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lunedì 11 luglio 2011

Cassazione "..."Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 (per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.)"...."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 15-06-2011, n. 13134
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
che  il Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza  n. 313  del 2008, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale  il Tribunale  di  Locri  -  Sezione staccata  di  Siderno  ha  rigettato l'appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice  di pace  di  Stilo  depositata il 19 ottobre  2006,  che  aveva  accolto l'opposizione  proposta, della L. n. 689 del 1981,   ex  art.  22,  da          C.S. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano  in  data 24  gennaio  2006,  avente  ad oggetto la  violazione   dell'art.  142 C.d.s., commi 1 e 8;
che,  a  fondamento  della  opposizione, la      C.  aveva  dedotto l'illegittimità della sanzione per mancata contestazione immediata e l'inidoneità tecnica, per mancata taratura, della strumentazione  di accertamento;
che  il  Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso  di  specie,  la violazione  del  limite  di velocità era  stata  accertata  a  mezzo velomatic  512  e  che non vi era stata contestazione  immediata,  ha rigettato  l'appello  del Comune rilevando  che  il  quadro  normativo conseguente  alla  entrata  in vigore  del  D.L.  n.  121  del  2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002,   esclude  la sussistenza  di  un'arbitraria  facoltà  per  l'amministrazione   di precostituirsi  un'ipotesi  di deroga al principio  di  contestazione immediata  della  violazione, che costituisce  ora  la  regola  della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che  le sedi   stradali   interessate  dall'utilizzazione   degli   strumenti elettronici di rilevazione della velocità;
che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto  di strada   non  ricompresa  dal  Prefetto  tra  le  strade  extraurbane secondarie  in  cui  è  stata  accertata  l'esistenza  di  obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza;
che  il  Tribunale,  pur dando atto che l'apparecchiatura  utilizzata risultava  dal  verbale  di accertamento omologata  con  decreto  del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, rilevava altresì che  il  Comune,  nei due gradi di giudizio, non  aveva  prodotto  il certificato  di  omologazione del velomatic in  concreto  utilizzato, sicchè  questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova  della violazione dell'art. 142. Il Tribunale rigettava infine il motivo  di opposizione concernente la regolarità formale del verbale;
che il Comune di Stignano propone quattro motivi di ricorso;
che l'intimata non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con  il  rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380  bis  cod. proc. civ., che è stata comunicata alle  parti  e  al Pubblico Ministero.Motivi della decisione
che  il  relatore  designato ha formulato  la  seguente  proposta  di decisione:
"(...)  Con  il  primo motivo, il Comune deduce  violazione  e  falsa applicazione  del  D.L. n. 121 del 2002, art. 4,   nonchè  violazione degli  artt.  142, 200 e 201 C.d.S., affermando che   la  disposizione dell'art.  4  del citato D.L., non preclude la possibilità  per  gli agenti  di  polizia di procedere a rilevazione delle  violazioni  del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte  le volte  in  cui,  non  rientrando la strada tra  quelle  espressamente previste  dalla  citata disposizione e non essendo  la  strada  stessa inclusa  dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono  essere utilizzate    dette   apparecchiature,   queste   siano    utilizzate direttamente  dagli  agenti  stessi,  i  quali  devono  procedere   a contestazione  immediata slavo il caso in cui ciò non sia  possibile ai  sensi  dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo 
reg.  esec. C.d.S.;  evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi  dato atto nel verbale di contestazione che non  era  stato possibile  procedere  a contestazione immediata  dell'infrazione,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), e dell'art. 384 reg. att..
Il Comune formula il seguente quesito di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio  sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di  cui al  D.L.  n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168  del  2002 (per  l'assenza  del decreto prefettizio ex art. 4,  comma  2,  cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti  gli  autoveicoli  a  mezzo  apparecchiature  elettroniche (autovelox)   dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se  pur  con l'obbligo  della  immediata contestazione  della  velocità  vietata, salvo  però le  eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att.)".
Il   motivo  è  manifestamente  fondato,  trovando  applicazione  il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo  cui  "il disposto  del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito,  con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002,  integrato con la  previsione del  comma  2  dello  stesso  art. 4 -  che  indica,  per  le  strade extraurbane  secondarie  e  per le strade urbane  di  scorrimento,  i criteri  di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo  del veicolo,  al  fine  della  contestazione immediata,  può  costituire motivo  d'intralcio per la circolazione o di  pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e  per  le strade  extraurbane principali - evidenzia come  il legislatore  abbia inteso  regolare l'utilizzazione dei dispositivi o  mezzi  tecnici  di controllo  del  traffico finalizzati al rilevamento a 
distanza  delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142  e  148 C.d.S.  (limiti  di  velocità e sorpasso),  tra  l'altro,  anche  in funzione  del  comma 4 del medesimo art. 4, con il quale  si  esclude tout  court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue  che la  norma  del predetto art. 4 non pone una generalizzata  esclusione delle  apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori  delle strade  prese  in considerazione, ma lascia, per contro,  in  vigore, relativamente  alle  strade  diverse da   esse,  le  disposizioni  che consentono  tale  utilizzazione ma con l'obbligo della  contestazione immediata,  salve le eccezioni espressamente previste  dall'art.  201 C.d.S.,  comma  1  bis (Cass., n.  376 del 2008; Cass.,  n.  1889  del 2008).
Con   il  secondo  motivo,  il  Comune  deduce  violazione  e   falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142,  200 e  201  C.d.S.,  in  relazione all'art. 384 reg. esec.  Att.  C.d.S., sostenendo  che  il Tribunale avrebbe errato nel non considerare  che l'art.   201  C.d.S.  e  l'art.  384  reg.  C.d.S.,  devono   trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 121, art.  4,  per  il  caso  di violazioni accertate direttamente dagli  agenti  di polizia  con l'ausilio di apparecchiature elettroniche su strade  non comprese  nel decreto prefettizio adottato in applicazione  dell'art. 4,   comma  2,  del  citato D.L.. Il ricorrente  formula  il  seguente quesito di diritto:
"Dica  la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 C.d.S.), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando  si  verificano  le  situazioni di impossibilità  contemplate dall'art. 201, comma 1 bis (lett. e); e ciò pur con l'obbligo  della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a  quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili".
Anche  questo motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il  principio per cui "in materia di accertamento di violazioni delle norme  sui  limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature  di controllo  (autovelox),  l'indicazione nel relativo verbale notificato di  una  delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 reg.  esec. C.d.S.,   che   rendono   ammissibile  la   contestazione   differita dell'infrazione (nella specie, art. 384, lett. e, del regolamento  di esecuzione  del  codice della strada, concernente  l'ipotesi  in  cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di  rilevazione che  permettono "la determinazione dell'illecito in tempo  successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto  di  accertamento  o  comunque  nell'impossibilità  di  essere fermato  in  tempo utile e nei modi regolamentari") rende
ipso  facto legittimi  il  verbale  medesimo e la conseguente  irrogazione  della sanzione,  senza  che,  in  proposito,  sussista  alcun  margine   di apprezzamento  da  parte del giudice di merito,  cui  è  inibito  il sindacato sulle scelte  organizzative dell'Amministrazione" (v. tra le più  recenti,  Cass., n.  24355 del 2006; Cass., n.  9308  del  2007, nonchè Cass., n. 19032 del 2008).
Con  il  terzo  motivo,  il  Comune di Stignano  denuncia  violazione dell'art. 142 C.d.S., e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 del  regolamento  di esecuzione nonchè del D.M. Lavori  Pubblici  27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione  dell'apparecchiatura  elettronica  utilizzata  per   la rilevazione  della  velocità  e  la  contestazione  dell'infrazione, osserva  il  ricorrente,  ciò  che  rileva  è  che  il  modello  di apparecchiatura  sia  omologato  e non  anche  la  singola  specifica apparecchiatura  in  concreto usata. Nel caso di  specie,  lo  stesso verbale  di  accertamento  dava  atto dell'esistenza  di  un  decreto ministeriale di omologazione del tipo di  apparecchiatura  utilizzata;
e  tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità, le risultanze della rilevazione della quale si dava  atto  nel  verbale. Il Comune formula il  seguente  quesito  di diritto:
"Dica  la  Corte Suprema che non è necessario che  ogni esemplare  di strumento  elettronico  rilevatore della  velocità  (art.  345  reg.
C.d.S., comma 2) - prima dell'uso da parte degli organi di polizia  - sia  sottoposto  ad  omologazione da parte del  Ministero  dei  LLPP, essendo  sufficiente che sia stato preventivamente  omologato il  tipo di strumento usato".
Il  motivo  è manifestamente fondato, avendo la Corte di  cassazione chiarito  che  la necessità di omologazione dell'apparecchiatura  di rilevazione   automatica,  ai  fini  della  validità  del   relativo accertamento,  va  riferita  al singolo  modello  e  non  al  singolo esemplare,  come si desume, sul piano logico e letterale, dal  D.P.R. 16  dicembre  1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come  modificato dal  D.P.R.  16  settembre 1996, n. 610, art. 197,   secondo  cui  non ciascun  esemplare  ma  le  singole  apparecchiature   devono   essere approvate  dal  Ministero dei lavori pubblici (Cass.,  n.  29333  del 2008,   ed  ivi  precedenti  richiamati);  il  termine  di  validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non  ad  un  arco  di  tempo durante il quale l'apparecchiatura  può essere  validamente  utilizzata ed oltre il quale  tale 
utilizzazione non  è  più  legittima  -  dacchè  tale  operatività,  una  volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della  singola  apparecchiatura - ma ad un arco di tempo  durante  il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate  dal costruttore (Cass., n. 28333  del  2008,  cit.;
Cass.,  n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei  limiti  di  velocità  dei veicoli a  mezzo  di  apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art.  142, comma 6)  nè  il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.  495, art.  345)   prevedono che il verbale di accertamento  dell'infrazione debba   contenere,  a  pena  di  nullità,  l'attestazione   che   la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata  sottoposta a  controllo  preventivo  e  costante  durante  l'uso,  giacchè,  al contrario,   l'efficacia   probatoria  di  qualsiasi   strumento   di rilevazione  elettronica della velocità dei veicoli perdura  sino  a quando  non  risultino accertati, nel caso concreto,  sulla  base  di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di  costruzione, installazione o funzionalità dello
strumento stesso, o  situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento,  senza che  possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di  tipo meramente  congetturale,  connesse all'idoneità  della  mancanza  di revisione  o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia  ex art. 142 C.d.S. (Cass., n. 28333 del  2008,  cit.,  e altre ivi richiamate).
Con  il  quarto  motivo  di  ricorso,  il  Comune   deduce  vizio   di motivazione  in  ordine  alla ritenuta mancanza  del  certificato  di omologazione   dell'apparecchiatura  utilizzata   pur   in   presenza dell'attestazione,   contenuta   nel   verbale   dì    accertamento, dell'intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata,  e  ciò  nonostante che il Tribunale abbia fatto  riferimento alla  sentenza  n.  23978  del 2007, che  aveva   affermato  la  piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento.
Il  motivo  è assorbito dall'accoglimento del precedente. Sussistono pertanto  le condizioni per la trattazione del ricorso in  Camera  di consiglio";
che  il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che,   quindi,  il  ricorso  deve  essere  accolto,  con  conseguente cassazione della sentenza impugnata;
che,  non  apparendo necessari ulteriori accertamenti  di  fatto,  la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da          C.S.;
che  quest'ultima,  in applicazione del principio  della  soccombenza, deve  essere  condannata al pagamento, in favore  del  Comune,  delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
La   Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo  nel  merito,  rigetta l'opposizione  proposta  da      C.     S.;  condanna quest'ultima al pagamento delle spese  dell'intero giudizio  che  liquida, quanto al giudizio di primo  grado,  in  Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00  per  onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550,00,  di cui  Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di  cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori  di legge  per tutti i gradi del giudizio.

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