Ministero dell'interno
Circ. 10-2-2014 n. 824
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione”. Indicazioni operative per la verifica dell’accordo.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, Ufficio 1 - Pianificazione delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Circ. 10 febbraio 2014, n. 824 (1).
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico sull'immigrazione”. Indicazioni operative per la verifica dell’accordo.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo, Ufficio 1 - Pianificazione delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Alle
Prefetture- UU.TT.G.
Loro sedi
Al
Commissariato del governo per la provincia autonoma di Trento
Al
Commissariato del governo per la provincia autonoma di Bolzano
Alla
Giunta regionale della Valle D’Aosta Aosta
e, p.c.:
AL
Gabinetto del signor ministro
Sede
Al
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
Sede
All’
Ufficio del ministro dell’Integrazione
Largo Chigi
Roma
Al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione
Via Fornovo, 8
Roma
Al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Viale Trastevere
Roma
Come noto, ai sensi del D.P.R. n. 179 del 2011, recante la disciplina dell’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a partire dal 10 marzo p.v. scadrà il biennio di durata dei primi accordi di integrazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore della normativa predetta.
A norma dell’art. 6 del regolamento, dunque, sarà compito dello Sportello Unico per l'Immigrazione avviare la procedura di verifica circa l'adempimento degli Accordi sottoscritti, la cui gestione è stata completamente informatizzata attraverso le numerose implementazioni apportate all’applicativo informatico.
Si evidenzia, preliminarmente, che l’art. 4-bis del T.U. sull’immigrazione esclude che, in caso di inadempimento dell’Accordo di integrazione, possa essere applicata la sanzione della revoca del permesso di soggiorno e dell’espulsione nei confronti “dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare”.
Quindi, nel caso di sottoscrittori dell’Accordo di integrazione, titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari o nei confronti dei quali sia stato rilasciato un nulla osta al ricongiungimento familiare, attesa l’inefficacia della sanzione sopra citata, gli Sportelli Unici non dovranno procedere alla verifica dell'adempimento dell’Accordo, per ragioni di semplificazione e di economicità amministrativa, come disposto dalla Direttiva congiunta dei Ministri dell’Interno e per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione, recante le linee di indirizzo per l’applicazione del D.P.R. n. 179 del 2011, emanata in data 2 marzo 2012.
Per quanto sopra, sotto il profilo informatico, gli Accordi esenti da verifica verranno chiusi automaticamente dal sistema con la causale “Chiuso per esenzione”.
Riguardo, invece, agli Accordi da verificare, un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’Accordo, lo Sportello, accedendo alla voce “Scadenzario”, comunica allo straniero l’avvio della fase di verifica, invitandolo a produrre la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento dei crediti di cui all’Allegato B del D.P.R. n. 179 del 2011 e, nel caso di figli minori in Italia, la certificazione relativa all’adempimento dell'obbligo di istruzione o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.
Lo Sportello Unico, stampando l’apposito modello disponibile sul sistema, avvia la verifica e richiede allo straniero di trasmettere la suddetta documentazione entro 15 giorni. Il modulo può essere inviato in via telematica direttamente dall’applicativo.
Ricevuta la documentazione comprovante i crediti, trasmessa dallo straniero, lo Sportello provvede al caricamento della stessa, accedendo alla voce di menu ‘‘Verifica’’ dell’applicativo.
Riguardo alla documentazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, lo straniero potrà produrre certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonché rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri Territoriali Permanenti od anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, dì studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale.
Con l’occasione, si fa presente che, ai sensi dell'art. 6 dell’Accordo quadro MIUR-Ministero dell’Interno, sottoscritto il 7 agosto 2012, l’iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 179 del 2011.
inoltre, il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue rilasciato ad esito dei predetti corsi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 179 del 2011 e consente, altresì, allo straniero il raggiungimento della soglia di adempimento di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a) del predetto decreto.
Si aggiunge che il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, rilasciato ad esito dei percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 179 del 2011, e consente, altresì, allo straniero il pieno raggiungimento della soglia di adempimento, di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a).
Nell’ipotesi in cui non disponga di alcuna documentazione idonea ad attestare la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, lo straniero potrà richiedere allo Sportello di sostenere un test che accerti la conoscenza di entrambe con il relativo livello, accedendo al portale Nulla Osta Lavoro (http://accordointegrazione.dlci.interno.it ) nella sezione Prenotazione Test e selezionando il tasto funzionale “Richiesta Prenotazione”. L’accesso al portale dovrà avvenire tramite le credenziali fornite allo straniero all’atto della sottoscrizione dell'Accordo. Le stesse possono essere recuperate dallo Sportello Unico, interrogando l’accordo e riproducendo la stampa del modulo relativo. Al primo accesso verrà chiesto allo straniero di confermare le credenziali variando l’utenza in un indirizzo mail valido.
in virtù dell’Accordo-quadro del 7 agosto 2012, sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dai Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le suddette sessioni di test saranno svolte a cura dei Centri Territoriali Permanenti, attraverso i protocolli di intesa già stipulati localmente tra i Prefetti e gli Uffici Scolastici Provinciali, sulla base dei criteri definiti d’intesa con il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca e che verranno comunicati entro il 31 marzo p.v. . .
Pertanto, sotto il profilo informatico, la procedura di gestione dei test sarà simile a quella prevista per lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al D.M. 4 giugno 2010.
Il sistema Accordo di Integrazione prenderà, quindi, in carico la richiesta, prenotando, appena disponibile, la sessione di test nelle date e presso le sedi precaricate sull’applicativo dalla Prefettura. I dati della prenotazione (data e ora, sede, stato della prenotazione) saranno visualizzati anche dal portale Nulla Osta Lavoro, quando la stessa sarà effettuata.
A differenza di quanto avviene per la gestione dei test per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nell’applicativo Accordo di Integrazione l’operatore potrà, comunque, procedere direttamente alla prenotazione dei test di lingua e/o cultura civica dalla voce “Verifica” tramite la funzione “Agenda prenotazione test”. Si rimanda al Manuale utente per una descrizione più approfondita delle funzioni.
Acquisita la documentazione per l’assegnazione dei crediti, e l’eventuale esito dei test sostenuti, l’operatore dovrà inserirne gli estremi e la tipologia nel sistema informatico, il quale provvederà automaticamente al calcolo dei crediti acquisiti in base a quanto indicato nel citato Allegato B.
Riguardo alla documentazione che comporta la decurtazione dei crediti, secondo l’Allegato C, atteso che non è stata ancora realizzata l’interconnessione informatica con il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti, la sua acquisizione da parte dello Sportello Unico potrà avvenire:
1. quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di
cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
2. quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita, a seguito di accertamenti d’ufficio svolti presso gli enti che irrogano le sanzioni (es. Comuni, Agenzia dell’Entrate, etc.)
In tale fase, così come disposto dalla sopra citata Direttiva congiunta dei Ministri dell’Interno e per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione del 2 marzo 2012, si raccomanda di valutare attentamente, anche al fine di evitare contenziosi particolarmente onerosi, tutti i profili dei comportamenti sanzionabili, e di tenere in considerazione la sopravvenienza di eventuali esiti favorevoli all’interessato nelle procedure di ricorso avverso le condanne penali e gli illeciti amministrativi.
Anche in tale fattispecie, una volta inserita la tipologia di sanzione, il sistema decurterà i crediti relativi.
E’ importante evidenziare che, nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo di istruzione nei confronti dei figli minori, si verifica, comunque, la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’Accordo e di quelli acquisiti successivamente, ferma restando la prova di essersi comunque adoperato per assicurarne l’adempimento.
Conclusa la fase di acquisizione della documentazione, dal sistema sarà possibile visualizzare il numero dei crediti finali che comporterà l’adozione degli specifici provvedimenti di seguito indicati:
A. Il Decreto del Prefetto, o di un suo delegato, di estinzione dell’Accordo per adempimento ed il rilascio del relativo attestato saranno adottati nell’ipotesi in cui sussistano contestualmente i requisiti sotto elencati:
- il numero di crediti risulti pari oppure superiore a 30;
- sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata;
- sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
B. La Dichiarazione di proroga dell’Accordo per un anno e la relativa comunicazione allo straniero saranno emanati allorquando si verifichi una delie seguenti condizioni:
- Il numero di crediti risulti superiore a 0 ma inferiore a 30;
- non sia stato conseguito il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata;
- non sia stato conseguito un livello sufficiente della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
C. Il Decreto del Prefetto, o di un suo delegato, di risoluzione dell’Accordo per inadempimento e le relative comunicazioni alla Questura e allo straniero verranno adottati soltanto nel caso in cui
- Il numero di crediti risulti pari o inferiore a 0.
Nell’ipotesi di cui al punto B), un mese prima della scadenza della proroga sarà avviata la fase di verifica, riferita all’intero triennio, e saranno adottati i provvedimenti conseguenti di cui ai punti A) o C) ovvero, in caso di persistenza delle medesime condizioni dell’anno precedente,
D. Il Decreto del Prefetto, o di un suo delegato, di inadempimento parziale.
Sia i modelli di decreto che di attestazione, dichiarazione, proroga e le relative comunicazioni sono disponibili nell’applicativo informatico nelle 19 lingue in cui è tradotto il modello Accordo di integrazione, così come la comunicazione di avvio verifica.
I provvedimenti, a firma del Prefetto o del suo delegato ad esito della verifica effettuata (decreti), potranno essere sottoscritti tramite l’utilizzo della Firma Digitale. La nuova funzionalità di Firma Digitale sarà disponibile per firmare i documenti, già visibili nell’applicativo, alla funzione di Verifica: per la configurazione della Firma digitale seguiranno ulteriori indicazioni tecniche.
Con l'occasione si comunica che, all’applicativo informatico Accordo di integrazione, sono state apportate altre modifiche ed inserite nuove funzionalità anche al fine di perseguire il contenimento della spesa per oneri postali, obiettivo previsto dalla Direttiva del Ministro dell’Interno per l’anno 2013, e di dare piena applicazione alla normativa in materia di comunicazione tra Pubblica amministrazione e privati, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni).
In particolare, saranno inserite le seguenti nuove funzioni, specificate nel manuale utente disponibile nel link indicato nell'applicativo stesso:
- stampa Accordo “light”: è disponibile una ulteriore funzione di stampa, definita “light”, che consente la stampa del solo Accordo di Integrazione privo degli allegati;
- interrogazione accordo: nella funzionalità di interrogazione dell’accordo vi è la possibilità di ricerca del documento anche attraverso il numero di Codice Registrazione SPI;
- comunicazione tramite PEC: le comunicazioni dallo Sportello Unico allo straniero potranno avvenire tramite PEC. E’ stato, quindi, sostituito l’indirizzo di posta elettronica ordinaria di partenza da Sportello in indirizzo PEC. A tal fine, è stato aggiunto il campo Password PEC e variata la descrizione del campo Email tra i dati della Prefettura nel ramo di menu Utilità - Informazioni Sportello unico - Contatti Prefettura. Per la corretta funzionalità deil’invio delle mail dall’applicativo, sarà necessario, dunque, configurare i dati della Prefettura inserendo l’Email PEC e la password. Si fa presente che, se le informazioni inserite nei campi Email PEC e password PEC non sono corrette e costantemente aggiornate (ad es. in caso di cambio password), l’invio delle comunicazioni allo straniero non potrà avvenire con successo. La PEC da inserire, considerate le caratteristiche necessarie per l’utilizzo di una PEC da applicativo informatico, verrà comunicata con successiva informativa. Lo Sportello può, comunque, indicare un indirizzo di posta elettronica non PEC dello Sportello, ma è necessario, ora, indicare la password. Alla luce di quanto sopra, appare indispensabile sensibilizzare l’utente, già al momento della sottoscrizione dell’Accordo di integrazione, riguardo alla necessità di fornire allo Sportello Unico un indirizzo di posta elettronica, possibilmente certificata, in considerazione soprattutto della circostanza che la trasmissione da PEC alla mail dello straniero, che non sia PEC, non esclude, ai fini della notifica dei provvedimenti, l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, verranno rese disponibili le seguenti ulteriori funzionalità:
- servizio modifica Accordo per Questura
- Le Questure avranno la possibilità di modificare i dati inseriti nell’Accordo di integrazione in caso di incongruenze nella fase di rilascio del permesso di soggiorno;
- controllo acquisizione pratica SPI già trasferite
- Verrà inibita la creazione di accordi in caso ne esista già in archivio uno precedente per lo stesso straniero (codice registrazione SPI e Codice Fiscale);
- stampa convocazione al Corso Annuale
- Sarà disponibile un ulteriore modello di convocazione per gli stranieri che hanno scelto di frequentare un corso annuale di lingua italiana, comprensivo della sessione di orientamento civico e di informazione sulla vita civile in Italia;
- statistiche
- sono state inserite nuove funzionalità che consentono di predisporre elaborazioni statistiche nelle seguenti aree di interesse:
- Accordi
- Crediti
- Verifiche
- Sessioni di formazione civica
- Gestione test di conoscenza della lingua italiana e/o della vita civile
Allo scopo di consentire a codeste Prefetture una valutazione circa l’impatto delle procedure di verifica sull’attività degli Sportelli Unici, si trasmettono, in allegato, i dati riguardanti il numero di accordi soggetti a verifica nel corso del corrente anno, suddivisi per provincia e per mese di scadenza.
Si fa, infine, presente che è sempre disponibile il servizio di help desk e che si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione, si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente, anche attraverso l’ausilio dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione e del sito internet istituzionale di codeste Prefetture.
Il Direttore centrale
Malandrino
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