TAR luglio 2018:
transito personale ex Corpo Forestale nell’Arma dei
carabinieri..”Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter), ai sensi dell’art. 15 co. 5 del C.p.a.:-
dispone l’immediata trasmissione al Consiglio di Stato degli atti
relativi al ricorso di cui in epigrafe, per la delibazione del
regolamento di competenza;..”
Pubblicato il
09/07/2018
N. 07613/2018
REG.PROV.COLL.
N. 02251/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda
Ter)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero
di registro generale 2251 del 2017, proposto da:
xxx xxx,
rappresentato e difeso dall'avvocato Egidio Lizza, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier 43;
contro
Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
nei confronti
xxx xxx non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Capo
del CFS n. 81284 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n.
177/2016, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui è
assegnato il ricorrente.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e del Ministero della Difesa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 il dott. Fabio Mattei e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
- che col ricorso in
epigrafe – inizialmente introdotto presso il Tar della Lombardia –
Sezione staccata di Brescia e riassunto presso questo Tribunale a
seguito di ordinanza del Tar lombardo che ha dichiarato la propria
incompetenza territoriale - è stato impugnato il decreto del Capo
del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS), in epigrafe
indicato (recante l’individuazione di unità del personale già
appartenente del CFS assegnate all’Arma dei Carabinieri) col quale
l’odierno ricorrente – interessato dalle procedure di transito
regolamentate dall’art.12 del d.lgs n.177 del 2016 – è stato
assegnato all’Arma dei CC;
- che di seguito
all’entrata in vigore del c.p.a. la competenza territoriale in I°
grado è divenuta inderogabile e che, per le controversie riguardanti
pubblici dipendenti, l’art.13 c.2 del c.p.a. individua il Tribunale
nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio
quale quello inderogabilmente competente, ulteriormente precisando,
al comma 4 bis, che detta competenza attrae a sé anche quella
relativa agli atti presupposti dallo stesso, tranne che si tratti di
atti normativi o generali per la cui impugnazione restano fermi gli
ordinari criteri di attribuzione della competenza;
- che la sede di
servizio del ricorrente ricade nella Regione Lombardia;
- che il
provvedimento impugnato attiene, all’evidenza, al rapporto di
pubblico impiego che lega il ricorrente all'Amministrazione, dando
concreta applicazione ed attuazione all’art.12 comma 2 citato a
norma del quale il capo del CFS “individua, per ruolo di
appartenenza, sulla base dello stato matricolare e dell’ulteriore
documentazione attestante il servizio prestato, l’Amministrazione,
tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di
personale è assegnata”; segue a tanto che l’atto gravato è,
formalmente e sostanzialmente, appartenente alla categoria degli atti
plurimi e cioè atti che racchiudono tanti provvedimenti formalmente
unici quanti sono i soggetti trasferiti; si è in presenza, dunque,
di atti scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i
destinatari, volti a disciplinare una molteplicità di situazioni
individuali omogenee di destinatari preventivamente determinati, sia
perché verrebbero salvaguardate le garanzie individuali previste
dall’ordinamento, sia perché nel caso di contenzioso l'invalidità
di un provvedimento non comporterebbe l'invalidità degli altri
provvedimenti compresi nello stesso atto;
- che è da
escludere che si sia in presenza tanto di un atto collettivo, con cui
l’amministrazione manifesta la propria volontà unitariamente ed
inscindibilmente verso un complesso di individui unitariamente
considerati, nel quale ogni eventuale vizio inficia l’atto nella
sua totalità, quanto di un atto generale, atteso che con esso i
destinatari sono determinabili solo in un momento successivo alla sua
emanazione, come avviene nel caso di un bando di concorso, mentre nel
caso di specie i destinatari dell’atto sono stati tutti
identificati e sono tutti identificabili a priori;
- che non ricorre
nel caso in esame l’ipotesi di atti di macro organizzazione recanti
la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli
uffici, tra cui anche l’istituzione o l’accorpamento di uffici
dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità, la
determinazione delle dotazioni organiche: ipotesi del tutto estranea
alla fattispecie in esame;
- che l’impugnativa
azionata è chiaramente circoscritta al solo provvedimento in
epigrafe indicato senza che– sulla questione concernente
l’individuazione del Tar territorialmente competente – possa
incidere, come invece prospettato nell’ordinanza del TAR Lombardia
– Sezione di Brescia, la “-implicitamente dedotta- illegittimità
amministrativa del D.P.C.M. in data 21 novembre 2016 quale atto
presupposto”; e ciò in quanto:
- detto d.P.C.M. non
risulta in nessuna delle 75 pagine di cui consta il gravame
espressamente indicato quale atto oggetto dell’impugnativa
azionata;
- la menzione di
detto decreto, nei punti 6 e 7 dei 245 punti addensati nel ricorso ha
solo un valore descrittivo, chiaramente funzionale ad evidenziare –
(nell’ambito di una implementazione del gravame manifestamente, ed
esclusivamente, mirata alla disamina delle eccezioni e questioni di
legittimità costituzionale sollevate avverso il d.lgs n.177 del 2016
in contestazione col disegno di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ivi
regolamentato) – che la possibilità di transito verso altra
amministrazione prevista da detto decreto ha lasciato, in fatto ed in
diritto, inalterata la scelta sulla decisione definitiva di
assegnazione riveniente all’amministrazione (non, neppure
indirettamente, dal detto d.P.C.M. ma) dalle norme del d.lgs n.177
del 2016 tacciate di incoerenza e contrasto con i parametri
costituzionali evocati nel ricorso;
- non appare, in
alcun modo, convincente e plausibile l’opinione di porre a fulcro e
fondamento della declinata competenza territoriale una “illegittimità
amministrativa implicitamente dedotta”. E, d’altro canto una tal
opinione non appare giuridicamente idonea a sostenere le conclusioni,
in tema di competenza territoriale, cui perviene il citato Tar
lombardo; mentre, sotto altro ma parallelo profilo, ancorare la
competenza territoriale ad una “implicita deduzione” di quanto
scritto dal ricorrente si tradurrebbe nel rimettere esclusivamente a
quest’ultimo, e non al C.p.a., la scelta (attraverso una
impugnativa neanche formale ed espressa ma solo interpretata
soggettivamente come tale) del Tribunale da adire;
- che a questo
Tribunale non è ignoto l’insegnamento impartito dall’Ad.Pl. ord.
n. 20 del 16 novembre 2011 secondo il quale l’adozione di un atto
emanato da un organo statale avente efficacia estesa all’intero
territorio nazionale è “circostanza di per sé risolutiva per
radicare la competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, sede di
Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso
criterio della sede di servizio del pubblico dipendente, invocato
dalla parte ricorrente, posto che, nel caso in cui il ricorso
introduca più di una controversia, una delle quali (isolatamente
considerata) spettante alla competenza territoriale del T.A.R.
Lombardia, e l’altra attribuita al T.A.R del Lazio, sede di Roma,
deve essere conservata l’unità del giudizio, dinanzi al T.A.R. per
il Lazio, sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di
atti di amministrazione statale ad efficacia ultra regionale”; ma
rimane ovvio che detto postulato non è applicabile alla fattispecie
corrente essendo intervenuto sotto l’impero della precedente
disciplina codicistica non ancora innovata dal d.lgs n.160 del 2012
il cui art. 1 comma 1, lett. a) ha introdotto il comma 4 bis nel
corpo dell’art.13 del C.p.a;
- che,
conclusivamente, l’odierno contenzioso soggiace all’art.13 comma
2 del c.p.a. e che questo T.a.r. non è competente a conoscere della
causa (come già affermato e ripetutamente ribadito dal Cons. St:
ved. ex plurimis, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla
presente in cui venivano in discussione ricorsi di identico tenore
patrocinati dal medesimo procuratore: Cons. St., Ord. n.3178 /2018;
n. 3177/2018; n. 3174/2018; n. 3170/2018) dovendosi ritenere
territorialmente competente il Tar della Lombardia; e che
conseguentemente – non ritenendosi condivisibili le argomentazioni
spese da detto ultimo Tribunale nell’ordinanza sopra citata - si
impone l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato
per la definizione del regolamento di competenza, che viene sollevato
d’ufficio, ai sensi dell’art. 15, comma 5, C.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), ai sensi
dell’art. 15 co. 5 del C.p.a.:
- dispone
l’immediata trasmissione al Consiglio di Stato degli atti relativi
al ricorso di cui in epigrafe, per la delibazione del regolamento di
competenza;
- indica quale
Tribunale amministrativo regionale competente il T.A.R. della
Lombardia;
- manda alla
Segreteria della Sezione di provvedere al predetto adempimento,
notiziandone tutte le parti in causa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Pietro
Morabito, Presidente
Fabio
Mattei, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto
Costantino, Consigliere
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Fabio Mattei Pietro
Morabito
IL SEGRETARIO
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