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sabato 1 gennaio 2011

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230 - Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». (10G0255) (GU n. 305 del 31-12-2010 )

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230  - Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». (10G0255) (GU n. 305 del 31-12-2010 )


testo in vigore dal: 15-1-2011

        
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Visto gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera b, dei sopra citati articoli; Visti gli articoli 8, 35 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'adozione di un apposito regolamento recante le modalita' di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato ed, in particolare, l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale che disciplina lo svolgimento delle prove preselettive; Considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, non indicando al comma 1, il numero minimo di candidati necessari per l'attivazione della prova preselettiva, ha comportato, in alcune circostanze, la necessita' di svolgere la medesima prova pur in presenza di un numero esiguo di partecipanti; Ritenuto di dover individuare un criterio piu' restrittivo per l'attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire, in concreto, la semplificazione della procedura concorsuale onde favorirne la rapida conclusione; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2010, in relazione al quale e' stato riformulato l'articolo 1, al fine di meglio specificare «la soglia minima oltre la quale deve comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere dal rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, che ha espresso il nulla osta in data 17 novembre 2010; A d o t t a il seguente regolamento: Modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». Art. 1 1. L'articolo 5, comma 1, primo periodo del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20,foglio n. 364.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 1° aprile 1981, n. 121 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10/04/1981, n. 100, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Si riporta il testo  degli  artt.  7,  34  e  49  del
          decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.: 
              « Art. 7. Nomina a primo dirigente. 1.  L'accesso  alla
          qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene: 
              a)  nel  limite  dell'ottanta  per  cento   dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per  merito  comparativo  e  superamento   del   corso   di
          formazione per l'accesso alla qualifica di primo  dirigente
          della durata di tre mesi con esame finale.  Allo  scrutinio
          per merito comparativo e' ammesso il  personale  del  ruolo
          dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
          aggiunto, con almeno due anni di effettivo  servizio  nella
          qualifica; 
              b) nel limite del restante venti per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale  del  ruolo  dei
          commissari,  in  possesso  di  una  delle  lauree  indicate
          all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica  di  vice
          questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque  anni
          di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso  per
          il personale di cui  al  comma  1,  lettera  a)  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di merito del  concorso  per  il
          personale di cui al comma 1,  lettera  b).  Ai  fini  della
          determinazione del posto in ruolo i vincitori del  concorso
          precedono i funzionari  che  hanno  superato  il  corso  di
          formazione dirigenziale. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al  comma
          1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
          polizia, ha un indirizzo prevalentemente  professionale  ed
          e' finalizzato a perfezionare le  conoscenze  di  carattere
          tecnico, gestionale e giuridico necessarie per  l'esercizio
          delle funzioni dirigenziali. 
              4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del  corso
          di formazione dirigenziale,  le  modalita'  di  svolgimento
          dell'esame finale, nonche'  i  criteri  per  la  formazione
          della graduatoria di fine corso, sono  determinati  con  il
          regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.» 
              «Art. 34. Nomina  alla  qualifica  di  primo  dirigente
          tecnico. 1. L'accesso alla  qualifica  di  primo  dirigente
          tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di formazione dirigenziale, della durata di tre  mesi,  con
          esame finale. Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  e'
          ammesso il personale del ruolo  dei  direttori  tecnici  in
          possesso della qualifica di  direttore  tecnico  capo,  con
          almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale che  riveste  la
          qualifica di direttore tecnico capo ovvero  abbia  maturato
          almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
          direttore tecnico principale. Se i  posti  complessivamente
          disponibili sono due, uno di questi e'  comunque  riservato
          al concorso. 
              2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a  tutti
          gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello
          nel quale si sono verificate le  vacanze  ed  e'  conferita
          secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
          per il personale di cui al comma 1, lettera a),  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di merito del  concorso  per  il
          personale di cui al comma 1,  lettera  b).  Ai  fini  della
          determinazione del posto in ruolo i vincitori del  concorso
          precedono i funzionari  che  hanno  superato  il  corso  di
          formazione dirigenziale. 
              3. Per il corso di formazione dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 3 e 4.» 
              «Art. 49. Nomina a primo dirigente medico. 1. L'accesso
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  medico   dei   ruoli
          professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di formazione dirigenziale, della durata di tre  mesi,  con
          esame finale. Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  e'
          ammesso il personale del  ruolo  dei  direttivi  medici  in
          possesso della qualifica di medico  capo,  con  almeno  due
          anni di effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale che  riveste  la
          qualifica di  medico  capo  ovvero  abbia  maturato  almeno
          cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico
          principale. Se i posti  complessivamente  disponibili  sono
          due, uno di questi e' riservato al concorso. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal l° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso  per
          il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
          graduatoria di merito del concorso per il personale di  cui
          al comma 1, lettera b). Ai fini  della  determinazione  del
          posto  in  ruolo  i  vincitori  del  concorso  precedono  i
          sanitari  che  hanno  superato  il  corso   di   formazione
          dirigenziale. 
              3. Per il corso di formazione dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 3 e 4.» 
              - Si riporta il testo degli artt. 8, 35 e 50 del citato
          d.lgs. n. 334 del 2000: 
              «Art. 8. Concorso per la nomina a primo  dirigente.  1.
          Il concorso per titoli ed  esami  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del
          capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza  da  pubblicarsi  nel  bollettino  ufficiale  del
          personale. 
              2. L'esame e' diretto  ad  accertare  l'attitudine  del
          candidato a fornire soluzioni  corrette  sotto  il  profilo
          della  legittimita',  dell'efficacia,   dell'efficienza   e
          dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un colloquio volto a verificare, oltre al  grado  di
          preparazione professionale  del  candidato,  anche  la  sua
          capacita' di sviluppo delle risorse umane ed  organizzative
          assegnate agli uffici di livello dirigenziale. 
              3. L'esame non si  intende  superato  se  il  candidato
          abbia riportato  una  votazione  inferiore  a  trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4. Il  personale  che  per  tre  volte  non  sia  stato
          compreso nella graduatoria degli idonei non  e'  ammesso  a
          ripetere la prova concorsuale. 
              5. Non e' ammesso al concorso il  personale  che,  alla
          data del relativo bando, abbia riportato: 
              a) nei tre anni  precedenti,  un  giudizio  complessivo
          inferiore a "distinto"; 
              b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
          pena pecuniaria; 
              c) nei tre anni precedenti,  la  sanzione  disciplinare
          della deplorazione; 
              d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della sospensione dal servizio. 
              6.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono determinati  con  regolamento  del
          Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, da  emanare  entro  sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              7. La commissione del concorso per titoli ed esami,  di
          cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia
          -  direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,   e'
          presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie
          ed e' composta da: 
              a) un direttore di ufficio  o  direzione  centrale  del
          dipartimento della pubblica sicurezza; 
              b) un dirigente dei ruoli del personale  della  Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica  non
          inferiore a dirigente superiore,  che  svolga  funzioni  di
          questore; 
              c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              d) un  docente  universitario  esperto  in  materia  di
          organizzazione del settore pubblico od aziendale. 
              8. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              9. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni,  tra  i  dirigenti  dei  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
          » 
              «Art. 35. Concorso per  la  nomina  a  primo  dirigente
          tecnico.  1.  Il  concorso  per  titoli  ed  esami  di  cui
          all'articolo  34,  comma  1,   lettera   b),   e'   indetto
          annualmente con decreto del capo della polizia -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  da  pubblicarsi   nel
          bollettino ufficiale del personale. 
              2. L'esame consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un  colloquio  rivolto  ad  accertare  il  grado  di
          preparazione professionale del candidato,  con  particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere. 
              3. L'esame non si intende superato se il candidato  non
          abbia  riportato  la  votazione  di   almeno   trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono  determinati  con  il  regolamento
          ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6. 
              5. Le cause di  esclusione  dal  concorso  sono  quelle
          previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 
              6. La commissione esaminatrice del concorso per  titoli
          ed esami, nominata con decreto del  capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza, e'  presieduta
          dal vice direttore generale  con  funzioni  vicarie  ed  e'
          composta da: 
              a) due dirigenti dei ruoli  tecnici  con  qualifica  di
          dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il  quale  e'
          indetto il concorso; 
              b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              c) un docente universitario esperto  nelle  materie  su
          cui vertono le prove d'esame. 
              7. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario direttivo della Polizia di  Stato  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              8. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni, tra i dirigenti dei  ruoli  tecnici
          con qualifica di dirigente superiore. » 
              « Art. 50. Concorso per la  nomina  a  primo  dirigente
          medico.  1.  Il  concorso  per  titoli  ed  esami  di   cui
          all'articolo 49 e' indetto annualmente con decreto del capo
          della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
          da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 
              2. L'esame consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un  colloquio  rivolto  ad  accertare  il  grado  di
          preparazione professionale del candidato,  con  particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere. 
              3. L'esame non si intende superato se il candidato  non
          abbia  riportato  la  votazione  di   almeno   trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono determinati con il regolamento  di
          cui all'articolo 8, comma 6. 
              5. Le cause di  esclusione  dal  concorso  sono  quelle
          previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 
              6. La commissione esaminatrice del concorso per  titoli
          ed esami di cui all'articolo 49, nominata con  decreto  del
          Capo della polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza, e' presieduta dal vice  direttore  generale  con
          funzioni vicarie ed e' composta da: 
              a) il direttore centrale  di  sanita'  e  un  dirigente
          superiore medico; 
              b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              c) un docente universitario esperto  nelle  materie  su
          cui vertono le prove d'esame. 
              7. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario direttivo della Polizia di  Stato  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              8. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli  sanitari
          con qualifica di dirigente superiore. » 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del  D.M.  16-5-2002,
          n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2002,
          n. 135, come modificato dal presente regolamento: 
              « Art. 5. Prove preselettive. 1. Nel  caso  in  cui  il
          numero di candidati sia pari o superiore a dieci  volte  il
          numero di posti messi a concorso,  si  effettua  una  prova
          preselettiva per  determinare  l'ammissione  dei  candidati
          alle  successive   prove   scritte.   La   suddetta   prova
          preselettiva  non  si  effettua  qualora  il   numero   dei
          candidati sia inferiore a cento. Il  test  preselettivo  e'
          articolato  in  quesiti  a  risposta  multipla  riguardanti
          l'accertamento della conoscenza delle materie indicate  nel
          bando di concorso, ad esclusione  della  lingua  straniera,
          nonche'  del  possesso  delle  capacita'  di  analisi,   di
          sintesi, di logicita' del ragionamento  e  di  orientamento
          alla soluzione dei problemi. Sulla base  dei  risultati  di
          tale prova e'  ammesso  a  sostenere  le  successive  prove
          scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte
          il  numero  dei  posti  messi  a   concorso   nonche',   in
          soprannumero,  i  candidati  che   abbiano   riportato   un
          punteggio pari all'ultimo  degli  ammessi  entro  i  limiti
          della aliquota  predetta.  Il  punteggio  conseguito  nella
          prova preselettiva non concorre alla  formazione  del  voto
          finale di merito. 
              2. La mancata ammissione  alla  prova  scritta  non  e'
          computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma
          4, del decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  e
          successive modifiche ed integrazioni. 
              3. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere
          affidata a qualificati istituti pubblici e privati. » 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'art. 5 del D.M. n. 109 del  2002,  si
          veda nelle note alle premesse. 

Forze di polizia esentate dall'uso della cintura di sicurezza solo in caso di emergenza - Circolare del Ministero dell'Interno


Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del c.d.s.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale,verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94, e della legge 29 luglio 2010, n. 120, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,4%;

Decreta:

Art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, n. 94, e 15 luglio 2010, n. 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Giachino


Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del  pagamento  di  una somma, previste dal codice della strada devono intendersi  sostituiti come segue:
Ove era prevista la sanzione da  € 23  a  €  92  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.
Ove era prevista la sanzione da € 37  a  €  150  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.
Ove era prevista la sanzione da € 38  a  €  155  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.
Ove era prevista la sanzione da  € 47  a  €  92  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.
Ove era prevista la sanzione da € 70  a  €  285  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.
Ove era prevista la sanzione da € 74  a  €  299  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.
Ove era prevista la sanzione da € 77  a  €  305  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.
Ove era prevista la sanzione da € 78  a  €  311  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.
Ove era prevista la sanzione da € 92  a  €  187  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.
Ove era prevista la sanzione da € 117 a  €  233  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.
Ove era prevista la sanzione da € 143 a  €  570  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €146 a € 584.
Ove era prevista la sanzione da € 144 a  €  576  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €147 a € 590.
Ove era prevista la sanzione da € 148 a  €  594  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €152 a € 608.
Ove era prevista la sanzione da € 150 a  €  599  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €154 a € 613.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a  €  624  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €159 a € 639.
Ove era prevista la sanzione da  € 200  a  €400  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.
Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.
Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.
Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.
Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.
Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.
Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.
Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.
Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.
Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220.
Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.
Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.
Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.
Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.
Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.
Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.
Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.
Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.
Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.
Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.
Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.
Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.
Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.
Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.
Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.
Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.
Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061.
Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.
Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a  €  15.000  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.

Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:
Articolo 7, comma 13-bis;
Articolo 15, comma 3-bis;
Articolo 38, comma 13;
Articolo 77, comma 3-bis;
Articolo 80, comma 14, quinto periodo;
Articolo 94, comma 4-bis;
Articolo 94-bis;
Articolo 96, comma 2-bis;
Articolo 97, commi 5, 6 e 10;
Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;
Articolo 120;
Articolo 128, comma 2;
Articolo 136, comma 6-bis;
Articolo 142, commi 9 e 9-bis;
Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;
Articolo 174;
Articolo 178;
Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;
Articolo 186, comma 2, lettera a);
Articolo 186-bis;
Articolo 189, comma 9-bis.













Benefici 104/92 - Vigili del Fuoco

 Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'Interno riferisce che con atto notificato in data 2 maggio 2007 il sig. #################### ####################, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ebbe a proporre ricorso avverso il provvedimento della direzione centrale per le risorse umane in data 7 marzo 2007 con cui era stata respinta la sua istanza volta a fruire di tre giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere la cognata sig.ra ####################, riconosciuta portatrice di handicap grave...."


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venerdì 31 dicembre 2010

DECRETO 23 dicembre 2010 Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94». (10A15690) (GU n. 304 del 30-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale; Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori, nonche' di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie; Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato dal decreto del 4 febbraio 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2011»; b) all'art. 9, comma 2, le parole «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla stessa data del 30 giugno 2011,». Roma, 23 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni

DECRETO 17 dicembre 2010 Proroga di termini previsti dal decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico. (10A15609) (GU n. 304 del 30-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010 recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010; Considerato che alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31 dicembre 2010; Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 dicembre 2010 con il quale la Camera impegna il Governo a prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine di permettere agli operatori gia' iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicembre 2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere l'attestato di frequenza richiesto; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 giugno 2011». Roma, 17 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 363

LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227 Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (10G0247) (GU n. 304 del 30-12-2010 )

testo in vigore dal: 14-1-2011

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  La  Repubblica  promuove  l'accesso  alla   funzione   pubblica
internazionale e riconosce il ruolo svolto  dai  funzionari  italiani
che prestano servizio presso le  organizzazioni  internazionali  alle
quali  l'Italia  aderisce,  di  seguito  denominate   «organizzazioni
internazionali».
  2. Ai fini della presente legge, e' funzionario  internazionale  il
cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni  professionali
o   direttive   con   rapporto   di    lavoro    dipendente    presso
un'organizzazione internazionale.

 
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Art. 2

  1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e' istituito, presso il
Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali
di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
  2.  Sono  iscritti  nell'elenco  i  funzionari  internazionali  che
svolgono o che hanno svolto funzioni professionali  o  direttive  con
rapporto di lavoro dipendente  presso  organizzazioni  internazionali
per almeno due anni continuativi  ovvero  per  almeno  tre  anni  non
continuativi.
  3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito  della  presentazione
di  un'apposita  domanda  da  parte  del  funzionario  internazionale
interessato.
  4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni,  sono  iscritti  in  una  sezione  speciale
dell'elenco.
  5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono  al  Ministero
degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale  a
una  commissione  interministeriale,  istituita  presso  il  medesimo
Ministero. La commissione e' composta da un rappresentante  designato
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal  Ministero
degli affari esteri e da un rappresentante  designato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da  un  rappresentante
designato   a   maggioranza   delle   associazioni   dei   funzionari
internazionali  di  cittadinanza  italiana  costituite  nelle  citta'
estere sedi di organizzazioni  internazionali.  Ai  componenti  della
commissione interministeriale  non  e'  corrisposto  alcun  compenso,
indennita' o rimborso di spese.
  6. Il Ministero degli affari esteri provvede a  pubblicizzare  e  a
dare il piu'  ampio  risalto  possibile  all'elenco,  sia  presso  le
amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private,  allo  scopo
di  facilitare  la   mobilita'   da   e   verso   le   organizzazioni
internazionali.
  7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le
modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita'
di   costituzione    e    di    funzionamento    della    commissione
interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

 
                      Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le provincie autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;». 

Art. 3 1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalita' necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge attivita' di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

Art. 4 1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 5

  1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche,  il  cui  coniuge
presta servizio all'estero in qualita' di funzionario  internazionale
ai sensi della presente legge, puo' chiedere di essere  collocato  in
aspettativa  qualora  l'amministrazione  non   ritenga   di   poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si  trova
il coniuge  o  qualora  non  sussistano  i  presupposti  per  il  suo
trasferimento nella medesima localita'.  Al  personale  del  comparto
scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio  1980,  n.
26.
  2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui  al  comma  1  ha  una
durata massima di tre anni, nel corso dei quali i  medesimi  soggetti
non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo  trascorso  in
aspettativa non e' computato ai fini della progressione di  carriera,
dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di  stipendio   e   del
trattamento di quiescenza e previdenza.
  3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui
coniuge  presta  servizio  all'estero  in  qualita'  di   funzionario
internazionale ai sensi della presente legge, e' tenuto, su richiesta
del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in  aspettativa,
con mantenimento del posto di lavoro, senza  diritto  al  trattamento
economico. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica
esclusivamente alle imprese private con un numero di  dipendenti  non
inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento  in  aspettativa
per ogni cinquanta dipendenti.
  4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui  al  comma  3  ha  una
durata minima di un anno e massima di tre anni.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26,  fermi
restando i limiti alla facolta' di procedere ad  assunzioni  previsti
dalla normativa vigente.
  6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque  fatte  salve
eventuali misure di maggior favore per i  dipendenti,  contenute  nei
contratti collettivi di lavoro.

 
                      Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio  1980,
          n. 26 (Norme relative al collocamento  in  aspettativa  dei
          dipendenti  dello  Stato  il  cui   coniuge,   anche   esso
          dipendente dello Stato, sia chiamato  a  prestare  servizio
          all'estero), e' il seguente: 
              «Art. 4 Qualora l'aspettativa  si  protragga  oltre  un
          anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il  posto
          corrispondente ai fini'  delle  assunzioni.  In  tal  caso,
          l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non  vi
          siano vacanze disponibili - un  posto  in  soprannumero  da
       riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.». 

 Art. 6 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3241): Presentato dall'on. Pianetta il 19 ottobre 2010. Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X. Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30 marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010. Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa il 15 settembre 2010. Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22 settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2393): Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 7^, 10^ e 11^. Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

FIAT 600 BLOCCA SORPASSO FERRARI, INSEGUITO E PESTATO A ROMA CORSA E SPERONAMENTI SU RACCORDO ANULARE CITTA'; DUE ARRESTI

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - A bordo di una Fiat 600 aveva
'sfidato' una Ferrari, impedendole il sorpasso. Sarebbe questo
il motivo di un folle inseguimento notturno sul Grande raccordo
anulare di Roma, finito con un'aggressione fisica e due arresti,
dopo un serrato testa a testa, con tanto di speronamenti.
Quella che agli automobilisti in transito e' sembrata una
'gara' era in realta' una 'punizione': la conseguenza di uno
stupido diverbio. Alla fine, speronato e inseguito dal
Ferrarista, il conducente della Fiat e' stato picchiato
selvaggiamente sulla corsia d'emergenza. La scena e' stata pero'
notata da un carabiniere libero dal servizio che, chiamando il
112 prima e intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha
evitato il peggio. Sono stati arrestati, cosi', due romani di 30
e 32 anni, il Ferrarista e un amico che si trovava con lui,
entrambi gia' noti alle forze dell'ordine. Dovranno rispondere
di violenza privata, lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.
L'inseguimento e' iniziato sul Gra, all'altezza dell'uscita
'Pontina', dove il conducente della Fiat non si e' lasciato
superare dalla Ferrari che lo seguiva. Probabilmente
indispettito da tale atteggiamento, il Ferrarista ha prima
speronato diverse volte l'utilitaria e dopo averla bloccata, e'
sceso dal veicolo e, insieme all'amico, ha mandato in frantumi
un finestrino della 600 e preso a pugni il 32enne che la
guidava.
I due aggressori sono stati arrestati dai militari del Nucleo
Radiomobile di Roma. All'interno della Ferrari sono stati
rinvenuti 27.500 euro in contanti: la provenienza del denaro,
sequestrato assieme alla Ferrari, dovra' essere chiarita. Il
conducente della 600 e' stato portato al Sant'Eugenio per i
soccorsi; e' stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.
(ANSA).

PGL
31-DIC-10 09:32 NNNN
NON DA' STRADA A UNA FERRARI,TAMPONATO E MALMENATO SU GRA DI ROMA =
(AGI) - Roma, 31 dic. - Un serrato testa a testa tra una
Ferrari e una Fiat 600, con tanto di speronamenti, e' la scena
che si e' presentata a diversi automobilisti in transito,
questa notte, sul Grande Raccordo Anulare. Quella che sembrava
una folle gara si e' rivelata essere un diverbio per futili
motivi, conclusosi, sulla corsia d'emergenza, con botte da orbi
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che
viaggiava con lui contro il povero conducente della 600 che e'
finito in ospedale. Per fortuna si trovava a passare anche un
Carabiniere libero dal servizio che, chiamando il 112 prima e
intervenendo a dare man forte ai colleghi poi, ha evitato il
peggio. A finire in manette sono stati due cittadini romani di
30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in
concorso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. I
fatti si sono verificati sul Grande Raccordo Anulare,
all'altezza dell'uscita "Pontina", dove il conducente della
Fiat "600" non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo
seguiva. Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, il
ferrarista ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero
che viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino
della piccola macchina e preso a pugni il 32enne che la
guidava. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, grazie
alla segnalazione e alla collaborazione di un Carabiniere del
Nucleo Investigativo di Roma che, libero dal servizio ha
assistito alla scena, sono prontamente intervenuti bloccando e
arrestando i due aggressori nonostante la dura resistenza
opposta. All'interno della Ferrari i militari hanno rinvenuto
27.500 euro in contanti la cui provenienza dovra' essere
chiarita. Il conducente della 600 e' stato trasportato
all'ospedale Sant'Eugenio dove visitato e medicato e' stato
dimesso con una prognosi di 21 giorni per le lesioni riportate,
mentre la Ferrari e il denaro trovato all'interno, sono stati
sequestrati. Per gli aggressori si sono aperte le porte di
Regina Coeli, dove si trovano a disposizione dell'Autorita'
Giudiziaria. (AGI)
Red/Dos
310915 DIC 10

NNNN
ROMA: NON SI LASCIA SUPERARE DA FERRARI, VIENE PICCHIATO DAL CONDUCENTE =

Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Testa a testa tra una Ferrari e
una Fiat 600, con tanto di speronamenti. E' successo la notte scorsa
sul grande raccordo anulare di Roma. Quella che sembrava una folle
gara si e' rivelata una lite per futili motivi finita poi con
l'aggressione, sulla corsia d'emergenza, del conducente della Fiat 600
da parte del conducente della Ferrari e dell'amico che viaggiava con
lui.

A notare la scena e' stato un carabiniere libero dal servizio
che, chiamando il 112 prima e intervenendo in aiuto dei colleghi, ha
evitato il peggio. A finire i manette sono stati due cittadini romani
di 30 e 32 anni, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, che
dovranno rispondere di violenza privata lesioni aggravate in concorso,
danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto e' successo
all'altezza dell'uscita ''Pontina'', dove il conducente della Fiat 600
non si e' lasciato superare dalla Ferrari che lo seguiva.
Probabilmente indispettito da tale atteggiamento, l'uomo al volante
della Ferrari ha prima speronato diverse volte l'utilitaria e dopo
averla bloccata, e' sceso dal veicolo e insieme al passeggero che
viaggiava con lui, ha mandato in frantumi un finestrino della piccola
macchina e preso a pugni il 32enne che la guidava. (segue)

(Rre/Pn/Adnkronos)
31-DIC-10 11:03

Buon 2011 a tutte/i

Auguro a tutte/i un futuro pieno di tanta salute, che è la base essenziale per costruire qualunque progetto di vita