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domenica 6 luglio 2014

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05373 presentato da SIBILIA Carlo testo di Giovedì 3 luglio 2014, seduta n. 256   SIBILIA, TOFALO, CARIELLO, MANLIO DI STEFANO e PAOLO BERNINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:     il Ministero dell'interno con decreto ministeriale 24 novembre 2011 bandiva un concorso per 2.800 allievi agenti, riservato ai volontari in ferma prefissata congedati senza demerito;    nella graduatoria approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2012 risultavano 2.800 vincitori alle cui spalle figuravano e figurano ulteriori 939 idonei;...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05373
presentato da
SIBILIA Carlo
testo di
Giovedì 3 luglio 2014, seduta n. 256

SIBILIA, TOFALO, CARIELLO, MANLIO DI STEFANO e PAOLO BERNINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
    il Ministero dell'interno con decreto ministeriale 24 novembre 2011 bandiva un concorso per 2.800 allievi agenti, riservato ai volontari in ferma prefissata congedati senza demerito;
   nella graduatoria approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2012 risultavano 2.800 vincitori alle cui spalle figuravano e figurano ulteriori 939 idonei;
   in data 19 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale serie speciale 26 marzo 2013) il Ministero dell'interno bandiva un ulteriore concorso per il reclutamento di 964 allievi agenti, senza prima aver provveduto all'utilizzo della graduatoria degli idonei del precedente concorso;
   86 dei 939 allievi agenti idonei del concorso del 2011 presentavano ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio per impugnare il bando del 2013 e il Tar adito, con sentenza n. 7482/2013, in data 23 luglio 2013, accoglieva, nei limiti dell'interesse dei soli rincorrenti, l'annullamento in parte del bando impugnato in quanto riconosceva agli idonei il diritto allo scorrimento in base alla recente sentenza dell'adunanza plenaria n. 14/2011 del Consiglio di Stato, in cui si afferma che tutte le pubbliche amministrazioni, senza distinzione di soggettività e oggettività, con graduatorie valide ed efficaci come previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, della legge n. 165 del 2001, sono soggette a scorrimento, in quanto tale principio ha una valenza di carattere generale ed è riferito indistintamente a tutte le amministrazioni pubbliche anche quelle regolate da speciali discipline di settore come la polizia di Stato;
   il Ministero dell'interno impugnava detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato;
    l'udienza veniva fissata il 17 ottobre 2013 e la sentenza veniva pubblicata lo scorso 14 gennaio 2014, quindi dopo 3 mesi durante i quali il Ministero dell'interno è rimasto inadempiente nei confronti degli 86 ricorrenti, in dispregio della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che all'articolo 33 stabilisce che «le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive. Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata». Addirittura, nelle more del giudizio, il 27 novembre 2013 il Ministero dell'interno pubblicava la graduatoria del concorso del 2013 per 964 allievi agenti;
    nel frattempo, vista la chiara inadempienza, i ricorrenti depositavano il 13 dicembre 2013 ricorso per il giudizio di ottemperanza della sentenza del Tar n. 7842/2013 chiedendo la sospensione della graduatoria pubblicata il 27 novembre 2013;
   il 14 gennaio 2014 il Consiglio di Stato emanava la sentenza n. 100/2014 che annullava la precedente n. 7842/2013 del Tar del Lazio a favore degli 86 ricorrenti;
    tuttavia, il principio dello scorrimento è sancito dal decreto cosiddetto «D'Alia» ovvero dal decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge 125 del 2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
   in particolare, l'articolo 4, comma 5, si riferisce indistintamente a tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 regolate del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, quindi, anche alla polizia di Stato in quanto la suddetta norma include le forze di polizia di Stato tra le categorie del «personale» qualificato «in regime di diritto pubblico»;
    con il cosiddetto decreto D'Alia l'assorbimento degli idonei nelle graduatorie vigenti è un dovere per le pubbliche amministrazioni ed è un diritto soggettivo inderogabile per gli idonei e i vincitori di concorso;
   inoltre, anche prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge, sussistono numerose pronunce del giudice amministrativo di primo e secondo grado che hanno correttamente applicato il principio dello scorrimento anche ai concorsi per il reclutamento del personale del comparto delle forze armate (TAR Lazio, sez. I ter, n. 836/2013; 7482/2013; TAR Lazio, sez. II ter, n. 5059/2012; sez. II, n. 1889/2013; Consiglio di Stato, IV, n. 1476/2012; n. 6560/2012);
   il 13 febbraio 2014 il Tar del Lazio, sezione I ter, con ordinanza n. 775/2014 depositata il 19 febbraio 2014, accoglieva la domanda cautelare in via incidentale, ritenendo fondato il ricorso sulla legge 125 del 2013 e sospendendo la graduatoria dei 964 allievi agenti. La stessa ordinanza riconosce l'assorbimento degli 86 ricorrenti all'interno del ruolo agenti di polizia di Stato;
    il Ministero dell'interno, con ricorso depositato il 15 aprile 2014, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza n. 775/2014, ma il Consiglio di Stato, sezione III, il 23 maggio 2014 respingeva l'appello erariale, con ordinanza n. 2167/2014, ponendo le spese della fase cautelare a carico dello stesso Ministero ricorrente;
   nel frattempo la Presidenza del Consiglio dei ministri il 5 maggio 2014, richiamava tutte le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011 (tra le quali rientra anche il Ministero dell'interno) a prestare esecuzione all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 101 del 2013 e, per l'effetto, a fornire alla PCM le graduatorie degli idonei entro il 23 maggio 2014 –:
   quali siano le motivazioni che spingono il Ministero dell'interno a non dare ancora esecuzione all'ordinanza n. 775/2014 del Tar del Lazio, depositata il 19 febbraio 2014, danneggiando così gli 86 ricorrenti idonei del concorso del 2011. (4-05373)

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