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sabato 8 aprile 2023

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 4 aprile 2023, n. 14 (1) Nuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti per patologie asbesto-correlate e della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 356 a 359, modificati dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)


Circ. 4 aprile 2023, n. 14 (1)


Nuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti per patologie asbesto-correlate e della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 356 a 359, modificati dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rapporto assicurativo.





Al


Direttore generale vicario


Ai


Responsabili di tutte le strutture centrali e territoriali


e, p.c.:


A:


Organi istituzionali


Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo


Organismo indipendente di valutazione della performance


Comitati consultivi provinciali




Quadro normativo


- Legge 24 dicembre 2007, n. 244: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". Articolo 1, commi da 241 a 246.


- Legge 23 dicembre 2014, n. 190: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Articolo 1, comma 116.


- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Articolo 1, comma 292.


- Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Articolo 3, comma 3-quinquies.


- Legge 27 dicembre 2017, n. 205: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". Articolo 1, commi 186 e 189.


- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". Articolo 11-quinquies.


- Legge 30 dicembre 2020, n. 178: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Articolo 1, commi da 356 a 359.


- Legge 29 dicembre 2022, n. 197: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Articolo 1, comma 293.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30: "Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 2 settembre 2013 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2011 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 23 settembre 2014 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2012 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 4 settembre 2015 di attuazione dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 13 settembre 2016 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2013 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 13 settembre 2016 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2014 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2017 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2015 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 24 aprile 2018 di attuazione dell'articolo 1, commi 186, 187 e 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 9 agosto 2018 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2016 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 9 agosto 2018 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2017 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2018 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2018 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 29 gennaio 2020 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2019 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2020 concernente la determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2020 per le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto.


- Circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32: "Regolamento Fondo per le vittime dell'amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n. 30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246)".


- Circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76: "Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale".


- Circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13: "Attuazione dell'art.1, comma 292, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale".


- Circolare Inail 15 marzo 2017, n. 13: "Prestazioni agli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel 2016".


- Circolare Inail 9 settembre 2016, n. 33: "Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma non professionale. Modifica della modulistica allegata (mod.190 e 190/E) alle circolari Inail nn.76/2015 e 13/2016".


- Circolare Inail 21 settembre 2018, n. 36: "Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020. Articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".


- Circolare Inail 13 maggio 2020, n. 20: "Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Importo della prestazione per le annualità 2015-2020. Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 62 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Articolo 11-quinquies".


- Circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25: "Prestazione aggiuntiva alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti. Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Articolo 1, commi da 241 a 246".




Premessa


L'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha elevato la misura della prestazione aggiuntiva della rendita riconosciuta dall'Inail ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e della prestazione a importo fisso una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale, rispettivamente previste dai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


In merito si riepiloga la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.




A. Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata


L'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone:


A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento, elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.


Pertanto, dal 1° gennaio 2023 la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti, già riconosciuta dall'Inail per patologie asbesto-correlate, è elevata al 17%, in luogo del precedente 15%.


Per l'anno 2023, la prestazione nella misura del 17% è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.


Si ricorda che ai ratei di rendita spettanti per annualità precedenti si applica la misura della prestazione aggiuntiva stabilita dalle disposizioni vigenti nell'anno di riferimento [1], in applicazione del principio previsto dall'articolo 1, comma 358 [2], della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


Si ricorda, inoltre, che la prestazione in argomento, introdotta dall'articolo 1, commi 241 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [3], dal 1° gennaio 2021 è erogata mensilmente unitamente al rateo di rendita, come disposto dall'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 [4].


Al riguardo, si rinvia alla circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25, con la quale sono state descritte le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva dal 1° gennaio 2021, nonché i beneficiari, che sono:


a) i lavoratori titolari di rendita diretta [5], anche unificata, riconosciuta dall'Inail per una patologia asbesto-correlata,


b) i superstiti, individuati ai sensi dell'articolo 85 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, se l'evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.


Si ricorda che trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, per l'accesso al beneficio non deve essere presentata alcuna istanza.


Si ricorda, altresì, che la prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento, come da espressa previsione dell'articolo 1, comma 242, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


[1] Le misure percentuali della prestazione aggiuntiva alla rendita previste per gli anni di riferimento sono per gli anni 2008-2009 pari a 20%, per l'anno 2010 pari a 15%, per l'anno 2011 pari a 18,1%, per l'anno 2012 pari a 16,5%, per l'anno 2013 pari a 15,9%, per l'anno 2014 pari a 14,9%, per l'anno 2015 pari a 13,8%, per gli anni 2016-2017 pari a 14,7%, per gli anni 2018-2019-2020 pari a 20%, per gli anni 2021-2022 pari a 15%.


[2] Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", articolo 1, comma 358:


Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.


[3] Legge 24 dicembre 2007, n. 244: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". Articolo 1, commi da 241 a 246:


241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), con contabilità' autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi.


242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.


243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'Inail.


244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.


245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


L'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto che l'addizionale a carico delle imprese di cui al comma 244 non è applicata per gli anni 2018, 2019, 2020. L'articolo 1, comma 358, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto che A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa.


In merito si rinvia alla circolare Inail 10 gennaio 2018, n. 2 "Fondo per le vittime dell'amianto. Misura dell'addizionale per l'anno 2017. Non applicazione dell'addizionale a carico delle imprese per gli anni 2018-2020" e alla nota prot.15530 del 31 dicembre 2020 "Autoliquidazione 2020/2021. Istruzioni operative", paragrafo B.


[4] Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato superato il sistema precedente degli acconti e dei successivi saldi previsto dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento adottato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2011, n. 30.


[5] Articolo 66, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.




B. Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi


L'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone:


Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.


Pertanto, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione una tantum erogata ai malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, è elevata a 15.000 euro, in luogo del precedente importo di 10.000 euro [6].


Si ricorda che la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, per esposizione familiare o ambientale, è stata inizialmente prevista in via sperimentale per gli anni 2015-2017 dall'articolo 1, comma 116 [7], della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e confermata per il successivo triennio 2018-2020 dall'articolo 1, comma 186 [8], della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


La prestazione è stata estesa in favore degli eredi dei malati di mesotelioma per gli anni 2015 e 2016 dall'articolo 1, comma 292 [9] e successive modifiche della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e confermata per le annualità successive [10] dal citato articolo 1, comma 186 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


Dal 2021 la disciplina è stabilita dall'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da ultimo modificato per quanto riguarda gli importi dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


Come già indicato nella circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25, i beneficiari della prestazione sono:


a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l'esposizione all'amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale.


b) gli eredi dei malati di cui al punto precedente, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.


Per l'accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all'Inail, rispettivamente con i moduli 190 e 190E [11], pubblicati nel sito istituzionale nella sezione moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del "Fondo vittime amianto - mesotelioma non professionale".


In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all'amianto in Italia con l'indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.


In caso di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.


La domanda deve essere corredata da specifica documentazione, come previsto dagli articoli 2 [12] e 3 [13] del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2018.


In particolare, deve essere allegata la documentazione sanitaria rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale (ivi compresi gli IRCCS), attestante la patologia del mesotelioma e la data della prima diagnosi.


Può ritenersi valida anche la copia della cartella clinica o della lettera di dimissioni, a condizione che da tale documentazione si desuma la diagnosi di mesotelioma e la data della prima diagnosi.


In caso di domanda presentata dagli eredi, alla suddetta documentazione si aggiunge quella sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.


La domanda è prodotta da uno solo degli eredi beneficiari.


In presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione in argomento, secondo le previsioni dell'articolo 3 del citato decreto 24 aprile 2018. Al riguardo, nella sezione moduli e modelli relativi alle prestazioni economiche del Fondo vittime amianto - mesotelioma non professionale è disponibile il modulo "Delega alla riscossione del FVA - allegato Mod. 190 E".


Si ricorda che i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono trasmettere la domanda all'indirizzo PEC della Sede Inail competente individuata in base al domicilio del richiedente. I richiedenti sprovvisti di PEC devono inviare la domanda per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della medesima Sede Inail.


L'erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, atteso il diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).


La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.



Termini di presentazione della domanda


Gli aventi diritto devono presentare la domanda all'Inail, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia, ai sensi dell'articolo 1, comma 357, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


Trattandosi di un termine di decadenza, l'inutile decorso del periodo di tre anni comporta l'estinzione del diritto alla prestazione.


Il dies a quo per il computo del termine di tre anni, a pena di decadenza, decorre unicamente dall'accertamento della malattia, che si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa desumibile dalla documentazione sanitaria.


Tale termine, che decorre sempre dalla data della prima diagnosi, è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale che per i loro eredi.


Ciò comporta che il diritto degli eredi si estingue se il malato, deceduto dopo la prima diagnosi di mesotelioma non professionale, non ha presentato la domanda oppure gli eredi non hanno presentato essi stessi la domanda entro il termine di tre anni dalla data della prima diagnosi.


Nel caso in cui il malato deceda dopo la presentazione della domanda, regolarmente prodotta entro il termine triennale di decadenza, la prestazione una tantum è riconosciuta agli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, su istanza da presentare entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni [14].


Può, infine, verificarsi che il decesso avvenga in data antecedente alla prima diagnosi. In questo caso gli eredi devono presentare la domanda per la prestazione una tantum entro il termine di decadenza triennale decorrente sempre dalla data di accertamento della prima diagnosi.


In merito all'istruttoria delle domande si rinvia alla nota alle Strutture territoriali 23 novembre 2015, protocollo 11293, della Direzione centrale prestazioni economiche e della Sovrintendenza sanitaria centrale.


Si ricorda, infine, che il procedimento amministrativo per l'erogazione della prestazione da parte dell'Inail, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2018, deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.


In presenza di domande carenti degli elementi essenziali ovvero non corredate della documentazione prescritta il decorso dei termini per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante.


[6] L'importo della prestazione era già stato elevato dal 2020 a 10.000 euro dall'articolo 11-quinquies della legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. In precedenza l'importo era pari a 5.600 euro. Il medesimo articolo 11-quinquies ha previsto al comma 3 per i beneficiari della prestazione assistenziale una tantum la possibilità di richiedere l'integrazione fino alla nuova misura di 10.000 euro, per il triennio 2015-2019.


Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, articolo 11-quinquies "Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma":


1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.


2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'Inail, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.


3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'Inail, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.


4. L'Inail provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


Dal 2021 la disciplina è stata rivista dall'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


[7] Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", articolo 1, comma 116:


Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'Inail, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[8] Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", articolo 1, comma 186:


La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestività.


[9] Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", articolo 1, comma 292 (modificato dall'articolo 3, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19):


Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015 e dell'anno 2016 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro il 31 marzo 2017. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'Inail, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015 e per l'anno 2016.


[10] Per l'anno 2017 con la nota alle Strutture centrali e territoriali del Direttore generale dell'Inail prot.5705 del 20 novembre 2018 avente a oggetto "Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Triennio 2015-2017 e 2018-2020", è stato chiarito che "(…) la mancata previsione espressa, nella legge di Bilancio 2018, del diritto alla prestazione a favore dei malati di mesotelioma deceduti nel 2017 non è ostativa al riconoscimento del diritto stesso in quanto alla luce dell'interpretazione sistematica delle norme succedutesi nel tempo e in considerazione delle necessarie ragioni di parità di trattamento tra uguali fattispecie, la prestazione de qua non può che essere riconosciuta anche a tali eredi".


[11] Moduli già allegati alla circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25.


[12] Articolo 2 Modalità di presentazione dell'istanza di accesso alla prestazione da parte dei malati di mesotelioma non professionale


1. I soggetti che intendono accedere alla prestazione possono presentare istanza all'Inail su apposita modulistica resa disponibile dall'Istituto. L'esposizione familiare deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest'ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all'amianto. L'esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l'insorgenza della patologia medesima. Unitamente all'istanza deve essere trasmessa la documentazione sanitaria attestante la patologia mesoteliomica e contenente la data della prima diagnosi, ai fini della compatibilità dei periodi di esposizione, familiare o ambientale, all'amianto con l'insorgenza della patologia stessa.


2. L'Inail all'esito dell'esame dell'istanza ritenuta accoglibile, eroga in un'unica soluzione la predetta prestazione assistenziale entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Qualora l'Inail accerti l'incompletezza dell'istanza o della documentazione probante invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di quindici giorni. Detto periodo non si computa ai fini del termine di novanta giorni previsto per l'erogazione della prestazione.


[13] Articolo 3 Modalità di presentazione dell'istanza di accesso alla prestazione da parte degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale


1. L'istanza deve essere prodotta da uno solo degli eredi beneficiari all'Inail entro novanta giorni dalla data del decesso del de cuius, su apposita modulistica messa a disposizione dall'Istituto, corredata dalla delega degli altri eredi, dalla documentazione amministrativa e sanitaria indicata all'articolo 2, nonché di quella probante il decesso per mesotelioma e dalla scheda di morte Istat.


2. La prestazione assistenziale a favore degli eredi è corrisposta da parte dell'Inail in un'unica soluzione entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione indicata al comma I. Qualora l'Inail accerti l'incompletezza dell'istanza o della documentazione probante invita il richiedente a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di quindici giorni. Detto periodo non si computa ai fini del termine di novanta giorni previsto per l'erogazione della prestazione.


[14] Codice civile articolo 2946: Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.




C. Finanziamento delle prestazioni e rendicontazione degli oneri sostenuti


Come già illustrato con la circolare Inail 27 settembre 2021, n. 25, l'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che la spesa per la prestazione aggiuntiva alla rendita e quella per la prestazione una tantum, limitatamente alle somme spettanti fino al 31 dicembre 2020 per gli eventi rispettivamente denunciati e accertati fino alla predetta data, è finanziata con le disponibilità residue del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Le prestazioni di competenza degli anni successivi al 2020 sono interamente finanziate con risorse provenienti dal bilancio dello Stato. L'Istituto provvede a erogare direttamente le prestazioni agli aventi diritto e a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni anno quanto pagato nell'anno precedente per il relativo rimborso [15].


[15] Per la corretta rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si richiama la nota interna prot. n. 4962, del 27 aprile 2021 della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo.



Il Direttore generale


Andrea Tardiola 

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