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venerdì 20 maggio 2011

Ministero dell'interno Circ. 13-5-2011 n. 3666 Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.

Circ. 13 maggio 2011, n. 3666 (1).
        Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e  l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e  dell'asilo.


                               
                                                   
Ai                                                  
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo                                           
                                                                    
Loro sedi                                           
                                                   
Al                                                  
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento                                           
                                                   
Al                                                  
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano                                           
                                                   
Al                                                  
Sig. Presidente della regione Valle d'Aosta                                           
                                                                    
Aosta                                           
                                  
e, p.c.:                                                  
Al                                                  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali                                           
                                                                    
Direzione generale dell'immigrazione                                           
                                                                    
Via Fornovo, n. 8                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali                                           
                                                                    
Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione                                           
                                                                    
Via Fornovo n. 8                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
All'                                                  
I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale                                           
                                                                    
Via Ciro il Grande, 21                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
All'                                                  
Agenzia delle entrate                                           
                                                                    
Direzione centrale servizi ai contribuenti                                           
                                                                    
Via del Giorgione, n. 159                                           
                                                                    
Roma                                           
                                                   
Al                                                  
Gabinetto del Sig. Ministro                                           
                                                                    
Sede                                           
                                                   
Al                                                  
Dipartimento della P.S.                                           
                                                                    
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere                                           
                                                                    
Sede                                         



                 



Come è noto, già da alcuni anni il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro e, come tale, si applica anche ai rapporti di lavoro con cittadini non comunitari.     
In particolare, l'obbligo previsto dall'art. 22 comma 7 del TU, D.Lgs. n. 286/1998,  concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel  rapporto di lavoro con lo straniero, è assolto con la medesima comunicazione, secondo le modalità stabilite dal D.M. 30 ottobre 2007,  mentre, nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere il contratto di soggiorno (mod.q), indicando anche la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assumendo l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello stesso nel Paese di provenienza.     
Tanto premesso, si informa che, recentemente, gli standard del sistema adottati con il citato decreto interministeriale sono stati implementati, comprendendo anche i dati finora riportati nel modello q.     
Peraltro, tale semplificazione, resa possibile  grazie alla costante collaborazione interistituzionale fra questo Ministero, il Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'I.N.P.S., sarà applicata, in questa prima fase, a titolo sperimentale;  pertanto, la comunicazione obbligatoria non sostituirà il modello q, che dovrà ancora essere trasmesso dal datore di lavoro in caso di nuova assunzione.     
Si soggiunge che sono in corso i necessari adeguamenti del sistema, finalizzati alla definitiva sostituzione del modello q con le comunicazioni obbligatorie in argomento.     
Inoltre, si rappresenta che questo Dipartimento ha recentemente realizzato uno specifico sistema denominato  "comunicazioni obbligatorie" che consente di acquisire le comunicazioni  predette dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.     
Peraltro, tale sistema rende possibile soltanto la consultazione delle informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie acquisite, senza poter effettuare alcuna modifica ai dati provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.     
Le tipologie di comunicazioni obbligatorie gestite dal sistema di questo Dipartimento saranno le seguenti:     

     
                               
                                  
                    MODULO                                                                    
                    Descrizione                                                             
                                  
                    Unificato Lav                                                                    
È il modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione) adempiono all'obbligo di comunicazione della assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati.                                           
                                  
                    Unificato Somm                                                                    
È il modulo mediante il quale le agenzie per il lavoro adempiono all'obbligo di comunicazione relativo a tutte le tipologie di rapporti di somministrazione.                                           
                                  
                    Unificato VARDatori                                                                    
Il modulo viene utilizzato per le seguenti comunicazioni:                                           
                                  
- variazione della ragione sociale del datore di lavoro                                           
                                  
- trasferimento d'azienda per cessione                                           
                                  
- trasferimento d'azienda per fusione                                           
                                  
- cessione di ramo d'azienda                                           
                                  
- cessione di contratto                                         


                   

     
Il sistema permetterà di ricercare le comunicazioni obbligatorie utilizzando alcuni parametri, quali la tipologia di modello, i dati anagrafici, la provincia in cui si svolge il rapporto di lavoro.     
L'applicazione in questione è raggiungibile all'indirizzo http://10.254.32.98/ComunicazioniObbligatorie/index1.jsp.     
Le utenze di accesso saranno successivamente inviate a codeste Sedi, attraverso la consueta posta elettronica, a cura  dell'Ufficio VI - Sistema Informatico di questo Dipartimento, mentre il  manuale d'uso è sin d'ora disponibile sulla "home page" dell'applicazione.     
Infine, si sottolinea che questa importante innovazione consentirà a codeste Sedi di avere a disposizione in maniera  rapida una serie di informazioni utili ad agevolare il disbrigo delle delicate incombenze attribuite in materia, con particolare riguardo al monitoraggio in ambito provinciale della sussistenza di regolari rapporti di lavoro per i cittadini stranieri.     

     
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.     

     
Il Direttore centrale     
Malandrino   



D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22
D.M. 30 ottobre 2007

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 febbraio 2011 Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2006. (11A06296) (GU n. 115 del 19-5-2011 )

IL CAPO DIPARTIMENTO della prevenzione e della comunicazione Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici; Considerato che ai sensi del regio decreto citato l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorita' competente sanitaria; Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneita' fisica e morale e di riconosciuta professionalita' attestata dalla patente il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto; Tenuto conto che la patente e' soggetta a revisione periodica quinquennale e puo' essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non e' rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; Visto il decreto dirigenziale 11 novembre 2009, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005; Ritenuto necessario alla luce di quanto precede, dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006; Decreta: Art. 1 1. E' disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2006. 2. Le Regioni danno attuazione a quanto disposto al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2011 Il capo dipartimento: Oleari Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 213

Sicurezza Modena. Questura in rosso, PD interroga Maroni

(ER) SICUREZZA MODENA. QUESTURA IN ROSSO, PD INTERROGA MARONI
BARBOLINI: PARLAMENTARI PDL NON HANNO DATO DISPONIBILITA'

(DIRE) Modena, 20 mag. - I poliziotti di Modena vantano crediti
per circa 60 mila euro nei confronti della questura. Infatti, "e'
dal settembre scorso che il personale della questura non
percepisce il compenso per servizi resi da oltre otto mesi". A
renderlo noto e' il senatore Pd, Giuliano Barbolini, che ieri,
assieme a Mariangela Bastico, altra senatrice democratica, ha
presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Roberto
Maroni. Un'interrogazione analoga e' stata presentata anche dai
parlamentari modenesi della Camera.
"Gli impegni effettivamente sostenuti dal personale della
questura di Modena- spiega Giuliano- sono di gran lunga maggiori
rispetto a quelli di agenti che operano in altri contesti
territoriali". Infatti, osserva il parlamentare, "tra le tante
differenze esistenti rispetto alle altre citta'
dell'Emilia-Romagna e di altre Regioni del centro-nord, c'e'
sicuramente il numero rilevantissimo di cittadini stranieri
(oltre 80 mila regolari) e la presenza del Centro di
identificazione ed espulsione che assorbe ingenti energie degli
uomini della questura". Senza contare, aggiunge, "lo smaltimento
quotidiano dei permessi di soggiorno e la gestione degli eventi
sportivi con due squadre di calcio in serie B, nonche' le tante
manifestazioni di richiamo nazionale". Basti pensare, prosegue
Barbolini, "che nel 2002 gli stranieri presenti a Modena erano
circa 20 mila e che gli agenti della questura, senza l'impegno
gestionale del Cie, risultavano essere circa 70 unita' in piu'
rispetto alla pianta organica attuale". (SEGUE)

(Com/Bor/ Dire)
14:08 20-05-11

NNNN
(ER) SICUREZZA MODENA. QUESTURA IN ROSSO, PD INTERROGA MARONI -2-


(DIRE) Modena, 20 mag. - Infine, il senatore lancia una stoccata
ai parlamentari della maggioranza di Governo (ieri il Pd ha
chiamato in causa direttamente il sottosegretario, Carlo
Giovanardi, in tema di sicurezza). "Mi rammarico che gli
esponenti modenesi del governo e della maggioranza, a cui avevo
sollecitato analogo interessamento per lo stato di forte disagio
delle forze di polizia in ambito modenese, per oggettive
criticita', che sono penalizzanti per loro e la citta', non
abbiano ritenuto di manifestare una disponibilita' al riguardo",
conclude.

(Com/Bor/ Dire)
14:08 20-05-11

NNNN
 

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04775 presentata da EMANUELE FIANO mercoledì 18 maggio 2011, seduta n.474 FIANO. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: nelle elezioni amministrative per il comune di Milano sono candidati diversi appartenenti alla polizia di Stato attualmente in servizio; l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (legge n. 121 del 1981) prevede che: «gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale»;

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04756 presentata da EMANUELE FIANO martedì 17 maggio 2011, seduta n.473 - nel corso di tale visita, inoltre, il Ministro avrebbe accompagnato il candidato sindaco del suo partito all'interno di una caserma della polizia di Stato e lì avrebbe incontrato alcuni rappresentanti dei sindacati di polizia -:

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-02167 presentata da FABIO GIAMBRONE martedì 17 maggio 2011, seduta n.552 GIAMBRONE, BELISARIO, LI GOTTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: si apprende da fonti di stampa (R. Marceca, "Le radio non funzionano più. I poliziotti usano i loro cellulari", in "La Repubblica", 11 maggio 2011), la gravissima situazione funzionale in cui quotidianamente opera il reparto mobile della Polizia di Palermo;

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01659 presentata da IVANO MIGLIOLI mercoledì 18 maggio 2011, seduta n.474 MIGLIOLI, LEVI, GHIZZONI e SANTAGATA. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: tutte le rappresentanze sindacali della polizia di Stato modenesi, nell'arco del tempo, hanno proposto insistentemente sollecitazioni tese a sensibilizzare sulla necessità che, per la città di Modena, nell'ambito di una più ampia organizzazione e gestione delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'interno, fossero applicati parametri di diversa considerazione e misura nei criteri di assegnazione di fondi e mezzi, rispetto ad altri uffici periferici, secondo un principio di equa ripartizione correlato agli impegni operativi effettivamente sostenuti;

Decreto legislativo n. 67/2011 su benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che svolgono lavori usuranti


Nota congiunta CGIL-INCA sul decreto legislativo n. 67/2011 sui benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che svolgono lavori usuranti



NUORO: QUESTORE SOSPENDE LICENZE A 5 GUARDIE GIURATE DOPO RAPINA A PORTAVALORI

NUORO: QUESTORE SOSPENDE LICENZE A 5 GUARDIE GIURATE DOPO RAPINA A PORTAVALORI =

Nuoro, 20 mag. - (Adnkronos) - Gravi omissioni personali e
negligenze perche' non avevano attuato tutte le disposizioni e
istruzioni che riguardano la scorta dei valori e la sicurezza degli
operatori. Con queste motivazioni, dopo le indagini della squadra
mobile, il questore di Nuoro Pierluigi D'Angelo ha sospeso dal
servizio cinque Guardie Giurate della Metropol Sarda.

Il provvedimento si riferisce alla rapina effettuata il 1°
giugno dell'ano scorso, da un commando di almeno sei malviventi,
mascherati ed armati di fucili, che alle 7,45 del mattino riuscirono
rapinare un furgone portavalori dell'istituto di Vigilanza ''La
Metropol Sarda'' dopo averlo bloccato in zona di Villanova Strisaili e
dopo aver immobilizzato le tre guardie giurate di scorta. I rapinatori
si impossessavano delle valigette di sicurezza contenenti
complessivamente oltre 500 mila euro.

L'attivita' investigativa svolta dalla Squadra Mobile, ha messo
in luce gravi omissioni e negligenze da parte delle stesse Guardie
Giurate e dopo gli accertamenti amministrativi, la gli uomini della
squadra mobile, coordinati da Fabrizio Mustaro, hanno individuato
precise responsabilita' personali dei vigilantes. (segue)

(Coe/Ct/Adnkronos)
20-MAG-11 10:26

NUORO: QUESTORE SOSPENDE LICENZE A 5 GUARDIE GIURATE DOPO RAPINA A PORTAVALORI (2) =

(Adnkronos) - Il questore, alla luce dei riscontri, ha quindi
applicato la sanzione amministrativa della sospensione dal servizio
per sette mesi a due delle Guardie Particolari Giurate di scorta al
furgone. Sempre per condotte negligenti nell'organizzazione del
servizio, altre tre Guardie dello stesso Istituto, che quel giorno
avevano svolto attivita' connesse alla sicurezza del portavalori, sono
state sospese per otto mesi.

Alla luce delle gravi violazioni e dei ''comportamenti omissivi
accertati durante lo svolgimento del servizio di trasporto valori'',
il questore ha deciso di avviare anche una serie di controlli nei
confronti degli altri Istituti di Vigilanza che svolgono questo
servizio in provincia di Nuoro.

(Coe/Ct/Adnkronos)
20-MAG-11 10:35

NNNN

'Poliziotti di quartiere in tutta la città di Palermo SI REALIZZA IL PROGETTO ...(??)...'

Decreto Legge 26 marzo 2011 n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Conversione in legge

Decreto Legge 26 marzo 2011 n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Conversione in legge

Napolitano e la polizia "Risultati straordinari"..I sindacati hanno annunciato che saranno di nuovo in piazza il 31 maggio contro i tagli che, dicono, hanno avuto un 'effetto devastante'

Napolitano e la polizia "Risultati straordinari"..I sindacati hanno annunciato che saranno di nuovo in piazza il 31 maggio contro i tagli che, dicono, hanno avuto un 'effetto devastante'

"Protestano invece i sindacati..hanno annunciato che saranno di nuovo in piazza il 31 maggio. I tagli, dicono, hanno avuto un 'effetto devastante' e rischiano di 'ridimensionare capacità operativa delle forze di polizia'

"Protestano invece i sindacati..hanno annunciato che saranno di nuovo in piazza il 31 maggio. I tagli, dicono, hanno avuto un 'effetto devastante' e rischiano di 'ridimensionare capacità operativa delle forze di polizia'

Maroni:"Per la polizia é tempo di riordino"..."Claudio Giardullo, del Silp Cgil dice: "Se il ministro pensa di dare un maggior ruolo a sindaci e polizie locali, non ci siamo"..

Trasferimento del dirigente sindacale e nulla osta: discriminazione

Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 16 giugno 2008, n. 2983
Svolgimento del processo
Il vice sovrintendente della polizia penitenziaria S.C., in servizio presso la casa circondariale di Alessandria, con ricorso al TAR Piemonte, impugnava l'Ordine di Servizio del Direttore della predetta Circondariale 14 dicembre 2004, n. 61, con il quale, a modifica del precedente ordine di servizio n. 40 del 22 luglio 2004, si disponeva che il coordinamento della III Unità operativa venisse assunta dal Vice Ispettore #################### #################### e il ricorrente dovesse tornare "ad essere impiegato con l'originario incarico di Responsabile dell'Ufficio Atti di Polizia Giudiziaria".
Il ricorrente, dopo una lunga esposizione dei diversi ordini di servizio intervenuti nella vicenda e dopo avere ricordato che sulla medesima era stato sottoscritto anche un verbale di conciliazione davanti al Tribunale civile - Sezione lavoro di Torino, con un primo motivo lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato per l'inesistenza nel ruolo organico della Casa Circondariale di Alessandria del posto di Responsabile dell'Ufficio Atti di P.G. cui è stato assegnato.
Inoltre, la funzione assegnatagli non sarebbe prevista dal Regolamento di Servizio di cui al DPR 15 febbraio 1999, n. 82, e, in particolare, dagli artt. 33 e 34 che specificano funzioni e ruoli. A tale carenza di specificità delle mansioni si aggiungerebbe l'altrettanta mancanza di qualsiasi supporto organizzativo (scrivanie, personal computer, macchine da scrivere ecc.), indispensabile per l'espletamento delle mansioni medesime, atteso che l'Ufficio è stato svuotato di tutte le attrezzature servite per l'arredamento dell'Ufficio del coordinatore della II unità operativa.
La segnalazione dettagliata al Direttore di questa situazione non ha condotto ad alcun risultato positivo, in quanto la Direzione non è stata in grado di fornire alcuna certezza in ordine alla compatibilità della funzione assegnata con lo status di riformato parziale del ricorrente, né sulle mansioni assegnate, limitandosi a segnalare che la necessità dei supporti organizzativi doveva essere rivolta al competente ufficio interno. In tale contesto, ad avviso del ricorrente, oltre al progressivo e costante svilimento della propria professionalità, l'affidamento di un nuovo ruolo di "responsabilità" sarebbe stato disposto al solo fine di preservare il ruolo funzionale in suo possesso.
Infine, la funzione assegnata si porrebbe in aperto contrasto con le conclusioni raggiunte nel verbale di conciliazione davanti al giudice del lavoro del tribunale di Torino, nel quale si prevedeva che il ricorrente doveva essere restituito al ruolo di Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria amministrativa e la "mobilità del personale per motivi prevedibili", fatte salve le esigenze di urgenza a tutela della sicurezza, doveva prevedere un preventivo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Ulteriore motivo di censura è sollevato con riferimento al mancato previo nulla osta dell'Organizzazione di appartenenza, posto che il ricorrente ricopre la carica di dirigente sindacale.
Con un ultimo motivo di ricorso, si lamenta la carenza di legittimazione a sottoscrivere da parte del Direttore dell'Istituto, atteso che la casa circondariale di Alessandria è qualificata "Istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale" e deve, pertanto, essere retta da personale del ruolo direttivo dell'Amministrazione (Comparto Ministeri), mentre la direttrice è in possesso della qualifica di Funzionario C1, che è stata assegnata in missione.
Da qui la violazione dell'art. 3 del DPR 30 giugno 2000, n. 230, in forza del quale alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.
L'Amministrazione statale intimata resisteva al ricorso deducendo l'infondatezza delle argomentazioni poste a base dell'impugnazione.
Il ricorso era respinto con la sentenza in epigrafe specificata contro la quale il C. ha proposto il presente appello, chiedendone l'integrale riforma.
L'Amministrazione si è costituita anche in questo grado.
L'appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2008.
Motivi della decisione
1. L'appello, che ripropone tutte le censure sollevate con il ricorso di primo grado e disattese dal TAR adito, è infondato.
1.1. Il primo motivo, da esaminare in via prioritaria rispetto agli altri, attiene all'asserita incompetenza ad adottare l'atto impugnato, del funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria assegnato in missione alla direzione della Casa Circondariale di Alessandria, che non apparterrebbe al ruolo dirigenziale e sarebbe sprovvisto di una delega a gestire il personale.
Il motivo è stato respinto dal TAR sul rilievo che il dipendente pubblico assegnato, anche solo temporaneamente, con provvedimento formale, alla direzione di un Ufficio si incardina nel relativo organo ed assume perciò tutti i poteri e le competenze a questo attribuiti dalla legge, senza necessità di ulteriori deleghe particolari.
A sostegno della reiezione del motivo il primo giudice ha aggiunto che, se il dipendente in questione non ha i titoli (personali o di posizione di ruolo) per ricoprire il posto al quale è assegnato, gli atti da lui emessi sono comunque di per sé immuni dal vizio di incompetenza e possono soltanto essere denunciati per illegittimità derivata da quella dell'atto con cui il soggetto è stato assegnato alle relative funzioni, sempre che quest'ultimo sia impugnato contestualmente: il chè, nel caso di specie, non sussiste.
L'appellante assume che con il ricorso di primo grado, non era stata censurata la preposizione del firmatario della sanzione alla direzione della Casa Circondariale, ma solo la sua incompetenza a sottoscrivere l'atto impugnato, trattandosi di funzionario C1, non appartenente al ruolo dirigenziale, inviato in missione, ma sfornito di apposita delega per la gestione del personale.
Osserva il Collegio che la precisazione evidenziata dall'appellante nulla toglie alla correttezza della statuizione del TAR, essendo indiscutibile che la preposizione alla direzione di un Organo dell'amministrazione, mediante l'invio in missione di un dipendente non appartenente al ruolo dirigenziale, comporta l'esercizio di tutte le funzioni di pertinenza dell'organo sostituito e, ovviamente, la sottoscrizione degli atti amministrativi in tale veste adottati.
Il motivo va, pertanto, respinto.
1.2. A conclusioni negative deve pervenirsi anche in ordine al motivo con il quale si contesta l'assegnazione al cd. "Ufficio atti di P.G.", stante l'inesistenza giuridica e sostanziale del ruolo assegnato all'appellante, posto che non esiste né un incarico formale né una specificazione delle mansioni afferenti a tale incarico.
Come correttamente rilevato dal TAR, poiché la "3ª Unità Operativa" si trova nell'ambito dell'"Area Sicurezza" e si articola, al proprio interno, in varie "strutture", tra le quali quella di "ufficio atti di P.G", è consequenziale ritenere che di tale articolazione esista anche un responsabile, a nulla rilevando che il ruolo organico menzioni o meno espressamente la relativa figura.
Quanto all'affermazione che l'Ufficio Atti di P.G. sarebbe stato "completamente svuotato (della relativa) attrezzatura, utilizzata per l'arredamento (e le funzioni) dell'Ufficio del Coordinatore della 2ª Unità Operativa e sarebbe fornito unicamente di un tavolo e di una sedia", si deve convenire con il TAR che tale circostanza, peraltro di palese carattere transitorio, costituisce un mero dato di fatto che non si riflette in termini di illegittimità sull'atto di sua assegnazione all'Ufficio stesso.
1.3. Le ultime censure sono rivolte alla sentenza impugnata attengono alle ragioni che, ad avviso del primo giudice, hanno giustificato la sua assegnazione al nuovo ufficio e la mancata richiesta del nulla osta alla propria organizzazione sindacale.
Anche su questi due aspetti i rilievi svolti dall'appellante non possono essere condivisi.
Che il ricorrente avesse rassegnato le dimissioni dall'incarico di vice coordinatore della 3ª Unità Operativa è circostanza ammessa dallo stesso interessato, con la conseguenza che la nuova destinazione all'Ufficio atti di P.G. si sottrae, come giustamente osservato dal TAR, alle doglianze sollevate dal ricorrente.
In tale contesto, il responsabile della direzione non poteva non individuare, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di sua pertinenza, la struttura semplice alla quale assegnare l'interessato.
Con riguardo, poi, alla censura di illegittimità dell'atto impugnato, perché, nonostante le sue funzioni di dirigente sindacale, è stato emesso senza la previa acquisizione del parere delle Organizzazioni Sindacali, secondo quanto già concordato in sede di conciliazione giudiziale 29 novembre 2002 e quanto stabilito dall'art. 6 dell'accordo nazionale quadro sottoscritto il 24 marzo 2004, è sufficiente richiamarsi alle considerazioni poste a base della statuizione di rigetto da parte del primo giudice.
Trattandosi di movimento disposto per dimissioni da precedente incarico, l'atto non integra un movimento d'autorità e, quindi, non richiede il previo nulla-osta dei sindacati, che, com'è noto, è finalizzato a prevenire fenomeni di discriminazione ai danni dei dirigenti delle stesse organizzazioni, impedendo all'Amministrazione di allontanare il sindacalista "scomodo" dal posto occupato, al fine di comprimerne la libertà d'azione. Tali esigenze non si manifestano - e il predetto nulla osta non è necessario - allorché si sia in presenza di spontanee dimissioni del sindacalista dalle funzioni precedentemente ricoperte, e si debba necessariamente individuare un nuovo posto nell'organigramma dell'amministrazione.
2. Alla luce della considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado possono essere compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello specificato in epigrafe, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Il trasferimento dei dirigenti sindacali: la loro tutela nel Comparto Sicurezza (fonte Altalex)

Il trasferimento dei dirigenti sindacali: la loro tutela nel Comparto Sicurezza

Premessa
Non si può parlare di alcuna argomentazione attinente il diritto sindacale nella Polizia di Stato se non si fa esplicito riferimento a due importanti tappe normative: la legge 121/81 e l’istituzione del Comparto Sicurezza.
La prima, detta legge di Riforma, oltre al passaggio fondamentale per ogni considerazione di ordine politico che sancisce la smilitarizzazione del Corpo, getta le basi - per le considerazioni di ordine sindacale - per una libera sindacalizzazione che, dopo i prodromi appunto nella suddetta legge, trova più ampia e decisa affermazione con l’istituzione del Comparto Sicurezza.
“Prima di questa riforma, il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, espressamente vietava a tutto il personale della Pubblica Sicurezza – con una norma la cui legittimità costituzionale era più che dubbia (Ghera 1976) – di associarsi a fini sindacali.”1
Se non si può fare a meno di pensare che molto è stato fatto dai “movimenti carbonari”2 dei primi poliziotti che anelavano alla sindacalizzazione della Polizia, è innegabile che molto ci sia ancora da fare affinchè, per il personale della Polizia di Stato, ci sia la piena e consapevole affermazione di tutte le prerogative sindacali; la classica contrapposizione datore di lavoro – dipendente si dipana, nello specifico della Polizia di Stato – su di un terreno culturale e politico nuovo, i soggetti hanno mutato veste ed il confronto si gioca scevro dalla dipendenza gerarchico – militare.
L’agente, investito della carica sindacale, siede al tavolo delle trattative con il dirigente con pari dignità. Il riconoscimento della pari dignità è emblematico per comprendere le questioni che via via si sono affrontate nel tempo; una di queste, oggetto di questa disamina, è la tutela del dirigente sindacale in caso di trasferimento.
Al facile parallelismo con quanto accade nel pubblico impiego cercherò di focalizzare solo quanto accade per gli operatori della Polizia di Stato, donne e uomini che, tolta una divisa, da un punto di vista squisitamente sindacale, sono solo lavoratori.
Capitolo 1
La legge 121/81: la riforma della Polizia di Stato
La Riforma3 della Polizia di Stato vede la luce dopo anni di intensa e febbrile attività sia politica che sindacale (in senso lato); ha l’indubbio merito di aver raccolto le istanze innovatrici che giungono sia dalla società civile e politica che dagli stessi ambienti interni del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.
“La prima richiesta di un “sindacato” per la polizia è datata 1947 a firma di un gruppo di agenti democratici …dapprima si ebbero riunioni non autorizzate con la partecipazione di un numero irrisorio di tutori dell’ordine e con la presentazione di problematiche molto confuse, ma successivamente questi incontri diedero vita al movimento democratico che riuniva le aspirazioni di un intero settore il quale voleva essere inserito maggiormente nel contesto sociale e rivendicava una maggiore professionalità ed una collaborazione più attiva con le altre forze di polizia … voleva quindi dimostrare che non era necessario un ordinamento ed una struttura militare per salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica … si chiedeva un nuovo ruolo che permettesse di essere maggiormente inserito all’interno del contesto sociale degli anni ottanta. Tale risultato giunse solo dopo un decennio di aspre lotte a livello parlamentare con l’emanazione della legge 1 aprile 1981, n. 121 che inquadrava il personale della Pubblica Sicurezza tra gli impiegati civili dello Stato”.4
I principi fondanti la legge di riforma si possono riassumere così:
  • smilitarizzazione
  • unificazione dei “corpi”: nella Polizia di Stato confluiscono gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di P.S., gli appartenenti al disciolto Corpo della Polizia Femminile ed il personale del ruolo civile della P.S.
  • parità uomo – donna: ai concorsi per accedere in polizia possono partecipare sia uomini che donne, con pari trattamento sia economico che di mansione
  • sindacalizzazione; al personale della polizia di stato è riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati che però debbono essere diretti, formati e rappresentati da dipendenti della polizia in servizio e non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali5.
  • Contrattazione collettiva: la contrattazione collettiva è nazionale e decentrata, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro.
Alla stipulazione degli accordi collettivi partecipa la delegazione dei sindacati di polizia (che godono della maggiore rappresentatività in campo nazionale) e detti accordi sono recepiti in Decreti del Presidente della Repubblica con efficacia “erga omnes”.6
Capitolo 2
Il Comparto Sicurezza
L’istituzione del Comparto Sicurezza vede la luce grazie all’impegno, in un progetto politico sindacale, degli operatori della sicurezza, polizia e forze dell’ordine: la realizzazione di un’area di contrattazione autonoma, seppur osteggiata da chi riteneva opportuno inserire detti operatori nel Comparto Ministeri, cioè nell’area di contrattazione comprendente tutti i dipendenti dello Stato.
Detto progetto partiva dall’esigenza di sottolineare il servizio gravoso e la peculiarità delle funzioni degli appartenenti alle forze di polizia; un progetto perciò basato sul riconoscimento di una specificità.
Furono queste le premesse dell’esigenza di creare un Comparto Autonomo che comprendesse le Forze di Polizia, anche ad ordinamento militare e le forze armate; anche se, di fatto, dal punto di vista degli stanziamenti economici, il Comparto Sicurezza è rimasto sempre vincolato a quello del pubblico impiego.
Nel 1995, dopo varie e contrastanti iniziative politiche e di rivendicazione sindacale, si è giunti alla realizzazione di un comparto autonomo che regola la contrattazione degli appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate; il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 istituisce il Comparto Sicurezza il cui ambito di applicazione è così definito: “…le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto d’impiego del personale delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e delle forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono disciplinate dal presente decreto legislativo. …”.7
Le forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, corpo della polizia penitenziaria e corpo forestale dello stato) sono impegnati nelle procedure di contrattazione; le forze di polizia ad ordinamento militare (arma dei carabinieri e guardia di finanza) sono invece impegnati nella concertazione, alla quale partecipano anche i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza (COCER).
Così forze armate e forze di polizia ad ordinamento militare da una parte e forze di polizia ad ordinamento civile dall’altra, pur facendo parte di un unico comparto, di fatto, non hanno la stessa considerazione negoziale, cioè lo stesso potere contrattuale perché le prime non hanno nessuna autonomia rispetto all’amministrazione di appartenenza.
Il d.lgs. 31 marzo 2000, n. 129 poi affina ed introduce, rispetto al d.lgs. 195/95, alcune innovazioni; una delle più importante è quella del passaggio dalla “maggiore rappresentatività” delle organizzazioni sindacali che partecipano alla contrattazione ad “…organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale …”; è chiaro il riferimento alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego ed introduce il nuovo concetto della rappresentatività sindacale che deve essere misurata tenendo conto del dato associativo e di quello elettorale, con riferimento a quanto previsto dall’art. 47 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.8
A seguito di ciò, le organizzazioni sindacali rappresentative sono individuate con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale.
Appare utile sottolineare comunque che le organizzazioni sindacali non hanno la possibilità reale di bloccare o condizionare le trattative se non abbandonandone il tavolo; l’accordo si raggiunge nel momento in cui la maggioranza delle organizzazioni sindacali firma la bozza di contratto.9 Se a ciò si aggiunge che ai dipendenti del Comparto sicurezza è negato il diritto allo sciopero10 è evidente quanto limitati siano gli strumenti di lotta a disposizione dei sindacati e di conseguenza quanto limitato sia il potere negoziale (ancor di più per le forze di polizia ad ordinamento militare e per le forze armate).
Capitolo 3
Tutela dei dirigenti sindacali
Un caposaldo del concetto stesso di “tutela” è quanto sancito dall’articolo 22 dello Statuto dei lavoratori11: “…il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali … può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.”
“Il legislatore ha considerato che condizione essenziale di libertà nello svolgimento dell’attività sindacale sia un’adeguata tutela per i soggetti più attivi, maggiormente esposti ad eventuali ritorsioni. Per tali ragioni, è stata prevista per i dirigenti delle r.s.a. una protezione specifica contro i licenziamenti ed i trasferimenti arbitrari posti in essere dal proprio datore di lavoro. Ambedue queste forme di tutela spettano ai lavoratori che siano designati come dirigenti della r.s.a. in base alle norme interne dell’organizzazione sindacale e la cui nomina sia stata comunicata. In virtù della loro funzione antidiscriminatoria, le tutele in discorso continuano ad applicarsi per l’anno successivo alla cessazione dell’incarico di dirigente.”12 Riguardo al delicato problema circa il numero dei lavoratori beneficiari di queste forme di tutela …l’opinione prevalente è che sia quello stabilito dall’articolo 23 per i permessi retribuiti”.13
Una recente sentenza della Cassazione, sezione lavoro, pare tracciare un nuovo profilo di beneficiari: la tutela sindacale in materia di trasferimenti può essere riconosciuta anche al lavoratore che di fatto svolga l’attività di dirigente della rappresentanza, ossia non è necessario che abbia una nomina formale; “…i soli requisiti richiesti perché si produca l’effetto della titolarità dei diritti sindacali sono dati dalla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale ad iniziativa dei lavoratori e dalla circostanza che detta rappresentanza operi nell’ambito delle organizzazioni che rispondono ai requisiti indicati dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nel testo risultante dall’esito referendario del giugno ’95. Questi requisiti sono da intendersi, secondo lo spirito del diritto sindacale, in maniera scevra da formalismi, alla stregua delle prassi riscontrabili nella concreta dinamica delle relazioni industriali. Anche il requisito dell’iniziativa dei lavoratori facenti parte dell’unità produttiva – configurante un presupposto per la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali – deve essere inteso in senso elastico ed indeterminato, sì da potersi esprimere anche in un comportamento concludente dei lavoratori che nei fatti riconoscano e faccia propria la designazione proveniente dal sindacato”.14
Per tornare allo Statuto dei lavoratori, all’articolo 22, esso prevede che i soggetti tutelati possono essere trasferiti dalla unità produttiva nella quale essi prestano la loro opera solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali cui appartengono; non paiono essere rilevanti, ai fini della necessità del nulla osta, i trasferimenti interni alla stessa unità produttiva. Ciò si spiega con il fatto che l’interesse tutelato non è quello individuale del lavoratore, ma quello collettivo della r.s.a. a non vedere allontanato un proprio dirigente dall’ambito di lavoro nel quale opera e, dunque, dal gruppo di lavoratori di riferimento. La giurisprudenza però, nel ribadire questo limite all’operatività della norma, ha comunque eccepito “l’illegittimità del trasferimento anche all’interno della stessa unità produttiva ove se ne connoti il carattere discriminatorio”. 15
La definizione di unità produttiva “…ricavabile dal testo della disposizione dell’art. 35 dello statuto dei lavoratori è quella di un’articolazione dell’impresa (sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto) che, per la sua struttura e organizzazione, è idonea a conseguire autonomamente un risultato produttivo. Il carattere essenziale consiste nell’autonomia, da intendere in senso economico e non giuridico”.16
Capitolo 4
La tutela dei dirigenti sindacali nel Comparto Sicurezza
Per quanto riguarda le forze di polizia ad ordinamento civile la normativa sulla tutela dei dirigenti sindacali appare abbastanza controversa ed è definita sia dalla legge 121/81 sia dai successivi contratti nazionali di lavoro.17
Il comma 2 dell’art. 32 del DPR 31 luglio 1995, n.395 dispone “Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall’articolo 5 del decreto legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
L’articolo 88, comma 4 della legge 121/81 dispone che “i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza”; il comma 5, invece, aggiunto dall’art.5 del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dispone che “i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
Per inciso: “i trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al corpo di polizia penitenziaria ed al corpo forestale dello stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.”18
Appare evidente che, in base alle citate norme – confermate tra l’altro dall’articolo 34, comma 5, del dpr 16 marzo 1999, n. 254, il quale ribadisce che “…sono fatte salve le previsioni dell’articolo 32 del dpr 395/95…” – per i dirigenti sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile esisterebbero disposizioni diverse tra gli appartenenti alla Polizia di Stato e quelli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato.
Per i dirigenti sindacali di questi ultimi due corpi, per la formulazione del citato art. 32 comma 1 del dpr 395/95 qualsiasi carica essi ricoprano, i trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Non è codificato il trasferimento ad ufficio con sede nell’ambito dello stesso comune. Pertanto, sembra potersi affermare che per tale fattispecie la mobilità del dirigente sindacale possa essere effettuata senza alcuna formalità.
Per la Polizia di Stato invece, in base alla formulazione dell’art. 88, comma 5, della legge 121/81 e successive modifiche ed integrazioni, se si tratta di dirigenti sindacali componenti le segreterie nazionali, regionali e provinciali, i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione di appartenenza.
Rispetto al predetto comma 519, la formulazione del comma 4 sembra essere più generica, poiché fa riferimento al trasferimento ad altra sede, senza indicare se essa è collocata nell’ambito dello stesso comune, ovvero in un comune diverso. Infatti, esso dispone che “i trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l’organizzazione sindacale d’appartenenza”.
Perciò, si può affermare che se il trasferimento – chiaramente d’ufficio – dei dirigenti sindacali indicati nel comma 5, dovesse avvenire nell’ambito dello stesso comune, troverebbero applicazione le disposizioni del comma 4, cioè “…sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza…”.
Per i dirigenti sindacali, che non siano componenti delle segreterie indicate nel comma 5, il trasferimento – sia nell’ambito dello stesso comune sia in comune diverso - avviene secondo le formalità di cui al comma 4, cioè “sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza”.20
L’articolo 36 del DPR 18 giugno 2002, n. 164 ossia l’ultimo contratto di lavoro, ha introdotto ulteriori forme di tutela per i dirigenti sindacali.
Il comma 1 del predetto articolo dispone che “…nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale d’appartenenza”21; questo comma ha fornito così disposizioni univoche per le tre forze di polizia ad ordinamento civile, anche se limitatamente al trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale, la cui mobilità nell’ambito della stessa sede di servizio, in uffici diversi da quelli di appartenenza, può essere disposta previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
In base alle predette disposizioni appare singolare il caso del trasferimento del segretario generale, rappresentante legale e politico del sindacato. Egli dovrebbe rilasciare il nulla osta per se stesso. In realtà, in questo caso, si potrebbe pensare al rilascio del nulla osta da parte dello stesso, previa delibera di un organo collegiale, quale può essere ad esempio, la segreteria generale.
Al riguardo, si possono considerare due ipotesi.
La prima: per trasferimento in ufficio diverso da quello di appartenenza, nell’ambito della stessa sede, è da intendersi soltanto la mobilità nell’ambito dello stesso comune.
Per fare un esempio; l’agente Verdi, segretario regionale Lazio di un’organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale, presta servizio presso il Commissariato di PS di Prati; se l’amministrazione volesse trasferirlo al Commissariato di Velletri dovrebbe chiedere il nulla osta all’organizzazione sindacale di appartenenza.
Seconda ipotesi: altri sostengono che nell’ambito dello stesso commissariato di PS di Prati, anche il trasferimento o l’assegnazione dell’agente Verdi, segretario regionale da un ufficio (per es. denuncie) ad un altro (per es. passaporti) richiede le formalità di cui all’art. 34. comma 1, del dpr 254/99, cioè il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
A tal proposito, al momento, non esiste alcun orientamento prevalente fornito dalla giurisprudenza, né, tantomeno sussistono atti amministrativi volti a chiarire il contrasto interpretativo22. Pertanto, entrambe le ipotesi potrebbero risultare fondate. La questione potrebbe essere chiarita specificando che cosa si intende per sede di servizio.
Se, per attinenza, si facesse riferimento alla sentenza n. 1065 del ’95 della prima sezione del TAR del Lazio23 sembrerebbe prevalere la prima ipotesi, poiché l’esigenza di impedire il trasferimento del dipendente, dirigente sindacale, risponderebbe al generale interesse di tutelare il libero esercizio dell’attività sindacale, che può essere compromesso mediante spostamento della sede di servizio, ancorché topograficamente apprezzabile. Relativamente alla seconda ipotesi non sembra risulterebbe compromesso il libero esercizio dell’attività sindacale.
Ancora più esplicita sembra essere in tal senso la sentenza n. 421/96 del Consiglio di Stato 24 laddove afferma che si realizza il presupposto del trasferimento di sede del dirigente sindacale anche con la destinazione ad altro ufficio della stessa circoscrizione comunale, quando questa costituisca una diversa unità operativa.
Alcune volte l’Amministrazione ha fatto ricorso al trasferimento del dirigente sindacale per incompatibilità ambientale, senza il preventivo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, nei casi in cui esso è previsto.
A tal proposito, la prima sezione del TAR Sicilia, con la sentenza n. 39 del 23 gennaio 1995, ha disposto che il contenuto dell’art. 40 del DPR 266/8725 non soffre eccezioni neppure nell’ipotesi in cui il trasferimento avvenga per incompatibilità ambientale.
Di diverso avviso il TAR Calabria che il 26 gennaio 1995, con la sentenza n. 14726 disponeva che l’interesse alla tutela dei diritti sindacali deve essere comparato col superiore principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione.
Ad ogni buon fine si ribadisce che le citate sentenze sono state emesse a seguito di ricorso presentato in relazione alla mancata ottemperanza delle disposizioni di cui all’articolo 40 del dpr 8 maggio 1987, n. 266.
Altro discusso problema è il trasferimento del dirigente sindacale, vincitore di concorso, inquadrato nel ruolo superiore. L’amministrazione penitenziaria ha risolto il problema, a seguito di un accordo con le organizzazioni sindacali, trasferendo i dirigenti promossi ad altra sede, per poi distaccarli nella sede di provenienza per consentire loro l’espletamento del mandato sindacale.
Per tornare all’ultimo contratto di lavoro, l’articolo 36, comma 3, del DPR 164/02 ha altresì previsto un’ulteriore forma di tutela per i segretari delle o.s.; infatti “…il segretario nazionale, regionale e provinciale non possono essere discriminati per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né possono essere assegnati ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa”; inoltre, il comma 4, dispone che “…i dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti”.
Ancora l’articolo 36 al comma 2: “…il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale, può a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti, in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia, nel frattempo, conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso”.
  • Incompatibilità ambientale
Val la pena di tornare, a mio avviso, sul caso del trasferimento del dirigente sindacale per incompatibilità ambientale; è una tipologia di mobilità a cui diverse sentenze del Consiglio di Stato hanno cercato di dare un quadro chiaro ed univoco di riferimento.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente sindacale si basa non solo sull’interesse sindacale ma anche, e soprattutto, sul preminente interesse pubblico alla continuità e regolarità del servizio; pertanto non è necessario il rilascio del nulla osta da parte delle organizzazioni sindacali di appartenenza.27
Analogamente non è richiesto il nulla osta al sindacato di appartenenza nel caso in cui la permanenza del dirigente sindacale (ispettore di polizia) in una determinata sede di lavoro arrechi danno al prestigio o al funzionamento dell’ufficio, oppure costituisca un rilevante pericolo per il dipendente stesso o il trasferimento sia imposto da gravi ed eccezionali situazioni personali. Il giudice di primo grado ha annullato il provvedimento del Capo della Polizia che ha disposto il trasferimento per incompatibilità di un ispettore, perché il provvedimento impugnato ha violato la disposizione dell’articolo 88 della legge 121/81 che prescrive la richiesta del nulla osta al trasferimento all’associazione sindacale di appartenenza del dipendente; avverso tale decisione l’amministrazione è comunque ricorsa in appello.28
Il trasferimento di sede dei dipendenti, dirigenti sindacali, può essere disposto senza il previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza, qualora il trasferimento stesso sia disposto per incompatibilità ambientale, tale da rendere pregiudizievole la permanenza dell’impiegato nell’ufficio.29
Capitolo 4
Normativa di riferimento
Prima di riportare alcune note di giurisprudenza di rilievo, è opportuno riportare due norme, tra l’altro di riferimento per le stesse sentenze di seguito menzionate.
  • Legge 20/5/1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori – Art. 28: Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.30
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti del codice di procedura civile.31
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da un’amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l’azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto d’impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via d’urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
  • DPR 8 maggio 1987, n. 266 – Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai ministeri – Art. 40: tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione dell’incarico.
Capitolo 5
Giurisprudenza
Di seguito, alcune sentenze relative al trasferimento dei dirigenti sindacali, con particolare riferimento a quelli del c.d. Comparto Sicurezza.
Nota n. 1: Cassazione Sezione Lavoro n. 1684 del 5 febbraio 2003 in Legge-e-Giustizia.it La tutela sindacale in materia di trasferimento può essere riconosciuta anche al lavoratore che di fatto svolga l’attività di dirigente della rappresentanza – non è necessario che egli abbia avuto una nomina formale. Secondo l’art. 22 St. Lav. Il trasferimento di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza. Questa tutela si applica anche ai lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nella rappresentanza sindacale, svolgano, in concreto, un’attività tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione di tale organismo sindacale. I soli requisiti richiesti perché si produca l’effetto della titolarità dei diritti sindacali sono dati dalla rappresentanza sindacale aziendale ad “iniziativa dei lavoratori” e dalla circostanza che detta rappresentanza operi nell’ambito delle organizzazioni che rispondono ai requisiti indicati dall’art. 19 St. Lav. Nel testo risultante dall’esito referendario dell’11 giugno 1995. questi requisiti sono da intendersi, secondo lo spirito del diritto sindacale, in maniera scevra da formalismi, alla stregua delle prassi riscontrabili nella concreta dinamica delle relazioni industriali. Anche il requisito dell’iniziativa dei lavoratori facenti parte dell’unità produttiva – configurante un presupposto per la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali – deve essere inteso in senso elastico ed indeterminato, sì da potersi esprimere anche in un comportamento concludente dei lavoratori che nei fatti riconoscano e facciano propria la designazione proveniente dal sindacato.
Nota n. 2: Dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 555/39/RS del 10 settembre 1999 con oggetto: art. 34 DPR 254/99 In relazione all’oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta. La tutela dei dirigenti sindacali è prevista dalle seguenti norme: art. 88, 5 comma, della legge 121/81 e art. 34 DPR 254/99. La prima prevede che i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
La seconda chiarisce che nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in diversi uffici da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Le norme hanno un ambito di applicazione diverso sotto il profilo soggettivo estendendosi la prima ai componenti le segreterie, la seconda ai singoli soggetti. Per quanto riguarda invece l’ambito spaziale, la previsione di cui all’art. 34, DPR 254/99 va correttamente interpretata identificando l’ufficio come parte dell’articolazione nel quale esso è compreso. Per cui, ai fini di cui innanzi l’ufficio è da intendere, ad es. la Squadra Mobile, le Digos, i Settori (I e II) per le specialità.
Nota n. 3: TAR Lazio, sez. I, 14 giugno 1995, n. 1065, in Foro It., 1996, III, 187 L’articolo 40 DPR 8 maggio 1987, n. 266 – secondo cui il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza – risponde all’esigenza di tutelare il libero esercizio dell’attività sindacale che può essere, in concreto, compromesso anche mediante semplice spostamento della sede di lavoro, ancorché non topograficamente apprezzabile (nella specie, il giudice amministrativo ha ritenuto che il trasferimento di un dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla sede di Palazzo Chigi ad altra sede ricompresa nell’ambito del comune di Roma, necessitava del nulla osta prescritto dall’art. 40 DPR n. 266 del 1987).
Nota n. 4: Cons. Stato (sez. IV), 1° aprile 1996, n. 421, in Foro Amm., 1996, 1167 e Cons. Stato, 1996, I, 551 Il nulla osta sindacale, previsto per il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali dall’art. 40 DPR 8 maggio 1987 n. 266, tutela tale dirigente ed il sindacato, impedendo lo sradicamento di chi svolge l’attività sindacale dal contesto in cui la esplica; pertanto, realizza il presupposto del trasferimento di sede anche la destinazione ad altro ufficio della stessa circoscrizione comunale, quando questa costituisca una diversa unità operativa.
Nota n. 5: TAR Calabria, Reggio Calabria, 26 gennaio 1995, n. 147, in Trib.Amm. Reg., 1995, I, 1938 Il trasferimento di un dirigente sindacale, adottato per incompatibilità ambientale, non richiede il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza ex art. 40 DPR 8 maggio 1987 n. 266, e ciò in quanto l’interesse alla tutela dei diritti sindacali deve essere comparato con il superiore principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 della Costituzione.
Conclusioni
Innegabile che molta strada sia stata percorsa; gli operatori della sicurezza sicuramente però pagano ancora lo scotto di una sindacalizzazione relativamente giovane. Nei fatti, la pari dignità proclamata, in qualche caso si infrange in una sorta di sudditanza strisciante; al tavolo di confronto l’agente segretario provinciale qualche volta subisce ancora la tensione psicologica del questore che, per formazione (proviene dall’Accademia Militare), vive e sente ancora la strutturazione gerarchica dei rapporti, di tipo militare appunto.
Non si può non notare che comunque lo sforzo, nella stragrande maggioranza dei casi, è bilaterale; è più facile riscontrare tentativi di conciliazione, accordo, cooperazione e dialogo tra le parti che attrito, scontro e contrapposizione tout court.
Questo in periferia, nelle strutture territoriali diffuse nel Paese.
A livello centrale, in sede di contrattazione nazionale le lotte si sono inasprite, nel caso per esempio della firma dell’ultimo contratto economico nel 2002; ma la questione è stata squisitamente politica, la bagarre sindacale è stata relativa.
Per quanto attiene invece la tutela dei dirigenti sindacali, essa appare negli enunciati e nei fatti, concreta e reale. Le organizzazioni sindacali sono sempre molto accorte affinché un quadro sindacale non subisca il trasferimento quale forma di ritorsione per un attivismo acceso e militante; sono consapevoli della difficoltà oggettiva di “fare” vero proselitismo sindacale.
Nella Polizia di Stato è certamente molto consistente il sindacato dei non iscritti; di fronte a questo dato è indispensabile una presenza capillare di delegati e quadri sindacali per curare l’informazione e la diffusione della stessa (per esempio bacheche sindacali aggiornate costantemente), per partecipare alle commissioni locali che trattano temi comunque importanti (le commissioni mensa, quelle ricompense e per il vestiario per esempio), per farsi carico delle piccole grandi questioni (orari di servizio non corrispondenti a quelli trattati in sede di accordo nazionale quadro, gestione delle risorse umane con criteri poco ortodossi).
Qualcuno ha detto che, finita la fase di contrattazione per il rinnovo del contratto, il sindacato in polizia va in letargo; oggi che gli uffici, i commissariati, le sezioni, le questure, sono vissuti dalle donne e dagli uomini in divisa come “posto di lavoro”, seppur nella sua “specialità”, il sindacato è attivo e presente quotidianamente, il suo intervento richiesto e voluto. Anelito alla sindacalizzazione vissuto, proprio in queste ore, dagli uomini della quarta forza armata dello Stato: i Carabinieri.32
Bibliografia
AA.VV. Appunti da sbobinatura registrazione lezioni del Master, gennaio – maggio 2003
Durante, Bellucci Le assenze dal servizio nel Comparto Sicurezza, Milano, Giuffrè, 2001
Gaggiotti, Marinelli Vademecum del poliziotto, Brescia, CSP 6° ed.
Giugni, Diritto Sindacale, Bari, Cacucci, 1996
Mone, L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’ordinamento del personale, Roma, Laurus Robuffo, 1999
Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro. I. Il diritto sindacale, Padova, Cedam, 2002
1 G. Giugni, Diritto Sindacale, Bari, Cacucci ed. 1996 pag. 66
2 Espressione utilizzata da politici e giornalisti, durante la fine degli anni ’70, per indicare quei poliziotti che operavano in clandestinità, come appunto i carbonari di risorgimentale memoria.
3 Legge 1 aprile 1981, n. 121
4 Gaggiotti Marinelli, Vademecum del poliziotto, Brescia, CSP, 6° edizione
5 art. 83, legge 121/81
6 Efficacia generalizzata del contratto collettivo di lavoro stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi.
7 art. 1, comma 1 del d.lgs. 195/95
8 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione del pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
9 importante sottolineare come l’abbandono del tavolo contrattuale e la non firma, di fatto poi esclude la organizzazione sindacale da ogni forma di partecipazione attiva, per tutta la durata del contratto normativo non sottoscritto (stipula degli Accordi Nazionale Quadro e la partecipazione alle commissioni consultive)
10 art. 84, legge 121/81: Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.
11 Legge 20 maggio 1970, n.. 300
12 art. 22, 2° comma Statuto lavoratori
13 G.Giugni op.citata, pag. 114
14 Cassazione sezione lavoro n. 1684 del 5 febbraio 2003, vedi nota n. 1 nel capitolo Giurisprudenza
15 Cassazione, n. 7386/1991
16 A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, I Il diritto sindacale, Cedam 2002
17 nello specifico i DPR 395/95, DPR 254/99 e il DPR 164/02
18 art. 32, comma 1 del DPR 395/95
19 Il comma 5 dell’art. 88 della l. 121/81 è stato aggiunto dall’art. 5 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 convertito in legge 29 novembre 1987, n. 472
20 Per fare un esempio; l’agente Mario Rossi, appartenente alla Polizia di Stato, dirigente di un’o.s. rappresentativa sul piano nazionale, assegnato alla questura di Roma, se - componente di una delle segreterie indicate nel comma 5 – dovesse essere trasferito d’ufficio ad un commissariato situato nell’ambito della stesso comune, l’Amministrazione potrebbe procedere “sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza”. Se invece, l’agente Rossi dovesse essere trasferito al commissariato di Tivoli, situato nell’ambito della stessa provincia ma in un comune diverso, l’Amministrazione dovrebbe chiedere il nulla osta all’organizzazione sindacale di appartenenza.
Se l’agente Rossi ricoprisse un incarico sindacale diverso da quello di appartenente ad una delle segreterie indicate nel comma 5, l’amministrazione potrebbe trasferirlo dalla questura di Roma a qualsiasi altra sede, con le formalità previste dal comma 4 ossia “sentita l’organizzazione sindacale d’appartenenza”.
21 art. 36, comma 1 del DPR 164/02
22 in verità un tentativo di chiarezza è fatto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con una circolare interna, la n. 555/39/RS del 10 settembre 1999; vedi nota n. 2 nel capitolo Giurisprudenza
23 vedi nota n. 3 nel capitolo Giurisprudenza
24 vedi nota n. 4 nel capitolo Giurisprudenza
25 DPR 8 maggio 1987, n. 266: accordo nazionale di lavoro per il comparto del personale dei ministeri
26 vedi nota n. 5 nel capitolo Giurisprudenza
27 Cons. di Stato, sez. IV, 1 aprile 1996, n. 421
28 Cons. di Stato, sez. IV, 24 marzo 1997, n. 289
29 Cons. di Stato, sez. IV, 30 marzo 1998, n. 510
30 comma così sostituito dall’art. 2, legge 8 novembre 1977, n. 847
31 comma così sostituito dall’art. 3, legge 8 novembre 1977, n. 847
32 Il giorno 31 ottobre 2003, un quotidiano Liberazione titolava: Carabinieri, clamoroso ultimatum al Governo – entro sei mesi la riforma o faremo un vero sindacato…In Italia è ancora tabù ma in Europa i lavoratori in divisa hanno reali diritti sindacali.

Ministero della salute Nota 16-3-2011 n. DGSA/4902/P Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.

Ministero della salute
Nota 16-3-2011  n. DGSA/4902/P
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e ratificata  con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune attività.
Emanata dal Ministero della salute.
Nota 16 marzo 2011, n. DGSA/4902/P (1).
 Convenzione europea per la         protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo 13 novembre 1987 e         ratificata con L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione         della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a         Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento         interno". Indicazioni tecniche sul trattamento di cani impiegati in talune         attività.     

(1) Emanata dal Ministero della salute.


          
              
Alle                          
Regioni  
                         
All’                          
Anmvi  
                         
Alla                          
Fnovi  
                         
All’                          
Enci  
                         
Alle                          
Associazioni di protezione degli               animali            


              



In considerazione della recente approvazione         della L. 4 novembre 2010, n. 201 concernente "Ratifica ed esecuzione della         Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a         Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento         interno", si ritiene di fornire ai soggetti interessati linee di indirizzo ed         indicazioni tecniche riguardo all'attuazione della stessa.      
In primo luogo, si evidenzia l'ambito di         applicazione della citata Convenzione europea, definito all'articolo 1, laddove         per animale da compagnia si intende "...ogni animale tenuto, o destinato ad         essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per         suo diletto e compagnia".      
I cani a disposizione delle Forze armate e di         polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e degli altri soggetti         che svolgono un servizio pubblico di pronto intervento e soccorso che, in         ragione della attività di cui sono impiegati, non rientrerebbero nella         richiamata definizione, tuttavia godono delle norme di tutela generale della         Convenzione stessa.      
Inoltre, con riferimento al combinato disposto di         cui all'articolo 10, commi 1, lettera a) e 2, lettera a) della citata         Convenzione europea, ossia al divieto di effettuare sugli animali da compagnia         interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati ad altri         scopi non curativi, quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10, comma         1, lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto si         ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche.      
Fermo restando il divieto assoluto di praticare         interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste         tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici         non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia         nell'interesse dell'animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal         medico veterinario che se ne assume la responsabilità (articolo 10, comma 2,         lett. a).      
La fattispecie in questione è riferibile, in         particolare, all'intervento di caudotomia effettuabile sui cani impegnati in         talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso         espletate in condizioni ambientali particolari, quali in zone di fitta         vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente         l'animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con         ripercussioni sulla salute e sul benessere dello stesso.       
Inoltre qualora l'intervento di amputazione della         coda fosse praticato in età adulta a fini terapeutici, non sarebbe esente da         maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere         psico-fisico dell'animale.      
Pertanto, nell'interesse dell'animale, il medico         veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo         sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche         veterinarie, previa anestesia, ed entro la prima settimana di vita         dell'animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni         che hanno motivato l'intervento stesso (articolo 10, comma 2, lett. a).      
        
      
Il Ministro      
Ferruccio Fazio    



Conv. Int 13 novembre 1987, art.       1
Conv. Int 13 novembre 1987, art.       10
L. 4 novembre 2010, n. 201