I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 18-4-2011 n. 9040
Art. 33, comma 7-bis, L. n. 104/1992. Accertamento della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione dei permessi mensili.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 18-4-2011 n. 9040
Art. 33, comma 7-bis, L. n. 104/1992. Accertamento della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione dei permessi mensili.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 33, comma 7-bis, L. n. 104/1992. Accertamento della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione dei permessi mensili.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il comma 7-bis dell’art. 33, L. n. 104/1992, introdotto dall’art. 24, 1° comma, lett. c), della L. n. 183/2010
(c.d. “collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica”, prevede
un’attività di controllo, da parte del datore di lavoro e dell’INPS,
circa la sussistenza delle condizioni richieste per la legittima
fruizione dello stesso diritto e stabilisce la decadenza, per il
lavoratore, dal diritto ai benefici di cui al comma 3 del citato
articolo 33, in caso di accertamento del venir meno di tali condizioni.
In attuazione della citata disposizione di legge l’INPS dovrà provvedere ad effettuare le necessarie verifiche sul territorio.
Al
fine di adeguare alle nuove disposizioni i provvedimenti già emessi in
materia di permessi per l’assistenza ai disabili gravi, l’INPS ha
impartito istruzioni operative con la Circ. 3 dicembre 2010, n. 155 ed il Msg. 25 gennaio 2011, n. 1740,
a cui è seguita l’attività istruttoria per modificare e/o revocare le
autorizzazioni in essere laddove non sussistevano i requisiti nuovi
previsti dalla L. n. 183/2010.
In
attesa del completamento del processo di telematizzazione dei flussi
produttivi, che potrà prevedere anche l’ottimizzazione della gestione
dei controlli finalizzati a prevenire il configurarsi di fattispecie
connesse ad indebiti o a fenomeni di illegalità relativi alla fruizione
dei permessi ex lege n. 104/1992,
si rende necessario ribadire che, sia nella fase istruttoria di prima
concessione dei benefici, sia nel corso dei successivi accertamenti
conseguenti ad eventuali variazioni intervenute nelle situazioni di
volta in volta analizzate, vengano effettuati tutti i controlli previsti
per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto.
Tra
gli strumenti utili ai controlli in argomento, si raccomanda di
sottoporre, in particolare, ad attenta verifica le autocertificazioni
rese dai lavoratori richiedenti, nei limiti previsti dalla vigente
normativa.
A tal fine ci si potrà avvalere delle
banche dati dell’Istituto, da cui si potrà riscontrare, tra l’altro,
l’eventuale fruizione dei benefici (L. n. 104/1992)
da parte di più lavoratori. Potranno, altresì, essere acquisite
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà da cui
risulti, in particolare, la sussistenza in vita del disabile o
l’eventuale revisione del giudizio di gravità dell’handicap, nonché, in
caso di ricovero della persona in situazione di disabilità grave, la
richiesta di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura
ospitante da cui risulti l’eventuale carattere sanitario di tipo
continuativo rivestito dall’assistenza prestata al disabile.
Qualora,
all’esito delle verifiche istruttorie, risulti accertata
l’insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento o
per il mantenimento del diritto a fruire dei permessi di cui alla L. n. 104/1992,
si dovrà procedere alla immediata revoca dei benefici suddetti nonché
agli adempimenti legati all’eventuale recupero delle prestazioni
indebitamente percepite, con contestuale comunicazione al datore di
lavoro (nel caso in cui non si tratti di pagamento diretto), al fine di
evitare conguagli successivi al provvedimento di revoca.
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24
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