VENERDÌ 27 MARZO 2020 13.45.11
CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE A PREFETTI, 'NO A ORDINANZE SINDACI IN CONTRASTO CON NORME STATO' =
ADN0898 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE A PREFETTI, 'NO A ORDINANZE SINDACI IN CONTRASTO CON NORME STATO' = Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - E' online sul sito del ministero dell'Interno la circolare con la quale il VIMINALE fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti previste dal decreto legge 19/2020 per l'attivita' degli uffici territoriali del governo, coinvolti in primo piano e sotto numerosi aspetti nella gestione dell'emergenza. Tra i punti evidenziati dalla circolare 26 marzo 2020, firmata dal capo di Gabinetto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, c'è "il potere del prefetto, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge, di imporre, per la durata dell'emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità". "Questo potere - ricorda la circolare - va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel segno della "delicata funzione di contemperamento tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate. In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale". "Si segnala, inoltre, la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la ratio dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato". (segue) (Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-20 13:45 NNNNVENERDÌ 27 MARZO 2020 13.45.11
CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE A PREFETTI, 'NO A ORDINANZE SINDACI IN CONTRASTO CON NORME STATO' (2) =
ADN0899 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE A PREFETTI, 'NO A ORDINANZE SINDACI IN CONTRASTO CON NORME STATO' (2) = (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l' art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti. Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, - prosegue la circolare - punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell' art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge". "In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure adottate con decreti presidenziali; - si legge ancora - le sanzioni per le altre violazioni sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni". Nella circolare "si richiama inoltre l' attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto che, nell' affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte in materia sanzionatoria, stabilisce che le nonne che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà". (Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-20 13:45 NNNN
CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE A PREFETTI, 'NO A ORDINANZE SINDACI IN CONTRASTO CON NORME STATO' =
ADN0898 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE A PREFETTI, 'NO A ORDINANZE SINDACI IN CONTRASTO CON NORME STATO' = Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - E' online sul sito del ministero dell'Interno la circolare con la quale il VIMINALE fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti previste dal decreto legge 19/2020 per l'attivita' degli uffici territoriali del governo, coinvolti in primo piano e sotto numerosi aspetti nella gestione dell'emergenza. Tra i punti evidenziati dalla circolare 26 marzo 2020, firmata dal capo di Gabinetto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, c'è "il potere del prefetto, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge, di imporre, per la durata dell'emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità". "Questo potere - ricorda la circolare - va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel segno della "delicata funzione di contemperamento tra l'esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate. In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno dispone prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale". "Si segnala, inoltre, la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la ratio dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato". (segue) (Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-20 13:45 NNNNVENERDÌ 27 MARZO 2020 13.45.11
CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE A PREFETTI, 'NO A ORDINANZE SINDACI IN CONTRASTO CON NORME STATO' (2) =
ADN0899 7 CRO 0 ADN CRO NAZ CORONAVIRUS: CIRCOLARE VIMINALE A PREFETTI, 'NO A ORDINANZE SINDACI IN CONTRASTO CON NORME STATO' (2) = (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l' art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti. Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, - prosegue la circolare - punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell' art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge". "In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure adottate con decreti presidenziali; - si legge ancora - le sanzioni per le altre violazioni sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni". Nella circolare "si richiama inoltre l' attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto che, nell' affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte in materia sanzionatoria, stabilisce che le nonne che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà". (Giz-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 27-MAR-20 13:45 NNNN
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