PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 1 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
659). (20A02006)
(GU n.90 del 4-4-2020)
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020 e n. 658 del
29 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020
concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
Considerata la necessita' di assicurare l'espletamento degli
adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e controllo di
gestione in Capo al Dipartimento della protezione civile,
compatibilmente con il gravoso impegno richiesto per fronteggiare
l'emergenza in argomento;
Ritenuto necessario assicurare la piena ed efficace operativita'
del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni in
materia di personale;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Proroga dei contratti del Dipartimento
della protezione civile e delle regioni
1. Al fine di garantire il mantenimento della piena operativita'
del Dipartimento della protezione civile, nonche' delle strutture
regionali impegnate nella gestione dell'emergenza, i contratti di
acquisizione di beni e servizi stipulati dallo stesso Dipartimento e
dalle regioni in scadenza entro la data di cessazione dello stato di
emergenza, possono essere prorogati, in deroga all'art. 106 del
decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, di sei mesi agli stessi
prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione
appaltante.
Art. 2
Disposizioni in materia di proroga
di termini ed adempimenti
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno della struttura dipartimentale in ragione delle maggiori
esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, i termini
previsti in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 per gli adempimenti di cui al
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2023, nonche' gli adempimenti di cui all'art. 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quelli relativi al
controllo di gestione, in scadenza durante la vigenza dello stato di
emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020, sono rinviati, per il
Dipartimento della protezione civile, al trentesimo giorno successivo
al termine del medesimo stato di emergenza.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2020
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