Translate

sabato 30 marzo 2019

LEGGE 28 marzo 2019, n. 26 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00034) (GU n.75 del 29-3-2019) Vigente al: 30-3-2019





LEGGE 28 marzo 2019, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni. (19G00034)

(GU n.75 del 29-3-2019)


 Vigente al: 30-3-2019




  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  recante  disposizioni
urgenti in materia di reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 marzo 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

                                                             Allegato

           Modificazioni apportate in sede di conversione
               al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    «La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei  casi
in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari
o superiore a 67 anni, adeguata agli  incrementi  della  speranza  di
vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di
disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al
predetto requisito anagrafico».
All'articolo 2:
    al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole:   «il   componente
richiedente il  beneficio  deve  essere»  e'  inserita  la  seguente:
«cumulativamente»;
    al  comma  1,  lettera  a),  numero  1),  dopo  le  parole:  «suo
familiare»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   come   individuato
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30,»;
    al comma 1, lettera b):
      al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013»;
      al numero  2),  dopo  le  parole:  «un  valore  del  patrimonio
immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;
      al numero 3), le parole: «euro 5.000 per  ogni  componente  con
disabilita', come definita» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «euro
5.000 per ogni componente in condizione  di  disabilita'  e  di  euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite»;
    al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
      «c-bis)  per  il   richiedente   il   beneficio,   la   mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di
condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  Ai  fini  dell'accoglimento  della  richiesta  di  cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la
composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non
appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
      1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano:
a) nei confronti dei cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione
europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013»;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Non ha diritto al Rdc il componente  del  nucleo  familiare
disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per
giusta causa»;
      al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente»  fino
alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ogni
ulteriore componente di minore eta',  fino  ad  un  massimo  di  2,1,
ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;
      al comma 5, lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «;  se  la  separazione  o   il   divorzio   sono   avvenuti
successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di
residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia
locale»;
      al comma 5, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
        «a-bis)  i  componenti  gia'  facenti  parte  di  un   nucleo
familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come
definito ai  fini  anagrafici,  continuano  a  farne  parte  ai  fini
dell'ISEE  anche  a  seguito  di  variazioni   anagrafiche,   qualora
continuino a risiedere nella medesima abitazione»;
        al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui  all'articolo
1»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «e   dell'indennita'   di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata  (DIS-COLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1  e
all'articolo 15».
All'articolo 3:
    al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;
    al comma 7, le parole: «per ogni  singolo  componente  il  nucleo
familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  ogni   singolo   componente
maggiorenne  del  nucleo  familiare,  con  la   decorrenza   prevista
dall'articolo 5»;
    al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'avvio
dell'attivita'  di  lavoro  dipendente  e'  comunque  comunicato  dal
lavoratore all'INPS secondo  modalita'  definite  dall'Istituto,  che
mette  l'informazione  a  disposizione  delle  piattaforme   di   cui
all'articolo 6, comma 1»;
    al comma 9, al primo periodo, le parole: «per  il  tramite  della
Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di  cui  all'articolo
6, comma 2, ovvero di persona presso i  centri  per  l'impiego»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondo modalita' definite dall'Istituto,
che mette l'informazione a  disposizione  delle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6, comma 1» e, al terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «A
titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non  cumulabile  con
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;
    al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere
b) e c)» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), numero 2), e  lettera  c).  Con  riferimento  al
patrimonio  mobiliare,  come  definito  ai  fini  dell'ISEE,  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  numero   3),   l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica
anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione»;
    al comma 13 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
    al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  con  cui,
mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati
sulla Carta Rdc».
All'articolo 4:
    al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di  formazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per  il  componente  con
disabilita' interessato la possibilita' di richiedere  la  volontaria
adesione   a   un   percorso   personalizzato   di    accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale,  secondo  quanto
previsto al comma 1, essendo inteso che  tale  percorso  deve  tenere
conto delle condizioni e necessita'  specifiche  dell'interessato»  e
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «I  componenti  con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al  lavoro  ed
essere destinatari di offerte  di  lavoro  alle  condizioni,  con  le
percentuali e con le tutele previste dalla legge 12  marzo  1999,  n.
68»;
    al comma 3, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' i lavoratori di cui al comma  15-quater  e  coloro
che frequentano corsi di formazione, oltre  a  ulteriori  fattispecie
identificate in sede di Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e al secondo  periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  anche  all'esito  del
primo periodo di applicazione del Rdc»;
    al comma 4, le  parole:  «disponibilita'  al  lavoro  di  persona
tramite  l'apposita  piattaforma  digitale»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «disponibilita' al lavoro  tramite  l'apposita  piattaforma
digitale» e le parole:  «anche  per  il  tramite  degli  istituti  di
patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»;
    il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
      «5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari,  tra  quelli
tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono  individuati  e  resi
noti ai  centri  per  l'impiego  per  il  tramite  della  piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2,  affinche'  siano  convocati
entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in  possesso
di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della  richiesta  del
Rdc:
        a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
        b)  essere  beneficiario  della   NASpI   ovvero   di   altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne
terminato la fruizione da non piu' di un anno;
        c) aver sottoscritto  negli  ultimi  due  anni  un  patto  di
servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
        d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
      5-bis.  Per  il  tramite  della  piattaforma  digitale  di  cui
all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per
l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
      5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma  2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle
condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
      5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per  l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di
cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per
il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per
l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare
criticita' di cui al presente comma»;
    il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e  5-bis  non  abbiano
gia' presentato la dichiarazione di immediata disponibilita'  di  cui
al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso  il  centro
per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai
compiti di cura»;
      al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di  cui
ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui
ai commi 5,  5-bis  e  5-ter»,  le  parole:  «leggi  regionali»  sono
sostituite dalle seguenti: «provvedimenti  regionali»  e  le  parole:
«che assume le caratteristiche del patto di  servizio  personalizzato
di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo  n.  150  del
2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «che  equivale  al  patto  di  servizio
personalizzato  di  cui  all'articolo   20   del   medesimo   decreto
legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il  lavoro  deve  contenere
gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera  b)»  e,  al
terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del
lavoro (ANPAL)»;
      al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        «a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»;
      al comma 8, lettera b):
        al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo  6,  comma
1,» sono inserite le seguenti:  «anche  per  il  tramite  di  portali
regionali, se presenti,» e dopo  le  parole:  «quale  supporto  nella
ricerca» e' inserita la seguente: «attiva»;
        al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro,
secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca  attiva
del lavoro, verificando la  presenza  di  nuove  offerte  di  lavoro,
secondo le ulteriori»;
        al  numero  3),  le  parole:  «ai  corsi  di   formazione   o
riqualificazione  professionale,   ovvero   progetti   per   favorire
l'auto-imprenditorialita', secondo le modalita' individuate nel Patto
per il lavoro, tenuto conto  del  bilancio  delle  competenze,  delle
inclinazioni professionali o  di  eventuali  specifiche  propensioni»
sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' individuate nel Patto
per il lavoro»;
      al comma 9:
        alla lettera a), le parole: «in cento» sono sostituite  dalle
seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»;
        la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
          «d) esclusivamente nel caso in  cui  nel  nucleo  familiare
siano presenti componenti con  disabilita',  come  definita  ai  fini
dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e  c)  e,
in deroga alle previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle
offerte successive  alla  prima,  indipendentemente  dal  periodo  di
fruizione del beneficio,  l'offerta  e'  congrua  se  non  eccede  la
distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»;
        dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
          «d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare
siano  presenti  figli  minori,  anche  qualora  i   genitori   siano
legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c)
e, in deroga alle previsioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  con
esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta  chilometri  dalla  residenza
del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera  operano
esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;
      dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
        «9-bis. All'articolo 25, comma 1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo
fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad
integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in
locazione"»;
        al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I
nuclei  familiari  beneficiari  che  non  abbiano  componenti   nelle
condizioni di cui al comma 5 sono individuati e  resi  noti,  per  il
tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale,  affinche'  siano
convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio,  dai
servizi competenti per il contrasto della poverta'»;
        al comma 12, primo  periodo,  le  parole:  «e  i  beneficiari
sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «e i beneficiari sono ad essi  resi  noti  per  il  tramite
delle piattaforme di cui all'articolo  6  per  la  definizione  e  la
sottoscrizione del Patto per il lavoro»;
      al comma 15:
        al primo periodo, le parole:  «In  coerenza  con  il  profilo
professionale del beneficiario, con  le  competenze  acquisite»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «In   coerenza   con   le   competenze
professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e  le  parole:
«non superiore al numero di otto  ore  settimanali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non inferiore al numero  di  otto  ore  settimanali,
aumentabili fino ad un  numero  massimo  di  sedici  ore  complessive
settimanali con il consenso di entrambe le parti»;
        al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  predispongono  le
procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di  cui
al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme  e  le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei  progetti  di
cui al presente comma sono definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»;
      dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
        «15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il  lavoro  e
gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali  di  cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in
ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
        15-ter. All'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma
15-bis si provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
        15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad
ogni altro fine, si considerano in stato di  disoccupazione  anche  i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917.
        15-quinquies. La convocazione dei beneficiari  da  parte  dei
centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati,  puo'  essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281».
All'articolo 5:
    al comma 1:
      dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:  «Le  richieste
del Rdc e della Pensione di cittadinanza  possono  essere  presentate
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001,  n.
152, e valutate  come  al  numero  8  della  tabella  D  allegata  al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 10  ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al precedente periodo non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  nei  limiti
del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma  9,  della  citata
legge n. 152 del 2001.»;
      al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti:  «sentiti
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali,»;
    al comma 2:
      al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche  sociali»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;
      il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «In  sede  di
prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al
primo periodo, al fine di  favorire  la  conoscibilita'  della  nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad  inviare  comunicazioni  informative
sul  Rdc  ai  nuclei  familiari  che,  a  seguito   dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;
    al comma 3:
      al secondo periodo, le parole: «sulla base  delle  informazioni
disponibili nei propri archivi  e  in  quelli  delle  amministrazioni
collegate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sulla   base   delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli
delle amministrazioni titolari dei dati»;
      al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini
della concessione» sono sostituite dalle seguenti:  «le  informazioni
necessarie ai fini della concessione»;
      dopo  il  terzo  periodo  e'   inserito   il   seguente:   «Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati.»;
      al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, secondo modalita' definite  mediante  accordo  sancito  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
    al comma 6:
      al sesto periodo, le parole: «Al fine di  contrastare  fenomeni
di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di  prevenire
e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza  dei  disturbi
da gioco d'azzardo (DGA),»;
      il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le informazioni
sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei  dati  identificativi
dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica»;
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
      «6-bis. La Pensione di cittadinanza  puo'  essere  erogata  con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di
cui all'articolo 3, comma 7».
All'articolo 6:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti
per il lavoro e dei Patti per l'inclusione  sociale,  assicurando  il
rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per
finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del
programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di
cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento
dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle
amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel
rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il
perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di
conservazione dei dati»;
      al comma 2,  capoverso  d-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,   implementata   attraverso   il   sistema   di
cooperazione applicativa con  i  sistemi  informativi  regionali  del
lavoro»;
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
        «2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema  informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi,
concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire
l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa»;
    al comma 3:
      al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle
piattaforme di cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al  comma
1, secondo termini e modalita' definiti con  il  decreto  di  cui  al
medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra  informazione  relativa
ai beneficiari del  Rdc  funzionale  alla  attuazione  della  misura,
incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5,  e  altre  utili  alla
profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «e  ogni
altra  informazione  relativa  ai  beneficiari  del  Rdc   necessaria
all'attuazione della misura, incluse quelle di  cui  all'articolo  4,
comma 5, e alla profilazione occupazionale»;
      al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono,
rispettivamente, con i centri per l'impiego e  con  i  comuni,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL  e
presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  sono  rese
disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego  e  ai  comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale,»;
    al comma 4:
      all'alinea, al primo periodo, le parole  da:  «dai  centri  per
l'impiego,»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del  2015,  i  comuni,
che si coordinano a  livello  di  ambito  territoriale,  l'ANPAL,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  l'INPS,  secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1» e,  al
secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite  dalle
seguenti: «mediante le piattaforme»;
      alla lettera c), le parole da: «di dar luogo»  fino  alla  fine
della lettera sono sostituite dalle  seguenti:  «di  dar  luogo  alle
sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a
disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette
sanzioni»;
    la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
      «f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di  cui
al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione  dei  Patti  per  il
lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le  informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»;
    al comma 5:
      all'alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui
al comma 1»;
      alla lettera b), le parole: «condivisione  tra  i  comuni  e  i
centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti:  «comunicazione
da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;
      alla lettera d), le parole: «condivisione  delle  informazioni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «messa   a   disposizione   delle
informazioni»;
    il comma 6 e' sostituito dal seguente:
      «6. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  stipula
apposite convenzioni con la Guardia di finanza per  le  attivita'  di
controllo nei confronti dei  beneficiari  del  Rdc,  nonche'  per  il
monitoraggio  delle  attivita'  degli  enti  di  formazione  di   cui
all'articolo 8, comma 2,  da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie
funzioni di polizia economico-finanziaria  esercitate  ai  sensi  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le  suddette  finalita'
ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui  al  comma  1,
ivi compreso il Sistema  informativo  unitario  dei  servizi  sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147»;
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
      «6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di
monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'.
      6-ter. In relazione a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,  e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1°  ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del
ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro
3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere
dall'anno 2021.
      6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio  2017,"
sono soppresse e le parole: "23.602  unita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "23.702 unita'".
      6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  "28.602  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'"»;
    al comma 7:
      al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai  centri  per
l'impiego,»  sono  inserite  le  seguenti:  «dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano,»;
      al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle  attivita'
dei  comuni   di   cui   al   presente   articolo,   strumentali   al
soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo  4,  comma
14, gli eventuali oneri sono a  valere  sul»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Alle attivita' dei comuni di  cui  al  presente  articolo,
strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui
all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ad
esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al  rafforzamento
degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo  7  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
      «8-bis. Al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni:
        a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
        b) all'articolo 10, comma  3,  le  parole:  "la  mancanza  di
almeno  uno  dei  requisiti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la
mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.
      8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato»;
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
disposizioni sui centri di assistenza fiscale».
All'articolo 7:
    al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis
del codice  penale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  quelli
previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter,  422
e  640-bis  del  codice  penale,  nonche'  per  i  delitti   commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo  416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
dallo stesso articolo»;
    al comma 5:
      alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4,  commi
4 e 6» sono inserite le  seguenti:  «,  anche  a  seguito  del  primo
incontro presso il centro  per  l'impiego  ovvero  presso  i  servizi
competenti per il contrasto della poverta'»;
      la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
        «h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza
delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 9»;
    al comma 10:
      al primo periodo, le parole:  «e'  effettuato  dall'INPS»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;
      al secondo periodo, le parole da: «sono  riversate»  fino  alla
fine del periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  riversati
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per il reddito di  cittadinanza,  di  cui  all'articolo  12,
comma 1»;
      al comma 12, dopo le  parole:  «I  centri  per  l'impiego  e  i
comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito  dello  svolgimento
delle attivita' di loro competenza,» e le parole: «entro e non  oltre
cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento  da  sanzionare»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;
      al comma 13, dopo le parole: «la  mancata  comunicazione»  sono
inserite le seguenti: «dell'accertamento»;
      al  comma  14,  le  parole:  «i  centri  per  l'impiego,»  sono
soppresse;
      al comma 15, dopo le parole: «I comuni sono responsabili»  sono
inserite le seguenti: «, secondo modalita' definite  nell'accordo  di
cui all'articolo 5, comma 4,»;
      dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
        «15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di
lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4".
        15-ter.  Al  fine  di  consentire  un  efficace   svolgimento
dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando
piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione
applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di
conservazione dei dati.
        15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono
attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1°
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1,
del codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'alinea, le  parole:  "505  unita'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "570 unita'";
          b) alla lettera  c),  il  numero:  "1"  e'  sostituito  dal
seguente: "2";
          c) alla lettera d), il  numero:  "169"  e'  sostituito  dal
seguente: "201";
          d) alla lettera e), il  numero:  "157"  e'  sostituito  dal
seguente: "176";
          e) alla lettera f), il  numero:  "171"  e'  sostituito  dal
seguente: "184".
        15-quinquies.  Al  fine  di  ripianare  i  livelli  di  forza
organica, l'Arma dei  carabinieri  e'  autorizzata  ad  assumere,  in
deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero
di unita' di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori  e
in 33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a  decorrere  dal  1°
ottobre 2019.
        15-sexies. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
        15-septies. All'articolo 1,  comma  445,  lettera  a),  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:  "300  unita'  per  l'anno
2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita'  per  l'anno  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "283 unita' per l'anno  2019,  a  257
unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno  2021",  le  parole:
"e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000  per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "e' integrato  di  euro  728.750  per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole:  "Ai  relativi  oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno
2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739
per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021"».
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 7-bis (Sanzioni in materia di  infedele  asseverazione  o
visto di conformita'). - 1. All'articolo 39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
        a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
          " a) ai soggetti indicati nell'articolo 35  che  rilasciano
il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si  applica
la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro  2.582.  Se  il  visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la
sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per
cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto
infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del
visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di
assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una
dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il
contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei
contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche'
in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle
dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi
applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre
anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di
rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";
          b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
    2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.
175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il
controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del
professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle  maggiori
imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle
condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle
deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del
contribuente".
    Art. 7-ter (Sospensione del  beneficio  in  caso  di  condanna  o
applicazione di misura cautelare personale). - 1. Nei  confronti  del
beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura  cautelare
personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto  o  del
fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per  taluno
dei delitti  indicati  all'articolo  7,  comma  3,  l'erogazione  del
beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. La  medesima  sospensione
si applica anche nei confronti del  beneficiario  o  del  richiedente
dichiarato  latitante  ai  sensi  dell'articolo  296  del  codice  di
procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione
della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 13.
    2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che  ha  disposto  la  misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza  di  condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha  dichiarato  la  latitanza,
ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta   del   pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e'
volontariamente sottratto.
    3. Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o  l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del  beneficio
di cui all'articolo 1.
    4. Ai fini della loro immediata esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi 1  e  2  sono  comunicati  dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o
imputato o condannato.
    5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le  condizioni  che
l'hanno determinata. Ai fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda  al  competente
ente previdenziale allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre  dalla  data  di  presentazione
della   domanda   e   della   prescritta   documentazione    all'ente
previdenziale e non ha effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati
durante il periodo di sospensione.
    6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione  di  cui
al  comma  1  sono  versate  annualmente  dall'INPS  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere  riassegnate  ai  capitoli  di  spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  dei  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206».
All'articolo 8:
    al comma 1:
      al primo periodo, dopo le parole:  «Al  datore  di  lavoro»  e'
inserita la seguente: «privato»,  le  parole:  «piattaforma  digitale
dedicata  al  Rdc  nell'ambito  del  SIUPL»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo
le parole: «pieno e indeterminato»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello
gia' goduto»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e le mensilita' gia' godute  dal  beneficiario  stesso  e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un
periodo non inferiore a 5 mensilita'»;
      al  quarto  periodo,  dopo  le   parole:   «licenziamento   del
beneficiario di Rdc»  sono  inserite  le  seguenti:  «effettuato  nei
trentasei mesi successivi all'assunzione»;
    al comma 2:
      al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono  sostituite
dalle seguenti: «provvedimenti regionali»;
      dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Il  Patto  di
formazione  puo'  essere  altresi'  stipulato  dai  fondi  paritetici
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  attraverso  specifici  avvisi
pubblici previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
      al secondo periodo, le parole da: «per  un  periodo  pari  alla
differenza»  fino  alla  fine  del  periodo  sono  sostituite   dalle
seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle  mensilita'  gia'  godute  dal  beneficiario  stesso  e,
comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili  e  per  un
periodo non inferiore a 6 mensilita'»;
      al quinto periodo, le parole: «e non inferiore a sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita'»;
      al  sesto  periodo,  dopo   le   parole:   «licenziamento   del
beneficiario del Rdc» sono  inserite  le  seguenti:  «effettuato  nei
trentasei mesi successivi all'assunzione»;
      l'ultimo periodo e' soppresso;
      al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano
in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui
alla medesima legge».
All'articolo 9:
      al  comma  4,  le  parole:   «il   SIUPL   fornisce   immediata
comunicazione»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «il   Sistema
informativo unitario delle politiche del  lavoro  fornisce  immediata
comunicazione»;
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
        «6-bis. Al  fine  di  consentire  all'Istituto  nazionale  di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni  e  delle
previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 6, comma 1, la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente:
          " b) forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i  dati
informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione
o all'ente di appartenenza, ovvero  da  questi  detenuti  in  ragione
della  propria  attivita'  istituzionale  o  raccolti  per  finalita'
statistiche, necessari per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal
programma  statistico  nazionale.  Previa  richiesta  in  cui   siano
esplicitate  le  finalita'  perseguite,  gli  uffici  di   statistica
forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i  dati  raccolti  per
finalita' statistiche, anche in forma individuale,  necessari  per  i
trattamenti statistici strumentali al perseguimento  delle  finalita'
istituzionali del soggetto richiedente";
        b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
          "4. La comunicazione dei dati di cui alla  lettera  b)  del
comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge";
        c) all'articolo  6-bis,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente:
          "1-bis. Per  i  trattamenti  di  dati  personali,  compresi
quelli di cui  all'articolo  9  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  effettuati
per  fini  statistici  di  interesse  pubblico  rilevante  ai   sensi
dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice  in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, in conformita'  all'articolo  108  del  medesimo
codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di
dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate  per  tutelare  i
diritti fondamentali e le liberta'  degli  interessati,  qualora  non
siano individuati da una disposizione di legge o di  regolamento.  Il
programma statistico nazionale, adottato sentito il  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  indica  le   misure   tecniche   e
organizzative idonee a garantire la liceita'  e  la  correttezza  del
trattamento, con particolare riguardo al principio di  minimizzazione
dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie  dei
soggetti interessati, le finalita' perseguite, le  fonti  utilizzate,
le principali variabili acquisite, i  tempi  di  conservazione  e  le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei
dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE)
2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice"».
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
      «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di istituti di patronato).
- 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza  intensiva  nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  "almeno
otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro
Paesi stranieri";
        b) all'articolo 16,  comma  2,  lettera  c-bis),  le  parole:
"inferiore  all'1,5  per  cento"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
"inferiore allo 0,75 per cento";
        c) all'articolo 16,  comma  2,  lettera  c-ter),  le  parole:
"almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno
quattro Paesi stranieri"».
All'articolo 10:
    al  comma  1,  le   parole:   «pubblicato   sul   sito   internet
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato  nel  sito
internet istituzionale del medesimo Ministero»;
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'
responsabile della valutazione del Rdc.  La  valutazione  e'  operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di
ricerca  scientifica,  di  cui  alla  delibera  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali  n.  515/2018  del  19  dicembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14  gennaio  2019,
approvato  nell'ambito  di  un  Comitato  scientifico,  appositamente
istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo  rappresentante
e composto, oltre  che  da  un  rappresentante  dell'ANPAL  e  da  un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, puo' essere  individuato  un  campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del  quale  possono  essere
selezionati  gruppi  di  controllo  tramite  procedura  di  selezione
casuale,  per  i  quali  prevedere  deroghe  agli  obblighi  di   cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e  di
accettazione  di  un'offerta  di  lavoro  congrua.  Al  campione   di
beneficiari identificati ai fini della valutazione  del  Rdc  possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto  e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I  dati  raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
valutazione previste dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al  comma  1.  Sono
altresi' messe a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ulteriori
informazioni, riguardanti  la  condizione  economica  e  sociale,  le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le  prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc,  i  dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che  ne  permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'  che
rendono questi ultimi non  identificabili,  raccolti  ai  fini  della
valutazione,  potranno  essere  altresi'  messi  a  disposizione   di
universita' ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca  e  di
valutazione, previa  presentazione  di  un  documentato  progetto  di
ricerca autorizzato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto   alcun
compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.   Le   amministrazioni
interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
      1-ter. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal  fine
istituisce,  nell'ambito  della  direzione  generale  competente,  un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e  supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
        a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis;
        b) favorisce la diffusione delle  conoscenze  e  promuove  la
qualita' degli  interventi,  anche  mediante  atti  di  coordinamento
operativo, ferme restando le  competenze  dell'ANPAL  in  materia  di
coordinamento dei centri per l'impiego;
        c) predispone protocolli formativi e operativi;
        d) identifica gli ambiti territoriali  lavorativi  e  sociali
che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc,  sulla
base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di  analisi  dei
dati, segnala i medesimi alle regioni  interessate  e,  su  richiesta
dell'ambito  territoriale  e  d'intesa  con  la   regione,   sostiene
interventi di tutoraggio»;
    al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui  al  presente  articolo»  e  dopo  le  parole:  «il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  provvede»  sono
inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»;
    la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Coordinamento,
monitoraggio e valutazione del Rdc».
All'articolo 11:
    al comma 2:
      alla lettera a), dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
        «7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato  per
la lotta alla poverta', e" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente
comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di
atti violenti"»;
      alla lettera b):
        al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di  un  utilizzo
sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo
58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto
al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti
risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183"»;
      dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente:
        «4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta' e" sono soppresse»;
    alla lettera c):
      dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
          «1-bis) al  comma  2,  le  parole:  "una  quota  del  Fondo
Poverta' e' attribuita" sono sostituite dalle seguenti:  "le  risorse
del Fondo Poverta' sono attribuite"»;
          al numero 2), le parole:  «in  un  atto  di  programmazione
regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   un   atto   di
programmazione regionale, nel rispetto e nella  valorizzazione  delle
modalita' di confronto con le autonomie locali,»;
      alla lettera d):
        il numero 1) e' sostituito dal seguente:
          «1)  al  comma  2,  quarto   periodo,   le   parole:   "Con
provvedimento congiunto  del  Direttore  dell'INPS  e  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione  dei
dati personali" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Con  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentiti  l'INPS,
l'Agenzia delle entrate e il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali"»;
      il numero 2) e' sostituito dal seguente:
        «2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
          "2-bis. Resta ferma la possibilita' di  presentare  la  DSU
nella  modalita'  non  precompilata.  In  tal  caso,   in   sede   di
attestazione dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o
difformita'   riscontrate   nei   dati   dichiarati   rispetto   alle
informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,  incluse  eventuali
difformita' su saldi  e  giacenze  medie  del  patrimonio  mobiliare,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2"»;
      dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
        «2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  quanto  previsto  nel
provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con
il medesimo decreto di cui al comma 2"»;
      dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
        «d-bis) all'articolo 21, dopo il  comma  10  e'  aggiunto  il
seguente:
          "10-bis. Al fine  di  agevolare  l'attuazione  del  Rdc  e'
costituita,  nell'ambito  della  Rete,  una  cabina  di  regia   come
organismo di confronto permanente tra i diversi livelli  di  governo.
La cabina di regia,  presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b),  dai  responsabili  per  le  politiche  del
lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province  autonome,
designati   dai   rispettivi   presidenti,   da   un   rappresentante
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL)  e
da un rappresentante dell'INPS.  La  cabina  di  regia  opera,  anche
mediante articolazioni in sede tecnica,  secondo  modalita'  definite
con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore
rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti
della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o
rimborso  di  spese.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;
      alla lettera e):
        dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
          «1-bis) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  "I  dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione  della  piattaforma  di
cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati"»;
          al numero 2), le parole: «del decreto  legislativo  n.  147
del 2017» sono soppresse.
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
      «Art.  11-bis  (Modifiche  all'articolo  118  della  legge   23
dicembre 2000, n. 388). - 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  al   primo   periodo,   dopo   le   parole:   "formazione
professionale continua" sono inserite le seguenti:  "e  dei  percorsi
formativi  o   di   riqualificazione   professionale   per   soggetti
disoccupati o inoccupati";
        b) il quinto periodo e' sostituito  dal  seguente:  "I  fondi
possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4"».
All'articolo 12:
    al comma 1, le parole: «, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti:  «e  delle  misure  aventi  finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1  e  2
dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro  nel  2019,  di
7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel  2021  e
di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni
di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro  nel  2021  e  di  7.245,9
milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro  e  di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato
dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito
del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello
centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi
territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da
parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo
fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si
avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del
Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il
personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione
delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono
svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i
propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi
di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono
ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al
fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»;
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
        «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e  b),  del  presente
articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie  e  gli  enti
regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate
all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita'
di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere
dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la
stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del
lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del
presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base
delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri
per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati
all'esercizio delle relative funzioni.
        3-ter. All'articolo 1, comma 258,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  al  terzo  periodo,  le  parole:   "le   regioni   sono
autorizzate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  regioni  e  le
province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le  province  e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni  con
legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati";
          b) dopo il quarto periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Le
predette  assunzioni  non  rilevano  in  relazione   alle   capacita'
assunzionali  di  cui  all'articolo  3,  commi  5  e  seguenti,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero  ai  limiti  previsti  dai
commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296; in ordine al trattamento accessorio  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
        3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali  delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle
funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795,
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di
rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni
finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti
per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti
disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
        dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
          «4-bis. Al fine  di  adeguare  le  spese  di  funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata  la  spesa  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
          a) quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo;
          b) quanto a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma  2,
lettera a)»;
          al comma 5, le parole: «20 milioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «35 milioni»;
          al comma 6, le parole: «della dotazione organica  dell'INPS
a decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa» sono sostituite
dalle seguenti: «della  dotazione  organica  dell'INPS,  a  decorrere
dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa»;
      dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
        «7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e  maggiori
compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto  della  revisione  delle
tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del
regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di
reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145»;
      al comma 8:
        alla lettera a), le parole: «al comma 255, le  parole  "Fondo
per il reddito di cittadinanza"» sono sostituite dalle seguenti:  «ai
commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito  di  cittadinanza",
ovunque ricorrono,»;
      alla lettera b):
        al numero 1), le parole: «fino a  480  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per  l'anno  2019  e  a
403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
        al numero 2),  le  parole:  «.  Per  il  funzionamento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  anche  infrastrutturale.   Per   il
funzionamento»;
      dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
        «8-bis. Ai trasferimenti alle  regioni  a  statuto  ordinario
previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2017, n. 205, si  provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante
apposito capitolo di spesa istituito nello stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei
criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto  di  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sancita  nella
riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle  regioni  e  alle
province autonome delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  258,
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  si  provvede,  a  decorrere
dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito  nello  stato
di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.
        8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo  1,  comma
361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica  alle  procedure
concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1°  luglio  2019.  Resta  ferma  la
possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da  destinare
ai centri  per  l'impiego  utilizzando  le  graduatorie  di  pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo  accordo  tra  le
amministrazioni interessate»;
        al comma 9, al primo periodo, le parole:  «alla  concessione»
sono sostituite dalle  seguenti:  «all'atto  della  concessione»,  al
secondo periodo, le parole: «nel  programma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi  del
comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le  modalita'
previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui  al  secondo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;
        al comma 10, le parole da: «, il  raggiungimento»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli
accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il  90  per
cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1»;
        al  comma  11,  primo  periodo,  la  parola:   «Qualora»   e'
sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo
1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, qualora»;
      il comma 12 e' sostituito dal seguente:
        «12.  Al   finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma  13,  ivi  compresi
eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni,
singoli o  associati,  nonche'  gli  oneri  per  l'attivazione  e  la
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli
derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL  e  per  responsabilita'
civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto  di  quanto
previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo  delle
risorse residue della quota del Fondo per la lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse
afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi
previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018».
All'articolo 13:
      al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le
richieste presentate ai comuni  entro  i  termini  di  cui  al  primo
periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio,  devono  pervenire
all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al  secondo  periodo,
le parole: «fatta  salva»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatti
salvi»;
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Sono fatte salve  le  richieste  del  Rdc  presentate
sulla base della disciplina vigente prima della data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  I  benefici
riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per  un
periodo non superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale
ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso
dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al
beneficio.
        1-ter. All'articolo 1, comma 200,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono  sostituite
dalle seguenti: "della meta' delle risorse"»;
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa
potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente
decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
All'articolo 14:
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
      «7-bis. Al fine di  fronteggiare  gli  effetti  della  pensione
quota 100 sul  sistema  scolastico  e  di  garantire  lo  svolgimento
dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui  all'articolo
17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
59, bandito successivamente alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le graduatorie  di  merito
sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al
40 per cento di  quello  complessivo.  Tra  i  titoli  valutabili  e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale   e'
attribuito  un  punteggio  fino  al  50  per  cento   del   punteggio
attribuibile ai titoli»;
      dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
      «10-bis. Al  fine  di  far  fronte  alle  gravi  scoperture  di
organico degli  uffici  giudiziari  derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di  cui
al presente articolo e di assicurare la  funzionalita'  dei  medesimi
uffici, fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
comunque   per   l'anno   2019,   il   reclutamento   del   personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307
dell'articolo 1 della medesima legge, e' autorizzato anche in  deroga
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento  del  personale
di cui al comma 10-bis  possono  essere  espletati  nelle  forme  del
concorso  unico  di  cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei
commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorita' di svolgimento  e  con  modalita'  semplificate,  anche  in
deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  per  quanto
concerne in particolare:
        a) la nomina e la composizione della commissione,  prevedendo
la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
        b) la tipologia e le modalita'  di  svolgimento  delle  prove
d'esame, prevedendo:
          1) la facolta' di far precedere le  prove  d'esame  da  una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al  concorso
siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
          2)  la  possibilita'  di   espletare   prove   preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con  l'ausilio  di  societa'  specializzate  e  con  possibilita'  di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
          3) forme semplificate di svolgimento delle  prove  scritte,
anche concentrando  le  medesime  in  un'unica  prova  sulle  materie
previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a
risposta a scelta multipla;
          4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove  pratiche
in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
          5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e
la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante  l'ausilio  di
sistemi informatici e telematici;
          6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami;
          7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,
di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile;
        c)  la  formazione  delle  graduatorie,  stabilendo   che   i
candidati appartenenti a categorie  previste  dalla  legge  12  marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella
graduatoria tra i vincitori,  nel  rispetto  dei  limiti  di  riserva
previsti dalla normativa vigente, purche'  risultino  iscritti  negli
appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  8  della  medesima
legge e risultino  disoccupati  al  momento  della  formazione  della
graduatoria stessa.
      10-quater.  Quando  si  procede   all'assunzione   di   profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a  norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione  puo'  indicare,  anche
con  riferimento  alle  procedure  assunzionali   gia'   autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle  graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
      10-quinquies. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
      10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad  effettuare  assunzioni   di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'  assunzionali
ordinarie per l'anno 2019.
      10-septies.  Ai  fini  della  compensazione  degli  effetti  in
termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al
comma  10-sexies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli   effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
      10-octies. Al fine di  far  fronte  alle  gravi  scoperture  di
organico  degli  uffici  preposti  alle   attivita'   di   tutela   e
valorizzazione del  patrimonio  culturale  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di  pensione
di cui al presente articolo e  di  assicurare  la  funzionalita'  dei
medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
e comunque  per  l'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in
deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      10-novies.  I  concorsi  pubblici  per  il   reclutamento   del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme
del concorso unico di cui  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni  dei
commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorita' di svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga
alla disciplina prevista  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  per  quanto
concerne in particolare:
        a) la nomina e la composizione della commissione,  prevedendo
la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte  e  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
        b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  di
esame, prevedendo:
          1) la facolta' di far precedere le prove di  esame  da  una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al  concorso
siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
          2)  la  possibilita'   di   svolgere   prove   preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con  l'ausilio  di  societa'  specializzate  e  con  possibilita'  di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
          3) forme semplificate di svolgimento delle  prove  scritte,
anche concentrando  le  medesime  in  un'unica  prova  sulle  materie
previste dal bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a
risposta a scelta multipla;
          4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove  pratiche
in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
          5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e
la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante  l'ausilio  di
sistemi informatici e telematici;
          6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami;
          7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,
di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione  che  il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a  un  terzo
del punteggio complessivo attribuibile;
        c)  la  formazione  delle  graduatorie,  stabilendo   che   i
candidati appartenenti a categorie  previste  dalla  legge  12  marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella
graduatoria tra i vincitori,  nel  rispetto  dei  limiti  di  riserva
previsti dalla normativa vigente, purche'  risultino  iscritti  negli
appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  8  della  medesima
legge e risultino  disoccupati  al  momento  della  formazione  della
graduatoria stessa.
      10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,
in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  399,  primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio  2019,  a
effettuare  assunzioni  di  personale  non   dirigenziale   a   tempo
indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento
delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico  a  500
posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'  attraverso  lo
scorrimento delle graduatorie  relative  alle  procedure  concorsuali
interne gia' espletate  presso  il  medesimo  Ministero,  avvalendosi
integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
      10-undecies. Il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
provvede all'attuazione dei commi  10-octies  e  10-novies  a  valere
sulle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli  effetti,  in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione  di  cui
al comma 10-decies, il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
euro 898.005 per l'anno 2019».
    Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 14-bis (Disciplina  delle  capacita'  assunzionali  delle
regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale,
nonche' degli enti locali). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 5, quinto periodo, le  parole:  "tre  anni"  sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le  parole:  "al  triennio
precedente"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "al   quinquennio
precedente";
        b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
          "5-sexies. Per il triennio 2019-2021,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over.
          5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e
dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,
sono tenuti a permanere nella  sede  di  prima  destinazione  per  un
periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.  La  presente  disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
    2. In considerazione degli  effetti  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire
i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario nazionale possono procedere  all'assunzione  delle
professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni  di
personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea  con  la
programmazione regionale e  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei
fabbisogni di personale approvati dalle  regioni  di  appartenenza  e
dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111.
    3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto.
    Art. 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso
al pubblico impiego). - 1. All'articolo 1, comma 361, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte  le
seguenti: "nonche' di quelli che  si  rendono  disponibili,  entro  i
limiti di  efficacia  temporale  delle  graduatorie  medesime,  fermo
restando il numero dei posti banditi e nel  rispetto  dell'ordine  di
merito, in conseguenza della  mancata  costituzione  o  dell'avvenuta
estinzione  del  rapporto  di  lavoro  con  i  candidati   dichiarati
vincitori.  Le  graduatorie  possono  essere  utilizzate  anche   per
effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti  dalle  disposizioni
vigenti e comunque  in  via  prioritaria  rispetto  alle  convenzioni
previste dall'articolo 11 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  le
assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e  18  della  medesima
legge n. 68 del  1999,  nonche'  quelle  dei  soggetti  titolari  del
diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  sebbene  collocati  oltre  il
limite dei posti ad essi riservati nel concorso".
    2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, dopo la parola: "scolastico"  sono  inserite  le  seguenti:  "ed
educativo, anche degli enti locali"».
    Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
      «Art. 18-bis (Sospensione dei trattamenti previdenziali). -  1.
Ai soggetti condannati a  pena  detentiva  con  sentenza  passata  in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il  quale  sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali  di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
      2. I provvedimenti di  sospensione  di  cui  al  comma  1  sono
adottati con effetto non retroattivo dal giudice  che  ha  emesso  la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale  ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il
condannato  si   e'   volontariamente   sottratto,   anche   per   le
dichiarazioni pronunciate o per gli  ordini  di  carcerazione  emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto.
      3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi  1  e  2  sono  comunicati  dal  pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla  loro  adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e  assistenziali  facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1.
      4. La sospensione della prestazione previdenziale  puo'  essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai  fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli   importi   dovuti,
l'interessato   deve   presentare   domanda   al   competente    ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della   prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non  ha  effetto  retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
      5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui
al  comma  1  sono  versate  annualmente   dagli   enti   interessati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
capitoli di  spesa  corrispondenti  al  Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche'  agli
orfani per crimini domestici,  e  agli  interventi  in  favore  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui  alla
legge 3 agosto 2004, n. 206».
All'articolo 20:
    al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data  del  primo  e
quella» sono sostituite dalle  seguenti:  «tra  l'anno  del  primo  e
quello»  e  sono  aggiunte,  in  fine,   le   seguenti   parole:   «,
parificandoli a periodi di lavoro»;
    al comma 5, al primo periodo,  dopo  le  parole:  «Il  versamento
dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il  riscatto  di  cui  al
comma 1» e le parole: «massimo 60» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«un massimo di  120»  e  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il
seguente:  «Alla  data   del   saldo   dell'onere   l'INPS   provvede
all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»;
    al comma 6, capoverso 5-quater, il primo  periodo  e'  sostituito
dal seguente: «E' consentita  la  facolta'  di  riscatto  di  cui  al
presente  articolo  dei  periodi   da   valutare   con   il   sistema
contributivo»;
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
      «6-bis.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni
di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di
22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
      6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni
di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028, si provvede:
        a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno
2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
        b) quanto a 0,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  a  2,4
milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8  milioni  di  euro
per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  a  31,8
milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno
2027 e a 22  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».
      All'articolo 21, comma 1, le parole:  «legge  18  agosto  1995»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».
      All'articolo 22, comma 6, al secondo periodo sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «,  da  adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto» e, all'ultimo periodo,  dopo  le  parole:  «tra  le
competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarieta'».
All'articolo 23:
    al comma 1, dopo le  parole:  «i  lavoratori»  sono  inserite  le
seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate  dall'ente
responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio,
comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti
che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata
in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari
all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente
articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o
agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo
quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS.
Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi,
l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque
denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento
e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla
cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo
finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal
trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al
primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione
del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono
alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
      al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «50  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;
      al comma 5,  primo  periodo,  le  parole:  «30.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».
All'articolo 25:
    al comma 1:
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
        «a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis)   il   vice    presidente;    a-ter)    il    consiglio    di
amministrazione;"»;
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
        «b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
          "3-bis.  Il  vice  presidente,  scelto   tra   persone   di
comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato
ai sensi della  legge  24  gennaio  1978,  n.  14,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali. Il vice  presidente  e'  componente
del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente  in  caso
di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le  funzioni  ad  esso
delegate"»;
          alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto  periodo
sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Il  consiglio  e'   composto   dal
Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente  e  da
tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata  competenza
e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo  8  aprile
2013, n. 39»;
          alla lettera f), capoverso 11, le parole:  «della  medesima
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della  spesa»  e  le  parole:
«dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dei rispettivi Istituti»;
          al comma 2, al primo periodo, dopo le  parole:  «del  nuovo
Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente»,  dopo
le parole: «possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti  i
poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite  le  seguenti:
«,  del  vice  presidente»  e  le  parole:  «come  individuati  nelle
disposizioni del presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«come individuati ai sensi delle disposizioni del presente  articolo»
e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto di
cui al  primo  periodo  sono  altresi'  definiti,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti  spettanti  ai
predetti soggetti».
    Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
      «Art.  25-bis  (Disposizioni  contrattuali  per  il   personale
addetto  alle  attivita'  di  informazione  e   comunicazione   delle
pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 9, comma 5, della legge
7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
giornalisti in servizio presso gli  uffici  stampa  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da
parte di tali enti in sede di contrattazione  collettiva  e  comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad  applicarsi  la  disciplina
riconosciuta dai singoli ordinamenti".
      Art.   25-ter   (Trasparenza   in   materia   di    trattamenti
pensionistici). - 1. Gli enti erogatori di trattamenti  pensionistici
hanno l'obbligo di fornire a tutti  i  soggetti  percettori  di  tali
trattamenti  precisa  e   puntuale   informazione   circa   eventuali
trattenute relative alle quote associative sindacali.
      2. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 1.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica».
All'articolo 26:
    al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato  dal  comma
48 del presente articolo,» sono soppresse;
    al comma 2, le  parole:  «Fondo  speciale  per  il  sostegno  del
reddito e dell'occupazione e della riconversione  e  riqualificazione
del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale»;
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
sistema aeroportuale».
    Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
      «Art.  26-bis  (Proroga  della  cassa   integrazione   guadagni
straordinaria). - 1. All'articolo 22-bis del decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, le parole: "Per gli anni  2018  e  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018,  2019  e  2020"  e  le
parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100  milioni
di euro  per  ciascuno  dei  medesimi  anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il limite complessivo di spesa  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di  50
milioni di euro per l'anno 2020";
        b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1  e
2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018  e  2019"
sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020".
    2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno
2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante  utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite  in
piani gestionali diversi da quello di  cui  all'alinea  del  medesimo
comma 3.
    Art. 26-ter (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria
in favore di aziende operanti in aeree  di  crisi  complessa).  -  1.
All'articolo 22-bis del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      "1-bis. In presenza di piani  pluriennali  di  riorganizzazione
gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede  ministeriale  ai
sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in  piu'  regioni
con un organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi  ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa,  conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di  riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  valutate  le  problematiche   di   ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche  per  accertare
tutti i requisiti di cui  al  medesimo  comma  1,  sulla  base  della
preventiva  istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,   puo'
autorizzare acconti per  sei  mensilita'  di  integrazione  salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita'  del  sostegno  al
reddito  dei  lavoratori  sospesi.  Le  mensilita'  di   integrazione
salariale   straordinaria,   erogate   dall'INPS,   sono    computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a
valere sulle risorse finanziarie di  cui  al  comma  3.  Qualora  sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del  decreto-legge  11  giugno  2002,   n.   108,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".
      2. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono autorizzare, per  un  periodo  massimo  di  dodici  mesi,  la
proroga delle prestazioni di cassa integrazione  guadagni  in  deroga
concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo  tra  l'azienda  e  le
parti sociali per la proroga delle citate prestazioni,  integrato  da
un apposito piano di politiche  attive,  sostenuto  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte
nel limite massimo del 50 per  cento  delle  risorse  assegnate  alle
regioni e alle province autonome ai  sensi  dell'articolo  44,  comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
    Art. 26-quater (Modifica all'articolo 44 del decreto  legislativo
14 settembre  2015,  n.  148).  -  1.  All'articolo  44  del  decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  dopo  il  comma  6-bis  e'
inserito il seguente:
      "6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale  in  deroga
di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione
da parte dell'INPS, il datore  di  lavoro  e'  obbligato  ad  inviare
all'Istituto   tutti   i   dati   necessari    per    il    pagamento
dell'integrazione   salariale,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma  6-bis  per
il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".
      2. Per i trattamenti conclusi prima della data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui  al  comma
6-ter dell'articolo 44 del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.
    Art.  26-quinquies  (Trattamento  pensionistico   del   personale
dell'ENAV).  -  1.  Tutti  i  lavoratori  appartenenti   ai   profili
professionali di cui all'articolo 5 della legge  7  agosto  1990,  n.
248, per i quali viene meno il  titolo  abilitante  allo  svolgimento
della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', al
ricorrere delle condizioni di cui al comma  1  dell'articolo  10  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre  2013,  n.  157,  conseguono  il   diritto   al   trattamento
pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico
di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1,  comma  5,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma  restando  la
sussistenza  degli  ulteriori  requisiti  previsti  dalla   normativa
vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
    2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,  le  parole:
"e  ai  lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati  in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000  euro  per  l'anno  2020,  in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro  per  l'anno  2022,  in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno  2024,  in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a  decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.
    Art. 26-sexies (Misure di sostegno del reddito per  i  lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center). - 1. A  valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  si
provvede, nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  al
finanziamento delle misure di sostegno del reddito per  i  lavoratori
dipendenti dalle  imprese  del  settore  dei  call  center,  previste
dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, mediante utilizzo delle  risorse  indicate  all'articolo  29,
comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da  quello  di
cui all'alinea del medesimo comma 3.
    Art. 26-septies (Organizzazione dell'ANPAL).  -  1.  Al  fine  di
consentire un riassetto ordinamentale e  regolamentare  dell'ANPAL  e
dell'ANPAL Servizi Spa  utile  a  un  piu'  efficace  monitoraggio  e
coordinamento dei centri per l'impiego:
      a) all'articolo 4,  comma  12,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  le  parole:  "trenta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
      b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, le parole: "sessanta giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"centottanta giorni"».
All'articolo 27:
    al comma 4, le parole: «comma 569,  lettera  b),  e  articolo  1,
comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi
569, lettera b), e 1098, della legge»;
    al comma 6, lettera a), le parole: «da  venti  a  cinquanta  mila
euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».
All'articolo 28:
    al comma 2:
      all'alinea, le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12,
commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma  1
del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno  2019,
a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458  milioni  di  euro
per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Agli   oneri   derivanti
dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5,  6,  7,
8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del  presente  articolo,
pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni  di
euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a
7.958,9 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022»  e  la
parola: «23,» e' soppressa;
      alla lettera a), le parole: «6.527,9 milioni di euro per l'anno
2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2  milioni  di
euro per l'anno 2021 e  7.263  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.515,7  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022»;
      al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei  relativi  oneri
anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi»
e' sostituita dalle seguenti:  «,  la  rendicontazione  degli  oneri,
anche a carattere prospettico, relativi»;
      al  comma  4,  le  parole:  «Ai  sensi   di   quanto   previsto
all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  nel
caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»;
      al comma  6,  le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo  12»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis  e
6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e  14,  commi
10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies».
    E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

                                                          «Allegato A
                                           (articolo 7, comma 15-ter)
    Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
    Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"
    Retribuzioni  imponibili  annuali,  ai  fini  contributivi,   per
azienda e per categorie di aziende
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione separata"
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione autonoma artigiani"
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione commercianti"
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione agricoltura"
    Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di
CIG (cassa  integrazione  guadagni)  ordinaria  e  straordinaria,  di
mobilita', di contratti di solidarieta'
    Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
    Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi  di  CIG
(cassa  integrazione  guadagni)   ordinaria   e   straordinaria,   di
mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali
per malattia, maternita'  e  assegni  familiari,  di  prestazioni  di
sostegno al reddito».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4

Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 23 del 28  gennaio  2019),  coordinato  con  la
legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  in  materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni.». (19A02239)

(GU n.75 del 29-3-2019)


 Vigente al: 29-3-2019 



Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA


Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche a video sono riportate tra i segni(( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile  2019  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.

                               Art. 1

                       Reddito di cittadinanza

  1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di
contrasto  alla  poverta',  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione
sociale, nonche' diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo  del  lavoro.  Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu'
componenti di  eta'  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli
incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  poverta'
delle persone anziane. I requisiti  per  l'accesso  e  le  regole  di
definizione del beneficio economico,  nonche'  le  procedure  per  la
gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del
compimento del sessantasettesimo anno  di  eta'  del  componente  del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi  del  primo  periodo.  La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi  in  cui
il componente o i componenti del nucleo  familiare  di  eta'  pari  o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di  vita
di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
convivano esclusivamente con una o  piu'  persone  in  condizione  di
disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al
predetto requisito anagrafico.

                               Art. 2

                             Beneficiari

  1.  Il  Rdc  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per
tutta  la  durata  dell'erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti
requisiti:
    a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e
soggiorno,  il  componente  richiedente  il  beneficio  deve   essere
cumulativamente:
      1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti
parte dell'Unione europea, ovvero  suo  familiare,  come  individuato
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi  terzi  in
possesso del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo;
      2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
    b) con riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il
nucleo familiare deve possedere:
      1)  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione   economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore  a  9.360  euro;  nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
      2)  un  valore  del  patrimonio  immobiliare,   in   Italia   e
all'estero,  come  definito  a  fini  ISEE,  diverso  dalla  casa  di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
      3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro
1.000 per ogni figlio successivo al  secondo;  i  predetti  massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente  in
condizione di disabilita' e di euro  7.500  per  ogni  componente  in
condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
      4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  e'
incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell'accesso  alla  Pensione  di
cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata  ad  euro  9.360
nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in
locazione, come da dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini
ISEE;
    c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
      1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere
intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita'  di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la
richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima
volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
      2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque
titolo o avente  piena  disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171;
    c-  bis)  per   il   richiedente   il   beneficio,   la   mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di
condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
  1-bis.  Ai  fini   dell'accoglimento   della   richiesta   di   cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la
composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non
appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano:  a)
nei confronti dei cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013.
  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1  possono  essere
integrati, in  ipotesi  di  eccedenza  di  risorse  disponibili,  con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio
socioeconomico    che    riflettono     le     caratteristiche     di
multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che  della
situazione economica, anche delle condizioni di  esclusione  sociale,
di  disabilita',  di  deprivazione   socio-sanitaria,   educativa   e
abitativa.  Possono  prevedersi  anche  misure   non   monetarie   ad
integrazione del Rdc, quali  misure  agevolative  per  l'utilizzo  di
trasporti pubblici, di sostegno  alla  casa,  all'istruzione  e  alla
tutela della salute.
  3. Non ha  diritto  al  Rdc  il  componente  del  nucleo  familiare
disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per
giusta causa.
  4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  1,
lettera b), numero 4), e' pari ad  1  per  il  primo  componente  del
nucleo familiare  ed  e'  incrementato  di  0,4  per  ogni  ulteriore
componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino  ad
un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti  in   condizione   di   disabilita'   grave   o   di   non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
  5. Ai fini del Rdc,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di  prestazioni
sociali agevolate diverse dal Rdc,  ai  fini  della  definizione  del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui  efficacia
cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti  modifiche
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del
2013:
    a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa
abitazione;  se  la  separazione  o   il   divorzio   sono   avvenuti
successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di
residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia
locale;
  a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare  come
definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo  come  definito  ai
fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE  anche  a
seguito di variazioni anagrafiche,  qualora  continuino  a  risiedere
nella medesima abitazione;
    b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori  fa  parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e'  di  eta'
inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a  loro  carico  a
fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
  6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al  comma  1,
lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4,  comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013, al netto dei trattamenti  assistenziali  eventualmente  inclusi
nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare,
fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei
mezzi. Nel valore  dei  trattamenti  assistenziali  non  rilevano  le
erogazioni riferite al pagamento di  arretrati,  le  riduzioni  nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e  agevolazioni
per  il  pagamento  di   tributi,   le   erogazioni   a   fronte   di
rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma  di
buoni  servizio  o  altri  titoli  che  svolgono   la   funzione   di
sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i trattamenti assistenziali  l'assegno  di  cui  all'articolo  1,
comma 125, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti
assistenziali in corso di godimento di  cui  al  primo  periodo  sono
comunicati  dagli  enti   erogatori   entro   quindici   giorni   dal
riconoscimento al Sistema informativo unitario  dei  servizi  sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.
  7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1,  lettera  b),  numero
1),  e'  sottratto  l'ammontare  del   Rdc   percepito   dal   nucleo
beneficiario   eventualmente   incluso   nell'ISEE,   rapportato   al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al
Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli  ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del  sostegno
per l'inclusione attiva,  del  reddito  di  inclusione  ovvero  delle
misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa  tra  la
regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  al  fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
  8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della  Nuova  prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e  dell'indennita'  di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata  (DISCOLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1   e
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  e  di
altro  strumento  di  sostegno  al  reddito  per  la   disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini del diritto al beneficio e della  definizione  dell'ammontare
del  medesimo,  gli  emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto
previsto dalla disciplina dell'ISEE.

                               Art. 3

                         Beneficio economico

  1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua,  si  compone  dei
seguenti due elementi:
    a) una componente ad integrazione  del  reddito  familiare,  come
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di  euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
    b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti in abitazione in  locazione,  pari  all'ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
  2. Ai fini della definizione della  Pensione  di  cittadinanza,  la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro  7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera  b),  e'  pari  ad  euro
1.800 annui.
  3. L'integrazione di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  concessa
altresi' nella misura della rata mensile  del  mutuo  e  fino  ad  un
massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei  familiari  residenti  in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo  da  parte  di  componenti  il  medesimo
nucleo familiare.
  4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.  Il  beneficio
in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro 9.360 annui, moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro
della scala  di  equivalenza,  ridotta  per  il  valore  del  reddito
familiare, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio
economico non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
  5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
  6. Il Rdc e' riconosciuto  per  il  periodo  durante  il  quale  il
beneficiario si trova nelle condizioni  previste  all'articolo  2  e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto  mesi.
Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione  del
medesimo per un periodo di un  mese  prima  di  ciascun  rinnovo.  La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc  suddiviso
per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con  la
decorrenza prevista dall'articolo  5,  comma  6,  terzo  periodo.  La
Pensione  di  cittadinanza  e'  suddivisa  in  parti  uguali  tra   i
componenti il nucleo familiare.
  8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da  parte  di  uno  o
piu' componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell'erogazione  del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre  alla  determinazione  del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a  decorrere  dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando il  maggior
reddito  non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per   l'intera
annualita'.  Il  reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto   dalle
comunicazioni   obbligatorie,   di   cui   all'articolo   9-bis   del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  che,  conseguentemente,  a
decorrere dal mese di aprile  2019  devono  contenere  l'informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio  dell'attivita'  di
lavoro dipendente e'  comunque  comunicato  dal  lavoratore  all'INPS
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione  a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.
  9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di  uno  o  piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc,  la
variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta  giorni
dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal  beneficio,  secondo
modalita'  definite  dall'Istituto,  che   mette   l'informazione   a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo  6,  comma  1.  Il
reddito e' individuato secondo il principio di cassa come  differenza
tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese   sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il  quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo
di incentivo non cumulabile con l'incentivo di  cui  all'articolo  8,
comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le  due
mensilita'  successive  a  quella  di  variazione  della   condizione
occupazionale, ferma restando  la  durata  di  cui  al  comma  6.  Il
beneficio e'  successivamente  aggiornato  ogni  trimestre  avendo  a
riferimento il trimestre precedente.
  10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  nel
caso di redditi  da  lavoro  non  rilevati  per  l'intera  annualita'
nell'ISEE  in  corso  di  validita'  utilizzato  per   l'accesso   al
beneficio. In tal caso, i  redditi  di  cui  ai  commi  8  e  9  sono
comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del  beneficio
secondo modalita' definite nel provvedimento di cui  all'articolo  5,
comma 1.
  11.  E'  fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare  all'ente
erogatore,  nel  termine  di   quindici   giorni,   ogni   variazione
patrimoniale  che  comporti  la  perdita   dei   requisiti   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2),  e  lettera  c).  Con
riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero  3),  l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica
anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione.
  12. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione  di  una  DSU  aggiornata  entro  due  mesi  dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio  nel  caso  in  cui  la
variazione produca una riduzione del  beneficio  medesimo,  i  limiti
temporali di  cui  al  comma  6  si  applicano  al  nucleo  familiare
modificato, ovvero a ciascun nucleo  familiare  formatosi  a  seguito
della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni  consistenti
in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade  d'ufficio  dal  mese
successivo a quello della presentazione della  dichiarazione  a  fini
ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc.
  13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario  abbia  tra  i
suoi componenti soggetti che si trovano in  stato  detentivo,  ovvero
sono ricoverati  in  istituti  di  cura  di  lunga  degenza  o  altre
strutture residenziali  a  totale  carico  dello  Stato  o  di  altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza  di
cui al comma 1, lettera a), non tiene  conto  di  tali  soggetti.  La
medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
  14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio  per
ragioni diverse dall'applicazione  di  sanzioni,  il  beneficio  puo'
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non  superiore
al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione  sia  motivata
dal  maggior  reddito   derivato   da   una   modificata   condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno  nella  nuova  condizione,
l'eventuale successiva  richiesta  del  beneficio  equivale  a  prima
richiesta.
  15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese  successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data  di
entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,  l'ammontare
di  beneficio  non  speso  ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso.  Con  verifica  in  ciascun  semestre  di
erogazione, e' comunque decurtato dalla  disponibilita'  della  Carta
Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati
sulla Carta Rdc, si  verifica  la  fruizione  del  beneficio  secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le
altre modalita' attuative.

                               Art. 4

                     Patto per il lavoro e Patto
                      per l'inclusione sociale

  1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il  nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al  presente  articolo,
nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento  lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che  prevede
attivita'  al   servizio   della   comunita',   di   riqualificazione
professionale, di completamento degli studi,  nonche'  altri  impegni
individuati dai servizi competenti  finalizzati  all'inserimento  nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
  2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente  articolo  tutti  i
componenti il  nucleo  familiare  che  siano  maggiorenni,  non  gia'
occupati e non  frequentanti  un  regolare  corso  di  studio,  ferma
restando  per  il   componente   con   disabilita'   interessato   la
possibilita' di richiedere  la  volontaria  adesione  a  un  percorso
personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e
all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma  1,  essendo
inteso che  tale  percorso  deve  tenere  conto  delle  condizioni  e
necessita' specifiche dell'interessato.  Sono  esclusi  dai  medesimi
obblighi i  beneficiari  della  Pensione  di  cittadinanza  ovvero  i
beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque  di  eta'
pari o superiore a 65 anni, nonche'  i  componenti  con  disabilita',
come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta  salva
ogni iniziativa di collocamento mirato e i  conseguenti  obblighi  ai
sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilita' possono
manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed essere destinatari di
offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
  3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi  di  cura,  valutati  con
riferimento alla presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  eta'
ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o  non
autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonche' i  lavoratori  di
cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di  formazione,
oltre a ulteriori fattispecie  identificate  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento,  sono
definiti, con accordo in sede di  Conferenza  Unificata,  principi  e
criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede
di  valutazione  degli  esoneri  di  cui  al  presente  comma,  anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I componenti con
i predetti carichi di cura sono comunque esclusi  dagli  obblighi  di
cui al comma 15.
  4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli  obblighi  connessi  alla  fruizione  del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata disponibilita' al  lavoro  tramite  l'apposita  piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero con le  modalita'  di
cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  entro  trenta  giorni  dal
riconoscimento del beneficio.
  5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti
agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi  noti  ai
centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma  2,  affinche'  siano  convocati  entro  trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
  a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
  b) essere beneficiario della NASpI ovvero di  altro  ammortizzatore
sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la
fruizione da non piu' di un anno;
  c) aver sottoscritto negli ultimi due anni  un  patto  di  servizio
attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  d) non  aver  sottoscritto  un  progetto  personalizzato  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  5-bis.  Per  il  tramite  della   piattaforma   digitale   di   cui
all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per
l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
  5-ter. La piattaforma digitale di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle
condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
   
  5-quater. Nel caso in cui  l'operatore  del  centro  per  l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di
cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per
il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per
l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare
criticita' di cui al presente comma.
  6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  non  abbiano  gia'
presentato la dichiarazione di immediata  disponibilita'  di  cui  al
comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro  per
l'impiego. In tale sede sono  individuati  eventuali  componenti  del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai
compiti di cura.
  7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,  non  esclusi  o
esonerati dagli obblighi, stipulano presso  i  centri  per  l'impiego
ovvero,  laddove  previsto  da  provvedimenti  regionali,  presso   i
soggetti  accreditati  ai  sensi   dell'articolo   12   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale  al
patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del  medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il  Patto  per  il  lavoro  deve
contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal  comma  8,  lettera
b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume
la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL),  e  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono  definiti  appositi
indirizzi e modelli nazionali per  la  redazione  del  Patto  per  il
lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.
  8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
  a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
    b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
      1)  registrarsi  sull'apposita  piattaforma  digitale  di   cui
all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di  portali  regionali,
se presenti,  e  consultarla  quotidianamente  quale  supporto  nella
ricerca attiva del lavoro;
      2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la  presenza
di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori  modalita'  definite
nel Patto per il lavoro, che, comunque,  individua  il  diario  delle
attivita' che devono essere svolte settimanalmente;
      3) accettare di essere avviato alle attivita'  individuate  nel
Patto per il lavoro;
      4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione  dei  servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate;
      5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue,  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  come
integrato al comma 9; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di  decadenza
dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi  del
comma 9.
  9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al  comma  8  e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
    a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e'  congrua
un'offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima
offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se  si
tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera
d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta  di  terza
offerta;
    b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e'  congrua
un'offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla
residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda
offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
    c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si
tratti di prima offerta;
  d) esclusivamente nel  caso  in  cui  nel  nucleo  familiare  siano
presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE,
non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c)  e,  in  deroga
alle  previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle  offerte
successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la  distanza  di  cento
chilometri dalla residenza del beneficiario;
  d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel  nucleo  familiare  siano
presenti figli minori, anche  qualora  i  genitori  siano  legalmente
separati, non operano le previsioni di cui  alla  lettera  c)  e,  in
deroga alle previsioni di cui alle lettere a)  e  b),  con  esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la
distanza  di  duecentocinquanta  chilometri   dalla   residenza   del
beneficiario. Le previsioni di  cui  alla  presente  lettera  operano
esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
  9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera   d),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo
fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad
integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in
locazione».
  10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre
duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del  nuovo  impiego,
incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita  a  fini
ISEE.
  11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle
condizioni di cui al comma 5 sono individuati e  resi  noti,  per  il
tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale,  affinche'  siano
convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio,  dai
servizi competenti per il contrasto della poverta'.  Agli  interventi
connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di   accompagnamento
all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo  familiare
accedono  previa   valutazione   multidimensionale   finalizzata   ad
identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo n. 147 del 2017.
  12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i
bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano
prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi
competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego  e
i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme
di cui all'articolo 6 per la  definizione  e  la  sottoscrizione  del
Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni.  Nel  caso  in
cui il bisogno  sia  complesso  e  multidimensionale,  i  beneficiari
sottoscrivono un Patto  per  l'inclusione  sociale  e  i  servizi  si
coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con  il
coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai  servizi  sociali,
degli altri  servizi  territoriali  di  cui  si  rilevi  in  sede  di
valutazione preliminare la competenza.
  13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non  diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e,
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto
personalizzato medesimo ne assume la  denominazione.  Nel  Patto  per
l'inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per
l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni  e  fermo
restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del  decreto
legislativo n. 147 del  2017,  che,  conseguentemente,  si  intendono
riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
  14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e  i
sostegni in essi previsti, nonche' la  valutazione  multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle
prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.
  15. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario  e
con quelle acquisite in ambito  formale,  non  formale  e  informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni  emerse  nel  corso
del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero  presso
i  servizi  dei  comuni,  il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a
titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre
attivita' del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto
ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici  ore
complessive settimanali con il consenso  di  entrambe  le  parti.  La
partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone  non  tenute
agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonche'
le modalita' di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  presente  decreto.  I  comuni   comunicano   le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione  della  piattaforma
dedicata al programma del  Rdc  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle
attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui  al
presente  comma  sono  subordinati  all'attivazione   dei   progetti.
L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai  comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
  15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti
di  formazione  registrano  nelle   piattaforme   digitali   di   cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in
ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
  15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.
  15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad  ogni
altro fine,  si  considerano  in  stato  di  disoccupazione  anche  i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917.
  15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte  dei  centri
per  l'impiego  e  dei  comuni,  singoli  o  associati,  puo'  essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.

                               Art. 5

               Richiesta, riconoscimento ed erogazione
                            del beneficio

  1. Il Rdc e' richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese,
presso il gestore del servizio  integrato  di  cui  all'articolo  81,
comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il
Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,  alle
medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Le  richieste  del  Rdc  e
della Pensione di cittadinanza possono essere presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  nei  limiti  del
finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata  legge
n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS,  sentiti  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per  la  protezione
dei dati personali, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  e'  approvato  il  modulo  di  domanda,
nonche' il modello di comunicazione dei redditi di  cui  all'articolo
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni
gia' dichiarate dal nucleo  familiare  a  fini  ISEE,  il  modulo  di
domanda  rimanda  alla  corrispondente  DSU,  a  cui  la  domanda  e'
successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute  nella
domanda  del  Rdc  sono  comunicate  all'INPS  entro   dieci   giorni
lavorativi dalla richiesta.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  possono
essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc
anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE  e  in
forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni  conseguenti
all'avvio  della  precompilazione  della  DSU  medesima,   ai   sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In sede  di
prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al
primo periodo, al fine di  favorire  la  conoscibilita'  della  nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad  inviare  comunicazioni  informative
sul  Rdc  ai  nuclei  familiari  che,  a  seguito   dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori  dell'indicatore  e  di  sue  componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
  3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro  cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma  1,  il
possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  Rdc  sulla  base  delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli
delle  amministrazioni  titolari  dei  dati.  A   tal   fine   l'INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
dall'Anagrafe tributaria, dal  Pubblico  registro  automobilistico  e
dalle  altre  amministrazioni  pubbliche  detentrici  dei  dati,   le
informazioni necessarie  ai  fini  della  concessione  del  Rdc.  Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte  dell'INPS
avviene entro la fine del mese  successivo  alla  trasmissione  della
domanda all'Istituto.
  4. Nelle  more  del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera a), secondo modalita' definite mediante accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.  L'esito  delle
verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma  di
cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
L'Anagrafe nazionale  di  cui  al  primo  periodo  mette  comunque  a
disposizione della medesima piattaforma le  informazioni  disponibili
sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica.
  5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti  per  la  durata  della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova
DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla  scadenza
del periodo di validita'  dell'indicatore.  Gli  altri  requisiti  si
considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione
contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica
degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta  la
revoca del beneficio, fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  7.
Resta  salva,  in  capo   all'INPS,   la   verifica   dei   requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la  Carta  Rdc.  In
sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del   termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in  esecuzione  del
servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma  35,  lettera  b),
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti,  alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte  elettroniche
necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio.  In  sede   di   nuovo
affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve
comunque  essere  tale  da  garantire  l'erogazione   del   beneficio
suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante
entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo
individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza   di   cui
all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso  di  integrazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3,
comma 3, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che  ha
concesso il mutuo. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da  soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi  limiti  di  importo  per  i
prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni  di
impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco  d'azzardo  (DGA),
e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per
giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita'.   Le
informazioni sulle movimentazioni sulla Carta  Rdc,  prive  dei  dati
identificativi  dei  beneficiari,  possono  essere   utilizzate   dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di
ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc  presso  gli  uffici
del gestore del servizio integrato  avviene  esclusivamente  dopo  il
quinto giorno di ciascun mese.
  6-bis.  La  Pensione  di  cittadinanza  puo'  essere  erogata   con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di
cui all'articolo 3, comma 7.
  7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle
tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente
svantaggiate, di cui  all'articolo  1,  comma  375,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla  compensazione  per  la
fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

                               Art. 6

        Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione
      dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale

  1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti  per
il lavoro e  dei  Patti  per  l'inclusione  sociale,  assicurando  il
rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per
finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del
programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di
cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento
dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle
amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel
rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il
perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di
conservazione dei dati.
  2. All'articolo 13, comma  2,  dopo  la  lettera  d),  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il
lavoro,  implementata   attraverso   il   sistema   di   cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».
  2-bis.  Le  regioni  dotate  di  un  proprio  sistema  informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi,
concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire
l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a  disposizione
del sistema  informativo  di  cui  al  comma  1,  secondo  termini  e
modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i  dati
identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari  del  Rdc,
le informazioni  sulla  condizione  economica  e  patrimoniale,  come
risultanti  dalla  DSU  in  corso  di  validita',   le   informazioni
sull'ammontare del beneficio  economico  e  sulle  altre  prestazioni
sociali erogate dall'Istituto ai componenti  il  nucleo  familiare  e
ogni altra informazione relativa ai beneficiari  del  Rdc  necessaria
alla attuazione della misura, incluse quelle di cui  all'articolo  4,
comma 5, e alla profilazione occupazionale. Mediante  le  piattaforme
presso l'ANPAL e presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  sono  rese  disponibili,  rispettivamente,  ai  centri   per
l'impiego e  ai  comuni,  che  si  coordinano  a  livello  di  ambito
territoriale, le informazioni di cui al presente comma  relativamente
ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.
  4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale  delle
comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti  accreditati  di
cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  i
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,  l'ANPAL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  l'INPS,  secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui  al  comma  1.  In
particolare, sono  comunicati  dai  servizi  competenti  mediante  le
piattaforme del Rdc:
    a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda
degli  appuntamenti  in  sede  di   riconoscimento   del   beneficio,
compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
    b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro
o del Patto per  l'inclusione  sociale,  entro  cinque  giorni  dalla
medesima;
    c) le informazioni sui  fatti  suscettibili  di  dar  luogo  alle
sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a
disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette
sanzioni;
    d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui  requisiti  di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per  essere
messe   a   disposizione   dell'INPS   ai   fini    della    verifica
dell'eleggibilita';
    e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da  parte  dei
comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
  f) ogni altra informazione, individuata con il decreto  di  cui  al
comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro
e  dei  Patti  per  l'inclusione  sociale,  incluse  le  informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.
  5. Le piattaforme di cui al  comma  1  rappresentano  altresi'  uno
strumento utile al coordinamento dei servizi a livello  territoriale,
secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui  al  comma
1. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro  al  fine  di
svolgere le funzioni di seguito indicate:
    a) comunicazione da parte dei servizi competenti  dei  comuni  ai
centri per l'impiego, in  esito  alla  valutazione  preliminare,  dei
beneficiari per i quali i bisogni del nucleo  familiare  e  dei  suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi  alla  situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti  dall'articolo
4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
    b) comunicazione da parte dei  comuni  ai  centri  per  l'impiego
delle informazioni sui progetti  per  la  collettivita'  attivati  ai
sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui  beneficiari  del
Rdc coinvolti;
    c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con
riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4,
comma 12;
    d)  messa  a  disposizione  delle  informazioni  sui  Patti  gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del
beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.
  6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  stipula  apposite
convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita'  di  controllo
nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche'  per  il  monitoraggio
delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma
2, da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie  funzioni  di  polizia
economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo  19
marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di
finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
al Sistema informativo di cui al comma 1,  ivi  compreso  il  Sistema
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo
24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  6-bis. Allo scopo di potenziare le  attivita'  di  controllo  e  di
monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'.
  6-ter.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,   e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1o  ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del
ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 20192021, nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro
3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere
dall'anno 2021.
  6-quater. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio  2017,»
sono soppresse e le parole: «23.602  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «23.702 unita'».
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  «28.602  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'».
  7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'INPS,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dall'ANPAL,  dai
centri per l'impiego, dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate  dall'articolo  12
del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Alle attivita' dei comuni  di  cui  al  presente  articolo,
strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui
all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sul Fondo per la lotta alla poverta'  e  alla  esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, ad esclusione della quota del medesimo Fondo  destinata
al rafforzamento degli interventi e  dei  servizi  sociali  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
  8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti
e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali puo' avvalersi di enti controllati o  vigilati  da  parte  di
amministrazioni  dello  Stato  o  di  societa'   in   house,   previa
convenzione approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.
  8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
    b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la  mancanza  di  almeno
uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la  mancanza  del
requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse.
  8-ter. Il comma 3  dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato».

                               Art. 7

                              Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all'articolo  3,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose
non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni.
  2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della
riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno  a  tre
anni.
  3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e
2 e  per  quelli  previsti  dagli  articoli  270-bis,  280,  289-bis,
416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del  codice  penale,  nonche'  per  i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto
articolo 416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' alla sentenza di
applicazione della pena su  richiesta  delle  parti  per  gli  stessi
reati, consegue di  diritto  l'immediata  revoca  del  beneficio  con
efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai
sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto
prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
  4. Fermo quanto previsto  dal  comma  3,  quando  l'amministrazione
erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e
delle informazioni poste a fondamento  dell'istanza  ovvero  l'omessa
successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del
reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare
dell'istante, la stessa amministrazione di-spone  l'immediata  revoca
del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il
beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito.
  5. E' disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi',  quando  uno  dei
componenti il nucleo familiare:
    a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al
lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, anche a seguito del primo
incontro presso il centro  per  l'impiego  ovvero  presso  i  servizi
competenti per il contrasto della poverta', ad eccezione dei casi  di
esclusione ed esonero;
    b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per
l'inclusione sociale, di  cui  all'articolo  4,  commi  7  e  12,  ad
eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
    c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di  cui  all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150  del  2015  e
all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
    d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15,  nel
caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
    e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in  caso  di
rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  non  accetta  la  prima
offerta congrua utile;
    f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma  9,
ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio
economico del Rdc maggiore;
    g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del
nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
    h) viene trovato, nel  corso  delle  attivita'  ispettive  svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza
delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 9.
  6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso  in  cui
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto
di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione
nell'ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le comunicazioni di cui  all'articolo  3,  comma  10,  fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso.
  7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano
le seguenti sanzioni:
    a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio  economico  in
caso di prima mancata presentazione;
    b)  la  decurtazione  di  due  mensilita'  alla  seconda  mancata
presentazione;
    c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata
presentazione.
  8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n.  150  del  2015,  da  parte
anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le
seguenti sanzioni:
    a) la decurtazione di due mensilita', in caso  di  prima  mancata
presentazione;
    b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata
presentazione.
  9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione
o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
    a) la decurtazione di  due  mensilita'  dopo  un  primo  richiamo
formale al rispetto degli impegni;
    b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;
    c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;
    d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
  10. L'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il
recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono  effettuati
dall'INPS.  Gli  indebiti   recuperati   nelle   modalita'   di   cui
all'articolo  38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  78  del   2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al  netto
delle spese di recupero, sono  riversati  dall'INPS  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per  il  reddito
di cittadinanza, di cui all'articolo  12,  comma  1.  L'INPS  dispone
altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la  disattivazione
della Carta Rdc.
  11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al  comma  3,  il  Rdc
puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il
nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del
provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano
parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita',
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
  12.  I  centri  per  l'impiego  e  i  comuni,   nell'ambito   dello
svolgimento delle  attivita'  di  loro  competenza,  comunicano  alle
piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione
dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar  luogo  alle
sanzioni di cui al presente articolo, ivi  compresi  i  casi  di  cui
all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per  il  tramite
delle piattaforme di cui all'articolo 6,  mette  a  disposizione  dei
centri  per  l'impiego  e  dei  comuni  gli   eventuali   conseguenti
provvedimenti di decadenza dal beneficio.
  13.  La   mancata   comunicazione   dell'accertamento   dei   fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione  o  decadenza
della prestazione determina responsabilita' disciplinare e  contabile
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20.
  14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato
illegittimo godimento del Rdc,  i  comuni,  l'INPS,  l'Agenzia  delle
entrate,  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  (INL),  preposti  ai
controlli  e  alle  verifiche,  trasmettono,   entro   dieci   giorni
dall'accertamento,  all'autorita'   giudiziaria   la   documentazione
completa del fascicolo oggetto della verifica.
  15.  I  comuni  sono  responsabili,  secondo   modalita'   definite
nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle  verifiche  e  dei
controlli  anagrafici,  attraverso  l'incrocio   delle   informazioni
dichiarate ai fini ISEE con  quelle  disponibili  presso  gli  uffici
anagrafici e  quelle  raccolte  dai  servizi  sociali  e  ogni  altra
informazione utile per individuare omissioni  nelle  dichiarazioni  o
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
  15-bis.  All'articolo  3,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
  15-ter.   Al   fine   di   consentire   un   efficace   svolgimento
dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando
piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione
applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di
conservazione dei dati.
  15-quater. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono
attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1o
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1,
del codice di cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'alinea, le parole:  «505  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «570 unita'»;
    b) alla lettera c), il numero: «1» e'  sostituito  dal  seguente:
«2»;
    c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal  seguente:
«201»;
    d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal  seguente:
«176»;
    e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal  seguente:
«184».
  15-quinquies. Al fine di ripianare i  livelli  di  forza  organica,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle
ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero  di  unita'
di personale, ripartite in 32 unita' del  ruolo  ispettori  e  in  33
unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°  ottobre
2019.
  15-sexies.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a  300
unita' per  l'anno  2020  e  a  330  unita'  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257  unita'
per l'anno 2020 e a 311 unita'  per  l'anno  2021»,  le  parole:  «e'
integrato di euro 750.000 per l'anno  2019,  di  euro  1.500.000  per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato  di  euro  728.750  per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole:  «Ai  relativi  oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno
2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739
per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».

                             Art. 7-bis

                   Sanzioni in materia di infedele
                asseverazione o visto di conformita'

  1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      «a) ai soggetti indicati nell'articolo  35  che  rilasciano  il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica  la
sanzione amministrativa da euro  258  ad  euro  2.582.  Se  il  visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la
sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per
cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto
infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del
visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di
assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una
dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il
contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei
contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche'
in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle
dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi
applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre
anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di
rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
      b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
   
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione  precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il
controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del
professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle  maggiori
imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle
condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle
deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del
contribuente».

                             Art. 7-ter

            Sospensione del beneficio in caso di condanna
            o applicazione di misura cautelare personale

  1.  Nei  confronti  del  beneficiario  o  del  richiedente  cui  e'
applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  del  condannato  con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati  all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del  beneficio  di  cui  all'articolo  1  e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei  confronti  del
beneficiario  o  del  richiedente  dichiarato  latitante   ai   sensi
dell'articolo 296  del  codice  di  procedura  penale  o  che  si  e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.  La  sospensione
opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati
con effetto non retroattivo dal  giudice  che  ha  emesso  la  misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza  di  condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha  dichiarato  la  latitanza,
ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta   del   pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e'
volontariamente sottratto.
  3.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o   l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del  beneficio
di cui all'articolo 1.
  4. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi 1  e  2  sono  comunicati  dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o
imputato o condannato.
  5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1  puo'  essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le  condizioni  che
l'hanno determinata. Ai fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda  al  competente
ente previdenziale allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre  dalla  data  di  presentazione
della   domanda   e   della   prescritta   documentazione    all'ente
previdenziale e non ha effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati
durante il periodo di sospensione.
  6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al
comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per   essere   riassegnate   ai   capitoli   di   spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  dei  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206.

                               Art. 8

             Incentivi per l'impresa e per il lavoratore

  1. Al datore  di  lavoro  privato  che  comunica  alla  piattaforma
digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilita'  dei  posti
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo  pieno  e  indeterminato,
anche mediante contratto di apprendistato,  soggetti  beneficiari  di
Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un  soggetto  accreditato
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, e' riconosciuto, ferma  restando  l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni previdenziali, l'esonero dal  versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore  di  lavoro  e  del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi  dovuti  all'INAIL,
nel limite dell'importo mensile  del  Rdc  percepito  dal  lavoratore
all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra  18
mensilita' e le mensilita' gia' godute  dal  beneficiario  stesso  e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso  di  rinnovo  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di
5  mensilita'.  L'importo  massimo  di  beneficio  mensile  non  puo'
comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi  previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore  assunto
per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e  contributi
dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario  di  Rdc
effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di
lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato
delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  salvo  che  il  licenziamento
avvenga per giusta causa o per  giustificato  motivo.  Il  datore  di
lavoro,  contestualmente  all'assunzione  del  beneficiario  di   Rdc
stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto  di
formazione, con il  quale  garantisce  al  beneficiario  un  percorso
formativo o di riqualificazione professionale.
  2. Gli enti di formazione accreditati possono  stipulare  presso  i
centri  per  l'impiego  e  presso  i  soggetti  accreditati  di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da provvedimenti  regionali,  un  Patto  di
formazione con il quale  garantiscono  al  beneficiario  un  percorso
formativo o di  riqualificazione  professionale,  anche  mediante  il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo  i
piu' alti standard di qualita'  della  formazione  e  sulla  base  di
indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione  vigente.  Il  Patto  di  formazione  puo'
essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per
la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici  avvisi  pubblici  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in  seguito  a  questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente
con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni   previdenziali,   e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite  della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto
dell'assunzione,  per  un  periodo  pari  alla  differenza   tra   18
mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal  beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In caso  di  rinnovo  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e'  concesso  nella  misura
fissa di sei mensilita' per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo
massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere  l'ammontare
totale dei contributi previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del
datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  assunto  per  le   mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL.
La  restante  meta'  dell'importo  mensile  del  Rdc  percepito   dal
lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un  massimo  di  390  euro
mensili  e  per  un  periodo  non  inferiore  a  6   mensilita',   e'
riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha  garantito  al
lavoratore   assunto   il   predetto   percorso   formativo   o    di
riqualificazione professionale, sotto forma di  sgravio  contributivo
applicato ai contributi previdenziali e assistenziali  dovuti  per  i
propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore
di  lavoro  che  assume  il  beneficiario  del  Rdc.  Nel   caso   di
licenziamento del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei  mesi
successivi  all'assunzione,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle  sanzioni  civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o
per giustificato motivo.
  3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a
condizione  che  il  datore  di   lavoro   realizzi   un   incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori  a
tempo  indeterminato.  Il  diritto  alle  predette  agevolazioni   e'
subordinato al rispetto degli  ulteriori  principi  generali  di  cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'  lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro  i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e'  riconosciuto  in  un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano
in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui
alla medesima legge.
  6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/  2014  della  Commissione,  del  27  giugno  2014,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo  1,  comma  247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui  il  datore  di
lavoro  abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi  contributivi  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
di accesso al predetto credito di imposta.

                               Art. 9

                      Assegno di ricollocazione

  1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un
servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve
dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui  all'articolo  23
del decreto legislativo n. 150 del 2015,  graduato  in  funzione  del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i  centri  per
l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi  dell'articolo  12
del medesimo decreto legislativo.
  2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al
comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento
dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego  o  degli  istituti  di
patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi,
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell'importo
dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta,
il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro
soggetto erogatore.
  3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa;
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor;
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua,  a  norma
della lettera d), al fine  dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 7;
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
  4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro  per  l'impiego
con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di  cui
all'articolo 4, comma 9, a  quello  nel  cui  territorio  risiede  il
beneficiario.
  5.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di
ricollocazione  sono  definite  con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione dell'ANPAL, previa  approvazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla  base  dei  principi  di  cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n.  150  del  2015.
Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell'attivita'   di
monitoraggio e valutazione comparativa  dei  soggetti  erogatori  del
servizio, di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  predetto  decreto
legislativo n. 150 del 2015.
  6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere  sul
Fondo per le politiche attive del  lavoro,  di  cui  all'articolo  1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL  provvede  a
monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni  mensili  al
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto  della
percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende  l'erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico  di
esaurimento delle risorse.
  6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale  di  statistica
di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e  delle  previsioni
statistiche di  cui  al  comma  6  e  di  ogni  altra  che  si  renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 6, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati  informativi,
anche in forma individuale, relativi all'amministrazione  o  all'ente
di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione  della  propria
attivita'  istituzionale  o  raccolti  per   finalita'   statistiche,
necessari  per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal   programma
statistico nazionale. Previa richiesta in cui  siano  esplicitate  le
finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al  Sistema
statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche
in  forma  individuale,  necessari  per  i   trattamenti   statistici
strumentali  al  perseguimento  delle  finalita'  istituzionali   del
soggetto richiedente»;
  b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e'
effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge».
  c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici  di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo  2-sexies,  comma
2, lettera  cc),  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
conformita' all'articolo  108  del  medesimo  codice,  nel  programma
statistico nazionale sono specificati i tipi di dati,  le  operazioni
eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati  da  una
disposizione di legge  o  di  regolamento.  Il  programma  statistico
nazionale, adottato sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali,  indica  le  misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a
garantire  la  liceita'  e  la  correttezza  del   trattamento,   con
particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e,  per
ciascun  trattamento,  le  modalita',  le  categorie   dei   soggetti
interessati,  le  finalita'  perseguite,  le  fonti  utilizzate,   le
principali  variabili  acquisite,  i  tempi  di  conservazione  e  le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei
dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE)
2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice».
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.

                             Art. 9-bis

                       Disposizioni in materia
                      di istituti di patronato

  1. Al fine di garantire un servizio di assistenza  intensiva  nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  «almeno  otto
Paesi stranieri» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno  quattro
Paesi stranieri»;
  b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole:  «inferiore
all'1,5 per cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «inferiore  allo
0,75 per cento»;
  c) all'articolo 16, comma 2, lettera  c-ter),  le  parole:  «almeno
otto Stati  stranieri  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno
quattro Paesi stranieri».

                               Art. 10

                     Coordinamento, monitoraggio
                        e valutazione del Rdc

  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc  e  predispone,
sulla base delle  informazioni  rilevate  sulle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6, di quelle fornite  dall'INPS  e  dall'ANPAL,  nonche'
delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto  annuale
sull'attuazione del Rdc, pubblicato nel sito  internet  istituzionale
del medesimo Ministero.
  1-bis. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
responsabile della valutazione del Rdc.  La  valutazione  e'  operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di
ricerca  scientifica,  di  cui  alla  delibera  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali  n.  515/2018  del  19  dicembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14  gennaio  2019,
approvato  nell'ambito  di  un  Comitato  scientifico,  appositamente
istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo  rappresentante
e composto, oltre  che  da  un  rappresentante  dell'ANPAL  e  da  un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, puo' essere  individuato  un  campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del  quale  possono  essere
selezionati  gruppi  di  controllo  tramite  procedura  di  selezione
casuale,  per  i  quali  prevedere  deroghe  agli  obblighi  di   cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e  di
accettazione  di  un'offerta  di  lavoro  congrua.  Al  campione   di
beneficiari identificati ai fini della valutazione  del  Rdc  possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto  e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I  dati  raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
valutazione previste dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al  comma  1.  Sono
altresi' messe a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ulteriori
informazioni, riguardanti  la  condizione  economica  e  sociale,  le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le  prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc,  i  dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che  ne  permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'  che
rendono questi ultimi non  identificabili,  raccolti  ai  fini  della
valutazione,  potranno  essere  altresi'  messi  a  disposizione   di
universita' ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca  e  di
valutazione, previa  presentazione  di  un  documentato  progetto  di
ricerca autorizzato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto   alcun
compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.   Le   amministrazioni
interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.
  1-ter. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal  fine
istituisce,  nell'ambito  della  direzione  generale  competente,  un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e  supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
  a) e' responsabile,  sentita  l'ANPAL,  del  monitoraggio  e  della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis;
  b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la  qualita'
degli interventi, anche mediante  atti  di  coordinamento  operativo,
ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia  di  coordinamento
dei centri per l'impiego;
  c) predispone protocolli formativi e operativi;
  d) identifica gli ambiti  territoriali  lavorativi  e  sociali  che
presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base
delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei  dati,
segnala  i  medesimi  alle  regioni  interessate  e,   su   richiesta
dell'ambito  territoriale  e  d'intesa  con  la   regione,   sostiene
interventi di tutoraggio.
  2. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi  dell'INAPP,  nel
limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica.

                               Art. 11

                Modificazioni al decreto legislativo
                      15 settembre 2017, n. 147

  1. A decorrere dal 1° aprile  2019,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato  il  CAPO
II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  ad  eccezione
degli articoli 5, 6, 7 e 10.
  2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione
multidimensionale»;
      2) il comma 1 e' abrogato;
      3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui  al  presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al
Patto per l'inclusione sociale  per  i  beneficiari  del  Reddito  di
cittadinanza (Rdc)»;
      4) al  comma  3,  le  parole:  «,  rivolta  a  tutti  i  nuclei
beneficiari del ReI,» sono soppresse;
      5) al comma 4, primo periodo,  le  parole  «In  caso  di  esito
positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata  l'analisi  preliminare,
entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI,  presso  i  punti  per  l'accesso  o  altra  struttura  all'uopo
identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti:  «L'analisi
preliminare e' finalizzata ad»;
      6) al  comma  5,  le  parole  «il  progetto  personalizzato  e'
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi  dello
stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun  membro  del  nucleo
familiare abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al  competente  centro  per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro  connessi  al
Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
      7) il comma 6 e' abrogato;
  7-bis) al comma 9, le parole: «su  proposta  del  Comitato  per  la
lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente
comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di
atti violenti»;
      8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e»
sono soppresse;
    b) all'articolo 6:
      1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
      2) al comma 2, lettera b), le parole  «connesso  al  ReI»  sono
soppresse;
      3) al  comma  4,  le  parole:  «I  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
      4) al comma 6, le parole «facilitare  l'accesso  al  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti:  «facilitare  l'accesso  al  Rdc»;  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Al  fine  di  un  utilizzo
sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo
58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto
al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti
risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»
      4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta' e» sono soppresse.
    c) all'articolo 7:
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi  per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui  all'articolo  5,  comma  1»
sono soppresse;
  1-bis) al comma 2, le parole: «una  quota  del  Fondo  poverta'  e'
attribuita» sono sostituite dalle seguenti:  «le  risorse  del  Fondo
poverta' sono attribuite»;
      2) al comma 3, il  secondo  periodo  e'  soppresso;  nel  terzo
periodo, le parole: «nell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano
regionale di cui all'articolo 14, comma  1,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in un atto di programmazione  regionale,  nel  rispetto  e
nella valorizzazione delle modalita' di confronto  con  le  autonomie
locali,»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione
ovvero  nel  Piano  regionale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'atto di programmazione regionale»;
      3)  al  comma  7,  le  parole  «i  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
    d) all'articolo 10:
  1) al comma  2,  quarto  periodo,  le  parole:  «Con  provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali»
sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate  e
il Garante per la protezione dei dati personali»;
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Resta ferma la possibilita'  di  presentare  la  DSU  nella
modalita' non precompilata. In tal  caso,  in  sede  di  attestazione
dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o  difformita'
riscontrate  nei   dati   dichiarati   rispetto   alle   informazioni
disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi
e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite
con il decreto di cui al comma 2»;
  2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel  provvedimento  di
cui al comma 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il  medesimo
decreto di cui al comma 2»;
      3) al comma 4, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°  settembre  2019»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  DSU  in  corso  di
validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino al 31 dicembre 2019.»;
  d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc  e'  costituita,
nell'ambito della  Rete,  una  cabina  di  regia  come  organismo  di
confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La  cabina  di
regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del  lavoro  nell'ambito  delle
giunte regionali e delle province autonome, designati dai  rispettivi
presidenti,  da  un  rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di  regia  opera,  anche  mediante  articolazioni  in  sede
tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente  le  parti
sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi  in  materia  di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non  e'
corrisposto alcun  compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.  Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente»;
    e) all'articolo 24:
      1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2),  e'  inserito  il
seguente:
      «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto di inclusione sociale»;
  1-bis) al comma 4,  secondo  periodo,  le  parole:  «I  dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui  al
comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati»;
      2) il comma 9 e' abrogato.

                             Art. 11-bis

               Modifiche all'articolo 118 della legge
                      23 dicembre 2000, n. 388

  1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «formazione  professionale
continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi  o  di
riqualificazione   professionale   per   soggetti    disoccupati    o
inoccupati»;
  b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I  fondi  possono
finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)  piani  formativi  aziendali,
territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4».

                               Art. 12

              Disposizioni finanziarie per l'attuazione
                        del programma del Rdc

  1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e  della
Pensione di cittadinanza, di cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di inclusione, e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle  del
Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13,  sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni  di  euro
nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di  7.391  milioni  di
euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022
da iscrivere su apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo  per
il reddito di cittadinanza».
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita'
di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al  comma  1,  ad
eccezione  delle  risorse  necessarie  per  le   finalita'   di   cui
all'articolo 13, comma 1, sono  trasferite  annualmente  all'INPS  su
apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato,  dal
quale sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del
beneficio  da  trasferire  sul  conto  acceso  presso   il   soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  L'Istituto
stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del  servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
  3. Al fine di rafforzare  le  politiche  attive  del  lavoro  e  di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato
dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito
del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello
centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi
territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da
parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo
fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si
avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del
Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il
personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione
delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono
svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i
propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi
di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono
ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al
fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,  comma  258,
terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  come
modificato dai commi 3-ter  e  8,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, le regioni, le province autonome, le  agenzie  e  gli  enti
regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate
all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita'
di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere
dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la
stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del
lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del
presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base
delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri
per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati
all'esercizio delle relative funzioni.
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, come modificato dal comma 8,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate»  sono
sostituite dalle seguenti: «le regioni e  le  province  autonome,  le
agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati»;
  b) dopo il quarto periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le  predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'  assunzionali  di
cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti  dai  commi  557  e  seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  in  ordine  al
trattamento   accessorio   trova   applicazione    quanto    previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n.  12.  Le  procedure  relative  alle  assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  3-quater. Allo  scopo  di  garantire  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle
funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795,
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di
rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni
finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti
per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti
disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL
servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti
di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  il
personale  gia'  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di
contratti di lavoro a tempo determinato.
  4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per
l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede:
  a)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo;
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  5  milioni  di
euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a).
  5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda
di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l'assistenza
dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS  ai  sensi
dell'articolo  5  comma  1,   nonche'   per   le   attivita'   legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35  milioni  di
euro per l'anno 2019.
  6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione  organica
dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa  di  50
milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle
strutture  dell'INPS  al  fine  di   dare   piena   attuazione   alle
disposizioni contenute nel presente decreto.
  7. Al  fine  dell'adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi
informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per  attivita'
di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti
attribuiti all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  (INAIL)  per  effetto  della  revisione  delle
tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del
regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di
reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) ai commi 255 e 258, le parole:  «  Fondo  per  il  reddito  di
cittadinanza », ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
    b) al comma 258:
      1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a  403,1  milioni  di
euro per l'anno 2020»;
    2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10
milioni di euro » fino alla fine del  periodo  con  le  seguenti:  «,
anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL  Servizi  Spa
e' destinato un contributo pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno
2019»;
      3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di  euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021,» sono soppresse.
  8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto  ordinario  previsti
dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, si provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  apposito
capitolo di spesa istituito nello stato di previsione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base  dei  criteri  di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella  riunione  del
24 gennaio 2018.  Ai  trasferimenti  alle  regioni  e  alle  province
autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno  2020,
con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei
criteri di riparto definiti  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.
  8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della
medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure  concorsuali
per le assunzioni di personale da destinare ai centri  per  l'impiego
bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma  la  possibilita'
di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per
l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici  concorsi  approvate
da altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
interessate.
  9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di
tesoreria di cui al comma  2,  all'atto  della  concessione  di  ogni
beneficio economico del  Rdc,  un  ammontare  di  risorse  pari  alle
mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna  annualita'  in  cui  il
beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita'  e'  altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di  una  mensilita'  aggiuntiva
per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di
tener conto degli  incentivi  di  cui  all'articolo  8.  In  caso  di
esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di  riferimento
ai sensi  del  comma  1,  accertato  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro
trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse,  e'  ristabilita  la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare  del
beneficio. Nelle more dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  terzo
periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono
sospese.  La  rimodulazione  dell'ammontare   del   beneficio   opera
esclusivamente  nei  confronti   delle   erogazioni   del   beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
  10. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma
257, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS  provvede  al
monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc,  della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi  di  cui  all'articolo  8,
inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese  la  rendicontazione   con
riferimento alla mensilita' precedente  delle  domande  accolte,  dei
relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del  comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  fornite  dai
medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti  ai  sensi  del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento  delle  risorse  disponibili  ai
sensi del comma 1.
  11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e
quarto periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  qualora
nell'ambito del monitoraggio di cui al primo  periodo  del  comma  10
siano accertati,  rispetto  agli  oneri  previsti,  eventuali  minori
oneri, aventi  anche  carattere  pluriennale,  le  correlate  risorse
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche  ai  centri  per
l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, al fine  del  loro  potenziamento.  In  tal  caso  sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al  comma  1.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12. Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
sociali, di cui all'articolo 4,  comma  13,  ivi  compresi  eventuali
costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli  derivanti  dalle
assicurazioni  presso  l'INAIL  e  per  responsabilita'  civile   dei
partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal
presente decreto,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse
residue  della  quota  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse
afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi
previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.

                               Art. 13

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo'
essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu' riconosciuto,  ne'  rinnovato.  Le  richieste  presentate  ai
comuni entro  i  termini  di  cui  al  primo  periodo,  ai  fini  del
riconoscimento del  beneficio,  devono  pervenire  all'INPS  entro  i
successivi sessanta  giorni.  Per  coloro  ai  quali  il  Reddito  di
inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019,  il  beneficio  continua  ad  essere  erogato  per  la   durata
inizialmente prevista, fatti  salvi  la  possibilita'  di  presentare
domanda per il Rdc, nonche' il progetto  personalizzato  definito  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  147  del  2017.  Il
Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure  di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e  non  e'
in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del  Rdc  da
parte di alcun componente il nucleo familiare.
  1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla  base
della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto.  I  benefici  riconosciuti
sulla base delle predette richieste sono erogati per un  periodo  non
superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale   ulteriore
certificazione,  documentazione  o  dichiarazione  sul  possesso  dei
requisiti, richiesta in forza  delle  disposizioni  introdotte  dalla
legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al
beneficio.
  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: «di un terzo delle  risorse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della meta' delle risorse».
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. Le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa
potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente
decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Capo II
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA {QUOTA 100} E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

                               Art. 14

Disposizioni in materia di accesso al  trattamento  di  pensione  con
  almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi.

  1. In via sperimentale per  il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al
raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di
un'anzianita' contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021
puo' essere esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di
eta' anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  e'  adeguato  agli
incrementi  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  quota  100,
gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al  comma  1,
che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico  di
una delle predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
assicurativi  non  coincidenti  nelle  stesse  gestioni  amministrate
dall'INPS, in base alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  commi
243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai  fini  della
decorrenza  della  pensione  di  cui  al   presente   comma   trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7.  Per  i
lavoratori  dipendenti  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione  presso   piu'   gestioni
pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
  3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far  data  dal  primo
giorno di decorrenza della  pensione  e  fino  alla  maturazione  dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti  al  medesimo
comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza   del   trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019.
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo  comma,
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
  6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella
pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita'
e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, nel rispetto della seguente disciplina:
    a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in
vigore del  presente  decreto  i  requisiti  previsti  dal  comma  1,
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
dal 1° agosto 2019;
    b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto i  requisiti  previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
a) del presente comma;
    c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
    d) limitatamente al diritto alla pensione quota  100,  non  trova
applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125.
  7. Ai fini del  conseguimento  della  pensione  quota  100  per  il
personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico.
  7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100
sul sistema scolastico e di garantire lo  svolgimento  dell'attivita'
didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo  17,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  bandito
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  graduatorie  di  merito  sono
predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino  al  40
per  cento  di  quello  complessivo.  Tra  i  titoli  valutabili   e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale   e'
attribuito  un  punteggio  fino  al  50  per  cento   del   punteggio
attribuibile ai titoli.
  8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu'
favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il
conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate
ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e  dell'articolo  27,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148.
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al
personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e
al personale delle Forze  di  polizia  e  di  polizia  penitenziaria,
nonche' al personale operativo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e al personale della Guardia di finanza.
  10-bis. Al fine di far fronte alle  gravi  scoperture  di  organico
degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle  disposizioni
in materia di accesso al trattamento di pensione di cui  al  presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino
alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1,
comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per
l'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  dell'amministrazione
giudiziaria, fermo quanto previsto  dal  comma  307  dell'articolo  1
della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo  30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento  del  personale  di
cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di
svolgimento e  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga  alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in
particolare:
  a) la nomina e la composizione  della  commissione,  prevedendo  la
costituzione di sottocommissioni anche per le  prove  scritte  ed  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  d'esame,
prevedendo:
  1) la facolta' di far precedere  le  prove  d'esame  da  una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
  2) la possibilita'  di  espletare  prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio  di  societa'   specializzate   e   con   possibilita'   di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
  3) forme semplificate di svolgimento  delle  prove  scritte,  anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a
scelta multipla;
  4) per i profili  tecnici,  l'espletamento  di  prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
  5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da  1)  a  3)  e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici;
  6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento  delle  prove
orali  nei  casi  di  assunzione  per  determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami;
  7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di  un
punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il  totale
dei punteggi per titoli non puo' essere superiore  ad  un  terzo  del
punteggio complessivo attribuibile;
  c) la formazione delle  graduatorie,  stabilendo  che  i  candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
  10-quater.   Quando   si   procede   all'assunzione   di    profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a  norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione  puo'  indicare,  anche
con  riferimento  alle  procedure  assunzionali   gia'   autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle  graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi
10-ter e 10-quater non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  10-sexies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10-bis,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad  effettuare  assunzioni   di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'  assunzionali
ordinarie per l'anno 2019.
  10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno della  disposizione  di  cui  al  comma
10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  8,32  milioni  di
euro per l'anno 2019.
  10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di  organico
degli uffici preposti alle attivita' di tutela e  valorizzazione  del
patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni  in
materia di accesso al trattamento di  pensione  di  cui  al  presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino
alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1,
comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per
l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di
cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di
svolgimento,  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga   alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in
particolare:
  a) la nomina e la composizione  della  commissione,  prevedendo  la
costituzione di sottocommissioni anche per  le  prove  scritte  e  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame,
prevedendo:
  1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da  una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
  2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella
risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio  di
societa' specializzate e  con  possibilita'  di  predisposizione  dei
quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
  3) forme semplificate di svolgimento  delle  prove  scritte,  anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a
scelta multipla;
  4) per i profili tecnici,  lo  svolgimento  di  prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
  5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da  1)  a  3)  e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici;
  6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento  delle  prove
orali  nei  casi  di  assunzione  per  determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami;
  7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di  un
punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il  totale
dei punteggi per titoli non puo' essere  superiore  a  un  terzo  del
punteggio complessivo attribuibile;
  c) la formazione delle  graduatorie,  stabilendo  che  i  candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
  10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a  effettuare
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a
551 unita', di cui 91 unita' tramite  scorrimento  delle  graduatorie
approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di  area  III
posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo  scorrimento  delle
graduatorie  relative  alle  procedure   concorsuali   interne   gia'
espletate presso il  medesimo  Ministero,  avvalendosi  integralmente
delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
  10-undecies. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
provvede all'attuazione dei commi  10-octies  e  10-novies  a  valere
sulle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli  effetti,  in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione  di  cui
al comma 10-decies, il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
euro 898.005 per l'anno 2019.

                             Art. 14-bis

Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli  enti  e
  delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli  enti
  locali.

  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma  5,  quinto  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le  parole:  «al  triennio
precedente»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   quinquennio
precedente»;
  b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
  «5-sexies.  Per  il  triennio   2019-2021,   nel   rispetto   della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over.
  5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni  e  dagli
enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,  sono
tenuti a permanere nella sede di prima destinazione  per  un  periodo
non inferiore a cinque anni.  La  presente  disposizione  costituisce
norma non derogabile dai contratti collettivi».
  2. In  considerazione  degli  effetti  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire
i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario nazionale possono procedere  all'assunzione  delle
professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni  di
personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea  con  la
programmazione regionale e  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei
fabbisogni di personale approvati dalle  regioni  di  appartenenza  e
dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111.
  3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto.

                             Art. 14-ter

               Utilizzo delle graduatorie concorsuali
                  per l'accesso al pubblico impiego

  1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  di
quelli che si  rendono  disponibili,  entro  i  limiti  di  efficacia
temporale delle graduatorie medesime, fermo restando  il  numero  dei
posti banditi e nel rispetto dell'ordine di  merito,  in  conseguenza
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di
lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le  graduatorie  possono
essere utilizzate anche per effettuare, entro  i  limiti  percentuali
stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque  in  via  prioritaria
rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli  3
e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti
titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  sebbene  collocati
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».
  2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo  la  parola:  «scolastico»  sono  inserite  le   seguenti:   «ed
educativo, anche degli enti locali».

                               Art. 15

Riduzione  anzianita'  contributiva  per  accesso  al   pensionamento
  anticipato  indipendente  dall'eta'  anagrafica.   Decorrenza   con
  finestre trimestrali.

  1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal  1°  gennaio
2019 e con riferimento ai soggetti la cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'AGO  e  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive   della
medesima, nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione
anticipata  e'   consentito   se   risulta   maturata   un'anzianita'
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10  mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
  2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano  applicazione,  dal
1° gennaio 2019 e fino al 31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122.
  3. In sede di prima applicazione i soggetti che  hanno  maturato  i
requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto conseguono il diritto al  trattamento  pensionistico
dal 1° aprile 2019.
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del
comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico.

                               Art. 16

                            Opzione donna

  1.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
riconosciuto, secondo le regole di calcolo del  sistema  contributivo
previste  dal  decreto  legislativo  30  aprile  1997,  n.  180,  nei
confronti delle lavoratrici che  entro  il  31  dicembre  2018  hanno
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore  a  trentacinque
anni e un'eta'  pari  o  superiore  a  58  anni  per  le  lavoratrici
dipendenti e a 59 anni  per  le  lavoratrici  autonome.  Il  predetto
requisito di eta' anagrafica non e'  adeguato  agli  incrementi  alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122.
  2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si  applicano  le
disposizioni in materia di decorrenza  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del
comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico.

                               Art. 17

Abrogazione incrementi eta'  pensionabile  per  effetto  dell'aumento
  della speranza di vita per i lavoratori precoci.

  1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui  all'articolo  1,
comma 199,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  non  trovano
applicazione dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  31  dicembre  2026  gli
adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n.
232 del 2016 e di cui all'articolo  1,  comma  149,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi  soggetti,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di  cui
all'articolo  1,  comma  203,  della  legge  n.  232  del  2016,   e'
incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4  milioni  di
euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  55,3
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
118,1 milioni di euro per l'anno 2024,  164,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni  di
euro per l'anno 2027 e  219,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028.

                               Art. 18

                             Ape sociale

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del  2016
e' incrementata di 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  131,8
milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per
l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma
167,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'  soppresso.  Le
disposizioni di cui  al  secondo  e  terzo  periodo  del  comma  165,
dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si  applicano  anche  con
riferimento ai soggetti che  verranno  a  trovarsi  nelle  condizioni
indicate nel corso dell'anno 2019.

                             Art. 18-bis

              Sospensione dei trattamenti previdenziali

  1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata  in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il  quale  sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali  di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati
con  effetto  non  retroattivo  dal  giudice   che   ha   emesso   la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale  ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il
condannato  si   e'   volontariamente   sottratto,   anche   per   le
dichiarazioni pronunciate o per gli  ordini  di  carcerazione  emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto.
  3. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi  1  e  2  sono  comunicati  dal  pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla  loro  adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e  assistenziali  facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1.
  4. La  sospensione  della  prestazione  previdenziale  puo'  essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai  fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli   importi   dovuti,
l'interessato   deve   presentare   domanda   al   competente    ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della   prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non  ha  effetto  retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al
comma 1 sono versate annualmente dagli enti  interessati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di  spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  per  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206.

                               Art. 19

        Termine di prescrizione dei contributi di previdenza
      e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il  comma
10 e' inserito il seguente:
    «10-bis. Per le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate
dall'INPS  cui  sono   iscritti   i   lavoratori   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di  cui  ai  commi  9  e  10,
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria afferenti ai  periodi  di  competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre  2021,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali  passati  in
giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento  pensionistico
del lavoratore.».

                               Art. 20

                    Facolta' di riscatto periodi
                    non coperti da contribuzione

  1. In via sperimentale, per il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di
pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i
periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo
comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non  soggetti
a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione,
comunque  versata  e  accreditata,   presso   forme   di   previdenza
obbligatoria,  parificandoli  a  periodi  di  lavoro.  Detti  periodi
possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni,  anche
non continuativi.
  2. L'eventuale successiva acquisizione di  anzianita'  assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto  gia'  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,   con
conseguente restituzione dei contributi.
  3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  a  domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini
entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base  ai  criteri
fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L'onere cosi' determinato  e'  detraibile  dall'imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e
in quelli successivi.
  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto  di
cui al comma 1  puo'  essere  sostenuto  dal  datore  di  lavoro  del
l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione  spettanti
al lavoratore stesso. In tal  caso,  e'  deducibile  dal  reddito  di
impresa e da lavoro autonomo e,  ai  fini  della  determinazione  dei
redditi  da  lavoro   dipendente,   rientra   nell'ipotesi   di   cui
all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1  puo'
essere effettuato ai regimi previdenziali di  appartenenza  in  unica
soluzione ovvero in un massimo  di  120  rate  mensili,  ciascuna  di
importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi  per
la  rateizzazione.  La  rateizzazione  dell'onere  non  puo'   essere
concessa nei casi in cui i  contributi  da  riscatto  debbano  essere
utilizzati per la immediata liquidazione  della  pensione  diretta  o
indiretta o nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  determinanti  per
l'accoglimento  di  una  domanda  di  autorizzazione  ai   versamenti
volontari; qualora  cio'  avvenga  nel  corso  della  dilazione  gia'
concessa, la somma ancora dovuta sara' versata  in  unica  soluzione.
Alla data del saldo dell'onere l'INPS  provvede  all'accredito  della
contribuzione e ai relativi effetti.
  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184,
dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
    «5-quater. E' consentita  la  facolta'  di  riscatto  di  cui  al
presente  articolo  dei  periodi   da   valutare   con   il   sistema
contributivo. In  tal  caso,  l'onere  dei  periodi  di  riscatto  e'
costituito  dal  versamento  di  un  contributo,  per  ogni  anno  da
riscattare,  pari  al  livello  minimo  imponibile   annuo   di   cui
all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,
moltiplicato   per   l'aliquota   di   computo   delle    prestazioni
pensionistiche  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   per   i
lavoratori dipendenti,  vigenti  alla  data  di  presentazione  della
domanda.».
  6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per  l'anno  2024,  di
17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni  di
euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028, si provvede:
  a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a  15,3  milioni  di
euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno  2021,  a  19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno
2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  7,3
milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  22
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

                               Art. 21

Esclusione opzionale dal massimale contributivo  dei  lavoratori  che
  prestano servizio in settori  in  cui  non  sono  attive  forme  di
  previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.

  1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2  della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  i   lavoratori   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano  servizio  in
settori  in  cui  non   risultano   attivate   forme   pensionistiche
complementari  compartecipate  dal  datore  di  lavoro  e  che  siano
iscritti a far data  dal  1°  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche
obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal  meccanismo  del
massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui
al primo periodo deve essere proposta entro il termine  di  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data  di
superamento  del  massimale  contributivo  oppure   dalla   data   di
assunzione.

                               Art. 22

                  Fondi di solidarieta' bilaterali

  1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in
attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di  settore
con  l'obiettivo  di  risolvere   esigenze   di   innovazione   delle
organizzazioni   aziendali   e   favorire   percorsi   di    ricambio
generazionale,   anche   mediante   l'erogazione    di    prestazioni
previdenziali integrative finanziate con i fondi  interprofessionali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  oltre
le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015,  possono  altresi'  erogare  un  assegno
straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano
i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione  quota
100 di cui al presente decreto entro il  31  dicembre  2021  e  ferma
restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33,  comma
3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza
di  accordi  collettivi   di   livello   aziendale   o   territoriale
sottoscritti con le organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia
dei livelli occupazionali il numero  di  lavoratori  da  assumere  in
sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
  3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui  all'articolo  32
del decreto legislativo n. 148 del  2015,  i  Fondi  di  solidarieta'
provvedono, a loro carico e previo il versamento  agli  stessi  Fondi
della relativa provvista finanziaria da parte dei datori  di  lavoro,
anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per
il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata  o  di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai
Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
applicano ai lavoratori che maturano i  requisiti  per  fruire  della
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o
ricongiunzione, ovvero  a  coloro  che  raggiungono  i  requisiti  di
accesso alla prestazione straordinaria per  effetto  del  riscatto  o
della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate  ai  Fondi  di
solidarieta'  dal  datore  di  lavoro  interessato  e   costituiscono
specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di  cui  al
presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi  della
normativa vigente.
  4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera  b),
e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del  decreto  legislativo  n.
148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore
di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della
prestazione ai  lavoratori  fino  alla  prima  decorrenza  utile  del
trattamento pensionistico e, ove prevista dagli  accordi  istitutivi,
al versamento della contribuzione correlata  fino  al  raggiungimento
dei requisiti minimi previsti.
  5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini  della  loro
efficacia,  devono  essere  depositati  entro  trenta  giorni   dalla
sottoscrizione   con   le   modalita'   individuate   in   attuazione
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  151.
Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai  fondi
bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione.
  6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in  somministrazione,  di
cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,
istituito  presso  il  Fondo  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,  e'  autorizzato  a  versare
all'INPS, per periodi non coperti  da  contribuzione  obbligatoria  o
figurativa, contributi pari all'aliquota  di  finanziamento  prevista
per il Fondo lavoratori  dipendenti,  secondo  quanto  stabilito  dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di  somministrazione  di
lavoro. Le modalita'  di  determinazione  della  contribuzione  e  di
versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia  e
delle finanze da adottare  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo di solidarieta' di cui
al presente comma, a  valere  sulle  risorse  appositamente  previste
dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi  di
riconversione o  riqualificazione  professionale,  nonche'  le  altre
misure di politica attiva stabilite dalla  contrattazione  collettiva
stessa.

                               Art. 23

                          Anticipo del TFS

  1. Ferma restando la normativa vigente in materia  di  liquidazione
dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   di   cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i  lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  il
personale degli  enti  pubblici  di  ricerca,  cui  e'  liquidata  la
pensione  quota  100  ai  sensi  dell'articolo  14,   conseguono   il
riconoscimento dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata
al  momento  in  cui  tale  diritto   maturerebbe   a   seguito   del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,  ai
sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
tenuto anche conto di quanto  disposto  dal  comma  12  del  medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei  requisiti  pensionistici
alla speranza di vita.
  2. Sulla  base  di  apposite  certificazioni  rilasciate  dall'ente
responsabile per  l'erogazione  del  trattamento  di  fine  servizio,
comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i  soggetti
che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data  di  entrata
in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione  ai  sensi
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
possono presentare richiesta  di  finanziamento  di  una  somma  pari
all'importo, nella misura massima di cui  al  comma  5  del  presente
articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata,  alle  banche  o
agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito  accordo
quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  tra  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana,  sentito  l'INPS.
Ai fini del rimborso del  finanziamento  e  dei  relativi  interessi,
l'ente  che  corrisponde  l'indennita'  di  fine  servizio,  comunque
denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino  a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o  pignoramento
e, in ogni caso, a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di  qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. Il  finanziamento  e'  garantito  dalla
cessione  pro  solvendo,  automatica  e   nel   limite   dell'importo
finanziato,  senza  alcuna  formalita',  dei  crediti  derivanti  dal
trattamento di fine servizio maturato che  i  lavoratori  di  cui  al
primo periodo vantano nei  confronti  degli  enti  che  corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione
del trattamento di fine  servizio,  comunque  denominato,  provvedono
alle attivita' di  cui  al  presente  comma  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per  l'accesso  ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 75
milioni di euro per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La
garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di  cui  al
comma  2  e  dei  relativi  interessi.  Il  Fondo  e'   ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a  criteri  di  mercato,  di
accesso al Fondo stesso, che  a  tal  fine  sono  versate  sul  conto
corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma
8.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a   prima   richiesta,   esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, avente  le  medesime  caratteristiche  di
quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello
Stato  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'  altresi'
assistito  automaticamente  dal  privilegio   di   cui   all'articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del  codice  civile.  Il  Fondo  e'
surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario,  per
l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui  al  citato  articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
  4. Il finanziamento di cui al  comma  2  e  le  formalita'  a  esso
connesse   nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono   esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni  altra
imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o  diritto.  Per  le
finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati
di adeguata verifica della clientela.
  5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero  all'importo
spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui  l'indennita'
di fine servizio comunque denominata sia di importo  inferiore.  Alle
operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso  di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.
  6. Gli interessi  vengono  liquidati  contestualmente  al  rimborso
della quota capitale.
  7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti  anche  in
termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche'  i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del  Fondo  di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima  istanza  dello
Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di conversione in legge del  presente  decreto,  sentiti  l'INPS,  il
Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato.
  8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e'  affidata
all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare  tra  lo
stesso Istituto e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione. Per la  predetta  gestione  e'  autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore.

                               Art. 24

                          Detassazione TFS

  1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del  Testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio
comunque denominata e' ridotta in misura pari a:
    a) 1,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
dodici mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data;
    b) 3 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data;
    c) 4,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data;
    d) 6 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di  lavoro  o,  se  la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data;
    e) 7,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi
sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale
data.
  2. La disposizione di cui  al  presente  articolo  non  si  applica
sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore
a 50.000 euro.

                               Art. 25

            Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera  a)  sono  inserite  le  seguenti:
«a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il  consiglio
di amministrazione; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze.»;
  b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Il  vice  presidente,  scelto  tra  persone  di  comprovata
competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato  ai  sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio  di
amministrazione, sostituisce il  Presidente  in  caso  di  assenza  o
impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»;
    c) al comma 4:
      1) al secondo periodo  dopo  la  parola  «  cessazione  »  sono
inserite le seguenti: «o decadenza»;
      2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla  proposta
di nomina di cui al comma 3.»;
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Il  consiglio  di
amministrazione predispone i piani pluriennali,  i  criteri  generali
dei piani di investimento e disinvestimento, il  bilancio  preventivo
ed il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito  della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei  fondi  disponibili  e
gli atti individuati nel  regolamento  interno  di  organizzazione  e
funzionamento;  delibera  il  regolamento  organico  del   personale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del
personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e
i regolamenti concernenti l'amministrazione e la  contabilita',  e  i
regolamenti di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  30  dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza  una  relazione  sull'attivita'  svolta   con   particolare
riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario,  nonche'
qualsiasi altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra
funzione che non sia compresa nella sfera di competenza  degli  altri
organi  dell'ente.  Il   consiglio   e'   composto   dal   Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre  membri,
tutti  scelti  tra  persone  dotate  di   comprovata   competenza   e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e  indipendenza.  Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo  8  aprile
2013,  n.  39.  La  carica  di  consigliere  di  amministrazione   e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di  indirizzo  e
vigilanza.»;
    e) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze.»;
    f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Gli  emolumenti
rispettivamente del Presidente e  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini,  ferme  restando  le
misure di contenimento della spesa gia' previste  dalla  legislazione
vigente,  ciascun  Istituto  definisce  entro  il  30  aprile   2019,
ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese  di
funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla  verifica  del
collegio  dei  sindaci  dei  rispettivi  istituti  e  comunicate   ai
Ministeri vigilanti.».
  2. In fase di prima attuazione, al momento  della  scadenza,  della
decadenza o della cessazione del mandato del Presidente  dell'INPS  e
dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di  nomina
del  nuovo  Presidente,  del  vice  presidente  e  del  consiglio  di
amministrazione, per consentire il corretto  dispiegarsi  dell'azione
amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui
sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente,  del  vice
presidente e del consiglio di amministrazione,  come  individuati  ai
sensi delle disposizioni del presente articolo. Al  riguardo,  sempre
in fase di prima attuazione, non  trova  applicazione  l'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto  di
cui al  primo  periodo  sono  altresi'  definiti,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti  spettanti  ai
predetti soggetti.
  3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
e' abrogato.

                             Art. 25-bis

Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attivita'  di
  informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

  1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.  150,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti  in  servizio
presso gli uffici stampa delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in  via  transitoria,  sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in
sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31  ottobre
2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta  dai  singoli
ordinamenti».

                             Art. 25-ter

                       Trasparenza in materia
                    di trattamenti pensionistici

  1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno  l'obbligo
di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti  precisa
e puntuale informazione  circa  eventuali  trattenute  relative  alle
quote associative sindacali.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.

                               Art. 26

                Fondo di solidarieta' trasporto aereo
                       e sistema aeroportuale

  1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e'
sostituito dal seguente: «47. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  le
maggiori somme  derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  di  cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
sono riversate alla gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di
sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di  cui  all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme
sono riversate  alla  medesima  gestione  nella  misura  del  50  per
cento.».
  2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma  e'  destinato
fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di  solidarieta'  per
il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito
ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del  predetto  Fondo  nella
misura del cinquanta per cento». 3. Sono  abrogati  i  commi  5  e  6
dell'articolo 13-ter  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

                             Art. 26-bis

                  Proroga della cassa integrazione
                       guadagni straordinaria

  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma  1,  le  parole:  «Per  gli  anni  2018  e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018,  2019  e  2020»  e  le
parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100  milioni
di euro  per  ciascuno  dei  medesimi  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il limite complessivo di spesa  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di  50
milioni di euro per l'anno 2020»;
  b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai  commi  1  e  2,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a  180  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno
2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante  utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite  in
piani gestionali diversi da quelli di  cui  all'alinea  del  medesimo
comma 3.

                             Art. 26-ter

        Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria
      in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa

  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. In presenza di piani pluriennali di  riorganizzazione  gia'
oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai  sensi
del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con  un
organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi  ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa,  conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di  riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  valutate  le  problematiche   di   ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche  per  accertare
tutti i requisiti di cui  al  medesimo  comma  1,  sulla  base  della
preventiva  istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,   puo'
autorizzare acconti per  sei  mensilita'  di  integrazione  salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita'  del  sostegno  al
reddito  dei  lavoratori  sospesi.  Le  mensilita'  di   integrazione
salariale   straordinaria,   erogate   dall'INPS,   sono    computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a
valere sulle risorse finanziarie di  cui  al  comma  3.  Qualora  sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del  decreto-legge  11  giugno  2002,   n.   108,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172».
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga  delle
prestazioni di cassa integrazione  guadagni  in  deroga  concesse  ai
sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, previa  acquisizione  dell'accordo  tra  l'azienda  e  le  parti
sociali per la proroga delle  citate  prestazioni,  integrato  da  un
apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione  o  dalla
provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel
limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle  regioni
e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

                           Art. 26-quater

          Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
                      14 settembre 2015, n. 148

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
  «6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale  in  deroga  di
cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da
parte  dell'INPS,  il  datore  di  lavoro  e'  obbligato  ad  inviare
all'Istituto   tutti   i   dati   necessari    per    il    pagamento
dell'integrazione   salariale,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma  6-bis  per
il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente  tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa  connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».
  2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, il termine di sei mesi di cui  al  comma  6-ter
dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015,  introdotto
dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.

                          Art. 26-quinquies

                      Trattamento pensionistico
                       del personale dell'ENAV

  1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i  quali  viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica  attivita'
lavorativa  per  raggiunti  limiti  di  eta',  al   ricorrere   delle
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013,  n.  157,
conseguono il diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia  al
raggiungimento del requisito anagrafico  di  sessanta  anni,  con  la
decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli  ulteriori
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente   per   l'accesso   al
trattamento pensionistico di vecchiaia.
  2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,  le  parole:
«e  ai  lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000  euro  per  l'anno  2020,  in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro  per  l'anno  2022,  in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno  2024,  in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a  decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.

                           Art. 26-sexies

           Misure di sostegno del reddito per i lavoratori
        dipendenti dalle imprese del settore dei call center

  1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, si provvede, nella misura  di  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, al finanziamento delle misure di  sostegno  del  reddito
per i lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del  settore  dei  call
center, previste dall'articolo 44, comma 7, del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle  risorse  indicate
all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n.  150,  anche  se  confluite  in  piani  gestionali
diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.

                           Art. 26-septies

                      Organizzazione dell'ANPAL

  1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare
dell'ANPAL  e  dell'ANPAL  Servizi  Spa  utile  a  un  piu'  efficace
monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:
  a)  all'articolo  4,  comma  12,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  le  parole:  «trenta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
  b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le  parole:  «sessanta  giorni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«centottanta giorni».

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 27

                  Disposizioni in materia di giochi

  1. La ritenuta sulle vincite  del  gioco  numerico  a  quota  fissa
denominato  «  10&lotto  »  e  dei  relativi   giochi   opzionali   e
complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal  1°  luglio
2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per  tutti  gli  altri
giochi numerici a quota fissa.
  2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui  alla  lettera  a)»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli  apparecchi  di  cui
alla lettera a)».
  3.  Il  rilascio  dei  nulla   osta   di   distribuzione   previsti
dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ai
produttori  e  agli  importatori  degli  apparecchi  e  congegni   da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del
Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al  versamento  di  un
corrispettivo una tantum di 100 euro per  ogni  singolo  apparecchio.
Per  il  solo  anno  2019,  il  corrispettivo  una  tantum   previsto
dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
  4. In considerazione della previsione di cui all'articolo  1  commi
569, lettera b), e 1098,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
l'introduzione  della  tessera   sanitaria   prevista   dall'articolo
9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  Testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi  che  consentono  il
gioco pubblico da ambiente remoto.
  5. Per il solo  anno  2019,  i  versamenti  a  titolo  di  prelievo
erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di  cui
all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  dovuti  a
titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al  sesto  bimestre
ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del  decreto  direttoriale  1
luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio  2010,  n.
169, sono maggiorati nella misura  del  10  per  cento  ciascuno;  il
quarto  versamento,  dovuto  a  titolo  di  saldo,  e'  ridotto   dei
versamenti effettuati a titolo di acconto,  comprensivi  delle  dette
maggiorazioni.
  6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di
giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni  di  disturbo  da
gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della  legge  13  dicembre
1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, le parole «con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni» ovunque ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro»;
    b) le parole «Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato»
dovunque compaiono sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle
dogane e dei monopoli»;
    c) e' aggiunto il seguente  comma:  «4-quater).  L'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione
con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia,  di  un  piano
straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di  cui
ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione  della
raccolta di gioco illegale.».
  7. All'articolo 110, comma  9,  del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,
dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater)  chiunque,
sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque
mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o  in
circoli o associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati,
anche indirettamente, a qualunque forma di  gioco,  anche  di  natura
promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi  6
e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura  dell'esercizio
da trenta a sessanta giorni.».

                               Art. 28

                      Disposizioni finanziarie

  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 116,8  milioni  per  l'anno  2020  e  di  356
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1,  3,  3-bis,  4,
4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri  2)  e  3),  e  dal
comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  a  7.803
milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16,  17,  18,  20,
21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in  9.266,5
milioni di euro per l'anno 2021,  in  8.437,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023,  in  4.202,5
milioni di euro per l'anno 2024,  in  3.279,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026,  in  2.685,8
milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni  di  euro  annui
decorrere dall'anno 2028, si provvede:
    a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno  2019,  a  7.639,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno
2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    b) quanto a 3.968 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  8.336
milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno
2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di
euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  a
3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9  milioni  di  euro
per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2027  e  a
1.936,6 milioni di euro  annui  decorrere  dall'anno  2028,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    c) quanto a 520,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  497,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro  per  l'anno
2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022,  a  608,6  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a
607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni  di  euro  per
l'anno 2026, a 602,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  633,6
milioni  di   euro   annui   decorrere   dall'anno   2028,   mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese
derivanti dal presente decreto.
  3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS  provvede,  con  cadenza
mensile  per  il  2019  e  trimestrale  per  gli  anni  seguenti,  al
monitoraggio del numero di domande per  pensionamento  relative  alle
misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando  entro  il  10  del
mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
la  rendicontazione  degli  oneri,  anche  a  carattere  prospettico,
relativi alle domande accolte.
  4. Nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti,  anche  in
via prospettica, rispetto alle previsioni complessive  di  spesa  del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle  finanze  assume
tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo  17,
commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e  13  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196.
  5. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione  di
quanto stabilito ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e  6-ter,  7,
commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi  10-sexies,
10-septies, 10-decies e  10-undecies,  le  amministrazioni  pubbliche
interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane  e
strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 29

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato A

                                               (Art. 7, comma 15-ter)
    Dati anagrafici  aziende/datori  di  lavoro  Dati  contenuti  nel
«Fascicolo elettronico aziendale»
    Retribuzioni  imponibili  annuali,  ai  fini  contributivi,   per
azienda e per categorie di aziende
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla «Gestione separata»
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla «Gestione autonoma artigiani»
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla «Gestione commercianti»
    Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla «Gestione agricoltura»
    Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di
CIG (cassa  integrazione  guadagni)  ordinaria  e  straordinaria,  di
mobilita', di contratti di solidarieta'
    Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
    Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi  di  CIG
(cassa  integrazione  guadagni)   ordinaria   e   straordinaria,   di
mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali
per malattia, maternita'  e  assegni  familiari,  di  prestazioni  di
sostegno al reddito.

Nessun commento: