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sabato 9 giugno 2012

Articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Linee per l’integrazione organizzativa, nel periodo transitorio, delle funzioni del soppresso Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Costituzione del “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 8-6-2012 n. 78
Articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Linee per l’integrazione organizzativa, nel periodo transitorio, delle funzioni del soppresso Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Costituzione del “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.
Circ. 8 giugno 2012, n. 78 (1).
Articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Linee per l’integrazione organizzativa, nel periodo transitorio, delle funzioni del soppresso Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Costituzione del “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione generale.



Ai
Dirigenti centrali e periferici

Ai
Responsabili delle Agenzie

Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali

Al
Coordinatore generale medico legale e Dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente

Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci

Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al
Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai
Presidenti dei Comitati regionali

Ai
Presidenti dei Comitati provinciali





1. Premessa.
L’articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto la soppressione, a far data dal 1° gennaio 2012, dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), prevedendo altresì che l’INPS succeda al soppresso Ente in tutti i rapporti attivi e passivi.
Sulla base di quanto stabilito dal comma 7 del suindicato articolo 21 e dalle prime istruzioni operative emanate al riguardo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922, l’INPS potrà procedere al proprio riassetto organizzativo all’esito dell’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di trasferimento all’Istituto delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti soppressi.
Sino all’emanazione di tali decreti, previsti dal comma 2 del citato articolo 21, dovranno essere svolti tutti gli atti propedeutici al trasferimento delle attività e del personale ex ENPALS.
Con circolare 13 gennaio 2012, n. 3, quindi, sono state fornite le prime indicazioni volte a garantire e ad assicurare la piena continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa dell’ente soppresso, la correttezza e l’economicità nella gestione.
Nelle more dell’emanazione dei summenzionati decreti attuativi, con la presente circolare si forniscono le linee per una prima e transitoria integrazione organizzativa delle funzioni del soppresso ENPALS.

2. Assetto logistico e organizzativo delle strutture territoriali ex ENPALS: costituzione del “Polo Specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.
Le strutture territoriali ex ENPALS site a Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali INPS ed assumeranno la configurazione organizzativa di “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.
La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all’interno della sede ospitante le strutture centrali dell’ex ENPALS, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle sedi dell’Istituto presenti all’interno dell’area urbana della città di Roma.
Ai fini della corretta estrapolazione dei dati necessari alla contabilità analitica, il Polo, per tutto il periodo transitorio, si caratterizzerà nella procedura Vega per avere uno specifico codice giuridico e un codice contabile coincidente con quello della Direzione provinciale INPS di riferimento.
Il Polo, limitatamente alle materie istituzionali ed al periodo transitorio, rispetto al citato riassetto organizzativo dell’Istituto, sarà logisticamente integrato nelle Direzioni provinciali dell’INPS ma gerarchicamente e funzionalmente dipendente dalle aree dirigenziali dell’attuale organizzazione ex ENPALS, le cui strutture apicali, a seguito della cessazione degli organi, sono direttamente subordinate al Direttore generale. Al fine di garantire l'efficace ed efficiente espletamento delle attività connesse ai compiti istituzionali, le attività di integrazione saranno coordinate dal Dirigente generale responsabile del progetto di livello dirigenziale generale denominato “Integrazione delle attività dell’ex ENPALS nell’organizzazione dell’INPS”.
Conseguentemente, per tutto il periodo transitorio, il costituendo Polo manterrà, limitatamente ai soli processi primari (prestazioni, entrate), le attuali strutturazione organizzativa e dotazione di risorse umane, mantenendo inalterate le funzioni presidiate, i ruoli ricoperti, le responsabilità e la propria competenza territoriale, così come di seguito riportata:



Dir. prov. INPS Polo
Competenza territoriale
Torino
Piemonte e Valle d’Aosta
Milano
Lombardia
Genova
Liguria
Venezia
Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
Bologna
Emilia Romagna
Firenze
Toscana
Roma
Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria
Napoli
Campania, Molise, Calabria (prov. di Catanzaro, Cosenza, Crotone e V. Valentia)
Bari
Puglia e Basilicata
Catania
Sicilia (prov. di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa) e Calabria (prov. di Reggio Calabria)
Palermo
Sicilia (prov. di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)
Cagliari
Sardegna





Al fine di garantire all’utenza del costituendo Polo le attività di orientamento, consulenza ed assistenza secondo le modalità già in uso presso le strutture INPS e, quindi, uniformare i livelli di accesso ai servizi, si provvederà ad implementare il front office delle Direzioni provinciali interessate, creando e contestualmente attivando dei “Punti di consulenza” relativi ai Poli stessi, con le modalità e per le esigenze di cui al messaggio n. 1119 del 19 gennaio 2012.
Nell’ambito del processo di integrazione in atto, le strutture INPS sul territorio provvederanno alla ricezione e conseguente trasmissione ai Poli delle istanze di servizio inerenti la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, avendo cura di dare priorità alle istanze di attestazione della regolarità contributiva di cui al messaggio 8 marzo 2012, n. 4261 Hermes.
I costituendi Poli avranno rappresentazione nel modulo OM di SAP e dell’avvenuta implementazione del modulo in questione sarà data tempestiva informazione alle Direzioni regionali interessate perché si possa procedere, secondo le date che si comunicheranno, all’allocazione in struttura del personale ex ENPALS

3. Assetto organizzativo delle strutture centrali ex ENPALS nella fase transitoria.
Sino alla ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Istituto, limitatamente alle materie istituzionali, le strutture centrali di prodotto ex ENPALS continueranno a svolgere le attività già di propria competenza con il coordinamento della struttura centrale di livello dirigenziale generale denominata “Integrazione delle attività dell’ex ENPALS nell’organizzazione dell’INPS” in completo raccordo con le competenti Direzioni centrali INPS.
In questo senso, le competenti strutture centrali ex ENPALS proseguiranno anche nello svolgimento delle attività di produzione diretta di cui alla programmazione ex ENPALS 2012.
Relativamente alle funzioni di supporto all’attività istituzionale dell’Ente soppresso (gestione immobiliare, patrimoniale, logistica, forniture e approvvigionamenti, del personale, della contabilità, dell’informatica, delle attività professionali: legale, medico, statistico-attuariale) – per le quali si ritiene possibile una anticipata integrazione in quelle dell’Istituto – il dirigente responsabile del citato progetto di integrazione coordinerà tutte le attività finalizzate all’integrazione ed al trasferimento delle stesse e del relativo personale alle corrispondenti direzioni centrali Inps competenti per materia.
Tali attività saranno svolte in raccordo con la funzione specifica “Integrazione delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS nell’INPS” e con le competenti Direzioni centrali.

4. Vigilanza ispettiva durante il periodo transitorio.
Nelle more dell’emanazione dei decreti di trasferimento e delle disposizioni volte ad uniformare le modalità di programmazione e gestione delle attività ispettive ex ENPALS con quelle INPS, gli ispettori di vigilanza ex ENPALS continueranno a rimanere incardinati, sotto il profilo gerarchico-funzionale, nella Direzione vigilanza ispettiva dell’Ente soppresso.
Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni ispettive nei settori dello spettacolo e dello sport professionistico, si confermano le disposizioni già impartite con messaggio n. 4260 del 8 marzo 2012.

5. Modalità di gestione dei servizi relativi alle funzioni delle risorse umane per il personale ex ENPALS durante il periodo transitorio.
A decorrere dal 1° luglio 2012, le funzioni collegate alla gestione dei fatti amministrativi riguardanti le risorse umane (gestione operativa malattia, gestione organigramma ed allocazione delle risorse, gestione time management, gestione Payroll, gestione missioni, gestione permessi sindacali, gestione mutui e prestiti, aggiornamento anagrafica e tenuta del fascicolo personale, gestione formazione), per il personale in forza alle strutture territoriali ex ENPALS, sono attribuite alla competente Direzione regionale secondo le modalità e prassi operative di cui alla circolare n. 113 del 2009 e alle conseguenti note operative.
I Direttori provinciali INPS assumono le funzioni di “datore di lavoro” in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) anche nei confronti dei costituendi Poli.
In considerazione della dipendenza gerarchico funzionale dei costituendi Poli dalle strutture centrali ex ENPALS e al fine di garantire il presidio dei servizi sul territorio, per tutto il periodo transitorio il processo di autorizzazione di ferie o assenze giornaliere a vario titolo del personale ex ENPALS a presidio dei processi primari, resta in capo ai dirigenti dalle strutture centrali ex ENPALS.

6. La rilevazione dei fabbisogni e la gestione delle risorse strumentali.
Si ribadiscono i contenuti di cui alla circolare n. 50 del 29 marzo 2012, con la quale si è provveduto a dare immediata estensione alle strutture degli Enti soppressi delle disposizioni contenute nella circolare n. 103 del 2009, con particolare riferimento al procedimento di rilevazione dei fabbisogni ed al processo di gestione delle spese di funzionamento.


Il Direttore generale
Nori

Circ. 29 marzo 2012, n. 50
Circ. 13 gennaio 2012, n. 3
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21
Nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922

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