Ministero dell'interno
Circ. 3-2-2014 n. 716
D.M. 4 giugno 2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Novità procedurali e monitoraggio anno 2013.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Ufficio I - Pianificazione delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Circ. 3 febbraio 2014, n. 716 (1).
D.M. 4 giugno 2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Novità procedurali e monitoraggio anno 2013.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Ufficio I - Pianificazione delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Al
Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento
Al
Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta della Regione Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Gabinetto del Sig. Ministro
Sede
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere
Sede
Al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Roma
Novità procedurali
Dallo studio effettuato a conclusione della seconda annualità di applicazione del D.M. 4 giugno 2010 e dall’analisi dei dati riguardanti il numero di prenotazioni e di test svolti nell’anno 2013, è emerso un sostanziale aumento delle richieste di svolgimento del test, non proporzionato rispetto al numero degli aventi diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’ art. 9, comma 2-bis, del testo unico sull'immigrazione, con un considerevole aggravio della spesa destinata al pagamento delle sessioni di test.
Al riguardo, è emerso come detto aumento sia determinato da richieste reiterate da parte del medesimo cittadino straniero, o perché più volte assente alla convocazione per lo svolgimento del test (circa il 30% degli stranieri convocati), o perché presentandosi a sostenere il test non lo ha superato ed ha riproposto, in successione temporale ravvicinata, la domanda di partecipazione.
Ciò posto, considerato che frequentemente l’assenza al test di lingua è causata dal mancato rintraccio del cittadino straniero e, pertanto, dalla non conoscenza della data di convocazione, è stata resa obbligatoria la compilazione del campo indirizzo mail nel modulo di prenotazione on line, in modo da aggiungere un ulteriore strumento di comunicazione con l’utente.
Al fine di ricercare soluzioni che incidano sul contenimento della spesa per il finanziamento delle sessioni, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, si è ritenuto di fissare dei limiti alla possibilità di prenotazione del test e, conseguentemente, sono state apportate le necessarie modifiche all’applicativo informatico di gestione delle prenotazioni e dell’intera procedura.
In particolare, nel caso di assenza ingiustificata alla sessione di test, l’interessato non potrà richiedere una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni, decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto svolgere il test. L’unica giustificazione per l’assenza saranno i motivi di salute, certificati dal medico di base o da un medico della ASL. Detto certificato dovrà essere prodotto alla Commissione, incaricata dello svolgimento del test presso il CTP competente, il giorno fissato per il test indicato nella convocazione. In tale ipotesi la Commissione, nel trasmettere l’esito dei test di quella sessione alla Prefettura, dovrà trascrivere "assente giustificato". Negli altri casi annoterà "assente ingiustificato". In tal modo, il sistema informatico inibirà automaticamente una nuova richiesta di prenotazione del test prima della scadenza dei 90 giorni a tutti coloro i quali risulteranno assenti ingiustificati.
Rimane, tuttavia, ferma la possibilità per il cittadino straniero di richiedere alla Prefettura, prima della data fissata per lo svolgimento del test, lo spostamento della sessione in caso di impedimento.
Analogamente, nell’ipotesi di mancato superamento del test, non potrà essere richiesta una nuova prenotazione se non dopo 90 giorni dallo svolgimento del test non superato. Ciò per consentire allo straniero, nei tre mesi successivi, di accrescere il proprio livello di conoscenza della lingua italiana. Anche in tali casi, l'applicativo impedirà una nuova prenotazione prima del decorso dei 90 giorni.
Le suddette modifiche dell’applicativo saranno in esercizio a far data dall'11 febbraio 2014.
Nelle ipotesi di assenza ingiustificata e di test non superato, gli stranieri che abbiano già presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo vedranno rigettata l’istanza per mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana.
Appare, quindi, opportuno, soprattutto nell’interesse degli utenti, che l'istanza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sia presentata solo dopo aver verificato, attraverso la sottoposizione al test, il possesso del requisito della conoscenza linguistica, che sarà sicuramente più completa in prossimità del completamento del quinquennio di regolare soggiorno necessario per richiedere il permesso stesso.
Monitoraggio
Come per gli anni passati, allo scopo di consentire un'analisi esaustiva di quanto realizzato, si invitano codeste Prefetture a produrre una sintetica relazione sullo stato di attuazione del decreto ministeriale 4 giugno 2010 relativamente all'anno 2013, articolandola secondo lo schema indicato.
Protocollo d'intesa Prefettura-USR
1. Indicare l'eventuale rinnovo o le eventuali modifiche apportate al Protocollo d'intesa stipulato con l'Ufficio scolastico regionale;
2. indicare il numero degli istituti scolastici previsti dal Protocollo di intesa;
Istituti scolastici
1. indicare il numero degli istituti scolastici presso i quali le sessioni sono state articolate in più sedute;
2. indicare se la necessità di articolare in più sedute le sessioni di test è un dato costante o eccezionale.
Sessioni di test
1. indicare il numero di sessioni previste in fase di previsione di spesa;
2. indicare il numero di sessioni effettivamente svolte e le cause eIa motivazioni dell'eventuale scostamento rispetto alle previsioni, se significativo;
3. indicare il numero totale di sessioni che sono state articolate in più sedute;
4. indicare il numero medio di convocati per ciascuna sessione ed il numero medio di partecipanti.
Criticità
Indicare le principali criticità emerse nelle fasi di:
- programmazione preliminare delle sessioni;
- organizzazione/convocazione delle sessioni;
- realizzazione delle sessioni;
- rendicontazione delle sessioni.
Inoltre, con riferimento alle Prefetture - UTG per le quali, a causa delle insufficienti risorse finanziarie non hanno potuto essere disposti nel corso del 2013 gli ordini di accreditamento per gli importi richiesti, si precisa che le somme in parola, impegnate dalla scrivente alla fine del mese di dicembre, verranno accreditate alle stesse Prefetture non appena il capitolo di spesa 2301/PG2 verrà dotato dalla necessaria disponibilità di cassa.
Ai fini della completezza della relazione richiesta, si prega di fornire anche i seguenti dati contabili:
Situazione finanziaria cap. 2301/PG2 e.f. 2013
Indicare gli:
- accreditamenti ricevuti
- le spese sostenute
- l'eventuale disponibilità residua o l'ulteriore fabbisogno.
Si invitano, infine, codeste Prefetture a voler comunicare la previsione del fabbisogno di spesa per il 2014 per la realizzazione delle sessioni di test di lingua italiana, alla luce delle modifiche apportate alla procedura, come sopraindicate. Si confermano infine, anche per il 2014, le modalità di rendicontazione in uso ed il costo massimo previsto per sessione che è quello fissato di € 1.096,56.
Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione, si prega di dare la massima diffusione alle novità introdotte dalla presente, anche attraverso l'ausilio dei Consigli territoriali per l'Immigrazione e del sito internet istituzionale di codeste Prefetture, nonché di inviare la suddetta relazione e la previsione di spesa per il 2014 entro febbraio 2014 all'indirizzo pec politicheimmigrazioner@pecdlci.interno.it o al n. di fax 06.465.49565.
Il Direttore centrale
Malandrino
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9
D.M. 4 giugno 2010
Nessun commento:
Posta un commento