Translate

venerdì 5 gennaio 2024

Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e segg. del D.Lgs. n. 151/2001 - Ulteriori precisazioni.

 Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e segg. del D.Lgs. n. 151/2001 - Ulteriori precisazioni.



Msg. 18-10-2011 n. 19772

Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e segg. del D.Lgs. n. 151/2001 - Ulteriori precisazioni.

Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Msg. 18 ottobre 2011, n. 19772 (1).


Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e segg. del D.Lgs. n. 151/2001 - Ulteriori precisazioni.


(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


 


Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimenti in ordine ai criteri di computo ed indennizzo dei giorni di congedo parentale con particolare riguardo alle ipotesi nelle quali il congedo in questione risulti inframmezzato da ferie, malattia o assenze ad altro titolo (incluse le pause di sospensione contrattuale previste nel part time di tipo verticale o misto).


Sul punto, facendo seguito alle istruzioni fornite con messaggio 25 ottobre 2006, n. 28379 si precisa che ai fini del computo e dell'indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all'interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.


Pertanto, nel caso in cui un lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (cosiddetta settimana corta), fruisca di congedo parentale nel seguente modo:


1a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Sabato e domenica


2a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo Sabato e domenica


3a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo Sabato e domenica


4a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale,


il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni - compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell'attività lavorativa - risultano comunque ricompresi all'interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro ai fini di interesse).


Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto.


Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo:


dal martedì al giovedì = congedo parentale


venerdì = ferie Sabato e domenica


lunedì = ferie


dal martedì a giovedì = congedo parentale.


Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì).


A chiarimento di quanto sopra esposto si espongono ancora due possibili casi:



Caso 1


da lunedì a venerdì = congedo parentale Sabato e domenica


da lunedì a mercoledì = ferie


giovedì = ripresa del lavoro



Caso 2


da lunedì a venerdì = congedo parentale Sabato e domenica


da lunedì a mercoledì = ferie


giovedì = congedo parentale


venerdì = ripresa del lavoro



Nel primo caso (caso 1) il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì (infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l'attività lavorativa).


Viceversa, nel secondo caso (caso 2), il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un'unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.


I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un'altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto.


Si precisa infine che il congedo parentale non è fruibile ad ore. Tuttavia, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due (o più) rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l'attività lavorativa sull'altro rapporto in essere. In tale caso, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l'assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l'intera giornata. L'indennità, invece, ove spettante, dovrà essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.


 


D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 32 e segg.


Nessun commento: