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giovedì 18 novembre 2010

Criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche ai sensi dell'articolo 15, della L.P. 29 luglio 1992, n. 30 e successive modifiche, e revoca della Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 120.

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

Delib.G.P. 8-11-2010 n. 1831
Criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche ai sensi dell'articolo 15, della L.P. 29 luglio 1992, n. 30 e successive modifiche, e revoca della Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 120.
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 novembre 2010, n. 46.
Delib.G.P. 8 novembre 2010, n. 1831   (1).
Criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche ai sensi dell'articolo 15, della L.P. 29 luglio 1992, n. 30 e successive modifiche, e revoca della Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 120.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 novembre 2010, n. 46.
 

visto l'art. 15 comma 2 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30 e successive modifiche, in base al quale la Provincia può rimborsare, in tutto o in parte, gli oneri, a carico di soggetti portatori di handicap nell'ambito maxillo-facciale, per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali;
vista la Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 120, con cui si approvano i criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali;
visto l'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
ritenuto necessario modificare i criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali, approvati con Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 120;
visto il parere dell'Ufficio centrale affari legali e dell'ufficio questioni linguistiche del 12 ottobre 2010;
visto l'allegato A alla presente deliberazione riguardante i criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche ai sensi dell'articolo 15, della L.P. 29 luglio 1992, n. 30 e successive modifiche;
tutto ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta Provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
Delibera:

 

[Testo della deliberazione]
1) di approvare i criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche ai sensi dell'articolo 15, della L.P. 29 luglio 1992, n. 30 e successive modifiche di cui all'allegato A e che fanno parte integrante della presente delibera;
2) di applicare gli allegati criteri alle domande già presentate e non ancora approvate;
3) di revocare la Delib.G.P. 25 gennaio 2010, n. 120;
4) di pubblicare la presente delibera sul bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

Allegato A
Criteri per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti portatori di handicap per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche
Finalità
Ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, la Giunta provinciale eroga ai soggetti portatori di handicap contributi per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l'acquisto e l'applicazione di protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali per modificare, a fini riabilitativi, l'anatomia e la funzione dell'apparato boccale e fonatorio sia per la fonazione che per la masticazione e la digestione.
1. Campo d'applicazione
Le misure di rimborso interessano i seguenti casi:
1. malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali con gravi alterazioni funzionali comprendenti:
a) labiopalatoschisi con i relativi trattamenti ortodontico-protesici in fase di crescita;
b) esiti di labiopalatoschisi in età adulta, compresi i trattamenti ortodontico-protesici fino all'età di 30 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda;
c) sindrome di Pierre-Robin: trattamenti in fase di crescita ed esiti in età adulta fino all'età di 30 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda;
d) disostosi cranio-facciali (sindrome di Apert, sindrome di Crouzon, sindrome di Pfeiffer, sindrome di Saethre-Chotzen, sindrome di Treacher-Collins, sindrome di Goldenhar);
e) iperteleorbitismo;
f) sindromi del I e II arco branchiale (microsomia emifacciale);
g) pazienti affetti da sindrome di Down con indice di necessità al trattamento ortodontico IOTN di 4 e 5 (IOTN Index of Treatment Need sec. Brook e Shaw);
h) ipodonzia estesa (mancanza di più di un dente per quadrante) con deficit funzionale;
2. patologie post-traumatiche che portano ad un deficit funzionale dell'apparato stomatognatico: esiti di fratture cranio-maxillo-facciali con perdita di elementi dentari ed indicazione a riabilitazione protesica. La riabilitazione protesica deve essere principalmente volta a ripristinare la situazione occlusale precedente al trauma. L'eventuale utilizzo di fixture implantari è concesso in settori ad elevata valenza estetica o nei casi di assenza di monconi protesici validi. Le riabilitazioni impiantoprotesiche complesse sono comunque sottoposte al giudizio della commissione. L'evento traumatico non deve essere anteriore a due anni dalla data della richiesta e il contributo viene concesso una sola volta;
3. riabilitazione funzionale dell'apparato stomatognatico in pazienti affetti da patologia neoplastica in ambito cervico-maxillo-facciale, quali:
a) pazienti sottoposti a resezione delle basi ossee maxillo-facciali affetti da patologia tumorale maligna o benigna con grave compromissione funzionale della masticazione. Le riabilitazioni implanto-protesiche complesse sono sottoposte al giudizio della commissione esaminatrice;
b) pazienti sottoposti a trattamenti chemioradioterapici per neoplasie in ambito cervico-maxillo-facciale con lesioni secondarie dentarie e parodontali, perdita di elementi dentari e necrosi ossee.
Per le finalità del presente provvedimento, la Giunta provinciale si può avvalere della consulenza di medici specialisti in chirurgia maxillo-facciale o in odontostomatologia.
2. Modalità di presentazione della domanda
2.1 Presentazione della domanda di finanziamento
Per ciascun tipo di trattamento deve essere presentata una domanda distinta. La domanda va presentata all'Ufficio Distretti sanitari della Ripartizione provinciale Sanità, prima dell'acquisto o dell'applicazione della protesi o dell'ortesi.
2.2 Documentazione necessaria
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) prescrizione del medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o in stomatologia dipendente dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
b) almeno due preventivi di spesa dettagliati con relativa diagnosi e durata del trattamento;
c) documentazione attestante il traumatismo facciale o l'intervento per patologia neoplastica nell'ambito maxillo-facciale, per coloro che hanno subito un trauma o un intervento chirurgico.
3. Spese ammesse
Vengono rimborsate le spese relative all'acquisto e all'applicazione delle protesi e delle ortesi ortodontiche e maxillo-facciali, purché previamente autorizzate dalla Giunta provinciale.
4. Misura del contributo
La Giunta provinciale rimborsa tutte le spese ammesse alle persone aventi diritto che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della presentazione della domanda. La Giunta provinciale rimborsa inoltre tutte le spese ammesse alle persone aventi diritto che non abbiano compiuto il 25° anno di età al momento della presentazione della domanda, purché
a) siano considerate fiscalmente a carico ai fini IRPEF;
b) si tratti di un trattamento di prosecuzione o completamento rispetto a trattamenti iniziati prima del 18° anno di età;
c) per i trattamenti iniziati prima del 18° anno di età sia stata presentata domanda all'ufficio provinciale competente.
Negli altri casi la Giunta provinciale concede agli aventi diritto un contributo per il rimborso parziale delle spese ammesse, tenendo conto della capacità contributiva della persona richiedente; qualora questa non esercitasse alcuna attività lavorativa si considera la capacità contributiva dei genitori.
Il contributo è determinato come segue in relazione alla somma dei redditi ai fini IRPEF, nonché dei redditi derivanti da attività finanziarie non soggette a dichiarazione percepiti dalla persona richiedente e, se questa fosse priva di reddito, dai genitori:
• per redditi fino a euro 13.944,34 il contributo è pari al 100% della spesa ammessa;
• per redditi superiori a euro 13.944,34 e fino a euro 17.301,31 il contributo è pari all'80% della spesa ammessa;
• per redditi superiori a euro 17.301,31 e fino a euro 21.691,19 il contributo è pari al 60% della spesa ammessa;
• per redditi superiori a euro 21.691,19 e fino a euro 41.316,55 il contributo è pari al 40% della spesa ammessa.
5. Verifica
La verifica della protesi od ortesi ortodontica o maxillo-facciale è eseguita da un medico specialista in chirurgia maxillo-facciale o in odontostomatologia, di cui al precedente punto 1), prima della liquidazione del contributo.
6. Liquidazione del contributo
Il rendiconto per la liquidazione del contributo deve essere presentato entro tre anni dall'autorizzazione all'acquisto. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del diritto al contributo concesso, salvo casi particolari motivati dal medico curante.
Al rendiconto devono essere allegati l'originale della fattura, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
La data della fattura deve essere successiva a quella dell'autorizzazione.
Tutti i documenti devono essere emessi a nome della persona beneficiaria del contributo.

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