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sabato 9 giugno 2012

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Applicabilità ai soggetti non imprenditori della normativa sulla detassazione dei premi e degli straordinari, della disciplina del contratto di inserimento, nonché dell'incentivo dell'assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 7-6-2012 n. 37/0010674
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Applicabilità ai soggetti non imprenditori della normativa sulla detassazione dei premi e degli straordinari, della disciplina del contratto di inserimento, nonché dell'incentivo dell'assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 7 giugno 2012, n. 37/0010674 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Applicabilità ai soggetti non imprenditori della normativa sulla detassazione dei premi e degli straordinari, della disciplina del contratto di inserimento, nonché dell'incentivo dell'assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.


Al
Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro




Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica concernente l'applicabilità ad alcune categorie di soggetti tra i quali le ambasciate, i gruppi parlamentari, i partiti politici e le associazioni per la protezione degli animali, di tre diverse normative:
- il D.L. n. 93/2008 e la L. n. 122/2010, per quanto attiene in particolare alle disposizioni sulla detassazione dei premi e degli straordinari;
- gli artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, afferenti al contratto di inserimento;
- il D.M. 19 novembre 2010, in ordine agli incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, della Direzione per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, dell'INPS nonché della Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue.
Per quanto concerne l'estensione alle ambasciate delle disposizioni normative di cui al D.L. n. 93/2008 e alla L. n. 122/2010, si evidenzia che il comma 5 dell'art. 2 del D.L. citato fa esplicito riferimento al settore privato escludendo pertanto, dal campo di applicazione della detassazione dei premi e degli straordinari, gli organi di diritto pubblico internazionale cui appartengono i soggetti in questione.
In ordine poi ai gruppi parlamentari, ai partiti politici e alle associazioni per la protezione degli animali, a nulla sembra rilevare l'appartenenza di tali categorie al settore privato ai fini dell'applicabilità delle norme concernenti la detassazione dei premi e degli straordinari.
In proposito, si ricorda che il regime fiscale agevolato trova applicazione con riferimento alle somme erogate a livello aziendale per gli "incrementi di produttività, innovazione e ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legato all'andamento economico dell'impresa" (art. 2, comma 1, lett. c, D.L. n. 93/2008).
Dalla lettera della disposizione si evince pertanto la volontà del Legislatore di consentire l'applicazione dell'incentivo esclusivamente a soggetti che svolgono un'attività economica.
Si sottolinea, altresì, che ai sensi dell'art. 9, Dir. 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, per attività economica si intende "ogni attività di produzione, di commercializzazione, o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità".
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la normativa in esame non trovi applicazione nei riguardi dei partiti politici e alle associazioni per la protezione degli animali, in quanto le indicate categorie non svolgono un'attività economica nei termini innanzi chiariti.
In relazione alla possibilità per i soggetti sopra menzionati - partiti politici, associazioni per la protezione degli animali, ambasciate e gruppi parlamentari - di utilizzare lo strumento del contratto di inserimento ex artt. 54 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, si sottolinea che gli stessi non rientrano nelle categorie contemplate dal comma 2 dell'art. 54, quali eventuali datori di lavoro legittimati all'attivazione della suddetta tipologia contrattuale, né tantomeno sembrerebbero ad esse assimilabili.
Nello specifico non appare possibile l'applicazione di tale tipologia contrattuale nell'ambito dei partiti politici in quanto non riconducibili alle categorie individuate alle lettere c), d) e f) del citato art. 54, D.Lgs. n. 276/2003 (associazioni socio culturali, fondazioni e associazioni di categoria). Si precisa, infatti, che ai sensi dell'art. 49 Cost. funzione principale del partito politico è quella di perseguire interessi di carattere generale piuttosto che di specifiche categorie.
Con riferimento invece alle associazioni a scopo di protezione degli animali, si ritiene che quest'ultime possano stipulare contratti di inserimento esclusivamente qualora rientrino nell'ambito delle associazioni socio-culturali o di categoria ovvero siano qualificabili in termini di impresa sociale, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 155/2006.
In ordine all'ultima problematica sollevata, si ritiene che non possa essere riconosciuta né alle ambasciate né ai gruppi parlamentari l'estensione dell'incentivo previsto dal D.M. 19 novembre 2010 per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori in quanto, come chiarito dalla Circ. 5 settembre 2011, n. 115 dell’Inps, tra i datori di lavoro beneficiari sono annoverate le imprese private e le società cooperative, nonché le imprese sociali, risultando invece esclusi gli enti pubblici economici e non economici e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori "ai sensi del codice civile".
Analogamente vanno esclusi i partiti politici, non essendo inquadrabili né all'interno della categoria delle imprese private, né tantomeno in quella delle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006.
Diversamente, le associazioni per la protezione degli animali, nella misura in cui effettivamente abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. da ultimo citato, ricorrendone i presupposti indicati dalla legge stessa, possono considerarsi beneficiarie delle agevolazioni contemplate dal Decreto in esame, così come ribadito dalla circolare INPS di cui sopra. In ogni caso, appare sempre opportuno accertare se dette associazioni risultino iscritte o meno nell'apposita sezione speciale per le imprese ex artt. 5, comma 2, e 6, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006.


Il Direttore generale
Paolo Pennesi

D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 54 e segg.
D.M. 19 novembre 2010
D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, art. 5
D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, art. 6

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