Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-02-2014, n. 709
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2008, proposto da:
-
contro
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro, p.t., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Ter, n. 13343 del 28 novembre 2006, resa tra le parti, concernente la liquidazione dell'indennità di trasferimento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avv. Francesco Asciano;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- I signori -., all'epoca agenti ed agenti scelti del Corpo Forestale dello Stato, avevano impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio i decreti, in data 5 settembre 2003, con i quali al termine del corso di specializzazione di elicotterista erano stati trasferiti in nuove sedi di servizio, nella parte i cui i trasferimenti non erano stati qualificati d'autorità, ed avevano chiesto il riconoscimento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento, di cui all'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86, nonché dell'indennità di cui all'art. 21 della L. n. 836 del 1973 e all'art. 12 della L. n. 417 del 1978, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino all'effettivo soddisfo.
2.- Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza della Sede di Roma, Sezione II Ter, n. 13343 del 28 novembre 2006, ha respinto il ricorso.
Il T.A.R. ha ricordato che i modelli di domanda allegati ai bandi, di cui ai D.M. n. 1299 del 1998 e D.M. n. 1300 del 1998 (con cui erano stati indetti i concorsi di specializzazione di elicotterista per quaranta piloti di elicotteri del Corpo Forestale dello Stato e per ottanta specialisti polivalenti di elicottero), prevedevano espressamente per i partecipanti alla selezione l'assegnazione, "in caso di accoglimento della ... domanda, presso una delle sedi del Centro Operativo Aeromobili". In conseguenza i trasferimenti in questione erano stati esattamente qualificati dall'Amministrazione "a domanda e non d'ufficio", con l'impossibilità di corrispondere al personale interessato le indennità reclamate.
3.- I signori ------ hanno appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea.
Dopo aver ricordato che quando avevano partecipato al concorso erano già tutti dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, hanno sostenuto che la clausola contenuta nella domanda di ammissione al corso di specializzazione non poteva escludere l'applicazione di disposizioni di legge ed hanno aggiunto che l'Amministrazione avrebbe dovuto spiegare meglio l'effettivo valore e il significato di quell'inciso, anche per evitare il rischio di successive contestazioni, e renderla più chiara, al pari di una clausola vessatoria.
Hanno quindi insistito nel sostenere che la disponibilità espressa nella domanda di partecipazione al corso ad essere assegnati, una volta conseguita la qualifica, presso "una delle sedi del Centro Operativo Aeromobili" non era comunque idonea a rendere il loro trasferimento a domanda, essendo invece il trasferimento determinato dalle prioritarie esigenze dell'Amministrazione.
Hanno anche sostenuto che la stessa Amministrazione, in altri casi di trasferimento di elicotteristi, ha riconosciuto il loro diritto alle indennità di trasferimento.
4.- L'appello non è fondato.
Come ha correttamente evidenziato il T.A.R., gli appellanti, hanno partecipato (a domanda) ad un concorso all'esito del quale coloro che conseguivano la qualifica di elicotterista dovevano essere assegnati in sedi operative che erano necessariamente diverse da quelle di appartenenza, in quanto in nessuna delle sedi originarie esisteva un Centro Operativo Aeromobili.
Gli interessati, quando hanno chiesto di partecipare alle selezioni in questione, sapevano quindi di dover essere assegnati in altra sede, nel caso in cui avessero superato la selezione, e sapevano anche che tale assegnazione non poteva ritenersi operata d'ufficio ma era la conseguenza del superamento del corso al quale avevano domandato di partecipare.
Infatti, il modulo della domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritto dagli interessati, espressamente prevedeva che coloro che superavano il corso sarebbero stati assegnati presso una delle sedi del Centro Operativo Aeromobili, e chiariva, in modo inequivoco, che tale assegnazione doveva ritenersi fatta a domanda e non d'ufficio.
Né ha alcun rilievo la circostanza che alcuni delle sedi di servizio (poi individuate) non erano ancora operative al momento in cui le selezioni erano state avviate.
5.- Gli interessati hanno quindi liberamente scelto di partecipare alla selezione in questione, per svolgere un'attività da loro ritenuta di maggiore interesse e gratificazione, ed hanno accettato di essere assegnati (sulla base di tale loro domanda) alle relative sedi operative.
In conseguenza, come affermato dal T.A.R., non possono ritenersi applicabili alla fattispecie gli istituti indennitari previsti per i casi in cui gli interessati sono trasferiti in altra sede, a prescindere dalla loro volontà e solo per esigenze di servizio.
6.- Le esposte considerazioni escludono la spettanza, in capo agli appellanti, anche della (reclamata) indennità di prima sistemazione, nonché delle altre provvidenze economiche connesse al mutamento di sede, tenuto conto dell'accertata natura (non autoritativa) dei trasferimenti disposti nei loro confronti.
7.- Non può poi darsi rilievo all'affermazione degli appellanti secondo cui in alcuni casi di trasferimento di elicotteristi l'Amministrazione avrebbe riconosciuto il diritto alle indennità di cui trattasi, non avendo gli stessi appellanti dimostrato che gli interessati si trovavano nelle loro medesime condizioni di partecipanti alla selezione in questione.
8.- In conclusione l'appello deve essere respinto.
Nulla deve essere disposto per le spese vista la mancata costituzione nel giudizio di appello del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla dispone per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Nessun commento:
Posta un commento