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lunedì 6 febbraio 2012

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 3-2-2012 n. 17
Importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.

Circ. 3 febbraio 2012, n. 17 (1).

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle Agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010 - dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011 - dicembre 2011 è risultata del 2,7%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.

Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120, L. 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1° febbraio 2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1, commi 361 e 362, L. 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1° gennaio 2006 - come indicato nella Circ. 8 febbraio 2006, n. 19 - si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.


Decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012




Lavoratori italiani e stranieri


Retribuzione oraria
   

Importo contributo orario

Effettiva
   

Convenzionale
   

Comprensivo quota CUAF
   

Senza quota CUAF [1]
                                                                       

fino a
   


   

7,54
   


   

6,68
   


   

1,40
   

(0,34)
   

[2]
   


   

1,41
   

(0,34)
   

[2]
                                                                       

oltre
   


   

7,54
   


   

7,54
   


   

1,58
   

(0,38)
   

[2]
   


   

1,59
   

(0,38)
   

[2]

fino a
   


   

9,19
                                                         
                                                                       

oltre
   


   

9,19
   


   

9,19
   


   

1,93
   

(0,46)
   

[2]
   


   

1,94
   

(0,46)
   

[2]
                                                                       

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
                                                         


   

4,85
   


   

1,02
   

(0,24)
   

[2]
   


   

1,02
   

(0,24)
   

[2]
                                                     
                                               


[1] Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

[2] La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


Coefficienti di ripartizione

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012


Gestione
   

Lavoratori domestici con CUAF
   

Lavoratori domestici senza CUAF
     

Aliquote
   

Coefficienti
   

Aliquote
   

Coefficienti
                       

F.P.L.D.
   

17,4275%
   

0,831068
   

17,2075%
   

0,824509
                       

D.S.
   

2,0325%
   

0,096924
   

2,1525%
   

0,103138
                       

C.U.A.F.
   

0,0000%
   

0,000000
         
                       

MATERNITÀ
   

0,0000%
   

0,000000
   

0,0000%
   

0,000000
                       

INAIL
   

1,31%
   

0,062470
   

1,31%
   

0,062770
                       

Fondo garanzia tratt. fine rapporto
   

0,20%
   

0,009538
   

0,20%
   

0,009583
                       

TOTALE
   

20,9700%
   

1,000000
   

20,8700%
   

1,000000
                       
               


Note

(1) In base all'art. 1, comma 769, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(2) In base alla L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della L. n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(3) L'art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

(4) L'art. 49 della L. n. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).

(5) A seguito dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(6) A seguito dell' art. 3, commi 1 e 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

(7) In base al D.Lgs. n. 446/1997, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

(8) In applicazione dell’art. 27, comma 2-bis, della L. 28 febbraio 1997, n. 30, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997.


Differimento termini di applicazione di sanzioni nelle more della determinazione dei contributi dovuti


Ad ogni inizio di anno sono rivalutate in base all'indice Istat di riferimento le retribuzioni su cui sono poi determinati i contributi dovuti per l'anno in corso e gli importi sono resi noti con apposita circolare.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'art. 8 del D.P.R. n. 1403 del 1971 prevede che i contributi siano versati entro 10 giorni dall'evento.

Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.


Il Direttore generale

Nori



L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 120
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 361-362
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 769
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 45
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

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