MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 marzo 2013
Individuazione dei lavoratori svantaggiati. (13A05768)
(GU n.153 del 2-7-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
CON DELEGA ALLE PARI OPPORTUNITA'
Visto l'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, come introdotto dall'articolo 4, comma 1 del
decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, che prevede che il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con decreto non regolamentare
individui i lavoratori di cui alle lett. a), b) ed e) del punto n. 18
dell'articolo 2 del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione
Europea del 6 agosto 2008;
Visti gli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto l'articolo 2, punto 18), lettere a), b) ed e) del Regolamento
(CE) n. 800/2008 che definisce lavoratore svantaggiato "chiunque
rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un
diploma di scuola media superiore o professionale ISCED 3); [...] e)
lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un
tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno del 25% la
disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato";
Vista la Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144";
Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 il lavoratore che abbia
svolto attivita' lavorativa di natura subordinata di durata inferiore
a sei mesi non perde lo stato di disoccupazione, che per tale periodo
rimane sospeso;
Decreta
Art. 1
Individuazione dei lavoratori svantaggiati
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5-ter del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto
dall'articolo 4 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 2 marzo
2012, n. 24 e in conformita' a quanto previsto dalle lettere a), b)
ed e) del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008,
sono lavoratori svantaggiati:
a) "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato
attivita' lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli
ultimi sei mesi hanno svolto attivita' lavorativa in forma autonoma o
parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito
annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) "chi non possiede un diploma di scuola media superiore o
professionale" (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un
titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel
livello terzo della classificazione internazionale sui livelli
d'istruzione;
c) "chi e' occupato in uno dei settori economici dove c'e' un
tasso di disparita' uomo-donna che supera di almeno il 25%, la
disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici italiani",
ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia
riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25
per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua
sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengono al genere
sottorappresentato.
Roma, 20 marzo 2013
Il Ministro: Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 329
Nessun commento:
Posta un commento