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sabato 30 marzo 2019
LEGGE 28 marzo 2019, n. 26 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00034) (GU n.75 del 29-3-2019) Vigente al: 30-3-2019
LEGGE 28 marzo 2019, n. 26
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni. (19G00034)
(GU n.75 del 29-3-2019)
Vigente al: 30-3-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
All'articolo 1, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi
in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari
o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di
vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di
disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al
predetto requisito anagrafico».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente
richiedente il beneficio deve essere» e' inserita la seguente:
«cumulativamente»;
al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo
familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30,»;
al comma 1, lettera b):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013»;
al numero 2), dopo le parole: «un valore del patrimonio
immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;
al numero 3), le parole: «euro 5.000 per ogni componente con
disabilita', come definita» sono sostituite dalle seguenti: «euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro
7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite»;
al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la mancanza di
condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare la
composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano:
a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per
giusta causa»;
al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni
ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1,
ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;
al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; se la separazione o il divorzio sono avvenuti
successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di
residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia
locale»;
al comma 5, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo
familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come
definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini
dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora
continuino a risiedere nella medesima abitazione»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui all'articolo
1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennita' di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e
all'articolo 15».
All'articolo 3:
al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;
al comma 7, le parole: «per ogni singolo componente il nucleo
familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5»
sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singolo componente
maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista
dall'articolo 5»;
al comma 8, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'avvio
dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal
lavoratore all'INPS secondo modalita' definite dall'Istituto, che
mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui
all'articolo 6, comma 1»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «per il tramite della
Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo
6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego» sono
sostituite dalle seguenti: «secondo modalita' definite dall'Istituto,
che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui
all'articolo 6, comma 1» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A
titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non cumulabile con
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;
al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al
patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica
anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione»;
al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui,
mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati
sulla Carta Rdc».
All'articolo 4:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per il componente con
disabilita' interessato la possibilita' di richiedere la volontaria
adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto
previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere
conto delle condizioni e necessita' specifiche dell'interessato» e
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I componenti con
disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed
essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le
percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n.
68»;
al comma 3, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro
che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie
identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e al secondo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche all'esito del
primo periodo di applicazione del Rdc»;
al comma 4, le parole: «disponibilita' al lavoro di persona
tramite l'apposita piattaforma digitale» sono sostituite dalle
seguenti: «disponibilita' al lavoro tramite l'apposita piattaforma
digitale» e le parole: «anche per il tramite degli istituti di
patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»;
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli
tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi
noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinche' siano convocati
entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso
di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del
Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne
terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di
servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri per
l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta' pari o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle
condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di
cui al comma 5 siano presenti particolari criticita' in relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per
il contrasto della poverta', che si coordinano a livello di ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per
l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano
gia' presentato la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui
al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro
per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai
compiti di cura»;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di cui
ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui
ai commi 5, 5-bis e 5-ter», le parole: «leggi regionali» sono
sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali» e le parole:
«che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato
di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del
2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «che equivale al patto di servizio
personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere
gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)» e, al
terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,» sono sostituite dalle
seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL)»;
al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»;
al comma 8, lettera b):
al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma
1,» sono inserite le seguenti: «anche per il tramite di portali
regionali, se presenti,» e dopo le parole: «quale supporto nella
ricerca» e' inserita la seguente: «attiva»;
al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro,
secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca attiva
del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro,
secondo le ulteriori»;
al numero 3), le parole: «ai corsi di formazione o
riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire
l'auto-imprenditorialita', secondo le modalita' individuate nel Patto
per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle
inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni»
sono sostituite dalle seguenti: «alle attivita' individuate nel Patto
per il lavoro»;
al comma 9:
alla lettera a), le parole: «in cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»;
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti componenti con disabilita', come definita ai fini
dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e,
in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle
offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di
fruizione del beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la
distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano
legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c)
e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con
esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza
del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano
esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo
fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad
integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione"»;
al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I
nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle
condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il
tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche' siano
convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai
servizi competenti per il contrasto della poverta'»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «e i beneficiari
sottoscrivono il Patto per il lavoro,» sono sostituite dalle
seguenti: «e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite
delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la
sottoscrizione del Patto per il lavoro»;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: «In coerenza con il profilo
professionale del beneficiario, con le competenze acquisite» sono
sostituite dalle seguenti: «In coerenza con le competenze
professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e le parole:
«non superiore al numero di otto ore settimanali» sono sostituite
dalle seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali,
aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive
settimanali con il consenso di entrambe le parti»;
al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le
procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui
al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme e le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di
cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e
gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in
ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma
15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad
ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei
centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281».
All'articolo 5:
al comma 1:
dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le richieste
del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti
del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata
legge n. 152 del 2001.»;
al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali,»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di
prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita' della nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative
sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «sulla base delle informazioni
disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni
collegate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli
delle amministrazioni titolari dei dati»;
al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini
della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni
necessarie ai fini della concessione»;
dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati.»;
al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, secondo modalita' definite mediante accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
al comma 6:
al sesto periodo, le parole: «Al fine di contrastare fenomeni
di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire
e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi
da gioco d'azzardo (DGA),»;
il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le informazioni
sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi
dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere erogata con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 7».
All'articolo 6:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti
per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento
dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle
amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel
rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la
protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di
conservazione dei dati»;
al comma 2, capoverso d-bis), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, implementata attraverso il sistema di
cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del
lavoro»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi,
concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire
l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione
applicativa»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle
piattaforme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al comma
1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al
medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra informazione relativa
ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura,
incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla
profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni
altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria
all'attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4,
comma 5, e alla profilazione occupazionale»;
al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono,
rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni,» sono
sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese
disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale,»;
al comma 4:
all'alinea, al primo periodo, le parole da: «dai centri per
l'impiego,» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1» e, al
secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite dalle
seguenti: «mediante le piattaforme»;
alla lettera c), le parole da: «di dar luogo» fino alla fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di dar luogo alle
sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a
disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette
sanzioni»;
la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui
al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il
lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui
al comma 1»;
alla lettera b), le parole: «condivisione tra i comuni e i
centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione
da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;
alla lettera d), le parole: «condivisione delle informazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione delle
informazioni»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula
apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di
controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il
monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui
all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie
funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita'
ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1,
ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di
monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e'
autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del
ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro
3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere
dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017,"
sono soppresse e le parole: "23.602 unita'" sono sostituite dalle
seguenti: "23.702 unita'".
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'"»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai centri per
l'impiego,» sono inserite le seguenti: «dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano,»;
al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle attivita'
dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al
soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma
14, gli eventuali oneri sono a valere sul» sono sostituite dalle
seguenti: «Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo,
strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui
all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento
degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di
almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la
mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
disposizioni sui centri di assistenza fiscale».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis
del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli
previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422
e 640-bis del codice penale, nonche' per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4, commi
4 e 6» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito del primo
incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi
competenti per il contrasto della poverta'»;
la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza
delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma 9»;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «e' effettuato dall'INPS» sono
sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;
al secondo periodo, le parole da: «sono riversate» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono riversati
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12,
comma 1»;
al comma 12, dopo le parole: «I centri per l'impiego e i
comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito dello svolgimento
delle attivita' di loro competenza,» e le parole: «entro e non oltre
cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare»
sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;
al comma 13, dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono
inserite le seguenti: «dell'accertamento»;
al comma 14, le parole: «i centri per l'impiego,» sono
soppresse;
al comma 15, dopo le parole: «I comuni sono responsabili» sono
inserite le seguenti: «, secondo modalita' definite nell'accordo di
cui all'articolo 5, comma 4,»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di
lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4".
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando
piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione
applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di
conservazione dei dati.
15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono
attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1°
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "505 unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "570 unita'";
b) alla lettera c), il numero: "1" e' sostituito dal
seguente: "2";
c) alla lettera d), il numero: "169" e' sostituito dal
seguente: "201";
d) alla lettera e), il numero: "157" e' sostituito dal
seguente: "176";
e) alla lettera f), il numero: "171" e' sostituito dal
seguente: "184".
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza
organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in
deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero
di unita' di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori e
in 33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°
ottobre 2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "300 unita' per l'anno
2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "283 unita' per l'anno 2019, a 257
unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021", le parole:
"e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "e' integrato di euro 728.750 per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "Ai relativi oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno
2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739
per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021"».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o
visto di conformita'). - 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano
il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica
la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la
sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per
cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste
le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del
visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche'
in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il
controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del
professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori
imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle
deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del
contribuente".
Art. 7-ter (Sospensione del beneficio in caso di condanna o
applicazione di misura cautelare personale). - 1. Nei confronti del
beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare
personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del
fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per taluno
dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del
beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. La medesima sospensione
si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente
dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di
procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione
della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza,
ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo
656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e'
volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui e' presente l'indagato o l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio
di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui
all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o
imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che
l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente
ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione
della domanda e della prescritta documentazione all'ente
previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati
durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui
al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e
dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206».
All'articolo 8:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro» e'
inserita la seguente: «privato», le parole: «piattaforma digitale
dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» sono sostituite dalle
seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo
le parole: «pieno e indeterminato» sono inserite le seguenti: «,
anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello
gia' goduto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «e le mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'»;
al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del
beneficiario di Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei
trentasei mesi successivi all'assunzione»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono sostituite
dalle seguenti: «provvedimenti regionali»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Patto di
formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi
pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
al secondo periodo, le parole da: «per un periodo pari alla
differenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il
numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e,
comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 6 mensilita'»;
al quinto periodo, le parole: «e non inferiore a sei mensilita'
per meta' dell'importo del Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita'»;
al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del
beneficiario del Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei
trentasei mesi successivi all'assunzione»;
l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano
in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui
alla medesima legge».
All'articolo 9:
al comma 4, le parole: «il SIUPL fornisce immediata
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata
comunicazione»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle
previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
" b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione
o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione
della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita'
statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal
programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano
esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica
forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per
finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i
trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita'
istituzionali del soggetto richiedente";
b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del
comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge";
c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi
quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati
per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi
dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in conformita' all'articolo 108 del medesimo
codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di
dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i
diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non
siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il
programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e
organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del
trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione
dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei
soggetti interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate,
le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei
dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE)
2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice"».
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di istituti di patronato).
- 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "almeno
otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro
Paesi stranieri";
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole:
"inferiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"inferiore allo 0,75 per cento";
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole:
"almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno
quattro Paesi stranieri"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «pubblicato sul sito internet
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito
internet istituzionale del medesimo Ministero»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione e' operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la
protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019,
approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente
istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante
e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, puo' essere individuato un campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere
selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione
casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di
accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di
beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono
altresi' messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che
rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della
valutazione, potranno essere altresi' messi a disposizione di
universita' ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di
valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di
ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun
compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine
istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la
qualita' degli interventi, anche mediante atti di coordinamento
operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di
coordinamento dei centri per l'impiego;
c) predispone protocolli formativi e operativi;
d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali
che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla
base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei
dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta
dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene
interventi di tutoraggio»;
al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al presente articolo» e dopo le parole: «il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono
inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento,
monitoraggio e valutazione del Rdc».
All'articolo 11:
al comma 2:
alla lettera a), dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
«7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta', e" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente
comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di
atti violenti"»;
alla lettera b):
al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di un utilizzo
sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto
al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti
risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183"»;
dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente:
«4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta' e" sono soppresse»;
alla lettera c):
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 2, le parole: "una quota del Fondo
Poverta' e' attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse
del Fondo Poverta' sono attribuite"»;
al numero 2), le parole: «in un atto di programmazione
regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di
programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle
modalita' di confronto con le autonomie locali,»;
alla lettera d):
il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con
provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS,
l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati
personali"»;
il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU
nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di
attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o
difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle
informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali
difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2"»;
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel
provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con
il medesimo decreto di cui al comma 2"»;
dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il
seguente:
"10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come
organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo.
La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al
comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del
lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome,
designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e
da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche
mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore
rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti
della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o
rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;
alla lettera e):
dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: "I dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione della piattaforma di
cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati"»;
al numero 2), le parole: «del decreto legislativo n. 147
del 2017» sono soppresse.
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Modifiche all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388). - 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione
professionale continua" sono inserite le seguenti: "e dei percorsi
formativi o di riqualificazione professionale per soggetti
disoccupati o inoccupati";
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I fondi
possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4"».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «, ai sensi dell'articolo 13, comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2
dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di
7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e
di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni
di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9
milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito
del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello
centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo
fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si
avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del
Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il
personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione
delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i
propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi
di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono
ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al
fine di consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente
articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti
regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita'
di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere
dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del
lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del
presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle
risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri
per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati
all'esercizio delle relative funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono
autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le
province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con
legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati";
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le
predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'
assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai
commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni
finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti
per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti
disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
lettera a)»;
al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «35 milioni»;
al comma 6, le parole: «della dotazione organica dell'INPS
a decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa» sono sostituite
dalle seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere
dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori
compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle
tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del
regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di
reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilita' da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145»;
al comma 8:
alla lettera a), le parole: «al comma 255, le parole "Fondo
per il reddito di cittadinanza"» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza",
ovunque ricorrono,»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «fino a 480 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a
403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
al numero 2), le parole: «. Per il funzionamento» sono
sostituite dalle seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il
funzionamento»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante
apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei
criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella
riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle
province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere
dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma
361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure
concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per
l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la
possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da destinare
ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «alla concessione»
sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della concessione», al
secondo periodo, le parole: «nel programma» sono sostituite dalle
seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del
comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le modalita'
previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;
al comma 10, le parole da: «, il raggiungimento» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli
accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per
cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1»;
al comma 11, primo periodo, la parola: «Qualora» e'
sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo
1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, qualora»;
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi
eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni,
singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la
realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli
derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita'
civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto
previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse
afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi
previsti negli atti di programmazione regionale secondo le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo
periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire
all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al secondo periodo,
le parole: «fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate
sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici
riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un
periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale
ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso
dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al
beneficio.
1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono sostituite
dalle seguenti: "della meta' delle risorse"»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa
potesta' amministrativa, perseguendo le finalita' del presente
decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
All'articolo 14:
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione
quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento
dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo
17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito
sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al
40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale e'
attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio
attribuibile ai titoli»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui
al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi
uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307
dell'articolo 1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale
di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del
concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei
commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorita' di svolgimento e con modalita' semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto
concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo
la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il
superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove
d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso
siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte,
anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie
previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche
in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e
la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di
sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,
di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo
del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella
graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva
previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima
legge e risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche
con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno
maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta' assunzionali
ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al
comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di
8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione
di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei
medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in
deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme
del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei
commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura
priorita' di svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga
alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto
concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo
la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il
superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di
esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso
siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite
con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte,
anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie
previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a
risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche
in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e
la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di
sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle
prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,
di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il
totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a un terzo
del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella
graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva
previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima
legge e risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a
effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento
delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500
posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo
scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali
interne gia' espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi
integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere
sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui
al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di
euro 898.005 per l'anno 2019».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Disciplina delle capacita' assunzionali delle
regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale,
nonche' degli enti locali). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio
precedente";
b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima
annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il
relativo turn-over.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e
dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,
sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione
dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire
i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle
professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di
personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea con la
programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei
fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e
dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso
al pubblico impiego). - 1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i
limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo
restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di
merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta
estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati
vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per
effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni
vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni
previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima
legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del
diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il
limite dei posti ad essi riservati nel concorso".
2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo la parola: "scolastico" sono inserite le seguenti: "ed
educativo, anche degli enti locali"».
Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Sospensione dei trattamenti previdenziali). - 1.
Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il quale sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono
adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il
condannato si e' volontariamente sottratto, anche per le
dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1.
4. La sospensione della prestazione previdenziale puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti,
l'interessato deve presentare domanda al competente ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla data di presentazione della domanda e della prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui
al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli
orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla
legge 3 agosto 2004, n. 206».
All'articolo 20:
al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data del primo e
quella» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno del primo e
quello» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
parificandoli a periodi di lavoro»;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il versamento
dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il riscatto di cui al
comma 1» e le parole: «massimo 60» sono sostituite dalle seguenti:
«un massimo di 120» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede
all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»;
al comma 6, capoverso 5-quater, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «E' consentita la facolta' di riscatto di cui al
presente articolo dei periodi da valutare con il sistema
contributivo»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per
l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni
di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di
22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni
di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno
2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4
milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno
2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro
per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8
milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno
2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».
All'articolo 21, comma 1, le parole: «legge 18 agosto 1995»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».
All'articolo 22, comma 6, al secondo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «tra le
competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarieta'».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» sono inserite le
seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente
responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio,
comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i soggetti
che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari
all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente
articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata, alle banche o
agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo
quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.
Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi,
l'ente che corrisponde l'indennita' di fine servizio, comunque
denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento
e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito dalla
cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo
finanziato, senza alcuna formalita', dei crediti derivanti dal
trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al
primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione
del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono
alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «50 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «30.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».
All'articolo 25:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di
amministrazione;"»;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di
comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato
ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente
del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso
di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso
delegate"»;
alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il consiglio e' composto dal
Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da
tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza
e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39»;
alla lettera f), capoverso 11, le parole: «della medesima
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa» e le parole:
«dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti:
«dei rispettivi Istituti»;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del nuovo
Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente», dopo
le parole: «possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i
poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite le seguenti:
«, del vice presidente» e le parole: «come individuati nelle
disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo»
e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il decreto di
cui al primo periodo sono altresi' definiti, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai
predetti soggetti».
Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis (Disposizioni contrattuali per il personale
addetto alle attivita' di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 9, comma 5, della legge
7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da
parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina
riconosciuta dai singoli ordinamenti".
Art. 25-ter (Trasparenza in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici
hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali
trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali
trattenute relative alle quote associative sindacali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
All'articolo 26:
al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato dal comma
48 del presente articolo,» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «Fondo speciale per il sostegno del
reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite dalle
seguenti: «Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
sistema aeroportuale».
Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 26-bis (Proroga della cassa integrazione guadagni
straordinaria). - 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020" e le
parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno dei medesimi anni" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50
milioni di euro per l'anno 2020";
b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1 e
2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019"
sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2,
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in
piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo
comma 3.
Art. 26-ter (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria
in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa). - 1.
All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione
gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai
sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni
con un organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche per accertare
tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo'
autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita' del sostegno al
reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a
valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la
proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga
concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le
parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da
un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o
dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte
nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle
regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma
6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 26-quater (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148). - 1. All'articolo 44 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis e'
inserito il seguente:
"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga
di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione
da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per
il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma
6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.
Art. 26-quinquies (Trattamento pensionistico del personale
dell'ENAV). - 1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili
professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.
248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento
della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', al
ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico
di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la
sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole:
"e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Art. 26-sexies (Misure di sostegno del reddito per i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center). - 1. A valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si
provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al
finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste
dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29,
comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di
cui all'alinea del medesimo comma 3.
Art. 26-septies (Organizzazione dell'ANPAL). - 1. Al fine di
consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e
dell'ANPAL Servizi Spa utile a un piu' efficace monitoraggio e
coordinamento dei centri per l'impiego:
a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"centottanta giorni"».
All'articolo 27:
al comma 4, le parole: «comma 569, lettera b), e articolo 1,
comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi
569, lettera b), e 1098, della legge»;
al comma 6, lettera a), le parole: «da venti a cinquanta mila
euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».
All'articolo 28:
al comma 2:
all'alinea, le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12,
commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1
del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019,
a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti
dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7,
8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo,
pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di
euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a
7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» e la
parola: «23,» e' soppressa;
alla lettera a), le parole: «6.527,9 milioni di euro per l'anno
2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di
euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.515,7 milioni di
euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a
7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022»;
al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri
anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi»
e' sostituita dalle seguenti: «, la rendicontazione degli oneri,
anche a carattere prospettico, relativi»;
al comma 4, le parole: «Ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel
caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»;
al comma 6, le parole: «ai sensi dell'articolo 12» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e
6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi
10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies».
E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(articolo 7, comma 15-ter)
Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per
azienda e per categorie di aziende
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione separata"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione autonoma artigiani"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione commercianti"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla "Gestione agricoltura"
Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di
CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di
mobilita', di contratti di solidarieta'
Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG
(cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di
mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali
per malattia, maternita' e assegni familiari, di prestazioni di
sostegno al reddito».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4
Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la
legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni.». (19A02239)
(GU n.75 del 29-3-2019)
Vigente al: 29-3-2019
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche a video sono riportate tra i segni(( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2019 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Reddito di cittadinanza
1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione
sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu'
componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta'
delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la
gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del
compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui
il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita
di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di
disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al
predetto requisito anagrafico.
Art. 2
Beneficiari
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti
requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere
cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il
nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e
all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in
condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e'
incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di
cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360
nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la
richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima
volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque
titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
c- bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la mancanza di
condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare la
composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a)
nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere
integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio
socioeconomico che riflettono le caratteristiche di
multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che della
situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale,
di disabilita', di deprivazione socio-sanitaria, educativa e
abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di
trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla
tutela della salute.
3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per
giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1,
lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del
nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore
componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad
un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni
sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia
cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa
abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti
successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di
residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia
locale;
a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come
definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai
fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a
seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere
nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta'
inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a
fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1,
lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi
nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare,
fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei
mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le
erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni
per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di
rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di
sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1,
comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti
assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono
comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal
riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero
1), e' sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo
beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al
Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno
per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle
misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa tra la
regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennita' di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DISCOLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di
altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare
del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto
previsto dalla disciplina dell'ISEE.
Art. 3
Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei
seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei
familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro 7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), e' pari ad euro
1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e' concessa
altresi' nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un
massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo
nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio
in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito
familiare, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio
economico non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto
salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il
beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del
medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso
per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la
decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La
Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti uguali tra i
componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o
piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior
reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle
comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a
decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di
lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la
variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo
modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il
reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza
tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo
di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8,
comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due
mensilita' successive a quella di variazione della condizione
occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il
beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a
riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel
caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita'
nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al
beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono
comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio
secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente
erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione
patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con
riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica
anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione.
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la
variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti
temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare
modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito
della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti
in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese
successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini
ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i
suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero
sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre
strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di
cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La
medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per
ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio puo'
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore
al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata
dal maggior reddito derivato da una modificata condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima
richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare
di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di
erogazione, e' comunque decurtato dalla disponibilita' della Carta
Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati
sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le
altre modalita' attuative.
Art. 4
Patto per il lavoro e Patto
per l'inclusione sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al presente articolo,
nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede
attivita' al servizio della comunita', di riqualificazione
professionale, di completamento degli studi, nonche' altri impegni
individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i
componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non gia'
occupati e non frequentanti un regolare corso di studio, ferma
restando per il componente con disabilita' interessato la
possibilita' di richiedere la volontaria adesione a un percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo
inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi
obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i
beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di eta'
pari o superiore a 65 anni, nonche' i componenti con disabilita',
come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai
sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilita' possono
manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed essere destinatari di
offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi connessi alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con
riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta'
ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o non
autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di
cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione,
oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono
definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e
criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede
di valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche
all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I componenti con
i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di
cui al comma 15.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro tramite l'apposita piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero con le modalita' di
cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal
riconoscimento del beneficio.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti
agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai
centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, affinche' siano convocati entro trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu'
dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la
fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio
attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri per
l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta' pari o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle
condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di
cui al comma 5 siano presenti particolari criticita' in relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per
il contrasto della poverta', che si coordinano a livello di ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per
l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma.
6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano gia'
presentato la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui al
comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per
l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai
compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non esclusi o
esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego
ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al
patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo
decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve
contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera
b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume
la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi
indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il
lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di portali regionali,
se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella
ricerca attiva del lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza
di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalita' definite
nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle
attivita' che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato alle attivita' individuate nel
Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come
integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza
dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del
comma 9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di
cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima
offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si
tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera
d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza
offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda
offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si
tratti di prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE,
non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga
alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte
successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di cento
chilometri dalla residenza del beneficiario;
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente
separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in
deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la
distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del
beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano
esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo
fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad
integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione».
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre
duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita a fini
ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle
condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il
tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni,
che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche' siano
convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai
servizi competenti per il contrasto della poverta'. Agli interventi
connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento
all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare
accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad
identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i
bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano
prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi
competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e
i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme
di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del
Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in
cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari
sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si
coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il
coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali,
degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di
valutazione preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e,
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto
personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per
l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo
restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono
riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i
sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e
con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso
del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso
i servizi dei comuni, il beneficiario e' tenuto ad offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre
attivita' del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto
ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore
complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La
partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone non tenute
agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonche'
le modalita' di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. I comuni comunicano le
informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma
dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle
attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al
presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti.
L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti
di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in
ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni
altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri
per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 5
Richiesta, riconoscimento ed erogazione
del beneficio
1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese,
presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche, alle
medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e
della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli
istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di
cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del
finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge
n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione
dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato il modulo di domanda,
nonche' il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo
3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni
gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di
domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda e'
successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella
domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni
lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono
essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc
anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in
forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti
all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In sede di
prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita' della nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative
sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il
possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli
delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e
dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le
informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS
avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della
domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), secondo modalita' definite mediante accordo sancito in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle
verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di
cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a
disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili
sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova
DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza
del periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti si
considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione
contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica
degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la
revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In
sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del
servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b),
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche
necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo
affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve
comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio
suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante
entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo
individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso di integrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3,
comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha
concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i
prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di
impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA),
e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per
giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'. Le
informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati
identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di
ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici
del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il
quinto giorno di ciascun mese.
6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere erogata con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 7.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle
tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente
svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la
fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 6
Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione
dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale
1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per
il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento
dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle
amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel
rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la
protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di
conservazione dei dati.
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto
legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis)
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il
lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».
2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi,
concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire
l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione
applicativa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione
del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e
modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i dati
identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc,
le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come
risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni
sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni
sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e
ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria
alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4,
comma 5, e alla profilazione occupazionale. Mediante le piattaforme
presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per
l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito
territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente
ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle
comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1. In
particolare, sono comunicati dai servizi competenti mediante le
piattaforme del Rdc:
a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda
degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio,
compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro
o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla
medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle
sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a
disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette
sanzioni;
d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere
messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica
dell'eleggibilita';
e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da parte dei
comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al
comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro
e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresi' uno
strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale,
secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma
1. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di
svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai
centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei
beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo
4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego
delle informazioni sui progetti per la collettivita' attivati ai
sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari del
Rdc coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con
riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4,
comma 12;
d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del
beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di controllo
nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il monitoraggio
delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma
2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia
economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di
finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo
24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di
monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e'
autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del
ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 20192021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro
3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere
dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,»
sono soppresse e le parole: «23.602 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «23.702 unita'».
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'».
7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai
centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle altre amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12
del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo,
strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui
all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sul Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata
al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti
e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di
amministrazioni dello Stato o di societa' in house, previa
convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la mancanza di almeno
uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza del
requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato».
Art. 7
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della
riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre
anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e
2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis,
416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonche' per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' alla sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi
reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con
efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai
sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto
prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione
erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa
successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare
dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca
del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il
beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei
componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, anche a seguito del primo
incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi
competenti per il contrasto della poverta', ad eccezione dei casi di
esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per
l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad
eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e
all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel
caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di
rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima
offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9,
ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio
economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del
nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza
delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto
di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione
nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano
le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio economico in
caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilita' alla seconda mancata
presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte
anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita', in caso di prima mancata
presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata
presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione
o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita' dopo un primo richiamo
formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il
recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati
dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalita' di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto
delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito
di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L'INPS dispone
altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione
della Carta Rdc.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc
puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il
nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del
provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano
parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita',
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello
svolgimento delle attivita' di loro competenza, comunicano alle
piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione
dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle
sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui
all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite
delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei
centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti
provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza
della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato
illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle
entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai
controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni
dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione
completa del fascicolo oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili, secondo modalita' definite
nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei
controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni
dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici
anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra
informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando
piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione
applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di
conservazione dei dati.
15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono
attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «505 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «570 unita'»;
b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito dal seguente:
«2»;
c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal seguente:
«201»;
d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal seguente:
«176»;
e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal seguente:
«184».
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle
ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita'
di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33
unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre
2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a 300
unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita'
per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e'
integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato di euro 728.750 per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno
2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739
per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».
Art. 7-bis
Sanzioni in materia di infedele
asseverazione o visto di conformita'
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la
sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per
cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste
le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del
visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche'
in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il
controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del
professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori
imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle
deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del
contribuente».
Art. 7-ter
Sospensione del beneficio in caso di condanna
o applicazione di misura cautelare personale
1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e'
applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del
beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi
dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione
opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza,
ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo
656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e'
volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui e' presente l'indagato o l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio
di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui
all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o
imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che
l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente
ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione
della domanda e della prescritta documentazione all'ente
previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati
durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e
dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206.
Art. 8
Incentivi per l'impresa e per il lavoratore
1. Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma
digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilita' dei posti
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato,
anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di
Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un soggetto accreditato
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore
all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18
mensilita' e le mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di
5 mensilita'. L'importo massimo di beneficio mensile non puo'
comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto
per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc
effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di
lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato
delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento
avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di
lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc
stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di
formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i
centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di
formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo i
piu' alti standard di qualita' della formazione e sulla base di
indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Il Patto di formazione puo'
essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente
con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18
mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura
fissa di sei mensilita' per meta' dell'importo del Rdc. L'importo
massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
La restante meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal
lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro
mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita', e'
riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo
applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i
propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore
di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di
licenziamento del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi
successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o
per giustificato motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a
condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a
tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e'
subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e' riconosciuto in un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente
articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano
in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui
alla medesima legge.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di
lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
di accesso al predetto credito di imposta.
Art. 9
Assegno di ricollocazione
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve
dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23
del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i centri per
l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12
del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al
comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento
dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di
patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi,
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo
dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta,
il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un altro
soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area
stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da
parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma
della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un
soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego
con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui
all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il
beneficiario.
5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attivita' di
monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del
servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto
legislativo n. 150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere sul
Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a
monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della
percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di
esaurimento delle risorse.
6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica
di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni
statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi,
anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente
di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria
attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche,
necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma
statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le
finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema
statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche
in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del
soggetto richiedente»;
b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e'
effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge».
c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma
2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma
statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni
eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una
disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico
nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a
garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con
particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per
ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti
interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le
principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei
dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE)
2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice».
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.
Art. 9-bis
Disposizioni in materia
di istituti di patronato
1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «almeno otto
Paesi stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro
Paesi stranieri»;
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: «inferiore
all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo
0,75 per cento»;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: «almeno
otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno
quattro Paesi stranieri».
Art. 10
Coordinamento, monitoraggio
e valutazione del Rdc
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone,
sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui
all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonche'
delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale
sull'attuazione del Rdc, pubblicato nel sito internet istituzionale
del medesimo Ministero.
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione e' operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la
protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019,
approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente
istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante
e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, puo' essere individuato un campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere
selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione
casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di
accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di
beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono
altresi' messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che
rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della
valutazione, potranno essere altresi' messi a disposizione di
universita' ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di
valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di
ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun
compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine
istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualita'
degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo,
ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento
dei centri per l'impiego;
c) predispone protocolli formativi e operativi;
d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che
presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base
delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati,
segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta
dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene
interventi di tutoraggio.
2. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi dell'INAPP, nel
limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 11
Modificazioni al decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147
1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO
II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione
degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione
multidimensionale»;
2) il comma 1 e' abrogato;
3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al
Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di
cittadinanza (Rdc)»;
4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei
beneficiari del ReI,» sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito
positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare,
entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo
identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi
preliminare e' finalizzata ad»;
6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato e'
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello
stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo
familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle
seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al
Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
7) il comma 6 e' abrogato;
7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente
comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di
atti violenti»;
8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e»
sono soppresse;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono
soppresse;
3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo
sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto
al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti
risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»
4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta' e» sono soppresse.
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1»
sono soppresse;
1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo poverta' e'
attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo
poverta' sono attribuite»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; nel terzo
periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano
regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e
nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie
locali,»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione
ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'atto di programmazione regionale»;
3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»
sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e
il Garante per la protezione dei dati personali»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella
modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione
dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita'
riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni
disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi
e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite
con il decreto di cui al comma 2»;
2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di
cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo
decreto di cui al comma 2»;
3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di
validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino al 31 dicembre 2019.»;
d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita,
nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di
confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di
regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle
giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi
presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede
tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti
sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente»;
e) all'articolo 24:
1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), e' inserito il
seguente:
«2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto di inclusione sociale»;
1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono
sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al
comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati»;
2) il comma 9 e' abrogato.
Art. 11-bis
Modifiche all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388
1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale
continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi o di
riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o
inoccupati»;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I fondi possono
finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4».
Art. 12
Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della
Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di inclusione, e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle del
Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono
autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro
nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di
euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022
da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per
il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita'
di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
eccezione delle risorse necessarie per le finalita' di cui
all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su
apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal
quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto
stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito
del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello
centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo
fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si
avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del
Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il
personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione
delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i
propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi
di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono
ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al
fine di consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258,
terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente
articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti
regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita'
di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere
dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del
lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del
presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle
risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri
per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati
all'esercizio delle relative funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono
sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le
agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali di
cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al
trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni
finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti
per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti
disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL
servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti
di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il
personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per
l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno
2021. Ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda
di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza
dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi
dell'articolo 5 comma 1, nonche' per le attivita' legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35 milioni di
euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica
dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle
strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi
informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per attivita'
di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti
attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle
tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del
regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di
reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilita' da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per il reddito di
cittadinanza », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:
«fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di
euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10
milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: «,
anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa
e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno
2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021,» sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti
dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito
capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del
24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province
autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno 2020,
con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei
criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della
medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego
bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilita'
di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per
l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilita' del conto di
tesoreria di cui al comma 2, all'atto della concessione di ogni
beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle
mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il
beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita' aggiuntiva
per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di
tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento
ai sensi del comma 1, accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la
compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del
beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo
periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono
sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera
esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma
257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al
monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8,
inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con
riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei
relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai
medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai
sensi del comma 1.
11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora
nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10
siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori
oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per
l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali
costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei
partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal
presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse
residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse
afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi
previsti negli atti di programmazione regionale secondo le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo'
essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. Le richieste presentate ai
comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del
riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i
successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il Reddito di
inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata
inizialmente prevista, fatti salvi la possibilita' di presentare
domanda per il Rdc, nonche' il progetto personalizzato definito ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il
Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non e'
in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da
parte di alcun componente il nucleo familiare.
1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base
della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti
sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non
superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore
certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei
requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al
beneficio.
1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle
seguenti: «della meta' delle risorse».
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa
potesta' amministrativa, perseguendo le finalita' del presente
decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Capo II
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA {QUOTA 100} E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE
Art. 14
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con
almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi.
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di
un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021
puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di
eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100,
gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1,
che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di
una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della
decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni
pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo
giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che
maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo
comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che
maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma,
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella
pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita'
e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in
vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1,
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei
requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova
applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il
personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.
7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100
sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attivita'
didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono
predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40
per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale e'
attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio
attribuibile ai titoli.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu'
favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il
conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle prestazioni erogate
ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi' al
personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e
al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria,
nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al personale della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico
degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni
in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione
giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1
della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di
cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di
svolgimento e con modalita' semplificate, anche in deroga alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la
costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il
superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame,
prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive consistenti
nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con
l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a
scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi
informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove
orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un
punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale
dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del
punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche
con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno
maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta' assunzionali
ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma
10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 8,32 milioni di
euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico
degli uffici preposti alle attivita' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in
materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di
cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di
svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la
costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il
superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame,
prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella
risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di
societa' specializzate e con possibilita' di predisposizione dei
quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a
scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi
informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove
orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un
punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale
dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a un terzo del
punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a
551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle graduatorie
approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III
posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo scorrimento delle
graduatorie relative alle procedure concorsuali interne gia'
espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente
delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere
sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui
al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di
euro 898.005 per l'anno 2019.
Art. 14-bis
Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli enti e
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli enti
locali.
1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, quinto periodo, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «al triennio
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al quinquennio
precedente»;
b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima
annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il
relativo turn-over.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli
enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono
tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce
norma non derogabile dai contratti collettivi».
2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione
dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire
i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle
professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di
personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea con la
programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei
fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e
dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Art. 14-ter
Utilizzo delle graduatorie concorsuali
per l'accesso al pubblico impiego
1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di
quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia
temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei
posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di
lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono
essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali
stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria
rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3
e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti
titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».
2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo la parola: «scolastico» sono inserite le seguenti: «ed
educativo, anche degli enti locali».
Art. 15
Riduzione anzianita' contributiva per accesso al pensionamento
anticipato indipendente dall'eta' anagrafica. Decorrenza con
finestre trimestrali.
1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio
2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione
anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita'
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal
1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i
requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del
presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico
dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del
comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.
Art. 16
Opzione donna
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e'
riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei
confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque
anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici
dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto
requisito di eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del
comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.
Art. 17
Abrogazione incrementi eta' pensionabile per effetto dell'aumento
della speranza di vita per i lavoratori precoci.
1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano
applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli
adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n.
232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, e'
incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di
euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023,
118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per
l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di
euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2028.
Art. 18
Ape sociale
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016
e' incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8
milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno
2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per
l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma
167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' soppresso. Le
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165,
dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con
riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni
indicate nel corso dell'anno 2019.
Art. 18-bis
Sospensione dei trattamenti previdenziali
1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il quale sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il
condannato si e' volontariamente sottratto, anche per le
dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1.
4. La sospensione della prestazione previdenziale puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti,
l'interessato deve presentare domanda al competente ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla data di presentazione della domanda e della prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e
dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206.
Art. 19
Termine di prescrizione dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma
10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10,
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in
giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico
del lavoratore.».
Art. 20
Facolta' di riscatto periodi
non coperti da contribuzione
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di
pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i
periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo
comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti
a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione,
comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza
obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi
possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche
non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con
conseguente restituzione dei contributi.
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini
entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri
fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e
in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di
cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro del
l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti
al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di
impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei
redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo'
essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica
soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di
importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per
la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere
concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere
utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o
indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per
l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia'
concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione.
Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della
contribuzione e ai relativi effetti.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui al
presente articolo dei periodi da valutare con il sistema
contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e'
costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da
riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della
domanda.».
6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di
17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per
l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di
euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di
euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno
2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3
milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno
2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro
per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
Art. 21
Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che
prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di
previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in
settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche
complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano
iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche
obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del
massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui
al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di
superamento del massimale contributivo oppure dalla data di
assunzione.
Art. 22
Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in
attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di settore
con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle
organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio
generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni
previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre
le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015, possono altresi' erogare un assegno
straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano
i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota
100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma
restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33, comma
3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza
di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale
sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia
dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in
sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32
del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarieta'
provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi
della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro,
anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per
il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di
vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai
Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della
prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o
ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di
accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o
della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di
solidarieta' dal datore di lavoro interessato e costituiscono
specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di cui al
presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della
normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b),
e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n.
148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore
di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della
prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del
trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi,
al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento
dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro
efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla
sottoscrizione con le modalita' individuate in attuazione
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi
bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in somministrazione, di
cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' autorizzato a versare
all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o
figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista
per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro. Le modalita' di determinazione della contribuzione e di
versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo di solidarieta' di cui
al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste
dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, nonche' le altre
misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva
stessa.
Art. 23
Anticipo del TFS
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione
dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la
pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il
riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque denominata
al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo
articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici
alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente
responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio,
comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i soggetti
che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari
all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente
articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata, alle banche o
agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo
quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.
Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi,
l'ente che corrisponde l'indennita' di fine servizio, comunque
denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino a
concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo
precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento
e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito dalla
cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo
finanziato, senza alcuna formalita', dei crediti derivanti dal
trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al
primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono
l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione
del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono
alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai
finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 75
milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La
garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al
comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e' ulteriormente
alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di
accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto
corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma
8. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di
quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello
Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e' altresi'
assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e'
surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per
l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui al citato articolo
2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a esso
connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Per le
finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
l'operazione di finanziamento e' sottoposta a obblighi semplificati
di adeguata verifica della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero all'importo
spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennita'
di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle
operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di
interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso
della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti anche in
termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i
criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di
garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello
Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il
Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e' affidata
all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo
stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata
l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello
Stato intestato al gestore.
Art. 24
Detassazione TFS
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio
comunque denominata e' ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica
sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore
a 50.000 euro.
Art. 25
Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio
di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata
competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato ai sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio di
amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»;
c) al comma 4:
1) al secondo periodo dopo la parola « cessazione » sono
inserite le seguenti: «o decadenza»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta
di nomina di cui al comma 3.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di
amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali
dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e
gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e
funzionamento; delibera il regolamento organico del personale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e
i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i
regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e
vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare
riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di
indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra
funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri
organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri,
tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e
vigilanza.»;
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.»;
f) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti
rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di
amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le
misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione
vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019,
ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di
funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del
collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai
Ministeri vigilanti.».
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della
decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e
dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina
del nuovo Presidente, del vice presidente e del consiglio di
amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione
amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui
sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del vice
presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati ai
sensi delle disposizioni del presente articolo. Al riguardo, sempre
in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto di
cui al primo periodo sono altresi' definiti, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai
predetti soggetti.
3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e' abrogato.
Art. 25-bis
Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attivita' di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti in servizio
presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in
sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre
2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli
ordinamenti».
Art. 25-ter
Trasparenza in materia
di trattamenti pensionistici
1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo
di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa
e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle
quote associative sindacali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 26
Fondo di solidarieta' trasporto aereo
e sistema aeroportuale
1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e'
sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le
maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme
sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per
cento.».
2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui
diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato
fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarieta' per
il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito
ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella
misura del cinquanta per cento». 3. Sono abrogati i commi 5 e 6
dell'articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Art. 26-bis
Proroga della cassa integrazione
guadagni straordinaria
1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» e le
parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno dei medesimi anni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50
milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai commi 1 e 2,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in
piani gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo
comma 3.
Art. 26-ter
Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria
in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa
1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione gia'
oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi
del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche per accertare
tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo'
autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita' del sostegno al
reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a
valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172».
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle
prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai
sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti
sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un
apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla
provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel
limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni
e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 26-quater
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di
cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da
parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per
il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter
dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.
Art. 26-quinquies
Trattamento pensionistico
del personale dell'ENAV
1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiunti limiti di eta', al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,
conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al
raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la
decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole:
«e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Art. 26-sexies
Misure di sostegno del reddito per i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center
1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per
l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito
per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call
center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate
all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali
diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.
Art. 26-septies
Organizzazione dell'ANPAL
1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare
dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un piu' efficace
monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:
a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «trenta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«centottanta giorni».
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Disposizioni in materia di giochi
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa
denominato « 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e
complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio
2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri
giochi numerici a quota fissa.
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)»
sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui
alla lettera a)».
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti
dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai
produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al versamento di un
corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio.
Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto
dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1 commi
569, lettera b), e 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo
9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il
gioco pubblico da ambiente remoto.
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo
erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui
all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a
titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre
ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1
luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n.
169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il
quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, e' ridotto dei
versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette
maggiorazioni.
6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di
giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da
gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre
anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro»;
b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»
dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle
dogane e dei monopoli»;
c) e' aggiunto il seguente comma: «4-quater). L'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione
con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano
straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui
ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della
raccolta di gioco illegale.».
7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater) chiunque,
sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque
mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati,
anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura
promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6
e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio
da trenta a sessanta giorni.».
Art. 28
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4,
4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal
comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per
l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803
milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per
l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5
milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per
l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5
milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per
l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8
milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui
decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno
2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336
milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno
2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di
euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a
3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro
per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a
1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno
2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di
euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a
607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per
l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6
milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese
derivanti dal presente decreto.
3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza
mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al
monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle
misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del
mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico,
relativi alle domande accolte.
4. Nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume
tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17,
commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di
quanto stabilito ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7,
commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies,
10-septies, 10-decies e 10-undecies, le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 29
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato A
(Art. 7, comma 15-ter)
Dati anagrafici aziende/datori di lavoro Dati contenuti nel
«Fascicolo elettronico aziendale»
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per
azienda e per categorie di aziende
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla «Gestione separata»
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla «Gestione autonoma artigiani»
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla «Gestione commercianti»
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti
alla «Gestione agricoltura»
Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di
CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di
mobilita', di contratti di solidarieta'
Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG
(cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di
mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali
per malattia, maternita' e assegni familiari, di prestazioni di
sostegno al reddito.
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