DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'. (18G00113)
(GU n.160 del 12-7-2018)
Vigente al: 13-7-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al
riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le
relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di
valorizzazione del Made in Italy e di promozione coerente e
sostenibile del Sistema Italia;
Ritenuto altresi' necessario ed urgente procedere ad una
riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico
centro di coordinamento e di responsabilita' politica per la bonifica
dei siti inquinati, per le politiche di contrasto al rischio
idrogeologico, per la difesa del suolo e le politiche di sviluppo
sostenibile ed economia circolare;
Ritenuto inoltre necessario ed urgente procedere ad un riordino
delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di politiche in favore della
famiglia, in materia di adozioni, infanzia e adolescenza e di
politiche in favore delle persone con disabilita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche
sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo e
conseguenti modifiche sugli enti vigilati
1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio
2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo nonche' quelle
comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del
trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente
di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono
trasferiti al Dipartimento del turismo, che e' istituito presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per
il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione
dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano
finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e'
rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello
generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal
seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»;
b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»,
sono soppresse;
c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo»
sono soppresse;
d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in
materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e
della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti
con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico,
delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro».
4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita'
culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo».
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle norme vigenti relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della medesima
Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola dei beni e delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai settori di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione
della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale a
tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione
generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e
delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale
turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non dirigenziale
trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla
normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di
comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. E' riconosciuto il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da
esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le
facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del
trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane
disponibili a legislazione vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ridotta per effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le
dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, sulla base delle disposizioni di cui
al presente articolo.
9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di bilancio per l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al
comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo»;
b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo».
12. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio 1963, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) la parola: «tesoro,» e' sostituita dalle seguenti: «tesoro e»;
c) le parole: «e dal Ministero per l'agricoltura e le foreste»
sono soppresse.
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo».
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT -
Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino Italiano sono
modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 2
Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio
degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, all'articolo 2 del
decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri» a «Ministro della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno,
dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal
Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali e dal Ministro della difesa»;
b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla
proposta del Ministro delegato per il Sud» e le parole da: «un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»
sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la
presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud,
del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La segreteria del
Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione
di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per
la finanza pubblica.».
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare esercita altresi' le funzioni gia' attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto
idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme
restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di
concerto con la struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del
Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato. All'articolo 1,
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal
Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalla
seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le
parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare».
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le
seguenti: «c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e
l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del
Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento
del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti
inquinati;»;
b) all'articolo 37, comma 1, le parole: «, comma 5-bis,» sono
soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si
provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie
allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente
articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, per l'anno 2018, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di
bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse
finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni,
infanzia e adolescenza, disabilita'
1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche
generazionali e relazionali, nonche' le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche
volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura
della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla
genitorialita' e alla natalita', anche al fine del contrasto della
crisi demografica, nonche' quelle concernenti l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle
politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita' ed, in
particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1,
comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza
per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti
da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e
stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla
presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo
sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte
salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e
dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al
diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del
medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e
l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche in favore delle persone con disabilita', anche con
riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e
la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze
dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni
previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la
loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia,
anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con
riferimento alle politiche in materia di salute, la Presidenza del
Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento esprimendo
il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero
della salute relativamente alle attivita' volte alla promozione dei
servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in
favore delle persone con disabilita'. Fermo restando quanto disposto
dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita
altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e'
riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo 1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con
decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di
concerto con».
3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285,
le parole: «Il Ministro per la solidarieta' sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'» e le parole:
«organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche della
famiglia»;
b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269, le parole: «- Dipartimento per le pari opportunita'» sono
sostituite dalle seguenti «- Dipartimento per le politiche della
famiglia» e le parole: «Ministro per le pari opportunita'» sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'».
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
a) alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro per gli
affari sociali coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita', coordina»; al comma 2, primo e secondo
periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: «Il Ministro per
gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente
del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'»;
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
1265 e' sostituito dal seguente:
«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio,
prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali
coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore
delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza,
l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei
datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni
rappresentative del terzo settore operanti nel campo della
disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in
numero non superiore a cinque.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Osservatorio dura
in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri per la medesima durata.»;
d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita'» e le parole: «Con le medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede»
sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalita' il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita' provvedono»;
3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole «Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono»;
e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad un
rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne fanno parte,
oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante» e le parole: «e del Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «un rappresentante dell'INPS e
possono essere invitati altri membri del Governo» sono sostituite
dalle seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante dell'INPS e
possono essere invitati altri membri del Governo»;
f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma
254 e' sostituito dal seguente:
«254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato
alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale dell'assistente familiare, come definito al comma
255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' di
utilizzo del Fondo.»;
g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono
inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilita',»;
h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e della ricerca,» sono
inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',»;
i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «ed e' composto» sono inserite le
seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita', nonche',»;
l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',».
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le
competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi:
a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233;
b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18,
e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di
500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 4
Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto
«Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite
dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita
le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999, n.
303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1»;
b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del suddetto
dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1».
2. Le risorse individuate per le finalita' di cui all'articolo 41,
comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 22, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilita' degli
edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e candidati dagli
enti locali nell'ambito della procedura selettiva di cui all'articolo
20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e le parole:
«della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del
medesimo Ministero»;
b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al comma 489:
1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, 12 luglio 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Centinaio, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Bonisoli, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Fontana, Ministro per la famiglia e
le disabilita'
Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze
Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione
Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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giovedì 12 luglio 2018
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'. (18G00113) (GU n.160 del 12-7-2018) Vigente al: 13-7-2018
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