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venerdì 11 aprile 2014

TAR: "..Il ricorrente fu assunto in servizio presso il -(Lpd)-in data .., ed è stato congedato in data ..., allorquando prestava servizio presso il -(Lpd)-quale pilota elicotterista, a seguito della presentazione delle dimissioni.Egli, in data ..., ha chiesto di essere riammesso in servizio quale capo squadra.Pertanto l'Amministrazione lo ha sottoposto ad accertamenti sanitari, ad esito dei quali l'istante è stato giudicato non idoneo al servizio, a causa di -(Lpd)-, con conseguente adozione, in data ..., del provvedimento di diniego di ricostituzione del rapporto di lavoro...."


T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 20-02-2014, n. 331
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2008, proposto dal signor --
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno del 1.8.2005, con il quale è stata respinta l'istanza di riammissione in servizio formulata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente fu assunto in servizio presso il -(Lpd)-in data .., ed è stato congedato in data ..., allorquando prestava servizio presso il -(Lpd)-quale pilota elicotterista, a seguito della presentazione delle dimissioni.
Egli, in data ..., ha chiesto di essere riammesso in servizio quale capo squadra.
Pertanto l'Amministrazione lo ha sottoposto ad accertamenti sanitari, ad esito dei quali l'istante è stato giudicato non idoneo al servizio, a causa di -(Lpd)-, con conseguente adozione, in data ..., del provvedimento di diniego di ricostituzione del rapporto di lavoro.
Avverso il suddetto provvedimento l'interessato ha proposto ricorso innanzi al giudice del lavoro in data 1.10.2007 (coerentemente all'avviso, inserito nell'ultimo paragrafo dell'atto di diniego, secondo cui sarebbe stato competente a decidere l'eventuale gravame il predetto organo giurisdizionale).
In pendenza di causa, essendo emerso l'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui le controversie riguardanti il rapporto di impiego degli appartenenti al -(Lpd)-dovevano essere devolute alla giurisdizione amministrativa (n. 4290 del 20.2.2008), l'esponente ha abbandonato il giudizio instaurato presso il giudice civile ed ha proposto il ricorso davanti a questo TAR, deducendo:
violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. m, del D.M. 3 maggio 1993, n. 228 (le conclusioni dell'Amministrazione sono smentite dai controlli medici cui si è sottoposto il ricorrente in data 29.9.2005; il predetto D.M. non è applicabile alla fattispecie della riammissione in servizio, ma al caso di accesso per concorso ai profili di -(Lpd)-; sussiste il diritto alla riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. n. 3 del 1957).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno.
Il ricorrente ha presentato domanda di rimessione in termini per errore scusabile.
Con ordinanza n. -(Lpd)-è stata respinta l'istanza cautelare.
All'udienza del 10 gennaio 2014 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente il Collegio rileva che l'Amministrazione, con l'impugnato provvedimento, ha indicato il giudice ordinario come competente a decidere sull'eventuale ricorso, in tal modo fuorviando il deducente, il quale ha presentato il ricorso al giudice del lavoro, e solo in un momento successivo a questo TAR. Ne consegue che la tardiva presentazione dell'impugnativa è scaturita da errore scusabile dell'interessato, al quale può essere concessa la remissione in termini.
Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.
Il ricorrente deduce la propria idoneità fisica alla riammissione in servizio e sostiene che il D.M. 3 maggio 1993 n. 228 riguarda le nuove assunzioni, e non anche le riammissioni in servizio.
Il motivo è infondato.
Il referto redatto ad esito -(Lpd)-depositato in giudizio dall'interessato non attesta una situazione di sicura idoneità allo svolgimento dei compiti operativi (capo squadra) cui è riferita l'istanza, in quanto descrive l'accertata presenza di -(Lpd)-.
Ciò premesso, rilevano comunque le valutazioni tecnico discrezionali dell'organo sanitario di cui si è avvalsa l'Amministrazione, valutazioni non sindacabili dal giudice, salva la loro manifesta illogicità, che nel caso in esame non risulta sussistente.
Inoltre, i requisiti di idoneità psicofisica non vanno accertati necessariamente una volta per tutte all'atto di assunzione in servizio, avendo l'Amministrazione sempre la possibilità di verificare la loro sussistenza (Cons. Stato, VI, 28.12.2011, n. 6882; TAR Sardegna, I, 20.5.2005, n. 1170).
Del resto, i compiti propri del -(Lpd)-, ed in particolare quelli rientranti nel servizio di soccorso, richiedono particolari doti di prestanza fisica e salute, talché l'assenza di condizioni patologiche o di imperfezioni rilevanti ai sensi del D.M. n. 228 del 1993 rientra nei requisiti generali di assunzione, alla cui sussistenza l'art. 15, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 24.4.2002 (poi sostituito dall'art. 135, comma 3, del D.Lgs. n. 217 del 2005) subordina anche la ricostituzione del rapporto di lavoro.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere al Ministero dell'Interno la somma di Euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

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