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lunedì 13 giugno 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 10-6-2011 n. 12683 Attività termale 2011. Aggiornamento elenchi strutture convenzionate. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.













I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 10-6-2011 n. 12683
Attività termale 2011. Aggiornamento elenchi strutture convenzionate.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.
Attività termale 2011. Aggiornamento elenchi strutture convenzionate.

Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.


Ai
Dirigenti centrali e territoriali





Si rende noto che la Direzione Regionale per il Trentino Alto Adige ha comunicato la sospensione della convenzione con l’Hotel Dolomiti di Levico Terme (TN).
Inoltre, si fa presente, che la Direzione Regionale Emilia Romagna ha comunicato la sospensione della convenzione con l’Hotel Principe di Piemonte di Rimini.
Gli elenchi allegati al presente messaggio tengono conto dei suddetti aggiornamenti.
Si fa altresì presente che si è provveduto ad effettuare le relative modifiche nella procedura automatizzata.

Il Direttore generale
Nori



Allegato 1

Cure forme artropatiche
Elenco alberghi convenzionati per la stagione termale 2011

(v. N.B. in fondo)





Allegato 2

Cure forme vie respiratorie
Elenco alberghi convenzionati per la stagione termale 2011

(v. N.B. in fondo)





Msg. 22 marzo 2011, n. 720

“ Rischio biologico e vaccinazioni”, raccolta di relazioni di F. Grimaldi, A. Sancini, R. Giubilati, S. Porru, M. Campagna, C. Arici, J. Fostinelli, B. Tonozzi, D. Placidi, C. Colosio, C. Somaruga, F. Vellere, L. Neri, G. Rabozzi, R. Tabibi, A. Colombi, G. Brambilla, L. Romanò, A. Zanetti, R. Baccalini, G.V. Melzi d’Eril, N. Biggi, P. Bianco e V. Anzelmo che si sono tenute al 73° Congresso Nazionale SIMLII “La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”,





















Invito alla lettura "Viva L'Italia di Aldo Cazzullo - ed. Mondadori"

Viva l’Italia

Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi della nostra nazione

Chissà cosa direbbe dell’Italia di oggi Garibaldi, che conquistò un regno ma con sé a Caprera non portò i quadri di Caravaggio el’oro dei Borboni, bensì un sacco di fave e uno catolone di merluzzo secco. Cosa direbbero i volontari della Grande Guerra, che scrivevano alle madri: «Forse tu non potrai capire come non essendo io costretto sia andato a morire sui campi di battaglia, ma credilo mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, per la mia Patria.
Addio mia mamma amata, addio mia sorella cara, addio padre mio. Se muoio, muoio coi vostri nomi amatissimi sulle labbra, davanti al nostro Carso selvaggio». Cosa direbbe il generale Perotti, capo del Cln piemontese,condannato a morte dal tribunale di Salò, che ai suoi uomini ansiosi di discolparlo e addossarsi ogni responsabilità grida: «Signori ufficiali,in piedi: viva l’Italia!»?
«Viva l’Italia!» oggi è un grido scherzoso. Ma per molti italiani del Risorgimento e della Resistenza furono le ultime parole. La Resistenza non è di moda. È considerata una «cosa di sinistra». Si dimentica il sangue dei sacerdoti come don Ferrante Bagiardi, che volle morire con i parrocchiani dicendo «vi accompagno io davanti al Signore», e dei militari comeil colonnello Montezemolo, cui i nazifascisti cavarono i denti e le unghie, non i nomi dei compagni. Si dimentica che i partigiani non furono tutti sanguinari vendicatori ma anzi vennero braccati, torturati, impiccati ed esposti per terrorizzare i civili; e che i «vinti», i«ragazzi di Salò», per venti mesi ebbero il coltello dalla parte del manico, e lo usarono.
Neppure il Risorgimento è di moda. Lo si considera una «cosa da liberali». Si dimentica che nel 1848 insorse l’Italia intera. Oggi è l’ora della Lega e dei neoborbonici. L’Italia la si vorrebbe divisa o ridotta a Belpaese: non una nazione, ma un posto in cui non si vive poi così male. Invece l’Italia è una cosa seria.
È molto più antica di 150 anni; è nata nei versi di Dante e Petrarca, nella pittura di Piero della Francesca e di Tiziano. Ed è diventata una nazione grazie a eroi spesso dimenticati. Aldo Cazzullo ne racconta la storia. Respinge l’idea leghista e la retorica del Belpaese.
Prefigura la nascita di un «partito della nazione». E avanza un’ipotesi: che in fondo gli italiani siano intimamente legati all’Italia più di quanto loro stessi pensino.


Malattia professionale e nesso di causalità. Il criterio della personalizzazione del risarcimento. (a cura della Dott.ssa Silvana Toriello)







MALATTIA PROFESSIONALE E NESSO DI CAUSALITÀ. IL CRITERIO DELLA PERSONALIZZAZIONE DEL RISARCIMENTO.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 21.4.2011 n. 9238

(Dr.ssa Silvana Toriello)

Con questa sentenza la Suprema Corte ha statuito che è legittima la determinazione del risarcimento del danno biologico in misura superiore a quella tabellare in base al criterio della personalizzazione del risarcimento.
XXX, dipendente della s.p.a. XYXYXY, dopo avere a lungo lavorato in condizioni di esposizione all'amianto, è stato colpito da una forma tumorale maligna che, dopo quasi tre anni di malattia, lo ha condotto alla morte. Gli eredi hanno chiesto, tra l'altro, al Tribunale di Genova di condannare l'azienda al risarcimento del danno subito dal loro congiunto. Il Tribunale ha accolto le domande e ha determinato il risarcimento in misura pari al doppio di quanto previsto dalla tabella normalmente applicata in materia di danno biologico. La decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Genova. La Gestione Liquidazione dell'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte genovese, tra l'altro, per avere determinato il risarcimento in misura superiore a quella tabellare. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Con riferimento al nuovo modello risarcitorio patrocinato dalle SU con la sentenza n. 26973 del 2008, la Corte ricorda che, “nello specifico ambito lavoristico, che costituisce da sempre terreno di elezione per l'emersione ed il riconoscimento dei danni alla persona, per tali intendendosi il complesso dei pregiudizi che possono investire l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore si riscontra "un reticolato di disposizione specifiche volte ad assicurare una ampia e speciale tutela alla "persona " del lavoratore con il riconoscimento espresso dei diritti a copertura costituzionale (art. 32 e 37 Cost.)", così come è frequente, al pari che in altri settori processuali, l'uso di espressioni molteplici per indicare pregiudizi e sofferenze, che possono essere utilizzati con valore meramente descrittivo e non per indicare tipi autonomi di danno, data l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, quale categoria idonea a ricomprendere "tutti gli interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica".
Ne deriva che l'evocazione di definizioni che trovano la loro origine essenzialmente nella pratica giudiziaria non può servire, in ogni caso, per una duplicazione ai fini liquidatori di danno di identico contenuto, fermo restando la funzione del risarcimento, che è proprio quella di assicurare una doverosa, giusta ed integrale finalità recuperatoria (v. in particolare Cass. n. 10864/2009).
In tal contesto, la regola chiave dell'intervento delle SU - che il risarcimento "deve ristorare interamente il pregiudizio", a condizione che sia superata la soglia di offensività, posto che il sistema richiede "un grado minimo di tolleranza" - impone, in presenza di un pregiudizio costituzionalmente qualificato, quale criterio direttivo essenziale per la liquidazione del danno, una volta esclusa ogni operazione di mera sommatoria, un criterio di personalizzazione del risarcimento, che risulti strumentale alla direttiva del "ristoro del danno nella sua interezza".
Ciò implica, in primo luogo, che, esclusa ogni duplicazione meramente nominalistica delle voci e dei titoli di danno, a fronte dell'onnicomprensività che assume la categoria del torto non patrimoniale, si dovrà, comunque, tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, purchè sia provata nel giudizio l'autonomia e distinzione degli stessi, atteso che, ove non si realizzasse tale condizione, verrebbe vanificata la necessità di assicurare l'effettività della tutela, con la piena reintegrazione della sfera giuridica violata.
Ne discende che, in presenza della lesione di un diritto fondamentale della persona, la personalizzazione (id est l'integrità) del risarcimento imporrà la considerazione per ogni conseguenza del fatto lesivo, ivi compresi i pregiudizi esistenziali (quali le sofferenze di lungo periodo e il deterioramento obiettivamente accettabile della qualità della vita, che pur non si accompagnino ad una contestuale lesione dell'integrità psico - fisica in senso stretto), che siano riflesso della gravità della lesione e della sua capacità di compromettere bisogni ed esigenze fondamentali della persona.
Così come ne deriva che il bisogno, segnalato dalle SU, che i giudici accertino "l'effettiva entità del pregiudizio" e provvedano "all'integrale riparazione" rende il criterio della personalizzazione del danno tendenzialmente incompatibile con metodologie di calcolo puramente automatiche ed astratte (v. ad es. Cass. n. 29191/2008, per la quale "vanno esclusi i meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico"), e cioè che non tengano conto, nell'ambito di una valutazione esaustiva e complessa e pur facendo ricorso a criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e quindi della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Resta fermo, in ogni caso, che spetta al giudice di merito accertare, ove il danno determini un vulnus per interessi oggetto di copertura costituzionale, i criteri che consentano, attraverso una adeguata personalizzazione del risarcimento, l'integrale riparazione del pregiudizio, e tale valutazione, se assistita da motivazione adeguata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi che regolano la materia, resta esente dal sindacato di legittimità.
Deve, quindi, in sintesi affermarsi che, in presenza della lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola per cui il risarcimento deve ristorare interamente il pregiudizio impone di tener conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, purchè sia provata nel giudizio l'autonomia e distinzione degli stessi, e che, a tal fine, il giudice deve provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione, e quindi della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. Nel caso in esame la corte territoriale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha determinato la misura del risarcimento (quantificato in misura pari al doppio del danno biologico), tenendo conto delle ripercussioni, "massimamente penalizzanti", che la malattia aveva avuto sulla vita del danneggiato, e valorizzando, pertanto, nell'ottica di un risarcimento personalizzato, la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti e l'assenza di ogni prospettiva di guarigione, proprie di una persona affetta da una grave forma tumorale maligna ad esito infausto, che lo aveva condotto alla morte dopo quasi tre anni di malattia. La motivazione adottata dei giudici di merito individua le fonti di convincimento e giustifica in modo logicamente plausibile ed in assenza di errori di diritto la decisione, sicchè si sottrae ad alcuna censura in sede di legittimità. 2.3 Con il quarto motivo la società ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 ulteriore violazione dell'art. 2059 c.c., per costituire duplicazione non consentita del danno la attribuzione agli eredi di un danno non patrimoniale iure hereditatis (per invalidità temporanea totale e relativa personalizzazione) ed il contestuale riconoscimento iure proprio di un danno non patrimoniale per la morte del congiunto. Il motivo è infondato.
Ha ritenuto correttamente la corte territoriale che i resistenti vennero ad essere direttamente danneggiati per il fatto di essere stati privati rispettivamente del marito e del padre, subendo la lesione di interessi tutelati dalla legge, in quanto membri di un nucleo familiare, privato dell'apporto affettivo ed economico del capo famiglia, quando ancora quest'ultimo era in giovane età e gli stessi si trovavano in una fase della loro vita (il figlio aveva al tempo ventidue anni e conviveva con i genitori) nella quale potevano, secondo quanto normalmente avviene in casi simili, far conto ancora a lungo della sua presenza.
Nessuna duplicazione di titoli risarcitori è, pertanto, prospettabile, risalendo gli eventi di danno alla violazione di interessi distinti.
In particolare viene qui in rilievo la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt 2 29 30 Cost ) a abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29, 30 Cost.) a seguito della perdita del rapporto parentale; situazione dalla quale palesemente possono emergere danni non patrimoniali tutelabili ex art. 2059 c.c. e per la cui liquidazione devono essere considerati un complesso di elementi (età della vittima, grado di parentela, particolari condizioni della famiglia, convivenza ed età dei familiari) idonei a dimensionare il risarcimento all'effettiva entità del pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. n. 8827/2003, 8827/2003; Cass. n. 8828/2003, 8828/2003; Cass. n. 28407/2008).
Tali elementi sono stati puntualmente esaminati dalla corte territoriale con adeguata motivazione, ed il danno è stato determinato in relazione alla gravità delle conseguenze che la perdita del congiunto aveva determinato per il contesto familiare.
Nessuna censura, pertanto, può essere mossa alla sentenza impugnata, sia per ciò che attiene al riconoscimento del diritto che ai criteri di liquidazione adottati.”

Alcuni punti per migliorare i documenti di valutazione dei rischi - “ L’Organizzazione per la gestione della sicurezza & il Documento di Valutazione dei Rischi sono in continua evoluzione”, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ULSS 5 dell’Ovest vicentino









Cassazione "... Non c'é l'auto aziendale per andare in trasferta? Il dipendente può opporre rifiuto..."

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 16 marzo 2011, n. 6148

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14.6.2006, #################### proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Grosseto - giudice del lavoro - del 28.2./8.3.2006, che aveva rigettato la sua domanda diretta a far accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 8.8.2001 e a conseguire il risarcimento del danno che, a suo dire, egli aveva sofferto per protratte vessazioni sul luogo di lavoro.

In particolare, l'appellante, reiterando gli argomenti già allegati in primo grado, si doleva che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato le prove offerte e (almeno in parte) acquisite al giudizio ed non avesse quindi ravvisato nella condotta aziendale e, in particolare, del direttore, dott. A.R., un atto ritorsivo nei suoi confronti.

Con memoria depositata il 31.10.2006, si costituiva la CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) - Associazione Artigiani di Grosseto - e resisteva al gravame sul rilievo che il licenziamento era stato intimato al #################### quale reazione disciplinare alla sua manifesta insubordinazione, già attestata da precedenti sanzioni.

Con sentenza del 12-23 gennaio 2007, l'adita Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava la CNA - Associazioni Artigiani di Grosseto al pagamento in favore del #################### di una somma pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto, a norma della L. n. 604 del 1966, art. 8 oltre accessori, in considerazione della natura non imprenditoriale e sindacale della Confederazione. A sostegno della decisione osservava che l'intimato licenziamento, motivato dal fatto della mancata trasferta del #################### a (OMISSIS), doveva giudicarsi palesemente illegittimo, per difetto della stessa sussistenza dell'ipotesi di insubordinazione o comunque di inottemperanza alle direttive aziendali, poichè la contestata insubordinazione era dipesa dall'assenza dell'autovettura aziendale, di cui, peraltro, il lavoratore aveva tempestivamente informato telefonicamente il direttore.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la C.N.A, con due motivi.

Resiste #################### con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c).

Con il primo motivo di ricorso principale, la Confederazione, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, lamenta che la Corte di Firenze non avrebbe dedotto nulla in merito all'effettivo addebito contestato, consistente nel non avere il #################### ottemperato ad un ordine aziendale con aperta insubordinazione e recidiva.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2104, 2106, 1460, 2969 e 2119 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che la Corte fiorentina avrebbe, in violazione della richiamata normativa e senza adeguata spiegazione, negato, nella specie, la sussistenza di insubordinazione, ritenendo che il comportamento del lavoratore (che aveva disatteso il comando di recarsi presso i luoghi comandati per la prestazione, nonostante il precedente analogo comportamento censurato dall'azienda) fosse giustificato dalla mancanza dell'auto aziendale, che doveva essere messa a disposizione del lavoratore stesso.

Il ricorso, pur valutato nella duplice articolazione, è infondato, avendo il Giudice a quo fornito ampia giustificazione della sua decisione, senza incorrere in alcuna delle lamentate violazioni.

Invero, la Corte territoriale, dopo avere rilevato che l'intera vicenda si inseriva nel quadro di un difficile rapporto personale tra il #################### (dipendente di lunghissima anzianità) e il nuovo direttore A., ha osservato, con riferimento agli specifici aspetti riguardanti la controversia in esame, come fosse fuori discussione che, alla stregua del contratto collettivo e di quello individuale, il #################### non avesse l'obbligo giuridico di mettere a disposizione un proprio autoveicolo per disbrigare le trasferte in questione; ulteriormente specificando che anche l'accordo provinciale 18.4.2000 - prodotto dalla società in primo grado - menzionava l'utilizzo del "mezzo proprio" da parte del dipendente, non come un obbligo di quest'ultimo, ma come mera eventualità abbisognevole dell'"autorizzazione aziendale".

Ha puntualizzato ancora la Corte di merito che la situazione venutasi a creare sembrava risentire di questo equivoco di fondo, dopo che il #################### - come attestato dalle prove testimoniali assunte - aveva, fin dal dicembre 2000, segnalato chiaramente di non poter mettere a disposizione un proprio veicolo.

Ha poi dato atto come fosse certo che al #################### venne data la direttiva di servirsi di una delle due automobili aziendali esistenti (una "Fiat Brava" o una "Fiat Punto") e che, al riguardo, lo stesso direttore A., con lettera dell'(OMISSIS), aveva espresso la propria disponibilità, "nel caso di plurime prenotazioni dei due veicoli aziendali", di favorire il #################### nei giorni in cui doveva recarsi nella zona Sud della provincia grossetana; tant'è che, con comunicazione quasi coeva, l' A. fissava i giorni "di martedì e venerdì di ogni settimana" per il presenziamento del #################### nelle zone di (OMISSIS), Manciano (OMISSIS)2.4.2001 (OMISSIS)24.7.2001 (OMISSIS) - dovesse giudicarsi palesemente illegittimo, per difetto della stessa sussistenza dell'ipotesi di insubordinazione o comunque di inottemperanza alle direttive aziendali; e, per converso, che scorretta e contraria a buona fede dovesse considerarsi l'insistenza con la quale CNA rimproverava al #################### di non "aver prenotato" l'uso del veicolo aziendale per i giorni del martedì e del venerdì (che notoriamente erano quelli in cui egli era comandato in trasferta in base a comunicazioni scritte già trasmesse agli uffici amministrativi). Pertanto, la CNA grossetana avrebbe dovuto accogliere le giustificazioni del dipendente, il quale aveva spiegato come, alle ore 8.30 della mattina in questione, egli aveva constatato l'assenza dell'autovettura aziendale ed aveva subito informato della situazione, per telefono, il direttore.

Così motivando, la Corte di merito ha dato adeguato riscontro alle osservazioni della società, reiterate in questa sede, sotto forma di censure - senza incorrere nei denunciati vizi ed adottando una motivazione giuridicamente corretta.

Il ricorso principale va, quindi, rigettato.

Va rigettato anche il ricorso incidentale con cui il ####################, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la Corte territoriale non abbia disposto la rinnovazione dell'istruttoria diretta a dimostrare la nullità del licenziamento in oggetto, in quanto discriminatorio e ritorsivo, con conseguente condanna dell'Associazione alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, nonchè a quello connesso ai danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla grave patologia psico-fisica derivante dal licenziamento e dalla illegittima condotta imputabile al datore di lavoro.

Giova osservare che la Corte fiorentina, dopo avere accertato, sulla base dello Statuto prodotto in atti e delle allegazioni dell'appellata non contestate, che l'Associazione Artigiani di Grosseto in oggetto era datore di lavoro non imprenditore, svolgente, senza fine di lucro, attività di natura sindacale e di rappresentanza di categoria, e, pertanto, non soggetta all'applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 secondo la previsione della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 4 bensì alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 ha determinato, avuto riguardo alle modalità della vicenda sopra illustrata e, in particolare, alla lunga anzianità di servizio del lavoratore, in complessive sei mensilità della retribuzione globale di fatto la indennità spettante al #################### in luogo della riassunzione, oltre interessi e rivalutazione, accogliendo l'appello nei suddetti limiti.

Ha correttamente precisato che l'indennità di cui al citato art. 8 ricomprendeva ogni aspetto risarcitorio derivante di per sè dalla illegittimità del recesso.

Ha poi soggiunto che l'approfondita valutazione delle prove testimoniali e documentali acquisite non faceva emergere, nel caso concreto, un'ipotesi di licenziamento discriminatorio, e tantomeno un caso di cd. mobbing, secondo l'accezione di quest'ultimo concetto recepita dalla giurisprudenza di legittimità, quale violazione dell'art. 2087 c.c. realizzata con "un'aggressione alla sfera psichica del lavoratore" a mezzo di deliberati atti vessatori protratti e reiterati nel tempo (v. Cass. sez. lav. n. 6326/2005, 5491/2000, 143/2000).

Ha ancora osservato che dall'anamnesi raccolta dal dott. F. R., consulente medico di parte, risultava la presenza nel #################### di un disagio iniziato già alla metà degli anni Novanta, in coincidenza con "un profondo cambiamento di CNA a livello nazionale, con modifiche anche statutarie che riguardavano "anche il ruolo dei funzionari" e con la scomparsa di uno "spirito partecipativo" che aveva caratterizzato i primi anni del suo ingresso nell'associazione.

Ha quindi coerentemente ritenuto che i disagi del ####################, in massima parte, sembrano ascrivibili per lo più aspetti di carattere generale scaturiti da mutamenti che avevano interessato, nel tempo, una gran numero di ambienti di lavoro.

Trattasi di valutazioni di merito, congruamente motivate, non suscettibili, in quanto tali, di fondate censure in questa sede e, pertanto, inammissibile va dichiarato il ricorso incidentale.

L'esito del presente giudizio induce a compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.####################

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese.

Consiglio di Stato "..Revisione della patente: sull'impugnazione decide il giudice amministrativo..."

Consiglio di Stato

Sezione IV

Ordinanza 1° marzo 2011, n. 964
N. 00964/2011 REG.PROV.CAU.
N. 09828/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9828 del 2010, proposto da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

---
per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00660/2010, resa tra le parti, concernente COMUNICAZIONE DELL'ESAURIMENTO DEL PUNTEGGIO DI 20 PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P. T.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visti l’ordinanza istruttoria n. 152/2011 ed il riscontro fornito dal Ministero;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati -

Ritenuto, ad un sommario esame, che sussista, in relazione all’impugnazione del provvedimento di revisione della patente, la giurisdizione del giudice adito e che non risulta (v. la documentazione dimessa dall’appellato il 25.02.2011) la definitività delle contestazioni delle violazioni cui conseguono le sottrazioni di punti;

Ritenuto sussistere ragioni di compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9828/2010).

Spese compensate.


La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Cassazione "...una delibera condominiale può stabilire penali a carico dei condomini morosi?..."

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 14 aprile – 18 maggio 2011, n. 10929

(Presidente Relatore Triola)
Svolgimento del processo
#################### proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione, relativo al pagamento in favore del condominio (OMISSIS) della somma di lire 9.461.380 a titolo di contributi condominiali.

L'opposizione veniva accolta con sentenza in data 23 febbraio 2007.

Il condominio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trento con sentenza in data 1 agosto 2008.

I giudici di secondo grado premettevano che la materia del contendere era limitata alla individuazione degli interessi da applicare alla appellata in relazione al ritardo nel versamento delle spese condominiali, e in particolare se tali interessi potessero essere quelli bancari.

A tal fine si doveva ritenere che la delibera con la quale era stato modificato il regolamento di condominio nel senso della applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi, essendo stata approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, doveva considerarsi nulla.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, il condominio, che ha anche depositato memoria.

Resiste con controricorso ####################

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso il condominio invoca l'orientamento di questa S.C., secondo il quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali non possono essere sollevate questioni relative alla annullabilità (nella specie per insufficienza del quorum) delle delibere che tali contributi abbiano approvato.

La doglianza è, in astratto, esatta.

Ritiene, tuttavia, il collegio di confermare la sentenza impugnata, correggendone la motivazione, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ..

La delibera all'origine dell'attuale controversia, infatti, deve considerarsi nulla proprio alla stregua dell'orientamento invocato dal condominio ricorrente in ordine alla distinzione tra delibere mille e delibere semplicemente annullabili.

Non rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all'unanimità.

In considerazione delle ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

domenica 12 giugno 2011

Consiglio di Stato "...La sig.ra ####################, agente della Polizia di Stato,  ricorreva dinanzi al Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, per ottenere il risarcimento del danno patito per illegittimo ritardo nell'immissione in ruolo, avvenuta a distanza di quasi nove anni dalla conclusione del corso frequentato presso la Scuola di Polizia a seguito di selezione pubblica, in virtù di più sentenze passate in cosa giudicata che avevano annullato precedenti dinieghi di ammissione...."


IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' CIVILE
Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3267
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La sig.ra ####################, agente della Polizia di Stato,  ricorreva dinanzi al Tar Calabria, sede di Reggio Calabria, per ottenere il risarcimento del danno patito per illegittimo ritardo nell'immissione in ruolo, avvenuta a distanza di quasi nove anni dalla conclusione del corso frequentato presso la Scuola di Polizia a seguito di selezione pubblica, in virtù di più sentenze passate in cosa giudicata che avevano annullato precedenti dinieghi di ammissione.
In particolare la ricorrente, a seguito di selezione psicofisicoattitudinale avvenuta presso la Scuola Tecnica di Polizia di Roma, veniva giudicata "non idonea" al servizio di polizia per "accertato difetto dei requisiti attitudinali di cui all'art. 4 D.P.R. 23.12.1983 n. 904, avendo evidenziato carenze nel livello evolutivo, nel controllo emotivo e nell'adattabilità".
La ricorrente presentava ricorso (n. 2450/98) presso il Tar Sicilia, Palermo, che con ordinanza n. 2140/98, sospendeva  l'efficacia del provvedimento dell'Amministrazione anche in considerazione degli accertamenti cui la Sig.ra C. era stata sottoposta presso l'Ospedale Militare di Messina conclusisi con giudizio favorevole.
In data 20.04.1999 la ricorrente veniva quindi ammessa alla frequentazione del 148° corso di formazione Allievi Agenti della Polizia di Stato presso la Scuola Allievi di Spoleto che si concludeva con il superamento degli esami finali a seguito dei quali però la Sig.ra C., anziché essere incorporata nei ruoli della Polizia di Stato, veniva rinviata presso il luogo di residenza.
La ricorrente proponeva nuovo gravame giurisdizionale presso il Tar Lazio, che si concludeva con sentenza non appellata n. 701/2000 del 09.12.1999 di accoglimento.
L'Amministrazione, a seguito della notifica della  predetta sentenza, intimava alla ricorrente di presentarsi presso la Scuola tecnica di Polizia di Roma "per essere sottoposta a nuovo accertamento, della durata presumibile di giorni due, tendente a verificare il possesso dei requisiti attitudinali di cui all'art.4 del D.P.R. 23.12.1983 n. 904".
A seguito di colloquio finale veniva nuovamente formulato un giudizio di non idoneità per asserito difetto dei requisiti  attitudinali che reiterava le valutazioni che pure erano già state oggetto di censura da parte del Giudice Amministrativo.
L'odierna ricorrente ricorreva di nuovo al Tar del Lazio che, con ordinanza (non appellata) n.8263/2000 del 28.09.2000,  "stante la fondatezza ad un primo esame, delle censure di eccesso di potere per contraddittorietà in relazione all'esito favorevole del corso  di formazione", riteneva di accogliere l'istanza cautelare proposta.
La signora C. veniva quindi ammessa a sostenere il previsto periodo di prova della durata di sei mesi presso la Questura  di Reggio Calabria ma, al termine, nonostante l'esito del medesimo di cui al parere favorevole espresso dal Questore di Reggio Calabria che aveva giudicato il rendimento complessivo "ottimo", con provvedimento n.  333D/64420 veniva dichiarata, dall'Amministrazione, cessata dal servizio.
La ricorrente iniziava un nuovo giudizio che si concludeva, dopo l'iniziale rigetto in primo grado, con la sentenza del Consiglio di Stato VI, n. 6182/2007 con la quale venivano annullati i provvedimenti impugnati.
Solo a seguito di tale pronuncia, la ricorrente otteneva l'ammissione in servizio che avveniva in virtù del decreto nr. 333/D/0171926 del 27.6.2008, notificato il 13.12.2008, che disponeva la decorrenza giuridica della ammissione a far data "dal 20 ottobre 1999 (giorno successivo alla conclusione del 148° corso)" e quella economica a  far data dal "17.03.2008 (data dalla quale ha assunto di fatto servizio)".
La ricorrente chiedeva quindi al Tar Calabria, Sede di Reggio Calabria, l'annullamento del decreto di cui sopra nella parte in cui non faceva retroagire la data di decorrenza economica alla medesima data della decorrenza giuridica e, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 111.438,00 (o la minor somma equitativamente ritenuta dal giudice) per retribuzioni mancate e la somma di euro 30.000  (o la minor somma equitativamente ritenuta dal giudice), per mancato versamento delle ritenute e degli oneri previdenziali.
Il Tar accoglieva in parte il ricorso con sentenza n. 515 del 2010 ritenendo che le tesi difensive della amministrazione non fossero condivisibili richiamando al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 347/2009, contenente argomentazioni utili e sovrapponibili a quelle sostenute nel ricorso ad eccezione del solo capo inerente la prescrizione del credito.
2. Ha presentato appello avverso la suddetta sentenza il Ministero dell'Interno eccependo in primis la prescrizione del credito azionato.
Secondo il Ministero l'appellante avrebbe dovuto impugnare nei termini decadenziali l'atto di esclusione che di fatto ha prodotto l'asserito danno alla ricorrente e non il decreto di nomina.
In secondo luogo il Ministero ha lamentato che la  sentenza appellata non avrebbe indicato alcuna circostanza dalla quale desumere la colpa della amministrazione. Al riguardo dovrebbe tenersi conto che i giudizi di accertamento dei requisiti psicofisici del personale della polizia di Stato sono caratterizzati da un alto indice di soggettività e specificità al punto che devono ritenersi irrilevanti tutti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso altri organi ausiliari ed irripetibile l'esame tecnico eseguito che, nel caso della signora C., riguardava il livello evolutivo, il controllo emotivo e la adattabilità al servizio della medesima.
Si è costituita l'appellata chiedendo con dovizia di argomentazioni la conferma della sentenza del primo giudice.
Alla pubblica udienza del 6.5.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione
3. L'appello non merita accoglimento.
Il primo profilo da esaminare attiene alla prescrizione del credito risarcitorio. Sostiene il Ministero appellante che, impostata dal primo giudice la questione sotto il profilo della riconoscibilità e della reale consapevolezza della esistenza e della gravità del danno subito, il primo atto riconoscibile da parte della signora C. risultava essere quello di esclusione dalla procedura concorsuale che di fatto aveva prodotto l'asserito danno e non il decreto impugnato che ha disposto la decorrenza degli effetti giuridici da data diversa da quella in cui ha fissato la decorrenza economica.
L'errore in cui è incorso il primo giudice risiederebbe nel fatto che il decreto impugnato dovrebbe configurarsi come evento lesivo solo ai fini della richiesta di retrodatazione degli effetti economici e giuridici, ma non ai fini del risarcimento del danno.
4. Tali argomentazioni sostenute dall'Amministrazione non vengono condivise dal Collegio in quanto in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato secondo il quale il termine di cinque anni entro cui, ai sensi dell'art. 2947 cc deve essere fatto valere il diritto al risarcimento, non decorre da quando è stato adottato il provvedimento che ha causato la lesione di un interesse legittimo e il diritto è sorto, bensì dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 5995 del 2004) una volta annullato l'atto illegittimo responsabile del danno che il ricorrente assume di avere sofferto a causa di esso; pertanto tale diritto sorge dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo che ha dichiarato l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato.
E, nel caso di specie, la sentenza di annullamento dell'impugnata esclusione è la sentenza del Consiglio di Stato VI Sez. n.6182 del 2007.
Sul punto, la stessa A.P. di questo Consiglio di Stato ha chiarito che nel caso in cui l'azione di risarcimento dei danni  sia proposta, non unitamente all'azione giurisdizionale di annullamento  degli atti illegittimi, bensì in via autonoma, dopo l'annullamento degli stessi (come nel caso in questione) "il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento va individuato nella data di passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo"(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9.2.2006, n.2; Consiglio di Stato, sez. V, 31 ottobre 2008, n. 5453; Consiglio di Stato, Sez.V, 31.12.2007 n. 6908; Consiglio di Stato,V, 2.09.2005 n. 4461).
Correttamente nella sentenza appellata il giudice  di primo grado ha aderito ai sopradetti orientamenti giurisprudenziali ritenendo che l'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi  legittimi si prescrive, nel sistema previgente al codice del processo amministrativo, dal passaggio in giudicato dell'annullamento dell'atto che ha arrecato la lesione.
5. Lamenta ancora l'appellante Ministero che quanto alla imputabilità del danno la sentenza appellata non individua con sufficiente precisione gli elementi costitutivi della ingiustizia subita ritenendo sostanzialmente elusiva la condotta complessiva tenuta dall'amministrazione.
Secondo il Ministero dovrebbe tenersi conto che si trattava di accertamenti di giudizi tecnico discrezionali caratterizzati da un elevato indice di soggettività e specificità al punto che avrebbero dovuto ritenersi irrilevanti tutti gli ulteriori accertamenti eseguiti presso altri organi ausiliari e sostanzialmente irripetibile il primo esame tecnico eseguito.
6. Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Appare evidente che ciò che ha impedito per molti  anni il conseguimento del bene della vita alla quale l'appellata aspirava è stato il comportamento dell'Amministrazione che ha reiterato più volte e puntigliosamente gli esami di idoneità in materia, dando una  esecuzione alle decisioni del giudice amministrativo solo apparente e formalistica ma sostanzialmente elusiva, come del resto emerge chiaramente dal contesto motivazionale delle sentenze che si sono susseguite nella fattispecie e nelle quali si è rilevato come il giudizio psicoattitudinale al quale era stata sottoposta la signora C. è  stato, volta per volta, reso senza il dovuto approfondimento che nasceva dall'effetto conformativo delle pronunce cui si dava esecuzione (cfr. sentenza del Consiglio di Stato soprarichiamata VI, n. 6182 del 2007, pag. 5).
Ne consegue che sussistono tutti gli elementi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod.civ. e in specie l'elemento oggettivo, dato dalla mancata percezione delle retribuzioni che sarebbero state percepite dalla ricorrente e l'elemento  soggettivo dell'illecito, dato dalla inescusabile violazione degli obblighi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, derivante dall'esecuzione meramente formale e non approfondita degli esami di idoneità nonostante le chiare statuizioni del giudice amministrativo che, proprio per questo motivo, ne ha reiteratamente annullato gli esiti.
7. Pertanto, così come statuito dal primo giudice  richiamando l'art. 35 del d.lvo n. 80/98, l'Amministrazione è tenuta a formulare la proposta di risarcimento del danno, commisurandolo, per il periodo considerato, alla somma corrispondente alla retribuzione che sarebbe stata percepita se l'interessata fosse stata tempestivamente assunta, secondo la misura vigente nel periodo considerato, esclusa la parte variabile della retribuzione, oltre al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie che, in relazione alla retribuzione, il Ministero avrebbe dovuto versare, con detrazione delle retribuzioni effettivamente percepite nel periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio come agente in prova e di altre retribuzioni dalla stessa percepite quali risultanti dalla dichiarazione dei redditi per gli anni di riferimento.
In via equitativa, come anche statuito dal primo giudice, dalla misura netta delle retribuzioni quale risultante dal complesso delle somme calcolate come sopra decurtate dalle ritenute previdenziali, andrà detratto il 50%, tenuto conto della mancata prestazione lavorativa (Consiglio di Stato, V, 25.7.2006, n. 4645 e 2.10.2002, n. 5174). Sul dovuto a titolo di risarcimento del danno, in quanto debito di valore, competono gli accessori come per legge fino al soddisfo.
8. In conclusione l'appello deve essere respinto.
9. Spese ed onorari, tuttavia, per la peculiarità della fattispecie possono essere compensati.P.Q.M.
Il  Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 9-6-2011 n. 12578 Lavoro occasionale di tipo accessorio - Sviluppi servizio voucher presso tabaccai. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Msg. 9 giugno 2011, n. 12578 (1). Lavoro occasionale di tipo accessorio - Sviluppi servizio voucher presso tabaccai.



(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Premessa
Da  maggio 2010 è attivo il servizio di acquisto e riscossione dei voucher pressi i tabaccai abilitati, in base alla Convenzione stipulata tra l'Istituto e la FIT (Federazione Italiana Tabaccai).
Al  fine di apportare un significativo miglioramento del servizio ed estenderlo ad una più ampia tipologia di utenza, sono state sviluppate nuove funzionalità di gestione dei buoni lavoro.



Sviluppi del servizio voucher
Le nuove funzionalità, sviluppate in accordo con FIT e Banca ITB S.p.A, attive dal 6 maggio 2011, consentono:
- acquisto di voucher “multipli”;
-  emissione di voucher a delegati di società o Enti locali; il pagamento tramite `duplicati' in caso di furto o smarrimento di voucher a prestatori e committenti.
Di seguito si forniscono le specifiche operative delle nuove modalità di gestione del servizio.



Acquisto di voucher "multipli" e modalità di pagamento
È  possibile l'acquisto di un voucher "multiplo" di qualunque importo (purché multiplo di 10 euro), fino ad un massimo di 500 euro. È opportuno far presente ai committenti che il ricorso ai voucher multipli  presuppone che il singolo voucher multiplo venga utilizzato per il compenso di un solo prestatore.
L'importo massimo di acquisto per singola operazione è stato elevato a 2.000 euro giornalieri, per pagamento a mezzo contante.



Gestione delle deleghe
L'attivazione  della nuova funzionalità per la gestione delle deleghe all'interno della procedura in uso alla rete dei tabaccai abilitati consente l'emissione di voucher a delegati di società o Enti locali.
In  questo caso è necessario richiedere la delega, presentando il modulo SC53, scaricabile dal sito www.inps.it, alla sede INPS competente, che procederà all'acquisizione della delega con la normale funzione “gestione deleghe”. A seguito dell'acquisizione effettuata dalla sede, il delegato potrà acquistare i voucher per la società o l'Ente locale delegante nella rete dei tabaccai abilitati, specificando - come richiesto dalla procedura - se l'operazione di acquisto è effettuata in qualità di delegato o come committente diretto.



Pagamento tramite “duplicati”
In  caso di furto o smarrimento dei voucher acquistati presso i tabaccai occorso al prestatore o al committente, si confermano le indicazioni fornite con il Msg. 14 maggio 2010, n. 13211 che prevedono che in tali casi la sede, a seguito di presentazione della denuncia alle autorità competenti, provvederà a stampare i "duplicati" dei voucher.
Si precisa che nel caso di richiesta da parte del prestatore, la stampa del "duplicato" riguarderà soltanto la "figlia" del voucher. Nel caso di richiesta da parte del committente, per motivi di verifiche procedurali sulla possibilità di riscossione dei voucher smarriti o rubati, la stampa completa del `duplicato' potrà essere effettuata trascorso 1 mese dall'acquisto.
I duplicati dei voucher saranno riscuotibili presso tutte le tabaccherie abilitate.
Con l'occasione si comunica che sono in fase di sviluppo altre funzionalità per la gestione di situazioni particolari:
- Riscossione da parte di prestatori sprovvisti di tessera sanitaria
- Rimborso di voucher non utilizzati
- Gestione voucher scaduti
in merito alle quali ci si riserva di fornire le indicazioni operative.
Per  completezza si allega il volantino delle avvertenze destinato ai committenti e ai prestatori con le informazioni aggiornate, che sarà esposto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati al servizio "voucher".
Nel sito www.inps.it sono state pubblicate le informazioni relative alle nuove funzionalità, mentre nella sezione Intranet, dedicata al lavoro occasionale accessorio  (percorso processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio), è consultabile il manuale utente aggiornato.
Con l'occasione si forniscono precisazioni al fine di evitare alcuni disguidi riscontrati in fase di riscossione.
In  particolare il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'INPS, secondo le modalità comunicate con Msg. 14 maggio 2010, n. 13211 in modo che:
- le prestazioni, svolte dallo stesso prestatore, siano inserite senza sovrapposizione di periodi;
-  le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad  un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d'uno;
- in caso di più acquisti di voucher presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso committente, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell'operazione con la quale sono stati acquistati i  voucher per remunerarla.



Allegato


Voucher


Qui INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Trovi i voucher Inps nella tua tabaccheria




Cosa sono
I  buoni lavoro (o voucher) sono un sistema di pagamento per prestazioni di Lavoro Occasionale Accessorio, svolte quindi al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Con i buoni  lavoro (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso la Gestione separata dell'Inps, l'assicurazione all'Inail e un compenso all'Inps per la gestione del servizio. Il valore netto in favore del lavoratore è di 7,50 euro, nei limiti di 5.000 euro nette per lavoratore, per singolo datore di lavoro nel corso di un anno solare o, nel caso di lavoratori che percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro netti complessivi nell'anno solare.
 
Datori di lavoro
 
 
- Privati (famiglie)
- Imprenditori agricoli
- Enti senza fini di lucro
- Imprese familiari
- Imprenditori operanti in tutti i settori
 
 
Attività
 
 
Lavori  di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare; consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; attività svolte da maneggi e scuderie; lavori domestici; manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà; attività agricole.
 
 
Lavoratori
 

Chi può usarli
- i pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
-  i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo  di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado nei periodi di vacanza, il sabato e la domenica e nei periodi liberi da impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari. I giovani debbono aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà, presentata presso una sede  dell'Inps;
- chi percepisce prestazioni integrative del salario o a sostegno al reddito (anno 2011): cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori in part time (anno 2011);
-  chi non ha mai lavorato, i dipendenti pubblici e privati, le casalinghe  per le attività agricole stagionali e i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, nei casi previsti dalla normativa.
 
-  i lavoratori extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno  che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per  studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione".
Studenti,  pensionati, soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e i lavoratori in part time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo anche per altre tipologie di attività

Notizie utili
Acquisto


Il  datore di lavoro acquista in tabaccheria i buoni lavoro, presentando il  proprio codice fiscale. Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero, fino a un valore massimo di 2.000 euro) è previsto il versamento della commissione di 1 euro per ogni operazione (emissione di  voucher singolo da 10 euro, contestuale di più voucher singoli da 10 euro, di un voucher di importo pari ad un multiplo di 10 euro) al rivenditore autorizzato.

Novità
Sono attive le nuove funzionalità del servizio di vendita dei buoni lavoro:
- acquisto di voucher "multipli" (fino al valore di 500 euro);
- aumento importo massimo di acquisto a mezzo contante a 2.000 euro per singola operazione;
- emissione voucher a delegati di società;
- pagamento tramite "duplicati", emessi dalle sedi INPS, in caso di furto o smarrimento di voucher a prestatori e committenti;
- rimborso di voucher non utilizzati direttamente presso le tabaccherie abilitate (prossima attivazione).
Attivazione


Prima  dell'inizio della prestazione di lavoro il datore di lavoro deve attivare i buoni lavoro comunicando all'Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di datore di lavoro e di attività, i dati del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro e la data d'inizio e  fine della prestazione. È possibile telefonare al Contact Center INPS-INAIL 803164, collegarsi al sito /www.inps.it o recarsi in una sede  Inps. Ogni variazione deve essere comunicata all'Inps. Il datore di lavoro può collegarsi al sito http://www.inps.it/ indicando il proprio Codice Fiscale e il codice di controllo del voucher come password per verificare la propria situazione. Anche il lavoratore può controllare la  propria posizione contributiva collegandosi al sito www.inps.it e indicando il proprio Codice Fiscale e il numero di voucher come password.


Riscossione


Il  lavoratore viene pagato con i voucher e li può incassare, presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale, presentando la propria Tessera Sanitaria per la verifica del Codice Fiscale. Insieme al pagamento viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher  che sono stati pagati. Se il buono lavoro non può essere pagato il lavoratore deve rivolgersi alla sede Inps. La riscossione dei voucher è possibile al massimo entro un anno dal giorno dell'emissione.


Rimborso


Se  il datore di lavoro non utilizza i buoni di lavoro acquistati, può chiedere il rimborso direttamente presso le tabaccherie abilitate. In caso di furto o smarrimento è necessario effettuare una denuncia alle autorità competenti e presentarla presso gli uffici Inps, che stamperanno dei "duplicati" dei voucher, riscuotibili presso le tabaccherie abilitate.

Ulteriori informazioni msu www.inps.it





Unificazione forze di polizia: costi e benefici



Le indicazioni del Garante della Privacy per il trattamento dei dati sanitari Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un vademecum in materia di dati sanitari al fine di accompagnare le strutture pubbliche e private verso la tutela della riservatezza dei pazienti e di aumentare la qualità dei servizi della sanità. Garante per la protezione dei dati personali, "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti"