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mercoledì 30 marzo 2011

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 29 marzo 2011 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum consultivo della regione Sardegna dal titolo «Sei contrario all'installazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?», indetto nella regione Sardegna per i giorni 15 e 16 maggio 2011. (Deliberazione n. 81/11/CSP). (11A04360) (GU n. 73 del 30-3-2011 )



L'AUTORITA' Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2011; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la Regione Sardegna, e successive modificazioni; Vista la legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante "Norme sul referendum popolare", e successive integrazioni e modificazioni; Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 30 gennaio 2011, n. 1/E, recante "Referendum consultivo popolare regionale", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna dell'8 febbraio 2011, n. 4; Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 21 marzo 2011, n. 36, recante "Referendum consultivo popolare regionale. Revoca decreto n. 1/E del 30 gennaio 2011. Fissazione nuova data di svolgimento", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 21 marzo 2011, n. 9; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera Articolo unico 1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum consultivo popolare della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto "Sei contrario all'installazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?", fissato per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005". 2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione. 5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 maggio 2011. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it. Roma, 29 marzo 2011 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Lauria - Martusciello

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 23 marzo 2011 Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalita' di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore. (11A04186) (GU n. 73 del 30-3-2011 )

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 1 marzo 2011 Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalita'. (11A04187) (GU n. 73 del 30-3-2011 )

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Circ. 28-3-2011 n. 10/2011 Verbale unico di accertamento - Illeciti diffidati ed illeciti non diffidabili - Effetti notificazione illeciti. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Circ. 28 marzo 2011, n. 10/2011 (1).

Verbale unico di accertamento - Illeciti diffidati ed illeciti non diffidabili - Effetti notificazione illeciti.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



 

Alle


Direzioni regionali e provinciali del lavoro
 

All'


INPS
   

Direzione centrale vigilanza sulle entrate ed economia sommersa
 

All'


INAIL
   

Direzione centrale rischi
 

Al


Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
 

Al


Comando generale della Guardia di Finanza
   

Loro sedi

e, p.c.:


All’


Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
 

All’


Ispettorato regionale dei lavoro di Catania
 

Alla


Provincia autonoma di Trento
 

Alla


Provincia autonoma di Bolzano
   

Loro sedi




Al fine di corrispondere alle richieste di chiarimento degli Uffici nonché di uniformare l'attività di accertamento sia delle Direzioni del lavoro che degli altri soggetti che svolgono vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in ordine agli effetti della contestazione e notificazione del cosiddetto verbale unico.

In particolare occorre chiarire come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16, legge n. 689/1981, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.

Sul punto va evidenziato che il Legislatore, all'art. 33, comma 5, della legge n. 183/2010, ha stabilito che «ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico (...) produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato alla efficacia della notificazione».

In altri termini, qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni previsto dal citato art. 16 della legge n. 689/1981 decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini della ottemperanza della diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la cosiddetta diffida ora per allora).

Del resto, già la circolare 9 dicembre 2010, n. 41/2010 di questo Ministero aveva chiarito che, nelle ipotesi indicate, anche i termini di 30 giorni per proporre ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 124/2004) decorre necessariamente dal 46° giorno dalla notifica del verbale unico, così come il termine di 30 giorni per presentare "scritti difensivi e documenti" ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 689/1981.

Ciò in quanto il Legislatore, con il richiamato art. 33, comma 5, ha inteso produrre «gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido» solo dopo lo spirare del termine utile per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla diffida impartita dal personale ispettivo.

Resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla cosiddetta conciliazione amministrativa di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 decorre invece dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.


Il Direttore generale

Dott. Paolo Pennesi



D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 17
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 33

medicina: italiani scoprono nuovo cancro orbita occhio

MEDICINA: ITALIANI SCOPRONO NUOVO CANCRO ORBITA OCCHIO =

Roma, 30 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Scoperto un nuovo
tumore dell'orbita oculare. Una forma subdola e molto aggressiva, che
si presenta con sintomi come abbassamento della palpebra (ptosi),
visione doppia (diplopia) e dolori oculari. Si tratta di una forma
tumorale alla ghiandola lacrimale, mai diagnosticata in precedenza,
descritta per la prima volta in letteratura da Francesco Bernardini,
chirurgo oculoplastico di Genova, con la collaborazione di Oscar
Croxatto, patologo oculare di Buenos Aires (Argentina). La scoperta e'
in pubblicazione su 'Ophthalmology'.

Bernardini descrive il caso di tumore della ghiandola lacrimale
trattato e curato nel suo studio di Genova: "Si tratta di un paziente
di 60 anni, arrivato da me dopo mesi di visite a vuoto - afferma il
chirurgo oculoplastica - Alla fine lo abbiamo trattato con un
intervento chirurgico di asportazione totale, seguito da chemio e
radioterapia con remissione della malattia. Se non diagnosticato e
trattato in tempi rapidi, con questo tipo di tumore si rischia la
metastasi e poi la morte".

Il tumore era localizzato nell'orbita oculare, "quello spazio
che sta dietro il bulbo oculare ma prima del cervello, dove abbiamo la
cabina di regia delle funzioni oculari: ci sono - spiega il medico - i
muscoli che fanno muovere l'occhio (muscoli extra-oculari), il nervo
che porta la vista (nervo ottico) e la ghiandola che produce le
lacrime (ghiandola lacrimale)". Proprio a Genova e' stato descritto il
primo caso di un tumore maligno indifferenziato della ghiandola
lacrimale e il primo caso di carcinoma oncocitico della stessa
ghiandola lacrimale: "Questi tumori non erano mai stati descritti
prima nella ghiandola lacrimale, mentre erano conosciuti a livello
delle ghiandole salivari maggiori (parotide soprattutto). In base alle
conoscenze attuali, e' noto che la ghiandola lacrimale e' una speciale
ghiandola salivare della stessa origine della parotide. Quindi anche i
tumori che hanno origine dalla ghiandola lacrimale sono della stessa
natura e dello stesso tipo". (segue)

(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:43

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MEDICINA: ITALIANI SCOPRONO NUOVO CANCRO ORBITA OCCHIO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Queste pubblicazioni - prosegue
- permettono di allargare lo spettro dei tumori conosciuti a livello
della ghiandola lacrimale". Si tratta di lesioni "ad alto grado di
malignita', ed e' molto importante che gli oculisti siano in grado di
riconoscerli: una diagnosi precoce - dice Bernardini in una nota -
puo' a volte salvare la vita del paziente".

Nella pubblicazione, oltre a descrivere il nuovo tumore, gli
specialisti consigliano una terapia chirurgica e medica
multidisciplinare che comprende oculista, radiologo, patologo,
oncologo, e radioterapista. I pazienti con problemi all'orbita
presentano segni oculari che vanno dalla perdita della vista, alla
visione doppia, all'esoftalmo. Lo specialista adatto per curare questo
tipo di disturbo e' il chirurgo oculoplastico, un'oculista esperto
nella chirurgia dell'orbita, conclude Bernardini.

(Red-Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:49

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salute: aborto e contraccezione, religione che vai regole che trovi/ scheda



SALUTE: ABORTO E CONTRACCEZIONE, RELIGIONE CHE VAI REGOLE CHE TROVI/ SCHEDA =
(RIF.: 'ABORTO: SIGO, 1 IMMIGRATA SU 3 LO USA COME
CONTRACCETTIVO')

Roma, 30 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Ogni religione ha
un approccio differente nei confronti della contraccezione e
dell'aborto. E anche sulla base del proprio culto, le donne immigrate
fanno le loro scelte una volta giunte in Italia. Dai dati diffusi oggi
al convegno 'Immigrate e contraccezione: diritti negati' organizzato
dalla Societa' italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) emerge che
il 33% ha effettuato un'interruzione volontaria di gravidanza. Ecco i
diversi orientamenti della varie religioni di appartenenza, che
possono aiutare nel valutare l'atteggiamento delle donne.

1) Chiesa cattolica: la Chiesa di Roma non approva i metodi
contraccettivi cosi' come l'aborto. Gli unici sistemi riconosciuti
dalle autorita' vaticane sono quelli naturali (come l'Ogino Knaus o il
Billings).

2) Chiese Protestanti: storicamente il mondo protestante e'
considerato piu' progressista e liberale nelle tematiche sessuali. Tra
i vari gruppi e sette, i valdesi sono fra coloro che piu' si sono
schierati a favore della contraccezione, tanto da intitolare una loro
campagna del 2007 'Un pozzo per l'acqua, un profilattico contro
l'Aids, un sorriso per la vita'. Sono contrari all'aborto.

3) Chiesa Ortodossa: all'interno del cristianesimo gli ortodossi
sono gli unici che riconoscono la piena liberta' di coscienza
sessuale. Il patriarcato di Costantinopoli non ha mai condannato
l'utilizzo di metodi contraccettivi, ogni singolo fedele e' libero di
prendere le sue scelte e decisioni. E' contraria all'aborto. (segue)

(Bdc/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 14:01

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SALUTE: ABORTO E CONTRACCEZIONE, RELIGIONE CHE VAI REGOLE CHE TROVI/ SCHEDA (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - E ancora:

4) Islam: l'atteggiamento e' contraddittorio, non c'e' un
esplicito invito all'utilizzo di metodi contraccettivi. A differenza
del cattolicesimo, secondo i musulmani il sesso non ha uno scopo
meramente procreativo, ma anche il piacere ha la sua importanza.
L'islam e' contrario all'aborto.

5) Ebraismo: per gli ebrei la contraccezione non deve essere
incoraggiata. L'unica eccezione e' quando ha la funzione preservare la
salute delle donne sposate. In tal caso, i metodi contraccettivi sono
tollerati da parte delle istituzioni religiose. L'ebraismo e'
contrario all'aborto.

6) Induismo: in India la gigantesca crescita demografica e' una
vera emergenza. Per questo l'induismo, che in questo stato rappresenta
la principale fede religiosa, incoraggia il ricorso alla
contraccezione per evitare il piu' possibile gravidanze indesiderate.

7) Buddismo: i buddisti non vietano ai loro fedeli l'utilizzo di
sistemi contraccettivi a patto che non comportino atti di crudelta'
nei confronti di altri esseri viventi. Sono contrari all'aborto.

8) Testimoni di Geova: nessun divieto e nessuna condanna per la
contraccezione per i seguaci della dottrina fondata da Charles Taze
Russell. Sono contrari all'aborto.

(Bdc/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 14:01

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salute: 'sindrome da primavera' per 2 mln italiani, irritabili e ansiosi mencacci, variante del disturbo affettivo stagionale, donne 6 volte piu' colpite



SALUTE: 'SINDROME DA PRIMAVERA' PER 2 MLN ITALIANI, IRRITABILI E ANSIOSI
MENCACCI, VARIANTE DEL DISTURBO AFFETTIVO STAGIONALE, DONNE 6
VOLTE PIU' COLPITE

Roma, 30 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il clima
primaverile e le giornate piu' lunghe non hanno solo effetti positivi
per la salute psicofisica. Specie per quella delle donne: sono sei
volte piu' spesso dei compagni vittime di disturbi legati all'attivo
della bella stagione.

"In generale circa due milioni di italiani risentono del cambio
di stagione", una sorta di 'sindrome da primavera' "che regala
irritabilita', aggressivita', rende piu' ansiosi e meno concentrati".
Lo rivela Claudio Mencacci, direttore del Dipartimento di neuroscienze
all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Una primavera 'maledetta' per colpa della luce. "Sono tutti
disturbi legati alla modificazione della quantita' di luce, che induce
cambiamenti a livello cerebrale - spiega lo psichiatra all'Adnkronos
Salute - E se in molti risentono in generale dei cambi di stagione,
quelli piu' 'pesanti' da superare sono proprio i passaggi dall'autunno
all'inverno e dall'inverno alla primavera". (segue)

(Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:48

NNNNSALUTE: 'SINDROME DA PRIMAVERA' PER 2 MLN ITALIANI, IRRITABILI E ANSIOSI (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per l'esperto, "nel primo caso i
segnali rivelatori sono stanchezza, sonnolenza, perdita di
concentrazione e aumento del consumo di carboidrati. Mentre con
l'arrivo della primavera oltre alla stanchezza c'e' proprio
l'irritabilita', l'aggressivita' e il fatto di essere piu' ansiosi e
meno concentrati". Le donne, prosegue, risulterebbero ben sei volte
piu' colpite degli uomini.

"Si tratta di disturbi affettivi che, in realta', ci mostrano
come siamo in collegamento con i ritmi della natura piu' di quanto non
crediamo", aggiunge Mencacci. (segue)

(Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:54

NNNNSALUTE: 'SINDROME DA PRIMAVERA' PER 2 MLN ITALIANI, IRRITABILI E ANSIOSI (3) =

(Adnkronos/Adnkronos salute) - E se in queste settimane le
piante sono in fermento, "in pratica, lo siamo anche noi". Non solo.
L'arrivo della primavera e i fastidi tipici di questa stagione pesano
in modo particolare "anche su quel 10% della popolazione afflitto da
disturbi dell'umore, circa 5-6 milioni di persone, di cui il 40%
soffre in modo particolare proprio i 'passaggi' stagionali, con
manifestazioni che vengono considerate un peggioramento".

Cosa fare allora, oltre ad armarsi di pazienza, aspettando che
il peggio passi? "Per chi e' in cura - conclude - suggerisco un
perfezionamento del trattamento farmacologico sulla base dei sintomi.
Mentre, in generale, invito ad aumentare in questo periodo l'attivita'
fisica, per favorire il processo di adattamento dell'organismo".

(Mal/Pn/Adnkronos)
30-MAR-11 13:58

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salute: golosi di caramelle e cioccolato piu' magri e con meno rischi cuore




SALUTE: GOLOSI DI CARAMELLE E CIOCCOLATO PIU' MAGRI E CON MENO RISCHI CUORE
L'INDAGINE, SANNO BILANCIARE PECCATI DI GOLA CON ATTIVITA'
FISICA

Roma, 30 mar. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Buone notizie per
gli amanti di cioccolato e caramelle: a conti fatti tendono a pesare
meno, hanno un piu' basso indice di massa corporea (Bmi) e una
circonferenza della vita ridotta. E oltretutto presentano meno rischi
di malattie cardiovascolari e di sindrome metabolica. Lo rivela, un
po' a sorpresa, un maxi-studio americano, pubblicato su 'Nutrition
Research'.

I risultati dell'indagine sono positivi, anche se Carol O'Neil
del Louisiana State University Agricultural Center, responsabile della
ricerca, invita gli appassionati di caramelle alla moderazione.
"Certamente non vogliamo che questi risultati siano letti come un via
libera a mangiare caramelle per perdere peso", puntualizza. Lo studio
ha esaminato l'associazione tra le caramelle (divise in tre categorie:
caramelle, cioccolatini e zuccheri), il consumo totale di energia
(calorie), l'assunzione di nutrienti, la qualita' della dieta, il peso
e i fattori di rischio cardiovascolare e di sindrome metabolica in
oltre 15.000 adulti americani con piu' di 19 anni.

I risultati dello studio hanno mostrato che, se questi dolcini
contribiscono in modo modesto all'apporto calorico giornaliero, non
c'e' associazione tra il consumo totale di caramelle e l'aumento di
peso o di indice di massa corporea. Cosa che suggerisce come, nel
tempo, i golosi siano in grado di bilanciare l'apporto calorico da
caramelle. Insomma, sanno regolarsi e fare attivita' fisica in modo da
'bruciare' le calorie da bon-bon. Non solo. Sembra proprio che i
consumatori di caramelle e cioccolato rispetto agli altri presentino
valori migliori di colesterolo buono, e siano meno a rischio di
malattie cardiovascolari e sindrome metabolica.

(Mal/Gs/Adnkronos)
30-MAR-11 16:29

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salute: meta' disturbi ritmo cuore evitabili con stile vita basta mantenere peso e pressione sotto controllo e non fumare



SALUTE: META' DISTURBI RITMO CUORE EVITABILI CON STILE VITA
BASTA MANTENERE PESO E PRESSIONE SOTTO CONTROLLO E NON FUMARE
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Oltre la meta' di tutti i casi di
disturbo del battito cardiaco potrebbero essere evitati
semplicemente con stili di vita piu' sani, evitando di fumare e
mangiando in maniera piu' salutare. Lo sostiene uno studio
pubblicato sulla rivista 'Circulation', condotto su circa 15mila
pazienti.
Se si riuscisse a mantenere un peso e una pressione sanguigna
normale, e astenersi dal tabacco, il 57% dei casi di
fibrillazione atriale potrebbero essere evitati. Eppure molte
persone non sanno di avere questi problemi, perche' spesso hanno
pochi sintomi. Il disturbo puo' essere trattato con farmaci per
rallentare il battito cardiaco irregolare e anticoagulanti per
ridurre il rischio di infarti, ma le ultime ricerche mostrano
quante di queste malattie potrebbero essere evitate
semplicemente con gli stili di vita.
''Se un individuo mantiene sotto controllo la pressione
sanguigna - commenta Alvaro Alonso, coordinatore dello studio -
il peso e non fuma, non solo riduce il rischio di altre malattie
cardiovascolari, ma anche quello di fibrillazione atriale''.
Solo il 5% delle persone studiate aveva uno stile di vita sano
tale da ridurre il rischio di fibrillazione.
(ANSA).

Y85-MRB
30-MAR-11 15:48 NNNN

Retribuzioni - Vignetta

martedì 29 marzo 2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 12 gennaio 2011, n. 30 Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (11G0068) (GU n. 72 del 29-3-2011 )

Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 25 del 29-3-2011 Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2011.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA


CONCORSO   (scad. 28 aprile 2011)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2011.  

Pag. 1
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO   (scad. 28 aprile 2011)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, di quattordici sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico e di cinque sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico.  

Pag. 33


AVVISO

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso, per titoli, per il transito di quaranta ufficiali piloti di complemento nel ruolo speciale dei Corpi della Marina militare (di cui trentadue nel Corpo di stato maggiore e otto nel Corpo delle capitanerie di porto).  

Pag. 78
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


AVVISO

Avviso relativo all'assunzione di un minorato della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento all'Amministrazione provinciale, servizio collocamento obbligatorio di competenza.

Agenzia delle dogane Circ. 25-3-2011 n. 11/D Det. 16 marzo 2011, n. 12128. Timbri a calendario bistemma. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio servizi di coordinamento e di supporto. Circ. 25 marzo 2011, n. 11/D (1). Det. 16 marzo 2011, n. 12128. Timbri a calendario bistemma.


(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio servizi di coordinamento e di supporto.


 
Alle
Direzioni interregionali delle dogane
   
Loro sedi
 
Alle
Direzioni regionali delle dogane
   
Loro sedi
 
Alle
Direzioni provinciali delle dogane di Bolzano e Trento
   
Bolzano
   
Trento
 
Ai
Laboratori chimici
   
Loro sedi
e, p.c.:
Alla
Direzione centrale accertamenti e controlli
   
Sede
 
Alla
Direzione centrale amministrazione e finanza
   
Sede
 
Alla
Direzione centrale personale e organizzazione
   
Sede
 
All'
Ufficio centrale audit interno
   
Sede
 
Agli
Uffici delle dogane
   
Loro sedi
 
Al
Comando generale della guardia di finanza
   
Viale XXI Aprile, 55
   
Roma






Si rende noto che sul sito Internet dell'Agenzia ( www.agenziadogane.gov.it  ) è stata pubblicata la Det. 16 marzo 2011, n. 12128 con la quale sono state definite le caratteristiche dell'impronta dei timbri a calendario bistemma (tipo conalbi) in dotazione alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali delle dogane e ai Laboratori chimici, la cui legenda è corrispondente alla nuova denominazione ad essi attribuita in conformità dell'intervenuto mutamento dell'assetto organizzativo di questa Agenzia.
In dipendenza di quanto sopra, le Strutture interessate sono pregate di assumere le opportune iniziative necessarie ai fini della dotazione dei nuovi timbri a calendario di cui trattasi, inoltrando le relative richieste alla Direzione centrale amministrazione e finanza, competente per materia.
Sarà cura delle medesime Strutture trasmettere, per il tramite della citata Direzione centrale amministrazione e finanza, alla Zecca dello Stato, i timbri sostituiti per la loro deformazione.
La Direzione centrale accertamenti e controlli che legge per conoscenza provvedere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad informare i competenti Servizi comunitari e ad avviare le ulteriori iniziative ritenute opportune.

Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis



Allegato

Det. 16 marzo 2011, n. 12128
Caratteristiche dell’impronta dei timbri a calendario bistemma (tipo conalbi) in dotazione alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali e ai Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane (Pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 23 marzo 2011, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244)

Il Direttore
della direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 57 con cui è stata istituita, fra l'altro, l'Agenzia delle Dogane;
Visti lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che stabilisce, all'art. 74, comma 1, lett. a), il ridimensionamento degli assetti organizzativi secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli Uffici dirigenziali a livello generale e non generale nonché la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 intitolato "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
Viste la Det. n. 22945/R.I. del 13 agosto 2010, la Det. 23 dicembre 2010, n. 36644 e la Det. 23 dicembre 2010, n. 36709 con le quali sono state attivate le nuove Strutture territoriali dell'Agenzia delle Dogane;
Considerata la necessità di dotare le nuove Direzioni interregionali, regionali e provinciali delle dogane, nonché i Laboratori chimici di un timbro a calendario la cui legenda sia corrispondente alla nuova denominazione;

Adotta la seguente determinazione:

Art. 1
Dotazione per le nuove Strutture territoriali dell'Agenzia delle Dogane di un timbro a calendario

1. Le Direzioni interregionali delle dogane, le Direzioni regionali delle dogane, le Direzioni provinciali delle dogane e i Laboratori chimici dovranno provvedere a dotarsi di nuovi timbri a calendario aventi le caratteristiche indicate al successivo articolo 2.
2. Per le restanti Strutture territoriali (Uffici delle dogane, Sezioni operative territoriali) restano validi gli specimen dei timbri attualmente in uso, le cui caratteristiche sono indicate nella Det. 25 febbraio 2004, n. (299/4200/AGTU/I).

Art. 2
Caratteristiche del timbro

Il nuovo timbro a calendario, conforme ai fac-simile di seguito riportati, terrà conto della necessità di rendere l'impronta di facile individuazione anche in ambito internazionale, mantenendo alto il livello di difficoltà di contraffazione.

Fac- simile dell'impronta
Caratteristiche
Direzione interregionale
- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.
delle dogane
- Corona interna avente diametro 25 mm.
- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).
- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.
- Denominazione della Direzione interregionale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Interreg. Dog.", con il nome delle Regioni in maiuscolo.
- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.
- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.
- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.
- La denominazione della Direzione interregionale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.
Direzione regionale delle
- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.
dogane
- Corona interna avente diametro 25 mm.
- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).
- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.
- Denominazione della Direzione regionale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Reg. Dog.", con il nome della Regione in maiuscolo.
- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.
- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.
- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.
- La denominazione della Direzione regionale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.
Direzione provinciale
- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.
delle dogane
- Corona interna avente diametro 25 mm.
- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).
- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.
- Denominazione della Direzione provinciale delle dogane posta tra le due corone in basso, preceduta dalla dicitura abbreviata "Dir. Provinciale Dog.", con il nome della Provincia in maiuscolo.
- La dicitura "Dir. Provinciale Dog." può essere ulteriormente abbreviata in "Dir. Prov. Dog." ove esigenze di spazio e di leggibilità lo richiedano.
- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.
- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.
- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.
- La denominazione della Direzione provinciale può variare in lunghezza e dimensione del carattere.
- Per la Direzione provinciale delle dogane di Bolzano è prevista l'indicazione della denominazione anche in lingua tedesca.
Laboratorio Chimico
- Corona esterna con linea doppia avente diametro 35 mm.
delle Dogane
- Corona interna avente diametro 25 mm.
- Logo, costituito dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia (composto secondo la corporate identity) situato centralmente, sotto il datario (formato data: GG.MM.AA.).
- Denominazione dell'Amministrazione "AGENZIA DELLE DOGANE" posta tra le due corone in alto.
- Denominazione del Laboratorio chimico posta tra le due corone in basso, composta dalla dicitura "Laboratorio Chimico" seguita dal nome della Provincia in maiuscolo.
- La numerazione del timbro, posta centralmente sopra al datario, è progressiva.
- Le corone, il logo composto dallo stemma della Repubblica Italiana e dal simbolo dell'Agenzia, la dicitura "AGENZIA DELLE DOGANE" e l'indicazione "N°" sono parti fisse.
- Il carattere tipografico utilizzato per le diciture fisse e/o variabili è quello previsto dalla corporate identity.
- La denominazione del Laboratorio chimico può variare in lunghezza e dimensione del carattere.



La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.it. ai sensi dell'art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.



Det. 16 marzo 2011, n. 12128

tumori: 1 melanoma su 4 in 'under 30', nasce primo registro italiano




TUMORI: 1 MELANOMA SU 4 IN 'UNDER 30', NASCE PRIMO REGISTRO ITALIANO =
RACCOGLIERA' DATI SU INCIDENZA E SU TRATTAMENTO

Roma, 29 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Il melanoma
colpisce sempre piu' i giovani italiani. L'eta' media delle persone
che si vedono diagnosticare il piu' aggressivo fra i tumori della
pelle si sta infatti abbassando progressivamente: oggi un nuovo caso
su 4 nel nostro Paese riguarda giovani al di sotto dei 30 anni, mentre
10 anni fa questa percentuale era esigua, intorno al 5%. Ma si tratta
di stime, perche' finora e' mancato uno strumento in grado di indicare
dati epidemiologici certi. Una lacuna che viene colmata grazie alla
nascita del registro melanoma, un progetto dell'Intergruppo melanoma
italiano (Imi), realizzato con il sostegno di Bristol-Myers Squibb e
presentato oggi a Roma.

"Si tratta della prima banca dati relativa a questa neoplasia in
Italia - ha spiegato Carlo Riccardo Rossi, presidente dell'Imi e
direttore dell'Unita' operativa Melanoma e sarcomi dell'Istituto
oncologico veneto di Padova - l'unica esperienza simile in Europa e'
quella avviata in Germania dall'Associazione dei dermatologi. E' un
vero e proprio database per raccogliere il numero di casi e scattare
una fotografia del territorio, un quadro completo per documentare
l'incidenza e l'evoluzione di questo tumore nel tempo e nelle diverse
aree geografiche".

L'obiettivo, prosegue, "e' quello di capire come viene curato il
melanoma nel nostro Paese, individuando eventuali zone d'ombra e
intervenendo perche' le strategie diagnostiche e terapeutiche per
questo tumore siano uniformi su tutto il territorio". Entro l'estate
2011 il registro funzionera' a pieno regime, con l'adesione prevista
di 45 centri sul territorio nazionale. (segue)

(Bdc/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 13:55

TUMORI: 1 MELANOMA SU 4 IN 'UNDER 30', NASCE PRIMO REGISTRO ITALIANO (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'Imi ha creato un network di
centri di eccellenza in grado di confrontarsi con quelli piu' avanzati
degli Stati Uniti e degli altri Paesi europei. Il registro melanoma si
inserisce infatti in una rete consolidata di rapporti internazionali.
E' collegato con il Melanoma Molecular Map Project (Mmmp), il database
piu' utilizzato dai ricercatori di tutto il mondo.

Nel Mmmp, che finora ha raccolto soprattutto informazioni di
tipo scientifico relative alla malattia, nei prossimi mesi
confluiranno anche i dati clinici dei pazienti provenienti dal
registro italiano. In questo modo, su un'unica piattaforma, saranno
consultabili sia le informazioni cliniche che quelle logistiche sul
materiale biologico disponibile, con evidenti vantaggi per la
pianificazione degli studi traslazionali.

Il Targeted Therapy Database e' un'altra iniziativa realizzata
dall'Imi in collaborazione con l'Universita' di Stanford (Usa) nel
quadro del Mmmp: rappresentera' una fonte da cui il registro ricavera'
informazioni utili, perche' consentira' di identificare i trattamenti
piu' adatti al profilo molecolare del paziente.

(Bdc/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 13:56

NNNN
MELANOMA:AUMENTA TRA GIOVANI,NATO REGISTRO NAZIONALE MALATI (2)
SCHEDERA'PAZIENTI PER CAPIRE TUMORE E DARE CURE MIGLIORI A TUTTI
(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il problema, secondo gli esperti,
sono le scottature prese in passato quando si stava ore e ore al
mare senza protezione ignari dei rischi, e poi le lampade
abbronzanti: queste, se usate sotto i 30 anni, aumentano il
rischio melanoma del 75% (quasi il doppio).
Il registro si pone due scopi cruciali: verificare sul
territorio nazionale l'incidenza del tumore e monitorare le
modalita' di trattamento per renderle omogenee in tutta Italia.
E' importante, afferma Alessandro Testori dell'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano, capire come e dove colpisce il
melanoma, quali e quanti tipi diversi di melanoma esistono; solo
cosi' si potra' arrivare a terapie sempre piu' mirate. E'
altresi' importante incentivare la diagnosi precoce (si pensa a
progetti che coinvolgano i medici di base dotandoli di
macchinette per fotografare la pelle) e trattare i malati nei
centri di eccellenza dove gli outcome sono migliori che non nei
piccoli ospedali.(ANSA).

Y27-MRB
29-MAR-11 14:28 NNNN
TUMORI: ESPERTI, TROPPE ASPORTAZIONI MELANOMA DA 'CORREGGERE' =
ALMENO 1 CASO AL MESE, APPELLO A PICCOLI OSPEDALI, MANDATE
PAZIENTI DA NOI

Roma, 29 mar. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Almeno un caso di
asportazione di melanoma mal eseguita e dunque da 'correggere' giunge
nei centri di eccellenza per la cura di questo tumore della pelle del
nostro Paese. E' l'allarme lanciato dagli esperti dell'Intergruppo
melanoma italiano (Imi), oggi a Roma alla presentazione del primo
registro per il monitoraggio della patologia.

Gli specialisti lanciano dunque un appello ai piccoli ospedali e
alle strutture che non si occupano costantemente di melanoma:
"indirizzate i pazienti agli Istituti di riferimento - ha sottolineato
Alessandro Testori, direttore della divisione Melanomi e sarcomi
muscolo cutanei dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano -
dove ci sono gruppi di professionisti che si coordinano fra loro per
decidere quale sia la migliore terapia per ogni singolo paziente: da
noi dermatologi, oncologi, chirurghi e ricercatori si riuniscono due
volte a settimana per analizzare i vari casi. Ci si cura meglio dove
si fa ricerca - ribadisce l'esperto - soprattutto nel caso di melanoma
metastatico, che ha caratteristiche differenti dal punto di vista
terapeutico dagli altri tumori". (segue)

(Bdc/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 14:31

NNNN
TUMORI: ESPERTI, TROPPE ASPORTAZIONI MELANOMA DA 'CORREGGERE' (2) =

(Adnkronos) - "La soluzione migliore per un paziente colpito da
questo tipo di neoplasia - evidenzia Testori - e' di entrare in un
protocollo sperimentale, visto che non e' ancora definito un paradigma
terapeutico consolidato da seguire in via preliminare. L'ostacolo e'
rappresentato dal fatto che le sperimentazioni cliniche possono essere
condotte spesso solo in prima linea terapeutica, quindi un paziente
che ha gia' iniziato una chemioterapia classica convenzionale, come
spesso accade in un centro periferico, non potra' piu' essere incluso
in un protocollo sperimentale. La chemio classica potra' essere fatta
in una fase successiva, in caso di fallimento della sperimentazione
clinica''.

''L'Imi - conclude - ha creato un network di centri di
eccellenza italiani in grado di confrontarsi con i centri piu'
avanzati in Europa, Stati Uniti e resto del mondo per quanto riguarda
l'aggiornamento delle proposte terapeutiche legate alla
sperimentazione clinica".

(Bdc/Pn/Adnkronos)
29-MAR-11 14:35

NNNNTUMORI: NASCE REGISTRO MELANOMA SU DATI CLINICI ED EPIDEMIOLOGICI =
(AGI) - Roma, 29 mar. - Un tumore aggressivo e sempre piu'
diffuso nella popolazione, anche quella con meno di 30 anni. E'
il melanoma, una neoplasia facilmente curabile e guaribile
grazie alla diagnosi precoce ma che miete ancora troppe vittime
a causa della scarsa informazione dei cittadini. Per informare
meglio e piu' capillarmente i cittadini, per raccogliere dati
epidemiologici certi, per mettere in rete tutti i centri
d'eccellenza che curano questo tumore, nasce il Registro del
melanoma, presentato questa mattina a Roma e creato su
iniziativa dell'Intergruppo melanoma italiano (Imi) con il
sostegno di Bristol-Myers Squibb. "Si tratta della prima banca
dati relativa a questa neoplasia in Italia -ha spiegato il
professor Carlo Riccardo Rossi, presidente dell'Imi e direttore
dell'Unita' operativa melanoma e sarcomi dell'Istituto
oncologico veneto di Padova- l'unica esperienza simile in
Europa e' quella avviata in Germania dall'associazione dei
dermatologi". Il registro e' un vero e proprio database per
raccogliere il numero di casi e scattare una fotografia del
territorio, un quadro completo per documentare l'incidenza e
l'evoluzione di questo tumore nel tempo e nelle diverse aree
geografiche. "L'obiettivo -ha aggiunto Rossi- e' capire come
viene curato il melanoma nel nostro Paese, individuando
eventuali zone d'ombra e intervenendo perche' le strategie
diagnostiche e terapeutiche per questo tumore siano uniformi su
tutto il territorio". Quarantacinque in tutto i centri, sparsi
su tutto il territorio nazionale, che aderiranno al registro
che entrera' il cui funzionamento entrera' a pieno regime entro
l'estate 2011. L'Imi ha inoltre creato un network di centri
d'eccellenza in grado di confrontarsi con quelili piu' avanzati
degli Stati Uniti e di altri paesi europei. Per questo, dunque,
il registro, si inserira' in una rete consolidata di rapporti
internazionali e sara' collegato con il Melanoma molecular map
project (Mmmp), il database piu' utilizzato dai ricercatori di
tutto il mondo che finora ha raccolto informazioni scientifiche
riguardanti il melanoma e che in futuro raccogliera' anche dati
clinici. (AGI)
Rm9/Eli
291442 MAR 11

NNNNTUMORI: SCENDE ETA' MALATI DI MELANOMA, 1 SU 4 HA MENO DI 30 ANNI =
(AGI) - Roma, 29 mar. - Si abbassa di anno in anno l'eta' delle
persone colpite dal melanoma, un tumore della pelle molto
aggressivo, che sviluppa anche metastasi. Il 25% dei settemila
nuovi casi diagnosticati in Italia, infatti, riguarda giovani
sotto i trent'anni (una percentuale che dieci anni fa si
aggirava intorno al 5%). I dati sono stati resi noti questa
mattina dall'Intergruppo melanoma italiano (Imi) che,
realizzato con il sostegno di Brustol-Myers Squibb, ha
presentato questa mattina a Roma il registro del melanoma.
Ogni anno, inoltre, sono 1.500 i decessi causati dalla
malattia la cui incidenza e' maggiore nelle regioni
settentrionali con 10/12 casi ogni 100mila abitanti. Nel centro
Italia si registrano 8/10 casi ogni 100mila persone, tasso che
scende a 6/10 casi al sud. L'incidenza di questa neoplasia, ha
spiegato il professor Paolo Ascierto, responsabile scientifico
del registro e direttore dell'Unita' oncologica mediaca e
terapie innovative dell'istituto Pascale di Napoli, e'
cresciuta
a un ritmo superiore a qualsiasi altra, se si pensa che negli
ultimi dieci anni si e' registrato un incremento del 30%.
Errata esposizione al sole e conseguenti scottature soprattutto
durante l'infanzia, uso delle lampade abbronzanti (che
aumentano il rischio di tumore del 75%), scarsa abitudine
a controllarsi la pelle e a verificarne le modificazioni almeno
ogni quattro mesi.
"L'aggressivita' della malattia -ha sottolineato il
professor Alessandro Testori, direttore della Divisione
melanomi e sarcomi muscolo cutanei dell'Ieo di Milano- impone
la necessita' di una diagnosi tempestiva che permette di
evidenziare un melanoma molto sottile, che puo' essere
asportato con un semplice intervento chirurgico, guaribile nel
90% dei casi. E' importante -ha concluso Testori- promuovere
campagne informative e di sensibilizzazione perche' i cittadini
comprendano l'importanza di sottoporsi a esame della cute,
un'indagine che deve essere condotta da esperti. (AGI)
Rm9/Eli
291443 MAR 11

NNNN

Corte Costituzionale: pacchi in ritardo: la Posta deve pagare i danni

SENTENZA N. 46
ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-           Ugo                             DE SIERVO                      Presidente
-           Paolo                           MADDALENA                 Giudice
-           Alfio                            FINOCCHIARO                      "
-           Alfonso                       QUARANTA                           "
-           Franco                         GALLO                                    "
-           Luigi                            MAZZELLA                            "
-           Gaetano                       SILVESTRI                              "
-           Sabino                         CASSESE                                 "
-           Giuseppe                     TESAURO                               "
-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                        "
-           Giuseppe                     FRIGO                                      "
-           Alessandro                  CRISCUOLO                           "
-           Paolo                           GROSSI                                   "
-           Giorgio                        LATTANZI                              "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.
            Visto l’atto di costituzione, fuori termine, di Poste Italiane S.p.A.;
            udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto in fatto
            1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
            1.1. – Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27 ottobre 2003, la società Gestione Epurazione Ambiente GEA S.p.A. aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. A sostegno della pretesa, la società attrice esponeva di aver spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Per una evidente ed ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, la spedizione era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a Reggio Calabria, con conseguente esclusione dell’istante dalla partecipazione alla gara, essendo scaduto il termine fissato. La società attrice, assumendo che, ove il plico fosse giunto tempestivamente, sarebbe rimasta aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso maggiore delle altre concorrenti, aveva chiesto l’integrale risarcimento del danno subito, non risultando in alcun modo soddisfacente l’assegno di € 7,23, per «ritardo recapito invio dell’8 novembre 2002», inviatole dalla convenuta come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
            Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A. riconosceva il proprio inadempimento ma, rilevava di avere correttamente provveduto ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in virtù del d.P.R. n.156 del 1973, nonché della Carta della qualità sui servizi postali.
            1.2. – Tanto premesso, il Tribunale di Napoli sostiene che la pretesa risarcitoria dell’attrice incontrerebbe un ostacolo insuperabile nelle disposizioni legislative vigenti all’epoca dei fatti, in quanto, in virtù del rinvio all’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, operato dall’articolo 19, primo comma del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), risultava ancora in vigore l’esclusione o limitazione di responsabilità dell’amministrazione che all’epoca gestiva i servizi postali.
            Sebbene, infatti, il predetto articolo 6 sia stato abrogato dall’articolo 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), tale norma continuerebbe a trovare applicazione per tutte le fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della norma abrogatrice.
            1.3. – Il rimettente dubita, in conseguenza, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, poiché la tale disciplina in essa contenuta si porrebbe in contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica della rapporto».
            Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte n. 254 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione con riferimento al mancato recapito di telegramma, sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili, sebbene debba «ritenersi sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria», tuttavia la previsione, contenuta nella Carta della qualità sui servizi postali, del solo rimborso del costo sostenuto per la spedizione – trattandosi di plico postacelere giunto a destinazione con un ritardo inferiore al sesto giorno lavorativo successivo alla spedizione – non assolverebbe ad alcuna funzione risarcitoria. Tale situazione determinerebbe per il gestore di servizi postali un completo ed ingiustificato esonero da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del servizio, analogamente alla fattispecie del mancato recapito di telegramma, esaminata dalla Consulta con la citata sentenza n. 254 del 2002.
            1.4. – La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, «non consentendo all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
            2. – Si è costituita tardivamente la società Poste Italiane S.p.A., depositando nel contempo un’istanza di rimessione in termini, sostenendo che la pubblicazione dell’ordinanza nella Gazzetta Ufficiale in pieno periodo estivo avrebbe impedito alla medesima di depositare tempestivamente la memoria di costituzione.
Considerato in diritto
            1. – Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso del servizio di postacelere.
            Tale esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all’utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».
            2. – Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata, l’istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A.
            Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile al processo costituzionale, in considerazione delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il medesimo processo deve rispondere (da ultimo sentenza n. 278 del 2010).
            3. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., è fondata.
            4. – La norma, nonostante sia stata abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), risulta, secondo la motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo.
            5. – L’impugnato art. 6 è richiamato dall’art. 19, primo comma, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di irresponsabilità prevista per l’Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».
            6. – Come già affermato da questa Corte, per il caso del servizio telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione» (sentenza n. 254 del 2002).
            6.1. – Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio all’art. 6, determinare un’esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale, che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso, ratione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.
            La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all’utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione (Decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 564 – istituzione del servizio di postacelere interna).
            6.2. – La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’Amministrazione» (sentenza n. 463 del 1997).
            Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere.
            7. – La pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 3, della Costituzione, determina l’assorbimento della questione posta con riferimento all’art. 24 Cost..
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
            dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.
            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.