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martedì 7 dicembre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoquaranta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. (GU n.97 del 7-12-2021)

 

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO

Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura   di

  centoquaranta posti di commissario della  carriera  dei  funzionari

  della Polizia di Stato. 

(GU n.97 del 7-12-2021)


 

                        IL CAPO DELLA POLIZIA 

             Direttore generale della pubblica sicurezza 

 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto

degli impiegati civili dello Stato»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,

n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,  n.

354, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della

Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici

statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due

lingue nel pubblico impiego»; 

    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

servizio sanitario nazionale»; 

    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento

dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,

n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che

espleta funzioni di polizia»; 

    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.  472,

recante «Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo

contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato

ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina nel massimo

la riserva  di  posti,  nei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del

personale della Polizia di Stato, assegnata ai  diplomati  presso  il

Centro studi di Fermo; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,

n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  la

Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e

della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e

nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33; 

    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle

norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e

appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'

disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia

penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e,  in  particolare,

l'art. 26; 

    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»; 

    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con

modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento

dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,

disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e

reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di

polizia giudiziaria»; 

    Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n.  127,

recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; 

    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante

«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia

di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.

78»,  e,  in  particolare,  l'art.  3,  che  prevede  l'accesso  alla

qualifica di commissario mediante concorso pubblico,  per  titoli  ed

esami; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  e,  in

particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76; 

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente

«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e

5-ter, e il successivo comma 6, circa le  qualita'  di  condotta  che

devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  del

personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei

pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse

e delle lingue straniere; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre

2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario

giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 

    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante

disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 

    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale»; 

    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante

«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6

della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

    Visto l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter,  del  decreto-legge

1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5

marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli

interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di

pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni  internazionali

delle  Forze  armate  e  di  polizia  e  disposizioni   urgenti   per

l'attivazione  del  servizio  europeo  per  l'azione  esterna  e  per

l'amministrazione della difesa»; 

    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante

«Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle

pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne

in materia di occupazione e impiego»; 

    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante

«Codice dell'ordinamento militare»; 

    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,

e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente  per

via  telematica,  delle  domande  di  partecipazione  a  selezioni  e

concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia»,   e,   in

particolare,  l'art.  73,  comma  14,  per  il  quale   il   positivo

superamento dello stage presso gli uffici giudiziari  costituisce  un

titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito,  nei  concorsi

pubblici; 

    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle

persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,

nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la

direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei

dati); 

    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante

«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di

polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7

agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle

amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,

lettera mmm-bis), che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino

al 2026, alcun limite di eta' a tutti gli appartenenti ai ruoli della

Polizia di Stato, e  l'art.  3,  commi  6,  7-bis,  7-ter,  7-quater,

7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter; 

    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante

«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,

della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio

2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli

delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche"»; 

    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante

«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2

e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29

maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione

dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,

lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; 

    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 

    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure

urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in

particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla

predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al

predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'

digitale; 

    Visto il decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, comma  1,

lettera i), introdotto dall'art. 3, comma  1,  del  decreto-legge  23

luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16

settembre 2021, n. 126,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza

di attivita' sociali ed economiche»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,

n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle

disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,

approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio

1957, n. 3»; 

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre

1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai

ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di

polizia»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,

n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso

agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di

assunzione nei pubblici impieghi»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,

n. 184, concernente «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di

accesso ai documenti amministrativi»; 

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre

2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per

l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,

nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,

n. 2»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.

415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di

documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti

amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7

agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»

e, in particolare, l'art. 4, concernente le  categorie  di  documenti

inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed

imprese; 

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazioni delle classi  di

laurea magistrale»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica

amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante

l'equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree

specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici

concorsi; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.

198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,

psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati

ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di

Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 

    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.

103, recante «Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione  dei

limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per

l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato»,

e, in particolare, l'art. 3; 

    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  «Disciplina

dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,

dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari

di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia

di Stato»; 

    Considerato che, nell'ambito delle classi di laurea magistrale  e

specialistica di cui ai citati decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 9

luglio 2009, le caratteristiche di cui al citato art. 3, commi 1 e 2,

del decreto legislativo n. 334 del 2000, come  modificato  da  ultimo

dall'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto  legislativo  n.

172 del 2019, sussistono nella laurea magistrale  a  ciclo  unico  in

giurisprudenza (LMG-01), nella laurea specialistica in giurisprudenza

(22/S) e nella  laurea  specialistica  in  teoria  e  tecniche  della

normazione e dell'informazione  giuridica  (102/S)  e  che  a  queste

ultime e'  equiparata  esclusivamente  la  laurea  in  giurisprudenza

(ordinamento previgente al decreto del  Ministro  dell'universita'  e

della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509); 

    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28

dicembre  2020,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo

indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari

per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto

legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi

9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni; 

    Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione  del

numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura,  ai

sensi dell'art. 2  del  citato  decreto  del  Capo  della  Polizia  -

Direttore generale della pubblica sicurezza datato 17 luglio 2018; 

    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per

titoli ed esami, per l'assunzione di centoquaranta  commissari  della

Polizia di Stato; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                          Posti a concorso 

 

    1. E'  indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per

l'assunzione  di  centoquaranta   commissari   della   carriera   dei

funzionari della Polizia di Stato, aperto ai  cittadini  italiani  in

possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 

    2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo,

sono  riservati,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,   del   decreto

legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, fermo restando  il  possesso  del

prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui  all'art.

3 del presente bando: 

      a) quattordici  posti  al  personale  della  Polizia  di  Stato

appartenente al ruolo degli ispettori, o al ruolo direttivo, ai sensi

dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo  29

maggio 2017, n. 95; 

      b) quattordici posti al restante  personale  della  Polizia  di

Stato, con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque

anni. 

                               Art. 2 

 

       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 

 

    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati

appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  del

prescritto diploma di laurea e degli  altri  requisiti  previsti  dal

presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti: 

      a) tre posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente

della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in

possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 2, n.

4), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.

752; 

      b) trentaquattro posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure

ai parenti in linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora  unici

superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di

servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze  armate,  ai

sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con

priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente

previste da leggi speciali  a  favore  di  particolari  categorie  di

persone; 

      c) tre posti agli ufficiali che hanno terminato senza  demerito

la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice

dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66; 

      d) un posto  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  diploma  di

maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art.  8  del

decreto-legge  21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 

    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente

articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di

vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo

l'ordine della graduatoria finale di merito. 

                               Art. 3 

 

          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 

 

    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al

concorso, sono i seguenti: 

      a) cittadinanza italiana; 

      b) godimento dei diritti civili e politici; 

      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della

legge 1° febbraio 1989, n. 53; 

      d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Tale limite e'

elevato, fino a un massimo di tre anni,  in  relazione  all'effettivo

servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di

eta' per i candidati  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato.  Per  i

candidati   appartenenti   ai   ruoli   dell'amministrazione   civile

dell'Interno il limite d'eta' e' di trentacinque anni; 

      e) essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,

psichica e attitudinale prescritti per l'accesso  alla  carriera  dei

funzionari della Polizia di Stato, di cui  al  decreto  del  Ministro

dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,  e  dei  requisiti  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che

si considerano  in  possesso  dei  candidati  esclusivamente  qualora

sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi

accertamenti, non  rilevando,  ai  fini  dell'idoneita',  l'eventuale

acquisizione dei requisiti in un momento successivo  all'espletamento

dei  rispettivi  accertamenti.  Per  i  candidati  appartenenti  alla

Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per

l'accesso alla citata carriera; 

      f) essere in possesso di una laurea magistrale o  specialistica

a  contenuto  giuridico  conseguita   presso   un'Universita'   della

Repubblica  italiana  o  un  istituto  di  istruzione   universitario

equiparato. Si considerano  a  contenuto  giuridico,  tra  le  lauree

magistrali o  specialistiche  individuate  con  decreti  ministeriali

adottati  in  attuazione  dell'art.  4,  comma  2,  del   regolamento

approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e

della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale  a  ciclo

unico  in  giurisprudenza  (LMG-01),  la  laurea   specialistica   in

giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e  tecniche

della normazione e dell'informazione  giuridica  (102/S),  in  quanto

conseguite sulla base di un numero di crediti formativi  universitari

in discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari «IUS» non

inferiore a due  terzi  del  totale,  considerando  esclusivamente  i

crediti  acquisiti  mediante  superamento  di  esami  in   trentesimi

formalmente risultati utili  ai  fini  dell'ammissione  all'esame  di

laurea.  Ai  sensi  del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la

pubblica amministrazione e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009,  ai

titoli di cui al secondo periodo della presente lettera e' equiparata

la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente  al  decreto  del

Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3

novembre 1999, n. 509); 

      g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le

riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, non aver  riportato  la

sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o  altra  sanzione  piu'

grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del  presente

bando  e  aver  conseguito,  nello  stesso   periodo,   un   giudizio

complessivo non inferiore a «ottimo». 

    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono

stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o

prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle

Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati

o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,

licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a

seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi

coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti

non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti

non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,

o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero

assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti

non definitivi. 

    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati

appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal

servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso

devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la

presentazione della domanda di  cui  all'art.  4,  ad  eccezione  del

possesso del diploma di laurea di cui alla lettera f) del comma 1 del

presente articolo, che  puo'  essere  conseguito  entro  la  data  di

svolgimento della prima prova,  anche  preliminare.  I  requisiti  di

partecipazione  devono  essere  mantenuti,  ad  eccezione  di  quello

relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura

concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli  relativi

ai titoli indicati tra  i  requisiti  di  ammissibilita'  oggetto  di

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',

per i dichiaranti non  gia'  assoggettati  ai  controlli  a  campione

svolti  durante  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali,  sono

effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione

iniziale. I controlli  sono  svolti  dalle  competenti  articolazioni

dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante

richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle

altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle

dichiarazioni. 

    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al

concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati

all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 

    6. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito

della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e

attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione

di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle

dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la

responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti

in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di

una dichiarazione non veritiera. 

    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata

veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la

responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva,  la

decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore

generale della pubblica sicurezza. 

    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti

prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del

Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 

                               Art. 4 

 

          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 

 

    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata

e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre

dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente  bando

nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie

speciale  «Concorsi  ed  esami»   - utilizzando   esclusivamente   la

procedura        informatica        disponibile         all'indirizzo

https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare

sull'icona «Concorso pubblico»). 

    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'

accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 

      a) sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le

relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente

ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati

presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da

informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 

      b) sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con

l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica). 

    Si potra' accedere con tre modalita': 

      1) «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore

di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il

funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare

prima il «Software CIE»; 

      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC

e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 

      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura

della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente

potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e

dell'app «Cie ID». 

    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il

candidato ricevera' al proprio  indirizzo  di  posta  elettronica,  o

corporate se appartenente  alla  Polizia  di  Stato,  una  e-mail  di

conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata

una copia della domanda stessa. 

    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda

gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una

nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In

ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema

informatico non ricevera' piu' dati. 

    4. Nella domanda di  partecipazione  al  concorso,  il  candidato

dovra' dichiarare: 

      a) il cognome e il nome; 

      b) il luogo e la data di nascita; 

      c) il codice fiscale; 

      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito

nonche' l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  (PEC)  a  lui

personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale

(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove

intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

      e) il possesso della cittadinanza italiana; 

      f) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma

2, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato,

la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'ufficio  o

reparto in cui presta servizio; 

      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma

1, lettera a). A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di

bilinguismo, di cui all'art. 4, comma 2, n. 4),  del  citato  decreto

del Presidente della Repubblica n. 752/1976,  dovra'  specificare  la

lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere  l'eventuale

prova preselettiva e le prove d'esame; 

      h) se concorre per i posti riservati di  cui,  rispettivamente,

all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d); 

      i) il diploma di laurea prescritto  per  la  partecipazione  al

concorso,  conseguito  o  da  conseguire   entro   la   prima   prova

concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione  dell'Universita',

o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della

data di conseguimento e di tutte le altre informazioni  previste,  in

proposito, dalla procedura on-line; 

      j) se sia iscritto nelle liste  elettorali,  ovvero  il  motivo

della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

      k) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai

sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale  ed  anche  non

definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni

nei procedimenti penali per  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'

sottoposto  a  misura  cautelare  personale,  o  lo  e'  stato  senza

successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o

proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimento   non

definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data  di

ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o

presso la quale pende il procedimento; 

      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di

pubblico impiego, per motivi diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,

specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o

d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle

Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto

dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro

alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di

procedimento disciplinare, o sospeso  cautelarmente  dal  servizio  a

norma dell'art. 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica

n. 3/1957; 

      m) l'eventuale  espulsione  da  uno  dei  corsi  di  formazione

finalizzati  all'immissione  nelle  carriere  dei  funzionari   della

Polizia di Stato; 

      n) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati

all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.

487 del 1994, o da altre disposizioni, in quanto  compatibili  con  i

requisiti previsti per l'accesso alla carriera dei  funzionari  della

Polizia di Stato; 

      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

      p) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena

pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la

data di pubblicazione del presente bando,  qualora  concorra  per  le

riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 

      q) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di

pubblicazione  del  presente  bando,  un  giudizio  complessivo   non

inferiore a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della

Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2. 

    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella

domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in

considerazione. 

    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale

variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica

certificata, con apposita comunicazione al  servizio  concorsi  della

Direzione centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del

personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta  elettronica

certificata  dipps.333con@pecps.interno.it  -  a  cui,  in  caso   di

variazione della pec, allegare  in  copia  un  proprio  documento  di

identita' valido. I candidati  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato

possono comunicare le  variazioni  del  proprio  indirizzo  di  posta

elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio  tramite

l'ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal  fine  il

suddetto indirizzo pec. 

    7. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non

riceva  le  comunicazioni  inoltrategli,  a  causa  di  inesatte   od

incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da  questi  fornito,

ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento

dell'indirizzo o recapito. 

                               Art. 5 

 

                      Commissione esaminatrice 

 

    1. La commissione esaminatrice del  concorso,  da  nominarsi  con

successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della

pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato,  da  un

magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a

consigliere di Stato,  oppure  da  un  prefetto  o  da  un  dirigente

generale di pubblica sicurezza, ed e' composta da due  funzionari  di

Polizia con qualifica anche inferiore a  primo  dirigente  e  da  due

docenti o ricercatori  universitari  esperti  in  una  o  piu'  delle

materie su cui vertono le prove  d'esame.  Per  la  prova  di  lingua

inglese e per la prova di informatica,  la  commissione  esaminatrice

sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un  dirigente

tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 

    2. Il presidente  e  i  membri  della  commissione  esaminatrice,

compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in

quiescenza, da non oltre  un  quinquennio  dalla  data  del  presente

bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la  qualifica

richiesta  per  essere  nominato  Presidente   o   componente   della

commissione esaminatrice. 

    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione

esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 

    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del

personale dell'amministrazione civile dell'interno. 

    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento

successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti

e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per

i titolari. 

    6. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli

articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale  di

supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

                               Art. 6 

 

                  Fasi di svolgimento del concorso 

 

    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 

      prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7; 

      accertamenti psico-fisici; 

      accertamento attitudinale; 

      prove scritte; 

      valutazione dei titoli dei candidati che  abbiano  superato  le

prove precedenti; 

      prova orale. 

    2. L'amministrazione puo' procedere,  per  motivi  organizzativi,

alla verifica dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici

e attitudinali anche dopo  la  prova  scritta  o  la  prova  orale  e

comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento  della

procedura concorsuale. 

    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle

prove o di  uno  degli  accertamenti  indicati  ai  precedenti  commi

comporta l'esclusione dal concorso. 

    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei

requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale

«con riserva». 

    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel

rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela

della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni

di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.

259, comma 5, del decreto- legge 19 maggio 2020,  n.  34  e  di  ogni

altra indicazione prevista  dalla  normativa  applicabile  nel  corso

della procedura concorsuale, di cui  sara'  data  tempestiva  notizia

sulla pagina del concorso, raggiungibile dal sito  web  istituzionale

www.poliziadistato.it 

                               Art. 7 

 

           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 

 

    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia

superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,

comunque,  non  inferiore  a  tremila,   viene   svolta   una   prova

preselettiva. 

    2.  La  prova  preselettiva  consiste   nel   rispondere   a   un

questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,

sulle seguenti materie: diritto penale, diritto  processuale  penale,

diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo. 

    3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000  per  ciascuna

delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla  che

saranno  utilizzati  per  elaborare  i  questionari  per   la   prova

preselettiva sara' pubblicata, almeno trenta giorni prima dell'inizio

dello svolgimento della medesima prova, sul  sito  web  istituzionale

www.poliziadistato.it 

    4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda

con 5 risposte, delle quali una sola e' esatta. 

    5. I quesiti hanno un grado di  difficolta'  di  1,  2  e  3,  in

relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di

difficolta' media e difficile. 

    6.  L'attribuzione  del  punteggio  alle  singole   risposte   e'

differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 

    7.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento

dell'eventuale prova preselettiva saranno  pubblicati  sul  sito  web

istituzionale www.poliziadistato.it il giorno  7  gennaio  2022,  con

valore di notifica a tutti gli effetti. 

    8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva

determina l'esclusione di diritto dal concorso. 

                               Art. 8 

 

            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 

 

    1. La prova preselettiva si svolgera' per  gruppi  di  candidati,

suddivisi per  ordine  alfabetico,  in  base  al  calendario  di  cui

all'art. 7, comma 7. 

    2. Il questionario contiene quaranta quesiti per  ciascuna  delle

discipline indicate nell'art. 7, comma 2, a cui i candidati  dovranno

rispondere  entro  il  tempo  massimo  complessivo  stabilito   dalla

commissione esaminatrice, che sara' pubblicato sul sito istituzionale

www.poliziadistato.it 

    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono

stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -

Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 

    4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono

presentarsi, nel giorno stabilito per la prova  preselettiva,  muniti

della tessera sanitaria o del codice fiscale su  supporto  magnetico,

nonche' di un valido documento di identita'. 

    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova

preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di

qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di

informazioni o alla trasmissione di dati. 

    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati  di

comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in

relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o

con i componenti della commissione esaminatrice. 

    7. Almeno  sette  giorni  prima  dello  svolgimento  della  prova

preselettiva   sono   pubblicate   sul   sito    web    istituzionale

www.poliziadistato.it le «Disposizioni per l'espletamento della prova

preselettiva». 

                               Art. 9 

 

            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 

 

    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e

l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre

alla formazione della graduatoria finale di merito,  sono  effettuati

con idonea strumentazione  automatica,  utilizzando  procedimenti  ed

apparecchiature a lettura ottica. 

    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione

esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla

base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte

dei candidati. 

    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con

decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche

del personale della Polizia di Stato e  ne  sara'  dato  avviso,  con

valore di notifica a tutti gli effetti, sul  sito  web  istituzionale

www.poliziadistato.it 

    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima

sul  sito  web  istituzionale  www.poliziadistato.it  -   mentre   la

documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato

sara' visionabile nell'area  personale  riservata  all'indirizzo  web

https://concorsionline.poliziadistato.it 

    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova

preselettiva saranno  convocati  agli  accertamenti  psico-fisici  ed

attitudinali i primi 1.300  candidati  nonche',  in  soprannumero,  i

concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo  degli

ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 

    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i

candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed

attitudinali previsti, con  le  modalita'  pubblicate  sul  sito  web

istituzionale, sempre fatte salve le diverse  determinazioni  di  cui

all'art. 6, comma 2. 

                               Art. 10 

 

        Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 

 

    1. La sede,  il  diario  e  le  modalita'  di  convocazione  agli

accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati,  almeno

quindici    giorni    prima,    sul    sito     web     istituzionale

www.poliziadistato.it 

    2. I candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  sosterranno

unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 

    3. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non

possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di

idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio,  a

sostenerli  nell'ambito  della  prima  sessione   concorsuale   utile

successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,

anche,  per  una  sola  volta,  in  deroga  ai  limiti  di  eta'.  Il

provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte

quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile

con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 

                               Art. 11 

 

            Svolgimento della prova di efficienza fisica 

 

    1. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta

da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un

funzionario  con  qualifica  non  superiore  a  commissario  capo   o

qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi  sportivi

«Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di  coordinatore  o  di

direttore tecnico del settore sportivo. 

    2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da  un

appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un

funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile

dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica

sicurezza. 

    3. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza

fisica i candidati convocati sono sottoposti agli  esercizi  ginnici,

da superare in sequenza, sotto specificati: 

 

=====================================================================

|       Prova        |   Uomini   |  Donne  |         Note          |

+====================+============+=========+=======================+

|                    |Tempo max 3'|Tempo max|                       |

|   Corsa 1.000 m    |    55"     | 4' 55"  |          ---          |

+--------------------+------------+---------+-----------------------+

|   Salto in alto    |   1,20 m   | 1,00 m  |    Max 3 tentativi    |

+--------------------+------------+---------+-----------------------+

|  Piegamenti sulle  |            |         |  Tempo max 2' senza   |

|      braccia       |   n. 15    |  n. 10  |     interruzioni      |

+--------------------+------------+---------+-----------------------+

 

    4. Il mancato superamento, anche di  uno  dei  suddetti  esercizi

ginnici,  determina  l'esclusione  dal  concorso   per   inidoneita',

disposta con decreto motivato del  Capo  della  Polizia  -  Direttore

generale della pubblica sicurezza. 

    5. Le «Disposizioni relative  allo  svolgimento  delle  prove  di

efficienza  fisica»  sono  pubblicate  sul  sito  web   istituzionale

www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  delle

stesse. 

    6. Il giorno di presentazione alle suddette prove  di  efficienza

fisica,  tutti  i  candidati   devono   essere   muniti   di   idoneo

abbigliamento sportivo e di un valido documento di identita' e devono

altresi'  consegnare,  a  pena  di  esclusione   dal   concorso,   un

certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera,

conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982,

rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  medico  sportiva

italiana, o, comunque, a  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private

convenzionate, in cui  esercitino  medici  specialisti  in  «medicina

dello sport». 

    7. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica,  sono

esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi

e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi

candidati sono ammessi ad  una  seduta  appositamente  fissata  dalla

commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo

svolgimento degli accertamenti stessi. 

                               Art. 12 

 

             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 

 

    1. I candidati convocati ai sensi  dell'art.  9,  commi  5  e  6,

esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10,

comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici  a  cura

di una commissione nominata con decreto  del  Capo  della  Polizia  -

Direttore generale della pubblica sicurezza,  composta  da  un  primo

dirigente medico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari  della

carriera dei medici  di  Polizia  con  qualifica  inferiore  a  primo

dirigente. 

    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei

ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'Interno,  in

servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. 

    3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame  clinico,  a

una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di

laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle

«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da

pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima

dell'inizio degli accertamenti. 

    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i

candidati  devono  esibire  un  valido  documento  di   identita'   e

consegnare,  a  pena  dell'esclusione  dal  concorso,   la   seguente

documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi

rispetto a quella della presentazione: 

      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente

bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.  25,  quarto

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato,  con

particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  elencate

nel  citato  decreto  ministeriale  n.  198/2003.  In  proposito,  il

candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti

utili ai fini della valutazione medico-legale; 

      esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da

effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il

Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice

identificativo regionale; 

      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica

o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione

del codice identificativo regionale: 

        1 esame emocromocitometrico con formula; 

        2 esame chimico e microscopico delle urine; 

        3 creatininemia; 

        4 gamma GT; 

        5 glicemia; 

        6 GOT (AST); 

        7 GPT (ALT); 

        8 HbsAg; 

        9 Anti HbsAg; 

        10 Anti Hbc; 

        11 Anti HCV; 

      12 uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione  di

Mantoux, Quantiferon test. 

    5. La commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'

completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di

laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione

di certificati sanitari ritenuti utili. 

    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella

Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del citato

decreto   legislativo   n.   95/2017,   le   alterazioni   volontarie

dell'aspetto  esteriore  dei  candidati,  quali  tatuaggi   e   altre

alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico   non   conseguenti   a

interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto  o  in

parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro  sede,

estensione, natura o contenuto,  risultano  deturpanti  o  indice  di

alterazioni psicologiche, ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro

della funzione degli appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  nonche'

l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe

naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e  tutte

le altre imperfezioni e  infermita'  elencate  nell'art.  3  e  nella

tabella 1 allegata al citato decreto ministeriale n. 198/2003. 

    7. I giudizi della Commissione per l'accertamento  dei  requisiti

psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del

candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto

motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica

sicurezza. 

    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  psico-fisici,  sono

esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per

gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi

ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata

dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto

per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 

                               Art. 13 

 

             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 

 

    1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del  Capo  della

Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e  composta  da

un dirigente della carriera dei funzionari tecnici  del  ruolo  degli

psicologi della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non  inferiore  a

direttore  tecnico  superiore,  che  la  presiede,   e   da   quattro

appartenenti alla carriera dei  funzionari  tecnici  di  Polizia  del

ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico

superiore,  sottopone  alla  verifica  del  possesso  delle  qualita'

attitudinali  i  candidati  risultati  idonei  all'accertamento   dei

requisiti psico-fisici e i candidati  appartenenti  alla  Polizia  di

Stato. 

    2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta

commissione e' integrata  con  due  appartenenti  alla  carriera  dei

funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in

possesso  della  qualifica  di  perito  in   materia   di   selezione

attitudinale. 

    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei

ruoli del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'Interno,  in

servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 

    4.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare

l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con

l'attivita' di Polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo

degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in

un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,

altresi',  ad  un'intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un

funzionario di Polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in

materia di selezione attitudinale, di cui  al  comma  2,  finalizzata

all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle  pregresse

esperienze lavorative  e  di  altri  correlati  elementi  tecnici  di

interesse rispetto  alle  funzioni  da  svolgere,  il  cui  esito  e'

riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di  valutazione

ai fini del giudizio di idoneita'. 

    5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli

psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'

richiedere  al  Presidente  della  commissione  la  ripetizione   del

colloquio in sede collegiale. 

    6.  Il  giudizio  della  commissione  per  l'accertamento   delle

qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal

concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con  decreto

motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica

sicurezza. 

    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono

esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per

gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi

candidati sono ammessi  a  una  seduta  appositamente  fissata  dalla

commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo

svolgimento degli accertamenti stessi. 

    8. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali

sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli

accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale

www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli

accertamenti. 

                               Art. 14 

 

                            Prove d'esame 

 

    1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove  scritte

ed una prova orale. 

    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore

ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 

      a) diritto costituzionale  congiuntamente  o  disgiuntamente  a

diritto amministrativo, con eventuale riferimento  alla  legislazione

speciale in materia di pubblica sicurezza; 

      b) diritto penale congiuntamente  o  disgiuntamente  a  diritto

processuale penale. 

    3. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno

dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto

trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 

    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano

riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno

ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto

trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 

    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove

scritte, verte su: 

      a) diritto civile; 

      b) diritto del lavoro; 

      c) diritto della navigazione; 

      d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; 

      e) nozioni di medicina legale; 

      f)  nozioni  di  diritto  dell'Unione  europea  e  di   diritto

internazionale; 

      g) lingua inglese; 

      h) informatica. 

    6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza

della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio

del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 

    7. La prova orale di  informatica  e'  diretta  ad  accertare  il

possesso, da parte  del  candidato,  di  un  livello  sufficiente  di

conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni

informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei, e  puo'

prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei  piu'  noti

applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 

    8. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione

di almeno diciotto trentesimi (18/30). 

                               Art. 15 

 

          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 

 

    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  attitudinali

sono  convocati  alle  prove  scritte,  come  da  diario  che   sara'

pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno

15 marzo 2022. Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti

gli effetti, nei confronti dei candidati. 

    2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono

presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti  della

tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'

di un valido documento di identita'. 

    3. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte,  sono  esclusi  di

diritto dal concorso. 

                               Art. 16 

 

                   Svolgimento delle prove scritte 

 

    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati

possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'

richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari

linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del

relativo controllo. 

    2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non e' permesso ai

candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in

relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o

con i componenti della  commissione  esaminatrice.  Inoltre,  non  e'

consentito  portare  telefoni  cellulari,  portare   apparati   radio

ricetrasmittenti,   calcolatrici,   e   qualsiasi   altro   strumento

elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi',  portare

al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di  qualsiasi

genere. 

    3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di  nullita',  con

penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente

su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di

un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di

vigilanza. 

    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra

o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento

dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 

    5. Nel caso in cui risulti che piu'  candidati  abbiano  copiato,

l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati

coinvolti. 

    6. La commissione esaminatrice o il Comitato  di  vigilanza  cura

l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta

i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della

prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di

valutazione delle prove medesime. 

                               Art. 17 

 

                          Titoli valutabili 

 

    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio

massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 

      a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per

la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 

        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione

universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa

vigente, fino a punti 2; 

        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed

equipollenti, rilasciato da un'istituzione  universitaria  statale  o

riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 

        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di

frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post lauream

e/o  master  rilasciati  da  istituzioni  universitarie   statali   o

riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 

        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione

universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa

vigente, fino a punti 3; 

        5)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di

professioni, fino a punti 1; 

      b) titoli professionali, fino a punti 19: 

        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di

dirigenti con incarico di  capo  Dipartimento  ovvero  con  incarichi

corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri

dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,

dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta

servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,

amministrativa o l'assunzione di particolari  responsabilita'  e  che

siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9; 

        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle

prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e  che

rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica

professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10. 

    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data

di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al

concorso. Non rileva ai fini del  concorso  l'eventuale  acquisizione

degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in  un  momento

successivo. 

    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'

comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 

    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro

il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i

documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche

mediante  autocertificazione  ai  sensi  del   citato   decreto   del

Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal  fine,  trasmettono  i

citati documenti mediante la propria  posta  elettronica  certificata

all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti

alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la

documentazione comprovante i titoli valutabili  per  il  tramite  del

proprio ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  il  citato

indirizzo pec. 

    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione

esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione

degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di

valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le

determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del

verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,

unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 

                               Art. 18 

 

        Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento 

 

    1.  L'ammissione  alla  prova  d'esame  orale  e'  comunicata  al

candidato, assieme all'indicazione del  voto  riportato  nelle  prove

scritte,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo

svolgimento della prova. 

    2. La  prova  orale  e'  superata  se  il  candidato  riporta  la

votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 

    3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 

    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma

l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da

ciascuno riportato. 

    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della

commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula

in cui si svolge la prova. 

    6. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e

nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di

diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e

documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati

saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla

commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo

svolgimento della prova stessa. 

                               Art. 19 

 

                     Presentazione dei documenti 

 

    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i

candidati che hanno superato le prove d'esame scritte  e  orali  sono

invitati  a  far  pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine

perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa  lettera

di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli,  che  danno

diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di

preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al

concorso. A  tal  fine  i  candidati  devono  trasmettere  la  citata

documentazione mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata

all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti

alla Polizia di Stato possono  inviare  la  suddetta  documentazione,

entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto

di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo. 

                               Art. 20 

 

     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 

 

    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orale  la  commissione

elabora la graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della

votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data

dalla somma della media dei voti riportati nelle  prove  scritte,  il

voto conseguito nella prova  orale  e  il  punteggio  ottenuto  nella

valutazione degli eventuali titoli. 

    2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della

pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria del  concorso  e  sono

dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve  dei

posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,  nonche'  dei

titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 

    3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di

dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e

se  ne  dara'  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica

italiana, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

                               Art. 21 

 

Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei

                             funzionari 

 

    1. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso  sono  ammessi

alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 4  del  citato

decreto legislativo n. 334/2000. 

    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'amministrazione

dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare

saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il

trattamento economico previsto  dagli  articoli  59  della  legge  1°

aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 

    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e

l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui  all'art.  4,

commi 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000. 

                               Art. 22 

 

                   Trattamento dei dati personali 

 

    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e

trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero

dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione

centrale per gli affari  generali  e  le  politiche  del  personale -

servizio concorsi, per le comprovate ragioni  di  pubblico  interesse

sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 

    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad

amministrazioni  o  enti  pubblici  interessati  alla  procedura   di

assunzione, alla posizione giuridico-economica dei  candidati  o  per

altre finalita' previste dalla legge. 

    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati

dall'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di

comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti

all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle

norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai

sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE)  n.  2016/679  e

dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196. 

    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)

n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del  2003,  cosi'

come modificato  dal  decreto  legislativo  n.  101  del  2018.  Ogni

candidato puo' esercitare, in merito  ai  propri  dati  personali,  i

diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei  casi

previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a  21  del  regolamento

(UE)  n.  2016/679,  nei  confronti  del  Ministero  dell'interno   -

Dipartimento della pubblica  sicurezza,  Direzione  centrale  per  le

risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 

                               Art. 23 

 

                 Accesso ai documenti amministrativi 

 

    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi

agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo  posta

elettronica                 certificata                 all'indirizzo

dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 

    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi

agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo  posta

elettronica                 certificata                 all'indirizzo

dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 

    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno

essere inviate a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo

dipps.333con@pecps.interno.it 

                               Art. 24 

 

                     Provvedimenti di autotutela 

 

    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica

sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'

revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le

prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire

o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del

prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare

comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'

sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 

    2. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica

sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del

contagio da Covid-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del

citato decreto-legge n. 34/2020 puo' rideterminare  le  modalita'  di

svolgimento   del   presente   concorso,   con    riferimento    alla

semplificazione delle modalita' di svolgimento delle  prove  ed  alla

possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'  decentrate  e

telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione  con

avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica

italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'  sul  sito

web istituzionale www.poliziadistato.it 

                               Art. 25 

 

                          Avvertenze finali 

 

    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,

ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di

concorso    sono    pubblicati    sul    sito    web    istituzionale

www.poliziadistato.it 

    2. Il presente decreto, incluso l'allegato,  che  ne  costituisce

integrante,  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'

sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 

    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso

giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,

secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di

cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,

alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della

Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24

novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di

sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della

pubblicazione del presente provvedimento. 

      Roma, 3 dicembre 2021 

 

                                      Il Capo della Polizia: Giannini


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