(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Presidente della Regione Valle d’Aosta
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell’immigrazione
Roma
Al
Dipartimento della P.S.
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Roma
Si fa seguito alla circolare congiunta Interno - Lavoro, Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, relativa alle linee generali riguardanti le procedure di attuazione del D.P.C.M. in oggetto indicato.
Al riguardo, si trasmette, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, l’allegata Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto, sulla base dei dati forniti da questo Ministero, all'attribuzione - attraverso il sistema SILEN - per ciascuna provincia, delle quote relative al decreto flussi stagionali 2011.
Con l'occasione vengono fornite indicazioni circa la chiusura delle domande relative ai decreti flussi stagionali degli anni 2007, 2008 e 2009 ed in particolare viene comunicato che le quote relative ai decreti menzionati, assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011, saranno azzerate dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. Analoga procedura sarà utilizzata per la definizione delle istanze relative al D.P.C.M. 3 dicembre 2008, relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.
Le SS.LL. dovranno, pertanto, provvedere alla chiusura di tutte le domande per le quali le Direzioni Provinciali del Lavoro esprimeranno parere negativo, con conseguente avvio delle procedure di rigetto delle istanze.
Il rigetto delle predette istanze potrà fornire la soluzione alle criticità segnalate dal Dipartimento della P.S. nell'espletamento dell'attività istruttoria del procedimento di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale degli stranieri espulsi disciplinata dall'art. 13, comma 13, del Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998. Infatti, qualora il richiedente nella sua istanza adduca l'esistenza di una proposta di lavoro subordinato avanzata in Italia a suo favore nell'ambito degli annuali decreti di programmazione degli ingressi, il Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - deve poter acquisire elementi circa l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 21 e ss. del D.Lgs. n. 286/1998 presso gli Sportelli Unici dell'Immigrazione, quali titolari del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Nell'ambito di tale attività il Dipartimento della P.S. ha necessità, quindi, di acquisire l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro.
Sarà necessario, pertanto, che qualora venga richiesta la definizione dei procedimenti in argomento, ai fini della valutazione delle istanze di speciale autorizzazione al rientro nel territorio nazionale, si proceda alla definizione delle singole istanze attraverso l'adozione di un provvedimento di rigetto da notificare al richiedente, avendo cura di inviare una copia del provvedimento all'Ufficio che ne ha fatto richiesta.
Il Direttore centrale
Malandrino
Allegato
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984
D.P.C.M. 17 febbraio 2011concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).
(2) Il testo della Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 21 e segg.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 21-3-2011 n. 984 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984 (1).
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 5 aprile 2011, n. 2495, emanata dal Ministero dell'interno.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Regione siciliana
Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
Trento
e, p.c.:
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Roma
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione
Roma
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
Roma
Agli
Assessorati regionali al lavoro
Loro sedi
All’
Inps
Direzione generale
Roma
Si fa seguito alla Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, a firma del Direttore Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011 indicato in oggetto (v. allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21 marzo 2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.
Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2010 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).
Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.
Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.
Procedure di chiusura flussi anni precedenti
Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007) e 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche, le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non gestionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008).
Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.
Il Direttore generale
Natale Forlani
Allegato 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Art. 2
1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.
Allegato 2
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Chieti
80
Matera
300
Catanzaro
200
Avellino
50
L’aquila
900
Potenza
500
Cosenza
300
Benevento
50
Pesscara
60
Crotone
80
Caserta
1.700
Teramo
60
Totale
800
Reggio Calabria
150
Napoli
1.600
Vibo Valentia
70
Salerno
2.500
Totale
1.100
Totale
800
Totale
5..900
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Campania
Bologna
400
Gorizia
5
Frosinone
80
Genova
80
Ferrara
400
Pordenone
25
Latina
4.000
Imperia
200
Forlì-Cesena
1.600
Trieste
15
Rieti
80
La Spezia
20
Modena
1.200
Udine
55
Roma
600
Savona
400
Parma
50
Viterbo
160
Piacenza
400
Totale
100
Totale
700
Ravenna
1.550
Totale
4.920
Reggio Emilia
250
Rimini
1.300
Totale
7.150
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Bergamo
400
Ancona
300
Alessandria
350
Bari
1.000
Brescia
900
Ascoli Piceno
300
Asti
400
Brindisi
200
Coma
20
Macerata
100
Biella
15
Foggia
1.500
Cremona
80
Pesaro-Urbino
80
Cuneo
1.500
Lecce
1.000
Lecco
20
Novara
50
Taranto
300
Lodi
80
Totale
780
Torino
450
Mantova
1.500
Verbania C.O.
15
Totale
4.000
Milano
80
Molise
Vercelli
20
Pavia
80
Sondrio
150
Campobasso
600
Totale
2.800
Varese
40
Isernia
100
Totale
3.350
Totale
700
Sardegna
Sicilia
Toscana
P.A. Trento
Cagliari
70
Agrigento
25
Arezzo
400
Trento
3.000
Nuoro
30
Caltanissetta
20
Firenze
200
Oristano
10
Catania
20
Grosseto
350
P.A. Bolzano
Sassari
40
Enna
15
Livorno
200
Messina
350
Lucca
200
Bolzano
800
Totale
150
Palermo
150
Massa Carrara
40
Ragusa
200
Pisa
100
Val d’Aosta
Siracusa
20
Pistoia
100
Trapani
200
Prato
100
Aosta
50
Siena
500
Totale
1.000
Totale
2.100
Umbria
Veneto
Perugia
300
Belluno
170
Terni
100
Padova
550
Rovigo
600
Totale
400
Treviso
200
Venezia
800
Verona
5.000
Vicenza
80
Totale
7.400
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 21-3-2011 n. 984 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984 (1).
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1 del decreto (2).
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell'immigrazione, Divisione II.
(2) Cfr., per ulteriori chiarimenti in materia, circolare 5 aprile 2011, n. 2495, emanata dal Ministero dell'interno.
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alle
Direzioni provinciali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Regione siciliana
Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - Isp. Reg. lavoro
Palermo
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio lavoro - Isp. Lavoro
Bolzano
Alla
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali - Servizio lavoro
Trento
e, p.c.:
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Roma
Al
Ministero dell'interno
Dipartimento libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione
Roma
Al
Ministero degli affari esteri
D.G.P.I.E.M. - Uff. VI - Centro visti
Roma
Agli
Assessorati regionali al lavoro
Loro sedi
All’
Inps
Direzione generale
Roma
Si fa seguito alla Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602, a firma del Direttore Generale dell’immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell’Interno, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. 17 febbraio 2011 indicato in oggetto (v. allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21 marzo 2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alle richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.
Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare - d'intesa con il Ministero dell'Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall'art. 38, camma 2 del Regolamento di attuazione, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione nel corso dell'anno 2010 e del nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote d’ingresso come da tabella allegata (v. allegato 2).
Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.
Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l’immigrazione.
Procedure di chiusura flussi anni precedenti
Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 ( D.P.C.M. 9 gennaio 2007), 2008 ( D.P.C.M. 8 novembre 2007) e 2009 ( D.P.C.M. 20 marzo 2009) - d’intesa con il Ministero dell’interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche, le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non gestionali 2008 ( D.P.C.M. 3 dicembre 2008).
Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, etc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell’immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.
Il Direttore generale
Natale Forlani
Allegato 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto, in particolare, l'art. 38-bis del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;
Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;
Decreta:
Art. 1
1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Art. 2
1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.
Allegato 2
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Chieti
80
Matera
300
Catanzaro
200
Avellino
50
L’aquila
900
Potenza
500
Cosenza
300
Benevento
50
Pesscara
60
Crotone
80
Caserta
1.700
Teramo
60
Totale
800
Reggio Calabria
150
Napoli
1.600
Vibo Valentia
70
Salerno
2.500
Totale
1.100
Totale
800
Totale
5..900
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Campania
Bologna
400
Gorizia
5
Frosinone
80
Genova
80
Ferrara
400
Pordenone
25
Latina
4.000
Imperia
200
Forlì-Cesena
1.600
Trieste
15
Rieti
80
La Spezia
20
Modena
1.200
Udine
55
Roma
600
Savona
400
Parma
50
Viterbo
160
Piacenza
400
Totale
100
Totale
700
Ravenna
1.550
Totale
4.920
Reggio Emilia
250
Rimini
1.300
Totale
7.150
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Bergamo
400
Ancona
300
Alessandria
350
Bari
1.000
Brescia
900
Ascoli Piceno
300
Asti
400
Brindisi
200
Coma
20
Macerata
100
Biella
15
Foggia
1.500
Cremona
80
Pesaro-Urbino
80
Cuneo
1.500
Lecce
1.000
Lecco
20
Novara
50
Taranto
300
Lodi
80
Totale
780
Torino
450
Mantova
1.500
Verbania C.O.
15
Totale
4.000
Milano
80
Molise
Vercelli
20
Pavia
80
Sondrio
150
Campobasso
600
Totale
2.800
Varese
40
Isernia
100
Totale
3.350
Totale
700
Sardegna
Sicilia
Toscana
P.A. Trento
Cagliari
70
Agrigento
25
Arezzo
400
Trento
3.000
Nuoro
30
Caltanissetta
20
Firenze
200
Oristano
10
Catania
20
Grosseto
350
P.A. Bolzano
Sassari
40
Enna
15
Livorno
200
Messina
350
Lucca
200
Bolzano
800
Totale
150
Palermo
150
Massa Carrara
40
Ragusa
200
Pisa
100
Val d’Aosta
Siracusa
20
Pistoia
100
Trapani
200
Prato
100
Aosta
50
Siena
500
Totale
1.000
Totale
2.100
Umbria
Veneto
Perugia
300
Belluno
170
Terni
100
Padova
550
Rovigo
600
Totale
400
Treviso
200
Venezia
800
Verona
5.000
Vicenza
80
Totale
7.400
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.C.M. 9 gennaio 2007
D.P.C.M. 8 novembre 2007
D.P.C.M. 20 marzo 2009
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
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lunedì 11 aprile 2011
Ministero dell'interno Circ. 5-4-2011 n. 2495 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all'art. 1 del decreto. Definizione dei procedimenti di nulla osta al lavoro subordinato pendenti presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 11-4-2011 n. 8493 Attività termale 2011. Sospensione attività Terme di Fontecchio e Fontecchio Resort S.p.A. (Città di Castello).
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 11-4-2011 n. 8493
Attività termale 2011. Sospensione attività Terme di Fontecchio e Fontecchio Resort S.p.A. (Città di Castello).
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Msg. 11-4-2011 n. 8493
Attività termale 2011. Sospensione attività Terme di Fontecchio e Fontecchio Resort S.p.A. (Città di Castello).
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Attività termale 2011. Sospensione attività Terme di Fontecchio e Fontecchio Resort S.p.A. (Città di Castello).
Si fa seguito al Msg. 22 marzo 2011, n. 7201 con il quale sono stati trasmessi gli elenchi delle strutture convenzionate, per portare a conoscenza che la Direzione Regionale Umbria ha comunicato la sospensione della convenzione con le strutture Terme di Fontecchio e Fontecchio Resort S.p.A., site presso Città di Castello (PG).
Gli elenchi allegati al presente messaggio tengono conto del suddetto aggiornamento.
Si fa altresì presente che si è provveduto ad effettuare le relative modifiche nella procedura automatizzata.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Cure forme artropatiche
Elenco alberghi convenzionati per la stagione termale 2011 (V. N.B. in fondo)
Allegato 2
Cure forme respiratorie
Elenco alberghi convenzionati per la stagione termale 2011 (V. N.B. in fondo)
Trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (Nota a margine della Dr.ssa S.Toriello)
vedi circolare (link diretto al documento prodotto dall'autore)
Certificazioni mediche di malattia: i recenti chiarimenti del ministero
(D.ssa Silvana Toriello)
La circolare congiunta di Funzione pubblica e Ministero del lavoro illustra la corretta applicazione delle norme sull’invio telematico all’Inps della certificazione di assenza per malattia da parte del medico o della struttura sanitaria (art. 69 del d.lgs. n. 150/2009 e art. 25 della l. n. 183/2010).
La circolare intende fornire ulteriori istruzioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni nonché sottolineare i vantaggi per per i lavoratori, che non devono più inviare con raccomandata o recapitare a datore di lavoro e Inps la documentazione, giacché all’Istituto giunge direttamente dal medico e al datore di lavoro, sempre in via telematica, dall’Inps. Nel caso in cui il medico non possa procedere all’invio online e rilascia la documentazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto a produrre l’attestazione al datore di lavoro e, ove previsto, il certificato all’Inps con le forme tradizionali.
Il lavoratore può visionare l’attestato di malattia con libero accesso al sito www.inps.it utilizzando il proprio codice fiscale e il numero identificativo del certificato. Mentre, registrandosi al portale, ciascun lavoratore può visionare i certificati e attestati di malattia o chiederne l’invio alla propria PEC (Circ. Inps nn. 60 e 164 del 2010).Ai datori di lavoro pubblici e privati l’Inps mette a disposizione le attestazioni di malattia mediante accesso diretto, tramite apposite credenziali rese disponibili dall’istituto, o con invio alla PEC indicata dallo stesso datore di lavoro (Circ. Inps n. 119/2010). Quelli del settore privato possono operare anche tramite intermediari abilitati (art. 1, commi 1 e 4, l. n.12/1979).
Certificazioni mediche di malattia: i recenti chiarimenti del ministero
(D.ssa Silvana Toriello)
La circolare congiunta di Funzione pubblica e Ministero del lavoro illustra la corretta applicazione delle norme sull’invio telematico all’Inps della certificazione di assenza per malattia da parte del medico o della struttura sanitaria (art. 69 del d.lgs. n. 150/2009 e art. 25 della l. n. 183/2010).
La circolare intende fornire ulteriori istruzioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni nonché sottolineare i vantaggi per per i lavoratori, che non devono più inviare con raccomandata o recapitare a datore di lavoro e Inps la documentazione, giacché all’Istituto giunge direttamente dal medico e al datore di lavoro, sempre in via telematica, dall’Inps. Nel caso in cui il medico non possa procedere all’invio online e rilascia la documentazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore è tenuto a produrre l’attestazione al datore di lavoro e, ove previsto, il certificato all’Inps con le forme tradizionali.
Il lavoratore può visionare l’attestato di malattia con libero accesso al sito www.inps.it utilizzando il proprio codice fiscale e il numero identificativo del certificato. Mentre, registrandosi al portale, ciascun lavoratore può visionare i certificati e attestati di malattia o chiederne l’invio alla propria PEC (Circ. Inps nn. 60 e 164 del 2010).Ai datori di lavoro pubblici e privati l’Inps mette a disposizione le attestazioni di malattia mediante accesso diretto, tramite apposite credenziali rese disponibili dall’istituto, o con invio alla PEC indicata dallo stesso datore di lavoro (Circ. Inps n. 119/2010). Quelli del settore privato possono operare anche tramite intermediari abilitati (art. 1, commi 1 e 4, l. n.12/1979).
domenica 10 aprile 2011
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 28 del 8-4-2011
Omicidio Roma: Silp Cgil, problema no immigrati é criminalità
OMICIDIO ROMA:SILP-CGIL,PROBLEMA NO IMMIGRATI E'CRIMINALITA'
(ANSA) - ROMA, 10 APR - ''Se si pensasse di piu' ai problemi
reali di Roma e non alla rincorsa quotidiana degli immigrati e
delle prostitute, forse i problemi si potrebbero affrontare
diversamente. Cogliamo l'occasione per chiedere nuovamente un
confronto sul tavolo della legalita''': lo dichiarano i
segretari generali del sindacato di polizia (Silp) della Cgil di
Roma e Lazio, Gianni Ciotti e Cosmo Bianchini, in relazione
all'omicidio di un imprenditore avvenuto due giorni fa a Roma.
''Non conosciamo ancora l'esito delle indagini sul delitto di
Prati - aggiungono - e siamo fiduciosi e rispettosi
dell'attivita' di magistrati e organi inquirenti, ma che oggi il
problema della criminalita' organizzata esista a Roma e' sotto
gli occhi di tutti, e' inutile che il delegato Ciardi dichiari
che Roma e' una citta' sicura se poi succedono queste cose in
pieno centro''. (ANSA).
YJ4-TZ
10-APR-11 15:35 NNNN
(ANSA) - ROMA, 10 APR - ''Se si pensasse di piu' ai problemi
reali di Roma e non alla rincorsa quotidiana degli immigrati e
delle prostitute, forse i problemi si potrebbero affrontare
diversamente. Cogliamo l'occasione per chiedere nuovamente un
confronto sul tavolo della legalita''': lo dichiarano i
segretari generali del sindacato di polizia (Silp) della Cgil di
Roma e Lazio, Gianni Ciotti e Cosmo Bianchini, in relazione
all'omicidio di un imprenditore avvenuto due giorni fa a Roma.
''Non conosciamo ancora l'esito delle indagini sul delitto di
Prati - aggiungono - e siamo fiduciosi e rispettosi
dell'attivita' di magistrati e organi inquirenti, ma che oggi il
problema della criminalita' organizzata esista a Roma e' sotto
gli occhi di tutti, e' inutile che il delegato Ciardi dichiari
che Roma e' una citta' sicura se poi succedono queste cose in
pieno centro''. (ANSA).
YJ4-TZ
10-APR-11 15:35 NNNN
PATENTE SOSPESA A GAY: MINISTERI CONDANNATI ANCHE IN APPELLO
PATENTE SOSPESA A GAY: MINISTERI CONDANNATI ANCHE IN APPELLO
GIUDICI RIDUCONO DI 80MILA EURO DANNO, LUI RICORRE IN CASSAZIONE
(ANSA) - CATANIA, 10 APR - I ministeri della Difesa e dei
Trasporti dovranno versare 20 mila euro come risarcimento danni
a Danilo Giuffrida, 28 anni, nei cui confronti fu avviato l'iter
di sospensione della patente di guida dopo che alla visita di
leva aveva rivelato di essere omosessuale. Lo ha deciso la Corte
d'appello civile di Catania che ha confermato la sentenza di
primo grado emessa nel luglio del 2008, ma ha ridotto di 80 mila
euro il risarcimento che inizialmente era stato fissato in 100
mila euro.
Contro questa decisione ha presentato ricorso in cassazione
il legale di Danilo Giuffrida, l'avvocato Giuseppe Lipera,
chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado, con
rinvio a altra Corte d'appello per ''omessa motivazione,
illogita' e erroneita' nella quantificazione del danno morale''.
La vicenda prese avvio dalla visita di leva. Ai medici di
Augusta Giuffrida dichiaro' la sua omosessualita'. L' ospedale
militare informo' la Motorizzazione civile che il giovane non
era in possesso dei ''requisiti psicofisici richiesti'' e gli
sospese la patente di guida in attesa di una revisione
all'idoneita'. Giuffrida, tramite l'avvocato Giuseppe Lipera,
presento' ricorso al Tar di Catania che sospese il provvedimento
osservando che l'omosessualita' ''non puo' considerarsi una
malattia psichica''. (ANSA).
TR
10-APR-11 12:02 NNNN
GIUDICI RIDUCONO DI 80MILA EURO DANNO, LUI RICORRE IN CASSAZIONE
(ANSA) - CATANIA, 10 APR - I ministeri della Difesa e dei
Trasporti dovranno versare 20 mila euro come risarcimento danni
a Danilo Giuffrida, 28 anni, nei cui confronti fu avviato l'iter
di sospensione della patente di guida dopo che alla visita di
leva aveva rivelato di essere omosessuale. Lo ha deciso la Corte
d'appello civile di Catania che ha confermato la sentenza di
primo grado emessa nel luglio del 2008, ma ha ridotto di 80 mila
euro il risarcimento che inizialmente era stato fissato in 100
mila euro.
Contro questa decisione ha presentato ricorso in cassazione
il legale di Danilo Giuffrida, l'avvocato Giuseppe Lipera,
chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado, con
rinvio a altra Corte d'appello per ''omessa motivazione,
illogita' e erroneita' nella quantificazione del danno morale''.
La vicenda prese avvio dalla visita di leva. Ai medici di
Augusta Giuffrida dichiaro' la sua omosessualita'. L' ospedale
militare informo' la Motorizzazione civile che il giovane non
era in possesso dei ''requisiti psicofisici richiesti'' e gli
sospese la patente di guida in attesa di una revisione
all'idoneita'. Giuffrida, tramite l'avvocato Giuseppe Lipera,
presento' ricorso al Tar di Catania che sospese il provvedimento
osservando che l'omosessualita' ''non puo' considerarsi una
malattia psichica''. (ANSA).
TR
10-APR-11 12:02 NNNN
Consulta ...Con ordinanza del 2 dicembre 2009 (r.o. n. 282 del 2010), il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della «disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi» la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni «si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo». ...
SENTENZA N. 118
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona nel procedimento vertente tra la Nobel Sport Martignoni s.p.a. e il Ministero dell’Interno con ordinanza del 2 dicembre 2009, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione della Nobel Sport Martignoni s.p.a. nonchè gli atti di intervento dell’A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Giovanni Serges per la Nobel Sport Martignoni s.p.a. e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 2 dicembre 2009 (r.o. n. 282 del 2010), il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della «disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi» la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni «si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
Il rimettente riferisce di essere investito del giudizio di opposizione a processo verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa proposto da una società, quale «committente esclusivo» di un trasporto su strada di merci pericolose: trasporto in relazione al quale identica contestazione era stata elevata, a seguito di controllo della polizia stradale, anche nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. Di qui la rilevanza della questione, la quale inciderebbe sulla stessa «legittimità [della] identificazione dei soggetti passivi della verbalizzazione».
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente deduce, innanzitutto, il contrasto della disposizione censurata con il principio di personalità della responsabilità, enunciato in rapporto alle sanzioni amministrative dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e che – secondo il giudice a quo – costituirebbe espressione dell’analogo principio sancito, in materia penale, dall’art. 27 Cost.
L’art. 168, comma 10, cod. strada sottoporrebbe, infatti, a sanzione il proprietario del mezzo e il «committente esclusivo» a titolo di responsabilità oggettiva, non essendo le violazioni in alcun modo imputabili ai predetti soggetti, privi di qualsiasi «facoltà» di effettuare controlli sulle modalità di esercizio del trasporto.
In particolare, il committente si limiterebbe a rivolgersi a un professionista abilitato al trasporto di merci pericolose e dotato di mezzi omologati a tal fine: il che gli consentirebbe – anche in forza dei principi di affidamento del pubblico e della clientela, sanciti dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) – di confidare nel rispetto della normativa vigente e nell’esecuzione della prestazione secondo le regole della buona tecnica. Il committente non potrebbe essere, pertanto, chiamato a rispondere delle conseguenze negative derivanti dall’inadempimento del professionista, in relazione al quale sarebbe piuttosto il soggetto danneggiato.
Sanzionando soggetti ai quali l’infrazione stradale non è addebitabile, la norma censurata violerebbe anche il principio di ragionevolezza.
Al riguardo, il rimettente rileva come la disposizione in esame si differenzi da quella dall’art. 196, comma 1, cod. strada, che, sulla falsariga di quanto previsto nell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, stabilisce che «per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo […] è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta»: regola generale la cui ratio – come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale – risiede nella duplice necessità di evitare che numerose norme sulla circolazione stradale restino eluse e che i danneggiati da sinistri stradali possano non ottenere il giusto risarcimento. Di contro, l’art. 168, comma 10, cod. strada configurerebbe in capo al proprietario del mezzo e al «committente esclusivo» del trasporto una responsabilità, non solidale e alternativa, ma «parallela» e per fatto altrui: assetto da reputare privo di razionale giustificazione, poiché il responsabile materiale della violazione risulterebbe «già necessariamente individuato» e nessuna norma rischierebbe di venire elusa. Ciò, senza considerare che – proprio perché si tratta di responsabilità distinte e non solidali – la possibile coincidenza tra le varie figure sanzionate potrebbe determinare «la paradossale evenienza che un soggetto, seppure responsabile, venga sanzionato due volte per il medesimo fatto».
Un ulteriore profilo di violazione dell’art. 3 Cost., per trattamento differenziato di situazioni uguali, si connetterebbe alla circostanza che la norma censurata sottoponga a sanzione il solo committente «in via esclusiva». Nella grande maggioranza dei casi, infatti, il committente non è in grado di controllare se i propri prodotti vengano trasportati da soli o insieme a quelli di altri committenti: con la conseguenza che l’elemento differenziale, ai fini dell’assoggettabilità a sanzione, non rientrerebbe nella «disponibilità» dell’interessato. La stessa distinzione tra committente in via esclusiva o meno apparirebbe, d’altra parte, irragionevole, «dal momento che tutti i committenti usufruiscono di un medesimo servizio».
Sarebbe, altresì, violato l’art. 117, primo comma, Cost., per inadempimento di obblighi internazionali e mancato rispetto dei vincoli «di omogeneità e di parità di trattamento di tutti i cittadini europei derivanti dall’ordinamento comunitario». La disciplina dettata dalla disposizione censurata risulterebbe, infatti, non conforme all’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839, successivamente recepito anche in ambito comunitario (in particolare, con la direttiva n. 94/55/CE, ora sostituita dalla direttiva n. 2008/68/CE). Il citato Accordo contemplerebbe, infatti, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3 dell’allegato A, una dettagliata ripartizione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, riempitore, imballatore), della quale l’art. 168, comma 10, cod. strada non avrebbe tenuto affatto conto.
Ne deriverebbe una concorrente lesione dell’art. 3 Cost. per difetto di «coerenza interna dell’ordinamento giuridico», ove si consideri che lo stesso art. 168 cod. strada, ai commi da 7 a 9-ter, delinea un sistema sanzionatorio volto a garantire proprio il rispetto dell’Accordo ADR, specificamente richiamato dal comma 1.
Risulterebbe leso, per altro verso, l’art. 23 Cost., giacché, nel comminare una sanzione a carattere «patrimoniale» nei confronti di soggetti esenti da ogni responsabilità, la norma denunciata oltrepasserebbe i limiti del legittimo «esercizio del potere impositivo attribuito allo Stato […] dal parametro in parola».
Irragionevole risulterebbe, infine, l’estensione al trasporto delle merci pericolose della disciplina sanzionatoria relativa all’eccesso di carico dei veicoli adibiti al trasporto di cose, cui si riferisce il richiamato art. 167, comma 9, cod. strada. In quest’ultima ipotesi, infatti, la responsabilità del «committente esclusivo», almeno sotto il profilo della culpa in vigilando, potrebbe essere fatta discendere dalla circostanza che egli è a conoscenza della quantità di merce trasportata e, quindi, dell’eventuale sovraccarico del veicolo, dal quale potrebbe trarre vantaggio in termini di risparmio di spesa dovuto all’utilizzazione di un singolo mezzo di trasporto. Al contrario, nel caso di trasporto di merci pericolose, il committente non acquisirebbe alcun vantaggio dalla violazione delle norme sulla sicurezza del trasporto, ma ne sarebbe danneggiato, dal momento che i beni di sua proprietà verrebbero messi in pericolo. D’altro canto, egli non avrebbe alcuna possibilità di effettuare i controlli necessari sui mezzi utilizzati e sulle loro dotazioni nel corso dell’intero viaggio. Da ciò conseguirebbe la violazione del principio di eguaglianza, perché la norma disporrebbe un trattamento uguale di situazioni differenti.
2. – È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Ad avviso della difesa dello Stato, la norma in esame andrebbe coordinata con la nuova disciplina in materia di autotrasporto introdotta dal d.lgs. 21 novembre 2005 n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), disciplina che ruota intorno al principio della «responsabilità condivisa», tra gli operatori della cosiddetta «filiera del trasporto» (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), per le violazioni di alcune delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale. Il relativo meccanismo, attivato con l’accertamento da parte della polizia stradale della violazione commessa dal conducente, mira segnatamente a favorire la contrattazione in forma scritta, al fine di garantire la certezza dei rapporti tra le parti. Se, infatti, l’operatore di polizia verifica che dal contratto, presente a bordo del mezzo, e dall’eventuale documentazione di accompagnamento risultano modalità di esecuzione della prestazione incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme del codice della strada, egli contesta la violazione al soggetto che vi ha dato causa con le istruzioni, e, inoltre, al committente, al caricatore e al proprietario delle merci: questi ultimi, dunque, risponderanno per fatto proprio, in concorso con il conducente.
Diversamente, se la copia del contratto, stipulato in forma scritta, non fosse a bordo del veicolo, l’organo accertatore ne richiede la presentazione, unitamente all’eventuale documentazione di accompagnamento; in caso di mancata esibizione sono previste apposite sanzioni.
Infine, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato oralmente, il committente viene invitato a produrre la documentazione da cui risulti che le istruzioni impartite al vettore non contrastano con il rispetto della norma che il conducente ha violato.
L’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della responsabilità in capo al vettore e al committente sarebbe, quindi, almeno la colpa: essi rispondono, infatti, dell’infrazione commessa dal conducente solo se vi abbiano cooperato, non predisponendo adeguate e vincolanti istruzioni di sicurezza.
Escluso, dunque, che la norma censurata preveda una forma di responsabilità oggettiva, essa non contrasterebbe neppure con l’Accordo ADR, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. L’art. 168 cod. strada si limiterebbe, infatti, a prevedere le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute in detto Accordo; quest’ultimo, d’altro canto, al punto 1.4.2.1.3 dell’allegato A, stabilisce specificamente che «quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei suoi obblighi»: donde l’infondatezza dell’assunto del giudice a quo, secondo il quale l’atto internazionale in parola non sarebbe riferibile al committente.
L’Avvocatura dello Stato ricorda, da ultimo, come la norma censurata riproduca la disposizione contenuta nell’art. 121, nono comma, del previgente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), come sostituito dall’art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della legge 27 novembre 1980, n. 815, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli): disposizione che questa Corte ha ritenuto non contrastante con l’art. 3 Cost., escludendo, in particolare, che essa configurasse «una sorta di responsabilità oggettiva concorsuale» (ordinanza n. 3 del 1989). Alla luce di una corretta esegesi della norma, condotta sulla base dei lavori parlamentari, il conducente, il proprietario e il committente dovevano ritenersi, infatti, gravati da autonomi obblighi di comportamento, consistenti segnatamente in un dovere di vigilanza: con la conseguenza che ciascuno di detti soggetti rispondeva per fatto proprio.
3. – Si è costituita la s.p.a. Nobel Sport Martignoni, opponente nel giudizio a quo.
Ribadita la rilevanza della questione, la parte privata ha chiesto che la stessa venga accolta sulla base di argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte nell’ordinanza di rimessione.
4. – È intervenuta, inoltre, la A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni), ritenendosi a ciò legittimata – alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa all’ammissibilità dell’intervento di soggetti investiti di funzioni di rappresentanza di interessi generali, quali gli ordini professionali – in quanto chiamata a svolgere, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto sociale, compiti di tutela delle imprese italiane produttrici di armi, munizioni ed esplosivi per il mercato civile, nonché di rappresentanza delle medesime nei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni. L’intervento sarebbe finalizzato, nella specie, a tutelare un interesse comune delle imprese associate, le quali, nell’attività quotidiana, devono ricorrere al trasporto di prodotti pericolosi.
L’interveniente ha, quindi, riproposto le considerazioni già svolte dalla s.p.a. Nobel Sport Martignoni, concludendo per la declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto di giudizio.
5. – Con memorie depositate il 2 febbraio 2011, di contenuto sostanzialmente identico, la s.p.a. Nobel Sport Martignoni e la A.N.P.A.M. hanno insistito per l’accoglimento della questione.
In particolare, hanno ribadito l’irragionevolezza dell’equiparazione del regime sanzionatorio relativo al trasporto di merci pericolose a quello previsto per l’eccesso di carico. Solo nel caso dell’eccesso di carico, sanzionato dall’art. 167 cod. strada, infatti, il committente esclusivo potrebbe trarre un ingiusto vantaggio dalla violazione delle norme sulla circolazione, perché egli sarebbe consapevole della quantità di carico eccedente la misura trasportabile; inoltre, il solo comma 7 dell’art. 168 cod. strada sanziona l’eccesso di carico delle merci pericolose, mentre le disposizioni contenute negli altri commi non riguardano detta violazione.
Considerato in diritto
1. – Il Giudice di pace di Verona dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dell’art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della «disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi» la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano «sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe, anzitutto, i principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale (artt. 3 e 27 Cost.), configurando in capo al proprietario del veicolo e al committente una responsabilità per fatto altrui e a carattere oggettivo: detti soggetti sarebbero, infatti, estranei alla violazione commessa ed esenti da ogni colpa, perché privi della possibilità di effettuare controlli sulle modalità di esercizio del trasporto. La natura autonoma, e non solidale, della responsabilità comporterebbe, d’altro canto, che, nel caso di cumulo di più qualità fra quelle contemplate dalla norma in capo allo stesso soggetto, quest’ultimo, se pure responsabile, verrebbe sanzionato due volte per il medesimo fatto.
Con l’assoggettare a sanzioni pecuniarie persone estranee all’illecito commesso, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 23 Cost., oltrepassando i limiti del legittimo esercizio del potere dello Stato di imporre prestazioni patrimoniali.
La norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost. anche sotto due ulteriori e distinti profili. In primo luogo, in quanto la responsabilità del committente è prevista unicamente quando si tratti di trasporto eseguito «per suo conto esclusivo»: previsione che risulterebbe irragionevole e foriera di una disparità di trattamento fra situazioni uguali, giacché il committente non sarebbe normalmente in grado di controllare se le proprie merci vengano trasportate da sole o assieme a merci altrui, né usufruirebbe di un servizio diverso a seconda della sua esclusività o meno.
In secondo luogo, in quanto l’estensione al trasporto di merci pericolose della disciplina relativa al sovraccarico dei mezzi adibiti al trasporto di cose, alla quale si riferisce il richiamato art. 167, comma 9, cod. strada, implicherebbe una irrazionale equiparazione di situazioni differenti. In quest’ultimo caso, il «committente esclusivo» sarebbe infatti a conoscenza della quantità di merce trasportata e, quindi, dell’eccesso di carico del veicolo, dal quale potrebbe trarre vantaggio in termini di risparmio di spesa. Al contrario, nel caso di trasporto di merci pericolose, il committente non solo non sarebbe in grado di controllare l’osservanza delle norme di sicurezza, ma verrebbe altresì danneggiato dalla loro violazione, la quale metterebbe in pericolo i beni di sua proprietà.
Il censurato art. 168, comma 10, cod. strad. violerebbe, ancora, l’art. 117, primo comma, Cost., non tenendo conto della dettagliata ripartizione delle responsabilità fra i vari soggetti coinvolti (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, riempitore, imballatore) prefigurata dall’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), adottato a Ginevra il 30 settembre 1957, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1839, e indi recepito anche in ambito comunitario (in particolare, con la direttiva n. 94/55/CE, ora sostituita dalla direttiva n. 2008/68/CE). Di qui anche un conclusivo profilo di violazione dell’art. 3 Cost., connesso al fatto che l’art. 168 cod. strada, ai commi da 7 a 9-ter, delinea un sistema sanzionatorio volto proprio ad assicurare il rispetto del citato Accordo ADR, con conseguente incoerenza interna della normativa.
2. – In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento dell’A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni).
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, non possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale soggetti che non siano parti in causa nel giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell’ordinanza di rimessione (tra le ultime, sentenza n. 48 del 2010); principio ritenuto derogabile soltanto in favore di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 263 e n. 151 del 2009; ordinanze n. 393 e n. 96 del 2008).
Nel caso in esame, l’A.N.P.A.M. si dichiara portatrice di un interesse a carattere generale di tutte le imprese produttrici di armi, munizioni ed esplosivi per il mercato civile, le quali, nella loro quotidiana attività, devono inevitabilmente ricorrere al trasporto del prodotto pericoloso. La posizione giuridica dell’A.N.P.A.M., quindi, non risulta suscettibile di essere pregiudicata in modo immediato e irrimediabile dall’esito del giudizio incidentale, dal momento che la categoria – di cui l’interveniente assume essere ente esponenziale – potrebbe ricevere nocumento solo in via indiretta, allorché ad uno dei produttori venissero irrogate le sanzioni previste nella richiamata disposizione.
3. – Nel merito, la questione non è fondata, in relazione a tutti i parametri invocati.
4. – Quanto alla prima censura, inerente all’asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale (artt. 3 e 27 Cost.), è dirimente, a prescindere da ogni altro rilievo, la considerazione che le doglianze del rimettente poggiano su un erroneo presupposto interpretativo. Tale deve ritenersi l’assunto in forza del quale la norma censurata configurerebbe, a carico del proprietario del veicolo e del committente del trasporto, una responsabilità per fatto altrui e a carattere oggettivo.
Questa Corte ha già avuto modo di escludere la correttezza di tale lettura, pronunciando su questione parzialmente analoga avente ad oggetto l’art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 303, recante il «Testo unico delle norme sulla circolazione stradale»), come sostituito dall’art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, e della legge 27 novembre 1980, n. 815, concernenti i pesi e le misure dei veicoli): norma di tenore identico a quello del primo periodo dell’art. 167, comma 9, del vigente codice della strada, cui la disposizione censurata rinvia (ordinanza n. 3 del 1989).
Nell’occasione, questa Corte ha disatteso la tesi secondo cui la disposizione dianzi citata avrebbe delineato «una sorta di responsabilità oggettiva concorsuale», rilevando come essa, al contrario, ponesse a carico dei soggetti coinvolti – conducente, proprietario del veicolo e committente – «autonomi obblighi di comportamento che si sostanziano […] in un dovere di vigilanza, quando sia escluso il concorso». Con la conseguenza che «i tre soggetti rispondono ciascuno per fatto proprio, sicché la prova della responsabilità di ognuno resta regolata dai principi generali». A sostegno della conclusione, si è fatto leva, in particolare, sull’avvenuto superamento, a seguito dei rilievi mossi nel corso dei lavori preparatori, dell’originaria impostazione della proposta di legge n. 299, presentata alla Camera dei deputati il 10 luglio 1979, in forza della quale proprietario e committente avrebbero dovuto rispondere delle violazioni «in solido» con il conducente.
La circostanza – su cui lo stesso rimettente pone l’accento – che la responsabilità prevista dalla norma censurata non abbia carattere solidale, diversamente da quella sancita in via generale dall’art. 196 cod. strada a carico del proprietario del veicolo, dimostra, in effetti, il contrario di quello che il giudice a quo intenderebbe provare: e, cioè, che la responsabilità in questione resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); principi ai quali non consta che il legislatore abbia inteso nella specie derogare.
Le indicazioni fornite da questa Corte sono state, d’altro canto, recepite dalla giurisprudenza di legittimità sia con riguardo al citato art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (Cass., 26 maggio 1995, n. 5854), sia in relazione all’art. 167, comma 9, del codice della strada vigente, in cui esso è stato trasfuso: essendosi ribadito, in specie, che tale disposizione pone a carico del committente un obbligo, distinto da quello del conducente e del proprietario, di vigilanza sull’idoneità del veicolo da utilizzare all’esecuzione del trasporto, in relazione alle prescrizioni normative (Cass., 29 novembre 2001, n. 15194).
Ad analoga conclusione deve quindi pervenirsi anche con riguardo al trasporto dei materiali pericolosi, al quale dalla norma denunciata viene esteso il regime di responsabilità in questione. Per il resto, sarà compito del giudice verificare, in rapporto alle specificità delle singole violazioni che vengono in rilievo – descritte dai commi da 7 a 9-ter dello stesso art. 168 cod. strada – e tenuto conto della particolare regolamentazione della materia, se ed entro quali limiti l’adempimento del predetto dovere di vigilanza possa considerarsi concretamente esigibile, trattandosi di presupposto per la configurabilità della colpa. Tutto ciò, indipendentemente dall’operatività della normativa, evocata dall’Avvocatura generale dello Stato, di cui al d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore) e dalla riferibilità, per quanto attiene alla cosiddetta responsabilità condivisa del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di detta disciplina anche alle violazioni dell’art. 168 cod. strada, testualmente applicabile solo alle violazioni dell’art. 167 cod. strada (art. 7, comma 6, lettera e, del citato decreto legislativo).
5. – Quanto, poi, al denunciato rischio di una duplice punizione dello stesso soggetto per il medesimo fatto, nel caso di cumulo di più qualifiche fra quelle contemplate dalla norma (rischio che deriverebbe proprio dal carattere autonomo delle singole responsabilità), vale osservare, da un lato, come l’eventualità che il committente del trasporto sia anche il conducente o il proprietario del veicolo per esso utilizzato appaia meramente teorica, e in fatto non ricorra nel giudizio a quo; dall’altro, come il risultato paventato possa essere in ogni caso evitato in via interpretativa – laddove la regola cautelare violata risultasse unitaria – tramite l’applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
6. – Le considerazioni che precedono comportano anche l’insussistenza dell’ipotizzata violazione dell’art. 23 Cost.: censura basata, peraltro, su un argomento non pertinente rispetto al parametro, venendo il vulnus costituzionale fatto discendere – non già dall’inosservanza della riserva di legge ivi sancita – ma esclusivamente dalla circostanza che la norma in esame sottoponga a sanzioni pecuniarie soggetti in tesi estranei all’illecito, e dunque dal medesimo rilievo posto a fondamento della denunciata lesione del principio di ragionevolezza.
7. – Per quanto attiene agli ulteriori profili di pretesa violazione dell’art. 3 Cost., parimenti insussistente è quello legato alla circostanza che il committente sia chiamato a rispondere delle violazioni in discorso unicamente «quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo».
La censura poggia, in effetti, sul presupposto che la formula «per suo conto esclusivo» attenga alla merce caricata sul singolo veicolo, la quale dovrebbe appartenere, in tesi, ad un unico committente affinché la responsabilità divenga operante. Per converso, tanto nella terminologia del codice civile (si veda, in specie, l’art. 1737, recante la definizione del contratto di spedizione), quanto nell’ambito della disciplina speciale del trasporto (si consideri, in particolare, la distinzione fra il trasporto «in conto proprio» e il trasporto «per conto di terzi», quali definiti dagli artt. 31 e 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada») l’espressione «per conto» assume la valenza di «nell’interesse». In questa prospettiva, la nozione di trasporto eseguito «per […] conto esclusivo» del committente si contrappone, non già a quella di trasporto eseguito a favore di più committenti, ma all’altra di trasporto eseguito anche nell’interesse del trasportatore, e cioè per soddisfare anche esigenze dell’impresa di quest’ultimo.
Tale lettura esclude le incongruenze denunciate dal giudice a quo, essendo la situazione appena sopra indicata, da un lato, agevolmente verificabile dal committente nella generalità dei casi, e, dall’altro, atta a determinare una differenziazione non irragionevolmente valorizzabile dal legislatore ai fini che qui rilevano.
8. – Contrariamente a quanto assume il rimettente, il principio di eguaglianza non può ritenersi violato neppure dalla avvenuta equiparazione, sotto l’aspetto considerato, delle violazioni relative al trasporto di materiali pericolosi, sanzionate dall’art. 168 cod. strada, a quelle concernenti il sovraccarico dei veicoli, di cui al precedente art. 167 (il quale punisce, in realtà, anche violazioni di altro tipo, attinenti ai limiti alla circolazione dei veicoli che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità: art. 167, commi 4 e 7, cod. strada).
Le fattispecie poste a confronto non presentano, infatti, gli elementi differenziali che, ad avviso del giudice a quo, renderebbero irragionevole detto allineamento.
Quanto alla culpa in vigilando del committente – ipotizzabile, secondo il rimettente, solo in rapporto all’eccesso di carico – si è già rimarcato come la sua configurabilità in concreto condizioni, in base ai principi generali, la responsabilità di detto soggetto anche in rapporto alle infrazioni alla disciplina del trasporto di materiali pericolosi (infrazioni tra le quali rientra, peraltro, anche il sovraccarico del veicolo: art. 168, comma 7, cod. strada).
Inoltre, non diversamente dalle restanti violazioni delle regole cautelari attinenti al trasporto di materiali pericolosi, anche l’eccessivo carico del mezzo di trasporto, rendendone meno sicura la circolazione, ingenera il rischio della perdita o del danneggiamento della merce: sicché non è condivisibile nemmeno l’altro argomento del giudice a quo, secondo il quale il committente trarrebbe vantaggio dagli illeciti amministrativi previsti dall’art. 167 cod. strada, mentre potrebbe essere soltanto danneggiato da quelli contemplati nell’articolo che segue.
9. – Parimenti infondata, infine, è la censura di violazione degli artt. 117, primo comma, e 3 Cost., conseguente all’asserita non conformità della norma censurata alle previsioni dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR).
Al riguardo, va rilevato che il comma 2 dell’art. 168 cod. strada rinvia specificamente agli allegati a detto Accordo per la disciplina della circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose, nonché «per le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali». In tal modo, le prescrizioni contenute negli allegati all’Accordo ADR vengono ad integrare – anche per quanto attiene alla determinazione degli obblighi gravanti sui diversi soggetti coinvolti nelle operazioni – la componente precettiva degli illeciti amministrativi previsti dai commi 9, 9-bis e 9-ter dello stesso art. 168 cod. strada, i quali sanzionano specificamente le violazioni del citato comma 2: il che assicura la piena aderenza della disciplina interna all’atto internazionale di cui si tratta.
Il richiamo all’art. 167, comma 9, operato dal censurato comma 10 dell’art. 168 cod. strada, ha, a sua volta, una valenza estensiva, e non già delimitativa dell’area della responsabilità (basti considerare, al riguardo, l’esplicito riferimento del comma 9, secondo periodo, dell’art. 168 cod. strada alla responsabilità del «trasportatore», in contrapposizione a quella del conducente: soggetto – il trasportatore – contemplato dall’Accordo ADR, e non pure dall’art. 167, comma 9, cod. strada).
Detta estensione non può reputarsi, d’altra parte, contrastante con l’Accordo, il cui art. 5 stabilisce espressamente che i trasporti da esso regolati restano soggetti alle norme nazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale: norme che, per quanto qui rileva, prevedono, come principio di massima, la corresponsabilizzazione del proprietario del veicolo e del committente per le violazioni relative ai trasporti di cose, come emerge non soltanto dall’art. 167, comma 9, ma anche dall’art. 10, comma 23, cod. strada, con particolare riguardo ai trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità.
Inoltre, l’allegato A all’Accordo, se da un lato contempla uno specifico dovere di cooperazione del terzo nell’esecuzione del trasporto, il quale deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei suoi obblighi (punto 1.4.2.); dall’altro, fornisce un’indicazione dichiaratamente non esaustiva degli obblighi degli altri «operatori» (punto 1.4.3), consentendo, in tal modo, ai singoli Stati di ampliarne l’area.
10. – La questione sollevata va, in conclusione, dichiarata non fondata.
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara inammissibile l’intervento della A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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