Translate

giovedì 12 luglio 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25 giugno 2018 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA. (18A04703) (GU n.160 del 12-7-2018)----MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25 giugno 2018 Aggiornamento dell'elenco dei medicinali di cui all'Allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (18A04702) (GU n.160 del 12-7-2018)...MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 25 giugno 2018 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT. (18A04704) (GU n.160 del 12-7-2018)-----



MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 giugno 2018
Aggiornamento dell'elenco dei medicinali di cui all'Allegato  III-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.
(18A04702)
(GU n.160 del 12-7-2018)



                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante il testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e  successive
modifiche e integrazioni, di seguito denominato «testo unico»;
  Visti, in particolare, l'allegato  III-bis  del  testo  unico,  che
include i  medicinali  che  usufruiscono  di  modalita'  prescrittive
semplificate per la terapia del dolore e la tabella  dei  medicinali,
sezione B, che contiene i medicinali di origine vegetale  a  base  di
cannabis;
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n.  23,  convertito  dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, ed  in  particolare  l'art.  5  che  reca
disposizioni sulla prescrizione di preparazioni magistrali;
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  9  novembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015,  che
al punto 4 dell'allegato tecnico elenca  gli  impieghi  previsti  per
l'uso medico della cannabis;
  Vista la legge 15  marzo  2010,  n.  38  recante  disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
  Visto il decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
  Visto in particolare l'art. 18-quater, comma  6,  introdotto  dalla
citata legge di conversione, che pone a carico del Servizio sanitario
nazionale, nei limiti del livello del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,  le  preparazioni
magistrali a base di cannabis prescritte dal medico  per  la  terapia
del dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonche' per gli
altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro
della salute 9 novembre 2015;
  Ritenuto necessario,  in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.
18-quater, comma 6,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
aggiornare l'elenco dei medicinali di cui  all'allegato  III-bis,  ai
sensi dell'art. 43, comma 4-bis del testo unico;
  Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanita',  reso  con  nota
del 2 febbraio 2018, e del Consiglio superiore di  sanita',  espresso
nella  seduta  del  13   marzo   2018,   favorevoli   all'inserimento
nell'allegato III-bis di  «medicinali  a  base  di  cannabis  per  il
trattamento  sintomatico  di  supporto  ai  trattamenti  standard»  e
all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione  B,  alla  voce
«Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» del  contrassegno
con doppio asterisco (**), previsto per i medicinali utilizzati nella
terapia del dolore;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1.  Nell'allegato  III-bis  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309  e'  inserita,  secondo  l'ordine
alfabetico, la voce:
    Medicinali a base di cannabis per il trattamento  sintomatico  di
supporto ai trattamenti standard.
                               Art. 2

  1. Nella  tabella  dei  medicinali,  sezione  B,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  alla  voce
«Medicinali di origine vegetale a base di cannabis»  e'  inserito  il
contrassegno con doppio asterisco (**),  previsto  per  i  medicinali
utilizzati nella terapia del dolore, come segue:
    Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (**).
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 25 giugno 2018


MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 giugno 2018
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.   Inserimento   nella   tabella   I   delle    sostanze
Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA. (18A04703)
(GU n.160 del 12-7-2018)



                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»;
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV  e  tabella  dei
medicinali. Nelle tabelle I, II, III e  IV  trovano  collocazione  le
sostanze con potere tossicomanigeno e  oggetto  di  abuso  in  ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di  cui  al
citato art. 14 del testo unico;
  Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del  testo  unico  secondo
cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le  sostanze
indicate nelle convenzioni e  negli  accordi  internazionali  e  sono
aggiornate tempestivamente anche in  base  a  quanto  previsto  dalle
convenzioni  e  accordi  medesimi   ovvero   a   nuove   acquisizioni
scientifiche;
  Vista la Convezione unica sugli stupefacenti adottata a New York in
data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo  di  Ginevra  del  25
marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5  giugno
1974, n. 412;
  Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con  legge
25 maggio 1981, n. 385;
  Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs  (CND),  nell'ambito
della 60° sessione che si e' svolta a Vienna, in data 16 marzo  2017,
con le decisione n. 60/3, ha approvato l'inserimento  della  sostanza
butirfentanil nella Schedule I di cui alla Convenzione del 1961 sulle
sostanze narcotiche e che con  le  decisioni  n.  60/4,  60/5,  60/8,
60/10, ha approvato l'inserimento  delle  sostanze:  4-MEC,  Etilone,
MPA, 5F-APINACA nella Schedule II, di cui alla convenzione  del  1971
sulle sostanze psicotrope;
  Tenuto conto che le  sostanze  4-MEC,  Etilone,  5F-APINACA,  nella
tabella I, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 sono comprese le prime due: 4-MEC ed Etilone all'interno
della  categorie  degli  «analoghi   di   struttura   derivanti   dal
2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni  sull'anello
aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio  terminale»,  e  5F-APINACA
all'interno della categoria degli «analoghi  di  struttura  derivanti
dal indazol-3-carbossamide», senza essere denominate specificamente;
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 6 dicembre 2017, favorevole all'inserimento nella tabella  I  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  309/90  delle  sostanze
Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella
I del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/90  delle
sostanze: Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA;
  Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti  delle  tabelle
degli stupefacenti, in adesione alle convenzioni internazionali ed  a
tutela della salute pubblica;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
    4-MEC denominazione comune
      (2-etilamino-1-p-tolilpropan-1-one) denominazione chimica
      (2-Etilammino-1-(4-metilfenil)-1-propanone) altra denominazione
      4-metiletcatinone altra denominazione
    5F-APINACA denominazione comune
      (N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indaziol-3-carbossami
de) denominazione chimica
      (N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide
) altra denominazione
      5F-AKB-48 altra denominazione
    BUTIRFENTANIL denominazione comune
      (N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-butanamide)
denominazione chimica
    ETILONE denominazione comune
      (2-(etilamino)-1-(3,4         metilendiossifenil)-propan-1-one)
denominazione chimica
      (2-etilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)propan-1-one)     altra
denominazione
      Bk-MDEA altra denominazione
    MPA denominazione comune
      (N-Metil-1-(tiofen-2il)propan-2-ammina) denominazione chimica
      Metiopropamina altra denominazione
      Metiltienpropamina altra denominazione
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 25 giugno 2018

                                                  Il Ministro: Grillo



MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 giugno 2018
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Inserimento nella tabella I delle  sostanze  Bufedrone,
Pentedrone e Alfa-PVT. (18A04704)
(GU n.160 del 12-7-2018)



                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»;
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV  e  tabella  dei
medicinali. Nelle tabelle I, II, III e  IV  trovano  collocazione  le
sostanze con potere tossicomanigeno e  oggetto  di  abuso  in  ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di  cui  al
citato art. 14 del testo unico;
  Vista  la  nota  pervenuta  in  data  12  gennaio  2016  da   parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernente la segnalazione di casi  di  intossicazione
acuta associati all'uso di catinoni sintetici, tra  cui  le  sostanze
Bufedrone,  Pentedrone  e  Alfa-PVT  e  l'identificazione  di   dette
sostanze in materiali sequestrati, in Italia nel periodo 2013-2015;
  Considerato        che        la         sostanza         Bufedrone
(2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one) e' un catinone sintetico, isomero
strutturale del mefedrone incluso nella tabella  I  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  che  nella
stessa tabella  I  e'  compresa  all'interno  della  categoria  degli
«analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per
una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o  sul
carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;
  Considerato        che        la        sostanza         Pentedrone
(2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one)    e'    classificabile     come
stimolante, inibitore del reuptake di dopamina-noradrenalina e la cui
assunzione e' stata associata a casi fatali e che nella tabella I del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e'
compresa all'interno della categoria  degli  «analoghi  di  struttura
derivanti   dal   2-amino-1-fenil-1-propanone,   per   una   o   piu'
sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto  e/o  sul  carbonio
terminale», senza essere denominata specificamente;
  Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs  (CND),  nell'ambito
della 60° edizione, che si e' svolta a Vienna in data 16 marzo  2017,
con decisione n.  60/6  ha  approvato  l'inserimento  della  sostanza
Pentedrone nella Schedule II di cui alla Convenzione del  1971  sulle
sostanze psicotrope;
  Considerato        che         la         sostanza         Alfa-PVT
(2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one)  e'  un   catinone,
analogo strutturale di α-PVP,  per  il  quale  sono  stati  descritti
effetti  quali   eccitazione,   perdita   di   peso,   allucinazioni,
aggressivita';
  Tenuto conto che le sostanze Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT  sono
state identificate e poste sotto controllo in molti Paesi europei  ed
extraeuropei e schedate dal DEA-Drug Enforcement Administration USA;
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 12 maggio 2017, favorevole all'inserimento nella  tabella  I  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  309/90  delle  sostanze:
Bufedrone, Pentedrone e Alfa PVT (α- PVT);
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella
I del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/90  delle
sostanze: Bufedrone, Pentedrone e Alfa-PVT;
  Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle  citate  sostanze
nella tabella  I  del  testo  unico,  in  adesione  alle  convenzioni
internazionali ed a tutela della salute  pubblica,  tenuto  conto  di
casi di intossicazioni e sequestri in Italia ed  alla  diffusione  di
dette sostanze sul mercato internazionale;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
    ALFA - PVT denominazione comune
      (2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one) denominazione
chimica
      (Alpha-pyrrolidinopentiothiophenone) altra denominazione
      (alfa-pirrolidinopentiotiofenone) altra denominazione
      (α-PVT) altra denominazione altra denominazione
    BUFEDRONE denominazione comune
      (2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one) denominazione chimica
      (α - methylamino-butyrophenone) altra denominazione
    PENTEDRONE denominazione comune
      (2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one) denominazione chimica
      (α-Methylamino-valerophenone) altra denominazione
      (β-etil-metcatinone) altra denominazione
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 25 giugno 2018

                                                  Il Ministro: Grillo


                                                  Il Ministro: Grillo

Nessun commento: