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venerdì 10 maggio 2019

SICUREZZA. DL BIS: PIU' SANZIONI A CHI SOCCORRE VIOLANDO NORME, LIMITI AL MIT/PDF



VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 19.58.50
SICUREZZA

SICUREZZA. DL BIS: PIU' SANZIONI A CHI SOCCORRE VIOLANDO NORME, LIMITI AL MIT/PDF


SICUREZZA. DL BIS: PIU' SANZIONI A CHI SOCCORRE VIOLANDO NORME, LIMITI AL MIT/PDF AGENTI SOTTOCOPERTURA CONTRO SCAFISTI, AGGRAVANTI PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE (DIRE) Roma, 10 mag. - Ecco lo schema di decreto-legge 'SICUREZZA bis', varato oggi dal Viminale. ART. 1: sanziona chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alle istruzioni operative delle autorita' SAR competenti o di quelle dello Stato di bandiera. Le sanzioni previste sono di due tipi: - in ogni caso, una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato. Competente all'accertamento della violazione e all'irrogazione della sanzione e' il Corpo delle Capitanerie di porto; - nei casi piu' gravi o reiterati e laddove la violazione sia commessa da navi battenti bandiera italiana, la sospensione da 1 a 12 mesi o la revoca della licenza, autorizzazione o concessione ad opera delle autorita' amministrative competenti. ART. 2: si interviene in materia di Codice della Navigazione, in particolare su "Divieto di transito e di sosta" di navi mercantili nel mare territoriale, limitando le competenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alle sole finalita' di SICUREZZA della navigazione e di protezione dell'ambiente marino. Viene attribuita al Ministro dell'Interno la competenza a limitare o vietare il transito e/o la sosta nel mare territoriale qualora sussistano ragioni di ordine e SICUREZZA pubblica, con espresso riferimento dell'art. 19, comma 2, lett. g), della Convenzione di Montego Bay (cosi' valorizzando la c.d. presunzione di offensivita' del passaggio in caso di "carico o scarico di (…) persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero"). ART. 3: modifica l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., estendendo ai reati associativi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche nelle ipotesi non aggravate, sia la competenza delle procure distrettuali sia la disciplina delle intercettazioni preventive. Si consente cosi' di contrastare "a monte" l'organizzazione dei trasporti di stranieri irregolari. ART. 4: prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro nel triennio 2019-2021 per finanziare gli oneri connessi all'impiego di poliziotti stranieri per lo svolgimento di operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge n. 146/2006, "anche con riferimento alle attivita' di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". ART. 5: interviene sul T.U.L.P.S., inasprendo le sanzioni conseguenti ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento, commessi nel corso di riunioni effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico. Inoltre, prevede espressamente l'obbligo di comunicazione immediata, non oltre le 24 ore, all'Autorita' di pubblica SICUREZZA delle generalita' delle persone ospitate in alberghi o in altre strutture ricettive. ART. 6: prevede maggiore tutela per gli operatori delle FF.PP. impiegati in servizio di ordine pubblico, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie delittuose, la "trasformazione" di attuali contravvenzioni in delitti e l'inasprimento delle sanzioni. Obiettivo: colpire piu' severamente coloro che si oppongono a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio attraverso l'utilizzo di scudi o altri oggetti di protezione passiva, di materiali imbrattanti; coloro che utilizzano razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili; nonche' coloro che fanno ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti. ART. 7: prevede l'istituzione di un Commissario straordinario - nominato dal CDM su proposta del Ministro dell'Interno - con il compito di realizzare un programma di interventi finalizzati ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna divenute definitive da eseguire nei confronti di imputati liberi. A tale scopo, con contratti a tempo determinato di durata annuale, verranno assunte 800 unita' di personale non dirigenziale, con impegno di spesa di oltre 25 milioni di euro. La disposizione proposta mira a neutralizzare i riflessi sulla SICUREZZA pubblica derivanti dalla mancata esecuzione delle sentenze di condanna, per reati anche gravi, nei confronti di soggetti che, pur riconosciuti colpevoli e condannati con sentenza definitiva, rimangono liberi di continuare a delinquere. ART. 8: reca modifiche al Codice Penale. Introduce nuove circostanze aggravanti e inasprisce le sanzioni: - il reato e' aggravato qualora, a causa della propria condotta, il reo abbia ostacolato, impedito o ritardato lo svolgimento di attivita' sanitarie, di soccorso pubblico e di protezione civile; - il reato di violenza, minaccia e resistenza a p.u., di devastazione e saccheggio e quello di danneggiamento sono aggravati laddove commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; - e' aumentata la sanzione edittale massima prevista per il reato di oltraggio a p.u. Viene inoltre soppressa la vigente possibilita' di configurare la causa di esclusione della punibilita' per "particolare tenuita' del fatto" in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. ART. 9: reca una limitata proroga di termini per consentire il completo adeguamento del CED interforze alle recenti modifiche normative in materia di protezione dei dati personali. ART. 10: per assicurare le migliori condizioni di SICUREZZA durante lo svolgimento delle Universiadi 2019, in programma a Napoli nella prima meta' di luglio, disponendo l'impiego di ulteriori 500 militari. ART. 11: per semplificare e rendere piu' efficiente le attivita' delle Questure soprattutto in vista dell'imminente svolgimento delle "Universiadi 2019", estende le facilitazioni per ingresso e soggiorno gia' previste per soggiorni di breve durata (visita, affari, turismo e studio) anche alle ipotesi di partecipazione di atleti a gare sportive e al personale impiegato in servizi di missione. (Rai/ Dire) 19:56 10-05-19 NNNN

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