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mercoledì 5 dicembre 2012

D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - Modalità applicative SCIA.

Ministero dello sviluppo economico
Ris. 25-9-2012 n. 198850
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - Modalità applicative SCIA.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".

Ris. 25 settembre 2012, n. 198850 (1).

D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 - Modalità applicative SCIA.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV "Promozione della Concorrenza".



Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune richiede alcune delucidazioni in merito all'applicazione del decreto legislativo in oggetto, con particolare riferimento all'utilizzo dell'istituto della SCIA per l'apertura di un pubblico esercizio.

Chiede, nello specifico, se quanto stabilito dal nuovo dettato normativo sia applicabile dal 15 settembre c.m. o se sia necessario attendere che la Regione adegui la normativa regionale e la relativa modulistica.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


L'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha riformulato il comma 1 dell'art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 2010 che, nell'attuale versione, dispone che "L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

La norma in questione non fa altro che chiarire le modalità di applicazione delle generali disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nel caso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

A decorrere, pertanto, dalla precedente modifica generale in materia di SCIA, e comunque in ogni caso a far data dal 14 settembre 2012, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147 del 2012, sono soggetti a SCIA: il trasferimento di sede nell'ambito di aree territoriali non soggette a programmazione e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da circoli privati, stante l'espresso richiamo, ad opera dell'art. 64, comma 2, all'applicazione della disciplina di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 e ferma restando, ovviamente, l'inapplicabilità di tale semplificazione ai soli casi in cui detto regolamento prevedeva l'autorizzazione invece della DIA, limitatamente però all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree soggette a programmazione e tutela.

Fermo quanto sopra, si fa presente di ritenere che l'applicazione dell'istituto della SCIA, nei casi previsti, non possa essere subordinato a leggi regionali o ad eventuali atti successivi da parte degli enti locali, in quanto ciò comporterebbe, nella sostanza, una dilatazione e quindi di fatto una limitazione della diretta ed immediata applicabilità della norma statale, in materia, quale quella della concorrenza e delle regole di accesso alle attività economiche, costituzionalmente riservata alla competenza statale.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 2
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 64
D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235
L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3

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