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venerdì 31 dicembre 2010

LEGGE 17 dicembre 2010, n. 227 Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (10G0247) (GU n. 304 del 30-12-2010 )

testo in vigore dal: 14-1-2011

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  La  Repubblica  promuove  l'accesso  alla   funzione   pubblica
internazionale e riconosce il ruolo svolto  dai  funzionari  italiani
che prestano servizio presso le  organizzazioni  internazionali  alle
quali  l'Italia  aderisce,  di  seguito  denominate   «organizzazioni
internazionali».
  2. Ai fini della presente legge, e' funzionario  internazionale  il
cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni  professionali
o   direttive   con   rapporto   di    lavoro    dipendente    presso
un'organizzazione internazionale.

 
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Art. 2

  1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e' istituito, presso il
Ministero degli affari esteri, l'elenco dei funzionari internazionali
di cittadinanza italiana, di seguito denominato «elenco».
  2.  Sono  iscritti  nell'elenco  i  funzionari  internazionali  che
svolgono o che hanno svolto funzioni professionali  o  direttive  con
rapporto di lavoro dipendente  presso  organizzazioni  internazionali
per almeno due anni continuativi  ovvero  per  almeno  tre  anni  non
continuativi.
  3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito  della  presentazione
di  un'apposita  domanda  da  parte  del  funzionario  internazionale
interessato.
  4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni,  sono  iscritti  in  una  sezione  speciale
dell'elenco.
  5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono  al  Ministero
degli affari esteri, che ne rende conto con cadenza almeno annuale  a
una  commissione  interministeriale,  istituita  presso  il  medesimo
Ministero. La commissione e' composta da un rappresentante  designato
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal  Ministero
degli affari esteri e da un rappresentante  designato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da  un  rappresentante
designato   a   maggioranza   delle   associazioni   dei   funzionari
internazionali  di  cittadinanza  italiana  costituite  nelle  citta'
estere sedi di organizzazioni  internazionali.  Ai  componenti  della
commissione interministeriale  non  e'  corrisposto  alcun  compenso,
indennita' o rimborso di spese.
  6. Il Ministero degli affari esteri provvede a  pubblicizzare  e  a
dare il piu'  ampio  risalto  possibile  all'elenco,  sia  presso  le
amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private,  allo  scopo
di  facilitare  la   mobilita'   da   e   verso   le   organizzazioni
internazionali.
  7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le
modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita'
di   costituzione    e    di    funzionamento    della    commissione
interministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.

 
                      Note all'art. 2: 
              Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione)  - 1.  Le
          disposizioni    del    presente    decreto     disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le provincie autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;». 

Art. 3 1. Lo Stato favorisce la formazione e l'aggiornamento formativo mirati all'ottenimento delle professionalita' necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali. 2. Il Ministero degli affari esteri svolge attivita' di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del comma 1.

Art. 4 1. Ai funzionari internazionali iscritti nell'elenco, ai fini della partecipazione a concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura di posti vacanti, sono riconosciuti titoli di merito commisurati agli anni di effettivo servizio nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 5

  1. Il dipendente delle amministrazioni pubbliche,  il  cui  coniuge
presta servizio all'estero in qualita' di funzionario  internazionale
ai sensi della presente legge, puo' chiedere di essere  collocato  in
aspettativa  qualora  l'amministrazione  non   ritenga   di   poterlo
destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si  trova
il coniuge  o  qualora  non  sussistano  i  presupposti  per  il  suo
trasferimento nella medesima localita'.  Al  personale  del  comparto
scuola non si applica l'articolo 4 della legge 11 febbraio  1980,  n.
26.
  2. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui  al  comma  1  ha  una
durata massima di tre anni, nel corso dei quali i  medesimi  soggetti
non hanno diritto al trattamento economico. Il periodo  trascorso  in
aspettativa non e' computato ai fini della progressione di  carriera,
dell'attribuzione  degli  aumenti  periodici  di  stipendio   e   del
trattamento di quiescenza e previdenza.
  3. Il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui
coniuge  presta  servizio  all'estero  in  qualita'  di   funzionario
internazionale ai sensi della presente legge, e' tenuto, su richiesta
del dipendente stesso, a concedergli il collocamento in  aspettativa,
con mantenimento del posto di lavoro, senza  diritto  al  trattamento
economico. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si  applica
esclusivamente alle imprese private con un numero di  dipendenti  non
inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento  in  aspettativa
per ogni cinquanta dipendenti.
  4. L'aspettativa concessa ai soggetti di cui  al  comma  3  ha  una
durata minima di un anno e massima di tre anni.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1980, n. 26,  fermi
restando i limiti alla facolta' di procedere ad  assunzioni  previsti
dalla normativa vigente.
  6. Ai fini di cui al presente articolo, sono comunque  fatte  salve
eventuali misure di maggior favore per i  dipendenti,  contenute  nei
contratti collettivi di lavoro.

 
                      Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 4 della legge 11 febbraio  1980,
          n. 26 (Norme relative al collocamento  in  aspettativa  dei
          dipendenti  dello  Stato  il  cui   coniuge,   anche   esso
          dipendente dello Stato, sia chiamato  a  prestare  servizio
          all'estero), e' il seguente: 
              «Art. 4 Qualora l'aspettativa  si  protragga  oltre  un
          anno, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare il  posto
          corrispondente ai fini'  delle  assunzioni.  In  tal  caso,
          l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non  vi
          siano vacanze disponibili - un  posto  in  soprannumero  da
       riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.». 

 Art. 6 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3241): Presentato dall'on. Pianetta il 19 ottobre 2010. Assegnato alla XI Commissione (Lavoro), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, III, V e X. Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16, 30 marzo 2010; 14 aprile 2010 e 22 giugno 2010. Nuovamente assegnato alla XI Commissione (Lavoro) in sede legislativa il 15 settembre 2010. Esaminato dalla XI Commissione, in sede legislativa il 22 settembre; 13, 14 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2393): Assegnato alla 3^ Commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 7^, 10^ e 11^. Esaminato dalla 3^ Commissione il 10 e 16 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

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