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lunedì 11 luglio 2011

Cassazione "...Corte di Appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di .... della somma di Euro 4.000,00 ciascuno, a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo diretto ad ottenere l'accertamento del diritto all'indennità speciale prevista per il personale della Polizia di Stato, da loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17 luglio 1998, definito con sentenza del 28 marzo 2000, avverso la quale era stata proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso con sentenza del 6 aprile 2006. Condannava altresì la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari...."


COMUNITA' EUROPEA   -   DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE   -   SPESE GIUDIZIALI CIVILI
Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10498
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  decreto del 10 marzo - 30 giugno 2008 la Corte di Appello di Roma condannava  la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento  in favore  di             - della somma  di  Euro  4.000,00 ciascuno,  a titolo di indennizzo per la durata irragionevole  di  un processo    diretto   ad   ottenere   l'accertamento   del    diritto all'indennità  speciale prevista per il personale della  Polizia  di Stato,   da  loro promosso dinanzi al TAR del Lazio in data 17  luglio 1998,  definito con sentenza del
28 marzo 2000, avverso la quale  era stata  proposta impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che aveva deciso  con  sentenza  del  6  aprile 2006.  Condannava  altresì  la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese di lite,  liquidate in Euro 2.000,00 per esborsi, Euro 6000,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorari.
Avverso  tale decreto hanno proposto un primo ricorso per  cassazione la       V.,  la         Z.,  la       Za.,  la      C.,  la      D.,  la            D.N., la         G.,  la      T.,  la     B., la        F. (ric. n. 20193/2009) e un successivo ricorso per   cassazione  lo      S., la    Ci. e la    Zo.  (ric.  n. 21602/2009) formulando rispettivamente due motivi ed un unico motivo.
La parte intimata non ha depositato difese.
All'esito  della  camera di consiglio il Collegio ha  disposto  farsi luogo alla motivazione semplificata.Motivi della decisione
Va  innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto concernenti il medesimo decreto.
Con il primo (ed unico per il secondo gruppo di ricorrenti) motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 1173 c.c. per non avere la Corte di Appello provveduto alla liquidazione degli interessi legali.
Con il secondo motivo i ricorrenti di cui al primo gruppo denunciano la  violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c.,  artt. 1, 4, 5  e  6  della tariffa  professionale, per essere stati gli   onorari  ed  i  diritti liquidati in misura inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all'udienza camerale, onde sino alla loro   riunione   gli   onorari  ed   i  diritti  andavano   liquidati separatamente per ciascun ricorso.
Entrambi i motivi sono corredati dei prescritti quesiti.
Il   primo   motivo   è   fondato,  tenuto  conto    della   costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale in materia di equa  riparazione per l'eccessiva durata del processo vanno liquidati gli interessi legali con decorrenza dalla domanda (v. per tutte Cass. 2005 n. 7389; 2004 n. 1405; 2003 n. 2382).
Il decreto impugnato deve essere pertanto sul punto cassato.
Il secondo motivo resta logicamente assorbito.
Sussistendo  i  presupposti  per  una  pronuncia  nel  merito,  vanno attribuiti  ai  ricorrenti gli interessi sulla  somma  liquidata  con decorrenza dalla domanda.
La  Cassazione  travolge anche per tredici ventesimi la  liquidazione delle   spese   processuali,   effettuata   nel   decreto   impugnato unitariamente in favore degli attuali tredici ricorrenti e  di  altre sette  parti,  che  non hanno proposto ricorso per  cassazione.  Deve pertanto procedersi a nuova liquidazione in questa sede in favore dei ricorrenti sulla base dei criteri che seguono.
Secondo  quanto risulta dal decreto e dai ricorsi, dopo  un  giudizio presupposto  unitario  le  parti  hanno  proposto  ciascuna,  con  il medesimo  difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte di  Appello per  ottenere  l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.  Tale  condotta  dei ricorrenti, che hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi  per  equa riparazione, con unico difensore, in relazione  al medesimo  processo  presupposto, dando luogo  a cause  destinate  alla riunione  in quanto connesse per l'oggetto ed il titolo, si configura come  abuso  del  processo  (v.  sul  punto  Cass.  2010  n.  10634), contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di  far  gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli  oneri  processuali  e  con il principio  costituzionale  della ragionevole durata del processo, avuto riguardo
all'allungamento  dei tempi  processuali derivante dalla proliferazione non necessaria  dei procedimenti.  Tale  abuso,  imponendo  l'eliminazione   per   quanto possibile  degli  effetti  discorsivi che ne  derivano,  comporta  la valutazione dell'onere delle spese della fase di merito  come  se  il procedimento  fosse  stato  unico  sin  dall'origine,  e  quindi   la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti, quantificato in dispositivo.
In  relazione alle peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi  per  compensare  per  la  metà  le  spese  del  giudizio  di cassazione,  ponendo  l'altra  metà  a  carico  dell'Amministrazione soccombente.P.Q.M.
LA  CORTE DI CASSAZIONE Riunisce  i  ricorsi, accoglie il primo motivo di  ricorso,  dichiara assorbito  il  secondo; cassa il decreto impugnato in  relazione  alla spettanza  degli  interessi e per tredici ventesimi  con  riferimento alle  spese  in  esso  liquidate; decidendo nel  merito   condanna  la Presidenza  del  Consiglio dei Ministri al pagamento  in  favore  dei ricorrenti  degli  interessi  legali sulla  somma  di  Euro   4.000,00 liquidata dalla Corte di Appello con decorrenza dalla domanda.
Condanna  altresì  la  Presidenza  del  Consiglio   dei  Ministri  al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di  Euro 2.214,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.314,00  per diritti  e Euro 700,00 per onorari, nonchè di metà delle  spese  di questo giudizio di cassazione, che liquida per tale frazione in  Euro 300,  di  cui Euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come  per  legge,  con distrazione per entrambi  i   gradi  in  favore dell'avvocato -

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