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martedì 2 luglio 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 1-7-2013 n. 10462 Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2013 (c.d. quattordicesima - Art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 1-7-2013 n. 10462
Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2013 (c.d. quattordicesima - Art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale previdenza (gestione dipendenti pubblici).
Msg. 1 luglio 2013, n. 10462 (1).
Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2013 (c.d. quattordicesima - Art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale previdenza (gestione dipendenti pubblici).

Premessa
L'art. 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, prevede, a partire dall'anno 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Come di consueto, anche per l'anno 2013 la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2013, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2013 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.
Per la gestione pubblica, la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2013, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2013 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2013. Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella tabella A allegata alla legge in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

1. Prestazioni escluse dall'attribuzione del beneficio
L'importo aggiuntivo non spetta alle pensioni di categoria:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC).
L'importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.
L'aumento infine non è stato attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione, da parte delle sedi (Msg. 23 aprile 2008, n. 9380).

2. Requisiti di età
Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l'anno 2013 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1950.
L'aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell'età.
Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

3. Requisiti di contribuzione
L'interessato deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla tabella A allegata della legge n. 127/2007 e che di seguito si riepilogano.



Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi

Somma aggiuntiva anno 2013 in €
Anni di contribuzione

Fino a 15
Fino a 18
€ 336,00
Oltre 15 fino a 25
Oltre 18 fino a 28
€ 420,00
Oltre 25
Oltre 28
€ 504,00






Per la corresponsione dell'aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Come indicato nella Circ. 8 ottobre 2007, n. 119 nel caso di pensionato titolare di sola pensione ai superstiti la contribuzione complessiva utile ai fini dell'applicazione della tabella A viene ridotta in aliquota di reversibilità.

4. Requisiti reddituali
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.



Anni di contribuzione

Anno 2013

Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
TM mensile
TM annuo
TM annuo × 1,5
Somma aggiuntiva
Limite massimo







≤ 15 anni
≤ 18 anni

€ 6.440,59
€ 9.660,89
€ 336,00
€ 9.996,89
(≤ 780 ctr.)
(≤ 936 ctr.)












> 15 ≤ 25 anni
> 18 ≤ 28 anni
€ 495,43


€ 420,00
€ 10.080,89
(≥ 781 ≤ 1.300 ctr)
(≥ 937 ≤ 1.456 ctr.)












> 25 anni
> 28 anni



€ 504,00
€ 10.164,89
(≥ 1.301 ctr.)
(≤ 1.457 ctr.)





Importi determinati con il coefficiente di perequazione consuntivo per l'anno 2013 pari a 3,0%.










Redditi da considerare


Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
- delle pensioni di guerra (Circ. n. 268 del 25 novembre 1991);
- delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (Msg. n. 14878 del 27 agosto 1993);
- dell'indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 6 dicembre 2000, n. 203);
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 per espressa previsione normativa (Circ. 16 gennaio 2001, n. 9);
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (Msg. 30 gennaio 2001, n. 36).
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche.
La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti o meno di prima concessione del beneficio.
Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell'anno in corso.
Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:
- redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.
Vengono pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell'elaborazione, riferiti all'anno di erogazione. Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell'anno in corso ovvero dell'anno precedente. Se le informazioni non sono disponibili, vengono utilizzati quelli memorizzati con riferimento agli anni precedenti.
Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.


4.1 La gestione pubblica


Per la gestione pubblica vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell'anno 2013.
La somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi. La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.
Della circostanza gli interessati verranno informati nella comunicazione personalizzata di attribuzione del beneficio.

5. Pensioni delle gestioni private
5.1 Aggiornamento del data base


Il data base delle pensioni è stato aggiornato con le modalità illustrate di seguito:
- su tutte le pensioni del soggetto, prese in esame dall'elaborazione, è stata memorizzata la "movimentazione" nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
- GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore 1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;


- sulla sola pensione sulla quale viene corrisposto l'aumento è stato memorizzato l'importo corrisposto nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
- GP3EDISP importo della somma aggiuntiva corrisposta;


- nel segmento GP8 della pensione sulla quale viene corrisposto l'aumento viene memorizzato:
- nel campo GP8MD52 il codice 841
- nel campo GP8MD53E l'importo corrisposto.


- codici diario



Codice
Descrizione
0710
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio euro 000,00,
0711
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





5.2 Visualizzazione della somma aggiuntiva nella procedura ARTE


La somma aggiuntiva è visualizzabile con la procedura ARTE sulla pensione sulla quale viene corrisposta.

6. Corresponsione del beneficio in favore dei soggetti non individuati a livello centrale
Come anticipato in premessa, la somma aggiuntiva è stata attribuita a livello generalizzato sulla mensilità di pensione di luglio 2012 ai soggetti che siano risultati in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Si rammenta che per i pensionati non individuati a livello centrale, il beneficio sarà attribuito a richiesta con le modalità illustrate con il messaggio n. 29974 del 23 dicembre 2009.
Analogamente l'eventuale istanza di pagamento dei pensionati delle gestioni pubbliche e dello spettacolo dovranno essere presentate alle strutture territoriali competenti.

7. Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati della Gestione privata, ai quali verrà corrisposta la somma aggiuntiva, verrà inviata la comunicazione riportata in allegato, rispettivamente per l'Italia e per l'estero. I pensionati della Gestione pubblica saranno informati del pagamento della somma aggiuntiva con il dettaglio della voce presente nel cedolino del mese di luglio 2013.

8. Punto di consulenza "sportello Amico"
Tenuto conto della difficile situazione socio - economica che sta attraversando il Paese, si richiede, da parte di tutte le Strutture, una particolare attenzione nei confronti dell'utenza destinataria del beneficio di cui al presente messaggio.
A tale proposito, si ricorda che con il Msg. 20 luglio 2012, n. 12196 e Msg. n. 12310 del 2012 sono state fornite disposizioni in merito all'attivazione e gestione dei Punti di consulenza "Sportello Amico" rivolti, come più volte rappresentato, a target specifici di utenza caratterizzata "da particolare fragilità sociale ed economica".
Si ritiene, pertanto, opportuno che i funzionari si avvalgano del citato Punto di consulenza per gestire tale tipologia di casistica, facendo riferimento, per i casi di particolare urgenza, anche al Punto di consulenza Sportello Amico c.d. "veloce".

9. Pensioni gestione ex Enpals
Fermo restando il requisito anagrafico ed il requisito reddituale, validi anche per le pensioni della gestione ex Enpals, la somma aggiuntiva varia in funzione dell'anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza della pensione, come già indicato nella tabella A allegata alla legge n. 127/2007 sopra riportata.
Si precisa che tale tabella è riferita sia ai lavoratori dipendenti che autonomi in quanto la gestione ex Enpals assicura i lavoratori dello spettacolo in un unico Fondo, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, gestito, come previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 1420/1971, con le norme contenute nel D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per la determinazione del numero degli anni di anzianità contributiva, in base alla quale deve essere modulato l'aumento, si fa riferimento ai contributi giornalieri versati nella gestione ex ENPALS rilevati per il diritto alla prestazione, rapportandoli "all'anno contributivo ENPALS" in vigore alla data di decorrenza della pensione ed in funzione del gruppo o raggruppamento di appartenenza.
La contribuzione, diversa da quella obbligatoria ENPALS, è valutata secondo la normativa prevista per la contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria del Fondo Lavoratori Dipendenti.
Se il pensionato è titolare sia di pensione diretta sia di pensione di reversibilità, si tiene conto della sola anzianità contributiva riferita alla prestazione previdenziale diretta (ad esempio, pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità).
Se il pensionato è titolare solo di pensione di reversibilità, l'anzianità contributiva è calcolata in base alla percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione della prestazione previdenziale ai superstiti.
Nel caso in cui il pensionato è titolare di più trattamenti previdenziali nella gestione ex Enpals il beneficio sarà erogato unicamente sul trattamento previdenziale principale. Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Per le pensioni liquidate in regime internazionale è considerata utile solo la contribuzione italiana.
La somma aggiuntiva è corrisposta con il criterio della proporzionalità in tutti i casi in cui la pensione spetti per frazioni di anno intero.
In caso di pensione eliminata dai ruoli di pagamento per decesso del titolare, l'erogazione della somma aggiuntiva spettante a quest'ultimo avviene, per gli aventi diritto, per il medesimo periodo temporale cui avrebbe avuto diritto il titolare della pensione originaria (dante causa) liquidando l'ultimo mese secondo le regole di corresponsione dei ratei.

10. Conguaglio determinato pensioni gestione ex Enpals
L'importo della somma aggiuntiva così determinato è stato inserito nell'Area "crediti e debiti" maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78.
L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2013 della pensione sul quale è corrisposto.

11. Comunicazione ai pensionati della gestione ex Enpals
La comunicazione della disposizione di pagamento della somma aggiuntiva è inserita all'interno delle annotazioni del certificato di pensione.


Il Direttore generale
Nori

Allegato 1



Città , data


Al Signor/ra

Nome Cognome

Indirizzo

CAP Città





Gentile Signore/a,


la informiamo che, in base ai dati reddituali attualmente registrati nei nostri archivi, è stato disposto il pagamento di una somma aggiuntiva sulla sua pensione (la cosiddetta "quattordicesima").
Si tratta di una misura introdotta dalla legge (L. n. 127/2007) a sostegno dei titolari di pensioni basse che abbiano un'età pari o superiore a 64 anni e posseggano alcuni requisiti che troverà riassunti e spiegati nella tabella allegata. Il pagamento avviene una volta l'anno.
Le spetta quindi una somma complessiva pari ad euro xxxxxxx che Le pagheremo insieme alla pensione del mese di luglio 2013.
Tale importo viene corrisposto in via provvisoria.
Il suo diritto alla somma aggiuntiva sarà riconosciuto in via definitiva all’esito degli accertamenti reddituali effettuati anche per il tramite della competente amministrazione finanziaria.


Cordiali saluti


Il Direttore



Requisiti per il diritto alla "quattordicesima"

Età
pari o superiore a 64 anni
Reddito personale
non superiore a 9.660,89 euro annui


Somma aggiuntiva (pensionato da lavoro dipendente)

Anzianità contributiva [*]
Importo
fino a 15 anni
336 €
da 15 a 25 anni
420 €
superiore a 25 anni
504 €


Somma aggiuntiva (pensionato da lavoro autonomo)

Anzianità contributiva [*]
Importo
fino a 18 anni
336 €
da 18 a 28 anni
420 €
superiore a 28 anni
504 €
[*] Nel caso di pensioni ai superstiti la contribuzione viene considerata in aliquota di reversibilità.
N.B. Nel caso in cui il suo reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta. Per esempio se il reddito è di 9.800 euro, con un’anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 196,89 euro complessivi (9.660,89 + 336,00 – 9.800,00 euro).




D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 5
D.L. 2 luglio 2007, n. 81, allegato Tab. A

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