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mercoledì 29 giugno 2011

Presidenza del Consiglio dei Ministri Circ. 10-3-2011 n. 2/2011 Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il dipartimento della funzione pubblica - L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali. - Permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità: banca dati informatica

Permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità: banca dati informatica


La Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i tempi e le modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni, al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalità.
La circolare è così strutturata:
- 1. Pubbliche amministrazioni destinatarie
- 2. La comunicazione dei dati
- 3. Modalità e termini di comunicazione dei dati
- 4. La conservazione e la divulgazione dei dati

Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. 20 giugno 2011, n. 141)

 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circ. 10-3-2011 n. 2/2011
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il dipartimento della funzione pubblica - L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali.

Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 (1).
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il dipartimento della funzione pubblica - L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 giugno 2011, n. 141.




Alle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001
 



Premessa
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, è stata pubblicata la L. 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”. La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.
L'art. 24 della nuova legge riguarda le “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità”. La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella L. 5 febbraio 1992, n. 104, e nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le novità normative sono state illustrate nella precedente Circ. 6 dicembre 2010, n. 13/2010, nel cui ultimo paragrafo si è fatto rinvio a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da inserire nella banca dati prevista ai commi 4-6 del menzionato articolo. La norma, infatti, prevede l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati è finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai pubblici
dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.
In particolare, i commi 4-6 della menzionata disposizione prevedono:
“4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in
forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della L. 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della L. 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della L. 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili”.
La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i tempi e le modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalità.



1. Pubbliche amministrazioni destinatarie
Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal comma 4 del citato art. 24 sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; si evidenzia che la comunicazione va effettuata anche qualora presso un'amministrazione non ci siano dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla norma in esame, sia per se stessi sia per prestare assistenza.
Alcune amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, hanno già provveduto ad inviare in formato cartaceo al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni in esame; anche queste dovranno procedere all'inserimento dei dati secondo le modalità previste dal comma 5 del citato art. 24 ai fini dell'adempimento normativo.



2. La comunicazione dei dati
Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l'assistenza a persone disabili previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di affinità che lega la persona in situazione di handicap grave al dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di affinità è di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992).
Particolare attenzione va riposta nella comunicazione dei dati riguardanti l'assistenza nei confronti del figlio disabile da parte lavoratore padre e della lavoratrice madre. Il nuovo comma 3 dell'art. 33 prevede, infatti, che "per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente". In particolare, le Amministrazioni devono specificare se la fruizione dei permessi è alternativa con quella dell'altro genitore dipendente o con altro parente o affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico, così come illustrato nel paragrafo 4 della Circ. 6 dicembre 2010, n. 13/2010.



3. Modalità e termini di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati riferiti all'anno precedente dovrà avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
La rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i dati relativi all'intero anno 2010 e, quindi, concerne situazioni regolate dalla normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato in vigore il 24 novembre. I dati debbono essere comunicati entro il 31 marzo p.v.
Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104.
Si evidenza che la rilevazione potrà essere effettuata anche a livello periferico, rinviando a ciascuna amministrazione centrale la definizione delle unità periferiche di inserimento e il compito di individuare i soggetti responsabili in ambito decentrato. A tal fine, il sistema prevede una funzionalità dedicata all'inserimento delle unità periferiche.
Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 è possibile consultare la seguente documentazione di supporto alla procedura per l'inserimento dei dati:
1) Procedura di registrazione;
2) Manuale utente per l'inserimento dei dati;
3) Manuale creazione unità periferiche;
4) Modello di raccolta dati;
5) Manuale comunicazione negativa.
Per l'avvio della procedura, le amministrazioni interessate dovranno procedere all'accreditamento, secondo le istruzioni presenti sul sito www.magellanopa.it/permessi104. Al fine di semplificare tale procedura ed evitare una nuova registrazione, le amministrazioni potranno utilizzare i codici di accesso, già in loro possesso, necessari per l'inserimento delle informazioni relative ai tassi di assenza e presenza del personale dipendente nella banca dati assenze del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.magellanopa.it/assenzepa). Chi non fosse dotato di tali codici di accesso, dovrà procedere con la procedura standard consultabile sul sito.
Come detto nel paragrafo 1, la comunicazione dei dati va effettuata anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità. Sul sito è possibile consultare il manuale con le modalità per effettuare la comunicazione negativa.



4. La conservazione e la divulgazione dei dati
Si rammenta che ai fini di un corretto utilizzo dei dati in base alla normativa sul trattamento dei dati, il comma 6 dell'art. 24 della legge in esame prevede che le amministrazioni, una volta provveduto a comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvedono alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato alla conservazione dei dati di cui al comma 4 del citato articolo, per una durata non superiore ai ventiquattro mesi.


Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 22
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42




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