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martedì 7 dicembre 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2021 Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - anno 2021. (21A07102) (GU n.290 del 6-12-2021)

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2021 


Riduzione dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle

addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale  delle  Forze

di polizia e delle Forze armate - anno 2021. (21A07102) 

(GU n.290 del 6-12-2021)


 

                            IL PRESIDENTE 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle

imposte sui redditi; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, e successive modificazioni, recante l'approvazione del  Testo

unico delle imposte sui redditi; 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,

recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri; 

  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni,  recante  istituzione  dell'imposta  regionale   sulle

attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e

delle  detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione  di   una   addizionale

regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei

tributi locali; 

  Visto  il  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,   e

successive modificazioni,  recante  istituzione  di  una  addizionale

comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10,  della  legge  27

dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma  10,  della

legge 16 giugno 1998, n. 191; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,  e  successive

modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli

delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art.  45,  comma

2, laddove e' stabilito al: 

    primo periodo che: «Nel  limite  complessivo  di  spesa  di  53,1

milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro  per  gli  anni

dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro  per  l'anno  2022,  34,4  per

l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19  milioni

di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di  polizia  e

delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle

condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo  di

lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000

euro,  e'  riconosciuta   sul   trattamento   economico   accessorio,

comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di  natura

fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»; 

    secondo periodo che: «La misura della riduzione  e  le  modalita'

applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del

Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri

interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione  e  la

pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in  ragione

del numero dei destinatari.»; 

    terzo periodo che: «La riduzione di  cui  al  presente  comma  e'

cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1,  comma  12,  della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 

    quarto e quinto periodo che: «Il limite del  reddito  complessivo

da lavoro dipendente di 28.000 euro e'  innalzato,  con  il  medesimo

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  ragione

dell'eventuale incremento del trattamento economico  per  effetto  di

disposizioni normative a carattere generale.  A  decorrere  dall'anno

2019, i limiti complessivi di spesa di  cui  al  primo  periodo  sono

incrementati dalle seguenti misure: 

      a) 48.050 euro per l'anno 2019; 

      b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; 

      c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; 

      d) 5.476.172 per l'anno 2022; 

      e) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»; 

  Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in pari  data,  15

marzo 2018, n.  39  e  n.  40,  recanti  rispettivamente  recepimento

dell'accordo sindacale e del provvedimento di  concertazione  per  il

personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento  civile

e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018» e  recepimento

del provvedimento di concertazione per  il  personale  non  dirigente

delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018», con i

quali e' stato previsto un incremento del trattamento  economico  del

personale non dirigente del comparto difesa e sicurezza pari al  3,48

per cento a decorrere dal 2018; 

  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 2  aprile  2020,  n.  21,  recante  misure

urgenti  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale   sul   lavoro

dipendente che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in  possesso

di specifici requisiti il  trattamento  integrativo  dei  redditi  di

lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere

dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,

del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 

  Ritenuto di dover innalzare, ai sensi del citato art. 45, comma  2,

del decreto legislativo  n.  95  del  2017,  il  limite  del  reddito

complessivo da lavoro dipendente, degli aventi diritto alla riduzione

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  delle  addizionali

regionali e comunali, da 28.000  euro  a  28.974  euro,  per  effetto

dell'incremento del trattamento economico derivante  dai  sopracitati

provvedimenti di concertazione; 

  Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente

provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento  integrativo  di

cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3  del  2020,  convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020; 

  Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto

sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2021 che,  in

base alla certificazione  unica  (CU)  rilasciata  dai  sostituti  di

imposta, risulta aver  percepito  un  reddito  da  lavoro  dipendente

riferito all'anno 2020 non superiore a euro 28.974, e' pari a  94.157

unita'; 

  Considerata la necessita' di realizzare  le  riduzioni  di  imposta

stabilite dal citato art. 45, comma 2, del decreto legislativo n.  95

del 2017 attraverso il meccanismo delle detrazioni, coerentemente con

il complesso degli adempimenti previsti a  legislazione  vigente  cui

sono tenuti i sostituti d'imposta; 

  Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio

annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore  imposta

trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite  massimo  di

spesa per l'anno 2021 pari ad euro 57.415.998, recato dal citato art.

45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto  legislativo  n.  95

del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma  1,  lettera  b),

del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172; 

  Considerata  altresi',  la  necessita'  di  evitare  disparita'  di

trattamento tra il personale del  menzionato  comparto,  compreso  il

personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore

del trattamento economico di paga; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13

febbraio  2021,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri,  Pres.  Roberto  Garofoli,  e'

stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di

decreti, atti  e  provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri; 

  Sulla  proposta   del   Ministro   della   difesa,   del   Ministro

dell'interno, del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il

Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia

e delle finanze; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                Destinatari della riduzione d'imposta 

 

  1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e

delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma  2,

del decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  si  applica  al

personale militare  delle  Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle

capitanerie di porto, e  al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad

ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel  2021,  che

ha percepito nell'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente, ai  fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente  non

superiore ad euro 28.974. 

                               Art. 2 

 

                  Misura della riduzione di imposta 

 

  1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed  il  31  dicembre

2021,  l'imposta  lorda   determinata   sul   trattamento   economico

accessorio,  comprensivo  delle  indennita'   di   natura   fissa   e

continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa

e' ridotta per ciascun beneficiario fino ad  un  importo  massimo  di

609,50 euro. 

  2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta  di  cui

al comma 1  in  un'unica  soluzione,  anche  in  sede  di  conguaglio

fiscale,  riferito  all'imposta  lorda  calcolata   sul   trattamento

economico accessorio, comprensivo delle indennita' di natura fissa  e

continuativa, corrisposto nell'anno 2021  e  fino  a  capienza  della

stessa.  Qualora  la  detrazione   d'imposta   non   trovi   capienza

sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto  del

Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  la  parte

eccedente puo' essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta  sulle

medesime retribuzioni  corrisposte  nell'anno  2021  ed  assoggettate

all'aliquota a tassazione separata di  cui  all'art.  17  del  citato

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

  3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico

accessorio le voci retributive considerate come  tali  dagli  accordi

sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale  di  cui

all'art. 1, nonche' dagli articoli 1791, commi 2  e  3,  e  1792  del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 27 ottobre 2021 

 

                          p. Il Presidente 

                     del Consiglio dei ministri 

                     Il Sottosegretario di Stato 

                              Garofoli 

 

                      Il Ministro della difesa 

                               Guerini 

 

                      Il Ministro dell'interno 

                              Lamorgese 

 

                     Il Ministro della giustizia 

                              Cartabia 

 

                     Il Ministro per la pubblica 

                           amministrazione 

                              Brunetta 

 

                      Il Ministro dell'economia 

                           e delle finanze 

                               Franco 

 


Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2021 

Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2827 

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