INCENDIA AUTO DEI CARABINIERI, CACCIA AL PIROMANE =
(AGI) - Genova, 16
ago. - Due auto dei carabinieri in fiamme
ieri sera davanti alla stazione
dell'Arma di Voltri, in piazza
Lerda, nel ponente di Genova. E' scattata
immediatamente la
macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitati i
vigili
del fuoco del distaccamento di Multedo che hanno domato le
fiamme.
I militari hanno dato il via alle indagini e, secondo
indiscrezioni,
sarebbero sulla buona pista per
l'identificazione del piromane. Ignote per
ora le cause
dell'incendio e la loro matrice. Nessuna ipotesi e' per
ora
esclusa. Altro rogo d'auto nella notte in via Sapello, poco
distante
dalla caserma dei carabinieri di Voltri. (AGI)
ge1
161018 AGO
11
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martedì 16 agosto 2011
GB: MAREA NERA SCOZIA; SHELL, CONTINUA FUORIUSCITA PETROLIO
GB: MAREA NERA SCOZIA; SHELL, CONTINUA FUORIUSCITA
PETROLIO
(ANSA-REUTERS) - LONDRA, 16 AGO - La fuoriuscita di petrolio
dalla piattaforma Gannet Alopha, 180 chilometri da Aberdeen,
sulla costa orientale della Scozia. Lo annuncia la Shell, senza
precisare altri dettagli, ne' quando sara' in grado di fermare
la perdita.
Ieri il colosso anglo-olandese aveva stimato la perdita di
200 tonnellate di greggio, circa 1.300 barili, nel Mare del
Nord: secondo gli esperti si tratta dell'incidente piu' grave
nell'area dal 2000. (ANSA-REUTERS).
ACC
16-AGO-11 09:28 NNNN
GB: NON SI ARRESTA PERDITA DI PETROLIO AL LARGO DELLA SCOZIA =
(AGI/REUTERS) - Londra, 16 ago. - Non si arresta la perdita di
petrolio cominciata mercoledi' scorso nel Mare del Nord, al
largo delle coste della Scozia. La Shell, a cui fa riferimento
la piattaforma, ha riferito che sono finiti in acqua 216
tonnellate di greggio, equivalenti a 1.300 barili (in media, ha
spiegato la compagnia, si tratta di 5 barili al giorno)
determinando l'emergenza piu' grave dal 2000. "La macchia di
petrolio", ha detto un portavoce della Shell, "era ieri di
circa un chilometro quadrato. (AGI)
Fab
161003 AGO 11
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(ANSA-REUTERS) - LONDRA, 16 AGO - La fuoriuscita di petrolio
dalla piattaforma Gannet Alopha, 180 chilometri da Aberdeen,
sulla costa orientale della Scozia. Lo annuncia la Shell, senza
precisare altri dettagli, ne' quando sara' in grado di fermare
la perdita.
Ieri il colosso anglo-olandese aveva stimato la perdita di
200 tonnellate di greggio, circa 1.300 barili, nel Mare del
Nord: secondo gli esperti si tratta dell'incidente piu' grave
nell'area dal 2000. (ANSA-REUTERS).
ACC
16-AGO-11 09:28 NNNN
GB: NON SI ARRESTA PERDITA DI PETROLIO AL LARGO DELLA SCOZIA =
(AGI/REUTERS) - Londra, 16 ago. - Non si arresta la perdita di
petrolio cominciata mercoledi' scorso nel Mare del Nord, al
largo delle coste della Scozia. La Shell, a cui fa riferimento
la piattaforma, ha riferito che sono finiti in acqua 216
tonnellate di greggio, equivalenti a 1.300 barili (in media, ha
spiegato la compagnia, si tratta di 5 barili al giorno)
determinando l'emergenza piu' grave dal 2000. "La macchia di
petrolio", ha detto un portavoce della Shell, "era ieri di
circa un chilometro quadrato. (AGI)
Fab
161003 AGO 11
NNNN
lunedì 15 agosto 2011
Corte dei Conti "...Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. C.– già appartenente alla Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta......P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando ACCOGLIE il ricorso in esame (n. 57809 PC), proposto da ... nei confronti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPDAP, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data di cessazione dal servizio...."
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in
composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso, iscritto al n. 57809 P.C. del registro di Segreteria, promosso da
... è elettivamente domiciliato – avverso il decreto del Ministero
dell’Interno n. 10855, datato 24.02.2003, nonché nei confronti del
Ministero dell’Economia e dell’INPDAP.
Udite, nella pubblica udienza dell’8.06.2011, l’avv. Di Marco e la dott.ssa
Caira per l’INPDAP.
Non rappresentati i dicasteri.
Visti gli atti ed i documenti della causa;
Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.
Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. C.– già
appartenente alla Polizia
di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal
03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur
riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di
servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o.
in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur
dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non
riconosciuta.
Ulteriori memorie pervenivano il
20.04.2011 ed il 30.05.2011.
2.
Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 10.05.2011, nell’evidenziare
il mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la
prescrizione quinquennale.
3.
L’INPDAP, a sua volta, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione
passiva, chiede il rigetto del ricorso.
4.
A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della
quale entrambe le intervenute si riportano agli atti - questo Giudice, ai
sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura
del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il
termine prefissato.
DIRITTO
1.
Preliminarmente, è da evidenziare, con riferimento alla previsione del
novellato art. 420 c.p.c., l’impossibilità
del tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti tutte le
parti.
2.
Per giurisprudenza consolidata (vgs. 3^ sez. centr.
n. 13621/2002; sez. giur. Toscana nn.
740/2006 e 654/2009), per il personale della Polizia
di Stato, il diritto a percepire il trattamento di P.P.O.
è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della legge n. 472/1987, dalla
stessa norma prevista per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP.
ad ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
Quest’ultimo prevede, come condizione indispensabile, l’accertata
dipendenza da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito
che si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non
l’asserita inabilità al servizio.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di
accoglimento.
Si deve, pertanto, dichiarare l’applicabilità, nei confronti del
ricorrente, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente
diritto, in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i
dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data della dispensa dal
servizio. Ai fini dell’eccepita prescrizione quinquennale, ha validità interruttiva
la sua richiesta, ricevuta dal Ministero il 30.03.2005, che sollecita la
revisione, in autotutela del provvedimento, ora
impugnato e relativo alla sua iniziale istanza del 18.121996.
3.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione
monetaria, ex artt. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c.,
dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi
cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi
legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli
stessi (SS.RR. 10/2002).
4.
Non è accolta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’INPDAP
in quanto l’Istituto è ordinatore secondario di spesa.
5.
Attesa la chiarezza della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la
univocità della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate, in
mancanza di apposita notula, in euro 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP,
vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica
– definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il
ricorso in esame (n. 57809 PC), proposto da ... nei confronti del Ministero
dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPDAP,
e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti,
dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del
diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla
data di cessazione dal servizio.
Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte
motiva.
Dispone
la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori
adempimenti di competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto,
eventualmente, di interesse.
Le spese legali, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP, sono a
carico dell’Amministrazione soccombente.
Così
deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio dell’8.06.2011.
In
esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera
di Consiglio del 09.06.2011, in pari data viene comunicata alla Segreteria,
per il seguito di competenza.
IL GIUDICE UNICO
F.to
Francesco D’Isanto
Depositata
in Segreteria il 5 LUGLIO 2011
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to
Paola Altini
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
TOSCANA | Sentenza | 242 | 2011 | Pensioni | 05-07-2011 |
Corte dei Conti "...L’atto di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio riferisce che a carico del convenuto, in qualità di dipendente della Polizia di Stato, è stata accertata una responsabilità derivante dalla produzione, da parte dello stesso, di attestazioni (certificati) quali giustificativi di assenze dal lavoro per malattie non sussistenti o, comunque, non inabilitanti al servizio...."
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta
dai seguenti magistrati:
dott.
Ivan DE MUSSO
Presidente
dott.
Agostino BASTA
Consigliere
dott.
Marcovalerio POZZATO
Consigliere
ha
pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 70978 del registro di Segreteria,
proposto
dal Procuratore regionale per il Lazio avverso
il
sig. ......
Uditi,
nella pubblica udienza del 28.6.2011, con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Antonella Cirillo:
il
giudice relatore cons. dott. Marcovalerio Pozzato;
il
Pubblico Ministero nella persona del SPG dott. Marco Smiroldo;
l'avv.
Eugenio Pini, per il convenuto.
Esaminati
tutti gli atti e i documenti del fascicolo processuale.
FATTO
L’atto
di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio
riferisce che a carico del convenuto, in qualità di dipendente della Polizia
di Stato, è stata accertata una responsabilità derivante dalla
produzione, da parte dello stesso, di attestazioni (certificati) quali
giustificativi di assenze dal lavoro per malattie non sussistenti o,
comunque, non inabilitanti al servizio.
Detta
Procura ha in particolare individuato, a seguito di comunicazioni (......),
la sussistenza di un danno erariale (€ 11.911,00), in relazione a:
corrispettivo
(monetario) delle giornate lavorative illegittimamente non effettuate dallo
...... che ha allegato malattie non sussistenti o comunque non inabilitanti;
danno
da disservizio e danno all’immagine.
Rileva
parte attrice che lo .... titolare di partita IVA N. ......, gestiva
un'attività di affittacamere insieme al carabiniere ......., condannato,
nel medesimo contesto (illegittime assenze dal servizio), da questa Sezione
giurisdizionale con sentenza n. 1015/2008 (passata in giudicato).
Dalla
documentazione in atti si evince che, a seguito di accurata verifica (cfr.
citate informative della Questura di .....; verbali di indagini delegate
dalla Procura militare della Repubblica; informative CC Stazione di .....),
il predetto convenuto si dedicava, nei giorni in cui aveva allegato infermità
(febbraio, marzo, aprile e giugno 2005), a attività connesse alla propria
piccola azienda di B&B.
In
tali giorni lo ....., specificamente, ben lungi di trovarsi immobilizzato a
casa, affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi percorsi), acquistava
fuori dal .... mattonelle, quadri e suppellettili, venendo fotografato, con
il sodale sig. ..... intento a svolgere (fuori dalla propria abitazione)
attività non meglio identificate.
Il
pregiudizio erariale è stato quantificato negli importi corrispondenti alle
retribuzioni indebitamente percepite dallo ...... nei periodi di illegittima
assenza (€ 4.476,10), nonché nelle ulteriori somme – quantificate
mediante valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - relative a:
-danno
da disservizio, consistente nell'aver inciso negativamente sul funzionamento
dell'ufficio di appartenenza (€ 2.235,00);
-lesione
all’immagine dell’Amministrazione dell'Interno, in considerazione della
gravità della condotta truffaldina, peraltro reiterata, delle funzioni
assolte e del grado rivestito, in relazione all'art. 55-quinquies del D. Lgs.
165/2001 (€ 5.000,00).
In
tal modo qualificati i danni derivanti dalle riferite vicende - sulla base
dei documenti in atti - in complessivi € 11.911,00, sono stati ritenuti
sussistenti elementi di responsabilità a carico del sig. ...... invitato
dall’organo inquirente (11.6.1010), ai sensi dell’art. 5 della L.
14.1.94 n. 19, come integrato dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le
proprie deduzioni con riferimento alle sue presunte responsabilità in
merito alle illegittime assenze dal servizio.
Lo
......, presa visione delle evidenze del fascicolo istruttorio, ha fatto
pervenire proprie controdeduzioni.
Con
atto di citazione del 31.1.2011 (notificato il 3.3.2011) il predetto
incolpato veniva evocato in giudizio, in quanto responsabile del complessivo
danno erariale di € 11.911,00.
Il
convenuto si è ritualmente costituito in giudizio (1.6.2011) a mezzo di
comparsa di risposta, con il patrocinio dell'avv......
Ha
nell'ordine prospettato i seguenti motivi difensivi:
-preliminarmente,
il difetto di condizione di proponibilità e/o ammissibilità e/o
procedibilità in relazione all'azione di responsabilità per danni
all'immagine alla P.A., per mancanza di sentenza penale irrevocabile di
condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009;
-di
conseguenza, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
-nel
merito, l'infondatezza dell'azione di responsabilità per inconsistenza
dell'apparato probatorio fornito da parte attrice, posto che quest'ultima
avrebbe dovuto dimostrare i fatti su cui si fonda la propria pretesa secondo
le regole del processo civile;
-in
tale prospettiva, il semplice rimando agli accertamenti realizzati dalla
Polizia Giudiziaria non soddisfa l'onere della prova richiesto dall'art. 163
c.p.c.;
-sussiste
ampia documentazione medica in relazione alla lombosciatalgia sofferta dal
convenuto.
Chiede
conclusivamente il convenuto:
-che
venga dichiarata improponibile e/o inammissibile l'azione di responsabilità
erariale per danni all'immagine della P.A.;
-in
subordine, respingere nel merito la domanda attorea.
All’odierna
pubblica udienza il P.M. ha pienamente confermato la richiesta
risarcitoria, puntualizzando che:
-ricorre
nelle vicende in questione una fattispecie legale tipica di danno
all'immagine della P.A., senza necessità del previo accertamento penale;
-sono
puntualmente indicate, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., le fonti di prova a
carico del convenuto;
-nei
fatti di causa non si pone un problema di falsità materiale della
certificazione medica, ma di dichiarazione al medico non coerente con la
realtà;
-sono
da rinvenirsi, nel comportamento del convenuto, indizi gravi e concordanti
non di semplice colpa grave, ma di atteggiamento cosciente e volontario di
induzione in errore.
Per
converso l'avv. ..... ha chiesto la reiezione della domanda attorea in
quanto inammissibile e comunque infondata nel merito, specificando che:
-la
fattispecie in esame è in realtà sussumibile in contesto penale;
i
fatti che si assumono accertati (peraltro con modalità non fidefacenti)
sono completamente disconosciuti dallo .....
-non
risulta formata la prova in ordine al consumato reato di truffa.
L'avv.
.... conclude ribadendo tutte le eccezioni formulate con la comparsa di
costituzione in giudizio, chiedendo, in via subordinata, la gradazione del quantum
eventualmente posto a carico del convenuto.
D
I R I T T O
Ritiene
il Collegio di delibare, in via assolutamente preliminare, le eccezioni
relative alla nullità della citazione ovvero dell'inammissibilità della
pretesa attorea.
Manifestamente
priva di giuridico fondamento è l'eccezione fondata sulla nullità della
citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c..
All’uopo
deve rilevarsi che, nei giudizi di responsabilità amministrativa, deve
escludersi la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza
dell’oggetto, allorché siano chiaramente evincibili il danno, la
fattispecie causativa dello stesso e le posizioni soggettive alle quali
siano addebitate le pretese risarcitorie (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 540 in
data 18.11.2004).
Nel
caso di specie, appaiono chiaramente evidenziati il danno erariale, il nesso
causale fra la produzione del medesimo e la condotta del convenuto, nonché
le singole fonti di prova a carico di quest'ultimo.
Giova
altresì rammentare che nel processo innanzi alla Corte dei conti trovano
applicazione sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento
tanto al processo civile che a quello penale), sia il principio del giusto
processo, ex art. 111 Cost. Pertanto, ai fini dell’accertamento della
responsabilità amministrativa, è necessario fornire mezzi di prova (nella
specie forniti) che sono autonomamente valutati dal giudice contabile (Sez.
Abruzzo, sent. n. 663/2004)
In
secondo luogo, è stata avanzata eccezione di nullità della citazione con
riferimento alla mancanza delle condizioni di proponibilità e/o
ammissibilità e/o procedibilità dell'azione di responsabilità per danni
all'immagine alla P.A., per difetto di sentenza penale irrevocabile di
condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009.
Osserva
il Giudicante che, in virtù della disposizione citata, qualora non si sia
in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, non può procedersi ad
azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine della P.A. (cfr.,
per tutte, Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. 19/2011).
Giova
rammentare che il Legislatore (ricevendo peraltro l'avallo del Giudice delle
Leggi) ha posto in essere un quadro di norme restrittivo rispetto alla
richiesta di risarcimento di danno all'immagine della P..A. (connotato,
peraltro, da profili più sanzionatori che risarcitori).
La
giurisprudenza ha infatti evidenziato che il risarcimento del danno
all'immagine della P.A. è attivabile innanzi a questa Corte solo quando
sussista il presupposto di una sentenza irrevocabile di condanna del
pubblico funzionario.
La
coerenza di fondo del quadro normativo in esame è dimostrato dal fatto che
l'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009 ha previsto che, per il risarcimento
del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, il decorso del
termine di prescrizione di cui all'art. 1, c. 2, della L. 20/1994, è
"sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".
L'eccezione
defensionale relativa all'inammissibilità della pretesa afferente al danno
all'immagine subìto dalla P.A è quindi fondata, mancando, nella specie,
una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del convenuto per i
medesimi fatti: giova notare, altresì, che il medesimo art. 55-quinques del
D. Lgs. 165/2001 (invocato dalla Procura procedente) postula la necessità,
ai fini del risarcimento del danno all'immagine della P.A., di una sentenza
penale di condanna.
Deve
essere quindi dichiarata l'inammissibilità parziale della citazione,
limitatamente alla pretesa afferente al ristoro del danno all'immagine subìto
dall'Amministrazione dell'Interno.
Nel
merito, la richiesta risarcitoria della Procura è fondata e meritevole di
parziale accoglimento.
Risulta,
infatti, pacifico il danno provocato dal sig. ...... all’Amministrazione
dell'Interno, l’elemento soggettivo a titolo di colpa grave con previsione
ovvero di dolo, nonché il nesso causale tra la condotta del convenuto ed il
danno arrecato, così come è risultato dalla documentazione acquisita in
via istruttoria.
Lo
<<<<< ha consapevolmente dichiarato ai medici competenti la
propria inabilità al servizio di Istituto al solo fine di svolgere proprie
attività (peraltro in violazione degli obblighi di esclusività di
prestazioni lavorative in favore della Polizia
di Stato, presumibilmente legate all'affitto turistico di camere).
Specificamente,
nei periodi di illegittima assenza contestati (.....) lo ....., che avrebbe
dovuto giacere a riposo, affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi
percorsi), acquistava fuori dal .... mattonelle, quadri e suppellettili, e
svolgeva fuori dalla propria abitazione attività non meglio identificate
(presumibilmente connesse alla ristrutturazione di un appartamento destinato
all'affitto turistico).
Tali
attività del convenuto sono ampiamente dimostrate dal materiale acquisito
durante specifiche indagini:
-documenti
relativi al noleggio di furgone da parte dello ..... (unico guidatore
autorizzato);
-documenti
relativi all'utilizzo (sempre da parte di quest'ultimo) di carta di credito
in prossimità di ....;
-reperti
fotografici dello ....., colto in attività non meglio identificate nel
quartiere ....
Risulta
in sostanza dimostrato, conformemente a quanto dedotto dalla procedente
Procura, che il convenuto ha svolto attività assolutamente incompatibili
con le patologie dichiarate, ovviamente senza rispettare gli obblighi di
reperibilità nei casi di assenza per malattia.
Devono essere
completamente disattese le deduzioni difensive incentrate sul quadro clinico
a carico dello ..... la circostanza di un giudizio diagnostico di
lombosciatalgia (peraltro artatamente indotto dal convenuto) non costituisce
causa di giustificazione né di attenuazione della responsabilità dedotta
innanzi a questa Corte.
Le
retribuzioni afferenti ai periodi di assenza dal servizio sono state quindi
corrisposte dall’Amministrazione dell'Interno sebbene il dipendente, in
buona forma fisica (come dimostrato dalla guida continuata di un furgone, da
lui stesso noleggiato), prestasse attività economica remunerata, fra
l'altro in dolosa violazione del principio di esclusività del rapporto di
impiego in essere: ciò esclude qualunque giustificazione alla
corresponsione degli emolumenti medesimi.
La
giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, in materia di
percezione di somme non dovute, il danno erariale è ravvisabile
nell’ammontare degli emolumenti indebitamente riscossi a titolo di
corrispettivo per prestazioni di servizio non rese, per effetto di assenze
arbitrarie dal servizio (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 445/2005, Sez. Emilia
Romagna, sent. n. 581/2007).
E'
principio ormai consolidato in giurisprudenza che sussiste indebito
incameramento della retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio
sulla base di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal
contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa.
A
seguito della condotta del convenuto sono state sottratte energie lavorative
alla Pubblica Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli
obblighi di servizio.
E’
dunque ostensiva la responsabilità per dolosa violazione degli obblighi di
servizio da parte dell’odierno convenuto, che ha deliberatamente
dichiarato (essendo in buona forma fisica) uno stato di malattia per
assentarsi dal servizio, causando un danno di € 4.476,10, come da conteggi
effettuati dall’Amministrazione dell'Interno (cfr. informative agli atti
della Questura di Roma, in relazione agli emolumenti corrisposti in
occasione delle assenze in questione).
Non
può invece trovare accoglimento la pretesa afferente al risarcimento del
c.d. “ danno da disservizio”, dato per implicito in ragione dei fatti
sopraesposti.
Rileva
questo Giudicante, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale già
chiaramente delineatosi (cfr., per tutte, Sez. Lazio, sent. 1015/2008), che
parte attrice ha mancato di dimostrare che l'Amministrazione dell'Interno ha
sostenuto costi aggiuntivi per svolgere servizi che sarebbero stati di
pertinenza dello ..... di conseguenza, mancando la specifica prova circa
l'effettivo incremento della spesa sostenuta ovvero circa l'effettivo
detrimento dell'ordinato svolgimento del servizio, questo Collegio non può
procedere alla valutazione equitativa dell'affermata posta di danno
erariale.
In
conclusione, la pretesa attorea si appalesa fondata quanto al danno
correlato agli emolumenti versati nei periodi di illegittima assenza e
meritevole di accoglimento
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio,
definitivamente pronunciando
DICHIARA
l'inammissibilità
della citazione con riferimento al risarcimento per lesione all'immagine
della P.A.
RESPINGE
la
richiesta attorea con riferimento al risarcimento per “danno da
disservizio”
CONDANNA
il signor ......... al
pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma di € 4.476,10 (quattromilaquattrocentosettantasei/10)
comprensiva di rivalutazione alla data di pubblicazione della sentenza e
interessi dalla predetta ultima data fino all'effettivo soddisfo;
condanna
altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla
pubblicazione della sentenza si liquidano in euro 239,70
(duecentotrentanove/70).
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28.6.2011
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to
dott. Marcovalerio Pozzato
F.to dott. Ivan De Musso
Pubblicato
in Segreteria mediante deposito nei modi di legge il 6 luglio 2011.
P.
IL DIRIGENTE
IL
RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI
DI RESPONSABILITA’
F.to
dott. Francesco MAFFEI
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
LAZIO | Sentenza | 998 | 2011 | Responsabilità | 06-07-2011 |
Corte dei Conti "...on il ricorso in epigrafe il ricorrente già ispettore capo della Polizia di Stato, lamenta la mancata inclusione dell'assegno funzionale nella base pensionabile e della conseguente maggiorazione del 18%. La Prefettura di Roma ha chiesto il rigetto del ricorso...."
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott.
Andrea LUPI
nella
pubblica udienza dell’8 luglio 2011, con l'assistenza del segretario
d'udienza signor Antonio Fucci,
esaminati
gli atti ed i documenti di causa,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio pensionistico iscritto al n. 069816/PC del registro di
Segreteria promosso da ---
AVVERSO
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con il
ricorso in epigrafe il ricorrente già ispettore
capo della Polizia di
Stato, lamenta la mancata inclusione dell'assegno funzionale nella
base pensionabile e della conseguente maggiorazione del 18%.
La
Prefettura di Roma ha chiesto il rigetto
del ricorso.
All’odierna
udienza, le parti non sono comparse.
Considerato
in diritto
Con
il ricorso in esame parte ricorrente chiede
che l’assegno funzionale venga incluso nella base pensionabile con
incremento del 18%, con conseguente riliquidazione del trattamento
pensionistico percepito, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1092 del
1973, nel testo sostituito dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976;
maggiorazione che l’amministrazione ha escluso poiché l’assegno
funzionale non è incluso tra gli emolumenti espressamente indicati dallo
stesso art. 16, né è riconosciuto a tali fini dalla legge che l’ha
istituito e dalle successive integrazioni(art. 1, comma 9, legge 468/87
e art. 6 legge 472/87).
Assume
pertanto particolare rilievo la norma innanzi richiamata, che dispone che
l'aumento del 18% opera su una base pensionabile costituita “dall'ultimo
stipendio” nonché “dagli assegni o
indennità pensionabili sottoindicati”
(tra i quali non è menzionata l'indennità di ausiliaria),
specificando che “nessun altro assegno o indennità, anche se
pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di
legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Dall'esame
della predetta disposizione si deduce che il requisito della pensionabilità
di un assegno, per espressa previsione di legge, non ne determina
automaticamente l'inclusione nella base pensionabile ai fini dei
miglioramenti economici concessi con la legge n. 177 del 1976. Occorre,
infatti, una specifica statuizione, nella specie non intervenuta, che poteva
essere contenuta anche in testi successivi alla legge n. 177 del 1976 perché
essa non prevede un “numerus clausus”
degli elementi idonei ad integrare la base pensionabile bensì ne consente
l'ampliamento ad opera di norme successivamente introdotte.
Ne
consegue che tutte le indennità,
potrebbero essere comprese nella base pensionabile alla
sola condizione che rientrino nella nozione di “ultimo
stipendio” e, dunque, ne venga riconosciuta la natura stipendiale.
Nella
specie, l'assegno funzionale non ha natura stipendiale, bensì di assegno
accessorio, sia pure pensionabile (Corte dei Conti, Sezione Controllo, n.
52/2000).
Per
tutto quanto sopra, così come da consolidata giurisprudenza anche
di questa Sezione, dalla quale questo Giudice ritiene di non
discostarsi, discende che l’istanza di parte
ricorrente appare giuridicamente infondata e quindi da respingere,
secondo quanto sopra motivato.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, Giudice Unico delle
Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza ed eccezione reiette:
-rigetta
il ricorso;
-dichiara
l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Manda
alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori
adempimenti.
Così
deciso in Roma nella pubblica udienza dell’8 luglio 2011.
Il
Giudice Unico
f.to
Andrea Lupi
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12/07/2011
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
LAZIO | Sentenza | 1052 | 2011 | Pensioni | 12-07-2011 |
Corte dei Conti "...Con ricorso notificato il 13.12.2007 e depositato il 10.1.2008, il sig. A., sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico mediante computo nella base pensionabile dell’assegno funzionale previsto dall’art. 6 del DL 21.9.1987 n. 387, convertito in L 20.11.1987, n. 472, con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell’art. 53 del DPR n.1092/1973.A fondamento della pretesa spettanza del beneficio della maggiorazione del 18% il ricorrente adduceva l’inglobamento dell’assegno di funzione nella retribuzione individuale di anzianità (c.d. «RIA») cioè in una delle componenti dello stipendio. ..."
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Dei Conti
Sezione
Giurisdizionale per
la Regione Siciliana
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott.ssa
Igina Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 2785/2011
sul
ricorso iscritto al n. 49196 del registro
di segreteria
,
proposto
da:
..
contro:
-
Ministero
dell’economia e delle finanze;
-
Ministero
dell’Interno;
-
INPDAP, rappresentato
e difeso dall’avv.
Adriana Giovanna Rizzo
;
Visti
il R.D.
13 agosto 19
33, n. 1038; il D.L.
15 novembre 1993
, n. 453, convertito dalla legge
14 gennaio 1994
, n. 19 e la legge
14 gennaio 1994
, n. 20; la legge
21 luglio 2000
, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
Esaminati
gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 12 luglio 2011, l’avv. Messina per il ricorrente, il dott. Pietro Di Giovanni in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, l’avv. Adriana Giovanna Rizzo in rappresentanza dell’Inpdap, assente il Ministero dell’interno.
FATTO
Con
ricorso notificato il 13.12.2007 e depositato il 10.1.2008, il sig.
A., sovrintendente capo della Polizia
di Stato in quiescenza, ha chiesto la rideterminazione del proprio
trattamento pensionistico mediante computo nella base pensionabile
dell’assegno funzionale previsto dall’art. 6 del DL 21.9.1987 n. 387,
convertito in L 20.11.1987, n. 472, con la maggiorazione del 18%, ai sensi
dell’art. 53 del DPR n.1092/1973.
A
fondamento della pretesa spettanza del beneficio della maggiorazione del 18%
il ricorrente adduceva l’inglobamento dell’assegno di funzione nella
retribuzione individuale di anzianità (c.d. «RIA») cioè in una delle
componenti dello stipendio.
In
data 31.7.2008, si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il
rigetto del ricorso e sostenendo, sostanzialmente, che la maggiorazione del
18% dell’assegno funzionale era da ritenersi preclusa, per un verso, dal
disposto dell’art. 16 della legge 177/1976 e, per altro verso, dalla
natura non stipendiale dell’assegno in parola. In via subordinata eccepiva
la prescrizione quinquennale.
Con
memoria depositata in data 27.6.2011, si costituiva altresì l’Inpdap
argomentando per l’infondatezza del ricorso. In via subordinata,
l’Istituto eccepiva la prescrizione quinquennale.
Con
ulteriore memoria depositata il 1°.7.2011, il ricorrente ha ulteriormente
insistito nelle proprie richieste.
All’udienza
del 12 luglio 2011, il rappresentante del MEF eccepiva il difetto di
legittimazione passiva dell’amministrazione di provenienza; le altre parti
presenti si riportavano alle conclusioni agli atti.
DIRITTO
1. In
via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’eccezione
è fondata poiché il Ministero è estraneo alla fattispecie di cui
trattasi.
2.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Il
giudizio è finalizzato a verificare se l’assegno funzionale previsto dall’art.
6 del DL 21.9.1987 n. 387, convertito in L 20.11.1987, n. 472 è un
emolumento computabile nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%,
ai sensi dell’art. 53 del DPR 1092/1973.
L’art.
53 del DPR 29/12/1973, n. 1092, come modificato L’art. 16 della L.
29/4/1976, n. 177, prevede che «Ai fini della determinazione della
misura del trattamento di quiescenza del personale militare (…) la base
pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli
assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è
aumentata del 18 per cento:
a)
indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista
dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
b)
assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti
dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n.
628, in
favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di
vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c)
assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in
base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli
stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili,
possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne
prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile».
L’art.
1, comma 9, del DL 16.9.1987, n. 379, convertito in L. 14.11.1987, n. 468,
dispone che «1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli
assistenti e qualifiche equiparate della Polizia
di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , è attribuito, al
compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito
nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000
annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.100.000 al compimento di
ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di
polizia.
2.
Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e
qualifiche equiparate della Polizia
di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al compimento di
diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di
polizia, è attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000
annue lorde. Detto importo è elevato a lire 1.800.000 al compimento di
ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di
polizia.
3.
Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate
della Polizia di Stato
e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in servizio
permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse
forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di
servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia è
attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure (…)
4.
I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si
aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefìci
non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43,
commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi
corrispondenti.
5. L
'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate
Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo».
Ebbene,
l'art. 53 del DPR 1092/1973 ha introdotto, accanto alla maggiorazione del
18% della base pensionabile, un limite alla possibilità di considerare ai
fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del
personale militare assegni o indennità, anche se pensionabili, diversi da
quelli espressamente contemplati: ciò è consentito solo se la disposizione
di legge che riguarda l’assegno o l’indennità ne preveda espressamente
la valutazione nella base pensionabile.
Quest'ultima
previsione, impone all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a
stabilire se un assegno od indennità possa includersi nella base
pensionabile cui applicare la maggiorazione del 18%, se essi abbiano
ricevuto dalla legge istitutiva che ne stabilisca la pensionabilità, anche
la connotazione, espressamente dichiarata, di componenti della base
pensionabile.
Il
legislatore, in altri termini, ha introdotto una previsione annoverabile
nella categoria delle norme con forza passiva rafforzata cioè di quelle
norme che al fine di attuare i principi costituenti l’essenza stessa
dell’intervento normativo, recano specifiche previsioni in ordine alle
modalità di modifica o integrazione del contenuto della disciplina dalle
medesime introdotta.
Similmente,
l’art. 53 sopra indicato ha previsto che le eventuali successive
dilatazioni della base pensionabile del personale militare mediante
l’inglobamento di assegni o indennità avvenissero solo in presenza di
un’esplicita previsione legislativa che qualificasse detti emolumenti
aventi i caratteri della quiescibilità come suscettibili della
maggiorazione del 18%.
La
previsione esplicita di inclusione nella base pensionabile di un assegno o
indennità, dunque, costituisce una condizione ineludibile la cui presenza o
assenza discrimina in modo certo tra l’inclusione ovvero l’esclusione
nella base pensionabile dell'assegno, indennità o altro emolumento
retributivo comunque denominato.
Posto
che una simile disposizione non è rinvenibile, deve escludersi la
computabilità ai fini della maggiorazione del 18% dell’assegno
funzionale.
A
non dissimile conclusione deve pervenirsi anche ove si affronti la questione
della maggiorazione del 18% da un altro e più radicale punto di vista, e
cioè partendo dall’asserita natura stipendiale dell'assegno medesimo.
L’argomento
ha come suo snodo centrale l’asserita assimilabilità dell’assegno
funzionale alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), argomentata
sia sul dato letterale della disposizione concernente l'assegno, sia sulla
similarità della funzione che assolvono i due emolumenti.
Sotto
il primo aspetto viene in rilievo l'espressione utilizzata dall'art.
dall’art. 6, comma 4 del DL 21.9.1987 n. 387: tale disposizione prevede,
infatti, che l'assegno funzionale «si aggiung(e) alla retribuzione
individuale di anzianità».
Il
fatto che l'assegno funzionale si aggiunge alla RIA, emolumento che ha
indubbiamente natura di stipendio e, come tale, concorre a determinare la
base pensionabile, potrebbe indurre a ritenere che l’assegno è assorbito
nella R.I.A. e di questa ne deve seguire le sorti anche in punto di
maggiorazione del 18%.
L'argomento,
suggestivo in base ad un approccio puramente lessicale, non regge però ad
un esame più approfondito della disposizione.
Ed
invero, mentre è certa la natura stipendiale della R.I.A., tale non può
considerarsi l'assegno funzionale.
La
retribuzione individuale di anzianità rappresenta la somma delle classi e
scatti maturati fino al 31.12.1986 sullo stipendio del livello retributivo
di appartenenza del dipendente, istituito dalla l. 312/1980, e strutturato
per classi ed aumenti periodici biennali (art. 24).
Essa,
dunque, pur configurata come elemento separato dallo stipendio, costituisce
un elemento fisso e generale per tutti i dipendenti inclusi nella
corrispondente qualifica funzionale (differenziando nell’ambito
dell’unitaria qualifica funzionale, la posizione economica di ciascuno in
ragione dell’anzianità di servizio posseduta alla data sopra indicata),
ne conserva la originaria natura (così anche Sez. controllo 13.11.1996, n.
146), e può quindi essere pacificamente inclusa nella base pensionabile di
cui al citato art. 53, novellato dall'art. 16 della l. 177/1976, in forza
del suo primo comma, che pone come elemento costitutivo della base
pensionabile in primo luogo proprio lo stipendio.
L'assegno
funzionale, invece, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello
stipendio, pur rientrando nella nozione, latamente intesa, di retribuzione,
avendo anch’esso funzione corrispettiva della prestazione lavorativa nella
sua dimensione qualitativa, presupponendo una determinata anzianità di
servizio e un conseguente incremento della professionalità del dipendente.
Aspetto
questo che in qualche modo l'assimila alla retribuzione individuale
dell'anzianità, che segnava appunto lo sviluppo orizzontale del livello
stipendiale di appartenenza in relazione alla anzianità di servizio.
Ma
tale similarità di funzione non appare sufficiente a giustificarne la
parificazione anche ai fini dell’attribuzione del beneficio della
maggiorazione: quell’assegno, infatti, non assurge a componente dello
stipendio, inteso nel senso sopra specificato di stipendio tabellare
connesso al livello di appartenenza.
Da
ciò consegue che l'espressione “si aggiunge ”, usata dal legislatore,
deve essere intesa nel senso di cumulo e non di assorbimento, poiché
l'assegno funzionale, simile alla R.I.A. per la finalità di valorizzare
l’anzianità di servizio, e per la sua natura latamente retributiva, ne
rimane distinto, rivestendo il carattere di assegno accessorio e non di
stipendio.
L'assegno
funzionale, quindi, non s’incorpora nella RIA, ma ad essa si giustappone
per ricevere, a fini determinati, un pari trattamento (nella specie entrambi
sono computati in sede di liquidazione della pensione, ancorché solo la
R.I.A. faccia poi parte della base pensionabile su cui si applica la
maggiorazione del 18%).
L'assimilazione,
insomma, vale solo nei limiti in cui il legislatore la consente, permanendo
la distinzione per tutti gli altri profili, nel caso in esame per la
maggiorazione del 18% di cui all'art. 53 t.u. 1092/1973, come novellato
dall'art. 16 della l. 177/1976, applicabile alla R.I.A. in quanto emolumento
stipendiale e non applicabile all'assegno funzionale in quanto emolumento
retributivo ma non stipendiale.
A
conferma della ritenuta inapplicabilità della maggiorazione del 18
all’assegno funzionale, vi è poi il qualificato orientamento
interpretativo manifestato dalle Sezioni Riunite di questa Corte
nell’esercizio della funzione nomofilattica ad esse devoluta
dall'ordinamento
Infatti,
le Sezioni Riunite di questa Corte, pronunciandosi sulla questione di
massima n.272/2010, hanno affermato il seguente principio di diritto: «l'assegno
funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1,
comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge
14 novembre 1987 n. 468, (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a
favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20
novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria, di cui all’art. 67
della legge 10 aprile 1954 n. 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983
n. 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista
dall’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato
dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177» (Sezioni riunite,
n.9/2011/QM).
Il
ricorso, pertanto, è rigettato.
Sussistono,
comunque, giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per
la Regione Siciliana
, il Giudice Unico delle Pensioni,definitivamente pronunciando:
-
dichiara il difetto
di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze;
-
respinge il ricorso
Spese
compensate.
Così
deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 luglio 2011.
IL GIUDICE
F.to
Igina Maio
Depositata
oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,
21 Luglio 2011.
Il Funzionario Amministrativo
F.to
Piera Maria Tiziana Ficalora
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
SICILIA | Sentenza | 2785 | 2011 | Pensioni | 21-07-2011 |
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