(SCHEDA)MANOVRA: DA TAGLI BONUS FISCO A
PENSIONI-TICKET,LE MISURE =
(AGI) - Roma, 15 lug. - Queste le principali
misure della
manovra che, dopo il passaggio al
Senato in cui e' stato
rafforzato, vale a regime circa 48 miliardi al 2014.
Le
maggiori entrate ammontano a 28,829 miliardi.
- PENSIONI, AUMENTO ETA'
DONNE SOFT DAL 2020: innalzamento
soft dell'eta' di pensione per le donne nel
settore privato a
partire dal 2020, anno in cui l'aumento sara' di un mese,
fino
ad arrivare a 65 anni nel 2032.
- RIVALUTAZIONE PENSIONI ALTE: chi ha
un assegno cinque
volte superiore al minimo Inps non si vedra' riconoscere
la
rivalutazione automatica per il biennio 2012-2013.
- STRETTA SU
PENSIONI D'ORO: dal 1 agosto 2011 a tutto il
2014 scatta il contributo di
solidarieta'. Sara' del 5% per le
pensioni sopra i 90mila euro e del 10% per
quelle oltre i 150
mila euro.
- CON 40 ANNI CONTRIBUTI, IN PENSIONE 1
MESE DOPO DAL 2012:
posticipo dell'uscita dal lavoro di 1 mese per chi matura
i
requisiti nel 2012.
- NORMA ANTI-BADANTE: ridotta l'aliquota
percentuale della
pensione a favore dei superstiti nel caso di matrimonio in
cui
la differenza tra i coniugi e' superiore a 20 anni o avvenuto
con il
dante causa di eta' superiore ai 70 anni.
- SCURE SU AGEVOLAZIONI FISCALI:
tagli lineari su tutte le
483 voci di agevolazioni fiscali che valgono oltre
150
miliardi. - - TICKET SANITA': ritorna il ticket sanitario da 10
euro
su visite specialistiche e analisi mediche.
- TAGLI A REGIONI ED ENTI
LOCALI: nel biennio 2013-2014
previsti tagli per 9,6 miliardi. Per le Regioni
a statuto
ordinario 800 milioni nel 2013 e 1,6 miliardi nel 2014.
- TAGLI
AI MINISTERI: le riduzioni di spesa ammontano a 1,5
miliardi nel 2012, a 3,5
nel 2013 che diventano 5 mld dal 2014.
- SPENDING REVIEW: al via dal 2012 il
ciclo di spending
review nelle amministrazioni per raggiungere un obiettivo
di 5
miliardi l'anno di risparmio.
- SUPERBOLLO SU AUTO DI LUSSO: verra'
applicata una
sovratassa da 10 euro per ogni chilowatt di potenza oltre
i
225.
- IRAP: aumenta l'Irap per banche e assicurazioni (per le
prime
passa al 4,65%, per le seconde al 5,90%).
- PUBBLICO IMPIEGO: proroga di un
anno del blocco del turn
over (a eccezione dei corpi di polizia, del corpo
nazionale dei
vigili del fuoco) e congelamento degli aumenti degli
stipendi
fino al 2014; stretta sulle assenze.
- COSTI POLITICA: taglio
del 10% al finanziamento dei
partiti con una riduzione complessiva del 30%.
- ELECTION DAY: dal 2012 arriva 'l'election day' ma non
vale per i
referendum.
- STIPENDI POLITICI: non potranno superare la
media
"ponderata rispetto al Pil" degli analoghi trattamenti
economici
previsti negli altri sei principali Stati dell'area
euro. La norma si applica
dalle prossime elezioni o nomine.
(AGI)
Rm1 (Segue)
151936 LUG
11
NNNN
(SCHEDA)MANOVRA: DA TAGLI BONUS FISCO A
PENSIONI-TICKET,LE MISURE (2)=
(AGI) - Roma, 15 lug. - AUTO E VOLI BLU:
Le auto blu non
potranno superare 1.600 di cilindrata e i voli di stato
saranno
solo per le alte cariche dello Stato.
- TAGLI A CNEL, CONSOB,
CSM: dal 2012 tagli del 20% degli
stanziamenti per il Cnel, il Csm,
Authority, Consob e Corte dei
Conti.
- DEPOSITI TITOLI: con periodicita'
annuale sara' di 34,20
euro per gli importi inferiori ai 50mila euro, di 70
euro per
quelli pari o superiori ai 50mila euro e inferiori ai
150mila
euro; di 240 euro per importi pari o superiori ai 150mila euro
e
inferiori ai 500mila euro; di 680 euro per importi pari o
superiori a 500mila
euro.
- PATTO STABILITA': entra ai fini della valutazione dei
parametri
di virtuosita' un coefficiente di correzione connesso
alla dinamica nel
miglioramento.
- SCUOLA: un docente ogni due alunni disabili;
consolidate
le riduzioni complessive del personale scolastico.
-5XMILLE:
potra' essere destinato alla cultura.
- LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI: il
governo avanzera' alle
categorie interessate proposte di riforma. In ogni
caso,
trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore
della
manovra "cio' che non sara' espressamente vietato
sara'
libero". La norma non si applica alle professioni per le quali
e'
previsto un esame di Stato abilitante.
- STRETTA SU CARTELLONI PUBBLICITARI:
aumenta la sanzione
pecuniaria per chi non rispetta le regole su
autorizzazioni.
- CONCESSIONARI: aumento dell'Irap dello 0,3% dal 3,9
al
4,2% per i concessionari non autostradali ma salta il tetto al
2% della
deducibilita' delle quote di ammortamento dei costi
sostenuti per i beni
gratuitamente devolvibili.
- GIUDICI TRIBUTARI: non possono essere
componenti di
commissione tributaria provinciale o regionale i coniugi,
i
conviventi, i parenti fino al terzo grado e gli affini in primo
grado di
coloro che sono iscritti ad albi professionali
nell'ambito regionale.
-
PRIVATIZZAZIONI: entro il 31 dicembre del 2013 il
ministero dell'Economia
approvera' uno o piu' piani.
- BONUS E STOCK OPTION: aumenta la base
imponibile su bonus
e stock option sottoposte ad aliquota addizionale del
10%.
- ACCISE: confermati gli aumenti a partire dal 2012.
- FORFAIT
IMPRESE GIOVANI: il forfettone al 5% per i
giovani o le persone che hanno
perso un lavoro che aprono
un'attivita' potra' essere utilizzato fino al
35esimo anno di
eta' e il regime di favore durera' quattro anni.
- BONUS
PRODUTTIVITA': anche per il 2012 tassazione
agevolata sulla parte di salario
legata alla produttivita'.
- LAMPEDUSA ZONA FRANCA: sospesi i tributi e i
contributi
previdenziali e assistenziali fino al 30 giugno 2012.
-
GIOCHI: stretta sulle scommesse clandestine; divieto di
gioco per i minori;
3% delle spese di pubblicita' dei giochi
destinato alla social card; arriva
il Bingo a distanza. (AGI)
Rm1 (Segue)
151936 LUG 11
NNNN
(SCHEDA)MANOVRA: DA TAGLI BONUS FISCO A
PENSIONI-TICKET,LE MISURE (3)=
(AGI) - Roma, 15 lug. - QUOTE LATTE: sono
salve dalla
riscossione coattiva da parte di Equitalia.
- LITI FISCALI:
Prevista sanatoria sotto i 20 mila euro.
- LIBERALIZZAZIONE ORARI NEGOZI:
regime nelle localita'
turistiche e nelle citta' d'arte.
- PROCESSO
CIVILE: accelerazione sullo smaltimento delle
cause, aumento contributo
unificato e chiusura delle microcause
fino a 500 euro con l'Inps.
-
CONTROVERSIE LAVORO: sale la fascia di esenzione del
contributo unificato per
le controversie di lavoro.
- BENZINA, OK VENDITA NON OIL: liberalizzazione
del non oil
con vendita di alimenti, bevande, giornali e caramelle.
-
TASSA ALTA VELOCITA': sovrapprezzo al canone per il
trasporto di passeggeri
sulle linee ad alta velocita'.
- STUDI SETTORE: arrivano sanzioni maggiorate
del 50% per i
contribuenti che ometteranno di fornire i dati.
-
ACCERTAMENTO ESECUTIVO: rinviata dal 1 luglio al 1
ottobre 2011 la data di
inizio dell'applicazione.
- PARTITE IVA: cancellazione d'ufficio per quelle
inattive
da 3 anni.
- RISTRUTTURAZIONI: passa dal 10 al 4% la ritenuta in
caso
di pagamenti fatti con bonifici delle
ristrutturazioni
incentivate.
- AUTOSTRADE: arriva l'Agenzia per le
infrastrutture
stradali e autostradali con compiti di vigilanza e
controllo
sulle concessionarie autostradali.
- BANDA LARGA: piano di
interesse nazionale sulla banda
larga di nuova generazione.
- ANAS: sara'
nominato un amministratore unico con ampi
poteri di amministrazione ordinaria
e straordinaria.
- CINECITTA': nasce la societa' a responsabilita'
limitata
Istituto Luce-Cinecitta' con capitale sociale di 15mila euro.
-
CROCE ROSSA: diventa ente di diritto privato dal 2012.
- FONDO SOSTEGNO
ECONOMIA: ridotta la dotazione
- ICE: e' soppresso e le funzioni e il
personale passano ai
ministeri dello Sviluppo economico e degli Affari
Esteri.
- UNIRE: viene trasformato in Agenzia per lo sviluppo del
settore
ippico (Assi)
- INDAGINI FINANZIARIE: anche societa' ed enti
assicurazione
tra i destinatari di indagini finanziarie.
- COVIP: sara'
authority delle casse previdenziali private.
(AGI)
Rm1
151936 LUG
11
NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE
DA 48 MLD/ADNKRONOS =
Roma, 15 lug. (Adnkronos) - La manovra e' legge. Dal taglio
delle agevolazioni
fiscali, dei costi della politica e degli enti
locali al blocco degli
stipendi per gli statali; dall'introduzione del
super-bollo auto, all'aumento
delle accise e dell'imposta di bollo per
il conto titoli. Sono solo alcune
delle novita' che hanno portato il
provvedimento, con il passaggio al
Senato, confermato oggi dalla
Camera, a 48 miliardi nel 2014. Quest'anno e
nel 2012 sono previsti
interventi di manutenzione per 7,7 miliardi, mentre
nel 2013 il
provvedimento modifica i saldi per 24,4 miliardi.
Le
modifiche si sono rese necessarie per per rendere il
provvedimento piu'
incisivo rispetto all'obiettivo di raggiungere il
pareggio di bilancio nel
2014. Le maggiori risorse arriveranno
soprattutto dalla clausola di
salvaguardia, che prevede un taglio
orizzontale delle agevolazioni fiscali,
se la delega fiscale non
entrera' in vigore entro settembre del
2013.
In poco piu' di 24 ore il provvedimento e' stato licenziato dai
due rami del parlamento, con un iter lampo. La decisione di premere
il
piede sull'acceleratore ha visto d'accordo maggioranza e opposizione
che, dopo i segnali preoccupanti che sono arrivati dalla Borsa, hanno
condiviso la necessita' di arrivare alla prossima settimana con la
manovra approvata, per dare un segnale di solidita' dei
conti pubblici
italiani. (segue)
(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11
19:34
NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE
DA 48 MLD/ADNKRONOS (2) =
(Adnkronos) - MINISTERI: Taglio ai fondi
dei ministeri di un
miliardo nel 2012, 3,5 mld nel 2013 e 5 mld a partire
dal 2014. I
maggiori contributi arrivano dal Mse, con 2 mld dal 2014; segue
il Mef
con 1,4 miliardi.
- COSTI POLITICA: In arrivo anche talgli alle
retribuzioni, per
i titolari di cariche elettive, che saranno adeguati ai
trattamenti
economici previsti negli altri sei principali Stati dell'area
euro.
Taglio del 10% al finanziamento dei partiti politici che, cumulato
agli analoghi interventi gia' decisi negli anni scorsi, porta a una
"riduzione complessiva del 30%". Previsti inoltre tagli su auto-blu e
aerei-blu.
- ENTI LOCALI: taglio da 3,2 miliardi nel 2013 e 6,4 nel
2014.
Per le regioni a statuto ordinario il taglio e' di 800 milioni nel
2013 e di 1,6 miliardi a decorrere dal 2014, i comuni partecipano con
un
miliardo nel 2013 e 2 miliardi nel 2014, le province con 400
milioni nel
2013 e 800 milioni nel 2014. Per le regioni a statuto
speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano il taglio e' di un
miliardo nel 2013 e 2
miliardi dal 2014.
- STATALI: Blocco del turn over e stipendi sospesi per
un altro
anno nella Pa. Il blocco dei trattamenti economici anche accessori
del
personale delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto
dal
documento, arrivera' quindi fino al 31 dicembre 2014 (oggi e' al
dicembre 2013). Il blocco del turn over per un altro anno riguarda le
amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le Agenzie fiscali, e gli
enti
pubblici non economici. (segue)
(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11
19:34
NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE
DA 48 MLD/ADNKRONOS (3) =
(Adnkronos) - FISCO: Arriva la sanatoria
sulle liti fiscali
pendenti, con valore non superiore a 20.000. Per le cause
su importi
fino a 2.000 euro il contribuente potra' decidere di fare pace
con il
fisco pagando 150 euro. Mentre per i casi di ammontare superiore sono
state predisposte diverse soluzioni. 'Amnistia' anche per i processi
pendenti in materia previdenziale, che vedono coinvolto l'Inps,
pendenti
in primo grado di giudizio al 31 dicembre 2010 e con un
valore non superi a
500 euro.
- SUPERBOLLO AUTO: Arriva una tassa per le auto di grande
cilindrata. I proprietari dovranno pagare dieci euro per ogni
chilowatt
di potenza superiore a 225 chilowatt.
- TICKET SANITARIO: Torna il ticket
sanitario di 10 euro, gia' a
partire da quest'anno. I risparmi previsti dalla
cancellazione della
misura sono pari a 381 milioni. Dal 2014, inoltre, le
regioni potranno
mettere in campo ticket. I tagli della spesa sanitaria
saranno pari a
2,5 miliardi nel 2013 e 5 miliardi nel 2014.
-
AGEVOLAZIONI FISCALI: Tagli delle agevolazioni fiscali del 5%
nel 2013 e del
20% nel 2014, se non entrera' in vigore la delega
fiscale entro il 30
settembre 2013. Sono attesi 4 miliardi nel 2013 e
20 miliardi nel 2014.
Secondo quanto riferito dal relatore i tagli
potranno riguardare tutte le
483 agevolazioni. (segue)
(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11
19:34
NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE
DA 48 MLD/ADNKRONOS (4) =
(Adnkronos) - PENSIONI D'ORO: Arriva un
contributo di
solidarieta' da parte delle pensioni che superano i 90.000
euro. Sara'
del 5% per gli importi tra 90.000 e 150.000, che salira' al 10%
per
gli importi superiori. E' inoltre previsto il blocco della
rivalutazione automatica delle pensioni, nel 2012-2013, per gli
assegni
che superano cinque volta il trattamento minimo Inps. La
rivalutazione delle
pensioni restera' integrale per la parte di
reddito che va fino a tre volte
il minimo Inps, mentre si riduce al
70% per la parte che arriva fino a
cinque volte il reddito minimo, per
poi azzerarsi.
- FORFAIT GIOVANI:
Novita' sulla norma che interessa i giovani
che aprono un'attivita'. Il
forfettone al 5% potra' essere applicato
fino a 35 anni di eta', senza il
vincolo dei 4 anni di durata previsto
dalla manovra. I giovani potranno quindi utilizzare l'imposizione
agevolata fino a quando non avranno compiuto il trentacinquesimo anno
di
eta'.
- ADEGUAMENTO PENSIONI: Anticipo al primo gennaio 2013 del
processo di adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al
pensionamento all'aspettativa di vita. L'incremento dei requisiti di
anzianita' per le pensioni di vecchiaia, quelle anticipate e
all'assegno
sociale e' stimato in 3 mesi dal primo gennaio del 2013.
Per i successivi
interventi triennali dal 2016 al 2030 la stima degli
adeguamenti triennali
e' di 4 mesi, mentre i successivi adeguamenti
saranno intorno ai 3 mesi fino
al 2050 circa. Cio' comporta un
adeguamento cumulato, ad esempio dal 2050,
pari a 3 anni e 10 mesi.
(segue)
(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11
19:34
NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE
DA 48 MLD/ADNKRONOS (5) =
(Adnkronos) - PENSIONI 40 ANNI CONTRIBUTI:
Slittano le pensioni
con 40 anni di contributi, a partire dal 2012. Il
prossimo anno e'
previsto un posticipo di un mese, che diventa di due mesi
nel 2013 e
di 3 mesi a partire dal 2014.
- DISMISSIONI: Sono in
arrivo programmi di dismissione delle
quote di partecipazioni azionarie
dello Stato, che dovranno essere
approvate entro il 31 dicembre del
2013.
- LIBERALIZZAZIONE PROFESSIONI: Il governo proporra' alle
categorie interessate ''proposte di riforma in materia di
liberalizzazioni'' delle professioni. Trascorso il termine di 8 mesi
dalla data di entrata in vigore della manovra
''cio' che non sara'
espressamente vietato sara' libero''.
- STOCK
OPTION: Aumenta l'imponibile delle stock option e bonus,
su cui viene
applicata un'aliquota addizionale del 10%. Attualmente
l'aliquota
addizionale viene applicata su dirigenti e collaboratori
d'imprese
finanziarie per la parte di stock option e bonus che supera
il triplo della
parte fissa delle retribuzioni. La misura pone invece
come tetto di
'esenzione' dell'addizionale il reddito.
(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11
19:34
NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE
DA 48 MLD/ADNKRONOS (6) =
(Adnkronos) - PATTO STABILITA': Cambiano i
parametri del patto
di stabilita' interno per gli enti locali virtuosi.
Viene previsto un
coefficiente di correzione che dovra' essere ''connesso
alla dinamica
del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni,
rispetto
alla precedenti, con riguardo ai parametri'' degli enti locali
virtuosi.
- ACCISE: Restano confermati gli aumenti della aliquote,
applicati sui carburanti. Il gettito atteso, considerando anche
l'Iva,
sara' pari a circa 1,7 miliardi per ogni anno, dal 2012 al
2015.
- CONCESSIONARIE: Salta per le concessionarie il tetto per la
deducibilita' degli ammortamenti dei beni durevoli. Mentre arriva un
incremento dell'Irap dello 0,3% che fa salire l'aliquota dall'attuale
3,9% al 4,2%. Per le societa' concessionarie di autostrade e trafori,
invece, e' prevista una riduzione della deducibilita' delle somme
accantonate per il fondo di ripristino, il cui tetto passa dal 5%
all'1%.
- IRAP: L'Irap su banche e societa' finanziarie sale dal 3,9%
al
4,65%. Mentre per le assicurazioni e' previsto un incremento di 2
punti percentuali, che porta l'aliquota al 5,90%.
(segue)
(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34
NNNNMANOVRA: TRA TAGLI E MAGGIORI ENTRATE, CORREZIONE
DA 48 MLD/ADNKRONOS (7) =
(Adnkronos) - IMPOSTA BOLLO: Arriva la
rimodulazione
dell'imposta di bollo, dovuta sull'ammontare del deposito
titoli. Per
i depositi con valore nominale inferiore a 50.000 euro le
comunicazioni relative sui depositi di titoli inviati a intermediari
finanziari viene applicata un'imposta di 34,2 euro che sale in base
ai
depositi.
- SALARIO PRODUTTIVITA': Confermata la detassazione per
la parte
di salario legata alla produttivita'. Il governo, sentite le parti
sociali, provvedera' entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione
del
sostegno fiscale e contributivo che dovra' essere previsto nei limiti
delle risorse stanziate con la legge di
stabilita'.
(Sim/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:34
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venerdì 15 luglio 2011
ROMA: CRI, TAGLIO NASTRO STRUTTURA PER MAMME E BIMBI IN DIFFICOLTA'
ROMA: CRI, TAGLIO NASTRO STRUTTURA PER MAMME E BIMBI IN DIFFICOLTA'
=
FAMILY SUPPORT, POLO SOCIO SANITARIO IN UNO STABILE DELLA CROCE
ROSSA
Roma, 15 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Taglio del nastro
oggi a Roma per il 'Family Support - Polo socio sanitario materno
infantile', spazio polivalente che ospitera' anche la sede
dell'Associazione 'Salvabebe' Salvamamme', realizzato in un edificio
di proprieta' della Croce rossa italiana e ristrutturato di recente
dall'assessorato alle Infrastrutture della Regione Lazio. Il centro e'
destinato ad assistere famiglie con figli minori in condizioni di
particolare disagio per ragioni di salute, economiche e sociali, o
perche' profughe a causa di conflitti e calamita'.
La struttura di 500 mq - fa sapere la Cri in una nota - e' stata
ristrutturata grazie al finanziamento di 400 mila euro messo a
disposizione dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio.
Nel centro saranno distribuiti a madri in difficolta' e a coloro che
ne avranno bisogno generi alimentari, utensili e piccoli
elettrodomestici, giocattoli, pannolini, passeggini, abiti e tutto
quanto possa servire ai piu' piccoli. Il materiale viene donato da
aziende e da privati cittadini. (segue)
(Red-Sav/Zn/Adnkronos)
15-LUG-11 17:56
NNNNROMA: CRI, TAGLIO NASTRO STRUTTURA PER MAMME E BIMBI IN DIFFICOLTA' (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - In collaborazione con la Croce
rossa italiana saranno fornite anche assistenza socio-sanitaria e
supporto psicologico. "In sei mesi di lavori - afferma l'assessore
alle Infrastrutture della Regione Lazio, Luca Malcotti - lo spazio e'
stato ristrutturato e mai come in questo caso si tratta di soldi spesi
bene. E' un momento di crisi economica, spesso le famiglie si trovano
in difficolta' e questo e' un modo per far sentire che c'e' un welfare
cittadino che le assiste".
"Quando si fa solidarieta' - aggiunge il vicepresidente del
Parlamento europeo, Roberta Angelilli - non bisogna fare l'errore di
trasformarla in un sinonimo di emarginazione: chi e' in difficolta' ha
bisogno di risposte positive e di luoghi che non siano cupi e
rovinati". "Il centro - continua Andrea Augello - e' una vera
infrastruttura sociale della citta' che si introduce in una nuova
politica per la famiglia e per i nuclei fragili e maggiormente in
difficolta'". "L'attenzione e la sensibilita' della Cri e della
Regione Lazio - conclude Grazia Passeri, presidente di Salvamamme -
rende oggi possibile un avanzamento qualitativo e quantitativo che e'
anche di natura culturale e di valenza sperimentale nel campo
dell'assistenza e della formazione per le famiglie piu' fragili ed
esposte".
(Red-Sav/Zn/Adnkronos)
15-LUG-11 17:58
NNNN
FAMILY SUPPORT, POLO SOCIO SANITARIO IN UNO STABILE DELLA CROCE
ROSSA
Roma, 15 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Taglio del nastro
oggi a Roma per il 'Family Support - Polo socio sanitario materno
infantile', spazio polivalente che ospitera' anche la sede
dell'Associazione 'Salvabebe' Salvamamme', realizzato in un edificio
di proprieta' della Croce rossa italiana e ristrutturato di recente
dall'assessorato alle Infrastrutture della Regione Lazio. Il centro e'
destinato ad assistere famiglie con figli minori in condizioni di
particolare disagio per ragioni di salute, economiche e sociali, o
perche' profughe a causa di conflitti e calamita'.
La struttura di 500 mq - fa sapere la Cri in una nota - e' stata
ristrutturata grazie al finanziamento di 400 mila euro messo a
disposizione dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Lazio.
Nel centro saranno distribuiti a madri in difficolta' e a coloro che
ne avranno bisogno generi alimentari, utensili e piccoli
elettrodomestici, giocattoli, pannolini, passeggini, abiti e tutto
quanto possa servire ai piu' piccoli. Il materiale viene donato da
aziende e da privati cittadini. (segue)
(Red-Sav/Zn/Adnkronos)
15-LUG-11 17:56
NNNNROMA: CRI, TAGLIO NASTRO STRUTTURA PER MAMME E BIMBI IN DIFFICOLTA' (2) =
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - In collaborazione con la Croce
rossa italiana saranno fornite anche assistenza socio-sanitaria e
supporto psicologico. "In sei mesi di lavori - afferma l'assessore
alle Infrastrutture della Regione Lazio, Luca Malcotti - lo spazio e'
stato ristrutturato e mai come in questo caso si tratta di soldi spesi
bene. E' un momento di crisi economica, spesso le famiglie si trovano
in difficolta' e questo e' un modo per far sentire che c'e' un welfare
cittadino che le assiste".
"Quando si fa solidarieta' - aggiunge il vicepresidente del
Parlamento europeo, Roberta Angelilli - non bisogna fare l'errore di
trasformarla in un sinonimo di emarginazione: chi e' in difficolta' ha
bisogno di risposte positive e di luoghi che non siano cupi e
rovinati". "Il centro - continua Andrea Augello - e' una vera
infrastruttura sociale della citta' che si introduce in una nuova
politica per la famiglia e per i nuclei fragili e maggiormente in
difficolta'". "L'attenzione e la sensibilita' della Cri e della
Regione Lazio - conclude Grazia Passeri, presidente di Salvamamme -
rende oggi possibile un avanzamento qualitativo e quantitativo che e'
anche di natura culturale e di valenza sperimentale nel campo
dell'assistenza e della formazione per le famiglie piu' fragili ed
esposte".
(Red-Sav/Zn/Adnkronos)
15-LUG-11 17:58
NNNN
Salute/ Scatta divieto di massaggi abusivi sulle spiagge
Salute/ Scatta divieto di massaggi abusivi sulle
spiagge
Martini: chiedo collaborazione dei sindaci e gestori stabilimenti
Roma, 15 lug. (TMNews) - Scatta il divieto di massaggi abusivi
sulle spiagge: pubblicata sulla gazzetta ufficiale l'ordinanza
del sottosegretario alla salute Francesca Martini. L`ordinanza
"Tutela dell`incolumit pubblica dal rischio derivante
dall`esecuzione di massaggi lungo i litorali", che stata
pubblicata il 13 luglio, ha efficacia dalla data di pubblicazione
in gazzetta ufficiale fino alla chiusura della stagione balneare,
e prevede in particolare che i gestori, pubblici o privati, di
tratti di litorale siano tenuti a segnalare alle competenti
autorit ogni violazione di quanto in essa disposto.
Il dovere di dare applicazione e far rispettare l`ordinanza
compete ai sindaci dei Comuni dei litorali italiani in
collaborazione con i gestori degli stabilimenti balneari.
"Richiedo la massima osservanza di questa norma volta a tutelare
la salute dei cittadini", ha dichiarato il sottosegretario,
sottolineando: "Sono convinta, infatti, che costituisca una
tutela importante per la salute delle persone, poich i pericoli
derivanti dai massaggi effettuati da ambulanti senza
preparazione, senza il rispetto di norme igieniche e al costo di
pochi euro possono essere molto seri e sono spesso sottovalutati
dai cittadini". "Per questo - conclude Martini - chiedo la
collaborazione dei Sindaci dei Comuni interessati, oltre che dei
gestori di tutti gli stabilimenti balneari, affinch collaborino
nel rispetto della legalit".
Red/Cro
151759 lug 11
Martini: chiedo collaborazione dei sindaci e gestori stabilimenti
Roma, 15 lug. (TMNews) - Scatta il divieto di massaggi abusivi
sulle spiagge: pubblicata sulla gazzetta ufficiale l'ordinanza
del sottosegretario alla salute Francesca Martini. L`ordinanza
"Tutela dell`incolumit pubblica dal rischio derivante
dall`esecuzione di massaggi lungo i litorali", che stata
pubblicata il 13 luglio, ha efficacia dalla data di pubblicazione
in gazzetta ufficiale fino alla chiusura della stagione balneare,
e prevede in particolare che i gestori, pubblici o privati, di
tratti di litorale siano tenuti a segnalare alle competenti
autorit ogni violazione di quanto in essa disposto.
Il dovere di dare applicazione e far rispettare l`ordinanza
compete ai sindaci dei Comuni dei litorali italiani in
collaborazione con i gestori degli stabilimenti balneari.
"Richiedo la massima osservanza di questa norma volta a tutelare
la salute dei cittadini", ha dichiarato il sottosegretario,
sottolineando: "Sono convinta, infatti, che costituisca una
tutela importante per la salute delle persone, poich i pericoli
derivanti dai massaggi effettuati da ambulanti senza
preparazione, senza il rispetto di norme igieniche e al costo di
pochi euro possono essere molto seri e sono spesso sottovalutati
dai cittadini". "Per questo - conclude Martini - chiedo la
collaborazione dei Sindaci dei Comuni interessati, oltre che dei
gestori di tutti gli stabilimenti balneari, affinch collaborino
nel rispetto della legalit".
Red/Cro
151759 lug 11
MANOVRA: REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUI LUNEDI'' NON SCATTERA' NESSUN TICKET
MANOVRA: REGIONE EMILIA ROMAGNA, QUI LUNEDI'' NON SCATTERA' NESSUN TICKET
=
LUSENTI, CERCHEREMO SOLUZIONI ALTERNATIVE E PIU' EQUE
Bologna, 15 lug. - (Adnkronos) - In attesa di decisioni da parte
della giunta regionale, lunedi' prossimo in Emilia Romagna non
scatteranno i nuovi ticket sanitari previsti dalla manovra del
Governo. E' quanto annuncia l'assessore regionale alle politiche per
la Salute Carlo Lusenti, ribadendo il giudizio negativo
sull'introduzione di ticket aggiuntivi (10 euro su ogni ricetta di
visite ed esami specialistici e 25 euro sulle prestazioni da codice
bianco al Pronto Soccorso). Lusenti spiega poi che la Regione
cerchera' "strade alternative per attenuare il peso della manovra
sulle persone e sulle famiglie".
"Per scoraggiare il ricorso inappropriato alle cure del Pronto
soccorso abbiamo gia' previsto il pagamento di un ticket per i
cosiddetti codici bianchi - ricorda Lusenti - e, dunque, non
applicheremo quello aggiuntivo di 25 euro. Per le visite e gli esami,
invece, stiamo studiando ipotesi piu' eque alternative al ticket di 10
euro per tutti".
In generale, l'Emilia Romagna dovra' fare i conti con il mancato
trasferimento, per il 2011, di circa 30 milioni sui 482 nazionali dal
Fondo sanitario (che diventeranno 60 per ogni anno dal 2012).
"Tuttavia non possiamo accettare che a pagare il costo siano i
cittadini in maniera indifferenziata - conclude l'assessore - con il
rischio, oltretutto, di mandare fuori mercato il servizio pubblico a
favore di strutture private".
(Mcb/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 18:38
NNNN
LUSENTI, CERCHEREMO SOLUZIONI ALTERNATIVE E PIU' EQUE
Bologna, 15 lug. - (Adnkronos) - In attesa di decisioni da parte
della giunta regionale, lunedi' prossimo in Emilia Romagna non
scatteranno i nuovi ticket sanitari previsti dalla manovra del
Governo. E' quanto annuncia l'assessore regionale alle politiche per
la Salute Carlo Lusenti, ribadendo il giudizio negativo
sull'introduzione di ticket aggiuntivi (10 euro su ogni ricetta di
visite ed esami specialistici e 25 euro sulle prestazioni da codice
bianco al Pronto Soccorso). Lusenti spiega poi che la Regione
cerchera' "strade alternative per attenuare il peso della manovra
sulle persone e sulle famiglie".
"Per scoraggiare il ricorso inappropriato alle cure del Pronto
soccorso abbiamo gia' previsto il pagamento di un ticket per i
cosiddetti codici bianchi - ricorda Lusenti - e, dunque, non
applicheremo quello aggiuntivo di 25 euro. Per le visite e gli esami,
invece, stiamo studiando ipotesi piu' eque alternative al ticket di 10
euro per tutti".
In generale, l'Emilia Romagna dovra' fare i conti con il mancato
trasferimento, per il 2011, di circa 30 milioni sui 482 nazionali dal
Fondo sanitario (che diventeranno 60 per ogni anno dal 2012).
"Tuttavia non possiamo accettare che a pagare il costo siano i
cittadini in maniera indifferenziata - conclude l'assessore - con il
rischio, oltretutto, di mandare fuori mercato il servizio pubblico a
favore di strutture private".
(Mcb/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 18:38
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FARMACI: PD, REGIONE LOMBARDIA EMANI DELIBERA PER COPRIRE 'TICKET' GENERICI
FARMACI: PD, REGIONE LOMBARDIA EMANI DELIBERA PER COPRIRE 'TICKET' GENERICI
=
VALMAGGI, AD OGGI NON LO HA FATTO, RENDA STABILE COPERTURA COME
TOSCANA
Milano, 15 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La Regione
Lombardia ha assicurato che avrebbe coperto anche nei mesi di luglio e
agosto il 'ticket' su alcune tipologie di farmaci generici che, per
effetto di un provvedimento dell'Aifa, era scattato a carico dei
cittadini fin da aprile. "Ad oggi, pero', la Giunta regionale non ha
ancora deliberato quanto promesso". A segnalarlo e' Sara Valmaggi,
consigliere regionale del Pd.
"All'assessore alla Sanita' Luciano Bresciani - dichiara in una
nota - chiediamo di non attendere oltre e di approvare nella prossima
riunione di giunta la copertura della differenza di costo come deciso
in Consiglio e di togliere il limite del 31 agosto, rendendo stabile
la copertura come ha gia' fatto la Regione Toscana".
Al provvedimento dell'Aifa che aveva abbassato i prezzi di
riferimento di 4.200 farmaci generici, non era seguito l'adeguamento
delle case farmaceutiche e il problema persiste ancora per alcuni di
questi medicinali. "Siamo consapevoli che i trasferimenti per la spesa
farmaceutica sono stati ridotti, pero' l'allineamento dei prezzi dei
farmaci equivalenti comporta un risparmio che potrebbe consentire alla
Regione Lombardia di alleviare i cittadini di questo ulteriore
aggravio di spesa", sottolinea Valmaggi riferendosi alla risposta che
l'Aifa ha inviato a Bresciani, in cui si precisa che il provvedimento
Aifa sui prezzi dei generici sta facendo risparmiare alle Regioni 800
milioni di euro.
(Red-Lus/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:21
NNNN
VALMAGGI, AD OGGI NON LO HA FATTO, RENDA STABILE COPERTURA COME
TOSCANA
Milano, 15 lug. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La Regione
Lombardia ha assicurato che avrebbe coperto anche nei mesi di luglio e
agosto il 'ticket' su alcune tipologie di farmaci generici che, per
effetto di un provvedimento dell'Aifa, era scattato a carico dei
cittadini fin da aprile. "Ad oggi, pero', la Giunta regionale non ha
ancora deliberato quanto promesso". A segnalarlo e' Sara Valmaggi,
consigliere regionale del Pd.
"All'assessore alla Sanita' Luciano Bresciani - dichiara in una
nota - chiediamo di non attendere oltre e di approvare nella prossima
riunione di giunta la copertura della differenza di costo come deciso
in Consiglio e di togliere il limite del 31 agosto, rendendo stabile
la copertura come ha gia' fatto la Regione Toscana".
Al provvedimento dell'Aifa che aveva abbassato i prezzi di
riferimento di 4.200 farmaci generici, non era seguito l'adeguamento
delle case farmaceutiche e il problema persiste ancora per alcuni di
questi medicinali. "Siamo consapevoli che i trasferimenti per la spesa
farmaceutica sono stati ridotti, pero' l'allineamento dei prezzi dei
farmaci equivalenti comporta un risparmio che potrebbe consentire alla
Regione Lombardia di alleviare i cittadini di questo ulteriore
aggravio di spesa", sottolinea Valmaggi riferendosi alla risposta che
l'Aifa ha inviato a Bresciani, in cui si precisa che il provvedimento
Aifa sui prezzi dei generici sta facendo risparmiare alle Regioni 800
milioni di euro.
(Red-Lus/Col/Adnkronos)
15-LUG-11 19:21
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Ministero dell'interno Circ. 18-5-2011 n. 14/2011 Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello Stato Civile. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Circ. 18 maggio 2011, n. 14/2011 (1).
Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile tra comuni tramite PEC per successiva trascrizione ed annotazioni nei registri dello Stato Civile.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro edi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta
Servizio affari di prefettura
Piazza della Repubblica, 15
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
Roma
Al
Ministero della giustizia
Ufficio legislativo
Roma
Al
Gabinetto dell'On. Ministro
Sede
Alla
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
Ufficio della documentazione generale e statistica
Via Cavour, 6
00184 - Roma
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
Alla
DeA
Demografici associati c/o amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 Cascina (PI)
Si fa seguito alle precedenti Circ. 27 ottobre 2009, n. 23, Circ. 27 aprile 2010, n. 13/2010, Circ. 10 marzo 2011, n. 7/2011, relative alla trasmissione per via informatica dei documenti di stato civile tra Consolati Italiani all'estero e Comuni italiani, per chiarire, preso atto del parere appositamente richiesto alla competente Digit PA, le norme da applicare alla trasmissione per via informatica degli atti di stato civile e relative comunicazioni tra Comuni, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) come modificato ed integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La trasmissione degli atti tra Comuni, che siano in possesso di adeguati sistemi informatici per la trasmissione di atti, può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, con esclusione della posta elettronica ordinaria, in modo da consentire di identificare con certezza sia la provenienza della trasmissione sia l'effettiva ricezione della medesima da parte del corretto destinatario.
A tal proposito si ricorda che ai sensi della normativa vigente tutti i Comuni sono obbligati a dotarsi di almeno un indirizzo di PEC (mentre rientra nella specifica autonomia organizzativa dell'ente locale quella di istituire una separata e distinta casella PEC per i Servizi Demografici ovvero per l'Ufficio di Stato Civile), per ogni registro di protocollo, e che l'indirizzo PEC deve essere anche facilmente consultabile. Pertanto, come espresso nelle precedenti circolari, i Comuni sono obbligati a rendere noto tale indirizzo PEC sul proprio sito web istituzionale (ex art. 54 comma 1 lettera d CAD) e a registrarlo ed aggiornarlo, con cadenza almeno semestrale, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di
legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini (ex art. 57-bis CAD). L'IPA, realizzato e gestito da DigitPA è consultabile all'indirizzo http://www.indicepa.gov.it.
Ciò premesso, si precisa che ai fini della trasmissione informatica degli atti da trascrivere, l'ufficiale dello stato civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti (ex art. 22, comma 1 CAD).
Ogni documento informatico così formato dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità all'atto cartaceo originale (ex art. 23-ter, comma 3 CAD) ed inviato tramite PEC.
L'ufficio ricevente provvederà a stampare il documento trasmesso tramite PEC previa verifica della apposizione e della validità della firma digitale. Successivamente alla ricezione del documento informatico, analogamente a quanto disposto nella Circ. 27 ottobre 2009, n. 23 suindicata, l'ufficiale dello stato civile provvederà alla stampa dell'atto, apponendovi, al fine di procedere alla trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento stampato rispetto a quello ricevuto per via telematica. Dopo di che provvederà a conservare tale documentazione con le procedure di rito previste per gli archivi comunali.
Nel caso in cui l'ufficio ricevente verifichi l'incompletezza della documentazione ricevuta, ovvero la mancanza o la non validità della firma digitale, provvederà ad informare prontamente l'ufficio mittente, il quale provvederà a rinviare nuovamente tutta la documentazione in regola con le disposizioni sopra evidenziate.
Per quanto concerne invece lo scambio informatico tra gli uffici comunali di stato civile relativo alle comunicazioni inerenti le richieste di annotazione da apportare negli atti iscritti e/o trascritti in altro comune, nonché le comunicazioni di avvenuta trascrizione e/o annotazione degli atti, si precisa che dette note potranno parimenti essere prodotte in modalità informatica ed inviate a mezzo PEC.
Le suddette comunicazioni dovranno apportare l'indicazione "della firma autografa omessa" del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.
In queste ipotesi di scambio informatico di comunicazioni tra i comuni, l'ufficiale dello stato civile che le riceve provvederà a stampare e conservare negli archivi dette comunicazioni, apponendo sul documento informatico ricevuto, non firmato digitalmente, la specifica dichiarazione di conformità.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere comunicare quanto sopra detto ai Signori Sindaci, confidando in un'azione di sensibilizzazione e di vigilanza, in un ottica di progressiva informatizzazione delle procedure connesse allo stato civile.
Il Capo dipartimento
Pansa
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23-ter
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 54
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 57
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93
Cassazione "...richiesta di condanna al Comune per rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate..."
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6685
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
#################### convenne in giudizio innanzi al Pretore di Milano il Comune della stessa città chiedendone la condanna al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate e dichiarate nulle dal medesimo Pretore con sentenza del 7 maggio 1993.
Il giudice adito rigettò la domanda.
Interposto gravame, il Tribunale lo respinse.
La decisione di seconde cure venne tuttavia cassata dal Supremo Collegio con sentenza n. 7898 del 30 maggio 2002. Ritenne la Corte che il Tribunale di Milano, anzichè valutare l'eventuale sussistenza nel caso concreto dei requisiti configuranti un illecito, ex art. 2043 cod. civ., aveva erroneamente statuito che thema decidendum era il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di opposizione all'ingiunzione.
Riassunta la causa, la Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione S.N. M. formulando due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Milano.Motivi della decisione
1.1 Col primo motivo l'impugnante denuncia violazione dell'art. 2909 cod. civ., nonchè vizi motivazionali. Le critiche hanno ad oggetto la portata attribuita dal giudice di merito alla sentenza del Pretore di Milano n. 3817 del 1993, che aveva annullato le ingiunzioni di pagamento. Secondo l'esponente, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, tale pronuncia avrebbe positivamente accertato l'infondatezza delle contestate infrazioni.
1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta incongruità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che le affermazioni del giudice di merito volte a sostenere la liceità del comportamento della polizia urbana, sulla base del rilievo che, all'epoca dei fatti, la sosta nello spazio ove era stata parcheggiata l'autovettura, era effettivamente vietata, ignorano il giudicato formatosi sull'affermazione, contenuta nella sentenza di annullamento delle contravvenzioni, secondo cui alla data della contestata violazione risultava in vigore l'ordinanza n. 31303 dell'11 giugno 1985, relativa a zona diversa da quella in cui l'auto dell'attore era parcheggiata.
2. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.
Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha osservato che la positiva valutazione della responsabilità extracontrattuale della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone la verifica, in concreto, del requisito soggettivo del dolo o della colpa, richiesto, quale elemento costitutivo dell'illecito aquiliano dall'art. 2043 cod. civ., segnatamente precisando che il relativo accertamento non può essere automaticamente correlato alla dichiarata illegittimità del provvedimento amministrativo. In tale prospettiva, rilevato che il procedimento di opposizione alla ingiunzione si era svolto nella contumacia dell'Ente territoriale ed era approdato a un esito positivo solo per la mancanza in atti dell'ordinanza comunale in data 14 dicembre 1990, n. 36226, vigente all'epoca delle
contestate infrazioni - ordinanza che effettivamente sanciva il divieto di sosta, salvo che per i veicoli della Polizia di Stato - ha rilevato l'insussistenza di elementi per potere affermare l'illiceità del comportamento dei Vigili Urbani. Ha aggiunto che l'attestazione contenuta nei verbali da questi redatti - secondo cui l'autovettura dello S. si trovava nello spazio riservato alla Polizia in luogo in cui erano esposti i cartelli indicatori del divieto - faceva piena prova fino a querela di falso e non poteva, pertanto, ritenersi smentita dagli esiti dell'istruttoria espletata al riguardo.
3. Rileva il collegio che, contrariamente all'assunto dell'impugnante, gli schemi dogmatici applicati dalla Corte d'appello nella formazione del suo convincimento sono logicamente e giuridicamente corretti.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, che l'affermazione della responsabilità della P.A., ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ., presuppone il verificarsi di un evento dannoso eziologicamente connesso a un comportamento caratterizzato da dolo o da colpa. In tale prospettiva la mera illegittimità di un atto amministrativo, ancorchè accertato con sentenza passata in giudicato, non connota automaticamente in termini di illiceità la condotta dell'Amministrazione, occorrendo pur sempre la verifica della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (confr. Cass. civ. 8 marzo 2010, n. 5561; Cass. civ. 4 luglio 2006, n. 591267).
Tale approccio consente di liquidare come del tutto inconsistente la dedotta violazione del giudicato esterno pretesamente nascente dalla pronuncia del Pretore di annullamento delle contestate infrazioni, assunto intorno al quale ruotano i due motivi di ricorso.
E' sufficiente all'uopo rilevare che il vincolo del giudicato opera nelle ipotesi - e solo nelle ipotesi - in cui due giudizi, oltre a intercorrere tra le medesime parti, si riferiscano, altresì, al medesimo rapporto giuridico, di talchè uno di essi costituisca la indispensabile premessa logica per la statuizione relativa all'altro (confr. Cass. civ., 20 gennaio 2010, n. 857).
Sennonchè quel che difetta, nella fattispecie, è proprio l'identità del rapporto sottoposto alla cognizione del giudice dell'infrazione, e del giudice della responsabilità aquiliana, discutendosi, nell'un caso, della ricorrenza dei presupposti per l'annullamento di sanzioni amministrative correlate a pretese violazioni del Codice della Strada, e nell'altro di un damnum iniura datum e cioè di una condotta dolosa o colposa di agenti della pubblica amministrazione, causativa di un danno ingiusto di cui la stessa deve rispondere. Ed è a dir poco ovvio che l'apprezzamento della legittimità della contestata infrazione obbedisce a criteri deduttivi e probatori che nulla hanno a che vedere con le più complesse verifiche da espletarsi nel giudizio di responsabilità. In tale prospettiva l'accertamento della effettiva
sussistenza delle violazioni a suo tempo addebitate all'automobilista costituisce passaggio obbligato nell'indagine sulla effettiva sussistenza dei lamentati danni, non meno che di quella sull'elemento psicologico dell'illecito.
Ne deriva che correttamente: il giudice di merito ha rivalutato l'intera vicenda, approdando alla convinzione, congruamente motivata, della infondatezza della domanda attrice.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere integralmente rigettate.
Il ricorrente rifonderà alla controparte le spese di giudizio.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
TAR "...In particolare, il ricorrente ha rilevato che il DM n. 198/2003 (concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato) ha abrogato il DPR n. 904/1983 e, quindi, l'Amministrazione, nell'adottare i provvedimenti impugnati, ha erroneamente applicato la disciplina abrogata...."
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-03-2011, n. 2702Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, in data 9.2.1994 è stato sottoposto a sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 9, n. 1, del DPR n. 737/1981, a decorrere dal 28.2.1994. Successivamente, con sentenza n. ---/1996, la Corte d'Appello di Catanzaro lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, rigettato con sentenza del 26.2.1997.
A seguito della sentenza penale di condanna, con provvedimento del 26.7.1999 il Ministero dell'Interno ha pronunciato la destituzione del ricorrente a far data dal 28.2.1994.
A seguito di ricorso proposto dall'interessato, con sentenza n. --/2002 il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione e, quindi, l'Amministrazione, non potendo riammettere in servizio dello S. a causa dell'interdizione disposta con la citata sentenza penale, lo ha sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 98 del DPR n. 3/1957.
Successivamente, con provvedimento del 29 marzo 2004 l'Amministrazione ha comunicato all'interessato che in data 12.4.2004 sarebbe decorsa la pena accessoria indicata e lo ha invitato a riprendere servizio in data 13.4.2004, previa presentazione al Centro Psicotecnico della Polizia di Stato in Roma, al fine di essere sottoposto agli accertamenti attitudinali per la verifica della permanenza dei requisiti attitudinali e, in caso di esito positivo, per essere sottoposto agli accertamenti medico legali, atteso il lungo periodo di assenza dal servizio, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 904/1983.
In data 9.4.2004 il ricorrente è risultato non idoneo alle prove attitudinali ed la colloquio svolto ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 903/1983 e, quindi, con provvedimento del 28.4.2004 l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dello S..
Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 8 luglio 2004 n. -- il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente e, quindi, l'Amministrazione ha disposto la riammissione in servizio dell'interessato con la qualifica di Assistente a decorrere dal 13.12.2004, con riserva di rivederne la posizione all'esito del ricorso proposto avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All'udienza del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.Motivi della decisione
1. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto un unico articolato motivo di ricorso contestando la violazione e l'errata interpretazione ed applicazione del DPR 23.12.1983 n. 903, l'eccesso di potere per erronea applicazione del DPR 23.12.1983 n. 904, l'ingiustizia manifesta, l'inconferenza tra i diversi provvedimenti, la apoditticità e contraddittorietà della motivazione e la carenza della motivazione stessa.
In particolare, il ricorrente ha rilevato che il DM n. 198/2003 (concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato) ha abrogato il DPR n. 904/1983 e, quindi, l'Amministrazione, nell'adottare i provvedimenti impugnati, ha erroneamente applicato la disciplina abrogata. Peraltro, anche qualora l'art. 9 del DPR n. 904/1983 (richiamato nei provvedimenti contestati) fosse ancora in vigore, la determinazione dell'Amministrazione di sottoporre il ricorrente ad accertamenti finalizzati a riscontare la sussistenza dei requisiti attitudinali sarebbe, comunque, illegittima in quanto la norma indicata prevede l'accertamento dell'idoneità psicofisica (e non attitudinale) per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Sicché, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi
anche nella parte in cui prevedono che, all'esito degli accertamenti attitudinali, l'interessato avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione medicolegale.
A ciò deve aggiungersi, secondo il ricorrente, la carenza di motivazione del verbale in data 27.4.2004, da cui non si evincono le ragioni di fatto ed i presupposti di diritto per i quali l'Amministrazione si è determinata ad attribuire determinati punteggi alle valutazioni da eseguire, peraltro, senza indicare il punteggio conseguito dal ricorrente. Al riguardo, l'Amministrazione ha richiamato l'art. 4 del DM n. 198/2003 (a conferma del fatto che la disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta in tale decreto ministeriale e non del DPR n. 904/1983) ma tale norma (così come il richiamato art. 31 del DPR n. 903/1983) non sarebbe applicabile al caso di fattispecie, posto che attiene all'accertamento dei requisiti attitudinali dei canditati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che esplica funzioni di polizia.
Da quanto sopra, sempre a parere del ricorrente, consegue l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell'interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981, senza, peraltro, indicare quale fosse il requisito carente.
2. L'Amministrazione si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il Collegio - sulla base dell'esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio - ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Anzitutto, va rilevato che, se è vero che nell'atto n. 333D/0165707 del 29 marzo 2004 (con il quale l'Amministrazione ha disposto che, all'atto della riammissione in servizio, il ricorrente venisse sottoposto a visita per l'accertamento dell'idoneità attitudinale e dell'idoneità psico fisica) è stato erroneamente richiamato l'art. 9 del DPR n. 904/1983 (nel frattempo abrogato dalla normativa sopravvenuta), dal verbale n. 1 del 27.4.2004, e dagli atti successivi emerge chiaramente che gli accertamenti sono stati eseguiti in applicazione del vigente DM 30.6.2003 n. 198 e, quindi, non vi sono dubbi sul fatto che l'Amministrazione - ad eccezione dell'errore commesso nell'iniziale individuazione delle norma di riferimento - ha correttamente operato applicando la disciplina vigente applicabile alla fattispecie. Ha richiamando, infatti, il DM n. 198/2003 in tutti gli atti di
accertamento (cfr., tra gli altri, anche l'atto di accertamento dei requisiti attitudinali in data 26.4.2004) ed, in particolare, ha richiamato l'art. 2 del citato decreto ministeriale nel provvedimento di cessazione dal servizio in data 28.4.2004.
3.2. Ciò posto, la reale quaestio iuris sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi si incentra, quindi, sull'interpretazione della norma dell'art.2 del Regolamento (approvato con d.m. nr. 198 del 2003) concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso sia i candidati all'accesso nei ruoli della P.S. che gli appartenenti ai predetti ruoli; e, pertanto, nello specifico, (la definizione di tale quaestio) impone la soluzione al quesito se sia consentito, o meno, all'Amministrazione dell'Interno di sottoporre il personale dipendente, nel corso del rapporto di servizio, ad accertamento volto al riscontro (in capo allo stesso) della persistenza (non dei soli requisiti psico fisici, ma, altresì) dell'idoneità attitudinale all'impiego. Si tratta di una verifica effettuata da un'apposita commissione tecnica che viene ad investire -
con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche.
Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione i quali, secondo le esemplificazioni di cui alla Tabella allegata al citato d.m. n. 198/2003, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Al riguardo, la tesi del ricorrente esclude tale possibilità ritenendo che la possibilità di accertare i requisiti attitudinali riguardi i canditati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia e non anche chi (come il ricorrente) è stato già positivamente valutato sotto tale profilo.
Il gravame, difatti, non investe, in alcuna sua parte, il giudizio negativo formulato dalla Commissione attitudinale (che viene, pertanto, ritenuto illegittimo in via derivata), né la componente motiva (sotto i profili dell'adeguatezza e della sufficienza delle ragioni per cui è stato disposto l'accertamento dell'idoneità attitudinale) dell'atto avversato, concentrandosi, esclusivamente, sulla portata applicativa della normativa di riferimento che, a parere del ricorrente, non investe l'amministrazione di un potere quale quello in concreto esercitato.
Tanto premesso, v'è da rammentare la questione relativa alla legittimità, o meno, della sottoposizione del personale in costanza di servizio (ovvero da reimmettere in servizio in esito all'annullamento giurisdizionale di provvedimento destitutorio) ad accertamenti attitudinali che ne asseverino l'idoneità all'impiego, è stata oggetto di contrasti sia tra questo Tribunale (cfr. sent. TAR Lazio, I^ Ter n.6498 del 2008 ed i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati) ed il Consiglio di Stato che in seno allo stesso Consiglio di Stato (la sent. della VI^ sez. n.909/2010 che tale potere di accertamento esclude si pone in contrasto non solo con la decisione della stessa Sezione n.1777/2007 ma anche con la più recente pronuncia, sempre della medesima VI^ sez., n.4794 del 30/7/2009 che, testualmente, puntualizza "Non può essere messo in dubbio che anche nel corso del rapporto di lavoro
(e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale....).
Invero, ed a partire dalla citata decisione n.6498 del 2008, la Sezione ha chiarito che la legittimità all'esercizio di tale potere discende dalla circostanza che il personale della Polizia di Stato deve mantenere, anche nel corso del servizio attivo, quei requisiti attitudinali e psico fisici necessari per poter adeguatamente attendere alle mansioni e ai compiti pertinenti alla qualifica di appartenenza (cfr. art.25 della legge n.121 del 1981).
Il possesso di tali requisiti che, nel precedente ordinamento, era disciplinato dal d.P.R. n.904 del 1983 (che, invero, disattendendo in parte qua la delega di cui al citato art.25, nulla ha prescritto in ordine all'idoneità attitudinale del personale in servizio), trova ora regolamentazione nel d.m. n.198 del 2003 che sotto la rubrica "Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato" include norma (art.2 comma 3) che abilita l'amministrazione ad accertare l'idoneità (fisica, psichica ed attitudinale) del dipendente nelle ipotesi ivi contemplate fra le quali è prevista quella correlata a "specifiche circostanze rilevate d'Ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio".
La Sezione ha, poi, ulteriormente aggiunto, che " la logicità e razionalità de detta disposizione non è revocabile in dubbio ove si consideri che la personalità umana, in una prospettiva temporale, pur se mantiene una propria coerenza, è soggetta a mutamenti che danno luogo, sotto il profilo psicologico, ad un susseguirsi di momenti non solo evolutivi ma anche involutivi (es.: il dipendente che si ritiene ingiustamente sanzionato dalla propria amministrazione può sentirsi deprivato di ogni stimolo a perseguire con immutata abnegazione e determinazione i propri compiti di polizia; e parallelamente analoga disaffezione può maturare nel dipendente che riscontra l'inerzia disciplinare della propria amministrazione di fronte a contegno, manifestamente contrario ai doveri di servizio, tenuto da collega). Dunque, le dinamiche emotive, relazionali e gli eventi di vita che si susseguono
nell'esperienza dell'individuo concorrono ineluttabilmente a determinarne atteggiamenti, aspettative e motivazioni che incidono, rafforzandola o riducendola, sulla disposizione verso alcuni tipi di impegni e difficoltà".
E tale esegesi, condivisa - come sopra anticipato in alcune pronunce del Giudice di appello - ha, da ultimo, ulteriormente, e si ritiene definitivamente, trovato conferma nel parere reso, sulla specifica questione di cui trattasi, dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato che, a livello esegetico, ha constatato che "la formulazione letterale della norma di cui all'art. 2 del d.m. n. 198/2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio, in esecuzione di un giudicato amministrativo, anche ad accertamento attitudinale, oltre che psicofisico, in costanza di rapporto.
L'art. 2 del d.m. n. 198/2003, infatti, nella rubrica recita testualmente "accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato", con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali.
E sebbene al primo ed al secondo comma la disposizione si riferisca solo all'idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata, in costanza di rapporto; al comma terzo il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull'idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertato dalla pubblica amministrazione - oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma - opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario". (Comm.Spec., parere nr.2206/2010 del 04.10.2010).
E tanto basta a definire l'odierno giudizio che, così come strutturato, si rivela certamente infondato.
Nondimeno, e solo per ragioni di compiutezza, la Sezione non intende sottrarsi ad una esegesi completa della disposizione dell'art.2 di cui trattasi la cui formulazione letterale condiziona, come sopra ricordato, la possibilità di rinnovare il giudizio di idoneità attitudinale ove sussistono "specifiche circostanze" che devono essere fatte oggetto di "adeguata motivazione".
Orbene, ad avviso della Sezione, tale norma deve essere intesa nel senso che l'amministrazione può, durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali tutte le volte che: - vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi (cfr. in tal senso Cons.St. VI^ sez. nr. 422 del 2010); - di tali elementi dia adeguata contezza di fatto e motivazionale.
Segue a tanto che, allorquando si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli (es. annullamento di decreto destitutorio), tale circostanza non può, ex sé, considerarsi interdittiva all'esercizio del potere di accertamento attitudinale (come sembra dedursi da Cons.St. Sez. IV, ord. n. 2712/2004 e n. 2961/2004). La norma, difatti, non pone alcun limite di tale natura; mentre, per converso, essa deve ritenersi violata allorquando la rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale (in esito alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di destituzione) sia palesemente volta ad eludere la pronuncia del Giudice (cfr. Cons. St. nr.422 del 2010 cit.), fermo restando in capo al ricorrente, in tali evenienze, l'onere di denunciare le circostanze rappresentative della manifesta natura di tale intento.
Da ultimo, poi, l'onere, gravante sulla p.a., dell'enucleazione delle "specifiche circostanze" che devono essere oggetto di "adeguata motivazione" non va inteso in senso assoluto. E ciò nel senso che, fra tali "circostanze", ve ne possono essere alcune la cui esposizione rende del tutta superflua un'ulteriore e diffusa motivazione. Ne segue che, in presenza di dati episodi che, ad esempio, vedono penalmente condannato (con sentenze passate in giudicato) l'operatore di polizia per gravi reati la cui consumazione è (anche) agevolata dalla divisa che indossa, il dubbio che costui sia ancora attitudinalmente idoneo a prevenire e reprimere fatti penalmente rilevanti (alla luce di una condotta che ha dato prova di una del tutto antitetica propensione), è tanto ovvio quanto elementare e consente di evitare la spendita di diffuse argomentazioni nel preambolo del provvedimento che dispone la
rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale.
3.3. Va, infine, respinta la censura con la quale il ricorrente lamenta che l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell'interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981, senza indicare quale fosse il requisito carente, essendo chiaro dal tenore dei provvedimenti impugnati che il requisito mancante fosse quelle relativo al profilo attitudinale.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
5. Sussistono validi motivi, legati alle sopra citate divergenze giurisprudenziali, per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, in data 9.2.1994 è stato sottoposto a sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 9, n. 1, del DPR n. 737/1981, a decorrere dal 28.2.1994. Successivamente, con sentenza n. ---/1996, la Corte d'Appello di Catanzaro lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per Cassazione, rigettato con sentenza del 26.2.1997.
A seguito della sentenza penale di condanna, con provvedimento del 26.7.1999 il Ministero dell'Interno ha pronunciato la destituzione del ricorrente a far data dal 28.2.1994.
A seguito di ricorso proposto dall'interessato, con sentenza n. --/2002 il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento di destituzione e, quindi, l'Amministrazione, non potendo riammettere in servizio dello S. a causa dell'interdizione disposta con la citata sentenza penale, lo ha sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 98 del DPR n. 3/1957.
Successivamente, con provvedimento del 29 marzo 2004 l'Amministrazione ha comunicato all'interessato che in data 12.4.2004 sarebbe decorsa la pena accessoria indicata e lo ha invitato a riprendere servizio in data 13.4.2004, previa presentazione al Centro Psicotecnico della Polizia di Stato in Roma, al fine di essere sottoposto agli accertamenti attitudinali per la verifica della permanenza dei requisiti attitudinali e, in caso di esito positivo, per essere sottoposto agli accertamenti medico legali, atteso il lungo periodo di assenza dal servizio, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 904/1983.
In data 9.4.2004 il ricorrente è risultato non idoneo alle prove attitudinali ed la colloquio svolto ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 903/1983 e, quindi, con provvedimento del 28.4.2004 l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dello S..
Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza in data 8 luglio 2004 n. -- il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta da parte ricorrente e, quindi, l'Amministrazione ha disposto la riammissione in servizio dell'interessato con la qualifica di Assistente a decorrere dal 13.12.2004, con riserva di rivederne la posizione all'esito del ricorso proposto avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All'udienza del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.Motivi della decisione
1. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto un unico articolato motivo di ricorso contestando la violazione e l'errata interpretazione ed applicazione del DPR 23.12.1983 n. 903, l'eccesso di potere per erronea applicazione del DPR 23.12.1983 n. 904, l'ingiustizia manifesta, l'inconferenza tra i diversi provvedimenti, la apoditticità e contraddittorietà della motivazione e la carenza della motivazione stessa.
In particolare, il ricorrente ha rilevato che il DM n. 198/2003 (concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato) ha abrogato il DPR n. 904/1983 e, quindi, l'Amministrazione, nell'adottare i provvedimenti impugnati, ha erroneamente applicato la disciplina abrogata. Peraltro, anche qualora l'art. 9 del DPR n. 904/1983 (richiamato nei provvedimenti contestati) fosse ancora in vigore, la determinazione dell'Amministrazione di sottoporre il ricorrente ad accertamenti finalizzati a riscontare la sussistenza dei requisiti attitudinali sarebbe, comunque, illegittima in quanto la norma indicata prevede l'accertamento dell'idoneità psicofisica (e non attitudinale) per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Sicché, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi
anche nella parte in cui prevedono che, all'esito degli accertamenti attitudinali, l'interessato avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione medicolegale.
A ciò deve aggiungersi, secondo il ricorrente, la carenza di motivazione del verbale in data 27.4.2004, da cui non si evincono le ragioni di fatto ed i presupposti di diritto per i quali l'Amministrazione si è determinata ad attribuire determinati punteggi alle valutazioni da eseguire, peraltro, senza indicare il punteggio conseguito dal ricorrente. Al riguardo, l'Amministrazione ha richiamato l'art. 4 del DM n. 198/2003 (a conferma del fatto che la disciplina applicabile alla fattispecie è contenuta in tale decreto ministeriale e non del DPR n. 904/1983) ma tale norma (così come il richiamato art. 31 del DPR n. 903/1983) non sarebbe applicabile al caso di fattispecie, posto che attiene all'accertamento dei requisiti attitudinali dei canditati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che esplica funzioni di polizia.
Da quanto sopra, sempre a parere del ricorrente, consegue l'illegittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell'interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981, senza, peraltro, indicare quale fosse il requisito carente.
2. L'Amministrazione si è difesa in giudizio depositando note e documenti relativi alla vicenda, contestando le censure avanzate dalla parte ricorrente, affermando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Il Collegio - sulla base dell'esame della disciplina applicabile alla fattispecie e di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio - ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate per le ragioni di seguito indicate.
3.1. Anzitutto, va rilevato che, se è vero che nell'atto n. 333D/0165707 del 29 marzo 2004 (con il quale l'Amministrazione ha disposto che, all'atto della riammissione in servizio, il ricorrente venisse sottoposto a visita per l'accertamento dell'idoneità attitudinale e dell'idoneità psico fisica) è stato erroneamente richiamato l'art. 9 del DPR n. 904/1983 (nel frattempo abrogato dalla normativa sopravvenuta), dal verbale n. 1 del 27.4.2004, e dagli atti successivi emerge chiaramente che gli accertamenti sono stati eseguiti in applicazione del vigente DM 30.6.2003 n. 198 e, quindi, non vi sono dubbi sul fatto che l'Amministrazione - ad eccezione dell'errore commesso nell'iniziale individuazione delle norma di riferimento - ha correttamente operato applicando la disciplina vigente applicabile alla fattispecie. Ha richiamando, infatti, il DM n. 198/2003 in tutti gli atti di
accertamento (cfr., tra gli altri, anche l'atto di accertamento dei requisiti attitudinali in data 26.4.2004) ed, in particolare, ha richiamato l'art. 2 del citato decreto ministeriale nel provvedimento di cessazione dal servizio in data 28.4.2004.
3.2. Ciò posto, la reale quaestio iuris sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi si incentra, quindi, sull'interpretazione della norma dell'art.2 del Regolamento (approvato con d.m. nr. 198 del 2003) concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso sia i candidati all'accesso nei ruoli della P.S. che gli appartenenti ai predetti ruoli; e, pertanto, nello specifico, (la definizione di tale quaestio) impone la soluzione al quesito se sia consentito, o meno, all'Amministrazione dell'Interno di sottoporre il personale dipendente, nel corso del rapporto di servizio, ad accertamento volto al riscontro (in capo allo stesso) della persistenza (non dei soli requisiti psico fisici, ma, altresì) dell'idoneità attitudinale all'impiego. Si tratta di una verifica effettuata da un'apposita commissione tecnica che viene ad investire -
con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati test intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche.
Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione i quali, secondo le esemplificazioni di cui alla Tabella allegata al citato d.m. n. 198/2003, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l'adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell'umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.
Al riguardo, la tesi del ricorrente esclude tale possibilità ritenendo che la possibilità di accertare i requisiti attitudinali riguardi i canditati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia e non anche chi (come il ricorrente) è stato già positivamente valutato sotto tale profilo.
Il gravame, difatti, non investe, in alcuna sua parte, il giudizio negativo formulato dalla Commissione attitudinale (che viene, pertanto, ritenuto illegittimo in via derivata), né la componente motiva (sotto i profili dell'adeguatezza e della sufficienza delle ragioni per cui è stato disposto l'accertamento dell'idoneità attitudinale) dell'atto avversato, concentrandosi, esclusivamente, sulla portata applicativa della normativa di riferimento che, a parere del ricorrente, non investe l'amministrazione di un potere quale quello in concreto esercitato.
Tanto premesso, v'è da rammentare la questione relativa alla legittimità, o meno, della sottoposizione del personale in costanza di servizio (ovvero da reimmettere in servizio in esito all'annullamento giurisdizionale di provvedimento destitutorio) ad accertamenti attitudinali che ne asseverino l'idoneità all'impiego, è stata oggetto di contrasti sia tra questo Tribunale (cfr. sent. TAR Lazio, I^ Ter n.6498 del 2008 ed i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati) ed il Consiglio di Stato che in seno allo stesso Consiglio di Stato (la sent. della VI^ sez. n.909/2010 che tale potere di accertamento esclude si pone in contrasto non solo con la decisione della stessa Sezione n.1777/2007 ma anche con la più recente pronuncia, sempre della medesima VI^ sez., n.4794 del 30/7/2009 che, testualmente, puntualizza "Non può essere messo in dubbio che anche nel corso del rapporto di lavoro
(e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato possa e debba essere accertata la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale....).
Invero, ed a partire dalla citata decisione n.6498 del 2008, la Sezione ha chiarito che la legittimità all'esercizio di tale potere discende dalla circostanza che il personale della Polizia di Stato deve mantenere, anche nel corso del servizio attivo, quei requisiti attitudinali e psico fisici necessari per poter adeguatamente attendere alle mansioni e ai compiti pertinenti alla qualifica di appartenenza (cfr. art.25 della legge n.121 del 1981).
Il possesso di tali requisiti che, nel precedente ordinamento, era disciplinato dal d.P.R. n.904 del 1983 (che, invero, disattendendo in parte qua la delega di cui al citato art.25, nulla ha prescritto in ordine all'idoneità attitudinale del personale in servizio), trova ora regolamentazione nel d.m. n.198 del 2003 che sotto la rubrica "Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato" include norma (art.2 comma 3) che abilita l'amministrazione ad accertare l'idoneità (fisica, psichica ed attitudinale) del dipendente nelle ipotesi ivi contemplate fra le quali è prevista quella correlata a "specifiche circostanze rilevate d'Ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio".
La Sezione ha, poi, ulteriormente aggiunto, che " la logicità e razionalità de detta disposizione non è revocabile in dubbio ove si consideri che la personalità umana, in una prospettiva temporale, pur se mantiene una propria coerenza, è soggetta a mutamenti che danno luogo, sotto il profilo psicologico, ad un susseguirsi di momenti non solo evolutivi ma anche involutivi (es.: il dipendente che si ritiene ingiustamente sanzionato dalla propria amministrazione può sentirsi deprivato di ogni stimolo a perseguire con immutata abnegazione e determinazione i propri compiti di polizia; e parallelamente analoga disaffezione può maturare nel dipendente che riscontra l'inerzia disciplinare della propria amministrazione di fronte a contegno, manifestamente contrario ai doveri di servizio, tenuto da collega). Dunque, le dinamiche emotive, relazionali e gli eventi di vita che si susseguono
nell'esperienza dell'individuo concorrono ineluttabilmente a determinarne atteggiamenti, aspettative e motivazioni che incidono, rafforzandola o riducendola, sulla disposizione verso alcuni tipi di impegni e difficoltà".
E tale esegesi, condivisa - come sopra anticipato in alcune pronunce del Giudice di appello - ha, da ultimo, ulteriormente, e si ritiene definitivamente, trovato conferma nel parere reso, sulla specifica questione di cui trattasi, dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato che, a livello esegetico, ha constatato che "la formulazione letterale della norma di cui all'art. 2 del d.m. n. 198/2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio, in esecuzione di un giudicato amministrativo, anche ad accertamento attitudinale, oltre che psicofisico, in costanza di rapporto.
L'art. 2 del d.m. n. 198/2003, infatti, nella rubrica recita testualmente "accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato", con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali.
E sebbene al primo ed al secondo comma la disposizione si riferisca solo all'idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata, in costanza di rapporto; al comma terzo il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull'idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertato dalla pubblica amministrazione - oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma - opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario". (Comm.Spec., parere nr.2206/2010 del 04.10.2010).
E tanto basta a definire l'odierno giudizio che, così come strutturato, si rivela certamente infondato.
Nondimeno, e solo per ragioni di compiutezza, la Sezione non intende sottrarsi ad una esegesi completa della disposizione dell'art.2 di cui trattasi la cui formulazione letterale condiziona, come sopra ricordato, la possibilità di rinnovare il giudizio di idoneità attitudinale ove sussistono "specifiche circostanze" che devono essere fatte oggetto di "adeguata motivazione".
Orbene, ad avviso della Sezione, tale norma deve essere intesa nel senso che l'amministrazione può, durante lo svolgimento del servizio, disporre una verifica del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali tutte le volte che: - vengano in rilievo elementi sintomatici che inducano a dubitare della permanenza dei requisiti stessi (cfr. in tal senso Cons.St. VI^ sez. nr. 422 del 2010); - di tali elementi dia adeguata contezza di fatto e motivazionale.
Segue a tanto che, allorquando si tratti di riammettere in servizio un dipendente a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli (es. annullamento di decreto destitutorio), tale circostanza non può, ex sé, considerarsi interdittiva all'esercizio del potere di accertamento attitudinale (come sembra dedursi da Cons.St. Sez. IV, ord. n. 2712/2004 e n. 2961/2004). La norma, difatti, non pone alcun limite di tale natura; mentre, per converso, essa deve ritenersi violata allorquando la rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale (in esito alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di destituzione) sia palesemente volta ad eludere la pronuncia del Giudice (cfr. Cons. St. nr.422 del 2010 cit.), fermo restando in capo al ricorrente, in tali evenienze, l'onere di denunciare le circostanze rappresentative della manifesta natura di tale intento.
Da ultimo, poi, l'onere, gravante sulla p.a., dell'enucleazione delle "specifiche circostanze" che devono essere oggetto di "adeguata motivazione" non va inteso in senso assoluto. E ciò nel senso che, fra tali "circostanze", ve ne possono essere alcune la cui esposizione rende del tutta superflua un'ulteriore e diffusa motivazione. Ne segue che, in presenza di dati episodi che, ad esempio, vedono penalmente condannato (con sentenze passate in giudicato) l'operatore di polizia per gravi reati la cui consumazione è (anche) agevolata dalla divisa che indossa, il dubbio che costui sia ancora attitudinalmente idoneo a prevenire e reprimere fatti penalmente rilevanti (alla luce di una condotta che ha dato prova di una del tutto antitetica propensione), è tanto ovvio quanto elementare e consente di evitare la spendita di diffuse argomentazioni nel preambolo del provvedimento che dispone la
rinnovazione del giudizio di idoneità attitudinale.
3.3. Va, infine, respinta la censura con la quale il ricorrente lamenta che l'Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio dell'interessato a decorrere dal 29.4.2004, per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della legge n. 121/1981, senza indicare quale fosse il requisito carente, essendo chiaro dal tenore dei provvedimenti impugnati che il requisito mancante fosse quelle relativo al profilo attitudinale.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
5. Sussistono validi motivi, legati alle sopra citate divergenze giurisprudenziali, per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
INTERNET: GIOVANE MAROCCHINO SCOPRE FALLA SICUREZZA FACEBOOK
INTERNET: GIOVANE MAROCCHINO SCOPRE FALLA SICUREZZA FACEBOOK
POSSIBILE ACCEDERE A INFORMAZIONE SENZA RUBARE ID
(ANSA) - RABAT, 15 LUG - Si chiama Reda Cherqaoui, ha 22 anni
e, uscito dal liceo e appena iscrittosi alla facolta' di
Informatica dell'Universita' di Casablanca, ha creato una
societa' che si occupa di siti e di sicurezza. E' lui che ha
scoperto una falla nei sistemi di sicurezza di Facebook e oggi,
in qualche modo, il Marocco lo ''celebra'' dedicandogli articoli
e reportage. Reda ha creato ''Agatha'', un portale per
monitorare il socialnetwork, scoprendo un difetto del sistema
di sicurezza.
''Agatha'' non e' un nome scelto a caso, perche' riporta al
film ''Minority Report'', dove il confine tra vero e virtuale e'
molto labile.
Grazie al sistema, ha raggiunto il pieno accesso alle
informazioni di oltre 80.000 utenti di Facebook, come messaggi
in bacheca, stato, video, foto, informazioni personali,
messaggi ricevuti e inviati e-mail.
Tecnicamente, spiega oggi la Map, la ''falla'' consentirebbe
dI accedere a informazioni riservate su Facebook senza dovere
rubare gli ''id' di chi fa parte della rete.
Reda, ha detto alla Map, non ha mai cercato di trarre
vantaggio dalla sua bravura di scoprire i difetti dei sistemi di
sicurezza sulla rete, tanto che si definisce un "hacker bianco",
la cui unica motivazione Š quella di "educare gli utenti dei
social network su quello che hanno messo online", per rafforzare
la sicurezza informatica e informare i progettisti dei siti
violati.(ANSA).
MIU
15-LUG-11 15:28 NNNN
POSSIBILE ACCEDERE A INFORMAZIONE SENZA RUBARE ID
(ANSA) - RABAT, 15 LUG - Si chiama Reda Cherqaoui, ha 22 anni
e, uscito dal liceo e appena iscrittosi alla facolta' di
Informatica dell'Universita' di Casablanca, ha creato una
societa' che si occupa di siti e di sicurezza. E' lui che ha
scoperto una falla nei sistemi di sicurezza di Facebook e oggi,
in qualche modo, il Marocco lo ''celebra'' dedicandogli articoli
e reportage. Reda ha creato ''Agatha'', un portale per
monitorare il socialnetwork, scoprendo un difetto del sistema
di sicurezza.
''Agatha'' non e' un nome scelto a caso, perche' riporta al
film ''Minority Report'', dove il confine tra vero e virtuale e'
molto labile.
Grazie al sistema, ha raggiunto il pieno accesso alle
informazioni di oltre 80.000 utenti di Facebook, come messaggi
in bacheca, stato, video, foto, informazioni personali,
messaggi ricevuti e inviati e-mail.
Tecnicamente, spiega oggi la Map, la ''falla'' consentirebbe
dI accedere a informazioni riservate su Facebook senza dovere
rubare gli ''id' di chi fa parte della rete.
Reda, ha detto alla Map, non ha mai cercato di trarre
vantaggio dalla sua bravura di scoprire i difetti dei sistemi di
sicurezza sulla rete, tanto che si definisce un "hacker bianco",
la cui unica motivazione Š quella di "educare gli utenti dei
social network su quello che hanno messo online", per rafforzare
la sicurezza informatica e informare i progettisti dei siti
violati.(ANSA).
MIU
15-LUG-11 15:28 NNNN
Usa/ Rubati 24.000 file, Pentagono si prepara alla cyber-guerra
Usa/ Rubati 24.000 file, Pentagono si prepara alla cyber-guerra
Il cyber-spazio sar trattato alla stregua di mare, terra e cielo
Washington, 15 LUG. (TMNews) - Il ministero della Difesa Usa si
prepara a rafforzare le misure di sicurezza delle sue reti
informatiche per respingere gli attacchi degli hacker, che solo
lo scorso mese di marzo hanno rubato circa 24.000 file contenenti
dati del Pentagono. "Nel XXI secolo, i byte sono pi pericolosi
dei colpi di arma da fuoco e delle bombe", ha detto il Vice
Segretario alla Difesa, William Lynn, presentando la nuova
strategia del Pentagono.
"Pochi colpi su una tastiera di un computer in un Paese posso
avere un impatto sull'altro versante del pianeta in un batter
d'occhio", ha aggiunto. Per questo, il Pentagono tratter il
cyber-spazio alla stregua di mare, terra e spazio aereo,
adottando un approccio non solo difensivo, ma anche di attacco,
per dissuadere eventuali nemici da nuovi attacchi.
Un approccio puramente difensivo non permetterebbe di avere una
strategia coerente, ha dichiarato a sua volta il generale James
Cartwright, vice-capo di stato maggiore interforze. "Fino ad oggi
abbiamo concentrato il 90% della nostra attenzione a costruire il
prossimo firewall (sistema che serve a bloccare le intrusioni) e
il 10% agli strumenti per impedire che venisse attaccato", ha
spiegato. Da oggi, l'obiettivo sar quello di concentrarsi sia
sulla dissuasione che sulla protezione: "Ogni volta che qualcuno
spende diverse centinaia di dollari per concepire un virus, noi
ne spendiamo milioni (per difenderci). Dobbiamo capovolgere le
parti". Secondo il Washington Post sarebbe stato proprio questo
atteggiamento pi offensivo a portare allo sviluppo di virus come
lo Stuxnet, usato contro il programma nucleare iraniano.
Con 15.000 reti e sette milioni di computer sparsi in centinaia
di siti nel mondo, la difesa americana viene presa di mira ogni
giorno milioni di volte. A marzo sono stati colpiti 24.000
archivi informatici sui sistemi di armi in costruzione. I
responsabili non sono stati ancora identificati, ma Lynn si
detto convinto che sia stata "l'intelligence di un paese
straniero".
(fonte Afp)
Sim
151104 lug 11
Il cyber-spazio sar trattato alla stregua di mare, terra e cielo
Washington, 15 LUG. (TMNews) - Il ministero della Difesa Usa si
prepara a rafforzare le misure di sicurezza delle sue reti
informatiche per respingere gli attacchi degli hacker, che solo
lo scorso mese di marzo hanno rubato circa 24.000 file contenenti
dati del Pentagono. "Nel XXI secolo, i byte sono pi pericolosi
dei colpi di arma da fuoco e delle bombe", ha detto il Vice
Segretario alla Difesa, William Lynn, presentando la nuova
strategia del Pentagono.
"Pochi colpi su una tastiera di un computer in un Paese posso
avere un impatto sull'altro versante del pianeta in un batter
d'occhio", ha aggiunto. Per questo, il Pentagono tratter il
cyber-spazio alla stregua di mare, terra e spazio aereo,
adottando un approccio non solo difensivo, ma anche di attacco,
per dissuadere eventuali nemici da nuovi attacchi.
Un approccio puramente difensivo non permetterebbe di avere una
strategia coerente, ha dichiarato a sua volta il generale James
Cartwright, vice-capo di stato maggiore interforze. "Fino ad oggi
abbiamo concentrato il 90% della nostra attenzione a costruire il
prossimo firewall (sistema che serve a bloccare le intrusioni) e
il 10% agli strumenti per impedire che venisse attaccato", ha
spiegato. Da oggi, l'obiettivo sar quello di concentrarsi sia
sulla dissuasione che sulla protezione: "Ogni volta che qualcuno
spende diverse centinaia di dollari per concepire un virus, noi
ne spendiamo milioni (per difenderci). Dobbiamo capovolgere le
parti". Secondo il Washington Post sarebbe stato proprio questo
atteggiamento pi offensivo a portare allo sviluppo di virus come
lo Stuxnet, usato contro il programma nucleare iraniano.
Con 15.000 reti e sette milioni di computer sparsi in centinaia
di siti nel mondo, la difesa americana viene presa di mira ogni
giorno milioni di volte. A marzo sono stati colpiti 24.000
archivi informatici sui sistemi di armi in costruzione. I
responsabili non sono stati ancora identificati, ma Lynn si
detto convinto che sia stata "l'intelligence di un paese
straniero".
(fonte Afp)
Sim
151104 lug 11
INTERNET: GDF OSCURA SITO CHE PERMETTEVA ACCESSO A BTJUNKIE
INTERNET: GDF OSCURA SITO CHE PERMETTEVA ACCESSO A BTJUNKIE
(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - La Guardia di Finanza ha oscurato
da stamani il sito www.proxyitalia.com, creato in Canada e
allocato in Germania, e consentiva l'accesso dall'Italia al
portale multimediale pirata ''btjunkie'', uno dei piu' grandi
supermercati mondiali del falso multimediale. L'operazione e'
stata effettuata in attuazione di un provvedimento emesso in via
d'urgenza dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia.
Le Fiamme Gialle hanno scoperto che la registrazione del
dominio ''proxyitalia.com/btjunkie.org'' era avvenuta in
risposta ad un altro provvedimento della magistratura
cagliaritana che dallo scorso aprile aveva vietato l'accesso al
sito pirata e indagato due internet provider, Fastweb e Ngi, per
favoreggiamento per non aver bloccato tutti gli accessi a
''btjunkie''. L'operazione portata a compimento per la prima
volta in Italia dal Nucleo di polizia tributaria rientra nella
logica, hanno spiegato gli investigatori della Finanza, di
rimuovere tutti gli ostacoli tecnologici frapposti per aggirare
gli obblighi imposti dalla legge per la tutela del diritto
d'autore e del copyright. Subito dopo la divulgazione della
notizia dell'inibizione dei siti www.btjunkie.org e
www.btjunkie.com, alcuni blog fornivano ai netsurfer indicazioni
su come aggirare la barriera tecnologica eretta dall'autorita'
giudiziaria per accedere al portale ''pirata''. (ANSA).
VA
15-LUG-11 10:43 NNNN
(ANSA) - CAGLIARI, 15 LUG - La Guardia di Finanza ha oscurato
da stamani il sito www.proxyitalia.com, creato in Canada e
allocato in Germania, e consentiva l'accesso dall'Italia al
portale multimediale pirata ''btjunkie'', uno dei piu' grandi
supermercati mondiali del falso multimediale. L'operazione e'
stata effettuata in attuazione di un provvedimento emesso in via
d'urgenza dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia.
Le Fiamme Gialle hanno scoperto che la registrazione del
dominio ''proxyitalia.com/btjunkie.org'' era avvenuta in
risposta ad un altro provvedimento della magistratura
cagliaritana che dallo scorso aprile aveva vietato l'accesso al
sito pirata e indagato due internet provider, Fastweb e Ngi, per
favoreggiamento per non aver bloccato tutti gli accessi a
''btjunkie''. L'operazione portata a compimento per la prima
volta in Italia dal Nucleo di polizia tributaria rientra nella
logica, hanno spiegato gli investigatori della Finanza, di
rimuovere tutti gli ostacoli tecnologici frapposti per aggirare
gli obblighi imposti dalla legge per la tutela del diritto
d'autore e del copyright. Subito dopo la divulgazione della
notizia dell'inibizione dei siti www.btjunkie.org e
www.btjunkie.com, alcuni blog fornivano ai netsurfer indicazioni
su come aggirare la barriera tecnologica eretta dall'autorita'
giudiziaria per accedere al portale ''pirata''. (ANSA).
VA
15-LUG-11 10:43 NNNN
Manovra/ Cgil: Con i super ticket schizza costo esami sanitari
Manovra/ Cgil: Con i super ticket schizza costo esami sanitari
"Norma regalo a sanit privata e danno a servizio pubblico"
Roma, 14 lug. (TMNews) - Ecografie, elettrocardiogrammi ed esami
allergologici: saranno questi semplici e comuni esami a subire un
"pesante incremento economico alla luce del super ticket
introdotto nella manovra" che ha avuto il via libera oggi al
Senato. E` quanto denuncia la Cgil puntando il dito contro un
provvedimento che rappresenta "un salasso economico totalmente a
carico dei cittadini". Ma, soprattutto, affermano il segretario
confederale, Vera Lamonica, e il responsabile politiche della
salute, Stefano Cecconi, " un vero e proprio regalo al mercato
della sanit e al contempo un grave danno per il servizio
pubblico".
I due dirigenti sindacali hanno calcolato quanto l`introduzione
del ticket, pari a dieci euro per ogni ricetta per esami e visite
specialistiche, oltre al ticket sulla prestazione, incrementi le
prestazioni. Si va da una ecografia addominale inferiore, dal
costo di 32,05 euro, che con il super ticket fisso sulla ricetta
schizza a 42,05. E cos via: un`ecografia mammella passa da 35,90
a 45,90; un elettrocardiogramma da 11,65 a 21,65; un fundus oculi
da 7,75 a 17,75; Rx al torace da 15,50 a 25,50; l`esame
allergologico strumentale da 6,04 a 16,04; l`emocultura da 26,45
a 36,45.
Saranno questi i nuovi costi a partire da luned 18 luglio, data
della probabile entrata in vigore della manovra. "Con i super
ticket, che si sommano ai tagli pesantissimi, pari a otto
miliardi in due anni, inseriti nella manovra, saranno i cittadini
pi deboli a pagare ancora una volta i costi della crisi",
aggiungono Lamonica e Cecconi paventando il rischio che "sempre
pi persone sono spinte cos verso la sanit privata a pagamento,
mentre molte saranno costrette a rinunciare alle cure mediche".
Per i due dirigenti sindacali della Cgil "bisogna rovesciare la
logica punitiva e depressiva della manovra: perch la salute un
diritto e non una merce e la sanit - concludono Lamonica e
Cecconi - un investimento strategico contro la crisi e per uno
sviluppo economico di qualit".
Red/Vis
141740 lug 11
"Norma regalo a sanit privata e danno a servizio pubblico"
Roma, 14 lug. (TMNews) - Ecografie, elettrocardiogrammi ed esami
allergologici: saranno questi semplici e comuni esami a subire un
"pesante incremento economico alla luce del super ticket
introdotto nella manovra" che ha avuto il via libera oggi al
Senato. E` quanto denuncia la Cgil puntando il dito contro un
provvedimento che rappresenta "un salasso economico totalmente a
carico dei cittadini". Ma, soprattutto, affermano il segretario
confederale, Vera Lamonica, e il responsabile politiche della
salute, Stefano Cecconi, " un vero e proprio regalo al mercato
della sanit e al contempo un grave danno per il servizio
pubblico".
I due dirigenti sindacali hanno calcolato quanto l`introduzione
del ticket, pari a dieci euro per ogni ricetta per esami e visite
specialistiche, oltre al ticket sulla prestazione, incrementi le
prestazioni. Si va da una ecografia addominale inferiore, dal
costo di 32,05 euro, che con il super ticket fisso sulla ricetta
schizza a 42,05. E cos via: un`ecografia mammella passa da 35,90
a 45,90; un elettrocardiogramma da 11,65 a 21,65; un fundus oculi
da 7,75 a 17,75; Rx al torace da 15,50 a 25,50; l`esame
allergologico strumentale da 6,04 a 16,04; l`emocultura da 26,45
a 36,45.
Saranno questi i nuovi costi a partire da luned 18 luglio, data
della probabile entrata in vigore della manovra. "Con i super
ticket, che si sommano ai tagli pesantissimi, pari a otto
miliardi in due anni, inseriti nella manovra, saranno i cittadini
pi deboli a pagare ancora una volta i costi della crisi",
aggiungono Lamonica e Cecconi paventando il rischio che "sempre
pi persone sono spinte cos verso la sanit privata a pagamento,
mentre molte saranno costrette a rinunciare alle cure mediche".
Per i due dirigenti sindacali della Cgil "bisogna rovesciare la
logica punitiva e depressiva della manovra: perch la salute un
diritto e non una merce e la sanit - concludono Lamonica e
Cecconi - un investimento strategico contro la crisi e per uno
sviluppo economico di qualit".
Red/Vis
141740 lug 11
Salute/ Nuovi studi su pillole per prevenzione dell'Hiv
Salute/ Nuovi studi su pillole per prevenzione
dell'Hiv
Le ricerche sono state condotte in Africa da ricercatori Usa
New York, 14 lug. (TMNews) - Secondo due nuovi studi americani
sulla prevenzione dell'Aids, l'assunzione quotidiana di una
pillola antiretrovirale contribuisce a ridurre le possibilit di
contagio.
Da uno studio dell'Universit dello stato di Washington, condotto
in Kenya e Uganda su quasi 5.000 "coppie discordanti" (quelle in
cui solo uno dei due partner ha contratto il virus Hiv) si evince
che chi aveva preso una dose al giorno del farmacoTruvada, una
combinazione di tenofovir ed emtricitabina, aveva visto una
riduzione del 73 per cento della possibilit di contrarre il
virus. I pazienti che avevano preso una volta al giorno il
famarco Viread, che contiene solo tenofovir, avevano visto le
possibilit di contrarre la malattia ridotte del 62 per cento.
L'altro studio stato condotto dal Centers for Disease Control
and Prevention, l'agenzia pubblica americana che si occupa del
controllo delle malattie contagiose e della loro prevenzione.
Dalla ricerca, condotta in Botswana su una popolazione di 1.200
giovani adulti sessualmente attivi, emerso che una pillola al
giorno del farmaco Truvada ha ridotto le possibilit di
contrazione dell'Hiv del 63 per cento.
I risultati degli studi avrebbero dovuto essere divulgati il 17
luglio a Roma all'International Aids Society Confrence, ma vista
l'importanza delle cifre, i gruppi di ricerca hanno deciso di
anticipare la pubblicazione.
"Oggi un giorno estremamente eccitante per la prevenzione
dall'Hiv", ha commentato il dottor Kevin Fenton, del Cdc di
Atlanta. "Non troveremo la pillola magica che previene la
contrazione del virus, ma si tratta di uno strumento in pi", ha
detto Fenton.
L'Aids la sesta causa di morte al mondo, ma sale al terzo posto
se si considerano solo i paesi a basso reddito.
A24-Buf
142117 lug 11
Le ricerche sono state condotte in Africa da ricercatori Usa
New York, 14 lug. (TMNews) - Secondo due nuovi studi americani
sulla prevenzione dell'Aids, l'assunzione quotidiana di una
pillola antiretrovirale contribuisce a ridurre le possibilit di
contagio.
Da uno studio dell'Universit dello stato di Washington, condotto
in Kenya e Uganda su quasi 5.000 "coppie discordanti" (quelle in
cui solo uno dei due partner ha contratto il virus Hiv) si evince
che chi aveva preso una dose al giorno del farmacoTruvada, una
combinazione di tenofovir ed emtricitabina, aveva visto una
riduzione del 73 per cento della possibilit di contrarre il
virus. I pazienti che avevano preso una volta al giorno il
famarco Viread, che contiene solo tenofovir, avevano visto le
possibilit di contrarre la malattia ridotte del 62 per cento.
L'altro studio stato condotto dal Centers for Disease Control
and Prevention, l'agenzia pubblica americana che si occupa del
controllo delle malattie contagiose e della loro prevenzione.
Dalla ricerca, condotta in Botswana su una popolazione di 1.200
giovani adulti sessualmente attivi, emerso che una pillola al
giorno del farmaco Truvada ha ridotto le possibilit di
contrazione dell'Hiv del 63 per cento.
I risultati degli studi avrebbero dovuto essere divulgati il 17
luglio a Roma all'International Aids Society Confrence, ma vista
l'importanza delle cifre, i gruppi di ricerca hanno deciso di
anticipare la pubblicazione.
"Oggi un giorno estremamente eccitante per la prevenzione
dall'Hiv", ha commentato il dottor Kevin Fenton, del Cdc di
Atlanta. "Non troveremo la pillola magica che previene la
contrazione del virus, ma si tratta di uno strumento in pi", ha
detto Fenton.
L'Aids la sesta causa di morte al mondo, ma sale al terzo posto
se si considerano solo i paesi a basso reddito.
A24-Buf
142117 lug 11
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