancio  per  l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie  di  cui  al
comma 1, individuate  ai  sensi  del  comma  7,  sono  trasferite  ai
pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  11. All'articolo 16  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo», ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»;
    b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo», ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo».
  12. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio  1963,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
    b) la parola: «tesoro,» e' sostituita dalle seguenti: «tesoro e»;
    c) le parole: «e dal Ministero per l'agricoltura  e  le  foreste»
sono soppresse.
  13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
    a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»;
    b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo».
  14. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  lo  statuto  dell'ENIT  -
Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino  Italiano  sono
modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 2


Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della  tutela
                      del territorio e del mare

  1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare sono trasferite le  funzioni  esercitate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in materia  di  coordinamento  e  monitoraggio
degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1  e  2
del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'articolo  2  del
decreto-legge  n.  136  del  2013,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del  Consiglio
dei  ministri»  a  «Ministro  della  difesa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare un Comitato interministeriale,  presieduto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno,
dal Ministro delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro della salute,  dal  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e dal Ministro della difesa»;
    b) al comma 2, le parole: «, su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  sulla
proposta del Ministro delegato per  il  Sud»  e  le  parole  da:  «un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»   a
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare»
sono sostituite dalle  seguenti:  «un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  la
presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato  per  il  Sud,
del Ministero dell'interno, del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La  segreteria  del
Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per  la  Commissione
di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture  organizzative  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi  oneri  per
la finanza pubblica.».
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare esercita altresi' le funzioni gia'  attribuite  alla  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  in  materia  di  contrasto  al  dissesto
idrogeologico e di difesa e  messa  in  sicurezza  del  suolo,  ferme
restando quelle  di  coordinamento  interministeriale  proprie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma  8,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  le  parole  «di
concerto  con  la  struttura   di   missione   contro   il   dissesto
idrogeologico  appositamente  istituita  presso  la  Presidenza   del
Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato.  All'articolo  1,
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le  parole:  «della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il
dissesto  idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture
idriche, sulla base di  un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri»  sono   sostituite   dalla
seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base di un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le
parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare».
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite  le
seguenti: «c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare  e
l'uso  efficiente  delle  risorse,  fatte  salve  le  competenze  del
Ministero dello sviluppo economico;
      c-ter) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento
del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in  sicurezza   dei   siti
inquinati;»;
    b) all'articolo 37, comma 1, le parole:  «,  comma  5-bis,»  sono
soppresse.
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  si
provvede alla  puntuale  quantificazione  delle  risorse  finanziarie
allocate e  da  allocare  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente
articolo.
  6. Le risorse di cui al comma 5,  per  l'anno  2018,  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Con  la  legge  di
bilancio per l'anno 2019 e per  il  triennio  2019-2021,  le  risorse
finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare.
  7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede  ad  adeguare  le  strutture  organizzative  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. Dalle disposizioni di cui  al  presente  articolo  non  derivano
nuovi  o  maggiori   oneri   a   carico   della   finanza   pubblica.
All'attuazione del presente articolo  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 3

Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento  del  Presidente
  del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  famiglia,  adozioni,
  infanzia e adolescenza, disabilita'

  1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita':
    a) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e  problematiche
generazionali  e  relazionali,  nonche'  le  funzioni  di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, in  materia  di  coordinamento  delle  politiche
volte alla tutela dei diritti e alla promozione del  benessere  della
famiglia, di interventi per il  sostegno  della  maternita'  e  della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di  cura
della  famiglia,  di  misure  di   sostegno   alla   famiglia,   alla
genitorialita' e alla natalita', anche al fine  del  contrasto  della
crisi  demografica,   nonche'   quelle   concernenti   l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo  1,  comma  1250,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri esercita altresi':
      1)  la  gestione  delle  risorse  finanziarie   relative   alle
politiche per la famiglia e per il sostegno  alla  natalita'  ed,  in
particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19,  comma  1,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e  all'articolo  1,
comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza  statale  attribuite  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo  di  previdenza
per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti  derivanti
da responsabilita' familiari»,  di  cui  al  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 565;
      3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia,  di  cui
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e
stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla
presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
    c) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento  allo
sviluppo dei servizi socio-educativi per  la  prima  infanzia,  fatte
salve, con riferimento a tali servizi, le  competenze  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   nonche'   le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   in   materia   di
coordinamento  delle  politiche  per  il  sostegno  dell'infanzia   e
dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento  al
diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve  le  competenze  del
medesimo Ministero in  materia  di  politiche  per  l'integrazione  e
l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
      1) le funzioni di competenza  del  Governo  per  l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle  gia'  proprie  del
Centro nazionale di documentazione e  di  analisi  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per  il
contrasto della  pedofilia  e  della  pornografia  minorile,  di  cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
    d) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilita',  anche   con
riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita'  e
la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le  competenze
dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
delle infrastrutture e dei trasporti  e  le  specifiche  disposizioni
previste dal  secondo  periodo  in  materia  di  salute,  nonche'  le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   in   materia   di
coordinamento delle politiche  volte  a  garantire  la  tutela  e  la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire  la
loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro  autonomia,
anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle
persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n.  18.  Con
riferimento alle politiche in materia di salute,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento  esprimendo
il concerto nell'adozione degli  atti  di  competenza  del  Ministero
della salute relativamente alle attivita' volte alla  promozione  dei
servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale  in
favore delle persone con disabilita'. Fermo restando quanto  disposto
dal comma 4,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  esercita
altresi':
      1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto  al  lavoro  dei
disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
      2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e'
riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo  1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole  «con
decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri  ovvero  del  Ministro  delegato  per  la  famiglia   e   le
disabilita', di concerto con il»  e  dopo  le  parole  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse  le  seguenti:  «di
concerto con».
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
    a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n.  285,
le parole: «Il Ministro per la solidarieta' sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  il
Ministro delegato per la famiglia e  le  disabilita'»  e  le  parole:
«organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche  della
famiglia»;
    b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3  agosto  1998,  n.
269, le parole:  «-  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti «-  Dipartimento  per  le  politiche  della
famiglia» e le parole:  «Ministro  per  le  pari  opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'».
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
    a) alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
      1) all'articolo 41, comma  1,  le  parole:  «Ministro  per  gli
affari  sociali  coordina»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita', coordina»; al comma 2, primo e  secondo
periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
al comma 8, le parole: «Il Ministro  per  gli  affari  sociali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei  ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
      2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole:  «Il  Ministro  per
gli affari sociali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  ovvero  il  Ministro  delegato  per  la
famiglia e le disabilita'»;
    b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il  comma
1265 e' sostituito dal seguente:
  «1265. Gli atti e  provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e  le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
    c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, le parole:  «presso  il  Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
      2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma
3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinati  la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento  dell'Osservatorio,
prevedendo  che  siano  rappresentate  le  amministrazioni   centrali
coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in  favore
delle persone con disabilita', le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza,
l'Istituto  nazionale  di  statistica,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori,  dei  pensionati  e  dei
datori   di   lavoro,   le   associazioni   nazionali    maggiormente
rappresentative delle persone con  disabilita'  e  le  organizzazioni
rappresentative  del  terzo  settore   operanti   nel   campo   della
disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata  esperienza  nel  campo  della  disabilita'  in
numero non superiore a cinque.»;
    4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Osservatorio dura
in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per la medesima durata.»;
  d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole:  «il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti:  «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
      2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro
e delle politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita'»  e  le  parole:  «Con  le  medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  provvede»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  le  medesime  modalita'  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delegato
per la famiglia e le disabilita' provvedono»;
      3) all'articolo 6, comma  11,  dopo  le  parole  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti:  «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
      4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il  Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono»;
    e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma  2,  le  parole:  «ne  fanno  parte,  oltre  ad  un
rappresentante» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ne  fanno  parte,
oltre  a  due  rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le  politiche  della
famiglia, e ad un rappresentante» e le parole:  «e  del  Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri» sono soppresse;
      2) al comma  3,  le  parole:  «un  rappresentante  dell'INPS  e
possono essere invitati altri membri  del  Governo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «il  Ministro  delegato  per  la  famiglia   e   le
disabilita', ove nominato,  nonche'  un  rappresentante  dell'INPS  e
possono essere invitati altri membri del Governo»;
    f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il  comma
254 e' sostituito dal seguente:
      «254. E' istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato
alla   copertura   finanziaria   di   interventi    finalizzati    al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale dell'assistente familiare, come definito  al  comma
255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di  concerto  con
il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
utilizzo del Fondo.»;
    g) all'articolo 5, comma 6, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e  delle  finanze,»  sono
inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilita',»;
    h) all'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e della ricerca,» sono
inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',»;
    i) all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66, dopo le  parole:  «ed  e'  composto»  sono  inserite  le
seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita', nonche',»;
    l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',».
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le
competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
soppressi:
    a) l'articolo 1, comma  19,  lettera  e),  del  decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233;
    b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 121.
  7. Al funzionamento dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n.  18,
e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno  2018  e  di
500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.
                               Art. 4

Esercizio delle funzioni relative  alla  realizzazione  del  progetto
  «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite
dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  esercita
le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999,  n.
303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992,  n.
225» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dal  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1»;
    b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del  suddetto
dipartimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma 1».
  2. Le risorse individuate per le finalita' di cui all'articolo  41,
comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate  al  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica   di   cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 22, per il finanziamento delle verifiche di  vulnerabilita'  degli
edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e  candidati  dagli
enti locali nell'ambito della procedura selettiva di cui all'articolo
20-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  aprile  2017,  n.  45.  Il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»  e  le  parole:
«della medesima Struttura»  sono  sostituite  con  le  seguenti  «del
medesimo Ministero»;
    b) al comma 488, le parole:  «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
    c) al comma 489:
      1) al primo periodo, le parole: «La  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
      2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
                               Art. 5


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, 12 luglio 2018

                             MATTARELLA


                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Centinaio, Ministro delle politiche
                                  agricole alimentari e forestali

                                  Bonisoli, Ministro dei beni e delle
                                  attivita' culturali e del turismo

                                  Costa,  Ministro  dell'ambiente   e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare

                                  Fontana, Ministro per la famiglia e
                                  le disabilita'

                                  Tria,  Ministro   dell'economia   e
                                  delle finanze

                                  Toninelli,      Ministro      delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Bongiorno, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione

                                  Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali


Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Nessun commento: