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sabato 7 dicembre 2013

Trattato Int. 12-11-2007 Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134.


Trattato Int. 12-11-2007
Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134.

Trattato Int. 12 novembre 2007   (1) (2).

Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR.


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134.

(2) Il presente Trattato internazionale è stato ratificato con L. 14 maggio 2010, n. 84.



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Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,

per l'istituzione della

Forza di Gendarmeria Europea

EUROGENDFOR

Il Regno di Spagna,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Italiana,

il Regno dei Paesi Bassi

e

la Repubblica Portoghese,

qui di seguito denominati le «Parti»;

Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004;

Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;

Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;

Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951;

Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 16 febbraio 2001;

Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975;

Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;

Al fine di contribuire allo sviluppo dell'Identità Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare la Politica europea di Sicurezza e di Difesa comune;

concordano quanto segue:


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Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1  Scopo

1.  Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.


2.  Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agli obiettivi, allo statuto, alle modalità organizzative e all'operatività della Forza di Gendarmeria Europea, qui di seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.



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Articolo 2  Principi

Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi.



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Articolo 3  Definizioni

Ai fini del presente Trattato, l'espressione:


a)  EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:
i)  dal QG permanente;
ii)  dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di autorità;
b)  QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;
c)  PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;
d)  FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione, successivamente al trasferimento di autorità, ed un numero limitato di altro personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;
e)  QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area di operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando e del controllo della missione;
f)  PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri delle Forze EGF;
g)  CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale che governa EUROGENDFOR;
h)  COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;
i)  COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando di una missione EGF;
j)  STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;
k)  STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio è situato il QG permanente;
l)  STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o transitano;
m)  STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non è Parte al presente Trattato ma partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;
n)  FAMILIARE indica:
i)  il coniuge di un membro del personale del QG permanente;
ii)  qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, a condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato ospitante;
iii)  i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii);
iv)  i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii).


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Capo II

MISSIONI, INGAGGIO E SCHIERAMENTO

Articolo 4  Missioni e compiti

1.  Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.


2.  Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare.


3.  EUROGENDFOR potrà essere utilizzata al fine di:


a)  condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;
b)  monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attività d'indagine penale;
c)  assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d'intelligence;
d)  svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti;
e)  proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;
f)  formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;
g)  formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.


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Articolo 5  Inquadramento delle missioni

EUROGENDFOR potrà essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.



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Articolo 6  Condizioni di ingaggio e di schieramento

1.  Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l'organizzazione richiedente.


2.  Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti.


3.  Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del presente Trattato.



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Capo III

ASPETTI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Articolo 7  CIMIN

1.  Il CIMIN è composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle Parti. La scelta dei rappresentanti è di competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno definiti dal regolamento che dovrà essere adottato dallo stesso.


2.  Le decisioni e le linee-guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimità.


3.  I compiti generali del CIMIN sono i seguenti:


a)  esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove opportuno, con gli Stati contribuenti;
b)  nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;
c)  approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il criterio di rotazione per le posizioni chiave in seno al QG permanente;
d)  nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della presidenza;
e)  sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;
f)  approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal Comandante EGF;
g)  adottare le decisioni concernenti:
i)  la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;
ii)  la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;
iii)  le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o altri;
h)  elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica;
i)  definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare:
i)  la designazione del Comandante della Forza EGF;
ii)  la partecipazione del QG permanente alla catena di comando;
j)  approvare la struttura del QG della Forza;
k)  garantire la direzione e la valutazione delle attività di EUROGENDFOR in caso di schieramento;
l)  stabilire la necessità di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12, comma 3.

4.  Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.


5.  In base alle proprie linee-guida, il CIMIN:


a)  valuta la conformità ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattamento, ai sensi dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;
b)  decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 43;
c)  decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 44.

6.  Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso adottato.



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Art. 8  Comandante EGF

Il Comandante EGF svolgerà i seguenti compiti principali:


a)  comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;
b)  attuare le direttive ricevute dal CIMIN;
c)  su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;
d)  adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorità dello Stato ospitante;
e)  redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;
f)  assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.


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Articolo 9  Capacità giuridica

1.  Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacità giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potrà conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio.


2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sarà rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto.


3.  Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia autorizzato ad agire in sostituzione del comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR è chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato. In tal caso, EUROGENDFOR dovrà rimborsare le spese sostenute.



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Capo IV

INFRASTRUTTURE DEL QG PERMANENTE

Articolo 10  Infrastrutture messe a disposizione dello Stato ospitante

1.  Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.


2.  Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti, in particolare l'elettricità, l'acqua, il gas naturale, i servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.



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Articolo 11  Permesso di accesso

Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovrà autorizzare gli addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura del QG permanente, a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.



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Capo V

TUTELA DELLE INFORMAZIONI

Articolo 12  Tutela delle informazioni

1.  I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.


2.  Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.


3.  Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.



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Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 13  Osservanza delle leggi in vigore

Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgerà attività incompatibili con lo spirito del presente Trattato durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.



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Articolo 14  Ingresso e soggiorno

Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalità giuridiche relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli stranieri.



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Articolo 15  Aspetti medici e legali in caso di decesso

1.  In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine è autorizzato a presenziare all'autopsia.


2.  Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.



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Articolo 16  Uniformi e armi

1.  Il personale di EUROGENDFOR indosserà la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potrà, ove opportuno, stabilire procedure specifiche.


2.  Il personale di EUROGENDFOR può detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.



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Articolo 17  Patenti di guida

Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.



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Articolo 18  Assistenza sanitaria

1.  L'assistenza sanitaria è garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.


2.  L'assistenza sanitaria sarà fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Parti.



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Capo VII

PRIVILEGI E IMMUNITA'

Articolo 19  Tributi e diritti doganali

1.  Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi e le altre proprietà appartenenti ad EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.


2.  gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso ufficiale sono esenti dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di tassazione indiretta.


3.  L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR è esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.


4.  I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche.


5.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.


6.  Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro territorio.


7.  I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui è previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso.


8.  In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilità.


9.  Non può essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.



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Articolo 20  Privilegi individuali

1.  Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risieda stabilmente nello Stato ospitante, né sia un cittadino dello stesso, può, al momento del primo ingresso per assumere servizio in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivo e per un massimo di due spedizioni - importare dallo Stato dell'ultima residenza o dallo Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione dall'imposta sul volume d'affari.


2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.


3.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale interessato dovrà presentare una domanda alle autorità dello Stato ospitante entro un anno dalla data del suo primo ingresso.


4.  I beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere riesportati liberamente.


5.  I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro dell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra, sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso nello Stato ospitante.



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Articolo 21  Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi

1.  I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.


2.  Le autorità delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1 senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della Forza EGF. Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminerà con attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorità delle Parti per entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.


3.  Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilità degli archivi si estenderà a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati nel territorio delle Parti.



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Articolo 22  Immunità da provvedimenti esecutivi

Le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.



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Articolo 23  Comunicazioni

1.  Le Parti adotteranno tutte le opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.


2.  EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non potranno essere né aperte né trattenute.


3.  Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.



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Articolo 24  Domicilio fiscale

Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprietà, il personale del QG permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini dell'adempimento del proprio incarico al servizio del QG permanente, sarà considerato come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applicherà anche ai familiari che non esercitino attività professionali o commerciali all'interno dello Stato ospitante.



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Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA GIURISDIZIONALE E DISCIPLINARE

Articolo 25  Giurisdizione penale e disciplinare

1.  Le autorità dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze.


2.  Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati commessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.


3.  Le autorità dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alle leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.


4.  Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonché sui loro familiari, nel caso di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma non in base alle leggi dello Stato d'origine.


5.  Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:


a)  le autorità competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sul personale militare e civile laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:
(i)  reati commessi esclusivamente contro le proprietà o la sicurezza di detto Stato o reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprietà del personale militare o civile di detto Stato o di un familiare;
(ii)  reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di attività di servizio;
b)  nel caso di reati di altra natura, le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;
c)  qualora lo Stato che ha il diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, dovrà notificarlo alle autorità dell'altro Stato nel più breve tempo possibile. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità prenderanno in debita considerazione la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.

6.  Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato sono inclusi:


a)  il tradimento nei confronti dello Stato;
b)  il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.

7.  Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorità dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui essi siano membri della forza dello Stato d'origine.



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Articolo. 26  Assistenza legale reciproca

1.  Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e per la consegna degli stessi all'autorità chiamata ad esercitare la sua giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.


2.  Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno tempestivamente alle autorità militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membro di una forza o di un membro civile o di un familiare.


3.  La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia nella disponibilità dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente intendano esercitare la propria giurisdizione, sarà assicurata dallo Stato d'origine finché la persona non sarà rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.


4.  Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali oggetti può tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito dall'autorità che procede alla consegna.


5.  Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi sia concorso di giurisdizione.


6.  Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorità dello Stato d'origine relativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorità dello Stato d'origine, ai sensi del presente articolo.



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Articolo 27  Rimpatrio, assenza e allontanamento

1.  Quando il personale di EUROGENDFOR non è più effettivo alla sua forza e non è rimpatriato, le autorità dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.


2.  Le autorità dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni.


3.  Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorità dello Stato d'origine potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.



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Capo IX

INDENNIZZI

Articolo 28  Rinuncia

1.  Ciascuna Parte rinuncerà a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di danno procurato alle sue proprietà nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:


a)  sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propri compiti previsti dal presente Trattato; o
b)  sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro equipaggiamento di proprietà dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che ha provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno sia stato provocato ai beni così utilizzati.

2.  Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.


3.  La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applicherà al danno, alle ferite o al decesso dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.


4.  Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere l'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito dal CIMIN.



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Articolo 29  Danno a terzi

1.  In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sarà suddiviso dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:


a)  le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attività di EUROGENDFOR;
b)  lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sarà fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;
c)  tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da detto tribunale, sarà definitivamente vincolante per le Parti interessate;
d)  qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sarà comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato ed ad una proposta di ripartizione in conformità al presente articolo. In assenza di risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sarà considerata accettata.

2.  Se, tuttavia, tale danno è dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.


3.  I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.


4.  Ferme restando le responsabilità individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attività di servizio, le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:


a)  le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;
b)  il rapporto sarà trasmesso alle autorità dello Stato d'origine, che quindi deciderà senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo dello stesso;
c)  se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa è accettata dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le autorità dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed informeranno le autorità dello Stato ospitante e dello Stato ricevente della loro decisione e della somma corrisposta;
d)  le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilità di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di indennizzo.


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Articolo 30  Esame delle circostanze

Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati durante il servizio, il CIMIN si pronuncerà dopo l'esame del rapporto sulle circostanze predisposto dal Comandante EGF.



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Articolo 31  Esercitazioni ed operazioni

In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, può essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.



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Articolo 32  Esperti tecnici o scientifici

Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una delle Parti, che non appartenga né al personale militare né a quello civile, ma che stia svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.



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Capo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DIRITTI PATRIMONIALI

Articolo 33  Consiglio finanziario

1.  E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti.


2.  Il Consiglio finanziario svolgerà le seguenti funzioni:


a)  fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;
b)  attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio a proporre, se necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre all'approvazione del CIMIN;
c)  esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;
d)  esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali, predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua adozione;
e)  in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio finanziario riferirà alla successiva riunione del CIMIN;
f)  comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non è in grado di risolvere il contenzioso, questo dovrà essere risolto dal CIMIN;
g)  chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di EUROGENDFOR. Sarà il CIMIN a stabilire le modalità della revisione.

3.  Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione, l'esame e l'adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.



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Articolo 34  Spese

1.  Le attività di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese:


a)  spese comuni;
b)  spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente;
c)  spese nazionali.

2.  I diversi tipi di spese e le loro modalità di finanziamento saranno definiti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN.



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Articolo 35  Bilancio

1.  Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovrà comprendere le entrate e le uscite.


2.  Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il QG permanente e, dall'altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attività di EUROGENDFOR.


3.  Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.


4.  L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.



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Articolo 36  Revisione dei conti

Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri Governi nazionali e per riferire ai rispettivi Parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in possesso del personale di EUROGENDFOR.



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Articolo 37  Appalti pubblici

1.  EUROGENDFOR può indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai principi in vigore nell'UE.


2.  Le normative in materia di appalti pubblici dell'UE si applicano alle seguenti condizioni:


a)  la pubblicazione di una gara di appalto è di competenza del Comandante EGF;
b)  sarà possibile ricorrere contro l'attribuzione di un appalto pubblico, senza costi, presso il CIMIN, che emetterà la sua decisione entro un mese.

3.  Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle gare d'appalto i concorrenti che:


a)  forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non intrattiene relazioni diplomatiche;
b)  perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.


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Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38  Lingue

Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sarà possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.



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Articolo 39  Risoluzione delle controversie

Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione od all'applicazione del presente Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.



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Articolo 40  Modifiche

1.  Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potrà essere modificato in qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti.


2.  Qualsiasi modifica entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46.



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Articolo 41  Denuncia

1.  Qualsiasi Parte potrà, in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato, dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositario.


2.  La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di denuncia.



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Articolo 42  Adesione

1.  Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potrà richiedere al CIMIN di aderire al presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione delle Parti, in conformità all'articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informerà lo Stato richiedente della decisione delle Parti.


2.  L'adesione avrà luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il depositario del Trattato, che notificherà la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce.


3.  Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario a tutte le Parti.



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Articolo 43  Status di Osservatore

1.  Gli Stati candidati all'ingresso nell'UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell'UE, dotati di un forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come primo passo per l'adesione.


2.  Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.



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Articolo 44  Status di Partner

1.  Gli Stati membri dell'UE e gli Stati candidati all'adesione all'UE, dotati di una forza che abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di Partner.


2.  Il CIMIN definirà i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.



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Articolo 45  Attuazione di accordi o intese

Il presente Trattato potrà essere integrato da uno o più specifici accordi od intese di attuazione.



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Articolo 46  Entrata in vigore

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica, fatta dal depositario a tutte le Parti, dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.



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Articolo 47  Depositario

Il Governo della Repubblica Italiana sarà il depositario e notificherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia.


Firmato a Velsen, il 18 ottobre 2007, in un esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmetterà le copie autenticate a ciascuna delle Parti.


Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana.


Roma, 12 novembre 2007


Per il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana

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