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venerdì 5 gennaio 2024

"..Il Tribunale Amministrativo Regionale pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annullati gli atti di recupero stipendiale impugnati, dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione delle relative somme incrementate di interessi legali (ed eventualmente rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994).."

 


T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 26-04-2013, n. 317



Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2004, proposto da:
G.G., rappresentato e difeso dall'avv. Carla Rossi, con domicilio eletto presso Carla Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;
contro
Ministero della Difesa, Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa -Dir.Ne Gen.Le del Personale Militare;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente al godimento dei benefici economici correlati all'astensione facoltativa dal servizio per congedo parentale, ai sensi della L. n. 53 del 2000 e dell'art. 58 del D.P.R. n. 164 del 2002, anche in riferimento al periodo di fruizione antecedente al 1 gennaio 2002, con ogni conseguenza di legge in ordine al relativo trattamento economico, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria;
..................... per l'annullamento.................................
della nota prot. N. 12/4 - STIP. In data 5 febbraio 2002 del Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna, avente ad oggetto "L. 8 marzo 2000 nr. 53 concernente "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità". Applicazione al personale militare delle Forze Armate, con esclusione di quello di leva. Trattamento economico";
della nota del Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna del 28 marzo 2003;
del diniego di restituzione in data 31.10.03 n. 700/19 del Comando Generale;
della Circolare DPGM/II/5/1/30001/I52 "in parte qua";
di ogni altro atto presupposto e consequenziale comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore il dott. Alberto Pasi;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 21 marzo 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Nei periodi novembre 2000 (30 giorni) e gennaio 2001 (15 giorni) il ricorrente, Appuntato scelto della Stazione carabinieri di Mesola (Ferrara), usufruiva di licenza straordinaria per astensione dal servizio ex art. 7 della L. n. 1204 del 1971. Successivamente, con nota prot. N. 12/4 - STIP. Del 5 febbraio 2002 il Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna dettava disposizioni generali in materia, precisando che, attraverso apposite trattenute nei singoli cedolini-paga, si sarebbe provveduto al recupero di quanto percepito in eccedenza rispetto all'indennità del 30% della retribuzione spettante al personale che aveva goduto di congedo parentale. Con riferimento, poi, all0istanza presentata da un militare dell'Arma, veniva chiarito che il beneficio del congedo parentale fino a 45 giorni senza decurtazioni stipendiali, previsto dal sopraggiunto art. 58 del D.P.R. n. 164 del 2002, poteva ritenersi concesso solo per le astensioni godute dal 1 gennaio 2002 in poi, sì che sarebbero rimasti fermi i recuperi disposti per i periodi precedenti (v. nota del Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna del 28 marzo 2003).
In quanto interessato da recuperi stipendiali iniziati nell'aprile 2002 e non ancora conclusisi alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo impugnando gli atti suindicati. Assume di avere titolo all'applicazione del più favorevole regime introdotto dall'art. 58 del D.P.R. n. 164 del 2002 - ovvero la licenza straordinaria per congedo parentale fino a 45 giorni con trattamento retributivo integrale -, in quanto detta norma si applicherebbe anche ai periodi di congedo precedenti ove ancora in corso il procedimento di recupero delle relative decurtazioni stipendiali. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di accertamento del diritto alla conservazione del trattamento retributivo intero per i periodi di godimento del congedo parentale relativi all'arco temporale novembre 2000 - febbraio 2001, con restituzione di quanto recuperato dall'amministrazione e conseguente piena reintegrazione della posizione economica, anche per effetto dell'attribuzione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
All'udienza del 21 marzo 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio che, quanto all'ambito di applicazione dell'art. 58, comma 1, del D.P.R. n. 164 del 2002 ("In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"), la Sezione si è già espressa nel senso della spettanza del beneficio della licenza straordinaria senza decurtazione del trattamento retributivo anche nelle ipotesi di congedi parentali fruiti prima dell'anno 2002 (v. sentt. N. 1485 del 24 febbraio 2010 e n. 3843 del 26 aprile 2010). Ciò in ragione della natura ricognitiva di detta previsione normativa (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 4 febbraio 2008 n. 155), sicché il regime transitorio ivi considerato ( "...Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto") è da intendersi riferito ai rapporti pendenti, ovvero non ancora esauriti, all'epoca di subentro della disciplina di cui al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ("Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"), quali i casi di congedi parentali con recuperi stipendiali ancora in corso o neppure ancora deliberati, seppur relativi a periodi anteriori all'anno 2002.
Nella fattispecie il ricorrente aveva goduto di astensioni dal servizio nell'arco temporale novembre 2000/febbraio 2001, ma alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002 non aveva ancora visto integralmente operate le relative decurtazioni stipendiali, con la conseguenza di avere egli titolo al beneficio del trattamento retributivo intero per i primi quarantacinque giorni di astensione per l'assistenza a figli minori di tre anni.
Trattandosi di due figlie entrambe nate il 21.9.99 (Doc. 5 del ricorrente) e quindi minori di tre anni al momento della fruizione del congedo, la pretesa è fondata.
Di qui l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei corrispondenti atti di recupero stipendiale e con declaratoria del diritto del ricorrente alla restituzione delle relative somme incrementate di interessi legali fino al soddisfo; la rivalutazione monetaria, invece, spetterà solo nella misura di cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo stabilito dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 (v., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 5 marzo 2010 n. 1118).
Le spese di lite possono essere compensate, a fronte della non agevole interpretazione della normativa applicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annullati gli atti di recupero stipendiale impugnati, dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione delle relative somme incrementate di interessi legali (ed eventualmente rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere


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