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venerdì 15 luglio 2011

Ministero dell'interno Circ. 18-5-2011 n. 14/2011 Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello Stato Civile. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.


Circ. 18 maggio 2011, n. 14/2011 (1).
        Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello Stato Civile.         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni  e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III -  Stato civile.


                               
                                                   
Ai                                                  
Sigg. Prefetti della Repubblica                                           
                                                                    
Loro edi                                           
                                                   
Al                                                  
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento                                           
                                                                    
38100 - Trento                                           
                                                   
Al                                                  
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano                                           
                                                                    
39100 - Bolzano                                           
                                                   
Al                                                   
Sig. Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta                                           
                                                                    
Servizio affari di prefettura                                           
                                                                    
Piazza della Repubblica, 15                                           
                                                                    
11100 - Aosta                                           
                                  
e, p.c.:                                                  
Al                                                  
Commissario dello Stato per la regione siciliana                                           
                                                                    
90100 - Palermo                                           
                                                   
Al                                                  
Rappresentante del Governo per la regione Sardegna                                           
                                                                    
09100 - Cagliari                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero degli affari esteri                                           
                                                                    
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero della giustizia                                           
                                                                    
Ufficio legislativo                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Gabinetto dell'On. Ministro                                           
                                                                    
Sede                                           
                                                   
Alla                                                  
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno                                           
                                                                    
Ufficio della documentazione generale e statistica                                           
                                                                    
Via Cavour, 6                                           
                                                                    
00184 - Roma                                           
                                                   
All'                                                  
Anci                                           
                                                                    
Via dei Prefetti, 46                                           
                                                                    
Roma                                            
                                                   
All'                                                  
Anusca                                           
                                                                    
Via dei Mille, 35E/F                                           
                                                                    
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)                                           
                                                   
Alla                                                  
DeA                                           
                                                                    
Demografici associati c/o amministrazione comunale                                           
                                                                    
V.le Comaschi, n. 1160                                           
                                                                    
56021 Cascina (PI)                                         



                 



Si fa seguito alle precedenti Circ. 27 ottobre 2009, n. 23, Circ. 27 aprile 2010, n. 13/2010, Circ. 10 marzo 2011, n. 7/2011,  relative alla trasmissione per via informatica dei documenti di stato civile tra Consolati Italiani all'estero e Comuni italiani, per chiarire, preso atto del parere appositamente richiesto alla competente Digit PA, le norme da applicare alla trasmissione per via informatica degli atti di stato civile e relative comunicazioni tra Comuni, ai sensi  degli artt. 47 e 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.     
La trasmissione degli atti tra Comuni, che siano in possesso di adeguati sistemi informatici per la trasmissione di  atti, può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, con esclusione della posta elettronica ordinaria, in modo da consentire di identificare con certezza sia la provenienza della trasmissione sia l'effettiva ricezione della medesima da parte del corretto destinatario.     
A tal proposito si ricorda che ai sensi della normativa vigente tutti i Comuni sono obbligati a dotarsi di almeno un indirizzo di PEC (mentre rientra nella specifica autonomia organizzativa  dell'ente locale quella di istituire una separata e distinta casella PEC per i Servizi Demografici ovvero per l'Ufficio di Stato Civile), per  ogni registro di protocollo, e che l'indirizzo PEC deve essere anche facilmente consultabile. Pertanto, come espresso nelle precedenti circolari, i Comuni sono obbligati a rendere noto tale indirizzo PEC sul  proprio sito web istituzionale (ex art. 54 comma 1 lettera d CAD) e a registrarlo ed aggiornarlo, con cadenza almeno semestrale, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di
legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini (ex art. 57-bis CAD). L'IPA, realizzato e gestito da DigitPA è  consultabile all'indirizzo http://www.indicepa.gov.it.     
Ciò premesso, si precisa che ai fini della trasmissione informatica degli atti da trascrivere, l'ufficiale dello stato civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti (ex art. 22, comma 1 CAD).     
Ogni documento informatico così formato dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità all'atto cartaceo originale (ex  art. 23-ter, comma 3 CAD) ed inviato tramite PEC.     
L'ufficio ricevente provvederà a stampare il documento trasmesso tramite PEC previa verifica della apposizione e della validità della firma digitale. Successivamente alla ricezione del documento informatico, analogamente a quanto disposto nella Circ. 27 ottobre 2009, n. 23 suindicata, l'ufficiale dello stato civile provvederà alla stampa dell'atto, apponendovi, al fine di procedere alla trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento stampato rispetto a quello ricevuto per via telematica. Dopo di che provvederà a conservare tale documentazione con le procedure di rito previste per gli archivi comunali.     
Nel caso in cui l'ufficio ricevente verifichi l'incompletezza della documentazione ricevuta, ovvero la mancanza o la non validità della firma digitale, provvederà ad informare prontamente l'ufficio mittente, il quale provvederà a rinviare nuovamente tutta la documentazione in regola con le disposizioni sopra evidenziate.     
Per quanto concerne invece lo scambio informatico tra gli uffici comunali di stato civile relativo alle comunicazioni inerenti le richieste di annotazione da apportare negli atti iscritti e/o trascritti in altro comune, nonché le comunicazioni di  avvenuta trascrizione e/o annotazione degli atti, si precisa che dette note potranno parimenti essere prodotte in modalità informatica ed inviate a mezzo PEC.     
Le suddette comunicazioni dovranno apportare l'indicazione "della firma autografa omessa" del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.     
In queste ipotesi di scambio informatico di comunicazioni tra i comuni, l'ufficiale dello stato civile che le riceve  provvederà a stampare e conservare negli archivi dette comunicazioni, apponendo sul documento informatico ricevuto, non firmato digitalmente, la specifica dichiarazione di conformità.     
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere comunicare quanto sopra detto ai Signori Sindaci, confidando in un'azione di sensibilizzazione e di vigilanza, in un ottica di progressiva informatizzazione delle procedure connesse allo stato civile.     

     
Il Capo dipartimento     
Pansa   



D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23-ter
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 54
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 57
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93

Cassazione "...richiesta di condanna al Comune per rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate..."


RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6685
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
####################  convenne in giudizio innanzi al Pretore di Milano il  Comune  della stessa città chiedendone la condanna  al  rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto  di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di  norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate e dichiarate nulle dal medesimo Pretore con sentenza del 7 maggio 1993.
Il giudice adito rigettò la domanda.
Interposto gravame, il Tribunale lo respinse.
La  decisione  di  seconde cure venne tuttavia  cassata  dal  Supremo Collegio  con sentenza n. 7898 del 30 maggio 2002.  Ritenne  la  Corte che il Tribunale di Milano, anzichè valutare l'eventuale sussistenza nel  caso  concreto dei requisiti configuranti un illecito,  ex  art. 2043 cod. civ.,  aveva erroneamente statuito che thema decidendum  era il   pagamento  delle  spese  processuali  relative  al  giudizio  di opposizione all'ingiunzione.
Riassunta la causa, la Corte d'appello di Milano, in sede di  rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione          S.N. M. formulando due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Milano.Motivi della decisione
1.1   Col  primo  motivo  l'impugnante denuncia violazione  dell'art. 2909  cod.  civ.,  nonchè  vizi  motivazionali. Le critiche hanno  ad oggetto la portata attribuita dal giudice di merito alla sentenza del Pretore  di  Milano  n.  3817  del 1993,   che   aveva  annullato  le ingiunzioni   di   pagamento.  Secondo  l'esponente,   contrariamente all'assunto  della Corte territoriale,    tale   pronuncia    avrebbe positivamente accertato l'infondatezza delle contestate infrazioni.
1.2   Col   secondo  mezzo  il  ricorrente  lamenta  incongruità   e contraddittorietà  della  motivazione su  un  punto  decisivo  della controversia. Deduce che le affermazioni del giudice di merito  volte a sostenere la liceità del comportamento della polizia urbana, sulla base del rilievo che, all'epoca dei fatti, la sosta nello spazio  ove era  stata parcheggiata l'autovettura,  era  effettivamente  vietata, ignorano   il  giudicato   formatosi  sull'affermazione,    contenuta nella  sentenza  di annullamento delle contravvenzioni,  secondo  cui alla data della contestata violazione risultava in vigore l'ordinanza n.  31303 dell'11 giugno 1985, relativa a  zona diversa   da    quella in   cui   l'auto  dell'attore  era parcheggiata.
2.  Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la  loro  evidente  connessione, sono infondate per  le  ragioni  che seguono.
Nel  motivare il suo convincimento il giudice di merito ha  osservato che  la  positiva valutazione della responsabilità extracontrattuale della   P.A.  per  esercizio  illegittimo  della  funzione  pubblica, presuppone  la  verifica, in concreto, del requisito   soggettivo  del dolo   o   della   colpa,   richiesto,  quale  elemento   costitutivo dell'illecito  aquiliano  dall'art.  2043  cod.  civ.,    segnatamente precisando   che   il   relativo   accertamento   non   può   essere automaticamente   correlato   alla  dichiarata   illegittimità   del provvedimento  amministrativo. In tale prospettiva, rilevato  che  il procedimento  di  opposizione alla ingiunzione si  era   svolto  nella contumacia  dell'Ente  territoriale  ed  era  approdato  a  un  esito positivo solo per la mancanza in atti dell'ordinanza comunale in data 14  dicembre  1990,  n.  36226, vigente  all'epoca  delle
 contestate infrazioni  -  ordinanza che effettivamente  sanciva  il  divieto  di sosta,  salvo che per i veicoli della Polizia di Stato - ha  rilevato l'insussistenza  di  elementi per potere affermare  l'illiceità  del comportamento  dei  Vigili  Urbani. Ha  aggiunto  che  l'attestazione contenuta  nei  verbali da questi redatti - secondo cui l'autovettura dello      S.  si trovava nello spazio riservato  alla  Polizia  in luogo in cui erano esposti i cartelli indicatori del divieto  - faceva piena prova fino a querela di falso e non poteva, pertanto, ritenersi smentita dagli esiti dell'istruttoria espletata al riguardo.
3.    Rileva    il    collegio   che,   contrariamente    all'assunto dell'impugnante, gli schemi dogmatici applicati dalla Corte d'appello nella   formazione   del  suo  convincimento   sono   logicamente   e giuridicamente corretti.
Costituisce  principio  consolidato nella  giurisprudenza  di  questa Corte,  dal quale non v'è ragione di discostarsi, che l'affermazione della  responsabilità della P.A., ai sensi dell'articolo  2043  cod. civ.,   presuppone il verificarsi di un evento dannoso eziologicamente connesso  a  un comportamento caratterizzato da dolo o da  colpa.  In tale  prospettiva  la mera illegittimità di un atto  amministrativo, ancorchè  accertato con sentenza passata in giudicato,  non  connota automaticamente    in    termini   di    illiceità    la    condotta dell'Amministrazione,  occorrendo  pur  sempre  la   verifica   della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito  aquiliano (confr.  Cass. civ. 8 marzo 2010, n. 5561; Cass. civ. 4 luglio  2006, n.  591267).
Tale approccio consente di liquidare come del tutto inconsistente  la dedotta violazione del giudicato esterno pretesamente nascente  dalla pronuncia  del  Pretore di annullamento delle contestate  infrazioni, assunto intorno al quale ruotano i due motivi di ricorso.
E'  sufficiente all'uopo rilevare che il vincolo del giudicato  opera nelle  ipotesi - e solo nelle ipotesi - in cui due giudizi,  oltre  a intercorrere  tra  le  medesime parti, si riferiscano,  altresì,  al medesimo  rapporto giuridico, di talchè uno di essi  costituisca  la indispensabile premessa logica per la statuizione relativa  all'altro (confr. Cass. civ., 20 gennaio 2010, n. 857).
Sennonchè   quel   che  difetta,  nella  fattispecie,   è   proprio l'identità  del  rapporto  sottoposto alla  cognizione  del  giudice dell'infrazione,  e  del  giudice  della  responsabilità  aquiliana, discutendosi,  nell'un  caso, della ricorrenza  dei  presupposti  per l'annullamento  di  sanzioni  amministrative  correlate   a   pretese violazioni del Codice della Strada, e nell'altro di un damnum  iniura datum  e  cioè  di  una condotta dolosa o colposa  di  agenti  della pubblica  amministrazione, causativa di un danno ingiusto di  cui  la stessa  deve  rispondere. Ed è  a dir poco ovvio che  l'apprezzamento della  legittimità della contestata infrazione obbedisce  a  criteri deduttivi  e  probatori  che  nulla hanno a che  vedere  con  le  più complesse verifiche da espletarsi nel giudizio di responsabilità. In tale  prospettiva  l'accertamento della effettiva
sussistenza  delle violazioni  a  suo  tempo  addebitate  all'automobilista  costituisce passaggio obbligato  nell'indagine  sulla  effettiva sussistenza  dei lamentati  danni,  non  meno che di quella sull'elemento  psicologico dell'illecito.
Ne  deriva  che  correttamente: il giudice di  merito  ha  rivalutato l'intera vicenda, approdando alla convinzione, congruamente motivata, della infondatezza della domanda attrice.
Per   le   ragioni  esposte  il  ricorso  deve  essere  integralmente rigettate.
Il ricorrente rifonderà alla controparte le spese di giudizio.P.Q.M.
La   Corte  rigetta  il ricorso. Condanna il ricorrente  al  pagamento delle  spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00  (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.



TAR "...In particolare, il ricorrente ha rilevato che il DM n. 198/2003 (concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato) ha abrogato il DPR n. 904/1983 e, quindi, l'Amministrazione, nell'adottare i provvedimenti impugnati, ha erroneamente applicato la disciplina abrogata...."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-03-2011, n. 2702Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il  ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, in data 9.2.1994 è stato  sottoposto a sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 9, n. 1, del DPR n. 737/1981,  a decorrere dal 28.2.1994. Successivamente, con sentenza n. ---/1996, la Corte d'Appello di Catanzaro lo ha condannato alla pena di anni tre e  mesi sei di reclusione e all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, rigettato con sentenza del 26.2.1997.
A seguito della sentenza penale di condanna, con provvedimento del 26.7.1999 il Ministero dell'Interno ha pronunciato la destituzione del ricorrente a far data dal 28.2.1994.
A seguito di ricorso proposto dall'interessato, con sentenza n. --/2002 il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione e, quindi, l'Amministrazione, non potendo riammettere in servizio dello  S. a causa dell'interdizione disposta con la citata sentenza penale, lo  ha sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 98 del DPR n. 3/1957.
Successivamente, con provvedimento del 29 marzo 2004 l'Amministrazione ha comunicato all'interessato che in data 12.4.2004 sarebbe decorsa la pena accessoria indicata e lo ha invitato a riprendere servizio in data 13.4.2004, previa presentazione al Centro Psicotecnico della Polizia di Stato in Roma, al fine di essere sottoposto agli accertamenti attitudinali per la verifica della permanenza dei requisiti attitudinali e, in caso di esito positivo, per essere sottoposto agli accertamenti medico legali, atteso il lungo periodo di assenza dal servizio, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 904/1983.
In data 9.4.2004 il ricorrente è risultato non idoneo alle prove attitudinali ed la colloquio svolto ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 903/1983 e, quindi, con provvedimento del 28.4.2004 l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dello S..
Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 8 luglio 2004 n. -- il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente e, quindi, l'Amministrazione ha disposto la riammissione in servizio dell'interessato con la qualifica di Assistente a decorrere dal  13.12.2004, con riserva di rivederne la posizione all'esito del ricorso  proposto avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All'udienza del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.Motivi della decisione
1.  Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto un unico articolato motivo di ricorso contestando la violazione e l'errata interpretazione ed applicazione del DPR 23.12.1983 n. 903, l'eccesso di potere per erronea applicazione del DPR 23.12.1983 n. 904,  l'ingiustizia manifesta, l'inconferenza tra i diversi provvedimenti, la  apoditticità e contraddittorietà della motivazione e la carenza della motivazione stessa.
In particolare, il ricorrente ha rilevato che il DM n. 198/2003 (concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato) ha abrogato il DPR n. 904/1983 e, quindi, l'Amministrazione, nell'adottare i provvedimenti impugnati, ha erroneamente applicato la disciplina abrogata. Peraltro, anche qualora l'art. 9 del DPR n. 904/1983 (richiamato nei provvedimenti contestati) fosse ancora in vigore, la determinazione dell'Amministrazione di sottoporre il ricorrente ad accertamenti finalizzati a riscontare la sussistenza dei requisiti attitudinali sarebbe, comunque, illegittima in quanto la norma indicata prevede l'accertamento dell'idoneità psicofisica (e non attitudinale) per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Sicché, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi
anche nella parte in cui prevedono che, all'esito degli accertamenti attitudinali, l'interessato avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione medicolegale.
A ciò deve aggiungersi, secondo il ricorrente, la  carenza di motivazione del verbale in data 27.4.2004, da cui non si evincono le ragioni di fatto ed i presupposti di diritto per i quali l'Amministrazione si è determinata ad attribuire determinati punteggi alle valutazioni da eseguire, peraltro, senza indicare il punteggio conseguito dal ricorrente. Al riguardo, l'Amministrazione ha richiamato l'art. 4 del DM n. 198/2003 (a conferma del fatto che la disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta in tale decreto ministeriale e non del DPR n. 904/1983) ma tale norma (così come il richiamato art. 31 del DPR n. 903/1983)  non sarebbe applicabile al caso di fattispecie, posto che attiene all'accertamento dei requisiti attitudinali dei canditati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che esplica funzioni di polizia.
Da quanto sopra, sempre a parere del ricorrente, consegue l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell'interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981, senza, peraltro, indicare quale fosse il requisito carente.
2. L'Amministrazione si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il Collegio - sulla base dell'esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio - ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Anzitutto, va rilevato che, se è vero che nell'atto n. 333D/0165707 del 29 marzo 2004 (con il quale l'Amministrazione ha disposto che, all'atto della riammissione in servizio, il ricorrente venisse sottoposto a visita per l'accertamento dell'idoneità attitudinale e dell'idoneità psico fisica) è stato erroneamente richiamato l'art. 9 del DPR n. 904/1983 (nel frattempo abrogato dalla normativa sopravvenuta), dal verbale n. 1  del 27.4.2004, e dagli atti successivi emerge chiaramente che gli accertamenti sono stati eseguiti in applicazione del vigente DM 30.6.2003 n. 198 e, quindi, non vi sono dubbi sul fatto che l'Amministrazione - ad eccezione dell'errore commesso nell'iniziale individuazione delle norma di riferimento - ha correttamente operato applicando la disciplina vigente applicabile alla fattispecie. Ha richiamando, infatti, il DM n. 198/2003 in tutti gli atti di
accertamento (cfr., tra gli altri, anche l'atto di  accertamento dei requisiti attitudinali in data 26.4.2004) ed, in particolare, ha richiamato l'art. 2 del citato decreto ministeriale nel provvedimento di cessazione dal servizio in data 28.4.2004.
3.2. Ciò posto, la reale quaestio iuris sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi si incentra, quindi, sull'interpretazione della norma dell'art.2 del Regolamento (approvato con d.m. nr. 198 del 2003) concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso sia i candidati all'accesso nei ruoli della P.S. che gli appartenenti ai predetti ruoli; e, pertanto, nello specifico, (la definizione di tale quaestio) impone la soluzione al quesito se sia consentito, o meno, all'Amministrazione dell'Interno di sottoporre il personale dipendente, nel corso del rapporto di servizio, ad accertamento volto al riscontro (in capo allo stesso) della persistenza (non dei soli requisiti psico fisici, ma, altresì) dell'idoneità attitudinale all'impiego. Si tratta di una verifica effettuata da un'apposita commissione tecnica che viene ad investire -
con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio  di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche.
Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione i quali, secondo le esemplificazioni di cui alla Tabella allegata al citato d.m. n. 198/2003,  investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Al riguardo, la tesi del ricorrente esclude tale possibilità ritenendo che la possibilità di accertare i requisiti attitudinali riguardi i canditati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia e non anche chi (come il ricorrente) è stato già positivamente valutato sotto tale profilo.
Il gravame, difatti, non investe, in alcuna sua parte, il giudizio negativo formulato dalla Commissione attitudinale (che viene, pertanto, ritenuto illegittimo in via derivata), né la componente motiva (sotto i profili dell'adeguatezza e della sufficienza delle ragioni per cui è stato disposto l'accertamento dell'idoneità attitudinale) dell'atto avversato, concentrandosi, esclusivamente, sulla  portata applicativa della normativa di riferimento che, a parere del ricorrente, non investe l'amministrazione di un potere quale quello in concreto esercitato.
Tanto premesso, v'è da rammentare la questione relativa alla legittimità, o meno, della sottoposizione del personale in  costanza di servizio (ovvero da reimmettere in servizio in esito all'annullamento giurisdizionale di provvedimento destitutorio) ad accertamenti attitudinali che ne asseverino l'idoneità all'impiego, è stata oggetto di contrasti sia tra questo Tribunale (cfr. sent. TAR Lazio, I^ Ter n.6498 del 2008 ed i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati) ed il Consiglio di Stato che in seno allo stesso Consiglio di Stato (la sent. della VI^ sez. n.909/2010 che tale potere di accertamento esclude si pone in contrasto non solo con la decisione della stessa Sezione n.1777/2007 ma anche con la più recente pronuncia, sempre della medesima VI^ sez., n.4794 del 30/7/2009 che, testualmente, puntualizza "Non può essere messo in dubbio che anche nel corso del rapporto di lavoro
(e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale....).
Invero, ed a partire dalla citata decisione n.6498 del 2008, la Sezione ha chiarito che la legittimità all'esercizio  di tale potere discende dalla circostanza che il personale della Polizia di Stato deve mantenere, anche nel corso del servizio attivo, quei requisiti attitudinali e psico fisici necessari per poter adeguatamente attendere alle mansioni e ai compiti pertinenti alla qualifica di appartenenza (cfr. art.25 della legge n.121 del 1981).
Il possesso di tali requisiti che, nel precedente  ordinamento, era disciplinato dal d.P.R. n.904 del 1983 (che, invero, disattendendo in parte qua la delega di cui al citato art.25, nulla ha prescritto in ordine all'idoneità attitudinale del personale in servizio), trova ora regolamentazione nel d.m. n.198 del 2003 che sotto la rubrica "Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato" include norma (art.2  comma 3) che abilita l'amministrazione ad accertare l'idoneità (fisica,  psichica ed attitudinale) del dipendente nelle ipotesi ivi contemplate fra le quali è prevista quella correlata a "specifiche circostanze rilevate d'Ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio".
La Sezione ha, poi, ulteriormente aggiunto, che "  la logicità e razionalità de detta disposizione non è revocabile in dubbio ove si consideri che la personalità umana, in una prospettiva temporale, pur se mantiene una propria coerenza, è soggetta a mutamenti che danno luogo, sotto il profilo psicologico, ad un susseguirsi di momenti non solo evolutivi ma anche involutivi (es.: il dipendente che si ritiene ingiustamente sanzionato dalla propria amministrazione può sentirsi deprivato di ogni stimolo a perseguire con immutata abnegazione  e determinazione i propri compiti di polizia; e parallelamente analoga disaffezione può maturare nel dipendente che riscontra l'inerzia disciplinare della propria amministrazione di fronte a contegno, manifestamente contrario ai doveri di servizio, tenuto da collega). Dunque, le dinamiche emotive, relazionali e gli eventi di vita che si susseguono
nell'esperienza dell'individuo concorrono ineluttabilmente a determinarne atteggiamenti, aspettative e motivazioni che incidono, rafforzandola o riducendola, sulla disposizione verso alcuni tipi di impegni e difficoltà".
E tale esegesi, condivisa - come sopra anticipato  in alcune pronunce del Giudice di appello - ha, da ultimo, ulteriormente, e si ritiene definitivamente, trovato conferma nel parere  reso, sulla specifica questione di cui trattasi, dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato che, a livello esegetico, ha constatato che "la formulazione letterale della norma di cui all'art. 2 del d.m. n. 198/2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio, in esecuzione di un giudicato amministrativo, anche ad accertamento attitudinale, oltre che psicofisico, in costanza di rapporto.
L'art. 2 del d.m. n. 198/2003,  infatti, nella rubrica recita testualmente "accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato", con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali.
E sebbene al primo ed al secondo comma la disposizione si riferisca solo all'idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata, in costanza di rapporto; al comma terzo il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull'idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertato dalla pubblica amministrazione -  oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma - opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario". (Comm.Spec., parere nr.2206/2010 del 04.10.2010).
E tanto basta a definire l'odierno giudizio che, così come strutturato, si rivela certamente infondato.
Nondimeno, e solo per ragioni di compiutezza, la Sezione non intende sottrarsi ad una esegesi completa della disposizione  dell'art.2 di cui trattasi la cui formulazione letterale condiziona, come sopra ricordato, la possibilità di rinnovare il giudizio di idoneità attitudinale ove sussistono "specifiche circostanze" che devono  essere fatte oggetto di "adeguata motivazione".
Orbene, ad avviso della Sezione, tale norma deve essere intesa nel senso che l'amministrazione può, durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali tutte le volte che: - vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi (cfr. in tal senso Cons.St. VI^ sez. nr. 422 del 2010); - di tali elementi dia adeguata contezza di fatto e motivazionale.
Segue a tanto che, allorquando si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli (es. annullamento di decreto destitutorio), tale circostanza non può, ex sé, considerarsi interdittiva all'esercizio  del potere di accertamento attitudinale (come sembra dedursi da Cons.St. Sez. IV, ord. n. 2712/2004 e n. 2961/2004). La norma, difatti, non pone alcun limite di tale natura; mentre, per converso, essa deve ritenersi violata allorquando la rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale (in esito alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di destituzione)  sia palesemente volta ad eludere la pronuncia del Giudice (cfr. Cons. St. nr.422 del 2010 cit.), fermo restando in capo al ricorrente, in tali  evenienze, l'onere di denunciare le circostanze rappresentative della manifesta natura di tale intento.
Da ultimo, poi, l'onere, gravante sulla p.a., dell'enucleazione delle "specifiche circostanze" che devono essere oggetto di "adeguata motivazione" non va inteso in senso assoluto. E ciò  nel senso che, fra tali "circostanze", ve ne possono essere alcune la cui esposizione rende del tutta superflua un'ulteriore e diffusa motivazione. Ne segue che, in presenza di dati episodi che, ad esempio, vedono penalmente condannato (con sentenze passate in giudicato) l'operatore di polizia per gravi reati la cui consumazione è (anche) agevolata dalla divisa che indossa, il dubbio che costui sia ancora attitudinalmente idoneo a prevenire e reprimere fatti penalmente rilevanti (alla luce di una condotta che ha dato prova di una del tutto antitetica propensione), è tanto ovvio quanto elementare e consente di evitare la spendita di diffuse argomentazioni nel preambolo del provvedimento che dispone la
rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale.
3.3. Va, infine, respinta la censura con la quale  il ricorrente lamenta che l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell'interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di  uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981,  senza indicare quale fosse il requisito carente, essendo chiaro dal tenore dei provvedimenti impugnati che il requisito mancante fosse quelle relativo al profilo attitudinale.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
5. Sussistono validi motivi, legati alle sopra citate divergenze giurisprudenziali, per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.



INTERNET: GIOVANE MAROCCHINO SCOPRE FALLA SICUREZZA FACEBOOK

INTERNET: GIOVANE MAROCCHINO SCOPRE FALLA SICUREZZA FACEBOOK
POSSIBILE ACCEDERE A INFORMAZIONE SENZA RUBARE ID
(ANSA) - RABAT, 15 LUG - Si chiama Reda Cherqaoui, ha 22 anni
e, uscito dal liceo e appena iscrittosi alla facolta' di
Informatica dell'Universita' di Casablanca, ha creato una
societa' che si occupa di siti e di sicurezza. E' lui che ha
scoperto una falla nei sistemi di sicurezza di Facebook e oggi,
in qualche modo, il Marocco lo ''celebra'' dedicandogli articoli
e reportage. Reda ha creato ''Agatha'', un portale per
monitorare il socialnetwork, scoprendo un difetto del sistema
di sicurezza.
''Agatha'' non e' un nome scelto a caso, perche' riporta al
film ''Minority Report'', dove il confine tra vero e virtuale e'
molto labile.
Grazie al sistema, ha raggiunto il pieno accesso alle
informazioni di oltre 80.000 utenti di Facebook, come messaggi
in bacheca, stato, video, foto, informazioni personali,
messaggi ricevuti e inviati e-mail.
Tecnicamente, spiega oggi la Map, la ''falla'' consentirebbe
dI accedere a informazioni riservate su Facebook senza dovere
rubare gli ''id' di chi fa parte della rete.
Reda, ha detto alla Map, non ha mai cercato di trarre
vantaggio dalla sua bravura di scoprire i difetti dei sistemi di
sicurezza sulla rete, tanto che si definisce un "hacker bianco",
la cui unica motivazione Š quella di "educare gli utenti dei
social network su quello che hanno messo online", per rafforzare
la sicurezza informatica e informare i progettisti dei siti
violati.(ANSA).

MIU
15-LUG-11 15:28 NNNN

Usa/ Rubati 24.000 file, Pentagono si prepara alla cyber-guerra

Usa/ Rubati 24.000 file, Pentagono si prepara alla cyber-guerra
Il cyber-spazio sar trattato alla stregua di mare, terra e cielo

Washington, 15 LUG. (TMNews) - Il ministero della Difesa Usa si
prepara a rafforzare le misure di sicurezza delle sue reti
informatiche per respingere gli attacchi degli hacker, che solo
lo scorso mese di marzo hanno rubato circa 24.000 file contenenti
dati del Pentagono. "Nel XXI secolo, i byte sono pi pericolosi
dei colpi di arma da fuoco e delle bombe", ha detto il Vice
Segretario alla Difesa, William Lynn, presentando la nuova
strategia del Pentagono.

"Pochi colpi su una tastiera di un computer in un Paese posso
avere un impatto sull'altro versante del pianeta in un batter
d'occhio", ha aggiunto. Per questo, il Pentagono tratter il
cyber-spazio alla stregua di mare, terra e spazio aereo,
adottando un approccio non solo difensivo, ma anche di attacco,
per dissuadere eventuali nemici da nuovi attacchi.

Un approccio puramente difensivo non permetterebbe di avere una
strategia coerente, ha dichiarato a sua volta il generale James
Cartwright, vice-capo di stato maggiore interforze. "Fino ad oggi
abbiamo concentrato il 90% della nostra attenzione a costruire il
prossimo firewall (sistema che serve a bloccare le intrusioni) e
il 10% agli strumenti per impedire che venisse attaccato", ha
spiegato. Da oggi, l'obiettivo sar quello di concentrarsi sia
sulla dissuasione che sulla protezione: "Ogni volta che qualcuno
spende diverse centinaia di dollari per concepire un virus, noi
ne spendiamo milioni (per difenderci). Dobbiamo capovolgere le
parti". Secondo il Washington Post sarebbe stato proprio questo
atteggiamento pi offensivo a portare allo sviluppo di virus come
lo Stuxnet, usato contro il programma nucleare iraniano.

Con 15.000 reti e sette milioni di computer sparsi in centinaia
di siti nel mondo, la difesa americana viene presa di mira ogni
giorno milioni di volte. A marzo sono stati colpiti 24.000
archivi informatici sui sistemi di armi in costruzione. I
responsabili non sono stati ancora identificati, ma Lynn si
detto convinto che sia stata "l'intelligence di un paese
straniero".

(fonte Afp)

Sim

151104 lug 11

La centralità della valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza. (a cura del Dott. P. Picco)




















INTERNET: GDF OSCURA SITO CHE PERMETTEVA ACCESSO A BTJUNKIE

INTERNET: GDF OSCURA SITO CHE PERMETTEVA ACCESSO A BTJUNKIE

(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - La Guardia di Finanza ha oscurato
da stamani il sito www.proxyitalia.com, creato in Canada e
allocato in Germania, e consentiva l'accesso dall'Italia al
portale multimediale pirata ''btjunkie'', uno dei piu' grandi
supermercati mondiali del falso multimediale. L'operazione e'
stata effettuata in attuazione di un provvedimento emesso in via
d'urgenza dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia.
Le Fiamme Gialle hanno scoperto che la registrazione del
dominio ''proxyitalia.com/btjunkie.org'' era avvenuta in
risposta ad un altro provvedimento della magistratura
cagliaritana che dallo scorso aprile aveva vietato l'accesso al
sito pirata e indagato due internet provider, Fastweb e Ngi, per
favoreggiamento per non aver bloccato tutti gli accessi a
''btjunkie''. L'operazione portata a compimento per la prima
volta in Italia dal Nucleo di polizia tributaria rientra nella
logica, hanno spiegato gli investigatori della Finanza, di
rimuovere tutti gli ostacoli tecnologici frapposti per aggirare
gli obblighi imposti dalla legge per la tutela del diritto
d'autore e del copyright. Subito dopo la divulgazione della
notizia dell'inibizione dei siti www.btjunkie.org e
www.btjunkie.com, alcuni blog fornivano ai netsurfer indicazioni
su come aggirare la barriera tecnologica eretta dall'autorita'
giudiziaria per accedere al portale ''pirata''. (ANSA).

VA
15-LUG-11 10:43 NNNN

Manovra/ Cgil: Con i super ticket schizza costo esami sanitari

Manovra/ Cgil: Con i super ticket schizza costo esami sanitari
"Norma regalo a sanit privata e danno a servizio pubblico"

Roma, 14 lug. (TMNews) - Ecografie, elettrocardiogrammi ed esami
allergologici: saranno questi semplici e comuni esami a subire un
"pesante incremento economico alla luce del super ticket
introdotto nella manovra" che ha avuto il via libera oggi al
Senato. E` quanto denuncia la Cgil puntando il dito contro un
provvedimento che rappresenta "un salasso economico totalmente a
carico dei cittadini". Ma, soprattutto, affermano il segretario
confederale, Vera Lamonica, e il responsabile politiche della
salute, Stefano Cecconi, " un vero e proprio regalo al mercato
della sanit e al contempo un grave danno per il servizio
pubblico".

I due dirigenti sindacali hanno calcolato quanto l`introduzione
del ticket, pari a dieci euro per ogni ricetta per esami e visite
specialistiche, oltre al ticket sulla prestazione, incrementi le
prestazioni. Si va da una ecografia addominale inferiore, dal
costo di 32,05 euro, che con il super ticket fisso sulla ricetta
schizza a 42,05. E cos via: un`ecografia mammella passa da 35,90
a 45,90; un elettrocardiogramma da 11,65 a 21,65; un fundus oculi
da 7,75 a 17,75; Rx al torace da 15,50 a 25,50; l`esame
allergologico strumentale da 6,04 a 16,04; l`emocultura da 26,45
a 36,45.

Saranno questi i nuovi costi a partire da luned 18 luglio, data
della probabile entrata in vigore della manovra. "Con i super
ticket, che si sommano ai tagli pesantissimi, pari a otto
miliardi in due anni, inseriti nella manovra, saranno i cittadini
pi deboli a pagare ancora una volta i costi della crisi",
aggiungono Lamonica e Cecconi paventando il rischio che "sempre
pi persone sono spinte cos verso la sanit privata a pagamento,
mentre molte saranno costrette a rinunciare alle cure mediche".

Per i due dirigenti sindacali della Cgil "bisogna rovesciare la
logica punitiva e depressiva della manovra: perch la salute un
diritto e non una merce e la sanit - concludono Lamonica e
Cecconi - un investimento strategico contro la crisi e per uno
sviluppo economico di qualit".

Red/Vis

141740 lug 11

Salute/ Nuovi studi su pillole per prevenzione dell'Hiv

Salute/ Nuovi studi su pillole per prevenzione dell'Hiv
Le ricerche sono state condotte in Africa da ricercatori Usa

New York, 14 lug. (TMNews) - Secondo due nuovi studi americani
sulla prevenzione dell'Aids, l'assunzione quotidiana di una
pillola antiretrovirale contribuisce a ridurre le possibilit di
contagio.

Da uno studio dell'Universit dello stato di Washington, condotto
in Kenya e Uganda su quasi 5.000 "coppie discordanti" (quelle in
cui solo uno dei due partner ha contratto il virus Hiv) si evince
che chi aveva preso una dose al giorno del farmacoTruvada, una
combinazione di tenofovir ed emtricitabina, aveva visto una
riduzione del 73 per cento della possibilit di contrarre il
virus. I pazienti che avevano preso una volta al giorno il
famarco Viread, che contiene solo tenofovir, avevano visto le
possibilit di contrarre la malattia ridotte del 62 per cento.

L'altro studio stato condotto dal Centers for Disease Control
and Prevention, l'agenzia pubblica americana che si occupa del
controllo delle malattie contagiose e della loro prevenzione.
Dalla ricerca, condotta in Botswana su una popolazione di 1.200
giovani adulti sessualmente attivi, emerso che una pillola al
giorno del farmaco Truvada ha ridotto le possibilit di
contrazione dell'Hiv del 63 per cento.

I risultati degli studi avrebbero dovuto essere divulgati il 17
luglio a Roma all'International Aids Society Confrence, ma vista
l'importanza delle cifre, i gruppi di ricerca hanno deciso di
anticipare la pubblicazione.

"Oggi un giorno estremamente eccitante per la prevenzione
dall'Hiv", ha commentato il dottor Kevin Fenton, del Cdc di
Atlanta. "Non troveremo la pillola magica che previene la
contrazione del virus, ma si tratta di uno strumento in pi", ha
detto Fenton.

L'Aids la sesta causa di morte al mondo, ma sale al terzo posto
se si considerano solo i paesi a basso reddito.




A24-Buf



142117 lug 11

D.L. 1-7-2009 n. 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150....il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;



D.L. 1-7-2009 n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150.

Art. 17.  Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti

… omissis …

23.  All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;


… omissis …









Manovra: Siap, Silp Cgil, Coisp e Anfp, disinteresse del Governo verso la sicurezza

MANOVRA: SIAP, SILP, CGIL, COISP E ANFP, DISINTERESSE DEL GOVERNO VERSO LA SICUREZZA 

(AGENPARL) - Roma, 14 lug - "Il Siap, il Silp per la Cgil, il Coisp e l’Anfp il giorno 15 luglio p.v. dalle ore 9,00  alle ore 14,00 hanno organizzato dinanzi alla Camera dei Deputati una manifestazione  con volantinaggio per denunciare, ancora una volta, il totale disinteresse del Governo  verso il settore della sicurezza. Le misure inserite nella recente manovra finanziaria, che si aggiungono a quelle  introdotte con le precedenti manovre del 2008 e del 2010, produrranno ulteriori  penalizzanti conseguenze sia sul versante del personale che su quello del  funzionamento degli apparati, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini", queste le parole racchiuse in una nota di oggi e rilasciata da Siap, Silp Cgil, Coisp e Anfp.