Ministero dello sviluppo economico
Ris. 1-10-2012 n. 203054
Quesito in materia di attività di caffetteria take away.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".
Ris. 1 ottobre 2012, n. 203054 (1).
Quesito in materia di attività di caffetteria take away.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".
Codesto Comune fa presente che una giovane imprenditrice intenderebbe aprire, in un piccolo locale del centro storico, un'attività di take away consistente nella vendita per asporto di caffè del tipo "americano", ovvero preparato con apposita macchina funzionante con filtri, il quale verrebbe consegnato al clienti in bicchieri di carta per il consumo all'esterno del locale.
Riferisce, inoltre, che lo stesso soggetto intenderebbe, altresì, vendere dolci surgelati previo riscaldamento nel forno a microonde.
Sottolinea, infine, che all'interno del locale non sono previsti arredi che consentano il consumo sul posto.
Stante quanto sopra, chiede alla scrivente Direzione generale se tale tipologia di attività debba essere considerata un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991 o, se per le modalità con cui viene svolta, possa essere assimilata ad un'attività di commercio al dettaglio del settore alimentare.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
La legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, nel disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si esplicita in "tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".
Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Gli arredi, inoltre, devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita di asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia (cfr. punto 8 della Circ. 29 settembre 2006, n. 3603/C
Nel caso degli esercizi di vicinato gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
Stante quanto sopra, la scrivente ritiene che la modalità di attività commerciale descritta nel quesito formulato da codesto Comune, se limitata alla vendita di dolci surgelati, che vengono forniti "previo riscaldamento in un forno a microonde", può essere legittimamente esercitata in un esercizio di vicinato.
Diversamente, la vendita di caffè allo stato sfuso (preparato nel locale con apposito macchinario e venduto in bicchieri per il consumo immediato anche all'esterno del locale) configura un'attività di somministrazione non consentita.
Peraltro, la scrivente ha già avuto modo di sostenere la inammissibilità della presenza di macchine industriali per il caffè nell'ambito degli arredi degli esercizi di vicinato con l'allegata nota n. 116136 del 17 maggio 2012.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
Allegato
Nota 17 maggio 2012, n. 116136 (2)
(2) Si omette il testo della nota in quanto non pubblicato alla fonte.
L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 1
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3
Ris. 1-10-2012 n. 203054
Quesito in materia di attività di caffetteria take away.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".
Ris. 1 ottobre 2012, n. 203054 (1).
Quesito in materia di attività di caffetteria take away.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".
Codesto Comune fa presente che una giovane imprenditrice intenderebbe aprire, in un piccolo locale del centro storico, un'attività di take away consistente nella vendita per asporto di caffè del tipo "americano", ovvero preparato con apposita macchina funzionante con filtri, il quale verrebbe consegnato al clienti in bicchieri di carta per il consumo all'esterno del locale.
Riferisce, inoltre, che lo stesso soggetto intenderebbe, altresì, vendere dolci surgelati previo riscaldamento nel forno a microonde.
Sottolinea, infine, che all'interno del locale non sono previsti arredi che consentano il consumo sul posto.
Stante quanto sopra, chiede alla scrivente Direzione generale se tale tipologia di attività debba essere considerata un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287 del 1991 o, se per le modalità con cui viene svolta, possa essere assimilata ad un'attività di commercio al dettaglio del settore alimentare.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
La legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, integrato e corretto dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, nel disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si esplicita in "tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".
Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'art. 3, comma 1, lettera f-bis) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Gli arredi, inoltre, devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è la vendita di asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia (cfr. punto 8 della Circ. 29 settembre 2006, n. 3603/C
Nel caso degli esercizi di vicinato gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.
Stante quanto sopra, la scrivente ritiene che la modalità di attività commerciale descritta nel quesito formulato da codesto Comune, se limitata alla vendita di dolci surgelati, che vengono forniti "previo riscaldamento in un forno a microonde", può essere legittimamente esercitata in un esercizio di vicinato.
Diversamente, la vendita di caffè allo stato sfuso (preparato nel locale con apposito macchinario e venduto in bicchieri per il consumo immediato anche all'esterno del locale) configura un'attività di somministrazione non consentita.
Peraltro, la scrivente ha già avuto modo di sostenere la inammissibilità della presenza di macchine industriali per il caffè nell'ambito degli arredi degli esercizi di vicinato con l'allegata nota n. 116136 del 17 maggio 2012.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
Allegato
Nota 17 maggio 2012, n. 116136 (2)
(2) Si omette il testo della nota in quanto non pubblicato alla fonte.
L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 1
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 3
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