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mercoledì 12 febbraio 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 30-1-2014 n. 37/0001893 Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - trattamenti pensionistici degli iscritti agli Enti previdenziali - art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 103 del 1996.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 30-1-2014 n. 37/0001893
Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - trattamenti pensionistici degli iscritti agli Enti previdenziali - art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 103 del 1996.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 30 gennaio 2014, n. 37/0001893 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - trattamenti pensionistici degli iscritti agli Enti previdenziali - art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 103 del 1996.


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(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.




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Alla
 FIACA - Federazione imprese agricole‘coltivatori allevatori

 



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La FIACA -Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori - ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 103 del 1996, concernente la determinazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti agli Enti previdenziali costituiti con la L. n. 335 del 1995.

In particolare, l’Organizzazione sindacale istante chiede se la percentuale di rivalutazione del montante contributivo, effettuata annualmente ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 9, L. n. 335 del 1995, debba considerarsi una percentuale unica ai fini della relativa applicazione da parte di tutti gli Enti previdenziali, ovvero se costituisca una percentuale minima di rivalutazione suscettibile di modifica da parte degli Enti stessi in presenza di determinate condizioni.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della disposizione di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 103 del 1996 sopra menzionato in virtù del quale, ai fini della tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ex art. 1 del medesimo Decreto,"si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta (...) dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo previsto dall’art 1 della L. 8 agosto 1995, n. 335,con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all’art. 6, comma 4”.

Si sottolinea in proposito come, in base alla L. n. 335, il montante utile per il calcolo del sistema contributivo venga determinato tenendo presente il tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media del prodotto interno lordo appositamente calcolata dall'ISTAT (cfr. art. 1, comma 9, L. n. 335 del 1995).

Alla luce del suddetto quadro normativo, si ritiene che la percentuale di rivalutazione del montante contributivo non possa subire variazioni anche in termini di rivalutazioni superiori da parte degli Enti previdenziali per specifiche ipotesi, trattandosi di un parametro percentuale unico fissato nell'ambito della più ampia riforma del sistema pensionistico.

Il Legislatore ha voluto, infatti, ancorare la manovra stessa a parametri uniformi anche in considerazione della necessità di una rigorosa valutazione della sua incidenza sulla finanza pubblica, sulla quale evidentemente non possono incidere modifiche unilaterali operate mediante disposizioni dei regolamenti dei singoli Enti di previdenza obbligatoria.

Tale ricostruzione risulta altresì suffragata dai più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'unica rivalutazione dei montanti individuali degli iscritti “è quella pubblica, valida per tutte le Casse previdenziali e calcolata dall’Istituto Nazionale di Statistica sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale” (v. TAR Lazio, sent. n. 6954 dell’11 luglio 2013).

Si sottolinea altresì che, ai fini della soluzione della problematica, non rileva il dettato di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 103 del 1996, che consente unicamente una modulazione “anche in misura differenziata” della sola aliquota contributiva utile ai fini previdenziali.




Per delega

Il Segretario generale

(Paolo Pennesi)

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