Circ. 9 giugno 2011, n. 3 (1). Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156. (1) Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2011, n. 153. Al fine di un corretto e trasparente funzionamento del mercato e per uniformità di indirizzo, le Amministrazioni scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti da costruzione in attuazione della Dir. 89/106/CEE (Direttiva Prodotti da Costruzione, in acronimo inglese CPD), del D.P.R. n. 246/1993 e del D.M. n. 156/2003, hanno concordato le disposizioni contenute nella presente circolare. Gli Organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156 dalle Amministrazioni scriventi (nel seguito Organismi) devono conformarsi, a partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente atto, alle procedure ed adempimenti riportati ai seguenti punti, comunicando alle Amministrazioni promotrici della presente Circolare l'avvenuta ottemperanza a quanto dalla Circolare stessa prescritto. a) Certificati CE I certificati rilasciati dagli Organismi devono essere conformi ai modelli riportati in Allegato 1 (versione in lingua italiana) ed in Allegato 2 (versione in lingua inglese). I modelli predisposti hanno carattere generale e sono stati sviluppati sulla base degli orientamenti emersi in sede comunitaria. Sono distinti in relazione ai diversi sistemi di attestazione di conformità previsti dalla Dir. 89/106/CEE (abbreviati nel seguito come sistemi 1+1, 2+2). In ogni modello sono evidenziati i campi che gli Organismi debbono compilare. Per alcune voci state predisposte delle indicazioni per una corretta compilazione (legenda esplicativa riportata in allegato 3). Le procedure interne dell'Organismo devono garantire che i certificati siano emessi esclusivamente con riferimento alla versione più recente della pertinente norma di prodotto armonizzata (in breve nel seguito: hEN) citata nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o del Benestare Tecnico Europeo (acronimo inglese ETA: European Technical Approval), applicabile alla data di emissione del certificato. I certificati emessi con riferimento ad una hEN/ETA per il quale la Commissione europea o un organismo membro EOTA (European Organization for Technical Approvals) abbia disposto il ritiro con eventuale sostituzione debbono essere ritirati entro la data di cessazione della presunzione di conformità ed eventualmente sostituiti con un nuovo certificato riportante i riferimenti aggiornati della specifica tecnica, all'esito dell'accertamento della conformità al nuovo standard. L'esigenza di avere un'indicazione circa l'eventuale caso di riemissione di certificati già rilasciati in caso di modifiche non sostanziali (ad esempio, per variazioni nella ragione sociale del fabbricante o nella denominazione commerciale del prodotto) è stata trattata includendo un numero di revisione e differenziando la data di primo rilascio da quella dell'eventuale riemissione del certificato, senza che il numero originale debba essere modificato. Ciò al fine di minimizzare gli adempimenti richiesti agli Organismi ed ai produttori, pur garantendo la massima trasparenza del mercato. Nel caso di errata corrige o emendamenti ad una hEN/ ETA, ciascun organismo deve: esaminare l'impatto dei cambiamenti sulla validità di tutti i certificati in corso di validità; effettuare gli accertamenti eventualmente necessari (nuova ispezione della fabbrica, esecuzione di prove, ecc.); procedere alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza o alla data di applicabilità dell'emendamento. In tal caso non è necessaria una nuova specifica abilitazione dell'Organismo, che deve comunque prontamente adeguare le proprie procedure e/o modulistica alle modifiche introdotte dalle specifiche tecniche, dandone comunicazione alle Amministrazioni competenti. Per i sistemi cumulativi di attestazione della conformità (prodotti con sistemi 2/2+ o 3 o 4 per un uso generico, cui si sovrappongono i sistemi 1, 3, 4 associati alla reazione al fuoco), al certificato di sistema relativo al controllo della produzione della fabbrica (acronimo inglese FPC: Factory Production Control) per il sistema 2/2+ relativo all'uso generico, deve associarsi, ove sia applicabile il sistema 1 alla sola caratteristica essenziale di reazione al fuoco, un certificato di prodotto rilasciato dall'Organismo che effettua tale attestazione di conformità, con indicazione esplicita di tale limitazione nel campo del certificato riservato alla descrizione delle prestazioni del prodotto. Per una corretta applicazione di quanto previsto negli allegati ZA.2 delle norme armonizzate hEN o in un ETA, l'Organismo di certificazione, oltre a quanto esplicitamente previsto in detti documenti, deve: a) verificare la rispondenza del prodotto e della documentazione di accompagnamento almeno ai decreti interministeriali di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 246/1993, ove disponibili ed applicabili, ed eventualmente alle analoghe disposizioni emanate dagli altri Stati Membri; e, nel solo caso di sistemi di attestazione della conformità 2 e 2+: b) verificare che il fabbricante abbia effettuato le prove iniziali di tipo (acronimo inglese ITT: Initial Type Test) previste per le caratteristiche essenziali dichiarate e la congruenza con i dati riportati nella marcatura CE; c) valutare, quale elemento integrante e critico del FPC per ciascun prodotto certificato, i laboratori (interni e/o esterni) utilizzati per le prove di autocontrollo previste nel FPC stesso. Nel caso di prodotti per cui siano previsti i sistemi 1 o 1+, gli Organismi che siano abilitati esclusivamente in qualità di Organismi di certificazione ed ispezione non possono stipulare accordi con laboratori di prova notificati che vincolino il fabbricante ad eseguire esclusivamente presso di essi le prove necessarie per l'ITT. Nell'offerta tali Organismi dovranno specificare esclusivamente le prove necessarie per l'attestazione della conformità richiesta, prevedere la comunicazione del fabbricante relativamente al laboratorio notificato prescelto, indicare che gli oneri per l'esecuzione delle stesse non sono inclusi nel preventivo. b) Registro delle certificazioni relative a prodotti da costruzione L'attività di attestazione della conformità deve essere riportata in un registro, da istituirsi ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.M. 9 maggio 2003, n. 156, il cui formato è riportato in allegato 4. Tale registro deve essere reso pubblicamente consultabile anche sul sito internet dell'Organismo, unitamente alle abilitazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti, garantendo un costante aggiornamento delle informazioni riportate (con scarto massimo di un mese dall'ultimo certificato/rapporto di prova o classificazione emesso o decreto di abilitazione ricevuto). È facoltà di ciascun Organismo prevedere eventuali informazioni aggiuntive ritenute essenziali per una migliore rappresentazione dell'attività svolta. Nel registro devono essere riportate tutte le informazioni relative all'attività svolta a partire dalla data di prima notifica. c) Comunicazioni periodiche Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156 devono trasmettere a ciascuna delle Amministrazioni competenti una nota informativa con indicazione dell'attività svolta nell'anno precedente e degli eventuali aggiornamenti occorsi al proprio assetto organizzativo e funzionale. In prima applicazione, devono essere riportate tutte le informazioni relative al periodo compreso fra la data di prima notifica ed il 31 dicembre 2010, eventualmente con un riferimento a quanto già trasmesso. Nella nota informativa devono essere specificati: il numero complessivo di certificati e di rapporti di prova/classificazione emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso di sospensione o ritiro è necessario allegare una relazione sintetica sulla motivazione di tali provvedimenti; la partecipazione ai lavori del Gruppo degli Organismi Notificati GNB-CPD (Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC); ogni modifica o revisione della struttura dell'organismo con riferimento alla documentazione di cui all'allegato B del D.M. 9 maggio 2003, n. 156, esaminata dalle Amministrazioni competenti nel corso delle istruttorie di abilitazione svolte nel periodo di riferimento. La copia dei certificati e/o dei rapporti di prova/classificazione emessi deve essere trasmessa su supporto informatico all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalle Amministrazioni competenti (per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: stc.abilitazioni@mit.gov.it; per il Ministero dell'interno: prev.normazione@vigilfuoco.it; per il Ministero dello sviluppo economico: imp.mccvnt. div14info@sviluppoeconomico.gov.it) o, in alternativa, essere resa disponibile direttamente sul sito internet o tramite accesso remoto al server dell'organismo. d) Direttive per la semplificazione amministrativa delle istruttorie di abilitazione Per una semplificazione degli adempimenti amministrativi e per uniformità di indirizzo nell'espletamento delle attività successive alla prima abilitazione, a seconda delle fattispecie applicabili, è necessario che ciascun Organismo: acquisisca il nulla-osta dell'Amministrazione/i che ha/nno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione nei casi di: a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di nuovi incaricati come responsabili (o sostituti) della firma di certificati CE o di rapporti di prova/classificazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva di effettuare un nuovo audit per valutare la competenza tecnica dei candidati; b) inserimento di nuovo personale tecnico (ispettori, addetti a laboratori di prova, ecc.); c) trasferimento o istituzione di nuove sedi operative; d) modifiche significative del Manuale di Qualità e dei documenti del sistema qualità utilizzati nell'attestazione della conformità in ambito CPD, esaminati in precedenti istruttorie di abilitazione (regolamenti, procedure operative, istruzioni operative, ecc.); e) sostituzione di attrezzature di prova, corredata con la documentazione tecnica attestante l'idoneità per l'effettuazione delle prove previste nell'attestazione della conformità. Nei casi a) e b) è necessario evidenziare la qualificazione professionale per lo specifico settore di attività, integrata con la copia del Libro Unico del Lavoro dell'Organismo e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati. Inoltre dovrà essere trasmesso l'aggiornamento del mansionario con indicazione delle competenze, per prodotto/famiglia di prodotti o per metodica di prova, di ciascun addetto con funzioni tecniche e direttive. In relazione all'inserimento di nuovo personale ispettivo, occorre fare riferimento anche a quanto previsto nei successivi paragrafi e) ed f). Nei casi a), b) e c) le Amministrazioni competenti possono effettuare un nuovo audito visita ispettiva per valutare la competenza tecnica dei candidati e/o l'idoneità delle sedi, locali ed attrezzature proposte; dia COMUNICAZIONE alle Amministrazioni competenti nei casi di: a) nomina di un nuovo responsabile legale; b) rinnovo della polizza di assicurazione di responsabilità civile; c) aggiornamento del tariffario, con indicazione degli estremi temporali di validità; d) effettuazione delle verifiche periodiche di taratura delle attrezzature di prova, prima della relativa scadenza. Resta comunque fermo l'obbligo, per tutte le fattispecie sopra indicate, di trasmettere la pertinente documentazione prevista nell'allegato B del D.M. n. 156/2003. L'istruttoria per il rilascio del nulla-osta si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente ha ricevuto l'istanza, fatta salva la possibilità di sospensione dei termini in caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine su indicato, l'istanza si intende accolta. e) Criteri per la qualificazione del personale ispettivo, operante stabilmente in paesi esteri, per conto di Organismi di certificazione ed ispezione Nell'espletamento delle istruttorie, si è occasionalmente riscontrata la fattispecie di personale operante stabilmente in paesi esteri (anche non aderenti all'Unione europea), incaricato di svolgere funzioni ispettive per conto di Organismi di certificazione ed ispezione. Il personale su citato può operare in qualità di dipendente o collaboratore dell'organismo oppure di dipendente o collaboratore della società od ente che rappresenta la sede locale di un gruppo multinazionale, cui anche l'organismo appartiene. Per tale fattispecie, constatando la mancanza di specifici riferimenti normativi e/o di indirizzo, le Amministrazioni scriventi, competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti da costruzione in attuazione della Dir. 89/106/CEE, del D.P.R. n. 246/1993 e del D.M. n. 156/2003, hanno concordato le seguenti disposizioni, per garantire la necessaria uniformità di indirizzo nella trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio di nulla-osta ai fini dell'inserimento nell'elenco del personale con funzioni tecniche e direttive. Si ritiene innanzitutto necessario, in prima applicazione, che gli Organismi abilitati dalle Amministrazioni competenti provvedano ad inoltrare una dichiarazione circa l'eventuale utilizzo in attività ispettive di personale, in qualità di dipendente o collaboratore, operante stabilmente in paesi esteri. Nel caso in cui l'Organismo intenda avvalersi delle prestazioni di detto personale, sarà necessario produrre inoltre la seguente documentazione (resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000): dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Organismo, volta ad assicurare che detto personale sia in possesso dei titoli di studio ed esperienza professionale, equivalenti a quelli previsti all'art. 9 del D.M. n. 156/2003, come desumibile da curriculum vitae tradotto in lingua italiana, e che esso opererà, nello specifico settore di competenza, nel rispetto delle procedure operative trasmesse alle Amministrazioni abilitanti; atto d'impegno, sottoscritto dal Direttore tecnico, dal Responsabile della qualità e dal legale rappresentante dell'Organismo, a far si che detto personale: sia impiegato esclusivamente in attività di ispezione, con esclusione di tutte quelle preliminari o successive previste dall'Iter per la certificazione, che resteranno di esclusiva competenza del personale operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo; sostenga un corso iniziale di addestramento, tenuto da personale operante stabilmente nella sede centrale dell'Organismo, e teso ad assicurare la conoscenza della Dir. 89/106/CEE, delle disposizioni nazionali di recepimento (D.P.R. n. 246/1993 e D.M. n. 156/2003), delle norme armonizzate di prodotto e delle check-lists/procedure operative/istruzioni/modulistica di riferimento per la specifica attività ispettiva da svolgere. La documentazione di riferimento per l'attività ispettiva dovrà essere tradotta in una lingua conosciuta dall'ispettore; sia qualificato come ispettore solo dopo un affiancamento iniziale effettuato in qualità di osservatore con un ispettore operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, da ripetersi successivamente con cadenza almeno biennale; sia coinvolto obbligatoriamente nelle periodiche attività di aggiornamento e formazione continua, tenute da personale operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, secondo le cadenze temporali stabilite nei documenti del sistema di qualità e comunque almeno ogni due anni. Si soggiunge, infine, che trattandosi di fattispecie per cui è prevista la necessità di ottenere un nulla-osta, l'Amministrazione/i che hanno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione si riserva/no la facoltà di convocare presso i propri uffici i candidati per effettuare un audit mirato a valutarne la competenza tecnica. e.1) Criteri ulteriori per la qualificazione del personale ispettivo, operante stabilmente in paesi esteri, per conto di sedi estere di uno stesso gruppo multinazionale cui appartiene l'organismo di certificazione ed ispezione È possibile inoltre che venga prospettato l'utilizzo di personale ispettivo dipendente di società che siano sedi estere dello stesso gruppo multinazionale cui appartiene l'Organismo. In tale caso particolare, ferma restando la responsabilità della supervisione e controllo in capo all'Organismo nazionale che ha ottenuto l'abilitazione, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo e), è necessario regolamentare tale attività previa l'adozione di una delle seguenti procedure: stipula di una specifica Convenzione tra l'Organismo e la/e sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano regolarmente servizio, con le modalità previste dall'art. 14 del D.M. n. 156/2003; dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del legale rappresentante che i suddetti ispettori svolgeranno tale attività sulla base di un accordo quadro stipulato fra l'Organismo e la sede/i estera/e in cui detti ispettori prestano regolarmente servizio. L'accordo quadro deve specificare che per l'esecuzione di tali attività è vincolante l'utilizzo di procedure, modulistica e tariffe dell'organismo abilitato, sottoposte alla vigilanza delle Amministrazioni competenti ai sensi del D.M. n. 156/2003. Devono inoltre essere riportate nell'oggetto le limitazioni relative ai servizi offerti dalla sede locale, come di seguito evidenziato. Qualora per procedure amministrative societarie e/o disposizioni nazionali del paese in cui è stabilito il richiedente del servizio di certificazione, sia previsto che il contratto sia stipulato direttamente con la sede estera (e non con l'Organismo abilitato), è necessario che in esso venga data evidenza che: il servizio offerto dalla sede locale è esclusivamente legato alla effettuazione con proprio personale, se del caso coadiuvato con quello dell'organismo abilitato, della visita ispettiva; tutta la fase preliminare all'effettuazione dell'audit, relativa all'esame della documentazione tecnica predisposta dal richiedente, quella di definizione ed incarico del gruppo ispettivo, e quella successiva, di valutazione del fascicolo tecnico ed eventuale emissione del certificato nonché di sorveglianza, resta di esclusiva competenza dell'organismo abilitato, con cui la sede estera ha stipulato l'accordo quadro. f) Personale degli Organismi. Art. 9 del D.M. n. 156/2003 L'art. 9 del D.M. n. 156/2003, concernente il personale degli Organismi, dispone ai commi 1 e 2 che: «1. L'organico minimo degli Organismi è costituito: a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni; b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche; c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. 2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualità.» Ciò premesso, le Amministrazioni scriventi hanno concordato le seguenti disposizioni per garantire la necessaria uniformità di indirizzo nella trattazione delle istruttorie di abilitazione o di rilascio del nulla-osta. Con esclusivo riferimento alla funzione di direttore tecnico, alle due unità di personale laureato ed al responsabile della qualità, nonché ad eventuale personale ispettivo in sovrannumero rispetto a quanto riportato all'art. 9 del D.M. n. 156/2003, si ritiene che le stesse non debbano necessariamente essere lavoratori subordinati inseriti nell'organigramma dell'Organismo, ma che sia possibile ricorrere, in maniera equivalente, alla stipula di contratti, con le forme previste dalla legislazione vigente, con collaboratori esterni che, pur escludendo espressamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, abbiano le seguenti caratteristiche: durata almeno pari a quella di scadenza dell'abilitazione (sette anni); rispetto dei requisiti previsti nei commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.M. n. 156/2003; per la funzione di direttore tecnico: presenza fisica, presso la/e sede/i in cui l'organismo opera e che risultano indicate nei decreti di abilitazione, per un tempo congruo all'esercizio delle funzioni previste dal D.M. n. 156/2003 e dalle procedure operative dell'organismo, valutato in relazione all'attività prevedibile o effettivamente svolta dall'organismo nel settore della marcatura CE dei prodotti da costruzione e comunque per almeno trenta giorni nell'anno solare. È possibile inoltre prevedere nell'organigramma la funzione di vice-direttore o sostituto del direttore tecnico, purché: il personale incaricato sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il direttore tecnico; l'impiego sia previsto solo per periodi limitati e definiti, per manifesto e temporaneo impedimento del Direttore Tecnico ed avvenga con modalità specificate nel sistema di qualità dell'Organismo. Si precisa infine che l'impiego di personale usualmente operante in laboratorio per svolgere altre attività soggette a diverse autorizzazioni/concessioni ministeriali, è consentito esclusivamente con le eventuali limitazioni e prescrizioni stabilite dall'Amministrazione competente (ad esempio sperimentatori per prove su materiali e prodotti strutturali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 possono essere impiegati soltanto in attività di prova analoghe a quelle previste dalla Circ. 14 dicembre 1999, n. 346/STC del Min. LL.PP. ma non in attività di ispezione dei siti produttivi svolte ai sensi del D.M. n. 156/2003). g) Sedi locali ed archiviazione dei fascicoli tecnici La terzietà degli Organismi richiede che la pianificazione delle attività svolte debba avvenire nel rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche. Ciò può essere garantito solo assicurando che la registrazione delle pratiche di certificazione/prova ed il coordinamento delle attività tecniche di certificazione a valle della conferma d'ordine (esame della documentazione tecnica predisposta dal fabbricante, programmazione delle viste ispettive presso il/i sito/i produttivo/i, esame del fascicolo tecnico da sottoporre alla decisione relativa al rilascio/sospensione/revoca della certificazione) sia assicurato a livello centrale, coordinando le attività svolte nella sede centrale con quelle di eventuali unità locali opportunamente designate dall'Organismo ed autorizzate dalle Amministrazioni competenti. È per tale motivazione che nelle istruttorie (e nei decreti) di abilitazione emessi ai sensi del D.M. n. 156/2003, qualora sia previsto lo svolgimento in unità locali di compiti tecnici ai fini dell'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, dette strutture ed il relativo personale sono oggetto di esame ed ispezione al pari della sede centrale dell'organismo, e, alla conclusione del procedimento amministrativo, sono citate nel decreto di abilitazione. Al di fuori di tale ipotesi, un parziale decentramento delle attività preliminari all'iter di certificazione deve essere limitato esclusivamente alla formulazione di offerte economiche relative ad attività di attestazione della conformità ai sensi del D.M. n. 156/2003, sulla base di documenti di riferimento (facsimile dell'offerta e tariffario) stabiliti dalla sede centrale dell'Organismo. Nel caso di Organismi operanti in più sedi, è inoltre certamente possibile avvalersi della possibilità di creare archivi cartacei o elettronici anche nelle sedi periferiche, purché sia garantita comunque la disponibilità nella sede centrale (o in altra sede autorizzata) dell'archivio completo dei fascicoli tecnici, a disposizione per le attività di vigilanza delle Amministrazioni abilitanti. Per quanto concerne la possibilità di dematerializzare l'archivio dei fascicoli di riscontro, si evidenzia la necessità che l'Organismo, qualora richieda alle Amministrazioni competenti di avvalersi di tale facoltà, assicuri il rispetto di procedure analoghe a quelle previste nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale» e s.m.i., che siano cioè tali da garantire la certezza circa l'autenticità dei documenti informatici e dei soggetti responsabili della loro redazione nonché l'adeguatezza delle modalità di gestione e conservazione. Si precisa infine che i fascicoli su citati debbono essere predisposti in modo tale consentire un effettivo controllo sia da parte dell'Autorità vigilante che del richiedente che ne abbia titolo secondo le leggi vigenti. A tale fine è necessario che sia prevista la conservazione in luogo apposito e noto, per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per almeno dieci anni dalla relativa data di risoluzione, dei seguenti atti per ciascuna attività di attestazione della conformità espletata: Domanda (corredata della documentazione tecnica ed da eventuale campionatura); Commessa; Verbale nomina Servizi coinvolti; Documenti attestanti l'attività svolta dai Servizi e dai richiedenti l'attestazione della conformità. Se ITT: Definizione campionatura di prova e documentazione tecnica; Rapporto di Prova [in copia conforme]; Minuta di prova (anche nel Laboratorio). Se FPC: Rapporto di Ispezione Iniziale; Allegati, Check list; Rapporto Ispezione Periodiche; Eventuali Reclami e Azioni Correttive; Certificato o di prodotto (1 o 1+) o di FPC (2 o 2+) [in copia conforme]; Verbali dei servizi incaricati circa la decisione di rilascio/ratifica, sospensione e revoca dei certificati. Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo deve essere munita di data significativa ai fini della collocazione temporale nell'iter di attestazione della conformità. Pertanto: i documenti in entrata, trasmessi dal richiedente all'Organismo, devono recare la data di ricezione, con timbro datario riportante la ragione sociale dell'organismo; i documenti in uscita, trasmessi dall'Organismo al richiedente, devono riportare la data di produzione dell'atto e/o di trasmissione secondo il caso. Il Capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno Tronca Il Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Karrer Il Capo dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione del Ministero dello sviluppo economico Tripoli Allegato 1 Facsimile di Certificato per s.a.c. 1 + «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione» “Logo dell'Organismo di certificazione” Certificato CE di conformità “nnnn - CPD - zzzz (1)” In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione “PRODOTTO(I) (2)” “parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)” immesso sul mercato da “Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato” “Indirizzo completo” e prodotto nello stabilimento “Fabbrica” “Indirizzo completo” è sottoposto dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato “ Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo membro EOTA (5)” ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato “ Nome dell'Organismo di Ispezione (6)” ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica e l'organismo notificato “Nome del/i Laboratori/o di Prova (7)” esegue le prove di verifica su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni definite nell'allegato ZA della norma o nell’ETA (opzioni alternative) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure “ETA-yy/BBBB (8)” sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti. Il presente certificato è stato emesso la prima volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. “Città, Data (11)” “Firma autorizzata” “Revisione n. (12)” “Titolo, Posizione” “Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto (13)” Facsimile di Certificato per s.a.c. 1 «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione» “Logo dell'Organismo di certificazione” Certificato CE di conformità “nnnn - CPD - zzzz (1)” In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione “PRODOTTO(I) (2)” “parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)” immesso sul mercato da “Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato” “Indirizzo completo” e prodotto nello stabilimento “Fabbrica” “Indirizzo completo” è sottoposto dal fabbricante al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato “ Nome del/i Laboratori/o di Prova/Organismo membro EOTA (5)” ha eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto, l'organismo notificato “Nome dell'Organismo di Ispezione (6)” ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione della conformità e le prestazioni definite nell'allegato ZA della norma o nell'ETA (opzioni alternative) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure “ETA-yy/BBBB (8)” sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti. Il presente certificato è stato emesso la prima volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. “Città, Data (11)” “Firma autorizzata” “Revisione n. (12)” “Titolo, Posizione” “Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto (13)” Facsimile di Certificato per s.a.c. 2+ «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione» “Logo dell'Organismo di certificazione” Certificato CE del controllo di produzione della fabbrica “nnnn - CPD - zzzz (1)” In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione “PRODOTTO(I) (2)” “parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)” prodotto dal fabbricante “Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato” “Indirizzo completo” nello stabilimento di “Fabbrica” “Indirizzo completo” è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato “Nome dell'organismo di Ispezione” (6) ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritti nell'allegato ZA della norma o nell'ETA (opzioni alternative) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure “ETA-yy/BBBB (8)” sono stati applicati. Il presente certificato è stato emesso la prima volta il “data” ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. “Città, Data (11)” “Firma autorizzata” “Revisione n. (12)” “Titolo, Posizione” “Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto (13)” Facsimile di Certificato per s.a.c. 2 «Nome e indirizzo dell'Organismo di certificazione» “Logo dell'Organismo di certificazione” Certificato CE del controllo di produzione della fabbrica “nnnn - CPD - zzzz (1)” In conformità alla Dir. 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Dir. 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione “PRODOTTO(I) (2)” “parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi; metodo(i) per la marcatura CE (3); descrizione del prodotto (tipo, identificazione, uso inteso); campo di diretta applicazione; particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica (4)” prodotto dal fabbricante “Nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato” “Indirizzo completo” nello stabilimento di “Fabbrica” “Indirizzo completo” è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione in fabbrica e che l'organismo notificato “Nome dell'organismo di Ispezione (6) “ ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica il “data”. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritti nell'allegato ZA della norma o nell' ETA (opzioni alternative) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” oppure “ETA-yy/BBBB (8)” sono stati applicati. Il presente certificato è stato emesso la prima volta il “ data “ ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. “Città, Data (11)” “Firma autorizzata” “Revisione n. (12)” “Titolo, Posizione” “Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto (13)” Annex 2 Example of Certificate for a.o.c. 1 + «Name and address of the certification body» “Logo of the certification Body” EC certificate of conformity “nnnn - CPD - zzzz (1)” In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it has been stated that the construction product “PRODUCT(S) (2)” “product parameters (performance of the product) and classes; “CE marking method(s)” used if applicable (3); description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification (4)” placed on the market by “Name of the producer or its authorised representative” “Full address” and produced in the factory “Factory” “Full address” is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “ Name of the testing laboratory(ies)/Approval body (5)” has(ve) performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the notified body “ Name of the inspection body (6)” the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control and the notified body “ Name of the testing laboratory(ies) (7)” perform(s) the audit-testing of samples taken at the factory, on the market or at the construction site. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp. “ETA-yy/BBBB (8)” were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements. This certificate was first issued on “ date “ and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. “City, Date (11)” “Authorized signature” “Revision n. (12)” “Title, Position” “Reference to national regulations concerning the product (13)” Example of Certificate for a.o.c. 1 «Name and address of the certification body» “Logo of the certification Body” EC certificate of conformity “nnnn - CPD - zzzz (1)” In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it has been stated that the construction product “PRODUCT(S) (2)” “product parameters (performance of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable (3); description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification (4)” placed on the market by “Name of the producer or its authorised representative” “Full address” and produced in the factory “Factory” “Full address” is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “ Name of the testing laboratory(ies)/Approval body (5)” has(ve) performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the notified body “ Name of the inspection body (6)” the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp. “ETA-yy/BBBB (8)” were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements. This certificate was first issued on “ date “ and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. “City, Date (11)” “Authorized signature” “Revision n. (12)” “Title, Position” “Reference to national regulations concerning the product (13)” Example of Certificate for a.o.c. 2+ «Name and address of the certification body» “Logo of the certification Body” EC certificate of factory production control “nnnn - CPD - zzzz (1)” In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it has been stated that the construction product “PRODUCT(S) (2)” “product parameters (performance of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable (3); description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification (4)” produced by the manufacturer “Name of the producer” “Full address” in the factory “Factory” “Full address” is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body “Name of the inspection body” has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp. “ETA-yy/BBBB (8)” were applied. This certificate was first issued on “ date “ and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. “City, Date (11)” “Authorized signature” “Revision n. (12)” “Title, Position” “Reference to national regulations concerning the product (13)” Example of Certificate for a.o.c. 2 «Name and address of the certification body» “Logo of the certification Body” EC certificate of factory production control “nnnn - CPD - zzzz (1)” In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 december 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (the Construction Products Directive or CPD), as amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 july 1993, it has been stated that the construction product “PRODUCT(S) (2)” “product parameters (performance of the product) and classes; "CE marking method(s)" used if applicable (3); description of the product (type, identification, intended use); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification (4)” produced by the manufacturer “Name of the producer” “Full address” in the factory “Factory” “Full address” is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product and to a factory production control and that the notified body “Name of the inspection body (6)” has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control on “ date “. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in annex ZA of the standard or in the ETA (resp. in) “EN AAAAA:yyyy (8)/An:yyyy (9)/AC:yyyy (10)” resp. “ETA-yy/BBBB (8)” were applied. This certificate was first issued on “ date “ and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. “City, Date (11)” “Authorized signature” “Revision n. (12)” “Title, Position” “Reference to national regulations concerning the product (13)” Allegato 3 Legenda esplicativa 1. Numerazione del certificato I simboli indicano: nnnn = Numero identificativo dell'Organismo Notificato assegnato dalla Commissione Europea; zzzz = Numero progressivo del certificato (corrispondente a quello riportato nel registro dei certificati di cui all'articolo 10 comma 5 del D.M. n. 156/2003). 2. Prodotto Riportare la denominazione del prodotto utilizzata nella pertinente specifica tecnica (hEN o ETA). 3. "Metodo(i) per la marcatura CE" Molte specifiche tecniche per prodotti strutturali consentono la possibilità di utilizzare metodi alternativi per determinare le proprietà connesse alla stabilità ed alla resistenza (in accordo agli Eurocodici ed alla Linea Guida "L"). Tali metodi sono comunemente indicati come "Metodo 1", "Metodo 2" e "Metodo 3" (in qualche caso suddiviso in "Metodo 3a" e "Metodo 3b"). Se la specifica tecnica consente l'uso di più di un metodo, il certificato deve riportare chiaramente quale metodo(i) l'Organismo sta certificando. 4. Caratteristiche del prodotto ed uso inteso Riportare le informazioni richieste con riferimento a quanto prescritto nella pertinente specifica tecnica (disposizioni contenute nell'Appendice ZA.3 della norma armonizzata hEN o nell'ETA). Se necessario, identificare i vari tipi di prodotto coperti dal certificato e fornire una chiara indicazione delle relative classi prestazionali, ove differenti. Per prodotti per cui sia pertinente il requisito essenziale n. 2, è altresì obbligatorio riportare le seguenti informazioni, ove previste nella pertinente specifica tecnica: - classe di reazione a lfuoco Se necessario, precisare le condizioni in cui è valida l'attribuzione della classe (ad es. spessore, densità, ecc.), stabilite sulla base del contenuto del rapporto di prova/classificazione o di una decisione di attribuzione automatica della classe. - classe di resistenza al fuoco Riportare il campo di diretta applicazione, con riferimento a quanto contenuto nel rapporto di prova/classificazione. 5. Laboratori/o di prova responsabile/i delle prove iniziali di tipo Riportare la/e denominazione/i del/i laboratorio/i o dell'Organismo membro EOTA che hanno eseguito le prove iniziali di tipo del prodotto. L'indicazione può essere omessa se l'organismo notificato che emette il certificato effettua tutte le prove richieste per l'attestazione della conformità in qualità di laboratorio notificato. 6. Organismo di ispezione Riportare la denominazione dell'organismo di ispezione che ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica, se distinto dall'organismo notificato che emette il certificato. 7. Laboratori/o di prova responsabile/i delle prove di verifica su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere Riportare la/e denominazione/i del/i laboratorio/i che eseguirà/nno le prove di verifica. L'indicazione può essere omessa se l'organismo notificato che emette il certificato effettua tutte le prove richieste per l'attestazione della conformità in qualità di laboratorio notificato. 8. Riferimenti della norma armonizzata di prodotto I simboli indicano: AAAAA/BBBBB = Numero della norma armonizzata hEN / ETA; yyyy = Anno di pubblicazione della specifica tecnica. 9. Riferimenti a emendamenti della norma armonizzata di prodotto Da utilizzare solo nel caso di emendamenti della norma armonizzata per i quali la Commissione europea abbia stabilito la data di applicabilità ai fini dell'attestazione della conformità. I simboli indicano: n = Numero della revisione più recente della norma armonizzata di prodotto cui fa riferimento il certificato; yyyy = Anno di pubblicazione della revisione della norma armonizzata di prodotto. 10. Riferimenti ad errata-corrige della norma armonizzata di prodotto Da utilizzare solo nel caso di errata-corrige della norma armonizzata per i quali la Commissione europea abbia stabilito la data di applicabilità ai fini dell'attestazione della conformità. Il simbolo indica: yyyy = Anno di pubblicazione dell'errata-corrige della norma armonizzata di prodotto. 11. Data di emissione/revisione del Certificato Riportare la data di emissione del certificato. Per la prima emissione coincide con la data riportata nel testo del certificato. 12. Numero di revisione In caso di revisione per aggiornamento dei dati contenuti nel certificato, che non comporti la necessità del ritiro di un certificato precedentemente emesso (ad es. per cambio della ragione sociale del fabbricante o della denominazione commerciale del prodotto), incrementare il numero di revisione di una unità. Per la prima emissione, il numero di revisione è 0 (zero). 13. Estremi delle eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto Riportare le eventuali disposizioni nazionali applicabili al prodotto. Per l'Italia, è necessario fare riferimento ai decreti interministeriali emanati ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 246/1993 (ad es. D.M. 5 marzo 2007, D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009). Allegato 4 Modello del registro dei prodotti certificati ovvero provati/classificati (istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del D.M.. n. 156/2003) Registro dei prodotti certificati ovvero provati/classilicati da “nome dell'organismo notificato”, quale organismo notificato ai sensi della Dir. 89/106/CEE con n. “nnnn” ed abilitato con i decreti “ elenco dei decreti di abilitazione” Il presente registro viene istituito ed aggiornato ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del D.M. 9 maggio 2003, n. 156. Istruzioni per la compilazione 1) Numerazione dei certificati in accordo al formato nnnn-CPD-zzzz (connnnn = Numero identificativo dell'Organismo Notificato assegnato dalla Commissione Europea; zzzz = Numero progressivo del certificato). 2) Ad ogni rapporto di prova rilasciato va assegnato un distinto numero progressivo, salvo i seguenti casi: - più prove effettuate ai fini di ottenere una particolare classificazione del prodotto (ad es. classe di reazione o resistenza al fuoco), per cui è possibile fare riferimento nel registro al solo rapporto di classificazione; - l'organismo abbia effettuato anche la certificazione di prodotto (si utilizzerà il campo norme di prova/classificazione per elencare quelle svolte in qualità di laboratorio notificato). 3) Fare riferimento alle indicazioni contenute nella specifica tecnica di prodotto (Appendice ZA.3 delle norma hEN o nell'ETA) ed a quanto riportato nel certificato. 4) Riportare i soli rapporti di prova/classificazione emessi dall'organismo in qualità di laboratorio notificato. Vanno elencati tutti i rapporti emessi per lo specifico prodotto. 5) Nel caso di rapporti di prova/classificazione utilizzati da un altro organismo notificato incaricato della certificazione di prodotto, riportare anche la denominazione di tale organismo. 6) Da utilizzare per i soli certificati, indicando se siano in corso di validità, sospesi o ritirati. Ultimo aggiornamento del registro: “data” D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art. 9 D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art. 10 D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , art. 14 D.M. 9 maggio 2003, n. 156 , allegato B D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art. 6 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 59 Dir. 22 luglio 1993, n. 93/68/CEE
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martedì 5 luglio 2011
Ministero dell'interno Circ. 9-6-2011 n. 3 Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del D.M. 9 maggio 2003, n. 156. Emanata dal Ministero dell'interno. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 2011, n. 153.
RAI: DANDINI, NON SO SE ANDRO' IN ONDA
RAI: DANDINI, NON SO SE ANDRO' IN ONDA
SE L'AZIENDA VUOLE DISFARSI DI NOI AMLENO CE LO FACCIA SAPERE
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Jaafate o Gnaafate? Ovvero tornate
in onda la prossima stagione o no? Mi piacerebbe rispondere a
questa semplice domanda, ma sinceramente non so cosa dire. Per
quel che mi riguarda non ho contratti, ne' contatti. Non ho
ricevuto telefonate simboliche o sostanziali da nessun
presidente o direttore generale. In compenso il mio faccione e'
stato inserito negli spot che l'azienda offre agli inserzionisti
per stimolare gli investimenti pubblicitari, ossigeno agognato
da ogni tv''. Lo scrive Serena Dandini in una lettera al
Corriere della Sera.
Esistono ''forze superiori che ormai tutti danno per
scontate, poteri che alitano sulle decisioni delle alte sfere
televisive, ma noi ormai ci siamo abituati a tutto, non ci
spaventa neanche che una importante dirigente del marketing Rai,
ex dipendente del presidente del Consiglio ora deputata Pdl,
spifferi in anteprima la programmazione alla concorrenza per
farla vincere meglio e oscurare le trasmissioni scomode o
sgradite al manovratore'', scrive la conduttrice di ''Parla con
Me''.
''Visti i risultati dell'ultima stagione, RaiTre ci ha
riconfermato con gioia nel suo palinsesto che pare pero' non sia
lo stesso palinsesto della direzione generale'', racconta
Dandini. ''Se l'azienda vuole disfarsi della nostra
collaborazione sarebbe se non altro corretto farcelo sapere.
Perche' tenere il nostro programma e quello di altri validi
collaboratori nel limbo dell'incertezza fino all'ultimo? L'anno
scorso abbiamo firmato la mattina stessa della nostra prima
puntata. Non e' un po' troppo?''.
''Verrebbe da pensar male come le famose e onnipresenti voci
di corridoio suggeriscono a piu' riprese: stanno cercando un
cavillo legale per bloccarvi definitivamente'', prosegue
Dandini. ''Sarebbero solo i soliti innocui gossip ma purtroppo
nel nostro Paese vengono puntualmente confermati dalla
pubblicazione di intercettazioni telefoniche che fanno
accapponare la pelle o almeno la faranno accapponare ancora per
poco, fino a che passera' la legge che ne limitera'
l'utilizzazione''.(ANSA).
Y89-PNZ
05-LUG-11 10:30 NNNN
SE L'AZIENDA VUOLE DISFARSI DI NOI AMLENO CE LO FACCIA SAPERE
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Jaafate o Gnaafate? Ovvero tornate
in onda la prossima stagione o no? Mi piacerebbe rispondere a
questa semplice domanda, ma sinceramente non so cosa dire. Per
quel che mi riguarda non ho contratti, ne' contatti. Non ho
ricevuto telefonate simboliche o sostanziali da nessun
presidente o direttore generale. In compenso il mio faccione e'
stato inserito negli spot che l'azienda offre agli inserzionisti
per stimolare gli investimenti pubblicitari, ossigeno agognato
da ogni tv''. Lo scrive Serena Dandini in una lettera al
Corriere della Sera.
Esistono ''forze superiori che ormai tutti danno per
scontate, poteri che alitano sulle decisioni delle alte sfere
televisive, ma noi ormai ci siamo abituati a tutto, non ci
spaventa neanche che una importante dirigente del marketing Rai,
ex dipendente del presidente del Consiglio ora deputata Pdl,
spifferi in anteprima la programmazione alla concorrenza per
farla vincere meglio e oscurare le trasmissioni scomode o
sgradite al manovratore'', scrive la conduttrice di ''Parla con
Me''.
''Visti i risultati dell'ultima stagione, RaiTre ci ha
riconfermato con gioia nel suo palinsesto che pare pero' non sia
lo stesso palinsesto della direzione generale'', racconta
Dandini. ''Se l'azienda vuole disfarsi della nostra
collaborazione sarebbe se non altro corretto farcelo sapere.
Perche' tenere il nostro programma e quello di altri validi
collaboratori nel limbo dell'incertezza fino all'ultimo? L'anno
scorso abbiamo firmato la mattina stessa della nostra prima
puntata. Non e' un po' troppo?''.
''Verrebbe da pensar male come le famose e onnipresenti voci
di corridoio suggeriscono a piu' riprese: stanno cercando un
cavillo legale per bloccarvi definitivamente'', prosegue
Dandini. ''Sarebbero solo i soliti innocui gossip ma purtroppo
nel nostro Paese vengono puntualmente confermati dalla
pubblicazione di intercettazioni telefoniche che fanno
accapponare la pelle o almeno la faranno accapponare ancora per
poco, fino a che passera' la legge che ne limitera'
l'utilizzazione''.(ANSA).
Y89-PNZ
05-LUG-11 10:30 NNNN
E' super-stangata sugli statali 215 euro in meno al mese....Stretta sui giorni di malattia anche per le forze di polizia e per le forze armate....
MANOVRA: SILP-CGIL, GOVERNO PENALIZZA ANCORA FORZE ORDINE
(ANSA) - ROMA, 4 LUG - La manovra penalizza le forze
dell'ordine. L'accusa arriva da Claudio Giardullo, segretario
generale del sindacato di polizia Silp-Cgil.
''Il Governo - lamenta Giardullo - con accanimento degno di
miglior causa, smentisce se stesso e reintroduce con la nuova
manovra finanziaria il mancato pagamento delle indennita'
accessorie, per i primi dieci giorni di malattia, agli operatori
di polizia che si ammalano, anche per causa di servizio, quando
non sono impiegati in attivita' che la norma definisce
genericamente 'operative'. Quindi - sottolinea - non tiene conto
delle modifiche approvate in sede di conversione del decreto 112
del 2008 e vuole ancora una volta penalizzare le forze
dell'ordine, disconoscendo la loro specificita' tanto
sbandierata, ma evidentemente non difesa, dai ministri Maroni e
La Russa''.
''E, veramente troppo negli stessi giorni in cui si spertica
a tessere l'elogio delle forze di polizia per i fatti della Val
di Susa - prosegue il segretario del Silp - il Governo trova
anche il modo escluderle dai finanziamenti aggiuntivi ai
contratti integrativi, previsti per le amministrazioni che
registrano economie di spesa. Insomma - conclude - questo
Governo non riesce proprio a uscire dalla logica degli annunci
non seguiti dai fatti e riconoscere agli operatori delle forze
di polizia ci• che tutto il Paese, sul piano della
professionalit… e dell'impegno, riconosce da tempo''. (ANSA).
NE
04-LUG-11 18:48 NNNN
UOMO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN STRADA A ROMA
ROMA: AGGUATO IN STRADA A PRATI, UOMO RAGGIUNTO DA COLPI PISTOLA
=
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni e' stato
raggiunto da colpi di pistola in via Grazioli, nel quartiere Prati a
Roma. Sul posto e' intervenuta la Squadra Mobile di Roma.
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 10:18
NNNN
UOMO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN STRADA A ROMA
(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Omicidio in strada nel quartiere
Prati a Roma. Un romano di 33 anni e' stato ucciso in strada
dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, in
via Grazioli Lante. La vittima aveva alcuni precedenti per
lesioni. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile della Questura
di Roma.(ANSA).
Y4J-TAG
05-LUG-11 10:22 NNNN
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Un uomo di 33 anni e' stato
raggiunto da colpi di pistola in via Grazioli, nel quartiere Prati a
Roma. Sul posto e' intervenuta la Squadra Mobile di Roma.
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 10:18
NNNN
UOMO UCCISO A COLPI DI PISTOLA IN STRADA A ROMA
(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Omicidio in strada nel quartiere
Prati a Roma. Un romano di 33 anni e' stato ucciso in strada
dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, in
via Grazioli Lante. La vittima aveva alcuni precedenti per
lesioni. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile della Questura
di Roma.(ANSA).
Y4J-TAG
05-LUG-11 10:22 NNNN
MANOVRA: LODO; AVVENIRE, CORREGGERE QUEGLI ERRORI PARTICOLARI SCONCERTANTI, NON CI SI CAPACITA PER NORMA SUL LODO
MANOVRA: LODO; AVVENIRE, CORREGGERE QUEGLI ERRORI
PARTICOLARI SCONCERTANTI, NON CI SI CAPACITA PER NORMA SUL LODO
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Dalle pieghe dei provvedimenti
destinati a mantenere il piu' possibile in ordine i malmessi
equilibri contabili del Bel Paese emergono particolari
sconcertanti''. Lo scrive il direttore di Avvenire Marco
Tarquinio in un editoriale dal titolo ''Errori da correggere''
che critica la manovra economica.
''Si possono chiedere, in forma di ticket, sacrifici
probabilmente inevitabili ma certo pesanti e amari ai malati, si
possono, e forse si devono, bloccare per un altro anno il
turnover e gli aumenti di stipendio nella pubblica
amministrazione, e si puo' persino decidere che in questo Paese,
dove l'evasione fiscale e' ancora e sempre scandalosa, i
'ricchi' a cui chiedere di piu' siano i pensionati che incassano
trattamenti previdenziali da 1.428 euro lordi al mese'', scrive
Tarquinio.
Tuttavia, ''non si capisce perche' i tagli ai costi della
politica siano invece tutti orientati al futuro e debbano
ridursi, qui e ora, alla sola riduzione dei voli di Stato'',
prosegue l'editoriale. ''E soprattutto non ci si capacita del
motivo per cui in una manovra cosi' aspra e dura, e in un
momento cosi' complicato per l'Italia e per la stessa
maggioranza che la governa, debba saltar fuori una norma che in
se' puo' avere una logica ma che oggi appare tagliata su misura
per una vicenda, il lodo Mondadori, che riguarda un'azienda di
famiglia del premier''.
''Tutto si puo' capire - conclude Tarquinio - ma non tutto si
puo' spiegare e accettare. E gli errori si correggono''.(ANSA).
Y89-PNZ
05-LUG-11 10:12 NNNN
PARTICOLARI SCONCERTANTI, NON CI SI CAPACITA PER NORMA SUL LODO
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''Dalle pieghe dei provvedimenti
destinati a mantenere il piu' possibile in ordine i malmessi
equilibri contabili del Bel Paese emergono particolari
sconcertanti''. Lo scrive il direttore di Avvenire Marco
Tarquinio in un editoriale dal titolo ''Errori da correggere''
che critica la manovra economica.
''Si possono chiedere, in forma di ticket, sacrifici
probabilmente inevitabili ma certo pesanti e amari ai malati, si
possono, e forse si devono, bloccare per un altro anno il
turnover e gli aumenti di stipendio nella pubblica
amministrazione, e si puo' persino decidere che in questo Paese,
dove l'evasione fiscale e' ancora e sempre scandalosa, i
'ricchi' a cui chiedere di piu' siano i pensionati che incassano
trattamenti previdenziali da 1.428 euro lordi al mese'', scrive
Tarquinio.
Tuttavia, ''non si capisce perche' i tagli ai costi della
politica siano invece tutti orientati al futuro e debbano
ridursi, qui e ora, alla sola riduzione dei voli di Stato'',
prosegue l'editoriale. ''E soprattutto non ci si capacita del
motivo per cui in una manovra cosi' aspra e dura, e in un
momento cosi' complicato per l'Italia e per la stessa
maggioranza che la governa, debba saltar fuori una norma che in
se' puo' avere una logica ma che oggi appare tagliata su misura
per una vicenda, il lodo Mondadori, che riguarda un'azienda di
famiglia del premier''.
''Tutto si puo' capire - conclude Tarquinio - ma non tutto si
puo' spiegare e accettare. E gli errori si correggono''.(ANSA).
Y89-PNZ
05-LUG-11 10:12 NNNN
'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI
'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI
=
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Gli agenti de Centro operativo
della Direzione Investigativa antimafia stanno sequestrando beni per
20 milioni di euro a persone legate alla 'ndrina dei Gallico di Palmi
(Reggio Calabria). Il sequestro e' stato disposto dal Tribunale di
Roma su richiesta della procura distrettuale antimafia della Capitale.
I beni sequestrati si trovano tra Roma, Ardea, Formello e
Fiumicino. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche 18
societa', tra cui l'Antico Caffe' Chigi, che si trova nell'omonima
piazza e l'Adonis, holding del gruppo con varie sedi tra il quartiere
Coppede' e i Parioli. (segue)
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:23
NNNN
'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI (2) =
(Adnkronos) - Secondo quanto emerso dalle indagini, l'Adonis
avrebbe effettuato operazioni finanziarie e acquisti per diversi
milioni di euro pur dichiarando modesti redditi. Alla base del
provvedimento di sequestro ci sono gli accertamenti disposti dalla
procura distrettuale antimafia ed eseguiti dalla Dia che hanno
individuato sia i sofisticati sistemi finanziari attraverso i quali
veniva gestito l'ingente patrimonio, sia la sperequazione tra le
entrate lecite e la disponibilita' dei beni stessi.
In particolare una delle due persone colpite dal provvedimento
non svolgeva alcuna attivita' lavorativa e negli anni passati era
stato vittima di un agguato nel corso del quale era stato ucciso
Alfonso Gallico, capo dell'omonima 'ndrina. Tra i beni sequestrati
anche un mega yacht denominato Feezy, unita' immobiliari e una villa
di 29 stanze a Formello, un salone di bellezza e 90 rapporti bancari.
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:36
NNNN
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Gli agenti de Centro operativo
della Direzione Investigativa antimafia stanno sequestrando beni per
20 milioni di euro a persone legate alla 'ndrina dei Gallico di Palmi
(Reggio Calabria). Il sequestro e' stato disposto dal Tribunale di
Roma su richiesta della procura distrettuale antimafia della Capitale.
I beni sequestrati si trovano tra Roma, Ardea, Formello e
Fiumicino. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche 18
societa', tra cui l'Antico Caffe' Chigi, che si trova nell'omonima
piazza e l'Adonis, holding del gruppo con varie sedi tra il quartiere
Coppede' e i Parioli. (segue)
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:23
NNNN
'NDRANGHETA: DIA SEQUESTRA BENI PER 20 MLN A ROMA, C'E' ANCHE A CAFFE' CHIGI (2) =
(Adnkronos) - Secondo quanto emerso dalle indagini, l'Adonis
avrebbe effettuato operazioni finanziarie e acquisti per diversi
milioni di euro pur dichiarando modesti redditi. Alla base del
provvedimento di sequestro ci sono gli accertamenti disposti dalla
procura distrettuale antimafia ed eseguiti dalla Dia che hanno
individuato sia i sofisticati sistemi finanziari attraverso i quali
veniva gestito l'ingente patrimonio, sia la sperequazione tra le
entrate lecite e la disponibilita' dei beni stessi.
In particolare una delle due persone colpite dal provvedimento
non svolgeva alcuna attivita' lavorativa e negli anni passati era
stato vittima di un agguato nel corso del quale era stato ucciso
Alfonso Gallico, capo dell'omonima 'ndrina. Tra i beni sequestrati
anche un mega yacht denominato Feezy, unita' immobiliari e una villa
di 29 stanze a Formello, un salone di bellezza e 90 rapporti bancari.
(Sod/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:36
NNNN
SICILIA: STRISCIONI A PALERMO, 'INDAGATI FAREMO I DEPUTATI'
SICILIA: STRISCIONI A PALERMO, 'INDAGATI FAREMO I DEPUTATI'
(ANSA) - PALERMO, 5 LUG - ''Siamo indagati e condannati,
vogliamo fare i deputati''. E' questo il testo di alcuni
striscioni appesi in alcune strade del centro a Palermo nei
pressi dell'universita', in Via Liberta', in Via Notarbartolo,
in via Autonomia Siciliana, e nella zona dello Stadio.
I promotori dell'iniziativa danno appuntamento ad oggi
pomeriggio per un presidio davanti a Palazzo dei Normanni, sede
dell'Assemblea Regionale Siciliana dove e' prevista in
contemporanea la seduta d'aula. ''La provocazione e' da
collegare al recente voto all'Ars - afferma una loro nota - che
ha salvato il seggio di Santo Catalano, condannato per
abusivismo edilizio''. Ma non e' questo l'unico caso al quale
fanno riferimento gli ideatori della protesta. Il 28 giugno e'
stato arrestato il deputato regionale Cateno De Luca per tentata
concussione e falso in atto pubblico. E sono complessivamente 27
su 90 i parlamentari regionali siciliani che sono stati iscritti
nel registro degli indagati dalla magistratura per una serie di
reati che vanno dalla corruzione e concussione al peculato,
dalla truffa all'abuso d'ufficio e falso. Tra di loro anche il
governatore Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in
associazione mafiosa: lo stralcio della sua posizione da parte
della procura sarebbe pero' propedeutico alla richiesta di
archiviazione. Nella quindicesima legislatura gli ordini di
custodia cautelare hanno raggiunto finora quattro deputati.
Oltre a De Luca sono finiti in manette: il deputato del Pid
Fausto Fagone, arrestato per concorso esterno, nell'ambito
dell'inchiesta catanese ''Iblis''; Gaspare Vitrano del Pd,
accusato di avere intascato una tangente da un imprenditore del
settore fotovoltaico e che il 27 giugno e' stato rimesso in
liberta' anche se nei suoi confronti i giudici hanno disposto la
misura del divieto di soggiorno in Sicilia. Ai domiciliari e'
finito anche il deputato ragusano del Mpa Riccardo Minardo per
una truffa ai danni dello Stato e dell'Unione europea.(ANSA).
FI
05-LUG-11 09:46 NNNN
"SIAMO INDAGATI, SAREMO DEPUTATI", PALERMO SI SVEGLIA INDIGNATA =
(AGI) - Palermo, 5 lug. - L'indignazione viaggia sugli
striscioni affissi questa notte nelle strade di Palermo: "Siamo
indagati e condannati, vogliamo fare i deputati", e' la
provocazione lanciata. Sono apparsi nei pressi
dell'universita', nelle centrali vie Liberta', Notarbartolo,
Autonomia Siciliana e nella zona dello stadio. Sotto accusa
l'Assemblea regionale siciliana con i suoi indagati e
arrestati. Negli striscioni anche un appuntamento per questo
pomeriggio, un presidio alle 17 davanti Palazzo dei Normanni,
sede dell'Ars, dove e' prevista la seduta d'aula. L'iniziativa
e' da collegare anche al recente voto di Sala d'Ercole che,
resistendo alla sentenza della prima sezione civile del
tribunale di Palermo e alle conclusioni della Commissione
verifica poteri dell'Ars, ha salvato a maggioranza (38 voti
contro 35) il seggio del deputato regionale del Pid Santo
Catalano, dichiarato ineleggibile perche' ha patteggiato in
appello una condanna a un anno e undici mesi per abusivismo
edilizio e, in concorso, per abuso d'ufficio. Dito puntato
contro i 27 parlamentari indagati, quattro dei quali arrestati,
l'ultimo giovedi' scorso per tentata concussione, falso e abuso
d'ufficio. (AGI)
Mrg
050944 LUG 11
NNNN
(ANSA) - PALERMO, 5 LUG - ''Siamo indagati e condannati,
vogliamo fare i deputati''. E' questo il testo di alcuni
striscioni appesi in alcune strade del centro a Palermo nei
pressi dell'universita', in Via Liberta', in Via Notarbartolo,
in via Autonomia Siciliana, e nella zona dello Stadio.
I promotori dell'iniziativa danno appuntamento ad oggi
pomeriggio per un presidio davanti a Palazzo dei Normanni, sede
dell'Assemblea Regionale Siciliana dove e' prevista in
contemporanea la seduta d'aula. ''La provocazione e' da
collegare al recente voto all'Ars - afferma una loro nota - che
ha salvato il seggio di Santo Catalano, condannato per
abusivismo edilizio''. Ma non e' questo l'unico caso al quale
fanno riferimento gli ideatori della protesta. Il 28 giugno e'
stato arrestato il deputato regionale Cateno De Luca per tentata
concussione e falso in atto pubblico. E sono complessivamente 27
su 90 i parlamentari regionali siciliani che sono stati iscritti
nel registro degli indagati dalla magistratura per una serie di
reati che vanno dalla corruzione e concussione al peculato,
dalla truffa all'abuso d'ufficio e falso. Tra di loro anche il
governatore Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in
associazione mafiosa: lo stralcio della sua posizione da parte
della procura sarebbe pero' propedeutico alla richiesta di
archiviazione. Nella quindicesima legislatura gli ordini di
custodia cautelare hanno raggiunto finora quattro deputati.
Oltre a De Luca sono finiti in manette: il deputato del Pid
Fausto Fagone, arrestato per concorso esterno, nell'ambito
dell'inchiesta catanese ''Iblis''; Gaspare Vitrano del Pd,
accusato di avere intascato una tangente da un imprenditore del
settore fotovoltaico e che il 27 giugno e' stato rimesso in
liberta' anche se nei suoi confronti i giudici hanno disposto la
misura del divieto di soggiorno in Sicilia. Ai domiciliari e'
finito anche il deputato ragusano del Mpa Riccardo Minardo per
una truffa ai danni dello Stato e dell'Unione europea.(ANSA).
FI
05-LUG-11 09:46 NNNN
"SIAMO INDAGATI, SAREMO DEPUTATI", PALERMO SI SVEGLIA INDIGNATA =
(AGI) - Palermo, 5 lug. - L'indignazione viaggia sugli
striscioni affissi questa notte nelle strade di Palermo: "Siamo
indagati e condannati, vogliamo fare i deputati", e' la
provocazione lanciata. Sono apparsi nei pressi
dell'universita', nelle centrali vie Liberta', Notarbartolo,
Autonomia Siciliana e nella zona dello stadio. Sotto accusa
l'Assemblea regionale siciliana con i suoi indagati e
arrestati. Negli striscioni anche un appuntamento per questo
pomeriggio, un presidio alle 17 davanti Palazzo dei Normanni,
sede dell'Ars, dove e' prevista la seduta d'aula. L'iniziativa
e' da collegare anche al recente voto di Sala d'Ercole che,
resistendo alla sentenza della prima sezione civile del
tribunale di Palermo e alle conclusioni della Commissione
verifica poteri dell'Ars, ha salvato a maggioranza (38 voti
contro 35) il seggio del deputato regionale del Pid Santo
Catalano, dichiarato ineleggibile perche' ha patteggiato in
appello una condanna a un anno e undici mesi per abusivismo
edilizio e, in concorso, per abuso d'ufficio. Dito puntato
contro i 27 parlamentari indagati, quattro dei quali arrestati,
l'ultimo giovedi' scorso per tentata concussione, falso e abuso
d'ufficio. (AGI)
Mrg
050944 LUG 11
NNNN
ESPLOSIONE IN CAVA BRINDISI: TROVATO CORPO OPERAIO
ESPLOSIONE IN CAVA BRINDISI: TROVATO CORPO OPERAIO
(ANSA) - BRINDISI, 4 LUG - E' stato trovato ieri sera a tarda
ora il corpo di Salvatore Di Latte, l'operaio di 46 anni, di
Carovigno, di cui non si avevano piu' notizie da quando ieri,
intorno alle 13.00, nell'ambito di normali attivita' di
estrazione sono state fatte brillare cariche di esplosivo nella
cava poco distante dalla quale e' stata poi trovata parcheggiata
e con lo sportello aperto l'auto dell'uomo.
Le ricerche, cominciate subito dopo l'allarme dato dai
dipendenti della cava, che hanno notato la vettura, erano
proseguite ieri sino a tarda ora, grazie all'ausilio di
torri-faro dei vigili del fuoco che hanno messo in atto
operazioni di sbancamento della montagna di detriti sotto la
quale si sospettava potesse trovarsi il corpo di Salvatore
Di Latte.
Nel momento dell'esplosione nella zona interessata non ci
sarebbe dovuto essere nessuno e invece qualcuno, subito dopo, ha
notato la Fiat Panda di colore rosso di Salvatore Di Latte
parcheggiata proprio nelle vicinanze e per giunta con lo
sportello aperto. E' scattato immediatamente l'allarme e sul
posto sono giunti gli uomini della Squadra Mobile e i Vigili del
fuoco. Di Latte era dipendente della azienda Cocebit, di
proprieta' dello stesso imprenditore della cava, situata tra
l'altro a poche decine di metri dal luogo dove e' avvenuta
l'esplosione, trova tra Brindisi e San Vito dei Normanni.
L'uomo si sarebbe recato nella cava, invece di trovarsi sul
suo posto di lavoro, perche' aveva intenzione - a quanto si e'
saputo - di recuperare alcune pietre utili per completare la
pavimentazione nella sua villetta. Per le ricerche sono stati
utilizzati anche cani cercapersone dei vigili del fuoco.(ANSA).
AME
05-LUG-11 09:52 NNNN
(ANSA) - BRINDISI, 4 LUG - E' stato trovato ieri sera a tarda
ora il corpo di Salvatore Di Latte, l'operaio di 46 anni, di
Carovigno, di cui non si avevano piu' notizie da quando ieri,
intorno alle 13.00, nell'ambito di normali attivita' di
estrazione sono state fatte brillare cariche di esplosivo nella
cava poco distante dalla quale e' stata poi trovata parcheggiata
e con lo sportello aperto l'auto dell'uomo.
Le ricerche, cominciate subito dopo l'allarme dato dai
dipendenti della cava, che hanno notato la vettura, erano
proseguite ieri sino a tarda ora, grazie all'ausilio di
torri-faro dei vigili del fuoco che hanno messo in atto
operazioni di sbancamento della montagna di detriti sotto la
quale si sospettava potesse trovarsi il corpo di Salvatore
Di Latte.
Nel momento dell'esplosione nella zona interessata non ci
sarebbe dovuto essere nessuno e invece qualcuno, subito dopo, ha
notato la Fiat Panda di colore rosso di Salvatore Di Latte
parcheggiata proprio nelle vicinanze e per giunta con lo
sportello aperto. E' scattato immediatamente l'allarme e sul
posto sono giunti gli uomini della Squadra Mobile e i Vigili del
fuoco. Di Latte era dipendente della azienda Cocebit, di
proprieta' dello stesso imprenditore della cava, situata tra
l'altro a poche decine di metri dal luogo dove e' avvenuta
l'esplosione, trova tra Brindisi e San Vito dei Normanni.
L'uomo si sarebbe recato nella cava, invece di trovarsi sul
suo posto di lavoro, perche' aveva intenzione - a quanto si e'
saputo - di recuperare alcune pietre utili per completare la
pavimentazione nella sua villetta. Per le ricerche sono stati
utilizzati anche cani cercapersone dei vigili del fuoco.(ANSA).
AME
05-LUG-11 09:52 NNNN
INTERNET: POLIZIA POSTALE INDIVIDUA 3 HACKER DI 'ANONYMOUS'
INTERNET: POLIZIA POSTALE INDIVIDUA 3 HACKER DI 'ANONYMOUS' =
(AGI) - Roma, 5 lug - Sono stati identificati dalla Polizia di
Stato il promotore ed alcuni esponenti di rilievo della cellula
italiana di "anonymous", il gruppo hacker che dallo scorso
gennaio ha organizzato e condotto numerosissimi attacchi
informatici ai danni di siti web istituzionali e di aziende di
rilevante interesse nazionale. Gli investigatori del Centro
Nazionale Anticrimine Informatico - CNAIPIC - della Polizia
delle Comunicazioni, coordinati dalla Procura della Repubblica
di Roma, hanno denunciato 3 persone, di cui una minorenne, ed
eseguito 32 perquisizioni su tutto il territorio nazionale ed 1
in Svizzera, nel Canton Ticino, con l'ausilio della Polizia
Cantonale Ticinese. Ingenti i danni sino ad oggi provocati alle
istituzioni ed alle aziende, che una volta colpiti dall'attacco
non sono in grado di erogare servizi all'utenza ed il
ripristino della normale funzionalita' del sito web spesso
avviene dopo molte ore, a fronte di spese consistenti.
Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza
stampa prevista alle ore 10:45 odierne presso gli uffici del
Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni a Roma in via
Tuscolana n. 1558.(AGI)
Mal
050740 LUG 11INTERNET: IDENTIFICATI ANONYMOUS ITALIANI, TRA I DENUNCIATI UN MINORENNE =
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Sono stati identificati dalla
Polizia di Stato il promotore e alcuni esponenti di rilievo della
cellula italiana di 'anonymous', il gruppo hacker che dallo scorso
gennaio ha organizzato e condotto numerosissimi attacchi informatici
ai danni di siti web istituzionali e di aziende di rilevante interesse
nazionale.
Gli investigatori del Centro Nazionale Anticrimine Informatico -
CNAIPIC - della Polizia delle Comunicazioni, coordinati dalla Procura
della Repubblica di Roma, hanno denunciato 3 persone, di cui una
minorenne, ed eseguito 32 perquisizioni su tutto il territorio
nazionale ed 1 in Svizzera, nel Canton Ticino, con l'ausilio della
Polizia Cantonale Ticinese.
Ingenti i danni sino ad oggi provocati alle istituzioni ed alle
aziende, che una volta colpiti dall'attacco non sono in grado di
erogare servizi all'utenza ed il ripristino della normale
funzionalita' del sito web spesso avviene dopo molte ore, a fronte di
spese consistenti.
(Rre/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:11
NNNN
NNNN
Manovra/ Verde: norma 'Mondadori' furbesca e anticostituzionale
Manovra/ Verde: norma 'Mondadori' furbesca e
anticostituzionale
Giudice non avr scelta, favoriti ricorsi strampalati
Roma, 5 lug. (TMNews) - Una norma furbesca che viola la
Costituzione quella sulla sospensione in appello delle condanne
con risarcimenti superiori a 10 milioni di euro. Lo dice Giovanni
Verde, ex vice presidente del Csm, al Mattino.
Una norma, dice, "fatta in relazione ad un caso specifico. Ci si
deve chiedere perch la sospensione diventi obbligatoria per
crediti molto onerosi e non per quelli di entit inferiore. Si
pu ravvisare una violazione della Costituzione, articolo 3"
sull'uguaglianza dei cittadini. Con la norma "la discrezionalit
del giudice viene sostituita con un obbligo" e "non ci sar pi
alcuna valutazione da parte del magistrato. Si incentivano i
ricorsi strampalati e infondati che avranno il solo scopo di
lucrare sulla sospensione". La Consulta potrebbe bocciare la
norma? "Si scelta una formulazione prudente e in qualche modo
molto furba. Ma comunque vada il debitore potrebbe sempre
approfittare della sospensione in attesa che la Consulta si
pronunci".
Mdr
050802 lug 11
Giudice non avr scelta, favoriti ricorsi strampalati
Roma, 5 lug. (TMNews) - Una norma furbesca che viola la
Costituzione quella sulla sospensione in appello delle condanne
con risarcimenti superiori a 10 milioni di euro. Lo dice Giovanni
Verde, ex vice presidente del Csm, al Mattino.
Una norma, dice, "fatta in relazione ad un caso specifico. Ci si
deve chiedere perch la sospensione diventi obbligatoria per
crediti molto onerosi e non per quelli di entit inferiore. Si
pu ravvisare una violazione della Costituzione, articolo 3"
sull'uguaglianza dei cittadini. Con la norma "la discrezionalit
del giudice viene sostituita con un obbligo" e "non ci sar pi
alcuna valutazione da parte del magistrato. Si incentivano i
ricorsi strampalati e infondati che avranno il solo scopo di
lucrare sulla sospensione". La Consulta potrebbe bocciare la
norma? "Si scelta una formulazione prudente e in qualche modo
molto furba. Ma comunque vada il debitore potrebbe sempre
approfittare della sospensione in attesa che la Consulta si
pronunci".
Mdr
050802 lug 11
CROTONE: SBAGLIA INDIRIZZO E MANDA ORDIGNO A CARABINIERE, ARRESTATO
CROTONE: SBAGLIA INDIRIZZO E MANDA ORDIGNO A CARABINIERE, ARRESTATO
=
IL PACCO ERA DESTINATO A VITTIMA ESTORSIONE
Crotone, 5 lug. - (Adnkronos) - Sbaglia indirizzo e consegna un
finto ordigno esplosivo a un carabiniere anziche' alla vittima. Errore
fatale per Massimo Caloiro, ambulante di 36 anni pregiudicato, che
stava ponendo in essere un'estorsione. L'indagine e' partita nel
febbraio di quest'anno, quando il finto ordigno esplosivo e' stato
trovato nella cassetta postale privata di un carabiniere di Isola di
Capo Rizzuto, in localita' Le Castella.
Gli specialisti dell'Arma del Comando Provinciale di Catanzaro
avevano immediatamente posto in sicurezza l'area e riscontrato che il
pacco, che esternamente sembrava un vero e proprio ordigno
artigianale, risultava essere inerte, nonostante confezionato in modo
professionale.
Gli investigatori della Compagnia di Crotone sono riusciti a
risalire al reale destinatario, residente vicino al carabiniere, che
aveva gia' ricevuto lettere minatorie e proiettili a scopo estorsivo
ma non aveva mai denunciato per paura. Dalle successive indagini, sia
scientifiche che classiche (come i pedinamenti e l'escussione di
testimoni), e' stato individuato Caloiro come sospettato per la
vicenda. (segue)
(Ink/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:17
NNNNCROTONE: SBAGLIA INDIRIZZO E MANDA ORDIGNO A CARABINIERE, ARRESTATO (2) =
(Adnkronos) - E' emerso che l'uomo, imbarcato fittiziamente a
bordo di un motopeschereccio ormeggiato nel porto di Le Castella dal
2009 al 2010, non solo non si e' mai presentato al lavoro percependo
fraudolentemente gli assegni assistenziali previsti, ma ha anche
minacciato in piu' occasioni il proprietario della nave affinche' gli
consegnasse indebitamente una somma di denaro quantificabile in 1.500
euro. A seguito delle sue minacce l'uomo era riuscito a farsi
consegnare gia' una somma di 500 euro continuando la sua azione
intimidatoria anche dopo il rinvenimento dell'ordigno inerte.
Infatti, nonostante a suo carico fosse gia' in atto
un'estenuante caccia all'uomo, Caloiro ha proseguito la sua attivita'
intimidatoria cercando di inviare una nuova missiva, con all'interno
alcuni proiettili, tempestivamente intercettata dai Carabinieri al
centro smistamento postale di Lamezia Terme (Catanzaro).
Nel corso della perquisizione effettuata nel domicilio del
sospettato, i militari della Compagnia hanno rinvenuto due panetti
avvolti nel cellophane e nastrati fra loro, del peso complessivo di
740 grammi, con etichetta riportante la dicitura ''Esplosivo C4'',
risultata essere in realta' sostanza inerte. Insieme a Caloiero e'
stato denunciato a piede libero G. M. che avrebbe fatto assumere
fittiziamente l'uomo e consentito di ricevere indebitamente dall'Inps
le somme non dovute, che poi Caloiero ha continuato a chiedere a
titolo estorsivo.
(Ink/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:19
NNNN
IL PACCO ERA DESTINATO A VITTIMA ESTORSIONE
Crotone, 5 lug. - (Adnkronos) - Sbaglia indirizzo e consegna un
finto ordigno esplosivo a un carabiniere anziche' alla vittima. Errore
fatale per Massimo Caloiro, ambulante di 36 anni pregiudicato, che
stava ponendo in essere un'estorsione. L'indagine e' partita nel
febbraio di quest'anno, quando il finto ordigno esplosivo e' stato
trovato nella cassetta postale privata di un carabiniere di Isola di
Capo Rizzuto, in localita' Le Castella.
Gli specialisti dell'Arma del Comando Provinciale di Catanzaro
avevano immediatamente posto in sicurezza l'area e riscontrato che il
pacco, che esternamente sembrava un vero e proprio ordigno
artigianale, risultava essere inerte, nonostante confezionato in modo
professionale.
Gli investigatori della Compagnia di Crotone sono riusciti a
risalire al reale destinatario, residente vicino al carabiniere, che
aveva gia' ricevuto lettere minatorie e proiettili a scopo estorsivo
ma non aveva mai denunciato per paura. Dalle successive indagini, sia
scientifiche che classiche (come i pedinamenti e l'escussione di
testimoni), e' stato individuato Caloiro come sospettato per la
vicenda. (segue)
(Ink/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:17
NNNNCROTONE: SBAGLIA INDIRIZZO E MANDA ORDIGNO A CARABINIERE, ARRESTATO (2) =
(Adnkronos) - E' emerso che l'uomo, imbarcato fittiziamente a
bordo di un motopeschereccio ormeggiato nel porto di Le Castella dal
2009 al 2010, non solo non si e' mai presentato al lavoro percependo
fraudolentemente gli assegni assistenziali previsti, ma ha anche
minacciato in piu' occasioni il proprietario della nave affinche' gli
consegnasse indebitamente una somma di denaro quantificabile in 1.500
euro. A seguito delle sue minacce l'uomo era riuscito a farsi
consegnare gia' una somma di 500 euro continuando la sua azione
intimidatoria anche dopo il rinvenimento dell'ordigno inerte.
Infatti, nonostante a suo carico fosse gia' in atto
un'estenuante caccia all'uomo, Caloiro ha proseguito la sua attivita'
intimidatoria cercando di inviare una nuova missiva, con all'interno
alcuni proiettili, tempestivamente intercettata dai Carabinieri al
centro smistamento postale di Lamezia Terme (Catanzaro).
Nel corso della perquisizione effettuata nel domicilio del
sospettato, i militari della Compagnia hanno rinvenuto due panetti
avvolti nel cellophane e nastrati fra loro, del peso complessivo di
740 grammi, con etichetta riportante la dicitura ''Esplosivo C4'',
risultata essere in realta' sostanza inerte. Insieme a Caloiero e'
stato denunciato a piede libero G. M. che avrebbe fatto assumere
fittiziamente l'uomo e consentito di ricevere indebitamente dall'Inps
le somme non dovute, che poi Caloiero ha continuato a chiedere a
titolo estorsivo.
(Ink/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:19
NNNN
VIOLENZA SESSUALE SU MINORE, ARRESTATO 40ENNE NEL SALENTO
VIOLENZA SESSUALE SU MINORE, ARRESTATO 40ENNE NEL SALENTO =
(AGI) - Lecce, 5 lug. - I militari della Stazione Carabinieri
di Matino hanno eseguito una ordinanza di arresto nei confronti
di un 40enne del luogo, perche' ritenuto responsabile di
violenza sessuale nei confronti di minore. Le indagini erano
state avviate su segnalazione di un insegnante dell'istituto
frequentato dal ragazzo. Secondo l'accusa l'uomo tra il 2006 e
l'aprile 2011 si sarebbe reso responsabile nei confronti
proprio nipote di atti sessuali approfittando dell'assenza dei
genitori del ragazzo. L'arrestato e' stato trasferito presso il
carcere di Lecce.(AGI)
Le1/Sec
050833 LUG 11
NNNN
(AGI) - Lecce, 5 lug. - I militari della Stazione Carabinieri
di Matino hanno eseguito una ordinanza di arresto nei confronti
di un 40enne del luogo, perche' ritenuto responsabile di
violenza sessuale nei confronti di minore. Le indagini erano
state avviate su segnalazione di un insegnante dell'istituto
frequentato dal ragazzo. Secondo l'accusa l'uomo tra il 2006 e
l'aprile 2011 si sarebbe reso responsabile nei confronti
proprio nipote di atti sessuali approfittando dell'assenza dei
genitori del ragazzo. L'arrestato e' stato trasferito presso il
carcere di Lecce.(AGI)
Le1/Sec
050833 LUG 11
NNNN
MANOVRA: CAVALLINI (BOCCONI), MODIFICA DEL GENERE NON PUO' ENTRARE IN DECRETO
MANOVRA: CAVALLINI (BOCCONI), MODIFICA DEL GENERE NON PUO' ENTRARE IN DECRETO
=
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "Questi interventi estemporanei
lasciano il giurista basito" e una modifica del genere non puo'
entrare in un decreto. Cosi' il giurista Cesare Cavallini, docente
all'Universita' Bocconi, commenta in un'intervista al "Corriere della
Sera", la norma nella manovra che potrebbe condizionare l'iter
giudiziario del processo civile noto come 'lodo Mondadori'.
"C'e' il rischio -dice ancora Cavallini- che questo doppio
sistema crei disparita' fra cittadini o, per meglio dire in questo
caso, tra utenti del servizio giustizia". "Le controversie che
potrebbero rientrare in questa norma sono note -aggiunge ancora- ed e'
inevitabile che il pensiero corra li'. Ma diro' che in fondo la cosa
in se' mi lascia indifferente, proprio perche' l'intervento ha portata
piu' ampia".
(Sec/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:57
NNNN
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "Questi interventi estemporanei
lasciano il giurista basito" e una modifica del genere non puo'
entrare in un decreto. Cosi' il giurista Cesare Cavallini, docente
all'Universita' Bocconi, commenta in un'intervista al "Corriere della
Sera", la norma nella manovra che potrebbe condizionare l'iter
giudiziario del processo civile noto come 'lodo Mondadori'.
"C'e' il rischio -dice ancora Cavallini- che questo doppio
sistema crei disparita' fra cittadini o, per meglio dire in questo
caso, tra utenti del servizio giustizia". "Le controversie che
potrebbero rientrare in questa norma sono note -aggiunge ancora- ed e'
inevitabile che il pensiero corra li'. Ma diro' che in fondo la cosa
in se' mi lascia indifferente, proprio perche' l'intervento ha portata
piu' ampia".
(Sec/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:57
NNNN
MANOVRA: BINDI, 'SALVA MEDIASET' E' NORMA ABERRANTE E ABUSO DI POTERE = BERLUSCONI FA IL PREMIER PER AVERE IMPUNITA' PENALE E TUTELARSI IN SEDE CIVILE
MANOVRA: LODO; BINDI, E' ABERRANTE,PRONTI A FARE BARRICATE
LA LEGA ALZI LA VOCE; ALFANO? E' IL SEGRETARIO DI BERLUSCONI
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''E' una norma aberrante che dimostra
come Berlusconi faccia il presidente del Consiglio per
garantirsi l'impunit… in sede penale e tutelare i suoi interessi
in sede civile. Ma e' ancora piu' grave perche' e' dentro una
manovra iniqua nei contenuti, una manovra che non e' di rigore,
non crea sviluppo, toglie a chi non puo' piu' dare nulla''.
Intervistata dalla Stampa, la presidente del Pd Rosy Bindi si
dice pronta a ''fare le barricate'' contro la norma contenuta
nella manovra che consentirebbe di sospendere l'esecutivita' del
risarcimento di 750 milioni di euro a carico della Fininvest e a
vantaggio della Cir di Carlo De Benedetti, qualora venisse
confermato in appello il verdetto di primo grado sul Lodo
Mondadori.
''Non e' in gioco solo il rapporto tra maggioranza e
opposizione, e' in gioco un fondamentale della vita democratica
del Paese. Qui c'e' un potere che piega la legge ai propri
interessi'', denuncia Bindi, secondo cui ''la Lega dovrebbe
alzare la voce e togliere l'appoggio al presidente del
Consiglio''. Nella manovra, prosegue, ''c'e' la dilazione di
quelle norme di pura propaganda che sono i tagli dei costi della
politica. Ora s'e' capito perche': un Parlamento che deve votare
un favore cos� grosso al premier non puo' vedersi danneggiato''.
Per la vicepresidente della Camera ''questa e' l'ennesima
prova che Alfano e' il segretario di Berlusconi e non del suo
partito, e non incidera' minimamente sulle cose che contano. Se
facesse sul serio, se davvero volesse essere il segretario del
partito degli onesti, la prima dichiarazione di condanna della
norma sarebbe dovuta essere la sua''.(ANSA).
Y89-PAT
05-LUG-11 08:46 NNNN
MANOVRA: BINDI, 'SALVA MEDIASET' E' NORMA ABERRANTE E ABUSO DI POTERE =
BERLUSCONI FA IL PREMIER PER AVERE IMPUNITA' PENALE E TUTELARSI
IN SEDE CIVILE
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "E' una norma aberrante che
dimostra come Berlusconi faccia il presidente del Consiglio per
garantirsi l'impunita' in sede penale e tutelare i suoi interessi in
sede civile". Lo afferma Rosy Bindi, presidente dell'assemblea
nazionale del Pd, in un'intervista a 'La Stampa', in merito
all'articolo 'salva-Mediaset' del decreto sulla manovra, definito "un
abuso di potere, un conflitto di interessi".
Bindi punta l'indice anche nei confronti del nuovo segretario
Pdl Angelino Alfano: "E l'ennesima prova che e' il segretario di
Berlusconi e non del suo partito, e non incidera' minimamente sulle
cose che contano. Se facesse sul serio, se davvero volesse essere il
segretario del partito degli onesti, la prima dichiarazione di
condanna della norma sarebbe dovuta essere la sua".
Quanto alla manovra nel suo complesso, Rosy Bindi promette
barricate dall'opposizione: "Abbiamo gia' dimostrato di saperle fare,
le faremo anche questa volta" anche perche' "gia' il contenitore
scelto, il decreto legge, quando poteva essere fatto con un disegno di
legge, denota la non volonta' di discutere. E poi gia' si annuncia la
fiducia, quindi di che cosa dobbiamo discutere"? La vice presidente
della Camera sollecita anche la Lega: "Dovrebbe alzare la voce e
togliere l'appoggio al presidente del Consiglio", visto che c'e' pure
"la dilazione di quelle norme di pura propaganda che sono i tagli ai
costi della politica".
(Pol/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:57
NNNNMANOVRA: BELISARIO (IDV), PER BANDA ONESTI E' CAVALLO DI TROIA SALVA-PREMIER =
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "Dopo i vari lodi Schifani e
Alfano, dopo il legittimo impedimento, dopo il processo breve e le
tante leggi salva-Cavaliere gia' partorite dalle 'illustri' menti del
centrodestra, ecco spuntare nella manovra economica un'altra norma
tagliata su misura del Presidente del Consiglio. Quando c'e' di mezzo
l'interesse personale del premier il Governo tira fuori sempre il
peggio di se'". Lo scrive sul suo blog il Presidente dei Senatori IdV,
Felice Belisario.
"La banda degli onesti, quella guidata dal Ministro
dell'ingiustizia Alfano, usa un provvedimento di fondamentale
importanza come un cavallo di Troia per introdurre l'ennesima
indecente norma ad personam. Una vergogna? Di piu'. A spese dei
contribuenti tra l'altro -sottolinea Belisario- visto che le leggi ad
personam che riguardano la giustizia per il Presidente del Consiglio
sono costate al Paese, dal 2001 al 2011, oltre 2 miliardi e duecento
milioni di euro".
"Sono anni che parliamo di conflitto di interessi, di uso
strumentale della politica e di un Parlamento ridotto ad ufficio
legale di un premier che ha fatto della cancellazione dei suoi guai
giudiziari l'unico vero punto del programma di Governo. E c'e' ancora
chi nega l'evidenza: noi dell'IdV -conclude Belisario- non abbiamo
l'anello al naso e per questo non siamo caduti nel tranello
dell'apertura di Berlusconi alle opposizioni. Non ci fidiamo e non
faremo passare quest'ennesimo elogio dell'impunita'".
(Sec/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:18
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LA LEGA ALZI LA VOCE; ALFANO? E' IL SEGRETARIO DI BERLUSCONI
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - ''E' una norma aberrante che dimostra
come Berlusconi faccia il presidente del Consiglio per
garantirsi l'impunit… in sede penale e tutelare i suoi interessi
in sede civile. Ma e' ancora piu' grave perche' e' dentro una
manovra iniqua nei contenuti, una manovra che non e' di rigore,
non crea sviluppo, toglie a chi non puo' piu' dare nulla''.
Intervistata dalla Stampa, la presidente del Pd Rosy Bindi si
dice pronta a ''fare le barricate'' contro la norma contenuta
nella manovra che consentirebbe di sospendere l'esecutivita' del
risarcimento di 750 milioni di euro a carico della Fininvest e a
vantaggio della Cir di Carlo De Benedetti, qualora venisse
confermato in appello il verdetto di primo grado sul Lodo
Mondadori.
''Non e' in gioco solo il rapporto tra maggioranza e
opposizione, e' in gioco un fondamentale della vita democratica
del Paese. Qui c'e' un potere che piega la legge ai propri
interessi'', denuncia Bindi, secondo cui ''la Lega dovrebbe
alzare la voce e togliere l'appoggio al presidente del
Consiglio''. Nella manovra, prosegue, ''c'e' la dilazione di
quelle norme di pura propaganda che sono i tagli dei costi della
politica. Ora s'e' capito perche': un Parlamento che deve votare
un favore cos� grosso al premier non puo' vedersi danneggiato''.
Per la vicepresidente della Camera ''questa e' l'ennesima
prova che Alfano e' il segretario di Berlusconi e non del suo
partito, e non incidera' minimamente sulle cose che contano. Se
facesse sul serio, se davvero volesse essere il segretario del
partito degli onesti, la prima dichiarazione di condanna della
norma sarebbe dovuta essere la sua''.(ANSA).
Y89-PAT
05-LUG-11 08:46 NNNN
MANOVRA: BINDI, 'SALVA MEDIASET' E' NORMA ABERRANTE E ABUSO DI POTERE =
BERLUSCONI FA IL PREMIER PER AVERE IMPUNITA' PENALE E TUTELARSI
IN SEDE CIVILE
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "E' una norma aberrante che
dimostra come Berlusconi faccia il presidente del Consiglio per
garantirsi l'impunita' in sede penale e tutelare i suoi interessi in
sede civile". Lo afferma Rosy Bindi, presidente dell'assemblea
nazionale del Pd, in un'intervista a 'La Stampa', in merito
all'articolo 'salva-Mediaset' del decreto sulla manovra, definito "un
abuso di potere, un conflitto di interessi".
Bindi punta l'indice anche nei confronti del nuovo segretario
Pdl Angelino Alfano: "E l'ennesima prova che e' il segretario di
Berlusconi e non del suo partito, e non incidera' minimamente sulle
cose che contano. Se facesse sul serio, se davvero volesse essere il
segretario del partito degli onesti, la prima dichiarazione di
condanna della norma sarebbe dovuta essere la sua".
Quanto alla manovra nel suo complesso, Rosy Bindi promette
barricate dall'opposizione: "Abbiamo gia' dimostrato di saperle fare,
le faremo anche questa volta" anche perche' "gia' il contenitore
scelto, il decreto legge, quando poteva essere fatto con un disegno di
legge, denota la non volonta' di discutere. E poi gia' si annuncia la
fiducia, quindi di che cosa dobbiamo discutere"? La vice presidente
della Camera sollecita anche la Lega: "Dovrebbe alzare la voce e
togliere l'appoggio al presidente del Consiglio", visto che c'e' pure
"la dilazione di quelle norme di pura propaganda che sono i tagli ai
costi della politica".
(Pol/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:57
NNNNMANOVRA: BELISARIO (IDV), PER BANDA ONESTI E' CAVALLO DI TROIA SALVA-PREMIER =
Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "Dopo i vari lodi Schifani e
Alfano, dopo il legittimo impedimento, dopo il processo breve e le
tante leggi salva-Cavaliere gia' partorite dalle 'illustri' menti del
centrodestra, ecco spuntare nella manovra economica un'altra norma
tagliata su misura del Presidente del Consiglio. Quando c'e' di mezzo
l'interesse personale del premier il Governo tira fuori sempre il
peggio di se'". Lo scrive sul suo blog il Presidente dei Senatori IdV,
Felice Belisario.
"La banda degli onesti, quella guidata dal Ministro
dell'ingiustizia Alfano, usa un provvedimento di fondamentale
importanza come un cavallo di Troia per introdurre l'ennesima
indecente norma ad personam. Una vergogna? Di piu'. A spese dei
contribuenti tra l'altro -sottolinea Belisario- visto che le leggi ad
personam che riguardano la giustizia per il Presidente del Consiglio
sono costate al Paese, dal 2001 al 2011, oltre 2 miliardi e duecento
milioni di euro".
"Sono anni che parliamo di conflitto di interessi, di uso
strumentale della politica e di un Parlamento ridotto ad ufficio
legale di un premier che ha fatto della cancellazione dei suoi guai
giudiziari l'unico vero punto del programma di Governo. E c'e' ancora
chi nega l'evidenza: noi dell'IdV -conclude Belisario- non abbiamo
l'anello al naso e per questo non siamo caduti nel tranello
dell'apertura di Berlusconi alle opposizioni. Non ci fidiamo e non
faremo passare quest'ennesimo elogio dell'impunita'".
(Sec/Zn/Adnkronos)
05-LUG-11 08:18
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Tav: Silp-Cgil, grazie a Napolitano per condanna violenze
(AGENPARL) - Roma, 04 lug - ''Siamo riconoscenti al presidente
Napolitano per la ferma condanna delle violenze operate in Val di Susa
nei confronti degli operatori di polizia e manifestiamo apprezzamento
per quelle istituzioni e forze politiche che hanno pronunciato un netto
no alla violenza come strumento di lotta politica e hanno espresso
solidarieta' alle forze di polizia impegnate in quella circostanza''. Lo
afferma Claudio Giardullo, segretario generale del sindacato di
polizia Silp-Cgil. ''Gli operatori di polizia - osserva Giardullo -
sono perfettamente consapevoli del loro ruolo di garanti dei diritti di
tutti i cittadini e le violenze di ieri non modificheranno ne' il loro
impegno ne' la piena aderenza alle norme dei loro comportamenti
professionali. La Tav - aggiunge poi il segretario del Silp - non e' una
questione che sembra potersi risolvere in tempi brevi. Per questo
auspichiamo che il Governo predisponga le risorse umane e tecniche
necessarie perche' gli operatori possano svolgere il loro compito nelle
migliori condizioni di sicurezza, per loro stessi e per i cittadini che
esercitano il diritto a manifestare pacificamente''.
fonte: Agenzia Parlamentare
fonte: Agenzia Parlamentare
Cassazione "...Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente..."
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da M.G. avverso l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric. Area 4^ di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio d'altro veicolo e la contestazione ad opera d'un agente diverso da quello rilevatore aumenterebbero le ragioni di. dubbio in ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente eseguito il puntamento; tali considerazioni, ad avviso del giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata
attribuita dall'art. 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneità probatoria del quale non è messa in discussione in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art. 142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 03.05.2011, ritiene che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata la normativa vigente nell'ottobre 2003, epoca della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va, infatti osservato quanto segue.
L'art. 142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art. 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi".
Dunque, per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. (comma 1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non è, invece, richiesto, come a volte ritenuto da giudici del merito, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione del veicolo essere demandata alla contestuale attività d'accertamento dell'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come prescritto dal surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto dispone senza alcun esplicito od implicito riferimento alla necessità d'una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione stessa.
Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalità d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione dell'infrazione con i detti mezzi ma, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come sì è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.
Al qual riguardo, è noto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c..
Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuale - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni; le risultanze dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria, la quale può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico
al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, mentre non può essere ipotizzata, come nella specie, senza alcuna concreta dimostrazione (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, non potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice a quo avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza od un errore di puntamento da parte degli agenti e fornito prova degli specifici elementi concreti dai quali desumere tali circostanze, all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In difetto della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.
Poichè, infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere, non risultando attività difensiva dell'Amministrazione e, comunque, non avendo questa depositato la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna M.G. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a debito ed accessori di legge.
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