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sabato 7 dicembre 2013

L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea


D.Lgs. 15-3-2010 n. 66
Codice dell'ordinamento militare.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
Capo V

Arma dei carabinieri


Sezione I

Compiti e attribuzioni


Art. 155  Istituzione e funzioni dell’Arma dei carabinieri

In vigore dal 27 marzo 2012
1.  L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR). (61)



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(61) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.


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