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venerdì 22 aprile 2011

LEGGE 21 aprile 2011, n. 47 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0088) (GU n. 92 del 21-4-2011 )

testo in vigore dal: 22-4-2011

        
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 aprile 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2569): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro della difesa (La Russa), dal Ministro dell' istruzione, universita' e ricerca (Gelmini), il 23 febbraio 2011. Assegnato alla Commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 24 febbraio 2011. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 2, 8, 10, 15, 16 e 22 marzo 2011. Esaminato in aula il 22 e 23 marzo 2011 ed approvato il 24 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4215): Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 marzo 2011, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni IV, V, VII, IX e XI. Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 29, 30 e 31 marzo 2011 e il 5 e 7 aprile 2011. Esaminato in aula l'11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011.

          
                      Avvertenza: 
              Il decreto-legge  22  febbraio  2011,  n.  5, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          44 del 23 febbraio 2011. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 35. 
  Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 All'articolo 1: al comma 2, le parole da: «per la festivita' soppressa del 4 novembre» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011». (11A05291) (GU n. 92 del 21-4-2011 )


Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti (( per la festivita' soppressa del 4 novembre o per una delle altre festivita' tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.)) 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          
                      Riferimenti normativi 
              - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge  27  maggio
          1949,  n.  260,  recante  "Disposizioni   in   materia   di
          ricorrenze festive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          124 del 31 maggio 1949, e' il seguente: 
              «Art. 2. Sono considerati giorni festivi, agli  effetti
          della osservanza del completo orario festivo e del  divieto
          di compiere determinati atti  giuridici,  oltre  al  giorno
          della festa nazionale, i giorni seguenti: 
              tutte le domeniche; 
              il primo giorno dell'anno; 
              il giorno dell'Epifania; 
              il giorno della festa, di San Giuseppe; 
              il 25 aprile: anniversario della liberazione; 
              il giorno di lunedi' dopo Pasqua; 
              il giorno dell'Ascensione; 
              il giorno del Corpus Domini; 
              il 1° maggio: festa del lavoro; 
              il giorno della  festa  dei  santi  Apostoli  Pietro  e
          Paolo; 
              il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; 
              il giorno di Ognissanti; 
              il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale; 
              il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; 
              il giorno di Natale; 
              il giorno 26 dicembre.» 
              «Art. 4. Gli edifici  pubblici  sono  imbandierati  nei
          giorni della festa nazionale, delle solennita' civili e del
          25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.». 
              - La legge 5 marzo 1977, n. 54,  recante  «Disposizioni
          in materia ei giorni festivi» e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 63 del 7 marzo 1977. 
              - Il testo dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
          1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate  di  riposo
          ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977, e' il
          seguente: 
                «Art.  1.  Ai  dipendenti  civili  e  militari  delle
          pubbliche amministrazioni  centrali  e  locali,  anche  con
          ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici  economici,
          sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
          dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo  da
          fruire nel corso dell'anno solare come segue: 
              a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; 
              b) quattro giornate,  a  richiesta  degli  interessati,
          tenendo conto delle esigenze dei servizi. 
              Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma
          seguono la disciplina del congedo ordinario. 
              Le quattro giornate di cui al punto b) del primo  comma
          non  fruite  nell'anno  solare,  per  fatto  derivante   da
          motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi,
          sono forfettariamente compensate in  ragione  di  L.  8.500

Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.



          giornaliere lorde». 

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