Translate

mercoledì 5 dicembre 2012

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Ministero dello sviluppo economico
Ris. 1-10-2012 n. 203051
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".

Ris. 1 ottobre 2012, n. 203051 (1).

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Art. 71, comma 6, lett. b) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".



Si fa riferimento alla comunicazione con la quale codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) e c), del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, un soggetto che abbia prestato la propria opera in qualità di:

1) Apprendista barista;

2) Donna tuttofare - livello 5;

3) Aiuto barman - livello 6S;

4) Barista - livello.


Al riguardo si precisa quanto segue.


Il comma 6, lett. b), dell'art. 71 del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "... prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti..".

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia "dipendente qualificato", si sottolinea che la scrivente Direzione ha più volto precisato che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, ovvero il "C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa" e il "C.C.N.L. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi", si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti inquadrati almeno al quarto livello di entrambi i citati contratti (si tenga presente che la progressione numerica ordinale stabilisce una disposizione delle qualifiche in ordine decrescente).

Codesto Comune chiede inoltre se i periodi di attività svolta in part-time possano essere considerati al pari di periodo a tempo pieno o se debbano invece calcolati in base alle ore effettivamente svolte.

Al riguardo e con riferimento alla normativa richiamata in oggetto si precisa che la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto a tempo parziale risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno.

Diversamente, per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio, (quindi, per motivi aritmetici, non è possibile il riconoscimento della qualificazione professionale nel caso di prestazioni part-time inferiori al 40% per l'intero quinquennio), né nel calcolo è possibile prendere in considerazione periodi eccedenti il quinquennio.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71

Nessun commento: