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martedì 10 luglio 2018

TAR luglio 2018: “..che col ricorso in epigrafe – inizialmente introdotto presso il Tar della Toscana e riassunto presso questo Tribunale a seguito di ordinanza del Tar Toscana che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale - è stato impugnato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS), in epigrafe indicato (recante l’individuazione di unità del personale già appartenente del CFS assegnate all’Arma dei Carabinieri) col quale gli odierni ricorrenti – interessati dalle procedure di transito regolamentate dall’art.12 del d.lgs n.177 del 2016 – sono stati assegnati all’Arma dei CC;..” Pubblicato il 09/07/2018 N. 07614/2018 REG.PROV.COLL. N. 01693/2017 REG.RIC.




TAR luglio 2018: “..che col ricorso in epigrafe – inizialmente introdotto presso il Tar della Toscana e riassunto presso questo Tribunale a seguito di ordinanza del Tar Toscana che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale - è stato impugnato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS), in epigrafe indicato (recante l’individuazione di unità del personale già appartenente del CFS assegnate all’Arma dei Carabinieri) col quale gli odierni ricorrenti – interessati dalle procedure di transito regolamentate dall’art.12 del d.lgs n.177 del 2016 – sono stati assegnati all’Arma dei CC;..”


Pubblicato il 09/07/2018
N. 07614/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01693/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2017, proposto da:


xxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier 43;


contro

Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

xxxx non costituito in giudizio;
per l'annullamento

del decreto del Capo del CFS n. 81277 comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 177/2016, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui sono assegnati i ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato e di Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

- che col ricorso in epigrafe – inizialmente introdotto presso il Tar della Toscana e riassunto presso questo Tribunale a seguito di ordinanza del Tar Toscana che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale - è stato impugnato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS), in epigrafe indicato (recante l’individuazione di unità del personale già appartenente del CFS assegnate all’Arma dei Carabinieri) col quale gli odierni ricorrenti – interessati dalle procedure di transito regolamentate dall’art.12 del d.lgs n.177 del 2016 – sono stati assegnati all’Arma dei CC;

- che di seguito all’entrata in vigore del c.p.a. la competenza territoriale in I° grado è divenuta inderogabile e che, per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, l’art.13 c.2 del c.p.a. individua il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio quale quello inderogabilmente competente, ulteriormente precisando, al comma 4 bis, che detta competenza attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso, tranne che si tratti di atti normativi o generali per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza;

- che la sede di servizio di tutti i ricorrenti ricade nella Regione Toscana;

- che il provvedimento impugnato attiene, all’evidenza, al rapporto di pubblico impiego che lega i ricorrenti all'Amministrazione, dando concreta applicazione ed attuazione all’art.12 comma 2 citato a norma del quale il capo del CFS “individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e dell’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l’Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata”; segue a tanto che l’atto gravato è, formalmente e sostanzialmente, appartenente alla categoria degli atti plurimi e cioè atti che racchiudono tanti provvedimenti formalmente unici quanti sono i soggetti trasferiti; si è in presenza, dunque, di atti scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari, volti a disciplinare una molteplicità di situazioni individuali omogenee di destinatari preventivamente determinati, sia perché verrebbero salvaguardate le garanzie individuali previste dall’ordinamento, sia perché nel caso di contenzioso l'invalidità di un provvedimento non comporterebbe l'invalidità degli altri provvedimenti compresi nello stesso atto;

- che è da escludere che si sia in presenza tanto di un atto collettivo, con cui l’amministrazione manifesta la propria volontà unitariamente ed inscindibilmente verso un complesso di individui unitariamente considerati, nel quale ogni eventuale vizio inficia l’atto nella sua totalità, quanto di un atto generale, atteso che con esso i destinatari sono determinabili solo in un momento successivo alla sua emanazione, come avviene nel caso di un bando di concorso, mentre nel caso di specie i destinatari dell’atto sono stati tutti identificati e sono tutti identificabili a priori;

- che non ricorre nel caso in esame l’ipotesi di atti di macro organizzazione recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l’istituzione o l’accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche: ipotesi del tutto estranea alla fattispecie in esame;

- che l’impugnativa azionata è chiaramente circoscritta al solo provvedimento in epigrafe indicato senza che– sulla questione concernente l’individuazione del Tar territorialmente competente – possa incidere, come invece prospettato nell’ordinanza del TAR Toscana, la “-implicitamente dedotta- illegittimità amministrativa del D.P.C.M. in data 21 novembre 2016 quale atto presupposto”; e ciò in quanto:

- detto d.P.C.M. non risulta in nessuna delle 75 pagine di cui consta il gravame espressamente indicato quale atto oggetto dell’impugnativa azionata;

- la menzione di detto decreto, nei punti 6 e 7 dei 245 punti addensati nel ricorso ha solo un valore descrittivo, chiaramente funzionale ad evidenziare – (nell’ambito di una implementazione del gravame manifestamente, ed esclusivamente, mirata alla disamina delle eccezioni e questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso il d.lgs n.177 del 2016 in contestazione col disegno di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ivi regolamentato) – che la possibilità di transito verso altra amministrazione prevista da detto decreto ha lasciato, in fatto ed in diritto, inalterata la scelta sulla decisione definitiva di assegnazione riveniente all’amministrazione (non, neppure indirettamente, dal detto d.P.C.M. ma) dalle norme del d.lgs n.177 del 2016 tacciate di incoerenza e contrasto con i parametri costituzionali evocati nel ricorso;

- non appare, in alcun modo, convincente e plausibile l’opinione di porre a fulcro e fondamento della declinata competenza territoriale una “illegittimità amministrativa implicitamente dedotta”. E, d’altro canto una tal opinione non appare giuridicamente idonea a sostenere le conclusioni, in tema di competenza territoriale, cui perviene il citato Tar toscano; mentre, sotto altro ma parallelo profilo, ancorare la competenza territoriale ad una “implicita deduzione” di quanto scritto dal ricorrente si tradurrebbe nel rimettere esclusivamente a quest’ultimo, e non al C.p.a., la scelta (attraverso una impugnativa neanche formale ed espressa ma solo interpretata soggettivamente come tale) del Tribunale da adire;

- che a questo Tribunale non è ignoto l’insegnamento impartito dall’Ad.Pl. ord. n. 20 del 16 novembre 2011 secondo il quale l’adozione di un atto emanato da un organo statale avente efficacia estesa all’intero territorio nazionale è “circostanza di per sé risolutiva per radicare la competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso criterio della sede di servizio del pubblico dipendente, invocato dalla parte ricorrente, posto che, nel caso in cui il ricorso introduca più di una controversia, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del T.A.R. Toscana, e l’altra attribuita al T.A.R, per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l’unità del giudizio, dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di atti di amministrazione statale ad efficacia ultra regionale”; ma rimane ovvio che detto postulato non è applicabile alla fattispecie corrente essendo intervenuto sotto l’impero della precedente disciplina codicistica non ancora innovata dal d.lgs n.160 del 2012 il cui art. 1 comma 1, lett. a) ha introdotto il comma 4 bis nel corpo dell’art.13 del C.p.a;

- che, conclusivamente, l’odierno contenzioso soggiace all’art.13 comma 2 del c.p.a. e che questo T.a.r. non è competente a conoscere della causa (come già affermato e ripetutamente ribadito dal Cons. St: ved. ex plurimis, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente in cui venivano in discussione ricorsi di identico tenore patrocinati dal medesimo procuratore: Cons. St., Ord. n.3178 /2018; n. 3177/2018; n. 3174/2018; n. 3170/2018) dovendosi ritenere territorialmente competente il Tar della Toscana; e che conseguentemente – non ritenendosi condivisibili le argomentazioni spese da detto ultimo Tribunale nell’ordinanza sopra citata - si impone l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento di competenza, che viene sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 15, comma 5, C.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), ai sensi dell’art. 15 co. 5 del C.p.a.:

- dispone l’immediata trasmissione al Consiglio di Stato degli atti relativi al ricorso di cui in epigrafe, per la delibazione del regolamento di competenza;

- indica quale Tribunale amministrativo regionale competente il T.A.R. della Toscana;

- manda alla Segreteria della Sezione di provvedere al predetto adempimento, notiziandone tutte le parti in causa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Mattei Pietro Morabito
IL SEGRETARIO

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