NOVA0118 3 INT 1 NOV REG Calabria: Consulta, si' a noleggio ambulanze per imprese funebri Roma, 29 apr - (Agenzia_Nova) - La Corte costituzionale, con la sentenza numero 62, depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 4, della legge della regione Calabria 29 novembre 2019, numero 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della regione Calabria 7 agosto 2023, numero 38, recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, numero 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)", nella parte in cui vietava alle imprese funebri l'esercizio del servizio di Noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile. Il divieto in questione era stato censurato dal Tar Calabria - Sezione distaccata di Reggio Calabria, per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sotto il profilo competenziale, nonche' con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, in quanto ritenuto irragionevolmente lesivo della liberta' di iniziativa economica e della concorrenza nel mercato del servizio di ambulanza. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata, e assorbente, la questione promossa con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. E' stato, in particolare, osservato che la previsione censurata, adottata dalla Regione Calabria nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, ha introdotto per le imprese funebri una barriera all'ingresso nel mercato del servizio di ambulanza generalmente inteso (vale a dire comprensivo sia del trasporto di soccorso, che di quello non urgente e programmabile di pazienti, effettuato mediante servizio di Ncc di ambulanza), cosi' interferendo con la materia "tutela della concorrenza", di competenza legislativa esclusiva statale. (segue) (Rin)
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