Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-06556
presentato daInterrogazione a risposta scritta 4-06556
GALLINELLA Filippo
testo di
Giovedì 23 ottobre 2014, seduta n. 316
il primo intervento normativo volto a disciplinare l'esistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che lo istituisce e ne definisce compiti e ruolo all'interno della società; in particolare all'articolo 8, comma 1, la legge afferma che «gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza»;
la legge 1570 del 1941 è stata successivamente aggiornata con la legge 13 maggio 1961, n. 469, che ha confermato il riconoscimento al personale del CNVVF di funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa senza tuttavia ribadire le funzioni di pubblica sicurezza;
il Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 1 elenca le forze responsabili della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, assimilate alla Polizia di Stato, lasciando fuori il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Contribuendo così ad alimentare l'idea che i VVF pure considerando la legge 1570 del 1941, non fossero più «de facto» forze di pubblica sicurezza;
dall'entrata in vigore della legge 121 del 1998, il CNVVF ha più volte espresso la propria perplessità e le criticità della norma a fronte del ruolo effettivamente svolto dai Vigili del fuoco quali responsabili, in prima persona, della sicurezza sia dei cittadini che soccorrono che del patrimonio ad essi appartenente; inoltre, il mancato riconoscimento tra le forze di polizia ha comportato inevitabili differenze nel trattamento economico dei vigili del fuoco rispetto alle altre forze di pubblica sicurezza, pur svolgendo mansioni che spesso comportano rischi dello stesso livello;
molti sono stati i ricorsi ai tribunali amministrativi, e diversi anche i pronunciamenti costituzionali (tra tutti la sentenza 342 del 2000) che però hanno ribadito la forza della legge 121 rispetto ai precedenti normativi e confermato che i vigili del fuoco non sono assimilabili alle altre forze di polizia;
nel 2006, un nuovo decreto, il n. 139 interviene ancora una volta sulle funzioni e i compiti del CNVVF, ribadendo che il rapportato di impiego del personale è disciplinato in regime di diritto pubblico e che il CNVVF svolge funzioni di polizia giudiziaria ma facendo inoltre salve, all'articolo 35, le disposizioni previste dal già citato articolo 8 comma 1 della legge 1570 del 1941;
a fronte di tale evidente incertezza della norma nell'attribuire le funzioni di pubblica sicurezza o polizia al CNVVF sono all'ordine del giorno le proteste e le rivendicazioni sindacali del personale dei VVF, che vive ogni giorno nell'incertezza di come il proprio ruolo nella società debba essere inquadrato e sentendosi spesso penalizzato di fronte al trattamento, anche economico, delle altre forze di polizia che con vitale importanza contribuiscono a garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio italiano –:
se, in base a quanto esposto in premessa e alle rivendicazioni che negli anni hanno interessato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente alla loro funzione di sicurezza pubblica nella società, non intenda chiarire definitivamente la funzione del CNVVF definendo la sua inclusione o meno tra le forze di polizia, con il conseguente adeguamento del trattamento del personale in servizio.
(4-06556)
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