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martedì 8 febbraio 2011

Atterraggio in mare per elicottero Gdf:salvi 2 membri equipaggio


Atterraggio in mare per elicottero Gdf:salvi 2 membri equipaggio
Ammaraggio per problemi tecnici

Roma, 8 feb. (TMNews) - Un elicottero della guardia di finanza,
in volo velivolo questa mattina a Fracagnano, in provincia di
Taranto, stato costretto per problemi tecnici a un atterraggio
di fortuna in mare. Sono salvi i due componenti dell'equipaggio.
Da quanto si apprende dal comando generale della Gdf, si tratta
di un velivolo Huges Nh 500 abilitato all'ammaraggio.

Nes

081239 feb 11
AMMARAGGIO ELICOTTERO: MILITARI AGGRAPPATI A GALLEGGIANTI
(V. 'AMMARAGGIO ELICOTTERO...' DELLE 12.15)
(ANSA) - TARANTO, 8 FEB - Sarebbe stata un'avaria al motore a
costringere i due componenti l'equipaggio dell'elicottero della
Guardia di finanza a scendere e ammarare su un bacino
d'irrigazione nelle campagne di Fragagnano, un comune del
tarantino al confine con la provincia leccese. Il velivolo, NH
500, fa parte della 'Sezione aerea di manovra' di stanza a
Grottaglie.
A quanto si e' saputo, quando i due militari si sono accorti
dell'avaria sono scesi con il velivolo e quando questo si e'
appoggiato sull'acqua hanno fatto in tempo ad uscire dall'
abitacolo. In questi frangenti l'elicottero si e' capovolto ma
e' rimasto a galla sorretto dai due galleggianti laterali. Ed e'
stato proprio a questi ultimi che si sono potuti aggrappare i
due militari i quali hanno atteso cosi' l'arrivo dei vigili del
fuoco che li hanno tratti in salvo.
Il bacino d'irrigazione e' profondo una decina di metri e
sono state avviate operazioni per recuperare il velivolo.
(ANSA).

YB9-AME
08-FEB-11 12:51 NNNN

Garante per la protezione dei dati personali Verifica preliminare 05.02.11, n.1779758 Garante Privacy: impronte digitali per gli autisti nel trasporto pubblico regionale solo in casi particolari

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Compagnia Alfa, ai sensi dell'art. 17 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il provvedimento adottato dal Garante in data 23 novembre 2006, recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" (doc. web n. 1364939), con particolare riferimento al punto 3.2;

Visto il provvedimento del 29 ottobre 2009, con cui il Garante ha disposto, nei confronti di Compagnia Alfa, "il blocco del trattamento dei dati biometrici dei dipendenti già trattati ed eventualmente conservati per la finalità di rilevazione dell'orario di ingresso e di uscita dei lavoratori, con conseguente possibilità, per la società, di procedere alla sola conservazione temporanea dei medesimi dati senza poter compiere ogni altra operazione di trattamento";

Esaminata la documentazione acquisita agli atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Trattamento di dati personali dei dipendenti attraverso un sistema di autenticazione su base biometrica (impronte digitali).

Compagnia Alfa, società che effettua il servizio di trasporto pubblico di persone su tutto il territorio della Regione Campania e, in parte, in altre regioni limitrofe, intende adottare un sistema di rilevazione di dati biometrici basato sulla elaborazione di template originati dalla lettura delle impronte digitali di alcuni dipendenti della società. In particolare, si tratterebbe di un "dispositivo di rilevazione delle presenze per il personale addetto al controllo degli automezzi e del personale di guida e per quello autorizzato ad entrare nelle aree ad accesso controllato (…) finalizzato ad assicurare, inequivocabilmente, la presenza del suddetto personale in servizio", con esclusione della sua utilizzazione "per verificare l'orario di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione ordinaria e straordinaria".

La società ha affermato che il trattamento di dati biometrici che intenderebbe effettuare per verificare la presenza in servizio del personale addetto al controllo sugli automezzi e sul personale di guida, oltre ad essere connesso alla sicurezza del trasporto pubblico, sarebbe giustificato dall'esigenza di prevenire condotte irregolari poste in essere da alcuni dipendenti, tra cui lo scambio dei badge attestanti la presenza in servizio; secondo la società, detti inconvenienti sarebbero ovviabili attraverso il sistema di rilevazione biometrica che si intenderebbe installare, perché in grado di assicurare un elevato grado di certezza nell'identificazione dei lavoratori e, di conseguenza, di impedire eventuali false attestazioni relative a controlli effettuati sull'efficienza dei mezzi e sullo stato di salute del personale addetto alla guida, con evidenti benefici per l'incolumità degli utenti e del personale viaggiante.

L'azienda ha precisato che il controllo preliminare sull'efficienza degli automezzi – avente ad oggetto, in particolare, le parti elettriche, le parti meccaniche, l'usura delle gomme e la funzionalità delle porte - viene effettuato da meccanici, mentre quello sugli autisti – concernente il rispetto dei turni di lavoro e la verifica sommaria delle loro condizioni psico-fisiche – viene effettuato da personale con qualifica di capo servizio.

Per quanto concerne, invece, il controllo degli accessi dei lavoratori ad alcuni locali dove sono custodite le banche dati cartacee ed informatiche, la società ha dichiarato che le stesse conterrebbero dati sensibili relativi ai dipendenti, informazioni concernenti eventuali procedimenti disciplinari, dati giudiziari relativi a partecipanti a gare, informazioni "su utenti colpiti da multe e terzi coinvolti in sinistri", "dati relativi ai turni di servizio del personale viaggiante" e informazioni connesse a transazioni commerciali (contratti e fatture). Da qui deriverebbe l'esigenza di un dispositivo di verifica degli accessi assolutamente affidabile, che dovrebbe riguardare 7 dipendenti appositamente incaricati del trattamento di tali dati.

1.2. Caratteristiche tecnico-organizzative del sistema

Il sistema oggetto di verifica preliminare comporterebbe un trattamento di dati personali biometrici (impronta del dito indice), i quali, al termine della fase di enrollment, verrebbero memorizzati su una card rilasciata nell'esclusiva disponibilità degli interessati e priva dei dati anagrafici di costoro.

Nella fase di enrollment, la predisposizione delle card verrebbe affidata al responsabile della sicurezza informatica (designato anche responsabile del trattamento dei dati ex art.29 del d.lgs. 196/03), il quale, dopo la consegna della card, avrebbe anche il compito di verificare l'inesistenza di tracce dei dati biometrici rilevati sulle apparecchiature informatiche aziendali.

Per prevenire accessi non autorizzati al sistema, sarebbero state previste alcune misure di sicurezza, consistenti in:

• utilizzazione di un computer "stand alone", non collegato quindi ad alcuna rete;

• cancellazione dal computer dei dati al termine dell'operazione di enrollment;

• esecuzione dell'operazione a cura del solo responsabile della sicurezza informatica (ingegnere informatico dirigente dell'azienda) particolarmente formato sul d.lgs 196/2003

I dipendenti sottoposti al rilevamento biometrico, inserirebbero la card in un'apposita fessura, poggiando l'indice in un alloggio predisposto dell'apparecchio. Il dispositivo rileverebbe la corrispondenza dei dati contenuti nella card con quelli dell'indice e, conseguentemente, poiché ad essa sarebbe associato un numero di identificazione del dipendente, ne rileverebbe la presenza al lavoro.

Il sistema, tuttavia, non verrebbe utilizzato per verificare il rispetto dell'orario di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione ordinaria e straordinaria.

Stando a quanto dichiarato dalla società, il personale tenuto a servirsi del sistema di autenticazione, una volta informato, sarebbe invitato a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati sin dalla fase di enrollment; inoltre, sarebbe comunque previsto un sistema di rilevazione delle presenze alternativo, da utilizzare nel caso in cui i dipendenti fossero impossibilitati a partecipare all'enrollment (in ragione delle proprie caratteristiche fisiche) o non intendessero acconsentire al trattamento.

2. Dati biometrici e principi di protezione dei dati personali: finalità, necessità e pertinenza

La raccolta e la registrazione di impronte digitali e dei dati biometrici ricavati e successivamente utilizzati per verifiche e raffronti nelle procedure di autenticazione sono operazioni di trattamento di dati personali riconducibili ai singoli interessati [art. 4, comma 1, lett. b) del Codice], operazioni alle quali trova applicazione la normativa contenuta nel Codice.

La liceità del sistema deve essere pertanto valutata sul piano della conformità ai princìpi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice; art. 6, direttiva n. 95/46/Ce).

Secondo il costante orientamento del Garante, l'utilizzo dei dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, in relazione alle finalità e al contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad "aree sensibili", in considerazione della natura delle attività ivi svolte: si pensi, ad esempio, a processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti di varia natura o al fatto che particolari locali siano destinati alla custodia di beni, documenti segreti o riservati e/o oggetti di valore (in tal senso, vedi il punto 4.1 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati", emanate dall'Autorità in data 23 novembre 2006 (doc. web n. 1364939).

Con riferimento al caso di specie, dagli elementi forniti dalla società nel corso dell'istruttoria non sono emerse circostanze atte a giustificare la necessità di un trattamento di dati biometrici in vista dell'accesso ai locali dove sarebbero custodite le banche dati aziendali. Infatti, i dati che risultano conservati negli archivi cartacei ed informatici, lungi dall'essere caratterizzati da specifiche peculiarità, si sostanziano in informazioni che solitamente sono trattate negli uffici amministrativi di qualsiasi azienda, mentre le loro attuali modalità di custodia, "in appositi locali ove è stato permesso l'accesso al solo personale dipendente che deve lavorare su di esse", risultano più che sufficienti per impedire la loro presa di conoscenza da parte di soggetti diversi dai singoli incaricati del trattamento. Pertanto, allo stato, tenuto conto della natura e della tipologia delle informazioni conservate nelle banche dati ubicate nei predetti locali, si deve ritenere che la procedura di accesso selezionato attualmente adottata dalla società sia adeguata per garantirne la riservatezza, senza che possano ravvisarsi ragioni per ritenere giustificato l'impiego di un delicato sistema di rilevazione delle impronte digitali nei confronti di un numero estremamente ridotto di dipendenti (soltanto 7 unità).

Con particolare riferimento all'esigenza di verificare la presa di servizio dei dipendenti addetti ai controlli di sicurezza sugli autisti e sui mezzi di trasporto pubblico, la società ha sostenuto che essa scaturirebbe da "una realtà lavorativa alquanto delicata e, comunque, tale da indurre l'azienda a cercare misure di controllo più efficaci" di quelle attuali. In particolare, la società ha dichiarato di aver ricevuto reclami con i quali era stata lamentata la "mancata effettuazione di alcune corse, senza alcuna segnalazione degli autisti responsabili del disservizio da parte degli addetti ai controlli che, comunque, risultavano regolarmente in servizio", nonché di essere stata impossibilitata a verificare tardive partenze dei mezzi dal deposito per assenza del preposto "alla registrazione e alla verifica", il quale, però, risultava regolarmente in servizio; infine, la società ha dichiarato di aver accertato alcune sostituzioni arbitrarie tra autisti nell'ambito dei turni di servizio, senza possibilità di accertare i fatti attraverso l'addetto al controllo perché arbitrariamente assente, nonché casi di addetti al controllo assenti dal posto di lavoro ma la cui scheda marcatempo risultava regolarmente timbrata.

Ciò premesso, occorre sottolineare che, pur rientrando tra le legittime facoltà del datore di lavoro quella di sovrintendere all'esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2094 cod. civ.), verificando le presenze dei dipendenti e il rispetto dell'orario di lavoro, nel caso di specie non risulta dimostrata la necessità e proporzionalità del trattamento dei dati biometrici che si intenderebbe attuare.

In primo luogo va rilevato che benché il personale della società ammonti a ben 93 dipendenti, il sistema biometrico sarebbe preordinato a verificare la presenza in servizio di un numero di unità lavorative assai esiguo (7 operai per il controllo sui mezzi e 3 capi servizio per il controllo sugli autisti), obiettivo questo certamente perseguibile attraverso l'utilizzazione dei tradizionali e meno invasivi sistemi di controllo, quali l'uso di un normale badge accompagnato da accorgimenti tecnici ed organizzativi (es. disponendo ulteriori controlli da affidare a corpi di vigilanza esterna) atti a scongiurare manomissioni del congegno marcatempo o sostituzioni nell'impiego del supporto stesso.

Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla società, si rileva un solo caso in cui un dipendente con qualifica di "addetto all'esercizio" (responsabile del settore Movimento addetto all'organizzazione dei turni di servizio giornalieri degli autisti e al controllo sui medesimi prima dell'inizio del turno di lavoro), manomettendo il sistema di rilevazione delle presenze, avrebbe inserito la propria timbratura "solo a posteriori rispetto all'orario effettivo di lavoro", mentre la quasi totalità degli altri documenti depositati attiene per lo più a contestazioni disciplinari mosse direttamente nei confronti dei soli operatori d'esercizio (autisti), i quali avrebbero osservato condotte non conformi ad una regolare esecuzione della prestazione lavorativa; nei casi di sostituzione non autorizzata nei turni di servizio, poi, risulta che le contestazioni sono state mosse agli autisti proprio in ragione di accertamenti effettuati da personale gerarchicamente sovraordinato, dotato di potere di controllo. Pertanto, alla luce delle acquisizioni istruttorie, i controlli attualmente effettuati dalla società appaiono sufficienti a garantire una verifica sulla presa di servizio degli addetti e dei collaboratori d'esercizio, mentre i precedenti disciplinari cui la società ha fatto riferimento per giustificare la propria richiesta non risultano –sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista qualitativo- significativi per dimostrare l'esistenza di una diffusa situazione di disobbedienza da parte del personale, tale da rendere necessaria l'adozione di un sistema di rilevazione biometrica delle presenze.

Da ultimo si rileva che il trattamento di dati biometrici non risulterebbe conforme a legge anche in ragione del fatto che, allo stato, non risulta neanche osservata la procedura prevista dall'art. 4, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cui fa espresso riferimento l'art. 114 del Codice), che trova applicazione anche in relazione all'installazione di apparecchiature che consentano "di controllare il rispetto o non degli orari di entrata e uscita e presenza sul luogo di lavoro da parte dei dipendenti" (cfr. Cass., 17 luglio 2007, n. 15892).

Da quanto detto deriva che la richiesta di verifica preliminare dev'essere rigettata.

L'odierna pronunzia, resa sulla scorta delle attuali acquisizioni istruttorie, non preclude all'Autorità di adottare una diversa determinazione nel caso in cui la Compagnia Alfa offra una più documentata motivazione delle ragioni atte a giustificare l'adozione del rappresentato sistema di rilevazione biometrica, da valutare alla luce della normativa esistente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

rigetta la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Compagnia Trasporti Irpini – ATI S.p.A..

Roma, 17 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

lunedì 7 febbraio 2011

Ansa-scheda/ sclerosi:metodo Zamboni,atteso via sperimentazione

ANSA-SCHEDA/ SCLEROSI:METODO ZAMBONI,ATTESO VIA SPERIMENTAZIONE

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - La Ccsvi consiste in un restringimento
di alcune vene che portano il sangue al cervello, che porterebbe
a un drenaggio del sangue troppo lento, che a sua volta, secondo
la teoria del professor Paolo Zamboni, sarebbe causa degli
accumuli anormali di ferro riscontrati nella sclerosi multipla.
Secondo Zamboni, un intervento che riporta i vasi alle
dimensioni originarie con un 'palloncino' allevia notevolmente i
sintomi.
Il metodo Zamboni consiste in un accertamento di tipo
diagnostico e un intervento di 'liberazione', che comporta la
disostruzione di alcune vene della testa e del torace nei
pazienti. Il restringimento dei vasi impedirebbe infatti il
normale deflusso del sangue determinando l' insorgenza della
Ccsvi. L'intervento endovascolare e' poco invasivo per il
paziente e dura circa un'ora. Una sonda viene infilata nella
vena femorale per risalire fino alla giugulare per la
disostruzione. Sul legame tra la Ccsvi e la sclerosi multipla
ipotizzato da Zamboni non concordano tutti gli specialisti. In
particolare i neurologi hanno espresso molte perplessita' ma la
pressione delle associazioni di malati ha spinto le istituzioni
sanitarie ad esaminare la questione e alcune regioni ad
occuparsene direttamente, come l'Emilia Romagna e le Marche.
Intanto sono stati reclutati i primi pazienti per lo studio
dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) sulla Ccsvi.
Con 2000 persone coinvolte lo studio di Aism e della sua
Fondazione (Fism) sulla Ccsvi rappresenta il piu' ampio studio
epidemiologico e multicentrico sul fattore di rischio, ma non si
tratta della sperimentazione vera e propria del trattamento.
Il reclutamento e' scattato nei primi centri clinici di
Genova, La Spezia, Milano S.Raffaele e Reggio Emilia.
La vera sperimentazione, che coinvolgera' su tutto il
territorio nazionale circa 560 pazienti, e' stata gia' approvata
dal comitato etico dell'ospedale S.Anna di Ferrara che
coordinera' una decina di centri in tutto il paese. Ma ancora il
protocollo di sperimentazione non e' partito.
Stessa sorte di ampasse anche per la sperimentazione nelle
Marche che riguardera' circa 250 pazienti.
Intanto alcuni ospedali, come le Molinette di Torino, hanno
avviato gia' da ottobre le procedure per la liberazione delle
vene.

(ANSA).

NAN-BR
07-FEB-11 20:13 NNNN

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 1-2-2011 n. 4 D.M. 22 dicembre 2010 - Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni.

Nota 1 febbraio 2011, n. 4 (1).

D.M. 22 dicembre 2010 - Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I - Pensioni.



Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Alle


Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli


Enti di patronato

Ai


Caf

Ai


Dirigenti generali centrali e regionali

Ai


Direttori regionali

Agli


Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai


Coordinatori delle consulenze professionali




Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2011 è stato pubblicato il D.M. 22 dicembre 2010 del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze contenente le modalità attuative per l'erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) a favore degli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010 (all. 1).

Per ottenere il beneficio in esame, gli interessati sono tenuti a presentare, all'ente previdenziale che eroga il relativo trattamento pensionistico, la domanda corredata dalla dichiarazione redatta secondo il modello allegato al decreto ministeriale (all. 2), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 28 marzo 2011 (60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U.).

Nel caso di titolarità di plurimi trattamenti pensionistici diretti la domanda deve essere presentata all'Ente previdenziale che eroga il trattamento di maggiore importo.

L'ammontare del contributo è determinato con riferimento all'importo della rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nella tabella A allegata al D.M. (all. 3).

Per esplicita disposizione prevista dall'art. 5, i coefficienti di cui alla sopra citata tabella A potranno essere rimodulati in misura proporzionale, sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari che saranno resi noti con uno specifico decreto del Ministro dell'Interno emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le Sedi, una volta accertato che la domanda per l'erogazione del contributo straordinario sia stata presentata nei termini, devono preliminarmente verificare il diritto al beneficio medesimo, anche sulla scorta della documentazione già presente agli atti ed in particolare che:

a) il richiedente sia orfano di vittima deceduta In conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice di cui alla L. 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni;

b) che sia stato già collocato in pensione alla data del 1° gennaio 2010.

Alla luce di quanto sopra, le Sedi sono invitate a definire tempestivamente il diritto al riconoscimento del contributo straordinario richiedendo, eventualmente, ulteriori elementi alle amministrazioni competenti, nonché a comunicare con sollecitudine i dati secondo le modalità che verranno impartite con specifico messaggio da parte della Direzione Centrale Sistemi Informativi, al fine di procedere al pagamento centralizzato del beneficio in esame, con la prima rata utile di pensione.

La presente nota operativa è diramata d'intesa con la D. C. Sistemi Informativi.


Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino



Allegato 1


D.M. 22 dicembre 2010

Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall’art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano già stati collocati in pensione (Gazz. Uff. 27 gennaio 2011, n. 21).


Il Ministro dell’interno


di concerto con


Il Ministro dell’economia e delle finanze


Visto l’art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che riconosce un contributo straordinario per l’anno 2010, pari a 5 milioni di euro a favore degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione, disponendo altresì che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provveda alla ripartizione di detto contributo sulla base dei criteri di cui all’art. 4, comma 2, della L. 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari;

Vista la L. 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni;

Ritenuto che la sopra richiamata somma di euro 5.000.000,00 prevista dall’art. 2, comma 59 della L. n. 191/2009 debba essere ripartita tra gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, limitatamente agli orfani già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010;

Ritenuto opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione, che l’erogazione debba essere effettuata dagli enti previdenziali competenti a seguito di istanza presentata dagli interessati;

Visto l’esito della riunione di coordinamento tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in data 3 novembre 2010, al fine di acquisire l’assenso delle amministrazioni interessate all’emanazione del presente decreto;


Decreta:


Art. 1


I soggetti destinatari del beneficio di cui all’art. 2, comma 59, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 sono gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010.


Art. 2


Ai soggetti di cui all’art. 1, è erogata una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1° gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nell’allegata tabella «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di più trattamenti pensionistici, il coefficiente è applicato alla rata di trattamento diretto di maggiore importo.


Art. 3


Il pagamento dell’importo spettante è effettuato dall’ente previdenziale competente, sulla base della domanda dell’interessato e degli elementi forniti dalle amministrazioni competenti, ove necessario.


Art. 4


La concessione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita istanza all’ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico diretto di maggior importo, in godimento al 1° gennaio 2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L’istanza deve essere corredata da una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l’allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 5


Entro 4 mesi dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’art. 4, si procederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a rimodulare proporzionalmente i coefficienti indicati nell’allegata tabella «A», sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa, di 5.000.000 di euro, e tenendo conto che il coefficiente massimo non potrà in ogni caso superare il valore di 15.


Art. 6


La spesa conseguente all’attuazione del presente decreto stabilita nel limite massimo di complessivi 5.000.000,00 di euro è imputata sul capitolo 2313 del bilancio del Ministero dell’interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - esercizio finanziario 2010, a favore degli enti previdenziali competenti al pagamento del contributo.


Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato 2


Alla Sede provinciale/territoriale
 

di


Il sottoscritto


COGNOME


NOME
 

LUOGO DI NASCITA


DATA DI NASCITA
 

CODICE FISCALE
                           

Titolare di pensione n.
                           



Residenza anagrafica del richiedente


VIA/PIAZZA
 




COMUNE
 

PROVINCIA
 

CAP


TELEFONO
 

CELLULARE
 

FAX




CHIEDE


l'erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 a favore degli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano già stati collocati in pensione.


Allega la dichiarazione che è parte integrante della presente richiesta (Mod. B).


Il/la sottoscritto/a dichiara che non ha presentato ad altro ente previdenziale analoga richiesta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 dicembre 2010 .


Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo attivato con la presente domanda, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Data


Firma del dichiarante


* Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità


Modello "B"


Allegato al D.M. 22 dicembre 2010


Scarica il file



Allegato 3


Tabella A


 

Rata mensile pensione (CI)


Coefficiente di calcolo (C2)

1


Fino a euro 2.000


10

2


Da 2.001 a 3.000


7

3


Da 3.001 a 4.000


5,5

4


Da 4.001 oltre


4



Il coefficiente sub.1 è previsto per rate di pensione fino a 2.000 euro consente di attribuire nella misura del 100% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.2 è previsto per rate di pensione da euro 2.001 a 3.000 consente di attribuire nella misura del 70% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.3 è previsto per rate di pensione da euro 3.001 a 4.000 consente di attribuire nella misura del 55% un contributo equivalente a dieci mensilità.

Il coefficiente sub.4 previsto per rate di pensione da euro 4.001 e oltre consente di attribuire nella misura del 40% un contributo equivalente a dieci mensilità.



D.M. 22 dicembre 2010
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
L. 3 agosto 2004, n. 206

Ministero della salute Circ. 27-1-2011 n. DGPREV/1972/P Monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2010-2011. Aggiornamento del 27 gennaio 2011: criteri per la richiesta di consulenza ai Centri della rete ECMO. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale.

Circ. 27 gennaio 2011, n. DGPREV/1972/P (1).

Monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale 2010-2011. Aggiornamento del 27 gennaio 2011: criteri per la richiesta di consulenza ai Centri della rete ECMO.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della prevenzione e della comunicazione, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio V - Malattie infettive e profilassi internazionale.



 

Agli


Assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale
   

Loro sedi
 

Agli


Assessorati alla sanità delle province autonome di Trento e di Bolzano
   

Loro sedi

e, p.c.:


Agli


Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
   

Loro sedi
 

All'


Istituto superiore di sanità
   

Roma




Facendo seguito alla Circ. 12 gennaio 2011, n. DGPREV/747/P di pari oggetto, si comunica quanto segue.

L'attuale andamento dell'epidemia influenzale stagionale ha condotto alla necessità di sorvegliare puntualmente i casi gravi di malattia, con particolare riguardo per le complicanze a carico dell'apparato respiratorio. Si ribadisce la tempestività della notifica dei casi gravi e complicati di influenza, a questo Ministero, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V - Malattie Infettive, tramite Fax 06 59943096 / e-mail malinf@sanita.it e la loro registrazione sul sito web https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx.

Come peraltro già riportato nella Circ. 1 ottobre 2009, n. DGPREV/44320/P (http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/30366_1.pdf), si rammenta che:

- tra le complicanze polmonari in corso di influenza vanno, infatti, annoverate forme di polmonite primaria virale (le meno comuni ma le più gravi tra dette complicazioni), forme di polmonite secondaria batterica e forme di polmonite cosiddette miste, tutte da attentamente sorvegliare in relazione alla loro possibile evoluzione in Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) ed alla conseguente necessità di un trattamento altamente qualificato;

- la consulenza del rianimatore/intensivista sia raccomandabile in pazienti con storia clinica compatibile con influenza (da confermare) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

A) SAT CAP < 90% CON MASCHERA 02 10 L/MIN

oppure

B) ACIDOSI RESPIRATORIA PH < 7.25

oppure

C) EVIDENZA CLINICA DI IMMINENTE DISTRESS RESPIRATORIO: FREQUENZA RESPIRATORIA > 35 ATTI / MIN

oppure

D) INCAPACITÀ DI PROTEGGERE LE VIE AEREE: GLASGOW COMA SCORE < 8

oppure

E) IPOTENSIONE: PRESSIONE SISTOLICA ARTERIOSA < 90 MM HG + ALTERATI LIVELLI DI COSCIENZA + CONTRAZIONE DELLA DIURESI + MANCATA RISPOSTA AL CARICO VOLEMICO.

La consulenza del rianimatore/intensivista è evidentemente collegata a percorsi intraospedalieri ed interospedalieri che necessitano di forte integrazione.

Pertanto, in relazione al possibile verificarsi di casi gravi e complicati di influenza con tali caratteristiche clinico-diagnostiche, si sottolinea la necessità della gestione integrata e stratificata per livelli di complessità strutturale e competenza mediante l'individuazione di centri clinici regionali di riferimento, in grado di assicurare la necessaria assistenza intensiva ai soggetti colpiti.

Si raccomanda inoltre, ed in particolare, di contattare in caso di necessità i centri della rete ECMO (regionali, interregionali ovvero il call center dedicato dei Centri nazionali 039/2300065, attivo h24/7gg) non appena si dovesse constatare un rapido peggioramento del quadro clinico, scarsamente responsivo alle terapie convenzionali, ove fosse verificata la presenza di uno o più dei seguenti criteri:

- adulto con Insufficienza respiratoria acuta e sospetta infezione da virus influenzale:

- Sat O2 è < 85% per almeno 1 ora;

- Indice di ossigenazione (Pressione media delle vie aeree x FiO2 x 100/PaO2) è >25 per 6 ore in condizioni di ottimizzazione della ventilazione;

- PaO2/FiO2 è <100 con PEEP ≥ 10 per 6 ore in condizioni di ottimizzazione della ventilazione;

- Ipercapnia con acidosi respiratoria pH <7.25;

- Saturazione venosa <65% nonostante adeguato ematocrito (>30) e dopamina o altra catecolamina per sostenere il circolo;

- età pediatrica con insufficienza respiratoria acuta e sospetta infezione da virus influenzale:

- FiO2 >.8 per più di 12 ore;

- PaO2/FiO2 < 150 per 4 ore in condizioni di ottimizzazione della ventilazione.


Il Capo dipartimento

Dr. Fabrizio Oleari



D.M. 15 dicembre 1990

Marketing telefonico: le regole del Garante Il Garante privacy ha prescritto, a tutti gli operatori, in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari. Garante per la protezione dei dati personali

Provv. 19-1-2011 n. 16
Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. (Provvedimento n. 16).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2011, n. 24.

Provv. 19 gennaio 2011, n. 16   (1).

Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni. (Provvedimento n. 16). (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2011, n. 24.

(2) Emanato dal Garante per la protezione dei dati personali.



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto l'art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/CE, ha demandato al Garante il compito di individuare le modalità di inserimento e successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico;

Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorità, ai sensi del citato art. 129 del Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito degli elenchi telefonici «alfabetici», costituiti tramite estrazione dalla base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica e realizzati in qualsiasi forma;

Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi telefonici organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi «categorici»);

Rilevato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali - precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l'art. 130 del Codice - consentiva l'utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli:

a) presenti negli elenchi c.d. «alfabetici», per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.);

b) riportati nei citati elenchi cd. «categorici» (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.);

c) registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalità, art. 24 del Codice);

Visto l'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che aveva stabilito che i dati personali, presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, erano lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che avessero provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;

Visto il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2009, inwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 1598808), concernente «Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005» ed emanato a seguito della deroga introdotta dalla citata legge 27 febbraio 2009, n. 14, con il quale l'Autorità aveva chiarito che la previsione normativa contenuta nella stessa aveva introdotto, per i titolari del trattamento (e non anche per eventuali cessionari), una deroga transitoria e temporanea ai principi generali della disciplina sopra richiamata;

Visto l'art. 20-bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha ulteriormente modificato la disciplina, novellando l'art. 130 del Codice e consentendo il trattamento dei dati personali mediante l'impiego del telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato; visto che la citata legge n. 166 del 2009 ha previsto l'istituzione di un «registro pubblico delle opposizioni» (di seguito «Registro») entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima precisando che «fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (...) in attuazione dell'art. 129 del medesimo codice»;

Visto che, alla luce di quanto detto e in prospettiva dell'attuazione della nuova disciplina, la citata deroga transitoria e temporanea (che, in base al disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 14, scadeva il 31 dicembre 2009) è stata conseguentemente prorogata «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135» (art. 20-bis, comma 3, della legge 20 novembre 2009, n. 166), ossia fino al 24 maggio 2010;

Visto il provvedimento del Garante del 22 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2010, inwww.garanteprivacy.it, doc. web n. 1683085) che ha prorogato l'efficacia del citato provvedimento del 12 marzo 2009;

Visto il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali» (decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010, di seguito, «Regolamento») che ha previsto che la concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011, e che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque esercitare il diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto;

Considerato che l'opposizione all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali manifestata tramite l'iscrizione al Registro non opera per le chiamate effettuate tramite l'uso del telefono per fini personali nè per attività di carattere commerciale diverse da invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale;

Considerato che il Regolamento qualifica «operatori» i titolari del trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing per mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lettera c) del Regolamento);

Considerato che la nuova disciplina sopra descritta si applica esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate le specifiche disposizioni di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice che richiedono il consenso espresso dell'interessato relativamente alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalità di marketing mediante strumenti automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms nonché le chiamate automatizzate senza operatore;

Considerato, pertanto, che con la nuova disciplina vengono meno le prescrizioni relative all'utilizzo per finalità promozionali tramite telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. «alfabetici» (per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo, cfr. provvedimento del 15 luglio 2004) nonché quelle relative all'utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd. «categorici» (cfr. provvedimento del 14 luglio 2005);

Considerato che le modifiche apportate all'art. 130 dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa all'attività promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale restano valide le regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli elenchi «alfabetici» (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che per utilizzare i numeri telefonici non presenti in elenchi degli abbonati (quali ad esempio quelli relativi ai numeri dei telefoni mobili che allo stato in prevalenza non sono inseriti in tali elenchi) per finalità di carattere promozionale resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice;

Considerato che il Regolamento si applica agli abbonati «la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice» (ivi compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza mobile) e, pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli elenchi «alfabetici» che negli elenchi c.d. «categorici» (art. 1, comma 1, lettera b) del Regolamento);

Rilevato pertanto che gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco telefonico «alfabetico» o «categorico», i quali si iscrivano nell'istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, ovvero per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato che il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli articoli 7, comma 4, lettera b) e 23 del Codice (art. 2 del Regolamento);

Rilevato che gli interessati che, in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico per le suddette finalità, (sempreché il titolare sia in grado di documentare per iscritto tale consenso, come richiesto dallo stesso art. 23 del Codice), possono essere contattati da quel titolare per tali finalità anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice;

Rilevato inoltre che, analogamente, gli interessati che in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell'art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalità nei confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel Registro;

Rilevato che resta comunque ferma l'inutilizzabilità del numero telefonico per il quale l'interessato abbia proceduto a manifestare opposizione al trattamento mediante l'iscrizione della numerazione nel Registro;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice, gli operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque anche per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

Rilevato che tra i limiti e le modalità previsti dall'art. 24, comma 1, lettera c) del Codice vi è il vincolo di finalità in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi (art. 11, comma 1, lettera b) del Codice) e che, pertanto, nel caso di specie, il trattamento è consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) ovvero tali comunicazioni risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, che è posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all'art. 24 del Codice, e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;

Rilevato che al di fuori dei casi sopra indicati (dati estratti da elenchi telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice di dati contenuti in banche dati comunque formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, è consentito solamente nel rispetto dei principi generali del Codice e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice);

Ritenuta la necessità di prescrivere agli «operatori», in qualità di titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b) e art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative e regolamentari;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-bis, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;

Riservata la possibilità di un successivo intervento dell'Autorità a integrazione e modifica delle presenti prescrizioni che risultasse necessario alla luce dell'esperienza maturata nel corso del primo periodo di applicazione del provvedimento;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso:



[Testo del provvedimento]

Il Garante ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive a tutti gli «operatori», in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale,

1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati che:

a) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'art. 23 del Codice;

b) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina manifestino un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'art. 23 del Codice;

c) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice;

d) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice;

2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;

3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il trattamento per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice).

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

INPDAP: BANDO DI CONCORSO PER SOGGIORNI IN ITALIA E ALL'ESTERO

INPDAP: BANDO DI CONCORSO PER SOGGIORNI IN ITALIA E ALL'ESTERO =
(AGI) - Roma, 7 feb. - Da oggi e fino al 4 marzo, e' possibile
presentare la domanda per partecipare al bando di concorso per
10.000 soggiorni in Italia e 23.000 in Europa in favore dei
figli o orfani dei dipendenti e pensionati della P.A.. Molte le
novita' per la stagione 2011 la prima e' che quest'anno le
domande, corredate dal Modello ISEE, dovranno essere presentate
on-line. Per sapere come procedere leggere sul sito
www.inpdap.gov.it la Guida alla domanda on-line. Chi non avesse
la possibilita' di inviarla telematicamente, potra' consegnarla
a mano presso la sede Inpdap di appartenenza; non saranno
accettate le domande inviate per posta, fax o email.
Altra novita' e' che quest'anno genitori e ragazzi scelgono
il "pacchetto vacanze" da un 'catalogo delle opportunita', che
sara' disponibile dalla fine di aprile. Dopo la pubblicazione
delle graduatorie ogni ragazzo ammesso seleziona fino a 5
tipologie di soggiorno, che saranno esaudite sempre secondo
l'ordine di graduatoria.
Per i soggiorni in Italia, dedicati a sport, danza, musica,
teatro, educazione ambientale e alimentare abilita'
informatiche e manuali, sono interessati i bambini nati tra
l'1-1-1997 e il 31-12-2004. I soggiorni studio all'estero
dedicati allo studio di una lingua, presso college e campus, si
svolgeranno in Inghilterra, Francia, Spagna e Germania ed
interesseranno i ragazzi nati tra il 1-9-1993 e il 31-12-1996.
Anche con questa iniziativa l'INPDAP conferma la sua
attivita' di sostegno al welfare sociale che ne integra la sua
missione istituzionale di ente previdenziale. (AGI)
Red
071716 FEB 11

NNNN
P.A: AL VIA BANDO PER VACANZE STUDIO FIGLI DIPENDENTI
INPDAP, DOMANDE DA PRESENTARE FINO AL 4 MARZO
(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Da oggi, e fino al 4 marzo, e'
possibile presentare la domanda per partecipare al bando di
concorso per 10.000 soggiorni in Italia e 23.000 in Europa in
favore dei figli o orfani dei dipendenti e pensionati della P.A.
Lo comunica l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica.
Quest'anno le domande, corredate dal Modello ISEE, dovranno
essere presentate on-line. Per sapere come procedere leggere sul
sito www.inpdap.gov.it la Guida alla domanda on-line. Chi non
avesse la possibilita' di inviarla telematicamente, potra'
consegnarla a mano presso la sede Inpdap di appartenenza; non
saranno accettate le domande inviate per posta, fax o email.
Per i soggiorni in Italia, dedicati a sport, danza, musica,
teatro, educazione ambientale e alimentare abilita' informatiche
e manuali, sono interessati i nati tra l'1-1-1997 e il
31-12-2004.
I soggiorni studio all'estero dedicati allo studio di una
lingua, presso college e campus, si svolgeranno in Inghilterra,
Francia, Spagna e Germania ed interesseranno i ragazzi nati tra
il 1-9-1993 e il 31-12-1996.
(ANSA).

COM-GMG
07-FEB-11 17:15 NNNN

PROCESSO BREVE. DE MAGISTRIS: CERCHIO SI STRINGE E IL PREMIER...Il Pdl non perde tempo: "Subito il processo breve"

 PROCESSO BREVE. FINOCCHIARO: DA PREMIER NON C'È LIMITE A VERGOGNA


(DIRE) Roma, 7 feb. - "Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Non
ne abbiamo da tempo, ma se pure avessimo avuto dubbi sul
Berlusconi 'dialogante', sarebbero bastati questi due giorni per
aprirci gli occhi". Lo dice Anna Finocchiaro, presidente del
gruppo del Pd al Senato.
"Dopo l'ennesima invettiva del week end contro i magistrati e
mentre giura di essere concentrato sul rilancio del Paese e sul
piano per l'economia- prosegue Finocchiaro- il premier e' invece
impegnato nelle grandi manovre, alla Camera, per far approvare
attraverso la sua maggioranza in fretta e furia le leggi che a
questo punto gli servono con urgenza: il processo breve, e pure
il disegno di legge sulle intercettazioni".
"Alla faccia della crisi economica e dei problemi degli
italiani, la sua preoccupazione principale e' e resta una-
aggiunge- evitare i processi che lo riguardano. Non c'e' ormai
limite alla vergogna. Noi continueremo ad opporci in Parlamento e
nel Paese ad un governo che non smette di piegare le istituzioni
alle questioni personali del Presidente del Consiglio".

(Com/Vid/ Dire)
17:13 07-02-11

NNNN

PROCESSO BREVE. DE MAGISTRIS: CERCHIO SI STRINGE E IL PREMIER...


(DIRE) Roma, 7 feb. - "Ora che si stringe il cerchio giudiziario
intorno a Berlusconi, ecco che si riattiva la micidiale pletora
dei suoi avvocati personali, quelli che siedono in Parlamento e
che hanno il compito di garantirgli l'impunita' per mezzo
dell'abuso di legge". Lo dice Luigi de Magistris, eurodeputato
Idv e responsabile giustizia del partito.
"Il
processo breve, che il Pdl vorrebbe riesumare in
commissione Giustizia della Camera, e' un ddl inaccettabile-
prosegue De Magistris- distrugge infatti il diritto ad aver
giustizia che spetta ad ogni cittadino ed e' un pessimo segnale
inviato al paese da una politica castale, la quale dimostra di
voler essere impermeabile alla legge a qualsiasi prezzo, anche
forzando la Costituzione e gli equilibri fra poteri dello Stato
che sono alla base di una democrazia".

(Com/ Vid/ Dire)
14:03 07-02-11

NNNN
PROCESSO BREVE:PDL,ESAME COMMISSIONE ENTRO SETTIMANA ++

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Il capo gruppo del Pdl in Commissione
Giustizia della Camera, Enrico Costa, ha chiesto con una lettera
in Commissione di rimettere all'ordine del giorno dei lavori di
questa settimana l'esame del ddl sul
processo breve.
Il provvedimento e' all'esame della Commissione presieduta da
Giulia Bongiorno (Fli) gia' dal gennaio scorso. Ma, dopo
numerose audizioni, di questo provvedimento non si e' piu'
parlato. (ANSA).

BSA/MRS
07-FEB-11 12:59 NNNNPROCESSO BREVE. PDL: SUBITO IN CALENDARIO COMMISSIONE CAMERA
COSTA SCRIVE LETTERA, DOMANI UFFICIO PRESIDENZA NE DISCUTERÀ

(DIRE) Roma, 7 feb. - Il Pdl lo aveva preannunciato la scorsa
settimana e ora la lettera in commissione Giustizia alla Camera
e' arrivata. Da quanto si apprende dagli uffici della commissione
presieduta da Giulia Bongiorno, il capogruppo del Pdl, Enrico
Costa, ha scritto per chiedere la calendarizzazione del ddl, gia'
approvato dal Senato, gia' da questa settimana.
Della richiesta si discutera' domani nell'ufficio di presidenza
della commissione fissato intorno alle 15 per stabilire il
calendario di febbraio-marzo.

(Mar/ Dire)
13:15 07-02-11

NNNNGIUSTIZIA: PDL ACCELERA SU PROCESSO BREVE, SUBITO IN COMMISSIONE =
(AGI) - Roma, 7 feb. - Il Pdl accelera sul
processo breve. Con
una lettera inviata oggi alla presidente della commissione
Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, il capogruppo del Pdl
in commissione, Enrico Costa, ha chiesto una rapida
calendarizzazione del provvedimento. Secondo quanto riferiscono
fonti parlamentari, la richiesta sara' esaminata nell'ufficio
di presidenza e il Pdl potrebbe portare la questione anche alla
conferenza dei capigruppo. (AGI)
rm6
071323 FEB 11

NNNNGIUSTIZIA: PDL ACCELERA SU PROCESSO BREVE, SUBITO IN COMMISSIONE (2)=
(AGI) - Roma, 7 feb. - La maggioranza, secondo quanto si
apprende, starebbe pensando a una nuova formulazione del testo
del provvedimento sul
processo breve, rispetto al ddl
licenziato dal Senato.
In particolare, l'idea e' di modificare la parte relativa
ai processi in corso: fonti parlamentari del Pdl spiegano che
potrebbe essere cambiata la norma transitoria. Saranno
stralciati, cosi' sottolineano le stesse fonti, solo quei
processi per i quali e' previsto l'indulto. (AGI)
Rm6/Gil
071337 FEB 11

NNNN 
Il Pdl non perde tempo: "Subito il processo breve"
Il capogruppo in commissione Giustizia della Camera, Costa, in una lettera chiede la calendarizzazione gia' questa settimana del disegno di legge approvato al Senato

ROMA - Il Pdl lo aveva preannunciato la scorsa settimana e ora la
lettera in commissione Giustizia alla Camera e' arrivata. Da
quanto si apprende dagli uffici della commissione presieduta da
Giulia Bongiorno, il capogruppo del Pdl, Enrico Costa, ha scritto
per chiedere la calendarizzazione del disegno di legge, gia'
approvato dal Senato, gia' da questa settimana. Della richiesta
si discutera' domani nell'ufficio di presidenza della
commissione, fissato intorno alle 15 per stabilire il calendario
di febbraio-marzo.
7 febbraio 2011

(Mar/ Dire)
13:49 07-02-11

NNNN
PROCESSO BREVE: DE MAGISTRIS, ABUSO LEGGE PER IMPUNITA'

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - ''Ora che si stringe il cerchio
giudiziario intorno a Berlusconi, ecco che si riattiva la
micidiale pletora dei suoi avvocati personali, quelli che
siedono in Parlamento e che hanno il compito di garantirgli
l'impunita' per mezzo dell'abuso di legge''. Lo afferma Luigi de
Magistris, eurodeputato Idv e responsabile giustizia Idv.
''Il
processo breve, che il PdL vorrebbe riesumare in
Commissione Giustizia della Camera, e' un ddl inaccettabile.
Distrugge infatti il diritto ad aver giustizia che spetta ad
ogni cittadino ed e' un pessimo segnale inviato al paese da una
politica castale, la quale dimostra di voler essere impermeabile
alla legge a qualsiasi prezzo, anche forzando la Costituzione e
gli equilibri fra poteri dello Stato che sono alla base di una
democrazia''. (ANSA).

PH
07-FEB-11 13:51 NNNN
PROCESSO BREVE: BOCCHINO, NON E' PRIORITA' PER FAMIGLIE

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - ''Il ddl sul
processo breve non e' una
priorita' per le famiglie italiane; comunque della richiesta del
Pdl di calendarizzarlo se ne discutera' nella sede opportuna, e
cioe' nell'Ufficio di presidenza della commissione''. Cosi'
Italo Bocchino, capogruppo di Fli alla Camera, ha commentato con
il cronista la richiesta del Pdl di rimettere il
processo breve
nel calendario della commissione GIustizia.
''Noi crediamo - ha spiegato Bocchino - che ci sia qualcosa
di piu' urgente, come la disoccupazione giovanile, il calo dei
consumi o l' inflazione; sono questi i problemi che preoccupano
le famiglie''. (ANSA).

IA
07-FEB-11 16:28 NNNNPROCESSO BREVE: FRANCESCHINI, SONO SENZA PUDORE,CI OPPORREMO
PARLAMENTO PIEGATO A URGENZE PROCESSUALI DI BERLUSCONI
(ANSA) - ROMA, 7 FEB - ''E' gente ormai senza pudore. Tentano
un altra volta di piegare il calendario parlamentare alle
urgenze processuali di Berlusconi mettendo i suoi problemi
davanti a quelli di tutti gli italiani. Ci opporremo in tutti i
modi''. Cosi' il capogruppo del Pd alla Camera, Dario
Franceschini, commenta parlando con il cronista la richiesta del
Pdl di mettere in calendario il ddl sul
processo breve. (ANSA).

IA
07-FEB-11 16:02 NNNN
PROCESSO BREVE: UDC, PREMIER CHIUSO IN BUNKER SUOI PROBLEMI
RAO, QUESTA LEGGE HA ALTRE FINALITA' RISPETTO A SOPRANNOME
(ANSA) - ROMA, 7 FEB - ''Il tentativo del Pdl di recuperare
dal binario morto il cosiddetto '
processo breve' per
calendarizzarlo nuovamente in commissione Giustizia conferma che
questo governo non ha alcuna intenzione di uscire dal 'bunker'
dei processi del premier''. Cosi' Roberto Rao, capogruppo
dell'Udc in commissione Giustizia di Montecitorio, commenta
parlando con il cronista la richiesta del Pdl di calendarizzare
il ddl sul
processo breve.
''Questa legge ha evidentemente altre finalita' rispetto al
suo soprannome - osserva l'esponente centrista - e purtroppo
produrrebbe ben altri effetti collaterali verso migliaia di
processi che verrebbero azzerati, non abbreviati. Spacciare
questa legge, peraltro di dubbia costituzionalita', insieme a
quella sulle intercettazioni, per una riforma epocale del
rapporto tra cittadino e giustizia tradisce il solito approccio
'ad personam'''.
''Chiediamo ancora una volta al governo e al suo capo -
sottolinea ancora Rao - di uscire dalla trincea e guardare ai
problemi della giustizia di tutti, non a quelli di uno solo:
c'e' un'Italia fatta di cittadini-utenti, avvocati, magistrati,
detenuti e operatori del settore che subisce sulla propria pelle
la drammatica assenza di risorse e - conclude - l'abissale
distanza del governo dai nodi reali della giustizia''. (ANSA).

IA
07-FEB-11 15:57 NNNN
PROCESSO BREVE. MURA: TENTANO DI DEMOLIRE GIUSTIZIA IN ITALIA


(DIRE) Roma, 7 feb. - "La nuova accelerazione sul
processo breve,
del quale il Pdl ha chiesto la calendarizzazione immediata,
dimostra che questo governo non e' in grado di fare altro che
tentare di demolire la giustizia italiana, che evidentemente
viene considerata un pericolo per il suo premier". Lo dice
Silvana Mura deputata di Idv.
"I problemi di cui occuparsi immediatamente in Italia sono
altri- aggiunge- ma al dunque siamo sempre li' con il parlamento
costretto ad occuparsi di provvedimenti del tutto secondari a
causa della mancanza di risorse economiche disponibili da
utilizzare per politiche di rilancio serie, oppure inchiodato ad
approvare leggi ad personam".

(Com/Vid/ Dire)
15:16 07-02-11

NNNNGiustizia/ Pd: Contrasteremo 'processo breve' Pdl con ogni mezzo
Serve solo a soddisfare smanie vendicative di Berlusconi

Roma, 7 feb. (TMNews) - Il Pd intende "contrastare in ogni modo
la proposta di '
processo breve' del Pd con ogni mezzo", nelle
convinzione che si tratti di una legge che "serve solo a
soddisfare smanie vendicative del Premier".

"E` una richiesta - affermano il responsabile Giustizia del Pd
Andrea Orlando e la capogruppo in commissione Giustizia Donatella
ferranti- irresponsabile. Quel provvedimento non serve ai
cittadini e metter in ginocchio il sistema giustizia, canceller
centinaia di migliaia di processi vanificando cos il fruttuoso
lavoro dello stato nella lotta alla criminalit, con buona pace
della certezza della pena e dei diritti delle vittime. Per non
parlare dello spreco inaudito di risorse economiche visto che in
un colpo solo si getteranno al macero tutte quelle indagini che
hanno avuto necessit di complessi accertamenti, a partire da
quelle economiche".

"Ci opporremo duramente a questo provvedimento - aggiungono i
dirigenti dei democratici - anche perch proseguire nel dibattito
sarebbe un affronto alle tante critiche che sono state sollevate,
anche in parlamento, ad un testo che serve esclusivamente ad
accontentare le smanie vendicative del presidente del consiglio
nei confronti della magistratura e a perseguire una strisciante
impunit".

Tor

071415 feb 11
PROCESSO BREVE: PD, CONTRASTEREMO PROPOSTA CON OGNI MEZZO
FERRANTI E ORLANDO: SERVE A SMANIE VENDICATIVE DI BERLUSCONI
(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "E' una richiesta irresponsabile, quel
provvedimento non serve ai cittadini e metter… in ginocchio il
sistema giustizia, canceller… centinaia di migliaia di processi
vanificando cos� il fruttuoso lavoro dello Stato nella lotta
alla criminalit…, con buona pace della certezza della pena e dei
diritti delle vittime. Per non parlare dello spreco inaudito di
risorse economiche visto che in un colpo solo si getteranno al
macero tutte quelle indagini che hanno avuto necessit… di
complessi accertamenti, a partire da quelle economiche". Lo
dichiarano congiuntamente la capogruppo democratica in
commissione Giustizia, Donatella Ferranti e il responsabile
giustizia del partito, Andrea Orlando commentando la lettera con
cui il capogruppo del Pdl, Enrico Costa ha chiesto alla
presidente Bongiorno di rimettere in calendario la proposta sul
processo breve.
"Ci opporremo duramente a questo provvedimento - aggiungono i
democratici - anche perch‚ proseguire nel dibattito sarebbe un
affronto alle tante critiche che sono state sollevate, anche in
parlamento, ad un testo che serve esclusivamente ad
accontentare le smanie vendicative del presidente del consiglio
nei confronti della magistratura e a perseguire una strisciante
impunit…". (ANSA).

PDA
07-FEB-11 14:14 NNNN
ZCZC
DIR0253 3 POL 0 RR1 / DIR

PROCESSO BREVE. PD: CONTRASTEREMO PROPOSTA PDL CON OGNI MEZZO


(DIRE) Roma, 7 feb. - "E' una richiesta irresponsabile, quel
provvedimento non serve ai cittadini e mettera' in ginocchio il
sistema giustizia, cancellera' centinaia di migliaia di processi
vanificando cosi' il fruttuoso lavoro dello stato nella lotta
alla criminalita', con buona pace della certezza della pena e dei
diritti delle vittime" dichiarano congiuntamente la capogruppo
democratica in commissione Giustizia, Donatella Ferranti e il
responsabile Giustizia del partito, Andrea Orlando, commentando
la lettera con cui il capogruppo del Pdl, Enrico Costa, ha
chiesto alla presidente Bongiorno di rimettere in calendario la
proposta sul processo breve. "Per non parlare dello spreco
inaudito di risorse economiche visto che in un colpo solo si
getteranno al macero tutte quelle indagini che hanno avuto
necessita' di complessi accertamenti, a partire da quelle
economiche" osservano gli esponenti del Pd.
"Ci opporremo duramente a questo provvedimento - aggiungono i
democratici - anche perche' proseguire nel dibattito sarebbe un
affronto alle tante critiche che sono state sollevate, anche in
parlamento, ad un testo che serve esclusivamente ad accontentare
le smanie vendicative del presidente del consiglio nei confronti
della magistratura e a perseguire una strisciante impunita'".

(Com/ Pol/ Dire)
14:13 07-02-11

NNNN
GIUSTIZIA: PD, PROCESSO BREVE? CI OPPORREMO DURAMENTE =
(AGI) - Roma, 7 feb. - "E' una richiesta irresponsabile. Quel
provvedimento non serve ai cittadini e mettera' in ginocchio il
sistema giustizia, cancellera' centinaia di migliaia di
processi vanificando cosi' il fruttuoso lavoro dello stato
nella lotta alla criminalita', con buona pace della certezza
della pena e dei diritti delle vittime. Per non parlare dello
spreco inaudito di risorse economiche visto che in un colpo
solo si getteranno al macero tutte quelle indagini che hanno
avuto necessita' di complessi accertamenti, a partire da quelle
economiche". Lo dichiarano congiuntamente la capogruppo
Democratica in commissione Giustizia, Donatella Ferranti, e il
responsabile Giustizia del partito, Andrea Orlando. "Ci
opporremo duramente a questo provvedimento - aggiungono - anche
perche' proseguire nel dibattito sarebbe un affronto alle tante
critiche che sono state sollevate, anche in parlamento, ad un
testo che serve esclusivamente ad accontentare le smanie
vendicative del presidente del consiglio nei confronti della
magistratura e a perseguire una strisciante impunita'". (AGI)
Com/Bal
071409 FEB 11

NNNN

concorso per 907 allievi agenti ... - rettifica graduatoria di merito.












Carnevale/ Napoli, divieto spray e lancio uova: multa da 200 euro



Carnevale/ Napoli, divieto spray e lancio uova: multa da 200 euro
Proibito anche comprare e vendere schiume e polveri pruriginose

Napoli, 7 feb. (TMNews) - A Napoli multe dai 200 ai 400 euro per
chi, fino al prossimo 13 marzo, utilizzer, vender o acquister
spray imbrattanti o irritanti in occasione del Carnevale.
Un'ordinanza sindacale vieta, infatti, su tutto il territorio
comunale, di comprare, vendere e usare bombolette, ma anche
schiume, coloranti vari, farina, uova o polveri pruriginose. Nei
luoghi pubblici sar vietato recare danno a persone, cose,
edifici, mezzi di trasporto, strade e monumenti. Divieto,
dunque, di assumere comportamenti, all'aperto o in luohi aperti
al pubblico, che possano turbare la tranquillit delle persone o
creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o
delle cose.

Per i trasgressori prevista una sanzione amministrativa di 200
euro, cifra che sar raddoppiata nel caso di reiterata condotta,
oltre alle eventuali sanzioni previste dal codice penale e dal
codice della strada. Nel caso di minorenni la sanzione pecuniaria
sar applicata al genitore esercente la patria potest.



Psc



071639 feb 11
CARNEVALE:A NAPOLI FINO A 13 MARZO STOP USO BOMBOLETTE SPRAY
PREVISTE SANZIONI FINO A 400 EURO PER REITERATA CONDOTTA
(ANSA) - NAPOLI, 7 FEB - Fino al prossimo 13 marzo sara'
vietato, sul territorio del Comune di Napoli, acquistare,
vendere e utilizzare bombolette spray imbrattanti o irritanti ed
utilizzare in luoghi pubblici bombolette, schiume, coloranti
vari, farina, uova, polveri pruriginose, o recare danno a
persone, cose, edifici, mezzi di trasporto, strade e monumenti.
E' quanto prevede l'ordinanza sindacale in materia di polizia
urbana e tutela della pubblica incolumita' emanata in occasione
del Carnevale 2011 che fa anche divieto di assumere
comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al
pubblico, che possano turbare la tranquillita' delle persone o
creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o
delle cose.
Per i trasgressori prevista sanzione amministrativa di 200
euro, ovvero di 400 euro nel caso di reiterata condotta, oltre
alle eventuali sanzioni previste dal codice penale e dal codice
della strada. Nel caso di minorenni la sanzione pecuniaria sara'
applicata al genitore esercente la patria potesta'.(ANSA).

COM-SS
07-FEB-11 16:11 NNNN

AUTO: UE, SU NUOVI MODELLI OBBLIGATORIE LUCI MARCIA DIURNE SONO SPECIALI FARI CHE SI ACCENDONO QUANDO IL MOTORE E' AVVIATO

AUTO: UE, SU NUOVI MODELLI OBBLIGATORIE LUCI MARCIA DIURNE
SONO SPECIALI FARI CHE SI ACCENDONO QUANDO IL MOTORE E' AVVIATO
(ANSA) - BRUXELLES, 7 FEB - Da oggi le nuove auto dovranno
essere equipaggiate con luci di marcia diurne. Lo rende noto la
Commissione europea sottolineando che si tratta di speciali fari
che entrano in funzione automaticamente quando il motore e'
avviato.
A basso consumo di energia rispetto ai fari 'anabbaglianti',
le nuove luci dove sono state gia' rese obbligatorie hanno
dimostrato effetti positivi sulla sicurezza stradale, ha
sottolineato il vicepresidente della Commissione con delega
all'industria Antonio Tajani, ricordando che nel 2009 sono stati
35 mila i morti in incidenti sulla strade europee.
Dall'agosto 2012 le speciali luci diventeranno obbligatorie
anche per camion e autobus. (ANSA).

PUC
07-FEB-11 14:45 NNNN

ORVIETO: CARABINIERI ARRESTANO RICERCATO PER RAPINA A ROMA, LEGATO A BANDA MAGLIANA

ORVIETO: CARABINIERI ARRESTANO RICERCATO PER RAPINA A ROMA, LEGATO A BANDA MAGLIANA =

Orvieto, 7 feb. - (Adnkronos) - Era ricercato per rapina a mano
armata Maurizio Sangermano, 53enne romano, ritenuto collegato alla
banda della Magliana negli anni novanta. Lo hanno arrestato i
carabinieri di Orvieto sabato notte, dopo un controllo nei pressi di
un casello autostradale dell'Orvietano. Il reato per cui era ricercato
risale al luglio 2010, quando a Roma aveva rubato una Bentley gt dopo
aver minacciato il proprietario con una pistola.

I militari hanno eseguito a suo carico l'ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma, dopo la rapina. Nel
corso della perquisizione della sua auto i militari hanno trovato tre
carte di credito, quattro sim card straniere, documenti d'identita'
che gli inquirenti ritengono rubati, documenti bancari relativi a
banche estere e due borse con dentro l'occorrente per spostarsi da un
posto all'altro.

L'uomo era irreperibile dal febbraio 2010, nei suoi confronti il
tribunale di sorveglianza di Roma aveva emesso un'ordinanza
applicativa della misura di sicurezza di assegnazione a una casa di
lavoro per due anni. Sangermano, risultato gia' inquisito in passato
per associazione a delinquere, ricettazione, truffa, evasione,
traffico internazionale di autoveicoli rubati e stupefacenti.

(Fmr/Pn/Adnkronos)
07-FEB-11 15:44

NNNN

P.A./ Cgil: Possibile sciopero generale del pubblico impiego


P.A./ Cgil: Possibile sciopero generale del pubblico impiego
Proposta dopo accordo di Cisl e Uil con ministero

Roma, 7 feb. (TMNews) - "Le segreterie nazionali della funzione
pubblica e della federazione dei lavoratori della conoscenza (Fp
Cgil e Flc Cgil), in una riunione congiunta convocata per
valutare gli effetti dell'accordo separato del 4 febbraio sulla
produttivit nella pubblica amministrazione, hanno deciso di
sottoporre ai rispettivi organismi dirigenti, la proposta di
mobilitazione delle due categorie, non escludendo di arrivare
alla proclamazione dello sciopero generale delle lavoratrici e
dei lavoratori pubblici". Lo comunica il sindacato in una nota.

La riunione era stata convocata nei giorni scorsi al fine di
valutare eventuali iniziative dopo la firma separata dell'accordo
di palazzo Chigi per il pubblico impiego. L'accordo sul regime
transitorio sugli aumenti salariali legati alla produttivit
stato invece sottoscritto da Cisl, Uil e Ugl.

Red/Sto

071601 feb 11

CALCIO: GOVERNATORATO VATICANO BATTE CARABINIERI 9 A ZERO



CALCIO: GOVERNATORATO VATICANO BATTE CARABINIERI 9 A ZERO

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 FEB - Notte speciale quella
vissuta il 3 febbraio dalla squadra Rappresentativa di calcio
dello Stato Citta' del Vaticano-Governatorato che sul campo
sportivo di San Paolo ha incontrato, amichevolmente, la squadra
di calcio della Stazione Carabinieri di Roma La Storta. E ha
vinto per nove ad uno. La magica notte calcistica e' raccontata
dal sito Picus-online.
L'incontro ha fatto dimenticare la sconfitta (quattro ad uno)
che la formazione vaticana aveva subito un mese fa incontrandosi
all'Aquila nella partita della solidariet… con la squadra
locale. Pur essendo la squadra bianco gialla falcidiata da
infortuni e da ''febbri influenzali'' gli undici in campo hanno
mostrato una grinta ammirevole disputando una gara tutta
concentrazione e cuore. La dea bendata questa volta non si e'
voltata dall'altra parte ma ha dato una mano alla squadra
dell'allenatore Contardi. C'e' consapevolezza tra i dirigenti
della squadra vaticana che il successo di questa partita non
deve essere considerato una forma di superbia, ''vogliamo tenere
il ritmo con umilta' e forza dei nervi - ci dice Savino uno dei
dirigenti - ai ragazzi diciamo sempre che i momenti difficili
vanno gestiti con calma energia e pazienza''. (ANSA).

RED-CHR
07-FEB-11 15:16 NNNN

Comunicato Stampa- Perplessità del Silp Cgil sulle dichiarazioni del Sindaco Alemanno a proposito della morte dei 4 bambini rom

GEMELLE SCOMPARSE: POLIZIE RICOSTRUISCONO VIAGGIO DEL PADRE

GEMELLE SCOMPARSE: POLIZIE RICOSTRUISCONO VIAGGIO DEL PADRE(V.'GEMELLE SCOMPARSE: PROSEGUONO RICERCHE...'DELLE 10.20 CIRCA)
(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 7 FEB - Con una collaborazione
tra le polizie italiana, francese e svizzera si cerca di
ricostruire nella maniera piu' precisa possibile il tragitto che
Matthias Kaspar Schepp, allontanatosi da Losanna con le sue due
bambine di sei anni, Livia e Alessia, ha compiuto nel viaggio
che l'ha portato a suicidarsi sotto un Eurostar a Cerignola, nel
foggiano. A conclusione di una riunione degli investigatori nel
commissariato a Cerignola tra le forze di polizia e tutto il
personale impegnato nelle battute per trovare le bambine, e'
stato deciso che le ricerche continueranno ancora nell'area di
Cerignola, ma la sensazione e' che gli investigatori siano
fortemente orientati ormai a ritenere che e' assai difficile che
le piccole siano arrivate col papa' in Puglia.
E' quindi probabile che ricerche e battute possano presto
intensificarsi nei luoghi dove l'uomo e' stato avvisato dal 31
gennaio in poi: Annecy, la regione di Lione, Tolone e Marsiglia,
dove i tre - secondo la polizia svizzera -il 31 gennaio si
trovavano e dove il padre aveva acquistato tre biglietti per un
traghetto diretto a Propriano, in Corsica.
Tracce certe dell'uomo si ritrovano poi il 3 febbraio a
Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, dove Matthias Schepp -
questa volta visto da solo - ha pranzato in un ristorante prima
di avviarsi in auto verso la Puglia e di suicidarsi nella
stazione Fs di Cerignola campagna. (ANSA).

B11-ZG
07-FEB-11 12:23 NNNN

CINA: BAMBINO RAPITO, TROVATO GRAZIE A MICROBLOG

CINA: BAMBINO RAPITO, TROVATO GRAZIE A MICROBLOG
(ANSA) - SHANGHAI, 7 FEB - Ritrovato e riportato a casa dai
suoi genitori grazie a oltre 50.000 messaggi pubblicati su un
microblog cinese. E' quanto accaduto ad un bambino di soli 4
anni che era stato rapito lo scorso 2 febbraio nella provincia
del Fujian. Il giorno successivo al rapimento un microblog ha
diffuso la notizia, descrivendo nei particolari il piccolo.
In soli 2 giorni il post e' diventato uno dei piu' visitati,
con oltre 50.000 accessi. In circostanze che non sono ancora
rese note la polizia il 4 febbraio, dopo soli due giorni, ha
fatto sapere che il piccolo e' stato ritrovato. Non si sa ancora
se si sia trattato di un rapimento finalizzato al traffico di
bambini o meno, come pure non si sa se il ritrovamento e' stato
agevolato o reso possibile da qualcuno dei post pubblicati nel
blog.
Il periodo dello Spring Festival (il capodanno cinese) e'
considerato dalla polizia uno dei piu' a rischio per i
rapimenti, specie di minori, e per l'aumento dei casi di
traffico di esseri umani. Questo perche', secondo le forze
dell'ordine, il grande affollamento di questo periodo
all'interno di centri commerciali, ristoranti, treni rende piu'
facile poter sequestrare delle persone senza dare eccessivamente
nell'occhio. (ANSA)

Y1K
07-FEB-11 09:39 NNNN