D.Dirett. 5 aprile 2023, n. 12 (1).
Determinazione del costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia, attività affini e delle cooperative (2) (3)
(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro.
(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 23, comma 16, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante disposizioni attuative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;
VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;
VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n, 183", che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del decreto stesso e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;
VISTO l'articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;
VISTO altresì l'articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022);
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023);
VISTO il decreto direttoriale n. 26 del 22 maggio 2020, e la successiva integrazione disposta con decreto direttoriale n. 60 del 12 ottobre 2020, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, con decorrenza dal mese di maggio 2020;
ESAMINATO il rinnovo dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 3 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro così come determinato nel decreto direttoriale innanzi citato per i lavoratori dipendenti nel settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative;
CONSIDERATO che nel settore dell'edilizia e attività affini i contratti collettivi di secondo livello sono significativi per la valutazione degli elementi economici della retribuzione;
ESAMINATI, conseguentemente, i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell'edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI Dipartimento edilizia, CONFAPI ANIEM e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari - Barletta - Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano - Lodi - Monza - Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo;
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei richiamati contratti collettivi, al fine di acquisire informazioni in ordine agli elementi di costo fissi e variabili e peculiari delle aziende adottanti i medesimi contratti nel settore dell'edilizia e attività affini;
VISTA la comunicazione congiunta del 10 marzo 2023 - pervenuta da ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI Dipartimento edilizia, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL con la quale si condividono le tabelle predisposte da questa Direzione Generale;
DECRETA
Art. 1
1. Il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, è determinato nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto.
2. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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