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sabato 11 giugno 2011

L'INPS fornisce nuove indicazioni in merito alle procedure di accertamento delle condizioni per la fruizione del permessi mensili finalizzati all'assistenza dei soggetti in situazione di handicap grave.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 18-4-2011 n. 9040
Art. 33, comma 7-bis, L. n. 104/1992. Accertamento della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione dei permessi mensili.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 33, comma 7-bis, L. n. 104/1992. Accertamento della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione dei permessi mensili.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Il comma 7-bis dell’art. 33, L. n. 104/1992, introdotto dall’art. 24, 1° comma, lett. c), della L. n. 183/2010 (c.d. “collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica”, prevede un’attività di controllo, da parte del datore di lavoro e dell’INPS, circa la sussistenza delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto e stabilisce la decadenza, per il lavoratore, dal diritto ai benefici di cui al comma 3 del citato articolo 33, in caso di accertamento del venir meno di tali condizioni.
In attuazione della citata disposizione di legge l’INPS dovrà provvedere ad effettuare le necessarie verifiche sul territorio.
Al fine di adeguare alle nuove disposizioni i provvedimenti già emessi in materia di permessi per l’assistenza ai disabili gravi, l’INPS ha impartito istruzioni operative con la Circ. 3 dicembre 2010, n. 155 ed il Msg. 25 gennaio 2011, n. 1740, a cui è seguita l’attività istruttoria per modificare e/o revocare le autorizzazioni in essere laddove non sussistevano i requisiti nuovi previsti dalla L. n. 183/2010.
In attesa del completamento del processo di telematizzazione dei flussi produttivi, che potrà prevedere anche l’ottimizzazione della gestione dei controlli finalizzati a prevenire il configurarsi di fattispecie connesse ad indebiti o a fenomeni di illegalità relativi alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992, si rende necessario ribadire che, sia nella fase istruttoria di prima concessione dei benefici, sia nel corso dei successivi accertamenti conseguenti ad eventuali variazioni intervenute nelle situazioni di volta in volta analizzate, vengano effettuati tutti i controlli previsti per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto.
Tra gli strumenti utili ai controlli in argomento, si raccomanda di sottoporre, in particolare, ad attenta verifica le autocertificazioni rese dai lavoratori richiedenti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
A tal fine ci si potrà avvalere delle banche dati dell’Istituto, da cui si potrà riscontrare, tra l’altro, l’eventuale fruizione dei benefici (L. n. 104/1992) da parte di più lavoratori. Potranno, altresì, essere acquisite dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà da cui risulti, in particolare, la sussistenza in vita del disabile o l’eventuale revisione del giudizio di gravità dell’handicap, nonché, in caso di ricovero della persona in situazione di disabilità grave, la richiesta di specifica dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante da cui risulti l’eventuale carattere sanitario di tipo continuativo rivestito dall’assistenza prestata al disabile.
Qualora, all’esito delle verifiche istruttorie, risulti accertata l’insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento o per il mantenimento del diritto a fruire dei permessi di cui alla L. n. 104/1992, si dovrà procedere alla immediata revoca dei benefici suddetti nonché agli adempimenti legati all’eventuale recupero delle prestazioni indebitamente percepite, con contestuale comunicazione al datore di lavoro (nel caso in cui non si tratti di pagamento diretto), al fine di evitare conguagli successivi al provvedimento di revoca.



L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24

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