T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent.,
26-04-2013, n. 317
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del
2004, proposto da:
G.G., rappresentato e difeso dall'avv. Carla
Rossi, con domicilio eletto presso Carla Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;
contro
Ministero della Difesa, Comando Regione
Carabinieri Emilia-Romagna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero
della Difesa -Dir.Ne Gen.Le del Personale Militare;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al godimento dei
benefici economici correlati all'astensione facoltativa dal servizio per
congedo parentale, ai sensi della L. n. 53 del 2000 e dell'art. 58 del D.P.R.
n. 164 del 2002, anche in riferimento al periodo di fruizione antecedente al 1
gennaio 2002, con ogni conseguenza di legge in ordine al relativo trattamento
economico, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria;
..................... per
l'annullamento.................................
della nota prot. N. 12/4 - STIP. In data 5
febbraio 2002 del Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna, avente ad oggetto
"L. 8 marzo 2000 nr. 53 concernente "Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità". Applicazione al personale militare
delle Forze Armate, con esclusione di quello di leva. Trattamento
economico";
della nota del Comando Regione Carabinieri
Emilia-Romagna del 28 marzo 2003;
del diniego di restituzione in data 31.10.03 n.
700/19 del Comando Generale;
della Circolare DPGM/II/5/1/30001/I52 "in
parte qua";
di ogni altro atto presupposto e consequenziale
comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore il dott. Alberto Pasi;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 21
marzo 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Nei periodi novembre 2000 (30 giorni) e gennaio
2001 (15 giorni) il ricorrente, Appuntato scelto della Stazione carabinieri di
Mesola (Ferrara), usufruiva di licenza straordinaria per astensione dal
servizio ex art. 7 della L. n. 1204 del 1971. Successivamente, con nota prot.
N. 12/4 - STIP. Del 5 febbraio 2002 il Comando Regione Carabinieri
Emilia-Romagna dettava disposizioni generali in materia, precisando che,
attraverso apposite trattenute nei singoli cedolini-paga, si sarebbe provveduto
al recupero di quanto percepito in eccedenza rispetto all'indennità del 30%
della retribuzione spettante al personale che aveva goduto di congedo
parentale. Con riferimento, poi, all0istanza presentata da un militare
dell'Arma, veniva chiarito che il beneficio del congedo parentale fino a 45
giorni senza decurtazioni stipendiali, previsto dal sopraggiunto art. 58 del
D.P.R. n. 164 del 2002, poteva ritenersi concesso solo per le astensioni godute
dal 1 gennaio 2002 in poi, sì che sarebbero rimasti fermi i recuperi disposti
per i periodi precedenti (v. nota del Comando Regione Carabinieri
Emilia-Romagna del 28 marzo 2003).
In quanto interessato da recuperi stipendiali
iniziati nell'aprile 2002 e non ancora conclusisi alla data di entrata in
vigore del D.P.R. n. 164 del 2002, il ricorrente ha adito il giudice
amministrativo impugnando gli atti suindicati. Assume di avere titolo
all'applicazione del più favorevole regime introdotto dall'art. 58 del D.P.R.
n. 164 del 2002 - ovvero la licenza straordinaria per congedo parentale fino a
45 giorni con trattamento retributivo integrale -, in quanto detta norma si
applicherebbe anche ai periodi di congedo precedenti ove ancora in corso il
procedimento di recupero delle relative decurtazioni stipendiali. Di qui la
richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento del diritto
alla conservazione del trattamento retributivo intero per i periodi di
godimento del congedo parentale relativi all'arco temporale novembre 2000 -
febbraio 2001, con restituzione di quanto recuperato dall'amministrazione e
conseguente piena reintegrazione della posizione economica, anche per effetto
dell'attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il Comando Regione
Carabinieri Emilia-Romagna, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al
gravame.
All'udienza del 21 marzo 2013, ascoltati i
rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio che, quanto all'ambito di
applicazione dell'art. 58, comma 1, del D.P.R. n. 164 del 2002 ("In deroga
a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al
personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo
parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concessa la
licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del primo quadriennio normativo
Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati,
nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per
il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto"), la Sezione si è già espressa nel senso della
spettanza del beneficio della licenza straordinaria senza decurtazione del
trattamento retributivo anche nelle ipotesi di congedi parentali fruiti prima
dell'anno 2002 (v. sentt. N. 1485 del 24 febbraio 2010 e n. 3843 del 26 aprile
2010). Ciò in ragione della natura ricognitiva di detta previsione normativa
(v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 4 febbraio 2008 n. 155), sicché il regime
transitorio ivi considerato ( "...Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto") è da intendersi riferito ai rapporti
pendenti, ovvero non ancora esauriti, all'epoca di subentro della disciplina di
cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ("Recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione
per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"), quali i casi di
congedi parentali con recuperi stipendiali ancora in corso o neppure ancora
deliberati, seppur relativi a periodi anteriori all'anno 2002.
Nella fattispecie il ricorrente aveva goduto di
astensioni dal servizio nell'arco temporale novembre 2000/febbraio 2001, ma
alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002 non aveva ancora
visto integralmente operate le relative decurtazioni stipendiali, con la
conseguenza di avere egli titolo al beneficio del trattamento retributivo
intero per i primi quarantacinque giorni di astensione per l'assistenza a figli
minori di tre anni.
Trattandosi di due figlie entrambe nate il 21.9.99
(Doc. 5 del ricorrente) e quindi minori di tre anni al momento della fruizione
del congedo, la pretesa è fondata.
Di qui l'accoglimento del ricorso, con conseguente
annullamento dei corrispondenti atti di recupero stipendiale e con declaratoria
del diritto del ricorrente alla restituzione delle relative somme incrementate
di interessi legali fino al soddisfo; la rivalutazione monetaria, invece,
spetterà solo nella misura di cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli
interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo stabilito dall'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994 (v., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, Sez.
II, 5 marzo 2010 n. 1118).
Le spese di lite possono essere compensate, a
fronte della non agevole interpretazione della normativa applicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
Romagna (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei
sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annullati gli atti di recupero
stipendiale impugnati, dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione
delle relative somme incrementate di interessi legali (ed eventualmente
rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio
del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
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