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sabato 4 aprile 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 1 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 659). (20A02006) (GU n.90 del 4-4-2020)



 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 aprile 2020

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
659). (20A02006)

(GU n.90 del 4-4-2020)



                               IL CAPO
                          DEL DIPARTIMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646  dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020 e n. 658 del
29 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  marzo  2020  e  22  marzo  2020
concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  l'espletamento   degli
adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo  di
gestione  in  Capo   al   Dipartimento   della   protezione   civile,
compatibilmente con il gravoso  impegno  richiesto  per  fronteggiare
l'emergenza in argomento;
  Ritenuto necessario assicurare la piena  ed  efficace  operativita'
del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni  in
materia di personale;
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1

               Proroga dei contratti del Dipartimento
               della protezione civile e delle regioni

  1. Al fine di garantire il mantenimento  della  piena  operativita'
del Dipartimento della protezione  civile,  nonche'  delle  strutture
regionali impegnate nella gestione  dell'emergenza,  i  contratti  di
acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento  e
dalle regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato  di
emergenza, possono essere  prorogati,  in  deroga  all'art.  106  del
decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, di sei  mesi  agli  stessi
prezzi,  patti  e  condizioni  o  piu'  favorevoli  per  la  stazione
appaltante.

                               Art. 2

                 Disposizioni in materia di proroga
                      di termini ed adempimenti

  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno della struttura  dipartimentale  in  ragione  delle  maggiori
esigenze connesse al contesto emergenziale  in  rassegna,  i  termini
previsti in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 per gli  adempimenti  di  cui  al
piano triennale di prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
2020-2023, nonche' gli adempimenti di cui all'art. 53, comma  16-ter,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  quelli  relativi  al
controllo di gestione, in scadenza durante la vigenza dello stato  di
emergenza dichiarato il  31  gennaio  2020,  sono  rinviati,  per  il
Dipartimento della protezione civile, al trentesimo giorno successivo
al termine del medesimo stato di emergenza.

                               Art. 3

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 1° aprile 2020

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