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mercoledì 12 febbraio 2014

Ministero dello sviluppo economico Circ. 10-2-2014 n. 4567 Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del D.I. 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.


Ministero dello sviluppo economico
Circ. 10-2-2014 n. 4567
Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del D.I. 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Circ. 10 febbraio 2014, n. 4567 (1).

Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del D.I. 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese.



Alle
   

Imprese interessate

Alla
   

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Alle
   

Banche e agli intermediari finanziari interessati

All'
   

ABI - Associazione bancaria italiana

All'
   

Assilea - Associazione italiana leasing
   



1. Premessa

L’articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha previsto la concessione da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.,di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in beni strumentali d’impresa, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

L’intervento agevolativo è così articolato:

- costituzione presso Cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse (pari a 2,5 miliardi di euro), che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’economia e finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti, possono utilizzare per concedere, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti allePMI per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa eattrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il plafond è utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni citate;

- concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, di un contributo in favore delle PMI che hanno ottenuto i finanziamenti di cui sopra, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese;

- possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall’impresa, con priorità di accesso.

In attuazione della norma di legge, con decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, sono stati definiti i requisiti, le condizioni di accesso, la misura massima, nonchéle modalità per la concessione e l’erogazione del contributo eper il raccordo con il finanziamento concesso dalle banche e società di leasing finanziario.

Il D.I. 27 novembre 2013 ha previsto, altresì,che il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione del contributo, nonché le modalità di presentazione,siano stabiliti con circolare del Ministero dello sviluppo economico. Con la medesimacircolareè stato previsto che siano rese note anche le modalità tecniche di calcolo del contributo e definitala procedura di erogazione in quote annuali.

Al fine di facilitare la lettura della presente circolare, si richiamano di seguito le definizioni adottate dal decreto 27 novembre 2013:

a) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “regolamento GBER": il regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

c) “regolamento (CE) n. 1857 del 2006": il regolamento (CE) n. 1857 del 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli;

d) “regolamento (CE) n. 736 del 2008” il regolamento (CE) n. 736 del 2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, concernente l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

e) “D.L. n. 69 del 2013": il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98,

f) “PMI": le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell’allegato 1 al Regolamento GBER, nonché secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

g) “CDP": Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

h) “banca": la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del D.L. n. 69 del 2013;

i) "intermediario finanziario": soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di leasing finanziario e iscritto all’albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, purché garantito da una banca aderente alle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 7, del D.L. n. 69 del 2013;

l) “finanziamento”:il finanziamento, bancario o in locazione finanziaria, concesso a una PMI da una banca o da un intermediario finanziario;

m) “convenzioni": le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.L. n. 69 del 2013;

n) “Fondo di garanzia": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;

o) “decreto”: il decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014.



2. Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione

2.1 Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, le imprese sono tenute a presentare, con le modalità indicate al punto 2.2:

a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore;

b)la/e, dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ess.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo;

c) copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa.

La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili entro il 10 marzo 2014 nella sezione“BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministerowww.mise.gov.it. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilitàal finanziamento e al contributo.E’ fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

2.2 La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca,deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e,unitamente all'ulteriore documentazione eventualmente necessaria indicata al punto 2.1, deve essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firmadigitale,nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell'amministrazione digitale” di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, epresentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alleconvenzioni, con i quali l’impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento.L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alleconvenzioni sarà pubblicato nei sitiinternet del Ministero: www.mise.gov.it e di CDPwww.cassaddpp.ite di volta in volta aggiornato.

2.3 Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili.



3. Modalità di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande

3.1 Le imprese, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.Il Ministerocomunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nei siti internet del Ministerowww.mise.gov.ite diCDPwww.cassaddpp.it nonchénella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorsedisponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

3.2 Ciascuna bancao intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al punto 2 presentata dall’impresa richiedente, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette a CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto, completa dell’ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell’operazione già deliberata oin corso di delibera. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate. Le domande di agevolazione, per le quali la valutazione del merito di credito ovvero l’istruttoria preliminare abbia dato esito negativo, non saranno inviate dalla banca o intermediario finanziario a CDP per la richiesta di verifica della disponibilità della provvista. Le richieste di verifica di disponibilità presentate dalle banche/intermediari finanziari, di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto, pervenute a CDP su base mensile,sono prese in considerazione dal Ministero, ai fini della prenotazione del contributo, seguendo l’ordine cronologico di presentazione a CDP e sulla base della preventiva positiva verifica della disponibilità del plafond messo a disposizione dalla stessa, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l’integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione associata a una verifica di disponibilità della provvista di CDP, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

3.3 Qualora, entro i 60giorni successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al punto 3.1, per ciascuna annualità si rendano disponibili ulteriori risorse derivanti dalla riduzione degli importi di finanziamento deliberati dalle banche/intermediari finanziari rispetto all’importo delle risorse prenotate in sede di richiestadi verifica di disponibilità, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 8, del decreto, le ulteriori risorse disponibili in questione possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parzialee, successivamente, delle eventuali altre richieste di prenotazione delle banche/intermediarifinanziari comunicate da CDP nella medesima trasmissione mensile.

3.4 Le richieste di verifica di disponibilitàpervenute su base mensile a CDP successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, e che non possono quindi essere soddisfatte,acquisiscono priorità di prenotazione alla eventuale riapertura dello sportello.

3.5 Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo, di cui al punto 3.2,le imprese interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, fermo restando l’ammontare della provvista prenotata per il finanziamento, o di essere ricondotte alla fattispecie di cui al punto 3.4.

3.6 Esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle banche/intermediari finanziari nelle more della chiusura dello sportello, prima della comunicazione di chiusura di cui al punto3.1, e non incluse in una richiesta di verifica della disponibilità di provvista inviata dalle banca/intermediari finanziari a CDP,possonoessere ripresentate nel caso diriapertura dello sportello. Le domande delle imprese presentate successivamente al provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle impresedi chiusura dello sportello sono considerate non ricevibili.



4. Informazioni antimafia

4.1 La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, èsubordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, “Codice delle leggi antimafia”,e ss.mm.ii.,necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

4.2 Per le finalità di cui al punto 4.1, il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazionigià indicate alpunto 2.1, lettera b), redatte secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui l’importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000,00 euro. Il Ministero si riserva comunque la facoltà, in fase di concessione del contributo, di chiedere all’impresa lesuddettedichiarazioni. Lecitate dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti, successivamente scansionate e infine firmate digitalmente dal legale rappresentante.

4.3 I tempi previsti per la concessione delle agevolazioni,di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto,possonopertanto subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della suddettadocumentazione antimafia, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni (prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell’istruttoria) dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011.



5. Modalità di calcolo del contributo

5.1 Il contributo concedibileè pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni,di importo corrispondente al finanziamento, avente le caratteristiche previste all’articolo 4 del decreto.In appendice alla presente circolare sono riportate le modalità tecniche di calcolo del contributo.

5.2 Le agevolazioni sono concesse previa verifica del rispetto dell’intensità di aiuto massima, calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), nei limiti dell’articolo 15 del regolamento GBER ovvero, per le imprese agricole, dell’articolo 4 del regolamento n. 1857 del 2006 e, per le imprese della pesca, degli articoli 11, 16, 19 e 22 del regolamento n. 736 del 2008. Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di ESL, che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapportodei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione predetta, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all’indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

5.3 Qualora l’ESL del contributo previsto, per effetto del cumulo con altre agevolazioni pubbliche ivi incluse quelle a valere sul Fondo di garanzia, superi l’ESL massimo concedibile per l’impresa, il Ministero procede alla rideterminazione dello stesso nella misura massima concedibile, fermo restando il finanziamento deliberato.



6. Spese ammissibili

6.1 Le spese ammissibili riguardano l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile. Risultano pertanto escluse, come previsto dall’articolo 5 del decreto, le spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.

6.2 Gli investimenti devono esseread uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

6.3 Secondo quanto previsto al comma 3 dell’articolo 5 del decreto, gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo, di cui al regolamento n. 1857 del 2006, che possonoessere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.

6.4 In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l’oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto.

6.5 Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non puòcomunque comportare un incremento del contributo concesso.

6.6 L’impresa non puòmodificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa.

6.7 Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa.



7. Modalita’ di erogazione delle agevolazioni

7.1 Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste alcomma 8 dell’articolo 2 del D.L. n. 69 del 2013.

7.2 Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, completa della documentazione richiesta e conforme a quanto indicato aipunti 7.4 e 8, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, nonché subordinatamente all’effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio. Nei casi in cui è necessario acquisire la documentazione antimafia, i tempi previsti per l’erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione di tale documentazione, ferma restando la facoltà del Ministero, decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente (prorogabile dalla Prefettura stessa di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell’istruttoria), di procedere all’erogazione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

7.3 In ragione delle norme di contabilità generale dello Stato e tenuto conto dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure amministrative di competenza, il Ministero provvede alle erogazioni nell’anno per richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre.

7.4 Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito internet www.mise.gov.it entroil 30 giugno 2014. Sia le richieste di erogazione, sia i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. Al termine della procedura di compilazione della domanda e dell'invio telematico della medesima, nonché dei relativi allegati, alla stessa èassegnato un protocollo elettronico.

7.5 Le domande di erogazione presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 7.4 sono nonricevibili.

7.6 L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, deve essere resa dall’impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro. Detta dichiarazione è predisposta utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 2 e secondo le modalità indicate al punto 7.4.

7.7 Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il Ministeropuò acquisire dall’impresa beneficiaria, anche prima dell’erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell’investimento agevolato, da sottoporre a controllo.

7.8 Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto, il Ministero sospende l’erogazione del contributo in tutti i casi di cui all’articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. In particolare, la banca/intermediario finanziario comunica al Ministero:

a) eventuali inadempimenti dell’impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing. Tale comunicazione deveessere effettuata dalla banca/intermediario finanziario entro 120 giorni dall’inadempimento, qualora l’impresa non si rimetta al corrente con i pagamenti entro tale termine;

b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento entro 60 giorni dall’evento.

In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero entro 120 giorni dal rimborso/riscatto anticipato.



8. Documentazione necessaria per l’erogazione del contributo

8.1 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e l’ulteriore documentazione allegata, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro.

8.2 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3, deve essere presentata secondo le modalità indicate nel punto 7.4 e corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 4, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

8.3 Qualora il contributo concesso superi la soglia di 150.000,00 eurosecondo quanto previsto al punto 4, ciascuna richiesta di erogazione deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di domanda relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. (informazioni antimafia). In caso di variazione, la richiesta di erogazione deveessere corredatadelledichiarazioni, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui alla citata normativa.

8.4 Le richieste di erogazione dellequote di contributo successive alla prima, redatte in conformità all’allegato n. 5, devono essere presentate secondo le modalità indicate nel punto 7.4 esottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.

8.5 Qualora l’impresa beneficiaria alieni, ceda o distragga dall’uso produttivo i beni oggetto dell’investimento nei 3 anni successivi alla data di completamento dell’investimento stesso e qualora ricorrano le altre fattispecie previste all’articolo 12 del decreto, il beneficiario dovrà trasmettere tempestiva comunicazione al Ministero, che procederà alla revoca del relativo contributo.

8.6 Le richieste di erogazione relative all’ultima quota di contributo devono essere inoltre corredate di un’attestazione della banca/intermediario finanziario con cui l’impresa hastipulato il finanziamento relativa al completamento del rimborso del finanziamento stesso.



9. Oneri informativi per le imprese

9.1 Ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 6 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dalla presente circolare.



10. Disposizioni transitorie

10.1 In virtù della scadenza degli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di Stato e nelle more del successivo perfezionamento degli ulteriori adempimenti comunitari:

- per gli investimenti delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca esentati a norma del regolamento CE n. 736 del 2008, la data ultima per la concessione degli aiuti è il 30 giugno 2014;

- per gli investimenti delle PMI nei settori diversi dalla pesca, la data ultima di concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2014, in virtù della proroga, per gli investimenti delle PMI attive nella produzione dei prodotti agricoli, del regolamento (CE) n. 1857 del 2006 disposta dal regolamento (CE) n. 1114 del 2013 e, per tutti gli altri settori, del regolamento GBER disposta dal regolamento (CE) n. 1224 del 2013.

10.2 Le modalità per la concessione degli aiuti successivamente alle date di cui al punto 10.1 saranno definite in conformità alle disposizioni nel frattempo adottate dalla Commissione europea in materia.

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